Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.06.2009 32.2008.208

17 juin 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,217 mots·~41 min·2

Résumé

Soppressione della rendita di invalidità decisa dall'UAI in sede di revisione non può essere confermata dal TCA, ritenuto che le patologie dell'interessata necessitano di essere ulteriormente approfondite tramite una perizia pluridisciplinare a livello universitario

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.208   cr/DC/sc

Lugano 17 giugno 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2008 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 3 ottobre 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1974, di formazione impiegata d’ufficio, con decisione del 25 agosto 1999, è stata posta al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 1996 (dopo la decorrenza dell’anno d’attesa), ma con pagamento solo a partire dal 1° novembre 1996 a causa della presentazione tardiva della richiesta di prestazioni AI (cfr. doc. 47/2-3).

                                         Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                                         L’Ufficio AI ha poi confermato l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, al termine delle procedure di revisione avviate nel mese di maggio 2000 (cfr. comunicazione del 12 gennaio 2001, doc. 72-1), nel mese di gennaio 2002 (cfr. comunicazione del 5 aprile 2002, doc. 85-1) e nel mese di aprile 2005 (cfr. comunicazione del 12 luglio 2005, doc. 98-1).

                               1.2.   Al termine della procedura di revisione avviata d’ufficio nel mese di marzo 2007 (cfr. doc. 104-1), dopo avere ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con progetto di decisione del 18 giugno 2008 (cfr. doc. 121-1), poi confermato con decisione del 3 ottobre 2008 (cfr. doc. A), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita di invalidità, visto il miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata, la quale è da considerare abile al lavoro al 70% nella professione appresa di segretaria e, dal raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 27%.

                               1.3.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in via principale, che venga ripristinata da parte dell’UAI l’attribuzione di una rendita intera di invalidità o, in via subordinata, che l’incarto venga rinviato all’amministrazione affinché ordini una perizia pluridisciplinare volta ad accertare l’effettivo stato di salute dell’interessata.

                                         La rappresentante dell’assicurata ha innanzitutto criticato il fatto che l’UAI abbia fatto esperire una perizia, da parte di un reumatologo, in Canton Ticino, anziché rivolgersi, come avvenuto negli anni precedenti, ad un esperto di chirurgia della colonna vertebrale quale il Prof. dr. __________, “che si è da sempre occupato delle problematiche dell’assicurata e che ha proceduto ad intervenire chirurgicamente sulla medesima” e alle cui conclusioni l’amministrazione, fino al momento di emanazione della decisione impugnata, aveva sempre fatto affidamento.

                                         La rappresentante dell’interessata ha quindi contestato l’agire dell’amministrazione, la quale, a fronte di un rapporto da parte del Prof. dr. __________, attestante una capacità lavorativa “solo” del 25%, ha considerato che tale rapporto fosse stato allestito frettolosamente, ritenendo maggiormente attendibile la valutazione espressa dal dr. __________, reumatologo che, in quanto tale, “non può correttamente giudicare le patologie accusate dall’assicurata”.

                                         Posto tale principio, la rappresentante dell’assicurata ha rilevato che, “a titolo abbondanziale, per poter contestare anche in sede ticinese, sempre da un reumatologo, le risultanze cui è per contro giunto il sanitario interpellato dall’UAI, abbiamo provveduto a far allestire un nuovo rapporto da parte del dr. __________”, il quale ha ritenuto di non potere condividere le conclusioni del suo collega, dr. __________.

                                         La rappresentante dell’assicurata ha inoltre preannunciato la trasmissione di un rapporto medico aggiornato da parte del dr. __________.

                                         Quanto al fatto che l’assicurata svolga uno sport, la rappresentante ha osservato che il dr. __________, interpellato al riguardo dall’UAI, ha indicato che “per le problematiche dell’assicurata non si può parlare di violazione dell’obbligo di ridurre il danno”. L’avv. __________ ha spiegato come l’assicurata “da tempo stia espletando unicamente l’attività di aiuto-allenatrice di hockey e raramente partecipi per pochi minuti al gioco”, senza che ciò abbia peggiorato il suo stato di salute.

                                         A proposito delle assenze dal lavoro (l’assicurata lavora 10.5 ore alla settimana), la rappresentante ha indicato che queste vengono compensate lavorando nei giorni in cui l’assicurata si sente meglio.

                                         Infine, la rappresentante dell’interessata ha contestato il reddito da valido preso in considerazione dall’amministrazione nel raffronto dei redditi. Secondo l’avv. __________, infatti, l’UAI avrebbe dovuto calcolare il reddito da valido tenendo conto del fatto che l’assicurata ha conseguito la formazione di impiegata di ufficio e che quindi, senza il danno alla salute, avrebbe cercato una occupazione in tale settore e non considerare quanto ella avrebbe potuto guadagnare in qualità di venditrice, attività quest’ultima che le era stata proposta dall’Ufficio di collocamento, ma che in realtà ella non ha mai iniziato, a causa dell’insorgere del danno alla salute (I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza sia della perizia del dr. __________, sia del calcolo dei redditi operato dall’amministrazione, indicando che l’assicurata non raggiungerebbe un grado di invalidità pensionabile nemmeno tenendo conto, quale reddito da valido, di quanto avrebbe potuto conseguire quale impiegata di ufficio - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).

                               1.5.   In data 31 marzo 2009, la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e uno scritto del datore di lavoro, che illustra gli accordi presi al fine di ovviare alle assenze dell’assicurata nei giorni in cui non si sente bene.

                                         L’avv. __________ ha per contro comunicato di non potere fornire alcun rapporto medico da parte del Prof. dr. __________, in quanto il medesimo, come appreso di recente, da circa cinque anni non allestisce più perizie (X).

                               1.6.   Con osservazioni del 17 aprile 2009, l’amministrazione ha rilevato che la documentazione medica presentata dall’assicurata non apporta nuovi elementi in grado di mettere in dubbio la valutazione del dr. __________, riconfermando quindi quanto indicato nella risposta di causa (XII).

                                         Questa presa di posizione dell’UAI è stata trasmessa all’assicurata (XIII), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, l'assicurata aveva inizialmente beneficiato di una rendita intera d’invalidità (grado del 100%) dal 1° marzo 1996, ma con pagamento dal 1° novembre 1996, a causa della presentazione tardiva della domanda (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 25 agosto 1999 e del 25 ottobre 1999, doc. 47 e 54), vista la sua incapacità lavorativa del 70%, come stabilito nella perizia eseguita il 9 aprile 1999 dal Prof. dr. __________ della __________ di __________ (doc. 36/1-6) e nel suo complemento del 15 luglio 1999 (doc. 44-1).RI 1

                                         Il diritto ad una rendita intera di invalidità era poi stato confermato dall’amministrazione in esito alle procedure di revisione susseguitesi nel tempo, dal 2000 al 2005 (cfr. doc. 72-1; doc. 85-1; doc. 98-1), in base alle attestazioni di una incapacità lavorativa del 75% indicata sia dal Prof. dr. __________, che dal dr. __________.

                                         Dopo un nuovo intervento effettuato il 20 gennaio 2000 (cfr. doc. 56-1), con scritto del 27 settembre 2000 il Prof. dr. __________ aveva infatti ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 75% (cfr. doc. 69-1). Anche il dr. __________, in data 11 febbraio 2002, aveva considerato l’assicurata inabile al lavoro almeno al 75% (cfr. doc. 82-1).

                                         Ancora, il Prof. dr. __________, con scritto del 22 giugno 2005, aveva confermato la presenza di una situazione stabile (cfr. doc. 97-1).

                               2.5.   Nel marzo 2007, l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione.

                                         Nel rapporto di decorso compilato il 27 aprile 2007, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha attestato la presenza di uno stato di salute stazionario (doc. 106-3).

Nelle sue annotazioni del 6 settembre 2007, il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha ritenuto necessario un aggiornamento dello stato di salute dell’assicurata, proponendo l’esperimento di una perizia specialistica presso il dr. __________ (doc. 110-1).

Nel suo rapporto peritale del 29 ottobre 2007, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome cervico-toraco-vertebrale cronica in esito da spondilodesi dorsale da C1 a C3 il 12 settembre 1996, su frattura del dente e frattura di tipo Hagman il 12 marzo 1995; esito da asportazione del materiale di osteosintesi e decompressione del forame intervertebrale C3/C4 a destra il 20 gennaio 2000; cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo; 2. iperlordosi lombare; 3. sindrome miofasciale gluteale a sinistra; 4. decondizionamento muscolare; 5. esito da osteosintesi del femore destro con chiodo endomidollare e 2 viti d’arresto il 13 marzo 1995, asportazione del materiale di osteosintesi nel febbraio 1997” (doc. 112-7+8).

                                         Quanto alla capacità lavorativa, il dr. il dr. __________ ha considerato l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, nella sua attuale attività di funzionaria amministrativa in una biblioteca, visto che si tratta di un lavoro statico, da svolgere prevalentemente da seduta, mentre ha giudicato l'interessata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa completa, ma con una diminuzione del rendimento del 30% nell'attività di segretaria, avendo in tale impiego minori occasioni di alternare le posizioni corporee rispetto all'attività in biblioteca (cfr. doc. 112­6). Il dr. __________ ha invece ritenuto l'assicurata abile al lavoro al 100%, con un rendimento massimo del 100% in attività adeguate alle sue condizioni di salute, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 112-6).

                                         Il dr. __________ ha così motivato il suo apprezzamento:

"  (...)

L'assicurata, alla quale l'assicurazione invalidità ha riconosciuto, con decisione del 6.8.1999, un'inabilità lavorativa al 100%, dal 12.3.1996, dal 12.11.2001 ha iniziato un'attività lavorativa a tempo parziale durante 12.6 ore alla settimana, per una biblioteca, attività svolta prevalentemente da seduta, senza necessità di sollevamento pesi; durante il periodo invernale è inoltre attiva per l'hockey club __________, come aiuto-allenatrice, partecipando ogni tanto al gioco; l'aumento delle attività esercitate, la capacità funzionale residua descritta dal medico curante e dal sottoscritto in allegato, segnalano un cambiamento favorevole della capacità lavorativa dell'assicurata.

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%.

Nell'ultima attività principale come funzionaria amministrativa, in una biblioteca, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, essendo questo un lavoro piuttosto statico, svolto prevalentemetne da seduta.

Come segretaria, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 30%, avendo meno occasioni di alternare le posizioni corporee, rispetto all'attività attualmente esercitata.

La data a partire da quando v'è stato l'incremento della capacità lavorativa, non può essere stabilita sulla base degli atti a nostra disposizione; l'aumento della capacità lavorativa è applicabile da subito." (Doc. 112/6-7)

__________In data 4 dicembre 2007, il Prof. dr. __________ ha trasmesso all’UAI copia dello scritto inviato al dr. __________, nel quale, poste le diagnosi di “st. n. Fraktur im occipitozervicalen Übergang; Chronisches Zervicalsyndrom”, ha osservato:

"  (...)

Beurteilung und Procedere

Die Patientin ist mit 25%iger Arbeitsfähigkeit gut positioniert, dies kann sie auch mit den Schmerzen einigermassen vereinbaren. Daneben ist es möglich gewisse Betreuung von Kindern in unregelmässiger Frequenz durchzuführen. Insgesamt hat sich die Patientin recht gut mit der Situation abgefunden.

Bezüglich der sacralen Problematik hat sich Physiotherapie bewährt und wir empfehlen die Durchführung eines weiteren Zyklus in dieser Hinsicht.

Bis auf Weiteres wird sich wohl eine Änderung dieses chronifizierten Zustandes nicht einstellen. Es ist allerdings zu Hinterfragen ob nach 10 Jahren seit den letzten Abklärungen eine erneute diagnostische Runde gerechtfertigt erscheint" (Doc. 113-2)

Nel rapporto medico del 16 aprile 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, posta la diagnosi principale di “sindrome cervico-toraco-vertebrale cronica su esiti di spondilodesi dorsale C1 a C3 il 12 settembre 1996 su frattura del dente e frattura di tipo Hagmann il 12 marzo 1995”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 30% (intesa come riduzione del rendimento) quale segretaria e al 20% (sempre intesa come riduzione del rendimento), quale bibliotecaria, dal 29 ottobre 2007, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, sempre dal 29 ottobre 2007, osservando:

"  (...)

Trattasi di terza revisione di rendita AI (grado AI 70%).

Nel corso della terza revisione, la perizia reumatologica del Dr. __________, reumatologo, ridisegna la CL evidenziando un cambiamento favorevole della medesima in misura di quanto sopra riportato.

Non aggiunge molto di più il rapporto medico del Prof. __________ del 4 dicembre 2007, che sulla CL conclude frettolosamente che un'attività al 25% sarebbe l'occupazione ideale per lo stato clinico della paziente che di per sè non contraddice il minuzioso rapporto del nostro Perito." (Doc. 115-3)

Contestando il progetto di decisione con il quale l’UAI ha stabilito la soppressione della rendita, l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione un certificato medico dell’11 agosto 2008 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna / malattie reumatiche, del seguente tenore:

"  Con questo breve scritto desidero supportare il ricorso che la summenzionata assicurata desidera interporre alla vostra decisione del 18.06.2008, con la quale le avete comunicato di voler negarle iI diritto ad una rendita di invalidità, avendo calcolato il suo grado di invalidità pari al 27%. Ricordo come alla signora RI 1 fosse già stata riconosciuta una rendita Al al 100% dal 12.03.1996, ridotta poi al 65% a partire dal 2000 (n.d.r. al 75%, cfr. doc. 84-1), quando ha potuto riprendere a lavorare al 25% quale bibliotecaria presso I'__________ di __________ con un pensum di circa 12 ore settimanali.

Ho avuto occasione di visitare una prima volta la signora RI 1 nel novembre 2007, quando mi era stata inviata per valutazione reumatologica dal suo medico curante, dr. __________. L'ho pure ricontrollata il 10.03.2008 e quindi il 04.08.2008.

L'assicurata continua a lamentare importanti dolori cervico-scapolari, accompagnati da frequenti cefalee. Riferisce come nell'ultimo anno siano proprio state le cefalee a disturbarla maggiormente ed a limitarla nello svolgimento delle sue attività. Inoltre dolori di una certa importanza pure a livello toracoscapolare sx. Afferma di aver comunque imparato a convivere con i suoi cronici dolori. Proprio per cercare di combatterli e di affrontare più positivamente la sua vita, ha voluto riprendere a lavorare, anche se solo con un orario parziale. Cerca inoltre, nel limite del possibile, di praticare quelle attività fisico­sportive che maggiormente le piacciono e le danno gioia di vivere. Penso in modo particolare alla pratica dell'hockey su ghiaccio; conferma come questa attività sia per lei molto importante soprattutto sotto l'aspetto psichico, anche se è sempre ad origine di importanti dolori quando la pratica.

Clinicamente ho potuto rilevare un'importante limitazione dei movimenti della colonna cervicale, con un'evidente contrattura della muscolatura cervico-scapolare, assai dolente alla palpazione a sx più che a dx. È inoltre presente una scoliosi toracolombare sinistroconvessa con abbassamento del bacino a sx, nonché leggeri dolori a livello lombosacrale. Non vi è invece assolutamente un quadro di carattere fibromialgico.

Al contrario di quanto affermato dal collega __________ in occasione della sua perizia reumatologica del 29.10.2007, sono dell'idea che le descritte limitazioni funzionali della colonna cervicale, accompagnate dai cronici dolori cervico-scapolari e cervico-cefalici, siano ad origine di una maggiore limitazione della sua capacità lavorativa di almeno il 50%, limitazione che vale anche per attività fisicamente leggere come quella di segretaria o di bibliotecaria. Ciò è ben motivato dall'impossibilità di restare a lungo davanti ad uno schermo e dalla necessità di muoversi frequentemente, almeno ogni 10-15 minuti. Le frequenti cefalee, ben motivate dalle descritte problematiche cervicali, sono pure un motivo di limitazione della sua capacità lavorativa. Non credo che misure medicamentose o fisiatriche, potranno migliorare sensibilmente la sua capacità lavorativa, tanto da permetterle di riprendere a lavorare a tempo pieno come valutato dal dr. __________.

Ci troviamo di fronte ad una giovane con cronici dolori, sicuramente ben spiegati dall'esito del grave politrauma avuto nel maggio 1995 e dalle conseguenti lesioni/fratture. Il decorso di questo grave trauma è stato tutto sommato ancora favorevole, lasciando però delle evidenti limitazioni funzionali, soprattutto a livello cervicale. Queste sono ora ad origine di una limitazione della sua capacità lavorativa come sopra descritto." (Doc. 124/4-5, sottolineature della redattrice)

In data 28 agosto 2008, il dr. __________ del SMR ha interpellato il Prof. dr. __________, informandolo del fatto che l’assicurata “è attiva da anni come aiuto-allenatrice di hockey su ghiaccio ed inoltre come giocatrice in prima lega”, chiedendogli di indicare se tale informazione “modifica in qualche misura le considerazioni espresse nel suo rapporto del 4 dicembre 2007” e se “il fatto di giocare a hockey su ghiaccio non viola inoltre l’obbligo di ridurre il danno” (cfr. doc. 127-1).

Con scritto del 3 settembre 2008, il Prof. dr. __________ ha risposto:

"  Besten Dank für Ihre Anfrage bez. der Schadenminderungs- bzw. Sorgfaltspflicht der oben genannten Patientin.

Sie wurde 1996 von dorsal mittels einer Spondylodese wegen Fraktur therapiert. Die Spondylodese reichte von C1-C3. Sie musste revidiert und eine Foramenentlastung durchgeführt werden, dies im Jahre 2000. Anschliessend wechseln der Verlauf, grundsätzlich aber günstige Situation mit Restbeschwerden.

Aus mechanischer bzw. biomechanischer Sicht stellt eine zweisegmentige Fusion im HWS-Bereich eine stabile Situation dar, die grundsätzlich keine körperliche Beeinträchtigung nach sich zieht.

Ob nun Eishockey mit den rauen Umgangsmethoden eine Sorgfaltspflicht verletzt oder nicht ist wohl mehr in das Gebiet der Ermessensfrage einzureihen denn aufgrund einer evidenzbasierten Medizin Abzustützen. Sicher wird eine solche Sportart in einer

vergleichbaren Situation nicht empfohlen, kann aber kaum auch verboten werden. In diesem Sinne erachte ich das Eishockeyspielen sowie die Ausbildung von Eishockeyspielerinnen nicht als Schadenminderungspflicht." (Doc. 131-1)

Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 19 settembre 2008, ha osservato:

"  Anche dopo la lettura delle osservazioni esposte dal reumatologo dr. __________, si riconferma il cambiamento favorevole della capacità lavorativa dell'Assicurata così come attestato dalla perizia reumatologica del dr. __________ del 29 ottobre 2007.

L'occupazione attuale a tempo parziale (12.6 h/sett), svolta da diversi anni senza problematiche evidenti alla quale si aggiunge la partecipazione attiva presso l'hockey club __________ sia in funzione di aiuto-allenatrice sia come a volte giocatrice, supportano le conclusioni espresse nella recente perizia specificamente per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini di riduzione del dolore (Ibrufen solo al bisogno) e di miglioramento della funzionalità articolare (possibilità di praticare l'hockey su ghiaccio).

Inoltre le risorse certificate dal medico curante dr. __________ nel suo rapporto del 20 aprile 2007 appaiono non conferire limitazioni funzionali organiche particolari nello svolgimento dell'ultima attività svolta come segretaria/bibliotecaria.

Ci sembra così corretto in virtù del miglioramento progressivo intercorso, modificare la capacità lavorativa dell'Assicurata nei limiti posti dal dr. __________." (Doc. 132-1)

                               2.6.   In corso di causa, l’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriori certificati medici e meglio:

scritto del 20 febbraio 2009 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:

"  Così come richiesto dalla paziente, certifico che il suo stato di salute è, tutto sommato, stazionario rispetto al mio rapporto medico all'AI del 11.2.02.

La paziente si lamenta infatti ancora di dolori e contratture muscolari nella regione cervicale e al cinto scapolare, a volte accompagnati da cefalea tensionale.

La terapia consiste tuttora in ginnastica, esercizi di rilassamento muscolare e AINS." (Doc. C, sottolineature della redattrice)

copia delle radiografie del 4 dicembre 2007 effettuate alla __________ (doc. D);

scritto del 2 marzo 2009 del signor __________, Direttore dell’__________ e della signora __________, bibliotecaria dell’__________, in cui si legge:

"  La signora RI 1 svolge l'attività di aiuto bibliotecaria presso la Biblioteca delI'__________ di __________ dal 2002. Si tratta di leggeri lavori di biblioteca (fotocopie, catalogazione libri, segretariato in genere). Purtroppo è accaduto spesso che, nei giorni stabiliti in cui doveva lavorare, non ha potuto presenziare a causa dei forti mal di testa e a causa dei dolori alla schiena che l'hanno costretta a restare a casa.

In accordo con la bibliotecaria, signora __________, per poter portare a termine i lavori assegnati e per parzialmente ovviare ad una questione economica già precaria, la signora RI 1 ha in genere recuperato la mezza giornata di lavoro persa in un altro giorno dove si sentiva meglio.

Per questi motivi, le assenze dei giorni lavorativi stabiliti non risultano sul foglio di presenza che la signora RI 1 ci consegna tutti i mesi.

Aggiungiamo comunque che la signora RI 1 s'impegna a venire a lavorare in biblioteca anche nei giorni in cui non sta bene sforzandosi non poco per poter portare a termine i compiti assegnatile." (Doc. E)

copia “storico cliente” della Farmacia __________ di __________, a conferma della frequenza con la quale l’assicurata è costretta ad assumere dei medicamenti contro i dolori (cfr. doc. F);

scritto del 20 marzo 2009 del signor __________, osteopatia membro FSO, del seguente tenore:

"  La paziente menzionata sopra é stata visitata per la prima volta nel mio studio in data 19.12.2008 su consiglio della sua fisioterapista (__________, __________). È così iniziato un trattamento durato 13 sedute fino ad oggi. La paziente si lamentava di frequenti cefalee muscolo-tensive accompagnate da nausea e dolori sotto-occipitali nonché di dolori interscapolari con predominanza periscapolare sinistra.

Dopo i primi test di mobilità della zona cervicale nonché la palpazione dei muscoli paravertebrali della stessa regione è apparso semplice trovare conferma di quanto testimoniato.

La diminuzione globale di mobilità del rachide cervicale può essere osservata facilmente ed é stata messa in evidenza con test di mobilità passivi della colonna cervicale. Mentre la palpazione dei muscoli, in special modo alla base dell'osso occipitale e in prossimità della cicatrice (risultato degli interventi che la paziente ha subito in un primo tempo per stabilizzare la frattura della seconda vertebra cervicale ed in un secondo tempo per rimuovere il materiale d'artrodesi a destra nella stessa regione) ha messo in evidenza delle importanti tensioni e ha risvegliato durante le prime sedute forti dolori.

Durante il trattamento, la mobilità del rachide cervicale é migliorata in modo sensibile in parallelo alla progressiva diminuzione delle tensioni muscolari. Non é però stata ritrovata ad oggi una mobilità normale e neppure una diminuzione ottimale dei dolori tanto cervico-occipitali (le cefalee, meno frequenti, sono ancora presenti) che medio-dorsali a sinistra. Per quanto riguarda il rachide cervicale, il motivo penso vada ricercato nell'alterazione organica della regione oggi dolente, che é seguita al grave incidente della circolazione accorso alla paziente 14 anni fa." (Doc. G, sottolineature della redattrice)

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.8.   Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’assicurata non sono state chiarite in modo soddisfacente.

                                         L’assicurata è stata sottoposta ad un esame reumatologico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che, vista la ripresa, seppur a tempo parziale (di 10 ore alla settimana, n.d.r.), di un’attività lavorativa e alla luce della capacità funzionale residua descritta sia dal curante, che dallo stesso perito, vi è stato “un cambiamento favorevole della capacità lavorativa dell’assicurata”, di modo che ella va considerata abile al lavoro al 100%, ma con una riduzione del rendimento del 30% come segretaria e con una riduzione del rendimento del 20% quale bibliotecaria, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte (cfr. doc. 112-6).

                                         L’assicurata ha contestato che vi sia effettivamente stato un miglioramento delle sue condizioni di salute, alla luce dei certificati medici del Prof. dr. __________, del dr. __________ e del dr. __________ (cfr. doc. I).

Il TCA, per i motivi di seguito esposti, non può condividere, in assenza di ulteriori approfonditi accertamenti medici, il parere dell’UAI riguardo ad un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata tale da giustificare la soppressione delle prestazioni.

                            2.8.1.   Innanzitutto, occorre rilevare che nel suo scritto del 4 dicembre 2007, il Prof. dr. __________ ha considerato la situazione a livello delle vertebre cervicali stabile, ritenendo quindi che l’assicurata continui ad essere abile al lavoro al 25% (cfr. doc. 113/1-2, il corsivo è della redattrice).

                                         Il TCA sottolinea, a tale proposito, che come correttamente rilevato dalla rappresentante dell’assicurata, questa valutazione del Prof. dr. __________, specialista in chirurgia della colonna vertebrale, che ha operato l’assicurata a due riprese (nel settembre 1996 e nel gennaio 2000), non può essere superata dalla valutazione del dr. __________, specialista in reumatologia. Alla luce delle patologie dell’interessata, l’UAI - che in passato aveva sempre considerato attendibile l’apprezzamento del Prof. dr. __________, tanto da determinare il diritto alla rendita intera dell’assicurata basandosi proprio sulla sua valutazione - avrebbe dovuto sottoporre l’assicurata non solo ad un esame specialistico reumatologico presso il dr. __________, ma anche e soprattutto predisporre l’esecuzione di una visita peritale specialistica neurochirurgica-ortopedica al fine di stabilire esattamente le patologie dell’interessata e il loro influsso sulla attuale capacità lavorativa residua.

                                         Del resto, oltre ad essere stata sottoposta dall’UAI, in passato, a indagini da parte dello specialista della chirurgia della colonna Prof. dr. __________, l’assicurata è stata sottoposta anche in ambito infortunistico ad una valutazione peritale specialistica a cura del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia (cfr. doc. 1-52 e doc. 1-5 inc. LAINF).

                                         Già solo per questa ragione gli atti devono quindi essere rinviati all’UAI affinché esegua ulteriori accertamenti medici specialistici da parte di esperti della materia in questione.

                            2.8.2.   Inoltre, il TCA rileva che la valutazione peritale del dr. __________ è stata contestata dal dr. __________, anch’egli specialista in reumatologia, il quale, nel suo referto dell’11 agosto 2008, redatto quale perito di parte, dopo avere indicato di avere visitato l’interessata nel novembre 2007 e poi il 10 marzo 2008 e il 4 agosto 2008, ha constatato che l’assicurata presenta delle importanti limitazioni dei movimenti della colonna cervicale, oltre alla presenza di una scoliosi toracolombare e dolori in sede lombosacrale.

Sulla base di queste constatazioni, il dr. __________ ha ritenuto che, contrariamente a quanto considerato dal dr. __________, “le descritte limitazioni funzionali della colonna cervicale, accompagnate da cronici dolori cervico-scapolari e cervico-cefalici, siano all’origine di una maggiore limitazione della sua capacità lavorativa, di almeno il 50%, limitazione che vale anche per attività fisicamente leggere come quella di segretaria o di bibliotecaria” (doc. 124-5, il corsivo è della redattrice).

Alla luce di queste motivate obiezioni sollevate dal perito di parte, dr. __________, in merito alla perizia del dr. __________, questo Tribunale non può ritenere sufficientemente attendibile la perizia reumatologica del dr. __________, che necessita quindi di ulteriori approfondimenti.

È vero che i medici del SMR hanno confermato la validità della valutazione peritale esperita dal dr. __________, ritenendo che la documentazione del dr. __________ non apporti nuovi elementi clinici rilevanti, in grado di influire sulla valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa.

Nelle sue annotazioni del 19 settembre 2008, il dr. __________ del SMR, infatti, nonostante le considerazioni del dr. __________, ha ritenuto di confermare “il cambiamento favorevole della capacità lavorativa dell’assicurata, così come attestato dalla perizia reumatologica del dr. __________ del 29 ottobre 2007” (doc. 132-1). A giustificazione di questa presa di posizione, il dr. __________ ha indicato che “l’occupazione attuale a tempo parziale (12.6 ore/settimana), svolta da diversi anni senza problematiche evidenti, alla quale si aggiunge la partecipazione attiva presso l’Hockey club __________ sia in funzione di aiuto-allenatrice, sia come a volte giocatrice, supportano le conclusioni espresse nella recente perizia specificatamente per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini di riduzione del dolore (Ibrufen solo al bisogno) e di miglioramento della funzionalità articolare (possibilità di praticare l’hockey su ghiaccio)”.

Al riguardo il TCA rileva tuttavia che non essendo specialista in reumatologia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del certificato specialistico del dr. __________, a fronte della valutazione peritale del dr. __________, non era di competenza del dr. __________.

Più in generale è necessario che, ogniqualvolta deve esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, il SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Quanto alla considerazione del dr. __________ a proposito del fatto che “le risorse certificate dal medico curante, dr. __________, nel suo rapporto del 20 aprile 2007, appaiono non conferire limitazioni funzionali organiche particolari nello svolgimento dell’ultima attività svolta come segretaria/bibliotecaria” (doc. 132-1), il TCA rileva che, nonostante le indicazioni fornite riguardo ai limiti funzionali dell’assicurata, nel rapporto citato il dr. __________ ha comunque indicato che lo stato di salute dell’interessata era “stazionario” (cfr. doc. 106-3, il corsivo è della redattrice).

Tale stazionarietà è poi stata nuovamente ribadita dal dr. __________ nello scritto del 20 febbraio 2009 (cfr. doc. C, il corsivo è della redattrice).

Anche questo aspetto merita quindi ulteriori approfondimenti.

                                         Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________, da una parte e del dr. __________ e del dr. __________, dall’altra, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, anche dal profilo reumatologico, sia stato sufficientemente approfondito, così da concludere che sia migliorato a tale punto da giustificare una capacità lavorativa completa, con una riduzione del rendimento del 30% quale segretaria e del 20% come bibliotecaria, a partire dal mese di ottobre 2007, come indicato dal perito reumatologo.

                                         D’altra parte, il TCA non può ignorare quanto pertinentemente sostenuto dal dr. __________ soprattutto a proposito dell’attività sportiva fisicamente impegnativa come quella svolta dall’assicurata (hockey su ghiaccio; vedi al riguardo anche le risposte del Prof. __________ al consid. 2.5)

                                         Anche questo aspetto dovrà evidentemente essere considerato dallo specialista che effettuerà la perizia.

                            2.8.3.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare a livello universitario, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto se si considera che l’assicurata beneficia di una rendita intera da tredici anni (dal 1° marzo 1996, cfr. doc. 47/2-3) e che tale prestazione è stata confermata in sede di revisione nel 2000, nel 2002 e nel 2005 (cfr. consid. 1.1. e consid. 2.4.).

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.

La richiesta dell’assicurata di procedere ad una perizia pluridisciplinare (I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 3 ottobre 2008 è annullata.

                                   §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.3..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2008.208 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.06.2009 32.2008.208 — Swissrulings