Raccomandata
Incarto n. 32.2008.183 BS/sc
Lugano 5 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 settembre 2008 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1948, precedentemente attivo quale ingegnere STS, nell’ottobre 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una problematica cardiaca (doc. AI 1).
Dopo aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 3 settembre 2008 (preavvisata il 1° aprile 2008) l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1° giugno 2006 (grado d’invalidità del 68%), oltre alle rendite per figli (le rendite arretrate sono state oggetto di separate decisioni datate 10 ottobre 2008).
Dal punto di vista medico, l’amministrazione ha evidenziato:
" (...)
Dal mese di giugno 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, ed in particolare dalla valutazione specialistica eseguita presso il Servizio Accertamento Medico dell'AI nel corso del mese di aprile e maggio 2007, risulta medicalmente oggettivata una completa inabilità lavorativa nella sua precedente attività professionale di ingegnere STS, per quanto riguarda le mansioni da svolgere sui cantieri, a decorrere dal mese di giugno 2005. Per contro, tutte le altre attività lavorative idonee che non devono essere svolte sui cantieri e tutti i lavori che possono essere svolti in ufficio, sono esigibili in misura completa con unicamente una riduzione del rendimento pari al 10%. (...)" (Doc. AI 47-2)
Per quel che concerne invece la valutazione economica, si legge:
" (...)
Facendo riferimento ai dati statistici editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, categoria 4, quartile 2, tabella TA1 nazionale, considerando una diminuzione del rendimento del 10% su un grado d'occupazione del 100%, e applicando una riduzione salariale del 20%, si evince che nell'anno 2006 lei avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di Fr. 42'622.00 svolgendo un'attività idonea al suo stato di salute. Confrontando questo reddito con quello realizzabile nella sua precedente attività professionale svolta in assenza del danno alla salute, pari a Fr. 134'503.00 (salario aggiornato all'anno 2006), ne risulta una capacità di guadagno residua del 32% e conseguente grado Al del 68%, come da tabella seguente:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 134'503.00
con invalidità CHF 42'622.00
Perdita di guadagno CHF 91'881.00 = Grado d'invalidità 68%
Provvedimenti professionali volti all'ottenimento di una nuova qualifica non sono applicabili. Rimaniamo tuttavia a disposizione per valutare l'eventuale attuazione di misure di aiuto al collocamento qualora fosse da lei espressamente richiesta per iscritto. (...)" (doc. AI 47-2).
L’Ufficio AI ha inoltre respinto l’istanza di assistenza giudiziaria postulata dall’assicurato.
1.2. Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso e postulato il diritto a percepire una rendita intera dal 1° giugno 2006. Egli contesta la valutazione medica, come pure la determinazione del grado d’invalidità. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente l’insorgente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (nascita del diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2006, in luogo di tre quarti di rendita.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag.182, 1990 pag.543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag.325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, pag.232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione medica presso il SAM (Servizio medico di accertamento dell’AI). Dal referto 5 luglio 2007 (doc. AI 24) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: cardiologica (dr. __________), endocrinologia (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Diabete mellito tipo 2, diagnosticato dal 1992 con/su:
● insulino richiedenza secondaria a partire da luglio 2006,
● polineuropatia periferica con necrobiosis lipoidica bilaterale,
● neuropatia autonoma, con sospetta gastro - paresi, disturbi ortostatici,
disfunzione erettile e diarrea acquosa intermittente,
● proteinuria.
Malattia coronarica con:
● stato dopo infarto inferiore in novembre 2004,
● coronarografia 24.11.2004 con stenosi subtotale coronaria destra prossimale, stenosi 50-70 % ramo interventricolare prossimale, stenosi sub-totale primo ramo diagonale periferico, irregolarità diffuse al ramo circonflesso,
● stato dopo posa di stent coronaria destra 24.11.2004,
● funzione ventricolare sinistra nei limiti di norma.
Fattori di rischio cardiovascolari:
● diabete tipo II,
● iperlipidemia,
● ipertensione,
● tabagismo.
Stato dopo impianto pace-maker bicamerale il 25.11.2004 per blocco atrioventricolare completo intermittente.
Ipotensione ortostatica verosimilmente nel quadro di una disautonomia diabetica.
5.2. Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Elementi di desecurizzazione.
Tabagismo cronico. (...)" (Doc. AI 24-10+11)
Tenuto conto delle valutazioni specialistiche, nonché dei propri accertamenti, i periti hanno evidenziato che solo le patologie endocrinologiche e cardiologiche limitano la capacità lavorativa dell’assicurato. Essi hanno poi concluso che l’interessato è da ritenere totalmente inabile, dal giugno 2005, nella sua precedente attività di ingegnere STS nella misura in cui deve espletare mansioni sui cantieri, ma abile al 100% “per tutti i lavori che non devono essere svolte sui cantieri e per tutti i lavori che possono essere svolti in ufficio” (doc. AI 24-14).
Con rapporto 31 agosto 2007 il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto giustificato tenere conto di una riduzione di rendimento del 10% per via della stanchezza dovuta alle patologie di cui l’assicurato è portatore (doc. AI 26-1).
L’insorgente contesta la valutazione della capacità lavorativa.
2.6. Va qui rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag.31; Pratique VSI 2001 pag.108, 1997 pag.123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag.2; SZS 1988 pag.329 e 332; ZAK 1986 pag.189).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag.188; RAMI 1993 pag.95).
In merito al SAM, secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag.110 consid. 3c).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 pag.109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, pag.230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Nella fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM, che ha debitamente tenuto conto delle patologie di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa l’incapacità lavorativa, quantificata nella misura del 100%, nella precedente professione esercitata sui cantieri, ma pienamente abile se si tratta di lavori da svolgere in ufficio.
L’assicurato evidenzia come il danno alla salute principale sia dovuto all’ipotensione ortostatica, la cui causa usualmente è riconducibile ad una disautonomia diabetica, in casu analizzata piuttosto dal perito cardiologo che dall’endocrinologo. Egli sostiene che le conclusioni di entrambi i periti si rilevano errate poiché essi hanno ritenuto le conseguenze del danno alla salute debilitanti unicamente in ambiente di cantiere. L’insorgente infatti evidenzia che:
" (...)
Anche in ambiente "sicuro" gli automatismi della vita quotidiana (raddrizzarsi in risposta al campanello, al telefono, alzarsi per recarsi in toilette, raccogliere anche da seduti oggetti caduti a terra, prendere materiale da cassetti situati in basso) comportano lo stesso grado di incidenza del fenomeno che su cantieri o, più in generale, in ambiente lavorativo pericoloso.
Orbene, al di là della pericolosità delle cadute (ma, ad esempio, un femore in una persona non più giovanissima si può rompere anche cadendo a terra su terreno perfettamente piano semplicemente alzandosi dalla seggiola), la crisi di ipotensione ortostatica permane sempre e comunque un fattore limitante, giacché l'afflitto deve sospendere ogni attività in corso per permettere l'assestamento pressorio e cardiaco spontaneo.
Nel caso di specie, poi, il rischio di caduta anche in ambiente sicuro è aggravato dalla parallela polineuropatia sensitivo-motrice distale delle membra inferiori, elemento che contribuisce in modo rilevante all'insicurezza della marcia ed al mantenimento della posizione eretta. (...)" (Doc. I, pag. 5)
Per ipotensione ortostatica s’intende l’impossibilità di mantenere la stazione eretta a causa di un calo eccessivo della pressione del sangue quando il soggetto passa dalla posizione coricata (clinostatica) alla posizione in piedi (ortostatica). Tale problematica, di natura cardiocircolatoria, può essere riscontrata anche in patologie neurologiche (morbo di Parkinson), di diabete mellito e di cirrosi etilica (www.parkinsonitalia.it/ortostatica.htm; www.helpsalute.it).
Nel rapporto 9 maggio 2007 il dr. __________ ha individuato una ipotensione ortostatica da probabile disautomia diabetica (vertigini in ortostatismo) in parte probabilmente relazionata ad una polineuropatia degli arti inferiori (instabilità alla posizione eretta ed alla marcia) di causa diabetica, precisando: “anche se i disturbi alla posizione eretta e alla marcia non sono di mia competenza, ritengo che l’insieme di questa sintomatologia lo renda non idoneo al lavoro in cantiere e in opere di costruzione ciò che rappresenta ca. un’inabilità di 2/3 per la sua precedente professione”. Lo specialista in cardiologia, facendo presente come sia difficile disgiungere le patologie, limitandosi all’ipotensione ortostatica ha ritenuto l’assicurato “non idoneo a lavori pericolosi, in altezza e in equilibrio come quelli su ponteggi o in opere in costruzioni per cui stimo a ca. 30% l’inabilità lavorativa unicamente dovuta all’ipotensione ortostatica” (doc. AI 24-27). Dal punto di vista cardiaco egli ha così risposto alle domande peritali conclusive :
" (...)
6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'assicurato ? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora dispone.
Dal lato strettamente cardiaco e riguardo l'ipotensione ortostatica è possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale. L'assicurato dispone di risorse cardiache per effettuare professioni con impegno fisico leggero a moderato e che non implicano attività pericolose, su altezze o implicanti il chinarsi e rialzarsi frequentemente come pure la guida professionale e questo a causa dell'ipotensione ortostatica.
7. Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività ? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta.
Come già esposto al punto 6 egli potrebbe teoricamente svolgere dal lato cardiaco attività professionali con impegno fisico leggero a moderato e senza le restrizioni sopramenzionate a causa dell'ipotensione ortostatica e questo teoricamente anche al 100 %. Praticamente vista la sua formazione d'ingegnere civile STS potrebbe teoricamente svolgere attività di progettazione e attività amministrative e questo anche al 100 %." (Doc. AI 24-27+28)
Da parte sua il dr. __________ ha confermato la presenza di un diabete mellito con complicanze (polineuropatia periferica, neuropatia autonoma e nefropatia). Nel rapporto 24 aprile 2007 riguardo alla capacità lavorativa il succitato specialista in endocrinologia ha precisato:
" (...)
Per l'aspetto strettamente diabetologico la diagnosi del diabete mellito sola non giustifica nessuna incapacità lavorativa. Non è il diabete per sè, ma le complicanze che, se presente, limitano la capacità lavorativa. Nel caso dell'assicurato presente invece vedo escluso al 100 % la ripresa del suo vecchio lavoro.
Come per tutti i diabetici, è consigliabile un'attività professionale che:
- permette di seguire la dieta diabetica, incluso gli spuntini
- permette l'autocontrollo glicemico a qualsiasi momento
- permette di eseguire la terapia medicamentosa, come prescritta
evita i turni notturni di lavoro
- evita delle "ore di punta" di stress
evita l'uso d'apparecchi "pericolosi" per il paziente o per delle altre persone (gru. macchina, locomotive, aerei, etc.).
Nel caso concreto vedo possibile un lavoro al 100% eseguito esclusivamente in ufficio, in posizione seduto, per esempio al computer. L'ingegneria del tipo CAD (computer aided, design) è possibile senza limiti. Ignoro personalmente però se c'è un mercato di lavoro per una tale attività e se rende una formazione adeguata per, l'età dell'assicurato." (Doc. AI 24-31)
Orbene, questa Corte non misconosce gli effetti che gli episodi d’ipotensione ortostatica comportano, a seguito al ridotto apporto ematico al cervello, ossia capogiri, instabilità sulle gambe, malessere generale e, nei casi gravi, allo svenimento (cfr. al riguardo: www.parkinsonitalia.it/ortostatica; www.help- salute.it).
Tuttavia non va dimenticato che entrambi i periti hanno pertinentemente concordato nel ritenere l’assicurato pienamente inabile nella sua precedente professione svolta nei cantieri, ma abile al 100% per tutti quei lavori che non necessitano la presenza nei cantieri e che possono essere svolti in ufficio. In queste circostanze quanto sostenuto dal ricorrente non trova conferma nelle concrete valutazioni mediche a cui egli è stato sottoposto. L’insorgente non ha d’altronde prodotto documentazione medica a sostegno della propria tesi.
Per i succitati motivi, alla perizia del SAM va dato valore probatorio pieno, essendo la stessa completa, convincente e priva di contraddizioni.
Con rapporto 31 agosto 2007 il dr. __________ del SMR ha tenuto conto, con riferimento alle suddette attività leggere, di una diminuzione di rendimento del 10% “per la stanchezza dovuta alle malattie di base”, riduzione che non è stata presa in considerazione dal SAM (doc. AI 26-1).
Questo Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa in attività leggere d’ufficio del 90%, mediante rapporto 19 luglio 2007 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto e della formazione scolastica e professionale dell’assicurato, ha rettamente considerato esigibili attività qualificate o semi-qualificate nell’ambito edile, in particolare presso uno studio di architettura o di ingegneria. Quest’ultime attività sono state ritenute più adeguate dal punto di vista del contenimento del danno e delle competenze professionali acquisite dall’interessato (doc. AI 32-1).
Per la determinazione del grado d’invalidità, il consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute presso il precedente datore di lavoro quale ingegnere STS (reddito da valido) con quello da un’attività adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da invalido), da cui è risultato un grado d’invalidità del 68%. Il calcolo è stato ripreso nella decisione contestata.
2.8.1. Riguardo al reddito da valido, rimasto incontestato, il consulente ha giustamente preso in considerazione un salario di fr. 134'503.-- (adeguato al 2006) ripreso dal questionario dell’ex datore di lavoro (doc. AI 15-1 e 32-3)
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag.332 consid. 3c, 1989 pag.485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie, il consulente ha utilizzato i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag.347ss. e SVR 2002 UV 15, pag.47ss.), dai quali risulta che il ricorrente avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 annui (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Considerando un reddito ipotetico di fr. 59'197.--, una capacità lavorativa residua dell’90% ed una riduzione del 20% per particolari motivi, il reddito da invalido è stato determinato in fr. 42’621.--.
Quanto alla riduzione riconosciuta dal consulente e (genericamente) contestata dall’assicurato, va detto che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6); egli può tuttavia farlo in presenza di valide ragioni.
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104 consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido:
" (…)
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, pag.105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)"
Nella presente fattispecie, nel citato rapporto 19 febbraio 2008 il consulente ha quantificato una riduzione del reddito da invalido tra il 15 ed il 20% giustificata come segue: attività leggere, pause ristoratrici, resistenza fisica e intellettiva, intensità lavorativa e competenze teoriche da ristabilire (doc. AI 32-3). La riduzione (massima) del 20% riconosciuta è stata in seguito confermata da un altro consulente in integrazione professionale, il quale ha ribadito come siano stati presi in considerazione tutti i probabili svantaggi salariali che potrebbero influire sul reddito da invalido (cfr. rapporto 21 maggio 2008; doc. AI 45-1).
Dopo attento esame della fattispecie, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che l’assicurato, a seguito del danno alla salute, può esercitare nel suo campo d’attività una cerchia meno ampia di professioni. Una riduzione del 25% non è per contro giustificata visto che comunque egli dispone di una residua capacità lavorativa quasi totale.
Dal raffronto dei redditi (134’503 – 42’622 x 100 : 134’503) è scaturito un grado d’invalidità del 68% che dà il diritto a tre quarti di rendita.
La decisione impugnata va quindi confermata.
2.9. Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, negando la necessità dell’assistenza da parte di un avvocato poiché la fattispecie in esame rientra nel novero della casistica più consueta.
L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 prevede che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2009, ad art. 37, n. 22, pag.504; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
La necessità di patrocinio da parte di un avvocato è giustificata in casi eccezionali, in presenza di difficili questioni di natura giuridica che fattuale e l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (DTF 132 V 200 S. 201 consid. 4.1. con riferimenti).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, pag.504-505).
Secondo questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare difficoltà, visto che rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche.
Infatti, l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare nonché ad una valutazione economica da parte del consulente in integrazione professionale.
Alla luce di quanto esposto, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il diritto all’assi-stenza giudiziaria in sede di ricorso, l’Ufficio AI ha rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza, respinto la domanda di gratuito patrocinio senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.11).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., art. 61, n. 109, pag. 789).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102 ss, pag. 788 ss; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria, risulta che l’assicurato è coniugato, ha due figli maggiorenni studenti residenti fuori cantone. Sua moglie lavora saltuariamente presso la città di __________ e l’istante percepisce prestazioni dell’assistenza sociale. Ne consegue l’indigenza del ricorrente. Posto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Visto quanto precede, l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti