Raccomandata
Incarto n. 32.2007.45 cr/sc
Lugano 13 dicembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 luglio 2004, RI 1, nato nel __________, attivo in qualità di manovale, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, tra cui una perizia reumatologica, l’amministrazione, con decisione del 30 marzo 2006, ha assegnato all’assicurato mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° luglio 2004 e il 30 novembre 2005 (doc. 29).
1.3. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ (doc. 35 e 41), con decisione su opposizione del 15 dicembre 2006, l’UAI ha confermato la precedente decisione, ribadendo la correttezza della perizia reumatologica, dalla quale risulta che a partire dal 24 agosto 2005 l’assicurato è totalmente abile al lavoro anche nella sua precedente attività di manovale (doc. 44).
1.4. Con tempestivo ricorso del 31 gennaio 2007, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di tre quarti di rendita. Egli ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente l’insorgente ha contestato la perizia del dr. __________ che, contrariamente al suo curante - che lo ritiene totalmente inabile nella sua precedente attività di manovale, ma abile al 50% o in misura maggiore in attività leggere adeguate lo ha ritenuto abile al lavoro al 100% anche nella sua precedente attività di manovale, con l’unica avvertenza di evitare di sollevare pesi superiori a 25 kg. Egli si è così espresso:
" (...)
Dal profilo anamnestico, la perizia AI commissionata al dott. med. __________ del 31 agosto 2005 conclude per l’esistenza di una osteocondrosi e piccola ernia discale paramediana sinistra nello spazio L4/5 con compressione della radice L5 a sinistra rispettivamente osteocondrosi e protrusione discale nello spazio L5/S1 senza compressione di strutture nervose.
La conclusione del medico incaricato dall'AI di peritare l'assicurato non tiene in debito conto la presenza, benché evidenziata dalla RMN, di due importanti discopatie caratterizzate da una perdita importante di contenuto idrico evidenziata dalla RMN del 15 gennaio 2004. Si tratta quindi di una doppia discopatia lombosacrale, dove le alterazioni non vanno semplicemente sommate, ma l'affezione aumenta in maniera esponenziale, tanto da ridurre in maniera ben più pronunciata la caricabilità della colonna vertebrale.
In termini medici la doppia discopatia con un'ernia discale ed un'importante protrusione è una patologia rilevante e invalidante, che esclude la possibilità di esercitare un mestiere pesante, quale manovale edile.
3. Dal profilo delle indagini e perizie mediche vi è da osservare quanto segue: nella decisione su opposizione l'assicurazione invalidità sposa le risultanze della perizia del dott. med. __________ risalente al 31 agosto 2005, definendola affidabile a differenza di quanto attestato dal dott. med. __________, l'ultima volta con certificato medico del 6 giugno 2006. Tale certamente non modesta opinione non regge ad un vaglio critico e sereno della presente fattispecie: infatti il settore medico della stessa assicurazione AI dissentiva dalla linea inizialmente proposta dal settore amministrativo: secondo l'opinione espressa dal dr. __________ del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) in data 9 settembre 2005, un'incapacità lavorativa non andava esclusa, ma ritenuta quantomeno fino al mese di luglio 2005.
Il 18 ottobre 2005 il collaboratore __________ si esprimeva in termini aspri verso il proprio medico, dichiarandosi non d'accordo sull'incapacità lavorativa indicata dal dott. __________ e riconfermando il rifiuto di prestazioni con un bel punto esclamativo a sostegno del suo libero pensiero di profano. Il giorno seguente il dott. __________ faceva comunque presente, che l'incapacità lavorativa era stata attestata da vari servizi medici e ospedalieri fra cui anche il medico fiduciario dott. __________, dalla Clinica di __________, dal dott. __________, oltre che dal dott. __________ e dal radiologo dott. __________.
Ciò malgrado l'assicurazione AI non ha ritenuto di dover approfondire in sede di opposizione le pertinenti osservazioni specialistiche apportate dal dott. __________.
4. La decisione su opposizione va d'altro canto criticata dove ipotizza esservi un valore probatorio della perizia medica eseguita dal dott. __________, medico che realizza una parte importante dei propri guadagni della sua attività peritale grazie ai mandati che gli giungono dall'assicurazione AI, ma liquida come compiacenze gli attestati rilasciati dallo specialista dott. __________, ipotizzando a torto che si tratti del medico di famiglia del ricorrente. Visto il trattamento riservato internamente dal sig. __________ al proprio medico dott. __________, visto sopra, non sorprende questa argomentazione, che tuttavia non regge al vaglio delle presenti critiche. A soluzione del conflitto, non rimarrà che l'allestimento di una perizia giudiziaria nel presente contesto ricorsuale.
5. Dal profilo delle indagini amministrative vi è da osservare che l'AI non ha eseguito alcunché per valutare l'esigibilità di attività alternative a sapere se e quali attività il ricorrente possa o non possa eseguire, risp. quali lavori possono ancora essere presi in esame. Ciò a dispetto delle valutazioni puntuali del dott. __________, che prende in esame un mestiere leggero che comunque eviti delle posizioni non ergonomiche della colonna vertebrale e che eviti di sollevare pesi superiori a 10/15 chili in maniera non ripetuta, attività per la quale il medico ritiene abile il ricorrente in misura del 50%. La decisione impugnata nemmeno affronta l'aspetto funzionale, ledendo quindi gli obblighi di verifica legali imposti all'assicurazione AI.
6. Per completezza devesi infine osservare che nel caso concreto una riqualifica di un lavoratore senza formazione scolastica particolare e privo di formazione professionale, ormai cinquantenne, non entra più in linea di conto. In tale contesto l'accenno all'obbligo di contenere il danno mettendo a profitto la capacità lavorativa residua, anche nel contesto di una nuova professione, che si ritrova nella decisione su opposizione impugnata, è da considerare come un blocco immesso nella motivazione, copiato da un modello, che però non si attaglia alla presente fattispecie.
7. Riassuntivamente, le ragioni che inducono il signor RI 1 ad interporre il presente ricorso contro la decisione in questione - arbitraria sia nell'accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del giudizio, sia dal profilo delle argomentazioni giuridiche formulate - possono essere indicate nei termini seguenti:
Intanto, già da una serena lettura delle attestazioni e dei certificati medici agli atti emerge chiaramente che purtroppo l'assicurato soffre oramai da lunghi anni di una patologia complicata alla colonna vertebrale che gli ha impedito di proseguire il proprio lavoro e che ha comportato il suo licenziamento nel 2003, dopodiché non è più stato in grado di lavorare, nemmeno dopo le degenze avute. È inoltre fermamente contestato che al momento, precisamente dall'agosto 2005, vi sia stata una piena ripresa della capacità lavorativa. Il fatto è smentito dalle pertinenti constatazioni del dott. __________ (v. certificato del 6 giugno 2006) e andrà approfondito e stabilito in questa sede con una perizia giudiziaria, questa volta sì neutrale, a differenza dell'opinione espressa dal dott. __________.
Infine si rileva che il modo di procedere adottato dall'AI nella decisione su opposizione ora contestato al fine di limitare la portata del principio inquisitorio, che per legge deve reggere la procedura delle assicurazioni sociali, è manifestamente pretestuoso. Infatti, tiene conto unicamente di aspetti singoli, senza considerare opportunamente gli effetti invalidanti di due affezioni concomitanti al rachide, malgrado il ricorrente abbia posto l'attenzione su questa situazione di fatto, riconosciuta in medicina e facilmente verificabile come logica e pertinente anche da chi non possiede una formazione specifica." (Doc. I)
1.5. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.6. In data 6 marzo 2007 il patrocinatore ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (VII + bis).
1.7. In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dr. __________, il quale è stato invitato a valutare se gli scritti del dr. __________ prodotti dall’assicurato sono atti a modificare le sue conclusioni peritali (VIII).
La sua risposta è datata 16 ottobre 2007 (IX).
L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 25 ottobre 2007 (XII), mentre l’assicurato, da parte sua, con scritto giunto al TCA il 29 ottobre 2007 (XI + bis).
Le osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse al ricorrente (XIV), per conoscenza, mentre le osservazioni dell’assicurato, corredate dallo scritto del 22 ottobre 2007 del dr. __________ (XI/bis), sono state trasmesse all’amministrazione (XIII), con facoltà di presentare osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [I 790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Nella decisione su opposizione del 15 dicembre 2006 l’UAI, fondandosi sul parere del dr. __________ e del dr. __________, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° luglio 2004 e il 30 novembre 2005, mentre ha negato una rendita a fare tempo dal 1° dicembre 2005, ritenendo l’interessato abile al lavoro in misura completa nella sua precedente attività (cfr. doc. 44).
Il TCA alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3., 2.4. e 2.5. è, quindi, chiamato a valutare se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante all’assicurato a fare tempo dal 1° dicembre 2005.
2.7. Nel caso concreto, dalla decisione impugnata emerge che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità dopo il 30 novembre 2005, facendo capo al parere espresso dal dr. G. __________ nella sua perizia reumatologica.
Nel suo rapporto del 31 agosto 2005 il dr. __________, dopo aver posto le diagnosi di “anamnesticamente sindrome lombovertebrale recidivante con/da alterazioni degenerative contenute: L4/L5: (osteo-) condrosi e piccola ernia discale paramediana sinistra, L5/S1: condrosi con protrusione discale mediana; sindrome broncoostruttiva cronica; tabagismo”, ha ritenuto l’assicurato totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività di manovale, con la sola avvertenza di evitare pesi superiori a 25 kg (doc. 21/1-8).
Il dr. __________ ha infatti rilevato che:
" (...)
5.- GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
In concomitanza allo spostamento di un peso sul lavoro il paziente ha cominciato ad accusare dei dolori lombari a partire dal luglio del 2003, con secondo gli atti inizialmente irradiazioni dolorose nella gamba sinistra, secondo il paziente invece risentiti sempre negli arti inferiori di destra, sofferenza che si è rivelata ribelle alle cure conservative proposte inclusa una cura riabilitativa nella Clinica di __________ (ottobre 2003).
Gli accertamenti neuroradiologici hanno evidenziato delle discopatie tra L4/5 ed L5/S1, descritte quali osteocondrosi, anche se dal profilo radiologico convenzionale si tratta tutt'al più di iniziali condrosi sia al livello L4/5 che L5/S1. Sia la TAC dell'agosto 2003 che la RM del gennaio 2004 hanno inoltre evidenziato una piccola ernia discale al livello L4/5 in sede paramediana a sinistra comprimente la radice L5 a sinistra.
Considerando il contrasto tra la patologia morfologica (dominante sul lato sinistro) e la sintomatologia riferita (nella gamba destra) il neurochirurgo Dr. __________ escluse una procedura chirurgica (aprile 2004).
L'abilità lavorativa venne giudicata per la professione svolta di manovale nel settore dell'edilizia del 50% (medico di fiducia dell'Assicurazione __________ Dr. __________, __________, valutazione di novembre 2003 e di gennaio 2004) rispettivamente dello 0% (reumatologo Dr. __________, rapporto per l'AI di luglio 2004); per un'attività lavorativa più confacente il primo ritenne esigibile un'abilità normale, il secondo nella misura del 50% o di più.
Da un anno a questa parte il paziente non ha più svolto cure particolari, limitandosi ad assumere al bisogno dei FANS.
Riferisce di dolori lombari che si ripresenterebbero regolarmente restando seduto per più di un'ora circa od ancora nei movimenti di estensione o rotazione del tronco quando appaiono irradiazioni anche nella regione gluteale a destra.
Non avverte invece più dolori negli arti inferiori.
Clinicamente trovo un paziente 48.enne in condizioni generali buone, di costituzione atletica, con dal profilo internistico i segni di una sindrome bronco-ostruttiva, probabilmente legata al tabagismo. Il rachide appare in asse, senza turbe statiche significative e con una funzionalità globale normale eccezion fatta per la lateroflessione lombare a destra, limitata di 1/3. Non vi è una sindrome vertebrale.
Il referto si limita ad una modica dolorabilità alla palpazione interspinale tra L4/5 ed L5/S1. La situazione neurologica è del tutto normale senza indizi in favore di una radicolopatia. L'esame dinamico non evidenzia segni di un'instabilità segmentale. I test delle sacroiliache sono normali.
La radiografia convenzionale attuale appare sovrapponibile alla lastra del 2003. Non vi è alcuna evoluzione delle discrete alterazioni degenerative riscontrate già allora (condrosi L4/5).
In assenza di patologie funzionali significative dell'apparato locomotorio non vi sono limitazioni particolari della caricabilità fisica del paziente. Tenendo conto della patologia morfologica documentata nella RM lombare del gennaio 2004 (ernia discale di piccole dimensioni nel segmento L4/5) si può tutt'al più considerare ridotta la capacità di sollevare e trasportare carichi (evitare quelli pesanti oltre 25 kg). Non vi sono invece limitazioni nella manipolazione di oggetti, nell'assunzione di posizioni di lavoro rispettivamente negli spostamenti.
Giudico quindi la capacità lavorativa del paziente normale anche per il lavoro svolto di manovale (con la riserva di evitare pesi pesanti)." (Doc. AI 21-7+8)
Nel suo rapporto medico del 9 settembre 2005 il dr. __________ del SMR ha indicato quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “sindrome lombovertebrale recidivante anamnestica su alterazioni degenerative contenute: L4/L5: condrosi e piccola ernia discale paramediana sinistra, L5/S1: condrosi con protrusione discale mediana” e quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “tabagismo con probabile bronchite cronica”, ponendo quale limite funzionale il fatto di non poter sollevare e trasportare pesi superiori a 25 kg. Il dr. __________ ha poi osservato:
" (...)
Perizia reumatologica (dr. __________ 31.08.2005).
L'esame clinico mostra che la funzionalità della colonna è buona, i reperti radiologici sono discreti.
Attualmente non ci sono altre limitazioni se non quella di sollevare e trasportare pesi superiori a 25 kg.
In precedenza è giustificata una IL dapprima totale, poi parziale (vedi rapporto di __________ del 21.10.2003).
Dal luglio 2003 IL 100%, dall'ottobre 2003 IL 50%, da agosto 2005 (perizia) IL 0%." (Doc. AI 24-2)
Nella sua proposta per il medico del 18 ottobre 2005 (indirizzata al dr. __________) il funzionario incaricato ha criticato le conclusioni del medico SMR, rilevando:
" Ritorno l'incarto in quanto non sono d'accordo sull'incapacità lavorativa da te indicata nella proposta.
Secondo il perito (visita del 24.08.2005) la rx attuale appare sovrapponibile alla lastra del 2003; non vi è alcuna evoluzione delle discrete alterazioni degenerative riscontrate già allora.
Anche in 01.2004 viene confermata la situazione.
Non vi è alcun peggioramento rispetto al 2003 e quindi non vedo perchè dobbiamo erogare una ½ rendita (50%) anche se solo per un periodo limitato!
Anche secondo la tabella RSS non vi è alcun diritto a rendita - CGR 92.34%.
Riconfermo il rifiuto!" (Doc. AI 25-1)
Il dr. __________, nelle sue annotazioni del 19 ottobre 2005, ha così ribattuto:
" Il perito si esprime sulla situazione attuale (24.08.2005).
In precedenza avevamo le valutazioni di un medico fiduciario (dr. M. __________: abile al 50% nella sua attività da ottobre) e del suo reumatologo (IL 100%) e anche della Clinica di __________ (novembre 2003, IL 50%).
La IL è stata confermata da diversi medici.
Per questo ho messo le IL con le loro date nel rapporto SMR del 09.09.2005." (Doc. AI 26-1)
Con l’opposizione, l’assicurato ha contestato le conclusioni cui è giunto il dr. __________ in merito ad una sua piena capacità lavorativa nell’attività di manovale, producendo, a comprova delle sue allegazioni, due certificati medici del suo curante, dr. __________, spec. FMH in reumatologia.
Nel primo referto del 25 aprile 2006 il dr. __________ si è così espresso:
" Con la presente si certifica che il paziente summenzionato presenta una sindrome lombovertebrale cronica recidivante in presenza di ernia discale L4/5 e discopatia L5/S1.
Lamenta dolori cronici recidivanti in particolare se assume posizioni non ergonomiche del rachide e se solleva carichi superiori a 10 kg.
Sulla base di queste constatazioni ritengo che egli sia incapace ad eseguire un mestiere pesante come quello precedentemente svolto in maniera totale (manovale nella costruzione).
Viceversa potrebbe essere atto a svolgere un mestiere leggero in cui possa variare frequentemente posizioni da seduto a in piedi (ogni ¾ ora - 1 ora), evitare posizioni non ergonomiche del rachide, evitare di sollevare carichi superiori ai 10-15 kg e non in maniera ripetuta.
In un lavoro di questo tipo il paziente potrebbe essere ritenuto abile in misura uguale o superiore al 50%." (Doc. AI 32-1)
In un successivo certificato medico del 6 giugno 2006 il dr. __________ ha criticato le conclusioni peritali del dr. __________, osservando:
" Con la presente si certifica che il paziente summenzionato presenta una sindrome lombovertebrale cronica recidivante in presenza di ernia discale L4/5 e discopatia L5/S1.
Lamenta dolori cronici recidivanti in particolare se assume posizioni inergonomiche del rachide e se solleva carichi superiori a 10 kg.
Sulla base di queste constatazioni ritengo che egli sia impossibilitato ad eseguire un mestiere pesante come quello precedentemente svolto (manovale nella costruzione).
Viceversa potrebbe essere atto a svolgere un mestiere leggero in cui possa variare frequentemente posizioni da seduto a in piedi (ogni ¾ ora - 1 ora), evitare posizioni non ergonomiche del rachide, evitare di sollevare carichi superiori ai 10-15 kg e non in maniera ripetuta.
In un lavoro di questo tipo il paziente potrebbe essere ritenuto abile in misura uguale o superiore al 50%.
Il mio apprezzamento è quindi diverso rispetto a quello del collega Dr. __________.
L'apprezzamento si basa sulla presenza, alla RMN, di 2 importanti discopatie caratterizzate da una perdita importante di contenuto idrico sulla RMN del 15.01.04. Radiologicamente è vero, non vi è una riduzione dello spazio intervertebrale, ragione per cui i radiogrammi eseguiti susseguentemente dal Dr. __________ non mostrano una riduzione importante dello spazio intervertebrale. Tuttavia non sono d'accordo con la presa di posizione in quanto che a livello L4/5 si vede sulla RMN una importante ernia discale mediana paramediana bilaterale prevalentemente a sx con possibile compressione radicolare. Inoltre vi è una seconda discopatia con una protrusione discale sempre mediana paramediana sx in L5/S1.
Si tratta quindi di una doppia discopatia lombosacrale ragione per cui la caricabilità esigibile da questo paziente secondo me non è così importante come definita nella perizia del Dr. __________. In effetti in questo scritto vengono rilevate l'assenza di lesioni importanti.
Ritengo che una doppia discopatia con un'ernia discale ed un’importante protrusione sia invece una patologia rilevante che impedisca al paziente l'esecuzione di mestieri pesanti." (Doc. AI 41-3)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 9 agosto 2006, ha rilevato:
" Diagnosi: sindrome lombovertebrale recidivante con / da alterazioni
degenerative contenute
- L4/5 (osteo-) condrosi e piccola ernia discale paramediana sinistra
- L5/S1 condrosi e protrusione discale mediana.
In sede di opposizione il dr. __________ con certificato del 6.6.2006 conferma le nozioni diagnostiche ma ritiene che l'attività di manovale non sarebbe più esigibile in considerazione della tipologia patologica.
Si tratta qui di una differente valutazione delle ripercussioni funzionali di alterazioni discrete a livello del rachide dorsale. Dal rapporto del dr. __________ non risulta nessuna modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della perizia dr. __________.
L'esigibilità espressa da parte del dr. __________ è in sintonia con le valutazioni espresse nella letteratura (vedi Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung Springer-Verlag 2003, pagina 158) dove si ritiene che dopo una ernia discale in presenza di un decorso regolare una caricabilità completa viene raggiunta dopo 6 mesi e che la presenza di degenerazioni discali o prolassi discali in sé non giustificano una riduzione della capacità lavorativa.
Conclusione: si conferma la validità della valutazione peritale dr. __________." (Doc. AI 42-1)
2.8. In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendogli se il contenuto dei certificati medici del 25 aprile 2006 e del 6 giugno 2006 del curante, dr. __________, sono atti a modificare le conclusioni della sua perizia (VIII).
Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 16 ottobre 2007:
" Faccio riferimento alla sua lettera del 12.10.2007 nella quale mi chiede una presa di posizione in merito al paziente a margine che ho peritato su incarico dell'Assicurazione AI (mio rapporto del 31.08.2005).
Dopo tale perizia il reumatologo curante Dr. __________, __________, ha fornito due certificati (del 25.04.2006 e del 06.06.2006). Mi si chiede di commentarli.
Il Dr. __________ basa il suo giudizio della caricabilità fisica del paziente sulle presenti alterazioni strutturali degli ultimi 2 segmenti della colonna lombare (L4/5 ed L5/S1), dove le indagini radiologiche hanno messo in evidenza una "ernia del disco L4-5 dorsomediale con estensione lateralmente a sinistra e compressione della radice L5. Protrusione dorso-mediale con estensione lateralmente più pronunciata a sinistra del disco L5-S1 (senza segni di compressione radicolare a questo livello)" (TAC lombare del 21.08.2003, Istituto di Radiologia __________, __________), rispettivamente una "osteocondrosi e piccola ernia discale paramediana sinistra spazio L4-5 con compressione radicolare L5 a sinistra. Osteocondrosi e protrusione discale al livello mediano spazio L5-S1 senza compressione di strutture nervose" (RM della colonna lombare del 15.01.2004, Clinica __________, __________). Una mia radiografia convenzionale del 24.08.2005 ha mostrato un reperto sovrapponibile alla prima lastra a disposizione del 22.07.2003 con una "... condrosi L4/5 (ed L5/S1?) ...".
Il medico non fornisce una valutazione clinica delle condizioni del paziente.
I reperti evocati dallo specialista sono stati considerati da me nella mia valutazione peritale. Avevo pure preso atto della valutazione dello stesso Dr. __________ all'attenzione dell'AI del 27.07.2004, simile ai due certificati ora in questione (veda pag. 4 della mia perizia).
Le alterazioni strutturali documentate concernono due dischi intervertebrali con una loro disidratazione quale segno degenerativo ed un'erniazione al livello L4/5 che entra in contatto con la radice L5 a sinistra, lato dove il paziente mi ha confermato di non aver mai sentito disturbi. L'entità delle patologie documentate è nel mio giudizio contenuto senza alcuna evoluzione tra luglio 2003 ed agosto 2005, a conferma che esse non hanno un impatto biomeccanico significativo come lo ha dimostrato anche lo stato clinico da me riscontrato durante la visita peritale del 24.08.2005 quando ho rilevato al rachide "una funzionalità globale normale eccezion fatta per la lateroflessione lombare a destra, limitata di 1/3". Non vi fu una sindrome vertebrale.
Oltre a non esserci stato allora un reperto clinico che avrebbe potuto giustificare un'inabilità lavorativa nella professione svolta di manovale appare pure poco probabile, che l'ulteriore esposizione del paziente agli sforzi richiesti in tale attività minacci il suo stato di salute in futuro (a condizione che possa evitare l'alzare e spostare pesi oltre 25 kg, limitazione già segnalata in sede peritale).
Confermo quindi il mio parere espresso in sede peritale riguardante la capacità funzionale residuale rispettivamente quella lavorativa."
(Doc. IX)
L’opinione del dr. __________ è così stata commentata dal dr. __________:
" Ho preso atto della lettera del dr. __________ e confermo la mia presa di posizione.
Mi sembra che un mestiere da manovale sia effettivamente estremamente pesante (tra l’altro si devono sollevare spesso carichi superiori anche ai 50 kg e non in posizione ergonomiche del rachide).
Per quel che concerne la situazione clinica il paziente presenta una stabilizzazione dei dolori, ciò che è il minimo che si possa pretendere visto che non lavora più e quindi non esegue più sforzi.
Non ho altri commenti da formulare.” (Doc. XI/bis)
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.10. Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravvede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni della perizia reumatologica del dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa totale nella sua professione di manovale, con l’unica avvertenza di evitare di dover sollevare pesi superiori a 25 kg.
Il perito ha infatti approfonditamente analizzato la situazione dell’assicurato, riscontrando un rachide in asse, senza turbe statiche significative e una funzionalità globale normale, eccezion fatta per la lateroflessione lombare a destra; egli ha inoltre potuto escludere la presenza di una sindrome vertebrale e ha evidenziato una situazione neurologica del tutto normale, senza indizi a favore di una instabilità segmentale. Il dr. __________ ha concluso per l’assenza di patologie funzionali significative dell’apparato locomotorio e di conseguenza per l’assenza di limitazioni particolari della caricabilità fisica del paziente, con la sola avvertenza di evitare di sollevare e trasportare carichi superiori a 25 kg, a causa della presenza di una piccola ernia discale nel segmento L4/L5 (doc. 21-8).
Il perito ha quindi ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro anche nella sua precedente attività di manovale, con la riserva di evitare il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a 25 kg (doc. 21-8).
Il parere contrario del dr. __________ - espresso nei certificati medici del 25 aprile 2006 (doc. 32-1) e del 6 giugno 2006 (doc. 41-3) - non può sovvertire le motivate conclusioni del dr. __________.
In tali referti il dr. __________, ribadita la presenza di una sindrome lombovertebrale cronica recidivante in presenza di un’ernia discale L4/L5 e discopatia L5/S1 (cfr. doc. 32-1 e doc. 41-3), ha attestato un’inabilità lavorativa dell’interessato del 100% nella precedente professione di manovale, ma una capacità lavorativa del 50% o superiore in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (ossia attività leggere, con possibilità di variare frequentemente la posizione seduto/in piedi, evitando posizioni inergonomiche per il rachide e senza dover sollevare pesi superiori ai 10-15 kg).
Al riguardo, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici curanti degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.9.), le considerazioni del dr. __________ sono già state vagliate dal dr. __________ nella perizia del 31 agosto 2005 e non possono quindi portare a ritenere che vi sia stato, successivamente, un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurato, giustificante, contrariamente a quanto giudicato dal perito, una incapacità lavorativa nell’attività di manovale.
Infatti, il dr. __________ non pone delle diagnosi nuove che non siano già state considerate dal dr. __________ nella perizia del 31 agosto 2005 e, senza tuttavia motivare e documentare compiutamente, si è limitato a riprendere quanto esposto dal paziente, indicando che “il paziente lamenta dolori cronici recidivanti in particolare se assume posizioni non ergonomiche del rachide e se solleva carichi superiori a 10 kg” (doc. 32-1 e 41-3, sottolineatura della redattrice) e ad esprimere di conseguenza una valutazione diversa rispetto a quella del perito concludendo in modo del tutto generico che “(…) sulla base di queste constatazioni ritengo che egli sia incapacitato ad eseguire un mestiere pesante come quello precedentemente svolto in maniera totale (manovale nella costruzione). Viceversa potrebbe essere atto a svolgere un mestiere leggero in cui possa variare frequentemente posizioni da seduto a in piedi (ogni ¾ d’ora – 1 ora), evitare posizioni non ergonomiche del rachide, evitare di sollevare carichi superiori a 10-15 kg e non in maniera ripetuta. In un lavoro di questo tipo il paziente potrebbe essere ritenuto abile in misura uguale o superiore al 50%” (doc. 32-1 e 41-3).
Il dr. __________ - al quale il TCA ha trasmesso copia degli scritti del dr. __________, con invito a valutare se gli stessi erano in grado di influire sulle sue conclusioni peritali – ha rilevato che il dr. __________ non ha fornito una valutazione clinica delle condizioni del paziente, evidenziando che il curante ha basato il suo giudizio circa la caricabilità fisica dell’assicurato sulle alterazioni strutturali degli ultimi due segmenti della colonna lombare (L4-L5 e L5-S1), già considerati in sede di valutazione peritale. Il perito ha pure indicato che, al momento della sua valutazione peritale, egli ha preso atto anche del rapporto medico all’attenzione dell’UAI del dr. __________ del 27 luglio 2004, molto simile ai successivi certificati medici del dr. __________ del 25 aprile 2006 e del 6 giugno 2006. Il perito ha poi spiegato che le alterazioni strutturali documentate concernono due dischi intervertebrali con una loro disidratazione quale segno degenerativo ed un'erniazione al livello L4/5 che entra in contatto con la radice L5 a sinistra, di entità contenuta, senza alcuna evoluzione tra luglio 2003 ed agosto 2005, a conferma che esse non hanno un impatto biomeccanico significativo, così come riscontrato durante la visita peritale del 24 agosto 2005, allorquando il dr. __________ ha rilevato al rachide una funzionalità globale normale eccezion fatta per la lateroflessione lombare a destra, limitata di 1/3. Il perito ha quindi confermato il parere già espresso in sede peritale concernente la capacità lavorativa dell’interessato, rilevando che non essendo stato presente al momento della perizia un reperto clinico giustificante un'inabilità lavorativa nella professione svolta di manovale, appare pure poco probabile che l'ulteriore esposizione del paziente agli sforzi richiesti in tale attività minacci il suo stato di salute in futuro, a condizione che possa evitare l'alzare e spostare pesi oltre 25 kg, limitazione già segnalata in sede peritale (doc. IX).
Queste considerazioni del dr. __________ possono essere condivise da parte di questo Tribunale. Esse non possono nemmeno essere messe in dubbio dalla successiva presa di posizione del dr. __________, che, a fronte delle puntuali spiegazioni del dr. __________, si è limitato a ribadire la sua posizione, indicando che il mestiere di manovale è estremamente pesante e comporta, tra l’altro, il sollevamento spesso di carichi superiori anche ai 50 kg e non in posizione ergonomiche del rachide (doc. XI/bis).
Come visto, a mente del perito la piena esigibilità lavorativa nella professione di manovale è subordinata alla condizione di evitare di dover sollevare o trasportare “pesi pesanti, oltre i 25 kg”.
Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali del dr. __________.
A proposito della censura di parzialità sollevata dall’insorgente nei confronti del dr. __________ il TCA si limita a rinviare alla DTF 123 V 175 citata al consid. 2.9..
Anche il dr. __________, nelle sue annotazioni del 9 agosto 2006, ha indicato che dai rapporti medici del dr. __________ non risulta alcuna modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto a quanto valutato in sede peritale dal dr. __________, concludendo quindi che il dr. __________ ha espresso una diversa valutazione delle ripercussioni funzionali derivanti da alterazioni discrete a livello del rachide dorsale (doc. 42-2). Inoltre, il dr. __________ ha aggiunto che l’esigibilità al lavoro espressa dal dr. __________ è in sintonia con le valutazioni espresse nella letteratura, laddove si ritiene che dopo un’ernia discale, in presenza di un decorso regolare, una caricabilità completa viene raggiunta dopo 6 mesi e che la presenza di degenerazioni discali o prolassi discali in sé non giustificano una riduzione della capacità lavorativa (doc. 42-1).
Tali considerazioni possono essere condivise da parte di questo Tribunale.
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia (cfr. consid. 2.9.).
Non essendo quindi, secondo quanto stabilito in sede peritale, l’assicurato inabile al lavoro nella sua professione, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° dicembre 2005 (al riguardo va evidenziato che una mezza rendita è stata attribuita dal mese di luglio 2004 al mese di novembre 2005, in quanto giusta l’art. 88a OADI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. In concreto il dr. __________ nella sua perizia di agosto 2005 ha dichiarato l’assicurato abile al 100% nella sua precedente attività, cfr. doc. 21-1 segg.).
La decisione su opposizione contestata deve, quindi, essere confermata.
A titolo abbondanziale ci si potrebbe chiedere se non era manifestamente errato erogare una mezza rendita per il periodo dal mese di luglio 2004 al mese di novembre 2005, così come rilevato dal funzionario incaricato, che nelle sue note riassuntive del 18 ottobre 2005 all’attenzione del dr. __________, ha criticato l’incapacità lavorativa indicata dal medico SMR nel rapporto medico del 9 settembre 2005, dato che “secondo il perito (visita del 24.08.2005) la radiografia attuale (n.d.r., ossia del 2005) appare sovrapponibile alla lastra del 2003 e che non vi è stata alcuna evoluzione delle discrete alterazioni degenerative riscontrate già allora”, motivo per il quale “non vi è alcun peggioramento rispetto al 2003 e quindi non vedo perché dobbiamo erogare una ½ rendita (50%) anche se solo per un periodo limitato” (doc. 25-1). Nelle sue annotazioni del 19 ottobre 2005 il dr. __________ del SMR ha tuttavia ribadito la sua conclusione, evidenziando che “il perito si esprime sulla situazione attuale (24.08.2005), mentre in precedenza avevamo le valutazioni di un medico fiduciario (dr. __________: abile al 50% nella sua attività da ottobre 2003) e del suo reumatologo (IL 100%) e anche della Clinica di __________ (novembre 2003, IL 50%), con una inabilità al lavoro confermata da diversi medici” (doc. 26-1).
In proposito, questa Corte ricorda che la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato formale né dall'amministrato né dal giudice (cfr. DTF 133 V 50 = SVR 2007 IV Nr. 30 pag. 107; STFA U 256/05 del 25 ottobre 2006; STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, consid. 2.1., pubblicata in RDAT I-2003 N.69; DTF 117 V 12 consid. 2a e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).
2.11. Con la propria impugnativa l’assicurato ha chiesto che venga esperita una nuova valutazione peritale.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito medico, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.13.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.13. L’assicurato ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
In casu, dall’attestato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e dalla documentazione prodotta (cfr. doc. VII/bis e allegati) risulta che il ricorrente è coniugato e ha tre figli maggiorenni (due, __________ e __________, attivi quali operai dipendenti e uno, __________, senza lavoro e che non percepisce indennità da parte dell’assicurazione disoccupazione). Rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso da parte del TCA, l’insorgente ha comunicato che solo uno dei figli (__________) vive in comunione domestica (doc. XVIII). Dall’attestato municipale risulta che l’istante non ha nessuna attività lucrativa, mentre sua moglie è operaia e percepisce circa, in media, fr. 2'977 mensili (al netto degli oneri sociali e delle imposte alla fonte; cfr. certificato di salario per l’anno 2006). Non è stata dichiarata alcuna sostanza.
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve anzitutto essere applicato l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso. Quali spese, i coniugi __________ versano fr. 1’100 mensili per il canone di locazione dell’abitazione più fr. 100 mensili di spese accessorie, a cui vanno aggiunti fr. 711.80 (fr. 355.90 + 355.90) di premio cassa malati. Complessivamente le spese mensili ammontano quindi a fr. 3'461.80.
In una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo.
All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
In casu, aggiungendo all'importo di base determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo un supplemento del 15-25% risulterebbe un ammanco mensile oscillante fra fr. 717.30 e fr. 872.30.
Va tuttavia rilevato che il figlio __________, che abita ancora con i genitori, percepisce un salario netto mensile di circa fr. 3’393 (al netto degli oneri sociali e delle imposte alla fonte; cfr. certificato di salario per l’anno 2007, doc. XVIII/D2), ed è esigibile che egli dia una contributo all’economia domestica. Infatti, secondo la dottrina in materia di diritto esecutivo, il figlio maggiorenne esercitante un’attività lucrativa che vive nell’economia domestica, è chiamato a contribuire alle spese di abitazione, quale l’affitto ed il riscaldamento (cfr. Mühll, in Kommentar über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93 N.20, pag. 946; cfr. anche la tabella per il calcolo del minimo esistenziale LEF edita dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF) del Tribunale d’appello, valida dal 1° gennaio 2001, ove al punto IV precisa che: “il reddito da lavoro di figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore, non viene considerato in linea di principio per il calcolo vitale dell’escusso. Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del figlio maggiorenne alle spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento)").
In queste circostanze, siccome si può pretendere dal figlio dell’assicurato che dia un contributo all’economia domestica, l’assicurato non può essere ritenuto indigente ai sensi della succitata giurisprudenza. Ne consegue la reiezione dell’istanza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti