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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.04.2009 32.2008.135

21 avril 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,223 mots·~16 min·3

Résumé

Grado d'invalidità non pensionabile. Perizia multidisciplinare

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.135   BS/sc

Lugano 21 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2008 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 9 giugno 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1963, già professionalmente attivo quale aiuto-cucina, nel marzo 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, discopatia, ernie discali e artrosi (doc. AI 3.5).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con decisione 9 giugno 2008 (preavvista il 24 aprile 2008), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni per i seguenti motivi:

"  (...)

Nel caso specifico, a seguito all'esame della documentazione medica acquisita in fase d'istruttoria del caso AI, in particolare dalla perizia pluridisciplinare a cui è stato sottoposto l'assicurato presso il SAM di Bellinzona, non risulta alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa sia nell'attività abituale di aiuto cucina tuttofare che in altre attività. Vi sono delle patologie ma queste non vengono considerate tali da impedire l'assicurato di esercitare una qualsiasi attività lavorativa nella misura del 100%. (...)" (Doc. AI 38-2)

                               1.2.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dall’__________, ha presentato tempestivo ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita d’invalidità.

                                         Sulla base della documentazione medica prodotta, egli sostiene che la valutazione effettuata dall’Ufficio AI non è conforme all’attuale stato di salute.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conseguente conferma della decisione contestata. Facendo presente che dalla nuova documentazione, sottoposta all’esame del proprio servizio medico (SMR), non emergono elementi utili per discostarsi delle conclusioni dei periti SAM, l’amministrazione ha pertanto ribadito l’assenza di una patologia invalidante.

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

2.1.        La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 7 gennaio 2008 (doc. Al 22) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti, non riscontrando alcuna affezione causante un’inabilità al lavoro, hanno posto le seguenti diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

"  (...)

Sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative a carattere spondilosico iperostatico, soprattutto ai segmenti L1/L2, L3/L4.

Probabile stato dopo oligoartrite urica.

Cervicalgie a carattere cronico associate a delle problematiche di tipo cervico-cefale.

Sovrappeso, con BMI 30 kg/m2. (....)" (Doc. AI 22-8)

                                         Non avendo pertanto accertato, sia dal punto di vista fisico che psichico, alcuna limitazione della capacità lavorativa, i periti hanno concluso che l’assicurato è da ritenere abile al 100% nell’ultima professione esercitata come pure in altre attività lucrative simili.

                                         L’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa, facendo in particolare riferimento alla documentazione medica allegata al ricorso.

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.6.   Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la piena capacità lavorativa nella sua abituale attività lucrativa ed in altre attività simili.

                                         In primo luogo, il breve certificato 19 maggio 2008 del medico curante, in cui viene ribadita un’incapacità lavorativa al 100%, non contiene elementi che non siano già stati valutati dal SAM. Inoltre, il dr. __________ non ha spiegato i motivi per cui egli non condivide la valutazione conclusiva della perizia multidisciplinare (doc. A3).

                                         In merito alle problematiche reumatologiche, nel referto peritale 26 novembre 2007 (reso nell’ambito della valutazione pluridisciplinare) il dr. __________, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi e visitato l’assicurato, ha posto le affezioni somatiche riportate al consid. 2.4. Lo specialista in reumatologia, tenendo conto anche dei referti radiologici, ha evidenziato:

"  (...)

Questo paziente presenta quale reperto principale a carattere invalidizzante dei disturbi a livello della colonna nella zona lombare. Si tratta di dolori soprattutto ai movimenti, allo sforzo, al piegamento della colonna vertebrale stessa. Non presenta invece clinicamente dei dolori particolarmente spiccati alla palpazione alla muscolatura para-vertebrale. Si tratta di una sindrome lombo-vertebrale senza componente irritativa radicolare e a carattere spondilogeno rilevante. All'origine di questi disturbi vi è una spondilosi a carattere iperostotico, in particolar modo a livello dei segmenti L1/L2 ed anche L3/L4. Una RM della colonna lombare eseguita in data 18.09.2006 aveva evidenziato la presenza di un'ernia discale mediana e para-mediana bilaterale L5/S1 con possibile conflitto delle radici di S1 bilaterali. Venivano eseguite anche delle valutazioni specifiche con iniezioni di Gadolinio delle articolazioni sacro-iliache, che non risultavano alterate in modo significativo. Vi è una certa discrepanza quindi fra i dolori particolarmente intensi ed importanti. Il paziente ha presentato dei dolori articolari a carattere migrante, in particolar modo a livello delle articolazioni delle ginocchia, ma anche alle articolazioni delle caviglie, che sono stati messi in relazione con una forma di artrite urica e sono scomparsi a detta del paziente dopo l'assunzione di una terapia uricostatica Zyloric che il paziente sta continuando ancora attualmente. Clinicamente alla visita attuale non vi sono problematiche sospette per una forma infiammatoria articolare. (...)" (Doc. AI 22-26+27)

                                         Egli ha poi concluso:

"  (...)

Tenendo in considerazione quindi le diagnosi nonché i reperti radiologici e clinici, ritengo che queste patologie non siano tali da provocare delle limitazioni funzionali sostanziali nel paziente. In questo senso ritengo che egli non presenti incapacità lavorativa alcuna per nessun tipo di attività professionale antecedentemente svolta o che potrebbe svolgere in futuro." (Doc. AI 22-27)

                                         Alla succitata valutazione il ricorrente ha opposto la perizia 29 febbraio 2009 del dr. __________ eseguita per conto della __________. Poste le stesse diagnosi del dr. __________ (sindrome lombo-vertebrale, rispettivamente lombo-spondilo-gena in presenza di un disturbo statico-posturale, di alterazioni degenerative più marcate lombo-sacrale), senza escludere una eventuale spondilartropatia, egli ha riscontrato i seguenti disturbi:

"  (...)

Oggettivamente disturbo statico-posturale del rachide nel suo insieme. Disturbo funzionale basso-lombare con dolenzia focalizzata piuttosto in sede paravertebrale all'altezza del versante articolare L4/L5 a sinistra. Senza contrattura muscolare locale.

Leggero reperto infiammatorio all'altezza della tibio-tarsica di sinistra.

Quadro neurologico senza particolarità di rilievo. (...)" (Doc. A16, pag. 5-6)

                                         Il dr. __________ ha ritenuto che le degenerazioni pluri-segmentali lombari-inferiori associate ad un decondizionamento fisico sono suscettibili di incidere sull’esigibilità complessiva dell’assicurato per quanto attiene più specificatamente l’entità dei carichi e le posizioni di lavoro. Egli ha ritenuto il peritato inabile al 100% quale aiuto cucina, ma abile al 50% in attività adeguate (doc. A 16).

                                         Orbene, va innanzitutto fatto presente che il citato rapporto 26 febbraio 2008, seppur redatto dopo la perizia SAM, fa riferimento alle visite dell’11 aprile 2007 e del 10 maggio 2007 e quindi ad uno stato di fatto anteriore alla valutazione pluridisciplinare. Nelle annotazioni 17 settembre 2008 il SMR ha evidenziato come il dr. __________ abbia ipotizzato una patologia infiammatoria (all’altezza tibio-tarsica) non più presente durante il consulto sia presso il dr. __________ che il dr. ____________________, specialista in reumatologia (cfr. rapporto 24 settembre 2007; doc. A 5). Inoltre va fatto presente che il dr. __________, riscontrando "una certa discrepanza … fra i dolori particolarmente intensi ed importanti", ha convincentemente spiegato che “tenendo in considerazione quindi le diagnosi nonché i reperti radiologici e clinici, ritengo che queste patologie non siano tali da provocare delle limitazioni funzionali sostanziali nel paziente”. Del resto, il dr. __________ non ha escluso un’eventuale componente non somatica ed in questo senso il dr. __________ ha fatto presente che il paziente “ha sviluppato una sindrome del dolore cronico non specifica” (doc. A 5). A titolo di completezza va rilevato che nell’ambito della perizia SAM l’insorgente è stato visitato dal dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia, il quale, con rapporto 9 novembre 2007, non ha riscontrato una sindrome da dolore somatoforme.

                                         La successiva documentazione prodotta con il ricorso, in parte già esaminata dal SAM, non permette di riscontrare nuovi elementi medici, così come pertinentemente rilevato dal SMR nella nota 17 settembre 2008, ossia:

"  (...)

Rapporto degenza __________ dal 5.11.2006 al 25.11.2006: diagnosi di lombalgia aspecifica, cervico-brachialgia aspecifica e obesità. Non è stata evidenziata una problematica psichiatrica di rilievo.

Rapporto dr. __________ di gennaio /aprile 2007: assenza di segni clinici per una sindrome radicolare S1. Assenza di patologie neurologiche.

Rapporto dr. __________ del 31.7.2006: diagnosi di alterazioni dell'alvo di probabile origine funzionale e minima sindrome emorroidale.

Vari referti radiologici già descritti in parte nella perizia SAM.

     -  scintigrafia ossea del 7.8.2006: segni per incipiente spondilopatia degenerativa e incipiente artrosi acromio-clavicolare bilaterale (referto che conferma le note diagnosi).

     -  Rx torace e colonna lombare del 20.2.2003: presenza di osteocondrosi vertebrale.

     -  Rx colonna lombare e bacino del 28.6.2006: osteofiti a livello D 12 - L4.

     -  RX colonna cervicale e dorso-lombare del 19.9.2006: presenza di osteofitosi.

     -  MRI cerebrale del 14.2.2007: nella norma.

     -  MRI colonna cervicale del 21.2.2007: leggera discopatia plurisegmentale senza compressione di strutture nervose e non segno per mielopatia.

     -  Rx torace del 3.4.2007 nella norma.

Valutazione: i vari referti radiologici evidenziano la presenza in particolare di alterazioni degenerative a livello vertebrale (osteofiti), patologia ben nota e adeguatamente valutata in sede peritale. (...)" (Doc. VII/1)

                                         Per questi motivi correttamente il SMR ha sostenuto che la documentazione prodotta con il ricorso “non permette di mettere in forse la validità delle conclusioni SAM” (VII/1).                 

                                         Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta una piena abilità lavorativa sia nella sua precedente attività che in altre attività simili.

                                         Visto quanto sopra, la pronunzia impugnata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.

                                2.7   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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