Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.02.2008 32.2007.87

28 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,043 mots·~15 min·3

Résumé

L'assicurato ha reso verosimile un peggioramento della patologia psichica motivo per cui l'Ufficio AI a torto ha emesso una decisione di non entrata in materia. Rinvio degli atti all'amministrazione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.87   BS/sc

Lugano 28 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione formale 7 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1966, poiché, sulla base della perizia multidisciplinare 20 novembre 2003 del SAM (Servizio di accertamento medico dell’Assicurazione invalidità), egli non presentava un’incapacità lavorativa, a seguito di malattia, di lunga durata non raggiungendo l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 53). La decisione è divenuta definitiva, non essendo stata contestata.

                               1.2.   Il 15 settembre 2005 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento del suo stato di salute psichico (doc. AI 58). In un secondo tempo egli ha allegato il certificato 3 ottobre 2005 del suo psichiatra curante (doc. AI 61-1).

                                         Con decisione 26 ottobre 2005 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni in quanto dalla nuova documentazione medica “non sono messi in luce elementi atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute” (doc. AI 63-1).

                               1.3.   Avendo l’assicurato, per il tramite della RA 1, presentato tempestiva opposizione ed allegato ulteriore documentazione medica, con decisione su opposizione 2 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha confermato la non entrata in materia. A sostegno del provvedimento preso, l’amministra-zione ha evidenziato:

"  (...)

I referti presentati nella nuova domanda AI e prodotti in opposizione sono stati sottoposti all'esame del SMR, il quale ha osservato che la diagnosi posta dal Dr.med. __________ di reazione ansioso-depressiva correlata alla sindrome da disadattamento sono sintomi non connessi ad una patologia psichiatrica maggiore, non presente come tale.

In conclusione, il SMR ha ritenuto la valutazione precedentemente emessa corretta, non essendovi elementi atti a giustificare un'entrata in materia o una rivalutazione del caso.

Non essendo realizzate le premesse per entrare nel merito di una nuova richiesta, lo scrivente Ufficio non può che confermare la decisione impugnata." (Doc. AI 75-2+3)

                               1.4.   Con il presente ricorso, successivamente completato, l’assi-curato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione contestata ed il conseguente rinvio all’amministrazione affinché entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni 12 settembre 2005. Fondandosi sulla documentazione medica già prodotta in sede amministrativa e quella prodotta con il ricorso, l’assicurato ha sostanzialmente evidenziato di soffrire di una importante sindrome ansioso-depressiva e che questo stato di salute è nettamente peggiorato rispetto a quello presente al momento della perizia SAM. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                         Il ricorrente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                               1.5.   Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando in particolare come non sia stato prodotto un referto attestante una patologia psichiatrica invalidante continua. Non essendo di conseguenza stata comprovata una modifica sostanziale dello stato di salute per permettere di entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni, la decisione contestata merita conferma.

                               1.6.   Con osservazioni 15 maggio 2007 il ricorrente ha ribadito la propria tesi.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.4.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

                                         Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                                         Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).

                                         In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                               2.5.   Occorre qui ricordare nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).

                                         Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).

                               2.6.   Nel caso in esame il ricorrente sostiene che il suo stato di salute psichico è peggiorato rispetto a quanto è stato accertato in occasione della perizia multidisciplinare 22 novembre 2003, alla base della decisione 7 settembre 2004 di reiezione della domanda di prestazioni.

                                         A ragione.

                                         Occorre innanzitutto ricordare che all’epoca della decisione di rifiuto, con referto 23 ottobre 2003 l’esperto psichiatra, dr. __________, aveva diagnosticato un disturbo da dolore somatoforme in personalità con massicci tratti conversivi ed istrioni, sospetto di disturbo fittizio. Il perito non aveva riscontrato alcuna incapacità lavorativa, consigliando un pronto rientro nel mondo del lavoro ed una presa a carico pedagogica e con provvedimenti professionali reintegrativi (doc. AI 35-17).

                                         Dagli atti medici prodotti risulta che con rapporto 3 ottobre 2005 il dr. __________, psichiatra curante dell’assicurato dal 14 maggio 2004, ha diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (ICD- 10 F34.2). Certo che, come evidenziato dal SMR nella nota 25 ottobre 2005 (doc. AI 62-1), lo psichiatra curante  ha indicato quale motivo del peggioramento il rifiuto della rendita, l’insorgenza negli ultimi anni di problemi socio-economici e famigliari, senza apporre una valutazione circa l’incapacità lavorativa. Tuttavia, va fatto presente che lo specialista ha menzionato ricoveri in diverse strutture ospedaliere psichiatriche evidenziando, quale aspetto nuovo rispetto alla perizia 23 ottobre 2003 del dr. __________, che il paziente è accompagnato da “idee nere ed addirittura vaghe idee suicidali” (doc. AI 61-1). Quanto alla divergente interpretazione tra assicurato e SMR in relazione all’esistenza o meno di una “patologia psichica maggiore” dovuta alla nuova” diagnosi di sindrome ansioso-depressiva (cfr. opposizione 14 novembre 2006 [doc. AI 68-1] e nota 22 gennaio 2007 del SMR [doc. AI 74-.1]), va ricordato che importante ai fini dell’invalidità è piuttosto la questione a sapere se il danno alla salute psichico è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         A motivo dell’assenza di un rilevante cambiamento delle condizioni di salute extra-somatiche, nella nota 26 aprile 2007 il dr. __________ del SMR, oltre ad evidenziare l’assenza di un documento psichiatrico specialistico attestante una patologia invalidante continua, ha sostenuto che ” i rapporti della Clinica __________ parlano in pratica di episodi depressivi con risoluzione alla dimissione” (IX). Ciò non toglie, come rettamente evidenziato nelle osservazioni 15 maggio 2007 del ricorrente (XIII), che dalle lettere d’uscita 22 dicembre 2005 e 23 ottobre 2006 della citata clinica psichiatrica (doc. AI 68/3 – 68/; quella del 24 novembre 2006 non è stata prodotta) si evince pure un miglioramento delle condizioni, ma la problematica psichiatrica non è affatto “risolta”, tant’è che l’assicurato continua ad essere seguito dal suo psichiatra curante.

                                         Ai fini della presente vertenza determinante è lo scritto 19 febbraio 2007 del dr. __________, psichiatra attivo presso la Clinica __________, interpellato dal rappresentante del ricorrente. Vero che tale documento è stato redatto dopo l’emissione della decisione qui contestata (2 febbraio 2007). Infatti, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, nella misura in cui si ritiene che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Quest’ultima evenienza corrisponde al caso in esame poiché il citato sanitario ha sostenuto che la sindrome ansioso-depressiva è sicuramente presente dal 2005, ipotizzando una ridotta capacità lavorativa di almeno il 50-60% sempre dal 2005. Rispetto alla perizia del dr. __________, egli ha anche valutato “un aumento dell’instabilità timica, con agitazione psicomotoria, ansia persistente e angoscia invadente” (doc. F).

                                         In conclusione, la documentazione medica prodotta contiene elementi idonei a far ritenere come attendibile, con riferimento alla componente psichica, una modifica delle circostanze, nel senso di un progressivo - e verosimilmente duraturo peggioramento intervenuto successivamente alla perizia SAM 22 novembre 2003, posta alla base della precedente procedura amministrativa sfociata nella decisione formale 7 settembre 2004, potenzialmente suscettibile di ripercuotersi in modo marcato sulla capacità di guadagno del ricorrente. Questo Tribunale deve quindi concludere che l’assicurato ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 OAI e l’Ufficio AI avrebbe dovuto pertanto entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurato.

                                         Di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità di guadagno dell’assicurata.

                                         Ne consegue l’accoglimento del ricorso ed il riconoscimento al ricorrente di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99), impregiudicata la questione a sapere se un avvocato, attivo presso un ente di pubblica utilità, ha diritto di chiedere l’assistenza giudiziaria per i propri assistiti, problematica lasciata aperta dal TFA (cfr. DTF 132 V 207 consid. 5.2.3).

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come al consid. 2.6.

                                 2.-   Le spese per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.87 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.02.2008 32.2007.87 — Swissrulings