Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.02.2008 32.2007.57

28 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,593 mots·~33 min·4

Résumé

Documentazione medica difettante della necessaria forza probante per poter sopprimere il diritto alla rendita in via di revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI per complemento istruttorio

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.57   FS/sc

Lugano 28 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione dell'8 gennaio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, è stata posta al beneficio di un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, di una mezza rendita dal 1. settembre 2003 e di tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 (doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2).

                               1.2.   Nell’ambito della domanda di revisione – con richiesta di prestazioni AI per adulti 13 giugno 2005 l’assicurata ha chiesto l’aumento del grado di invalidità all’80% (doc. AI 71/1-7) – l’Ufficio AI – vista la lettera 8 luglio e il rapporto medico 22 luglio 2005 del dr. __________ (doc. AI 74/1 e 75/1-2) – ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e una psichiatrica a cura della dr.ssa __________ (doc. AI 78/1, 79/1-2 e 80/1-2)

                                         Sulla base delle risultanze delle perizie, delle informazioni complementari della dr.ssa __________ e delle annotazioni 23 agosto 2006 e 3 gennaio 2007 del dr. __________, medico SMR, con decisione 8 gennaio 2007 (doc. AI 111/1-3), preavvisata con progetto di decisione 2 novembre 2006 (doc. AI 98/1-2), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a tre quarti di rendita a decorrere dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e negato il diritto a provvedimenti professionali essendo il grado d’invalidità inferiore al 20%.

                               1.3.   Con il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, postula l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’assistenza giudiziaria.

                                         In sostanza – contestata la valutazione medica e il fatto che l’Ufficio AI non ha esperito la preannunciata inchiesta a domicilio – l’insorgente sostiene che “(…) il rapporto 16 gennaio 2006 allestito dalla dott.sa __________ non è dunque sufficiente per giustificare la soppressione totale della rendita AI vigente a favore della ricorrente, anche in virtù della perizia __________, sicuramente più convincente e attendibile (…)” (doc. I, pag. 3).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando, in particolare, che:

"  (...)

Se quanto segnalato dal medico curante Dott. __________ è certamente stato preso in considerazione (non per nulla s'è proceduto a nuova valutazione peritale reumatologica), pure il certificato del Dott. __________ è già stato sottoposto al SMR (cfr. annotazioni 3 gennaio 2007).

Per quanto riguarda la valutazione della dott.ssa __________, la ricorrente cita uno stralcio delle annotazioni SMR 2 giugno 2006 dimenticando che il successivo complemento peritale 18 agosto 2006 ha ben chiarito il perchè delle differenti valutazione in ambito psichiatrico. Infatti, il 23 agosto 2006 il Dott. __________ riconosce senza incertezze che le conclusioni del perito hanno pieno valore probatorio in quanto motivate e concludenti.

Ai fini di accertare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve accertare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se la persona che non esercita attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro. Il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido.

Il fatto che, sulla base delle conclusioni peritali, l'UAI ha pronunciato la propria decisione senza far esperire l'inchiesta economica nel cui ambito vengono affrontate concretamente le mansioni di casalinga svolte prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute non potrebbe, nel caso concreto, essere censurato. Dalle perizie, come visto, emerge infatti che sia dal profilo fisico che da quello psichico i disturbi lamentati dall'assicurata non incidono in maniera rilevante sulla capacità di svolgere mansioni casalinghe. In simili condizioni, per stabilire l'invalidità dell'assicurata quale casalinga, sarebbe corretto e giustificato tenere conto unicamente delle conclusioni mediche.

Ad ogni modo, considerando (come ritenuto dall'amministrazione data la situazione personale della Signora RI 1), che la stessa si trova nella necessità di svolgere un'attività lavorativa, posta una capacità lavorativa dell'80% in attività che non richiedono un particolare onere fisico o l'assunzione di responsabilità, la conseguente incapacità di guadagno non è tale da giustificare l'erogazione d'una rendita d'invalidità (cfr. rapporto 30 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale).

(…)" (doc. VIII)

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, con effetto al 1. marzo 2007 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 8 gennaio 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), il diritto a tre quarti di rendita riconosciuto all’assicurata dal 1. gennaio 2004.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.6.   Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 31 maggio 1999 (doc. AI 1/1-7), sfociata, viste le risultanze della perizia 1. febbraio 2001 a cura del SAM (doc. AI 18/1-19), nella decisione 7 giugno 2001 di rifiuto di prestazioni confermata da questo Tribunale con la STCA del 20 settembre 2001 (doc. AI 23/1-2 e 29/1-13) – nell’ambito della nuova richiesta di prestazioni AI del 6 dicembre 2002 (doc. AI 39/1-7) – ritenuto l’aspetto reumatologico non necessitante di un ulteriore accertamento medico e rivalutata la situazione psichiatrica con perizia 13 ottobre 2003 (doc. AI 49/1-2 e 57/1-10) – all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, a una mezza rendita dal 1. settembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 (doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2).

                                         La dr.ssa __________, nella proposta 5 dicembre 2003, aveva rilevato che:

"  (…)

Preso atto della perizia psichiatrica Dr. __________ del 13.10.2003 con le seguenti conclusioni:

Evoluzione peggiorativa della nota sindrome neurastenica con componenti conversive, psicosomatiche e distimiche in paziente con disturbo di personalità con successiva esacerbazione dell’isolamento sociale e della regressione - involuzio-ne.

Il 60% per qualsiasi attività, instauratosi in modo progressivo dall’ultima valutazione SAM del 2001.

Urgente presa a carico specialistica psichiatrica e psicoterapeutica per arrestare ulteriore processo involutivo.

Procedere: il perito non fornisce una data precisa per quanto concerne l’inizio della IL 60%. L’ulteriore peggioramento della capacità lavorativa (già precedentemente limitata del 20% secondo valutazione SAM del 2001) è avvenuto gradualmente.

Si deve quindi valutare l’inizio in base alla documentazione medica a disposizione (la prima certificazione di peggioramento dello stato di salute psichico risale al gennaio 2003 sul rapporto medico AI del curante Dr. __________).

Quindi IL 60% per qualsiasi attività lavorativa dal gennaio 2003 (comunque già dal 1999 presente diminuzione capacità lavorativa del 20%).

Indicare sulla decisione la necessità di sottoporsi a trattamento specialistico psichiatrico.

Revisione tra due anni." (doc. AI 60/1)

                               2.7.   Avviata una procedura di revisione – con richiesta di prestazioni AI per adulti 13 giugno 2005 l’assicurata ha infatti chiesto l’aumento del grado di invalidità all’80% (doc. AI 71/1-7) – l’Ufficio AI – vista la lettera 8 luglio e il rapporto medico 22 luglio 2005 del dr. __________, FMH in medicina interna (doc. AI 74/1 e 75/1-2) – ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e una psichiatrica a cura della dr.ssa __________ (doc. AI 78/1, 791-2 e 80/1-2).

                                         Il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nella perizia 13 ottobre 2005 (rapporto del 27 ottobre 2005, doc. AI 83/1-6), posta la diagnosi di “(…) fibromialgia – sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale a destra, su alterazioni degenerative osteocondrotiche a livelli C6/C7, con spondilosi anteriore e posteriore (…)” (doc. AI 83/5), circa il grado di capacità lavorativa nell’esercizio dell’attività abituale svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute ha concluso che “(…) vi è quindi un peggioramento per quanto riguarda i reperti reumatologici oggettivabili, sia clinicamente che radiologicamente. Si tratta comunque di reperti di modesta entità, in particolar modo per quanto riguarda la problematica cervicale. Tenendo in considerazione quindi questi aspetti ritengo che nell’attività professionale svolta dalla paziente e cioè quella di casalinga, vi siano delle limitazioni che raggiungono al massimo dal punto di vista reumatologico, un 20%. Limitazioni simili anche per qualsiasi tipo di attività lavorativa anche di tipo medio pesante.” (doc. AI 83/6).

                                         La dr.ssa __________, capoclinica del Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________, nella perizia 17 novembre 2005 (rapporto del 16 gennaio 2006, doc. AI 85/2-5), posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità istrionico (ICD 10: F 60.04), ha espresso la seguente valutazione:

"  (...)

Si prende visione della documentazione clinica allegata, con particolare attenzione alle certificazioni psichiatriche.

Soggettivamente

L'A. riferisce di non aver mai lavorato, fatta eccezione per la breve esperienza in qualità di operaia, che ha sospeso perchè giudicata gravosa.

Interrogata in merito ricorda che, durante il periodo in cui soffriva di algie-improvvise, queste le impedivano di compiere anche i più semplici movimenti volontari.

Giustifica infine l'attuale richiesta di riconoscimento AI con motivi di ordine economico.

Obiettivamente

Ciò che colpisce nell'osservazione dell'A. è una evidente superficialità di giudizio, il che suggerisce il testarne il Q1, che risulta però nella norma (106, vedi allegato).

Dal punto di vista psichiatrico non si ravvisano elementi che limitino la capacità lavorativa: l'A. infatti appare addolorata per la morte del compagno, ma non depressa. Le sue capacità di performance sono intatte, tanto che ella si applica con piacere ad attività manuali creative.

Certamente l'immaturità che si percepisce durante l'esame peritale giustifica le difficoltà incontrate dell'A. sia nell'attività lavorativa, sia nel ruolo di moglie e madre.

Ci si mette in contatto con il Dr. __________, il quale conferma come, dal punto di vista reumatologico non sussistano limitazioni invalidanti.

All'osservazione attuale appaiono, quindi, affievoliti i sintomi che hanno giustificato il giudizio medico assicurativo precedente.

Si conclude valutando la capacità lavorativa integra per occupazioni che non richiedano particolare onere fisico od assunzione di responsabilità."

(Doc. AI 85-5)

                                         Invitata dal dr. __________, medico SMR, a precisare “(…) in che cosa consiste esattamente il miglioramento dello stato di salute verificatosi dall’ottobre 2003 (…)” (doc. AI 87/1), con lettera 18 agosto 2006 la dr.ssa __________ ha risposto che:

"  (…)

Ho ricevuto l'elaborato peritale stilato dal dr. __________ nell'ottobre 2003 e nel gennaio 2001.

Non vi è dubbio che le due osservazioni cliniche effettuate abbiano messo in evidenza un quadro psicopatologico, caratterizzato da un aspetto istrionico di personalità nell'ambito del quale la sintomatologia algica prendeva il ruolo di sintomo di conversione.

È tale sintomo giustamente considerato come invalidante.

Nel contesto dell'osservazione da me svolta l'assicurata ha affermato di non avvertire più algie invalidanti e di riuscire perciò, senza fatica, ad occuparsi dei compiti correlati alla sua vita quotidiana (obblighi ed hobbyes). La natura conversiva, perciò passibile di variazione, della sintomatologia algica, era già stata evidenziata anche dal dr. __________ (reumatologo). L'obiettività attuale dell'assicurata non pone in evidenza sintomi che ne possano limitare la C.L. ed ella, peraltro, non è seguita dal punto di vista psichiatrico e non ha mai svolto attività lavorativa per sua scelta.

Questo ultimo elemento fa riflettere sull'opportunità d'inserirla in un progetto di riformazione professionale.

In assenza, perciò, di sintomatologia psichica invalidante, sia obbiettivamente che soggettivamente, non si ravvisano elementi clinici che giustifichino una riduzione stabile della C.L.

(…)" (doc. AI 88-1)

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 23 agosto 2003, ha osservato:

"  (...)

Perizia Dr.ssa __________ del 16 gennaio 2006 ed informazioni complementari (richiesta del 14 giugno 2006):

Diagnosi:

           -     Disturbo di personalità istrionico (ICD-10 F60.4)

           -     QI = 106%

La perita conferma la presenza di un quadro psicopatologico rilevato dal Dr. __________ nel gennaio 2001, nel quale la sintomatologia algica assumeva il ruolo di sintomo di conversione ed è stata considerata come invalidante.

All'occasione della visita peritale da lei effettuata, l'assicurata non riferiva più algie invalidanti e riusciva ad occuparsi delle attività quotidiane. Le manifestazioni di sintomi di conversione è suscettibile di variabilità.

L'assicurata non presentava uno stato clinico che limitava la capacità lavorativa. Ella non è seguita dal punto di vista psichiatrico.

Perizia Dr. __________ del 13 ottobre 2005 (rapporto del 27 ottobre 2006):

Diagnosi:

           -     Fibromialgia

           -     Sindrome cervico-vertebrale e cerivco-brachiale a destra su alterazioni degenerative osteocondrotiche C6-C7 con spondilosi anteriore e posteriore.

L'assicurata ha sviluppato il quadro completo di fibromialgia dal 2001. Il decorso era parzialmente favorevole con riduzione del dolore acuto, mentre che i referti oggettivabili sono peggiorati rispetto al 2001 pur essendo sempre di modesta intensità. Non vi sono disturbi neurologici. L'inabilità lavorativa raggiunge il 20% dal punto di vista reumatologico per ogni attività leggera o medio-pesante.

La capacità lavorativa per attività che non richiedono particolare onere (leggere o medio-pesanti) fisico od assunzione di responsabilità è diminuita del 20%. Ne consegue la soppressione della rendita. Non s'impongono provvedimenti professionali." (doc. AI 89/1-2)

                                         Sulla base degli accertamenti sopra descritti e ritenuto il rapporto finale 30 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 96/1-3), con progetto di decisione 2 novembre 2006 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata la soppressione del diritto alla rendita di tre quarti con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. AI 98/1-2).

                                         Viste le osservazioni 14 dicembre 2006 dell’assicurata, allora rappresentata dal __________ di __________ (doc. AI 107/1-3), e sottoposto il certificato medico 6 dicembre 2006 del dr. __________ al medico SMR (doc. AI 107/7, 109/1 e 110/1), con decisione 8 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a tre quarti di rendita a decorrere dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e negato il diritto a provvedimenti professionali essendo il grado d’invalidità inferiore al 20% (doc. AI 111/1-3)

                               2.8.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.9.   Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata, giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

                                         Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi della decisione con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, a una mezza rendita dal 1. settembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 (doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2). Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulle proposte 16 maggio e 5 dicembre 2003 della dr.ssa __________ (doc. AI 49/1-2 e 60/1) che a sua volta si è fondata sulla perizia 1. febbraio 2001 del SAM, sul rapporto medico 29 gennaio 2003 del dr. __________, FMH in medicina generale e sull’allegata documentazione nonché sulla perizia psichiatrica 13 ottobre 2003 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia. Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

                                         Al riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione – vista la lettera 8 luglio e il rapporto medico 22 luglio 2005 del dr. __________ (doc. AI 74/1 e 75/1-2) –, ha disposto una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa. __________ (doc. AI 79/1-2 e 80/1-2).

                                         Il dr. __________, nella perizia 13 ottobre 2005 (rapporto del 27 ottobre 2005, doc. AI 83/1-6), ha attestato un peggioramento della situazione dal punto di vista reumatologico e certificato una limitazione quale casalinga e in qualsiasi tipo d’attività lavorativa del 20%.

                                         Nel consulto 29 gennaio 2001 (doc. AI 18/16-19), nell’ambito della perizia del SAM, il dr. __________ aveva invece concluso che “(…) tenendo presente quindi questi reperti ritengo che dal punto di vista reumatologico la paziente non presenti nessuna incapacità lavorativa né come casalinga né per qualsiasi altro tipo di attività lavorativa.” (doc. AI 18/19).

                                         La dr.ssa __________, nella perizia 17 novembre 2005 (rapporto del 16 gennaio 2006, doc. AI 85/2-5), posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità istrionico (ICD 10: F 60.04), ha concluso per una “(…) capacità lavorativa integra per occupazioni che non richiedano particolare onere fisico od assunzione di responsabilità.” (doc. AI 85/5).

                                         Quale miglioramento intercorso dall’ottobre 2003 la dr.ssa __________ ha addotto che “(…) nel contesto dell’osservazione da me svolta l’assicurata ha affermato di non avvertire più algie invalidanti e di riuscire perciò, senza fatica, ad occuparsi dei compiti correlati alla sua vita quotidiana (obblighi e hobbies). La natura conversiva, perciò passibile di variazione, della sintomatologia algica, era già stata evidenziata anche dal dr. __________ (reumatologo). L’obiettività attuale dell’assicu-rata non pone in evidenza sintomi che ne possano limitare la C.L. ed ella, peraltro, non è seguita dal punto di vista psichiatrico e non ha mai svolto attività lavorativa per sua scelta. (…)” (doc. AI 88/1)

                                         Considerato che il dr. __________, nella perizia 13 ottobre 2003 (doc. AI 57/1-10) – posta la diagnosi di “(…) sindrome neuroastenica con componenti conversive, psicosomatiche e distimiche in paziente con disturbo di personalità istrionico. Questa diagnosi rappresenta un’evoluzione della diagnosi a suo tempo formulata nella mia precedente perizia psichiatrica 25.01.01; evoluzione peggiorativa da attribuire all’assenza di una specifica presa a carico specialistica di tipo psichiatrico e psicoterapeutico così come a suo tempo consigliato. (…)” (doc. AI 57/6) –, ha concluso che “(…) nel complesso l’incapacità lavorativa della periziando, dal punto di vista prettamente psichiatrico, è ora peggiorata in maniera importante rispetto alla precedente valutazione peritale del 2001 e posso pertanto quantificare ora questa incapacità lavorativa nella misura di almeno il 60%. Come detto in assenza di misure clinico-riabilitative specialistiche urgenti l’evoluzione sarà inesorabilmente peggiorativa e non si potranno escludere complicazioni maggiori. (…)” (doc. AI 57/10) e ritenuto oltretutto che anche il dr. __________ ha constatato un (seppure lieve) peg-gioramento, a mente di questo Tribunale, senza gli ulteriori necessari accertamenti, non è possibile concludere – sulla sola base delle annotazioni 23 agosto 2006 e 3 gennaio 2007 del dr. __________ (doc. AI 90/1 e 110/1) – con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata sia migliorato a tale punto da giustificare una capacità lavorativa integra.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che la dr.ssa __________ pone una diagnosi comparabile a quella ritenuta dal dr. __________ e che la stessa non si è espressa chiaramente né su quando esattamente è intervenuto il miglioramento: “(…) all’osservazione attuale appaiono, quindi, affievoliti i sintomi che hanno giustificato il giudizio medico assicurativo precedente. (…)” (doc. AI 85/5), né sulla questione a sapere se lo stesso può essere ritenuto duraturo.

                                         Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla dr.ssa __________: “(…) nel contesto dell’osservazione da me svolta l’assicu-rata ha affermato di non avvertire più algie invalidanti e di riuscire perciò, senza fatica, ad occuparsi dei compiti correlati alla sua vita quotidiana (obblighi e hobbies). (…)” (doc. AI 88/1), il dr. __________, nei dati soggettivi quale affezione attuale, ha rilevato:

"  (...)

Disturbi attualmente a livello della colonna cervicale, alle spalle, alla muscolatura del trapezio. Sente spesso uno scricchiolio, uno schioccare delle articolazioni cervicali, che le fanno male. Dolori a livello della colonna cervicale, che le impediscono di riposare bene.

Anche durante la notte si sveglia e non trova posizione per poter riposare. Si alza già stanca, affaticata per questi dolori. Irradiazione al braccio destro inizialmente particolarmente intensi e lancinanti ed attualmente più sopportabili. Dalla manifestazione di questi dolori risente di un disturbo a livello del secondo dito della mano destra con formicolio ed alle volte mancanza della sensibilità. La paziente è in attesa come se dovesse succedere qualcosa con la paura costante che i dolori lancinanti accusati a livello cervicale ed al braccio destro, si ripresentino. Ha l'impressione che i suoi disturbi si siano solo addormentati ed aspettino un momento o l'altro per ricomparire come all'inizio.

Sente una vibrazione nella zona del passaggio cervico-toracale. Durante il giorno è sempre piuttosto stanca, affaticata proprio perchè non riesce a dormire bene. Alle volte deve sdraiarsi nel pomeriggio per riposare un po'. Durante il giorno poi i dolori sono piuttosto altalenanti. A seconda di quello che fa, diventano particolarmente intensi anche nella zona lombare, a livello delle estremità inferiori, accentuandosi anche nella zona cervicale ed al braccio destro. Appena utilizza qualche articolazione o utilizza la colonna vertebrale per fare dei movimenti o per fare dei piccoli lavori, i dolori diventano subito intensi ed invalidizzanti. In posizione seduta ha dolori anche a livello della colonna nella zona lombare ed anche quando si sdraia, dopo un po' deve alzarsi perchè anche in posizione orizzontale, i dolori dopo essere leggermente migliorati, si rimanifestano. Vi è un continuo cercare di cambiare posizione e di fare attenzione per non scatenare i dolori. Alle volte, oltre al formicolio a livello del II dito della mano destra, sente dei formicolii a livello delle gambe. Sente dei gonfiori a livello dei polpacci, nessun gonfiore invece articolare.

Non ha frequenti mal di testa.

Attualmente assume Redormin 1 pastiglia la sera. Fa bagni con Gramiflor e Sufrol.

Per quanto riguarda la sua attività, essa è casalinga. Si arrangia nei suoi lavori. Fa da mangiare lei, va fare la spesa, fa le pulizie, lava e stira. Si occupa di pittura, soprattutto con dei disegni con la matita grassa, legge e scrive. Si è sposata all'età di 19 anni, non ha nessun diploma. Ha sempre svolto l'attività di casalinga.

(…)" (doc. AI 83/3-4)

                                         Va infine rilevato che, vista la diagnosi di fibriomialgia posta dal dr. __________ e quella di disturbo di personalità istrionico (ICD 10: F 60.04) posta dalla dr.ssa __________, in ogni caso l’Ufficio AI dovrà tenere in considerazione la giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

                                         Di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, interpellata nuovamente la dr.ssa __________ per farsi precisare compiutamente in cosa è consistito il miglioramento valetudinario quando è intervenuto e se è presumibilmente duraturo, sottoposto questo parere al dr. __________ e se necessario esperiti ulteriori accertamenti peritali, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa con la domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 13 giugno 2005.

                             2.10.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

                                         Il TCA si limita qui a rilevare che l’Ufficio AI, dopo aver predisposto un’inchiesta a domicilio per valutare gli impedimenti in ambito domestico (cfr. doc. AI 91/1, 91/2 e 93/1), senza addurne il benché minimo motivo, non l’ha espletata e, nonostante l’assicurata non abbia mai svolto un’attività lavorativa, ha dato incarico alla consulente in integrazione professionale fondandosi poi sul rapporto finale 30 ottobre 2006.

                             2.11.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.9.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.57 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.02.2008 32.2007.57 — Swissrulings