Raccomandata
Incarto n. 32.2007.385 FS/td
Lugano 10 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 novembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale program-matore energia commercio presso la __________ (doc. AI 5/2-8), nel mese di marzo 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quali disturbi psichici e fisici “(…) depressione – schiena (…)” (doc. AI 2/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisioni 14 novembre 2007 (doc. AI 46/1-2 e 47/1-2), preavvisate il 4 luglio 2007 (doc. AI 25/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1. maggio 2006 al 31 maggio 2007 (doc. AI 47/1-2) e a un quarto di rendita dal 1. giugno 2007 (doc. AI 46/1-2).
1.3. Contro la decisione con la quale gli è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. giugno 2007 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 1. giugno 2007.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermandosi nelle proprie valutazioni e con argomentazioni di cui si dirà nel proseguio – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritti 21 gennaio, 25 febbraio, 6, 17 e 26 marzo e 20 maggio 2008 (VIII + B, IX + IX/Bis, X + X/Bis, XI + D/1-3, XII + E e XIV + XIV/Bis), l’avv. RA 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica e atti concernenti il rapporto di lavoro.
1.6. Con osservazioni 3 e 23 giugno 2008 – viste le annotazioni 29 maggio 2008 dei medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Con scritti 7 e 28 luglio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA le osservazioni del dr. __________ e della dr.ssa __________ in merito alle annotazioni 29 maggio 2008 dei medici SMR (XXII + XXII/Bis e XXIV + XXIV/Bis).
1.8. Con osservazioni 7 e 18 agosto 2008 – vista l’annotazione 21 luglio 2008 della dr.ssa __________ – l’Ufficio AI ha confermato la precedente valutazione 21 luglio 2008 dei medici SMR (XXVI + XXVI/Bis e XXVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1. maggio 2006 al 31 maggio 2007 (doc. AI 47/1-2) e a un quarto di rendita dal 1. giugno 2007 (doc. AI 46/1-2).
L’assicurato postula il diritto ad una rendita intera anche dopo il 1. giugno 2007.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.7. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 18 agosto 2006, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) il quadro clinico è complesso e basato su diagnosi di diversa natura causale, una valutazione globale con definizione di eventuali capacità residue non è definibile con i certificati prodotti. Ritengo senz’altro utile una valutazione SAM. (…)” (doc. AI 13/1).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 15/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 16 maggio 2007 (doc. AI 17/1-26) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), angiologia (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome affettiva bipolare, attuale episodio depressivo di grado lieve a medio.
Sindrome panvertebrale con/su:
≈ leggere turbe statiche;
≈ incipienti alterazioni degenerative multisegmentali;
≈ stato dopo probabile m. di Scheuermann;
≈ sbilancio muscolare su obesità.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Arteriopatia periferica ostruttiva stadio IIA con/su:
≈ esiti di PTA dell’arteria iliaca comune ds. il 16.02.2007;
≈ FRCV: ipertensione arteriosa trattata, obesità con BMI 40 kg/m2, abuso nicotinico pregresso fino a settembre 2002, ipercolesterolemia trattata." (doc. AI 17/10-11)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attua-le capacità lavorativa medico – teorica globale dell’A., nell’at-tività da ultimo esercitata come impiegato __________, da ultimo come programmatore di energia, è da considerare nella misura del 60%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 41/13), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie psichiatriche e reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista angiologico l'A. non presenta una limitazione della capacità lavorativa.
Dal punto di vista psichiatrico, il nostro consulente valuta un'incapacità lavorativa nella misura del 40% in qualunque attività professionale, sulla base della diagnosi di sindrome affettiva bipolare, attuale episodio depressivo di grado lieve - medio. La diminuzione della capacità lavorativa è data soprattutto dalla sintomatologia depressiva, astenica ed abulica che presenta: questi sintomi hanno come conseguenza un rallentamento dell'esecuzione delle mansioni, una maggiore imprecisione, un'affaticabilità maggiore, una dispersione ed un'incostanza.
Dal punto di vista reumatologico, la lieve limitazione della capacità lavorativa è da ricondurre alla sindrome panvertebrale cronica diagnosticata. II nostro consulente ritiene però che i dolori cronici alla colonna vertebrale possano essere solo parzialmente spiegati dalle descritte turbe statiche ed alterazioni degenerative. Si è ormai instaurata una sindrome del dolore cronico, la quale purtroppo si lascia solo parzialmente influenzare dalle terapie già più volte eseguite. Vi è il sospetto che i dolori, come d'altronde già affermato dai colleghi che hanno più volte avuto occasione di visitarlo nel corso degli ultimi anni, siano fortemente influenzati dallo suo stato psicofisico. Per questo motivo il nostro consulente ritiene che per l'attività lavorativa da ultimo esercitata vi sia un'incapacità lavorativa di non oltre il 20%: si tratta, in effetti, di un lavoro fisicamente leggero, che gli permette di cambiare frequentemente di posizione e che non richiede di dover sollevare ripetutamente pesi e neppure lavorare in posizioni inergonomiche.
Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata di impiegato __________ (da ultimo come programmatore di energia), nella misura del 60%.
Riteniamo che l'incapacità lavorativa determinata dai nostri consulenti non debba essere sommata, in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento.
Per quanto riguarda la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo che la patologia maggiormente limitante è quella psichiatrica: il nostro consulente ritiene giustificata l'incapacità lavorativa totale certificata dai medici curanti da maggio 2005 in poi. La valutazione scaturita dall'attuale esame peritale vale dalla data della presente perizia.
La prognosi potrebbe essere di un graduale ed ulteriore miglioramento.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A è ritenuto in grado di poter esercitare anche altre attività: in altre attività comparabili, dal punto di vista dello sforzo fisico, all'attività da ultimo esercitata (lavoro fisicamente leggero, che gli permetta di cambiare frequentemente posizione, che non richieda il ripetuto sollevamento di pesi o lavorare in posizioni inergonomiche), dal punto di vista fisico vi è una limitazione della capacità lavorativa di non oltre il 20%.
Per lavori fisicamente più pesanti, non più svolti dall'A. da molti anni, vi è invece una maggiore limitazione della capacità lavorativa, valutabile attorno al 50%.
Tenendo presente come dal punto di vista psichiatrico vi é una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 40% in qualunque attività professionale, giungiamo alla conclusione che anche in un'altra attività vi sia una capacità lavorativa globale valutata nella misura del 60%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
Si ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale: lo stato psichico attuale dell'A. non Io esclude come candidato per eseguire un programma di integrazione professionale; egli presenta le funzioni cognitive pressoché intatte e non ha messo in atto un processo comportamentale di tipo pseudoregressivo.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, possiamo fare le seguenti considerazioni.
➣ Dal punto di vista reumatologico sarà verosimilmente difficile poter influenzare i suoi dolori, in considerazione della scarsa risposta alle terapie più volte eseguite nel corso degli ultimi anni. II nostro consulente sottolinea come la claudicatio, presentata dall'A. negli ultimi mesi, sia ora nettamente regredita dopo l'intervento di angioplastica all'arteria iliaca ds.. Non crede però che misure medico - fisiatriche possano sensibilmente influenzare i suoi dolori cronici alla colonna vertebrale. Ritiene la prognosi sfavorevole, soprattutto in considerazione dell'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, dell'assenza di un'adeguata risposta alle terapie già eseguite, nonché della loro componente somatoforme.
➣ Dal punto di vista psichiatrico è senz'altro indicato continuare con il trattamento psicoterapico e psicofarmacologico in corso.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste. (…)." (Doc. AI 17 pag. 13-15)
L’Ufficio AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuto il rapporto finale 26 giugno 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 23/1-3) – con progetto di decisione 4 luglio 2007 (doc. AI 25/1-4) ha riconosciuto all’assi-curato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2006.
Con osservazioni 6 agosto 2007 (doc. AI 36/1) l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1 – contestata la valutazione medica e economica –, ha, in particolare, rilevato che “(…) il dottor __________ (le cui conclusioni sono comunque contestate) ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% fino alla perizia del febbraio 2007. Una rendita al 100% dal 1. maggio 2006 fino al momento della perizia del dottor __________ è quindi in ogni caso giustificata (ritenuto che l’assicurato è comunque inabile nella misura di almeno l’80% anche in seguito, e si chiede quindi il riconoscimento di una rendita intera anche per il futuro). (…)” (doc. AI 36/1).
La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 20 agosto 2007 indirizzato all’avv. RA 1, si è così espressa:
" (...)
1. Con riferimento alla problematica che ci occupa, quali sono i disturbi lamentati dal signor RI 1, da due anni a questa parte, a tutt'oggi? Reperto oggettivo e soggettivo. Anamnesi.
Come già scritto nel rapporto stilato per l'assicurazione invalidità del 27 marzo 2006, la sintomatologia dell'ultimo episodio di malattia iniziato nell'aprile 2005, consiste in stato di agitazione, intolleranza allo stress, deficit di controllo degli impulsi (sarebbe fuggito in due occasioni dal lavoro con ideazione aggressiva verso i capi), tono dell'umore depresso, ansia libera, dolori al petto e crisi di iperventilazione, pensieri ricorrenti sul lavoro e sul comportamento dei suoi capi, incapacità a svolgere attività di tempo libero e scarsa comunicazione con l'ambiente familiare. Tale sintomatologia corrisponde ad un episodio depressivo medio-grave che ha portato a certificare l'inabilità lavorativa dal 2 maggio 2005 a tuttora. L'evoluzione dei disturbi con l'introduzione della terapia corso, i colloqui di sostegno e l'astensione dal lavoro è stata favorevole nel senso che si si é attenuto lo stato di ansia e le crisi di iperventilazione il tono dell'umore oscilla tra il subdepresso a delle giornate di umore depresso nell'ordine tre giorni alla settimana. Permane l'intolleranza allo stress, la facile affaticabilità e il rientro dei pensieri ricorrenti sul lavoro allorché gli si prospetta un'eventuale ripresa lavorativa. Ciò è accaduto in varie occasioni, nel corso dei colloqui, e soprattutto nel settembre 2005 dopo una lettera del datore di lavoro Che auspicava un cambio di mansioni ed un incontro con i responsabili dell'__________. A tale lettera ho risposto con un'e-mail affermando che il paziente si sarebbe presentato non appena fosse stato per lui possibile. Ciò però purtroppo non è avvenuto e vi è stata la decisione del prepensionamento dopo sei mesi di malattia.
Il referto oggettivo: al colloquio si presenta lucido, orientato, assenti deficit di attenzione e di memoria, eloquio nella norma ma a tratti accelerato e con salti nel discorso, se sotto stress o in stato di agitazione, pensiero incentrato sui torti subiti sul lavoro ed attualmente da parte dell'Ufficio Al dove si è sentito messo sotto esame. Tono dell'umore depresso, ideazione suicidale a tratti attiva (simulare un incidente stradale). Fattori protettivi sono il pensiero dei figli. Al momento l'ideazione eteroaggressiva è presente verso I medici responsabili dell'Ufficio AI che avrebbero preso la decisione provvisoria di rendita al 40%. Affettività tendente all'ipersensibilità e l'iperemotività (sensazioni di rabbia verso la società, verso i datori di lavoro, verso gli Uffici dell'AI). Ritmi circadiani con inversione del ritmo sonno-veglia da circa un mese. La terapia consiste in antidepressivo a dosaggio medio (40 mg Paroxetina), neurolettico (Risperdal) aumentato nell'ultimo mese da 0.5 mg a 2 mg e stabilizzatore dell'umore (Lamictal 200mg /dio).
Il referto soggettivo consiste in agitazione, disturbi del sonno con incubi ricorrenti sul lavoro (con situazioni di esami). Ideazione eteroaggressiva verso i medici dell'AI e nei due anni precedenti verso i capi. Fughe improvvise dal posto di lavoro in due occasioni nel 2005. Difficoltà a svolgere i suoi hobby quando è sotto stress ed isolamento sociale sia con i vicini di casa che con i familiari stretti. Rimugina spesso sulle ingiustizie del mondo e sui fatti di cronaca; in passato sui vari casi di licenziamento, a suo dire, ingiustificati dei suoi ex colleghi di lavoro.
In anamnesi il paziente è stato in cura per gli episodi depressivi ricorrenti dal 1998 al 2004 con il dr. __________ con una terapia di Paroxetine 40 mg e con colloqui regolari.
Conosco il paziento dal 2004 con periodi dal 21.5.2004 al 26.8.2004 e dal 22.11.2004 al 21.12.2004 per due episodi depressivi di media gravità con difficoltà ad alzarsi al mattino, tono dell'umore depresso oscillante durante la giornata, stato di angoscia legato alla paura di perdere il posto di lavoro, sovraccarico lavorativo ed emozionale legato anche a lutti recenti di conoscenti o ai lutti dei genitori in passato.
2. Diagnosi e prognosi
La diagnosi che è stata ipotizzata è di un disturbo bipolare di tipo II con episodio depressivo medio-grave dal 2005 a tutt'oggi evoluto nel corso della fine del 2006, inizio 2007 in un episodio di media gravità. Fino al 2006 presenti inoltre dei brevi giorni, della durata di circa 70 giorni all'anno, della durata di due-tre giorni dispersi durante l'arco dell'anno in cui l'umore diventava leggermente ipertimico con aumento della progettualità ed ipersensibilità ai rumori, tendenza a sovraccaricarsi al lavoro, tendenza alle spese eccessive che erano comunque contenute dalla moglie, ridotto fabbisogno di sonno. Tali stati ipomaniacali hanno fatto ipotizzare un disturbo bipolare tipo II. Dalla fine del 2006 all'inizio 2007 tali stati ipomaniacali non si sono più verificati probabilmente per l'inserimento, accanto alla terapia antidepressiva unica, anche della terapia stabilizzatrice dell'umore e la terapia neurolettica a basso dosaggio.
La prognosi rispetto alla capacità lavorativa come già scritto nel rapporto per l'Ufficio Al è di un 20-30% residuale per l'intolleranza allo stress, la facile affaticabilità, il riattivarsi dell'ideazione paranoide se si sente sotto stress.
3. Quale è stata l'evoluzione della situazione psichica e della conseguente inabilità lavorativa del Signor RI 1 dal momento in cui lei lo ha avuto in cura fino ad oggi?
L'evoluzione della situazione psichica è stata, come anzidetto, favorevole nel senso di un passaggio da un episodio depressivo grave ad un episodio depressivo di media gravità e di un'assenza di stati ipomaniacali. La protezione dall'ambiente lavorativo ha inoltre favorito la riduzione dell'ideazione paranoide che però si riattiva in situazioni di stress come i colloqui presso l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità. Anche la ripresa degli hobby è stata positiva nel corso del 2006 e 2007. Da circa un mese però la sintomatologia è di nuovo peggiorata con isolamento sociale, assenza di qualsiasi hobby, difficoltà ad alzarsi al mattino con inversione del ritmo sonno-veglia, ideazione paranoide e tono dell'umore depresso.
L'evoluzione dell'inabilità lavorativa è stata quella di un 100% dal 6.5.2005 a tuttora con un leggero miglioramento tra la fine del 2006 al giugno 2007 attorno al 70% dell'inabilità lavorativa.
4. Qual è la proiezione futura prevedibile?
L'inabilità lavorativa rimanga stabile al 70%-80%.
5. II Signor RI 1 è abile al lavoro nella precedente professione? Se si, in quale misura e per quali motivi? Se no, per quali motivi?
No, il signor RI 1 non è abile al lavoro nella precedente professione per l'intolleranza allo stress, la facile affaticabilità, il facile riapparire dell'ideazione paranoide se messo sotto stress e per l'ipersensibilità all'ambiente lavorativo e alle ingiustizie che lui sente che sono state perpetrate al suoi ex colleghi di lavoro e per l'instabilità del tono dell'umore.
6. Il Signor RI 1 può essere considerato abile al lavoro nella misura del 60% nella sua precedente professione presso lo stesso datore di lavoro? In caso contrario perché no?
Non può essere dichiarato abile al lavoro nella misura del 60% nella sua precedente professione presso lo stesso datore di lavoro perché per l'ideazione paranoide, per la difficoltà di controllare gli impulsi, per l'isolamento sociale e per il tono dell'umore depresso.
7. Il Signor RI 1 può essere considerato abile al lavoro nella misura del 60% in altre attività? In caso contrario, perché no?
Come detto al punto 1 perché al signor RI 1 sotto stress ricompaiono i sintomi di agitazione, di difficoltà ad alzarsi al mattino, il tono dell'umore instabile e la riduzione degli interessi e degli hobby, malgrado la terapia In corso che è seguita scrupolosamente.
8. E' d'accordo con Il referto del dr. __________ del 9 febbraio 2007? In caso negativo per quali motivi?
Non sono d'accordo con il referto del dr. __________ del 9 febbraio 2007 perchè viene minimizzata e non discussa la sintomatologia dell'episodio depressivo grave iniziato nell'aprile 2005 che ha portato l'inabilità lavorativa ma viene genericamente discussa la diagnosi di disturbo bipolare tipo II in diagnosi differenziale con una sindrome depressiva ricorrente. Il perito inoltre ha verificato un episodio depressivo medio-lieve che però è stato osservato in una situazione relativamente protetta in cui l'assicurato non lavora, vive nella situazione familiare che lo sostiene, fa una terapia regolare. La gestione dello stress esterno facilmente minaccia il suo equilibrio psicofisico. Permane l'intolleranza allo stress e la ripresa dello stato ansioso e della facile esauribilità, dell'instabilità del tono dell'umore in relazione ad un eventuale inizio di attività lavorativa.
Tengo anche a precisare che nella decisione di far partire il diritto alla rendita al 40% dal 2.5.2005 non si è tenuto conto anche delle conclusioni della stessa perizia SAM e delle conclusioni del perito psichiatra dr.med. __________ che stabilivano un 100% di inabilità dal 2.5.2005 al 5.2.2007.
9. Dica se ha ulteriori osservazioni da aggiungere?
Ho cercato spesso di motivare il paziente ad un' attività lavorativa senza grossi risultati. Un tentativo di contatto anche da parte dell'__________ nel settembre 2005 è stato rifiutato dal paziente che non si sentiva in grado di affrontare il lavoro ed i suoi capi, anche in un'altra mansione. Nel settembre 2005, già in relazione alla lettera dell'__________, la sintomatologia Iniziale di pensieri ricorrenti sui capi, difficoltà a gestire gli impulsi e tono dell'umore depresso era ricomparsa.
La particolarità di comunicazione del paziente è di una tendenza a minimizzare le difficoltà, a volte utilizzando una comunicazione vaga rispetto ai suoi stati d'animo; ciò che lo ha portato negli anni a minimizzare la sintomatologia depressiva accanto ad un alto senso del dovere di dare un modello ai suoi figli e pertanto raggiungere probabilmente il punto di esaurimento psicofisico.
(…)." (doc. AI 38/7-10)
La dr.ssa __________, FMH in medicina interna, nel rapporto 22 agosto 2007 indirizzato all’avv. RA 1, si è così espressa:
" (...)
1. I disturbi lamentati da due anni sono di natura psichica e fisica.
A livello psichico il paziente lamenta uno stato di agitazione con intolleranza al minimo stress, pensieri negativi ricorrenti legati al lavoro malgrado un’assenza da due anni, svogliatezza, ritiro sociale, episodi di "voglia di scomparire" in modo passivo ma anche episodi di franca ideazione suicidale che fortunatamente riesce ancora a controllare. Le ideazioni suicidali sono ancora riapparse durante il mese di luglio 2007, quando è venuto a conoscenza del progetto di rendita Al. Il paziente menziona ripetutamente una paura di perdere il controllo e diventare violento. I sintomi ai sono attenuati sotto psicoterapia e terapia psicofarmacologica intensa, ma vengono riattivati al minimo stress.
Fisicamente lamenta dolori, cronici a livello lombare e delle anche con impossibilità di mantenere una posizione seduta prolungata (non più di 30 minuti). I dolori persistono malgrado cure stazionarie (degenza clinica riabilitazione di __________ 28.08-17.09.2005), molteplici sedute di fisioterapia e terapie con antinfiammatori. Sono stati consultati diversi specialisti in ortopedia e neurochirurgia, ma una soluzione chirurgica è stata respinta (dr. __________, dr. __________, dr. __________). Inoltre il paziente presentava forti dolori alla deambulazione a livello dell'anca ds. e dell'arto inferiore ds., dapprima attribuiti ad una periartrite dell'anca, ma rivelatisi essere dovuti ad un'arteriopatia periferica per la quale è stato sottoposto ad una dilatazione dell'arteria iliaca comune ds. (16.02.2007) con buona evoluzione. Dopo questo intervento, essendo in grado di camminare più a lungo, è apparso un dolore al ginocchio ds. per il quale è stato preso a carico dall'ortopedico dr. __________. Si trattava di una lesione del menisco mediale del ginocchio ds, evidenziata tramite MRI per la quale il paziente è stato sottoposto a artroscopia (19.07.2007). Lamenta Inoltre episodi di forti dolori toracici con oppressione e difficoltà respiratoria che dopo esclusione di cause cardiache, sono stati attribuiti a somatizzazione durante i periodi di aumentato stress.
2. Diagnosi:
a. Disturbo bipolare tipo 2
b. Lombosciatalgia aspecifica cronica su sindrome miofasciale, discopatia L5-S1 instabilità lombare cronica, blocchi lombari recidivanti. irritazione cronica del tratto ileo-tibiale ds.
c. Cervicalgie croniche su discopatie del rachide cervicale a livello C4-C7 con incipiente substenosi del canale a livello C6-7 ed ernia trattenuta in sede centrale tra C4-5
d. Arteriopatia periferica con claudicazione grado IIa e stato dopo PTA iliaca comune ds. il 16.02.2007
e. Ipertensione arteriosa trattata
f. lpercolesterolemia trattata
g. Adiposità (BMI 41)
h. Tabagismo progresso fino al 09.02.2002
Prognosi: la situazione psichica a mio parere peggiorerebbe con una non riconoscenza dei disturbi presentati e un tentativo di ripresa lavorativa. Una cura psicoterapeutica e psicofarmacologica a lungo termine, sarà probabilmente necessaria per stabilizzare e se possibile migliorare la situazione attuale. La prognosi dei dolori lombari, ormai presenti da più di trent'anni sarebbe al meglio stabile. I problemi cardiovascolari con molteplici FRCV menzionati sopra e anamnesi famigliare positiva, richiedono una terapia farmacologia e dei controlli regolati.
3. Seguo il paziente da novembre 2002. Mi era stato inviato dal mio collega cardiologo per presa a carico dei sintomi legati allo svezzamento nicotinico. Il paziente rimane tutt'ora astinente dal consumo di tabacco. Rapidamente erano apparse in primo piano le due problematiche principali di dolori articolari alle anche e della colonna dorso-lombare. Come problematica psichiatrica, in un primo tempo da me diagnosticata come depressione ricorrente, il paziente ha presentato molteplici episodi di riacutizzazione dei dolori alle anche (periartrite dell'anca infiltrata) e della colonna vertebrale. Il paziente esprimeva tensione psichica legata al lavoro già al gennaio 2003, con paura di perdere il controllo. A più riprese sono stati necessari brevi periodi di inabilità lavorativa per permettere di diminuire questa tensione. A maggio 2004 l'ho indirizzato alla psichiatra dr.ssa __________ che ha posto la diagnosi di disturbo bipolare tipo 2 con tratti di dipendenza di personalità e sovraccarico di lavoro. E' stata iniziata una tempia di stabilizzazione dell'umore con Depakine. Durante la fine dell'anno 2004-inizio 2005 la situazione a livello psicologico è notevolmente peggiorata e il 02.05.2005 si è presentato nel mio studio con uno stato depressivo severo con idee suicidali ed agitazione importante, necessitando nuovamente un'inabilità lavorativa. L'ho nuovamente indirizzato alla dr.ssa __________ che da allora l'ha seguito regolarmente e l'ha ritenuto inabile al 100% a tutt'oggi. La dr.ssa __________ ha iniziato una psicoterapia ed una terapia psicofatmacologica intensiva e il paziente tuttora è sotto terapia di Risperdal, Lamictal e Deroxate per i problemi psichiatrici e sotto terapia di Aspirina Cardio, Dilatrend e Sottis per la prevenzione cardiovascolare.
4. A livello fisico si potrebbe stabilizzare al meglio le presenti patologie evitando ogni stress fisico e psichico.
5. Il signor RI 1 a mio parere è inabile al 100% nella precedente professione soprattutto a causa delle patologie psichiatriche.
6. A mio parere il signor RI 1 non può essere considerato abile al lavoro nella misura del 40% nella sua precedente professione e presso lo stesso datore di lavoro, poiché la sua patologia psichiatrica é strettamente legata alla precedente situazione professionale.
7. II signor RI 1 non può nemmeno essere considerato abile al lavoro in altre attività, poiché attualmente presenta un'intolleranza a qualsiasi stress. Non è in grado di svolgere attività intellettuali richiedenti concentrazione e regolarità. Non è nemmeno abile ad un lavoro fisico a causa dai disturbi vertebrali, cronici.
8. Non sono d'accordo con il referto del collega dr. __________, in quanto mi sembra sottovalutare la realtà del dolori vertebrali basandosi sullo considerazioni radiologiche. Concordo in quanto si tratta di un dolore cronicizzato senza risposte alle terapia, ma ormai ben reale e nettamente antecedente ai problemi psichiatrici. Ricordo che i dolori sono apparsi già nel 1981 con un primo episodio di blocco funzionale lombare peggioratosi nel 1987, con un dolore pseudo-radicolare di tipo S1. Un consulto dal neurochirurgo dr. __________ nel 1990 poneva la diagnosi di sindrome vertebrale articolare posteriore L4-5 ds. vertebrale. Tutti i referti consecutivi, menzionano l'estesa discopatia, per questo motivo penso ci sia un substrato organico sul quale si è sviluppata la sindrome dolorosa cronica
9. La valutazione della dr.ssa __________, che conosce e segue il paziente da maggio 2004, mi sembra sufficiente per cui non ritengo necessarie altre visite specialistiche. La valutazione dello psichiatra __________ per il SAM, mi sembra superficiale e non corrisponde alla mia percezione della situazione, nonché alla valutazione della dr.ssa __________. Non ritengo inoltre necessario consultare specialisti per le altre patologie (ortopedici, reumatologici, neurochirurghi ecc...), poiché siamo già in possesso di una documentazione completa.
10. Ritengo il paziente inabile al 100% per i problemi summenzionati, in qualsiasi attività.
(…)" (doc. AI 39/3-5)
Al riguardo, nelle annotazioni 31 agosto 2007, il dr. __________, medico SMR, ha osservato che: “(…) i rapporti medici allegati alle osservazioni dell’avv. RA 1 non menzionano alcuna nuova patologia rispetto a quanto valutato, riportano unicamente una diversa valutazione rispetto a quella definita in ambito SAM; tra le due forme di apprezzamento clinico, per quanto ci riguarda, continuiamo a privilegiare quella ottenuta dalle perizie SAM. Si concorda con l’osservazione dell’avv. RA 1 contenuta nella comunicazione del 06.08.07 e si pone l’errata corrige per quanto concerne la IL globale precedente la valutazione del perito psichiatrico del SAM, in effetti dal maggio 2005 al febbraio 2007 (esecuzione della perizia SAM) la IL globale deve essere del 100% in ogni attività per motivi psichiatrici, diventa del 40% in ogni attività dal febbraio 2007, ovvero dopo la perizia. (…)” (doc. AI 42/1).
L’Ufficio AI, con decisioni 14 novembre 2007 (vedi le motivazioni sub doc. AI 30/1-5), ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1. maggio 2006 al 31 maggio 2007 (doc. AI 47/1-2) e a un quarto di rendita dal 1. giugno 2007 (doc. AI 46/1-2)
2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM avuto riguardo alla patologia somatica.
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico la fattispecie merita invece di essere ulteriormente indagata come verrà di seguito esposto.
2.9.1. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, il dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel suo consulto 5 marzo 2007 (doc. AI 17/23-26), posta la seguente diagnosi:
" 4.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:
1. Sindrome panvertebrale cronica su:
1.1. Leggere turbe statiche
1.2. Incipienti alterazioni degenerative multisegmentali.
1.3. Stato dopo probabile morbo di Scheuermann.
1.4. Sbilancio muscolare
2. Disturbo di personalità bipolare tipo II (diagnosi della dr.ssa __________ dell’aprile 2006).
4.2 Diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa
1. Obesità (BMI 40)
2. Arteriopatia periferica stenosante.
2.1. Stato dopo dilazione e posa di stent nell’arteria iliaca dx nel febbraio 2007.
3. Iperlidemia trattata." (doc. AI 17/25)
ha, in particolare, concluso:
" (...)
Ritengo perciò che i cronici dolori alla colonna vertebrale lamentati dall’assicura-to possano essere solo parzialmente spiegati dalle descritte turbe statiche ed alterazioni degenerative. Si è ormai instaurata una sindrome del dolore cronico, la quale purtroppo si lascia solo parzialmente influenzare dalle terapie già più volte eseguite. Ho il sospetto che i suoi dolori, come d’altronde già affermato dai colleghi che hanno più volte avuto occasione di visitarlo nel corso degli ultimi anni, siano fortemente influenzati dal suo stato psico-fisico.
Per questo motivo ritengo che per l’attività lavorativa da lui svolta negli ultimi 15 anni quale programmatore di energia presso l’__________ vi sia un’incapacità lavorativa, giustificata sotto l’aspetto reumatologico, di non oltre il 20%. Si tratta infatti di un lavoro fisicamente leggero, che gli permette di cambiare frequentemente di posizione e che non richiede di dover sollevare ripetutamente pesi e neppure lavorare in posizioni inergonomiche. Per lavori fisicamente più pesanti, da lui d’altronde non più svolti ormai da molti anni, vi è invece una maggiore limitazione della capacità lavorativa valutabile attorno ad un 50%.
Sotto l’aspetto terapeutico sarà verosimilmente difficile poter influenzare i suoi dolori, in considerazione della scarsa risposta alle terapie più volte eseguite nel corso degli ultimi anni. Desidero comunque sottolineare come la claudicatio, da lui presentata negli ultimi mesi, sia ora nettamente regredita dopo l’intervento di angioplastica all’arteria iliaca dx. Non credo però che misure medico-fisiatriche possano sensibilmente influenzare i suoi cronici dolori alla colonna vertebrale. Ritengo perciò la prognosi sfavorevole, soprattutto in considerazione dell’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, dell’assenza di un’adeguata risposta alle terapie già eseguite, nonché della loro componente somatoforme.
(…)." (doc. AI 17/26)
Questa valutazione non è stata contestata dall’assicurato che non ha d’altronde prodotto certificazione medica specialistica dalla quale si dovrebbe concludere che la valutazione del dr. __________ sia errata.
In particolare non è possibile concludere differentemente nemmeno avuto riguardo al rapporto 22 agosto 2007 della dr.ssa __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 39/3-5 riprodotto in esteso al consid. 2.7).
La dr.ssa __________ – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.8) –, non pone infatti diagnosi nuove, non giustifica e/o documenta con atti non già considerati dal SAM un peggioramento dello stato di salute e si limita a sostenere, in modo del tutto generico e possibilistico, che “(…) non sono d’ac-cordo con il referto del collega dr. __________, in quanto mi sembra sottovalutare la realtà dei dolori vertebrali basandosi sulle considerazioni radiologiche. Concordo in quanto si tratta di un dolore cronicizzato senza risposte alla terapia, ma ormai ben reale e nettamente antecedente ai problemi psichiatrici. Ricordo che i dolori sono apparsi già nel 1981 con un primo episodio di blocco funzionale lombare peggioratosi nel 1987, con un dolore pseudoradicolare di tipo S1. Un consulto dal neurochirurgo dr. __________ nel 1990 poneva la diagnosi di sindrome vertebrale articolare posteriore L4-5 ds. Tutti i referti consecutivi, menzionano l’estesa discopatia, per questo motivo penso ci sia un substrato organico sul quale si è sviluppata la sindrome dolorosa cronica. (…)” (doc. AI 39/5).
La dr.ssa __________, nelle osservazioni 23 luglio 2008 indirizzata all’avv. RA 1 (XXIV/bis), si è poi limitata ad esprimersi su aspetti psichiatrici pur non essendo specialista in materia.
2.9.2. Per quanto riguarda l’aspetto angiologico, il dr. __________, medico del Servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale __________ di __________, nel suo consulto 11 aprile 2007 (doc. AI 17/16-17), posta la seguente diagnosi:
" Arteriopatia periferica ostruttiva stadio IIa
- esiti di PTA dell’arteria iliaca comune di destra il 16.02.2007
Fattori di rischio cardiovascolare:
- ipertensione arteriosa trattata
- ipercollesterolemia trattata
- adipositas (BMI 41)
- abuso nicotinico pregresso fino al settembre 2002." (doc. AI 17/6)
ha concluso:
" (...)
Il signor RI 1 presenta una malattia arterotrombotica diffusa che assume soprattutto un’importanza prognostica in presenza di più fattori di rischio cardiovascolari che sarà importante minimizzare al massimo, mentre da dopo l’intervento di angioplastica risulta essere assolutamente ininfluente sulla capacità lavorativa. Detto ciò il signor RI 1 dev’essere considerato al momento attuale pienamente abile al lavoro dal punto di vista angiologico.
(…)." (doc. AI 17/17)
Questa valutazione non è stata contestata dall’assicurato che non ha d’altronde prodotto certificazione medica specialistica dalla quale si dovrebbe concludere che la valutazione del dr. __________ sia errata.
Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.9.3. Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico dagli atti risulta quanto segue.
La dr.ssa __________, nel rapporto medico 18 aprile 2006 (doc. AI 8/1-5) – posta la diagnosi di “(…) disturbo bipolare tipo II (31.80, ICD 10) da circa 8 anni ma peggiorato dall’aprile 2005 – tratti di dipendenza di personalità dall’età di 20 anni – sovraccarico lavorativo (Z73.0 ICD 10) dal 2005 (…)” (doc. AI 8/1) e ritenute le seguenti constatazioni “(…) al colloquio si presenta lucido, orientato, assenti deficit di memoria e di attenzione, eloquio nella norma a tratti accelerato, pensiero incentrato nel 2004 sui lutti dei suoi genitori, attualmente sui torti subiti sul lavoro e sul futuro esame a cui dovrà sottoporsi presso l’Ufficio AI. Pensiero tendente al sovraccarico per i problemi degli altri e per i problemi anche della società. A tratti mostra un’”ipersensibilità da serra”; dall’aprile 2005 ha sviluppato un’ideazione eteroagressiva verso i suoi capi che ritorna in situazione di stress. Affettività tendente all’ipersensi-bilità a alle iperemotività (sensazioni di rabbia verso la società o verso i datori di lavoro che sono attenuate con la terapia in corso), tono dell’umore oscillante tra il polo depresso e il subdepresso, idee suicidali assenti. Ritmi circadiani nella norma. (…)” (doc. AI 8/3) –, ha attestato, nella sua ultima attività esercitata quale “Trader”, un’inabilità lavorativa del 100% dal 16 maggio 2005 osservando che “(…) la prognosi rispetto alla capacità lavorativa, come impiegato, appare stazionaria al 20% residuale per l’intolleranza allo stress, la persistenza di idee paranoidi verso i capi. Il tentativo del datore di lavoro di incontrare me o il paziente stesso per proporre una nuova mansione è fallito per l’ambivalenza del paziente e il ritorno della sintomatologia iniziale sopraccitata allorché il datore di lavoro prospettava una rivalutazione del settembre 2005. La terapia consiste in colloqui di sostegno e terapia farmacologica: Deroxat 20 mg 2-0-0 (da circa 8 anni 1-0-0), Lamical 100 mg 1-0-1 (dal 17.10.05), Rispederal 1 mg, Temesta 1 mg exp in caso di bisogno. La terapia in corso ha stabilizzato il tono dell’umore e ridotto lo stato di agitazione; buona ripresa delle attività lavorative manuali in casa (l’orto e curare la vigna). Attenuate le idee paranoidi verso i capi che però ricompaiono in caso di stress o di tentativo di riavvicinamento al posto di lavoro. Tentativi terapeutici in passato con Depakin nel 2004 (sospeso per vertigini e disturbi di attenzione), e Topamax nel 2005 sospeso per poca efficacia. La proposta di un ricovero in ambito psichiatrico nell’agosto 2005 è stata rifiutata dal paziente per paura di peggiorare e per la paura della moglie di iniziare un iter psichiatrico come già suo padre fece a suo tempo. Il paziente ha però accettato un periodo di distacco dall’ambiente familiare presso la Clinica di __________ con l’intento di trattare anche la sindrome lombosciatalgica, dal 28.8 al 17.9.2005. (…)” (doc. AI 8/3).
La dr.ssa __________ ha inoltre escluso la possibilità di svolgere altre attività precisando che “(…) al momento altre attività non sono possibili per l’intolleranza allo stress, la labilità emotiva che malgrado la terapia e i colloqui di sostegno si alterna in relazione a stress anche minimi (sottoporsi ad esami specialistici o al colloquio presso l’AI oppure tentativo di colloquio con il datore di lavoro). Le anomalie comportamentali presentate nell’aprile 2005 con deficit di controllo degli impulsi e idee paranoidi fanno intravedere una sintomatologia che è andata peggiorando nell’ultimo anno. (…)” (doc. AI 8/4).
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 9 febbraio 2007 (doc. AI 17/18-22) – posta la diagnosi di “(…) sindrome affettiva bipolare, attuale episodio depressivo di grado lieve o medio (ICD 10-F31.3) (…)” (doc. AI 17/20) e osservato che “(…) siamo confrontati con un assicurato che presenta una sindrome affettiva, con una componente depressiva attualmente in corso di lieve a media gravità. Stando alla descrizione dei colleghi psichiatrici nonché a quelle dell’assicurato stesso, ancora non appare chiara la fenomenologia ipomaniacale. Si potrebbe considerare l’attuale diagnosi come provvisoria. Ad ogni modo sia il trattamento che la quantificazione dell’incapacità lavorativa non cambierebbe, se la diagnosi fosse quella di una sindrome depressiva ricorrente, come diagnosi differenziale. Complessivamente il quadro psicopatologico incide parzialmente sulla capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 17/21) –, ha concluso:
" (…)
1. Diagnosi.
Vedi sopra.
2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato.
L’assicurato presenta una incapacità lavorativa nella misura del 40% per ragioni psichiatriche.
3. Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.
L’assicurato ha presentato una totale incapacità lavorativa a partire dal 2.05.2005 fino alla data dell’attuale valutazione. A partire dal 06.02.2007 presenta una incapacità lavorativa del 40%.
La prognosi potrebbe essere di un graduale e ulteriore miglioramento.
4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? quali sono le limitazioni funzionali constatate?
La diminuzione della capacità lavorativa è data soprattutto dalla sintomatologia depressiva, astenica e abulica che presenta.
Questi sintomi hanno come conseguenza un rallentamento dell’esecuzione delle mansioni, una maggiore imprecisione, una affaticabilità, una dispersione e un’in-costanza.
5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
E’ senz’altro indicato continuare con il trattamento psicoterapico e psicofarmacologico.
6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale?
Sì, lo stato psichico attuale dell’assicurato non lo esclude come candidato per eseguire un programma d'integrazione professionale. Egli presenta le funzioni cognitive pressoché intatte e non ha messo in atto un processo comportamentale pseudoregressivo.
7. Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa in altre attività adatte.
Sì, per altre attività medico teoriche l’assicurato presenta una incapacità nella misura del 40%.
(…)" (doc. AI 17/21-22)
Lo stesso specialista, anche se senza ulteriori spiegazioni, ha rilevato che “(…) si potrebbe considerare l’attuale diagnosi come provvisoria. (…)” (doc. AI 17/21) e pur ritenendo un’in-capacità lavorativa totale dal 2 maggio 2005, non ha motivato in alcun modo in cosa sia consistito il miglioramento e quali siano le ragioni che gli hanno permesso di concludere per una capacità lavorativa del 60%, sia nella sua che in altre attività, dalla data del suo esame del 6 febbraio 2007.
La dr.ssa __________, nel rapporto 20 agosto 2007 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 38/7-10 riprodotto in esteso al consid. 2.7) – ritenuto il seguente status: “(…) al colloquio si presenta lucido, orientato, assenti deficit di attenzione e di memoria, eloquio nella norma ma a tratti accelerato e con salti nel discorso, se sotto stress o in stato di agitazione, pensiero incentrato sui torti subiti sul lavoro ed attualmente da parte dell’Ufficio AI dove si è sentito messo sotto esame. Tono dell’umore depresso, ideazione suicidale a tratti attiva (simulare un incidente stradale). Fattori protettivi sono il pensiero dei figli. Al momento l’ideazione eteroaggressiva è presente verso i medici responsabili dell’Ufficio AI che avrebbero preso la decisione provvisoria di rendita al 40%. Affettività tendente all’ipersensibilità e l’iperemotività (sensazioni di rabbia verso la società, verso i datori di lavoro, verso gli Uffici dell’AI). Ritmi circadiani con inversione del ritmo sonno-veglia da circa un mese. La terapia consiste in antidepressivo a dosaggio medio (40 mg Paroxetina), neurolettico (Risperadal) aumentato nell’ultimo mese da 0.5 mg a 2 mg e stabilizzatore dell’umore (Lamictal 200 mg/die). (…)” (doc. AI 38/8) e esposta la seguente evoluzione della situazione psichica e della conseguente inabilità lavorativa: “(…) l’evoluzione della situazione psichica è stata, come anzi detto, favorevole nel senso di un passaggio da un episodio depressivo grave ad un episodio depressivo di media gravità e di un’assenza di stati ipomaniacali. La protezione dall’ambiente lavorativo ha inoltre favorito la riduzione dell’ideazione paranoide che però si riattiva in situazioni da stress come i colloqui presso l’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità. Anche la ripresa degli hobby è stata positiva nel corso del 2006 e 2007. Da circa un mese però la sintomatologia è di nuovo peggiorata con isolamento sociale, assenza di qualsiasi hobby, difficoltà ad alzarsi al mattino con inversione del ritmo sonno-veglia, ideazione paranoide e tono dell’umore depresso. L’evoluzione dell’inabilità lavorativa è stata quella di un 100% dal 6.5.2005 a tuttora con un leggero miglioramento tra la fine del 2006 al giugno 2007 attorno al 70% dell’inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 38/9) –, si é così espressa in merito al consulto 9 febbraio 2007 del dr. __________ e ha osservato che:
" (…)
Non sono d’accordo con il referto del dr. __________ del 9 febbraio 2007 perché viene minimizzata e non discussa la sintomatologia dell’episodio depressivo grave iniziato nell’aprile 2005 che ha portato l’inabilità lavorativa ma viene genericamente discussa la diagnosi di disturbo bipolare tipo II in diagnosi differenziale con una sindrome depressiva ricorrente. Il perito inoltre ha verificato un episodio depressivo medio-lieve che però è stato osservato in una situazione relativamente protetta in cui l’assicurato non lavora, vive nella situazione familiare che lo sostiene, fa una terapia regolare. La gestione dello stress esterno facilmente minaccia il suo equilibrio psicofisico. Permane l’intolleranza allo stress e la ripresa dello stato ansioso e della facile esauribilità, dell’instabilità del tono dell’umore in relazione ad un eventuale inizio di attività lavorativa.
(…)
Ho cercato spesso di motivare il paziente ad un’attività lavorativa senza grossi risultati. Un tentativo di contatto anche da parte dell’__________ nel settembre 2005 è stato rifiutato dal paziente che non si sentiva in grado di affrontare il lavoro ed i suoi capi, anche in un’altra mansione. Nel settembre 2005, già in relazione alla lettera dell’__________, la sintomatologia iniziale di pensieri ricorrenti sui capi, di difficoltà a gestire gli impulsi e tono dell’umore depresso era ricomparsa.
La particolarità di comunicazione del paziente è di una tendenza a minimizzare le difficoltà, a volte utilizzando una comunicazione vaga rispetto ai suoi stati d’animo; ciò che lo ha portato negli anni a minimizzare la sintomatologia depressiva accanto ad un alto senso del dovere di dare un modello ai suoi figli e pertanto raggiungere probabilmente il punto di esaurimento psicofisico.
(…)" (doc. AI 38/9-10)
Al riguardo va qui evidenziato che anche il dr. __________ e il dr. __________, primario rispettivamente medico ospedaliero della Clinica di riabilitazione di __________, nel rapporto 30 marzo 2006 (doc. AI 6/1-3) – riferendosi alla degenza dal 28 agosto al 17 settembre 2005 durante la quale l’assicurato era stato visitato anche dal loro consulente psichiatrico (doc. AI 6/4-7) –, hanno attestato che l’attuale attività non è più proponibile e che altre attività “(…) fisicamente non esigenti come custode (…)” potrebbero essere svolte con una flessione del rendimento ritenuto che “(…) il paziente dovrebbe essere seguito da trattamento psichiatrico se questo porta una stabilità dell'umore e emotivo si potrebbe proporre un lavoro fisicamente moderato. (…)” (doc. AI 6/1).
Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che senza un complemento peritale non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per una capacità lavorativa del 60% dell’assicurato, sia nella sua che in qualsiasi attività dal febbraio 2007, da un punto di vista psichiatrico.
Questo vale a maggiore ragione visto che – nonostante le controindicazioni espresse da altri medici specialisti e ritenuti i nuovi requisiti che il posto da lui occupato presso l’__________ richiederebbe attualmente, rispettivamente gli stimoli a cui sarebbe sottoposto (doc. AI 5/5-6, X/Bis e doc. D2) – il dr. __________, lo si ribadisce, non ha motivato e/o documentato per quali ragioni l’assicurato, dopo un lungo periodo di inabilità totale iniziato il 2 maggio 2005, dal 6 febbraio 2007 sarebbe abile al 60% anche nella sua attività da ultimo esercitata.
Inoltre, nemmeno è possibile escludere con la sufficiente tranquillità che, tra la perizia 16 maggio 2007 del SAM e il rapporto 20 agosto 2007 della dr.ssa __________ (doc. AI 38/7-10 riportato in esteso al consid. 2.7), sia intercorso un peggioramento della situazione valetudinaria.
Infatti, nel rapporto 20 agosto 2007, la dr.ssa __________ – oltre a contestare la valutazione del dr. __________ – ha constatato, tra l’altro, una ideazione suicidale nonché l’aumento del dosaggio del neurolettico e attestato che “(…) da circa un mese però la sintomatologia è di nuovo peggiorata con isolamento sociale, assenza di qualsiasi hobby, difficoltà ad alzarsi al mattino con inversione del ritmo sonno-veglia, ideazione paranoide e tono dell’umore depresso. (…)” (doc. AI 38/9).
La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (RAMI 2001 U 422, pag. 113ss. = AJP 1/2002, pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).
Nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (…)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée.
(…)." (STF del 29 gennaio 2008 nella causa C. 9C_289/2007)
Nella presente fattispecie, nel rapporto medico 18 aprile 2006 (doc. AI 8/1-5), la dr.ssa __________ ha attestato un quadro clinico più grave rispetto a quello descritto dal dr. __________ nel consulto 9 febbraio 2007 (doc. AI 17/18-22).
La valutazione della dr.ssa __________ é stata allestita prima della perizia SAM e il suo apprezzamento, che non rappresenta pertanto una semplice critica ad un altro referto, costituisce il giudizio sullo stato di salute e la conclusione sulla capacità lavorativa espressa da una specialista, così come richiesto dalla giurisprudenza (STF I 188/06 del 12 aprile 2007 consid. 5.1.; DTF 125 V 256).
È il dr. __________ – lo si ribadisce – che dopo aver riconosciuto un'inabilità totale al lavoro dal 2 maggio 2005, non ha evidenziato debitamente i motivi del miglioramento e le ragioni che gli hanno permesso di concludere per una capacità lavorativa del 60% dal 6 febbraio 2007.
Si rivela pertanto necessario procedere ad un complemento peritale, al fine di determinare con precisione la gravità della patologia psichiatrica che affligge l’assicurato e il suo influsso sulla capacità lavorativa.
In particolare, il sopraccitato rapporto 20 agosto 2007 (doc. AI 38/7-10), nel quale la dr.ssa __________, oltre a contestare la valutazione del dr. __________, ha attestato un peggioramento intercorso dopo la perizia del SAM ma prima della decisione impugnata, deve essere sottoposto al dr. __________ e ai periti del SAM.
È vero che il dr. __________, nelle annotazioni 31 agosto 2007, riferendosi anche al rapporto 20 agosto 2007 della dr.ssa __________, ha osservato che “(…) i rapporti medici allegati alle osservazioni dell’avv. RA 1 non menzionano alcuna nuova patologia rispetto a quanto già valutato, riportano unicamente una diversa valutazione rispetto a quella definita in ambito SAM; tra le due forme di apprezzamento clinico, per quanto ci riguarda, continuiamo a privilegiare quella ottenuta dalle perizie SAM. (…)” (doc. AI 42/1).
Al riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del rapporto specialistico della psichiatra curante non era di competenza del dr. __________.
Più in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti di natura psichiatrica è necessario anche avuto riguardo alle emergenze della perizia di parte 25 gennaio 2008 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, prodotta in corso di causa (doc. IX/Bis).
Il dr. __________, dopo aver osservato in particolare che:
" (...)
Ma l’appunto più serio che alla valutazione del dr. __________ (ed in parte, per ciò che riguarda la diagnosi formulata, anche a quella della dr.ssa __________) può essere mosso sta nel non avere valutato la struttura di personalità del peritando. I due colleghi infatti pongono una diagnosi di disturbo bipolare tipo II, con la diagnosi differenziale di sindrome depressiva ricorrente, quasi che si trattasse dell’unico problema psicopatologico da cui il peritando è affetto.
(…)
In realtà, il disturbo affettivo, nel caso in esame, viene ad installarsi su una struttura di personalità alquanto fragile, cosa che dovrebbe essere apparsa (ma forse non è stata apprezzata o segnalata adeguatamente) senz’altro alla dr.ssa __________ __________ e forse anche al dr. __________, malgrado il breve tempo trascorso con il peritando. L’ansia libera praticamente onnipresente, somatizzata in modo percettibile soprattutto a livello di respirazione, la sindrome dolorosa (certamente in parte imputabile alle difficoltà oggettive alla colonna vertebrale) il quadro depressivo astenico, l’ideazione paranoide ecc. sono indicativi di una struttura di personalità assai più fragile di quanto l’apparenza del peritando e le sue funzioni cognitive complessivamente intatte facciano pensare.
Di questa fragilità strutturale, clinicamente rilevabile, ci danno conferma i tre reattivi psicologici somministratigli – sui quali non ritorniamo – i cui risultati, anche se non perfettamente sovrapponibili, sono molto eloquenti e convergono in modo forte e convincente, tanto più se si pensa che sono stati somministrati da tre differenti sperimentatori (il MMPI è stato sicuramente elaborato al computer).
(…)
A nostro avviso invece è il prolungato ascolto del peritando che consente al perito, se lo vuole, di cogliere l’importanza dei sintomi anche meno apparenti e di comprenderne, almeno a grandi linee, la genesi e la funzione in un percorso biografico che, naturalmente, dev’essere oggetto di una raccolta anamnestica sufficientemente precisa.
Ora, la biografia del peritando appare – a nostro avviso – sufficientemente ricca di elementi traumatici: la morte del padre all’età di 10 anni, le ingravescenti tensioni con la sorella, la convivenza con la madre sempre più malata in un rapporto che non può non aver pesato seriamente sullo sviluppo di un preadolescente-adolescente, la morte della madre e la necessità di diventare precocemente adulto, i temporanei sbandamenti dell’adolescenza, il precoce attaccamento ad una partner più adulta, matura e stabile di lui, l’impegno professionale visto anche come il recupero di una stabilità emotiva e sociale messa in forse dai lutti e dalle perdite (in parte va considerata come perdita anche la perdita della casa, temporaneamente “occupata” dalla famiglia della sorella).
La stabilità e la sicurezza emotiva sembrano essere stati un obiettivo estremamente importante – anche se forse non riconosciuto consapevolmente – del peritando che ha tentato di conquistare, dopo il matrimonio e la formazione della propria famiglia, ciò che gli era mancato nei primi due decenni di vita.
L’aumento delle pressioni sul posto di lavoro e soprattutto i conflitti con il direttore __________, figura giudicata arrogante e poco rispettosa dei collaboratori hanno dimostrato al peritando che l’obiettivo della stabilità e della tranquillità emotiva non era per lui raggiungibile, scatenando (anche se prime avvisaglie si erano presentate già in anni giovanili) una sintomatologia ansioso-depressiva forte a partire dagli anni 2000.
Della presenza precoce di sintomi inquietanti, sul piano psichico, testimoniano gli interventi del dr. __________, su richiesta degli allora curanti, già a partire dal 1993 e non si esclude che i primi momenti di psicopatologia ansioso-depressiva rilevante costituiscano ancora sequele di lutti mal elaborati nell’infanzia-adolescenza.
L’iter professionale del peritando, che empiricamente passa dalla professione appresa di meccanico a quella di “trader” che – come testimonia l’inserzione dell’__________ – richiede oggi una formazione di base ben superiore alla sua, tende a dimostrare, a nostro avviso, come il peritando abbia sovrainvestito il lavoro, impegnando in esso tutte le forze a sua disposizione, nell’intento, più volte dichiaratoci, di dare il buon esempio ai figli. Così facendo egli si è probabilmente sottoposto ad un carico ben superiore alle sue forze, che sono andate esaurendosi. Egli stesso sembra “autoaccusarsi” (comportamento riconosciuto dai test) di questo fatto quando ricorda che i suoi colleghi erano riusciti a frequentare, dopo il lavoro, sia i corsi di inglese che quelli di tedesco, senza scompensare. Egli si è dunque reso conto dei limiti che gli sono propri – ma non solo suoi, se è vero che anche i suoi colleghi ora non lavorano più per la __________, poiché il clima anche per loro era diventato insostenibile.
(…)." (IX/Bis, pag. 18-20)
ha posto la seguente diagnosi e concluso che:
" (...)
La nostra valutazione, in conclusione, è la seguente: il peritando soffre di una sindrome affettiva bipolare non specificata (ICD-10 F31.9) che si innesta su una struttura di personalità al limite (struttura “borderline”), fragile, emotivamente instabile, indebolita in modo serio, forse irreversibile, da un carico inizialmente emotivo e successivamente anche lavorativo soggettivamente troppo grave e, negli ultimi anni, da una nefasta conflittualità sul posto di lavoro (ICD-10 F60.3). La sintomatologia che tutto ciò ha scatenato nel peritando ci sembra sufficientemente documentata negli atti medici a nostra disposizione, che non ci sembra il caso di riprendere qui (vedi sopra). L’abbiamo ritrovata nella sua totalità nel nostro esame.
Concordiamo ovviamente con la presenza delle patologie e situazioni accessorie menzionate dalla dr.ssa __________ (codici Z dell’ICD). Questa patologia ha determinato a nostro avviso un’incapacità lavorativa completa e forse definitiva. Non si esclude che, dopo un adeguato periodo di cura (che non stimiamo inferiore ai due anni a partire da ora) l’assicurato possa ritrovare una parziale, per ora non quantificabile, capacità di lavoro ma sicuramente non nell’attività precedentemente esercitata (dalla quale viene escluso automaticamente dai requisiti ora richiesti) e da qualsiasi attività alle dipendenze della __________. La prognosi è da considerare molto seria e la possibilità di un recupero parziale della capacità di lavoro è molto ridotta.
(…)." (IX/Bis, pag. 20-21)
Nelle annotazioni 29 maggio 2008 (XVI/Bis), i medici SMR, dr. __________, FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, Spec. in psichiatria, hanno, tra l’altro, osservato che:
" (...)
Nella perizia del Dr med __________, del Dr med __________ e nelle certificazioni della psichiatra curante Dr. ssa med __________ non vengono descritti un numero sufficiente i criteri per soddisfare una diagnosi di asse II, non emerge dall'anamnesi la presenza di una disturbo di personalità antecedente alla patologia psichiatrica di asse I e il funzionamento lavorativo, personale, e sociale è intatto almeno fino all'esordio del disturbo affettivo. L'A infatti ha una vita coniugale stabile, mantiene con la moglie e i figli un buon rapporto, negli anni è riuscito a migliorare la propria posizione lavorativa sia a livello economico che di ruolo. Nell'ambiente lavorativo viene segnalato una difficoltà relazionale con un superiore, il signor __________, a causa dell'atteggiamento arrogante di costui. Le varie proposte fatte dal __________ dopo un anno di malattia e cioè di riprendere il lavoro e recentemente di essere riassunto in un'altra mansione al 50% appaiono come elementi che non depongono per gravi problemi relazionali o di funzionamento in ambito lavorativo.
In ultimo il Disturbo Bipolare soprattutto nelle sue forme in cui gli episodi maniacali assumono aspetti di ipomaniacalità, quindi di forme meno intense e gravi, puo' essere confuso con un disturbo di personalità facente capo al codice ICD 10 F 60.3 per una somiglianza di alcuni sintomi tra le due categorie diagnostiche (ad es le variazione dell'umore, l'ingaggio in situazioni pericolose o dannose , come in questo caso di spese eccessive). Il criterio temporale (nel disturbo di personalità l'esordio precoce e il decorso persistente) permette di porre un'esatta diagnosi. A tal proposito la Dott.ssa __________, psichiatra di riferimento che segue da alcuni anni l’A non ha evidenziato disturbi psichiatrici facente parti dei codice F 60.3 ma ha evidenziato solo la presenza di tratti di personalità di dipendenza e non di un disturbo di personalità vero e proprio.
Lo status psichico della perizia del Dr med __________ non differisce sostanzialmente da quello evidenziato dal Dr med __________ durante l'accertamento SAM. La certificazione della Dott.ssa. med __________ del 18.01.2008 e della Dott.ssa med __________ del 25.03.2008 non apportano dati clinici che permettano di fare una diversa valutazione del danno alla salute.
In conclusione la documentazione in fase di ricorso non fornisce elementi in favore d'una modifica sostanziale dello stato di salute dell'A rispetto alla perizia SAM che va confermata nelle sue conclusioni.
(…)." (XVI/Bis)
Questo Tribunale rileva che, viste le nuove diagnosi poste dal dr. __________, la perizia di parte 25 gennaio 2008 avrebbe dovuto essere sottoposta al dr. __________ e ai periti del SAM.
In questo contesto, merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste una importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, pag. 345s.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).
Di conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo complemento peritale e aggiornamento della situazione valetudinaria per quanto attiene alla patologia psichiatrica, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dal 1. giugno 2007.
In particolare l’Ufficio AI dovrà compiutamente accertare se effettivamente l’assicurato – viste le emergenze sopra descritte – ha ancora una capacità residua nella sua ultima professione esercitata presso l’__________.
Per quanto riguarda la censura circa la cumulabilità o meno dei diversi gradi di invalidità attestati dai periti del SAM nelle diverse patologie, il TCA rileva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Nel caso concreto il dr. __________, nel consulto 5 marzo 2007 (doc. AI 17/23-26) – ritenuta un’incapacità lavorativa nella sua ultima attività del 20% e del 50% per lavori fisicamente più pesanti –, ha, in particolare, rilevato che “(…) ritengo perciò che i cronici dolori alla colonna vertebrale lamentati dall’assicurato possano essere solo parzialmente spiegati dalle descritte turbe statiche ed alterazioni degenerative. Si è ormai instaurata una sindrome del dolore cronico, la quale purtroppo si lascia solo parzialmente influenzare dalle terapie già più volte eseguite. Ho il sospetto che i suoi dolori, come d’altronde già affermato dai colleghi che hanno più volte avuto occasione di visitarlo nel corso degli ultimi anni, siano fortemente influenzati dal suo stato psico-fisico. (…)” (doc. AI 17/26) e, i periti del SAM hanno concluso che “(…) riteniamo che l’incapacità lavorativa determinata dai nostri consulenti non debba essere sommata, in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento. (…)” (doc. AI 17/14).
Ora, a prescindere dal fatto che, conformemente alla giurisprudenza citata, di principio il giudice non rimette in discussione le conclusioni dei periti del SAM circa la cumulabilità, in ogni caso, visto che l’aspetto psichiatrico necessita di un complemento peritale, alla luce dello stesso i periti potranno esprimersi compiutamente e nuovamente anche su questa questione.
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver proceduto al complemento/aggiornamento peritale e appurato se vi è o meno una capacità residua anche nella sua ultima attività svolta (cfr. consid. 2.9.3), renda un nuovo provvedimento.
2.11. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata e che nemmeno è possibile concludere se vi è o meno una capacità lavorativa residua nella sua ultima attività, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti