Raccomandata
Incarto n. 32.2007.332 cs
Lugano 10 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 settembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. Con decisione dell’8 agosto 2003 (doc. AI 82-1) a RI 1, nato nel __________, di professione manovale-muratore, gruista, a beneficio di una rendita Lainf al 50% dal 1° agosto 2002, definita in via transattiva (doc. AI 16-2, 16-3 e 56-1), è stata assegnata una rendita intera d’invalidità con grado dell’80% dal 1° marzo 1997, a causa di una sindrome algica cronica postraumatica nel settore dei piedi, sindrome lombovertebrale recidivante di carattere tendomialgico, episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici, fobia specifica, sindrome ansiosa non specificata in seguito ad un infortunio avvenuto il 21 marzo 1996 (caduta da un’impalcatura da un’altezza di circa 8 metri).
B. Il 30 dicembre 2005 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio. L’amministrazione, dopo aver accertato che nel frattempo è subentrato un certo equilibrio e miglioramento dello stato di salute sia dal punto di vista dei dolori che dal punto di vista psichico, al fine di stabilire l’esigibilità lavorativa del ricorrente, ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM. Con referto del 18 aprile 2007 il SAM ha confermato il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e l’autorità cantonale, con decisione del 28 settembre 2007, in via di revisione ha ridotto a ¾ la rendita assegnata.
C. Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, è tempestivamente insorto, contestando l’asserito miglioramento valetudinario (doc. I).
D. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Il 20 novembre 2007 l’insorgente ha preso posizione sulle annotazioni del medico SMR (doc. VI).
in diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA applicabile in virtù dell’art. 32 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008.
Nel merito
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
3. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente soppresso, in via di revisione, la rendita intera, assegnando unicamente ¾ di rendita.
4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).
7. Nel caso concreto, dopo la richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le risultanze mediche, nella decisione dell’8 agosto 2003 con la quale all’assicurato è stato riconosciuto un diritto ad una rendita intera con effetto dal 1° marzo 1997, l’Ufficio AI, nell’ambito della revisione intrapresa, viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM del 18 aprile 2007 ha ridotto la rendita intera precedentemente erogata a ¾ di rendita a decorrere dal primo giorno del mese seguente la notifica della decisione.
Dalla perizia pluridisciplinare 18 aprile 2007 (doc. AI 97/1) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), ortopedica (dr. __________) e flebologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome algica cronica postraumatica nel settore dei piedi su esiti da frattura – lussazione del calcagno ds. e da frattura della base e della falange prossimale dell’alluce ds., stato dopo artrodesi doppia del retropiede ds., artrosi metatarsofalangea I del piede ds., esiti da frattura – lussazione tarsometarsale piede sin. con frattura pluriframmentaria dell’osso cuneiforme I, stato dopo artrodesi tarsometatarsale del piede sin. ed artrodesi fra scafoide e cuneiforme I del piede sin., sindrome lombovertebrale recidivante di carattere tendomialgico, episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici, fobia specifica, sindrome ansiosa non specificata.
Gli specialisti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di lieve insufficienza venosa cronica agli arti inf. inf., stato dopo stripping della vena saphena magna ds. e varicosectomia a sin.., ipertensione arteriosa nota dal 2002, trattata, episodica gastrite con riflusso gastroesofageo, soprappeso corporeo (BMI 28%).
I periti, a proposito delle conseguenze sulla capacità lavorativa, hanno concluso che le menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello ortopedico limitano in modo importante la capacità funzionale dell’assicurato nella sua professione di manovale-muratore-gruista. Particolarmente limitata è la capacità di deambulazione e la possibilità di carico a livello di entrambi i piedi. L’interessato non è più in grado di marciare su terreni accidentati od esposti, è molto limitato nel cammino frequente su scale/scalini, presenta un limite per il sollevamento e trasporto ripetuto di pesi oltre i 10 kg. Spostamenti ripetuti sono pure limitati nella misura di 50-100 m per volta.
Le menomazioni, invece, dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale limitano l’A. in tutte le attività teoricamente esigibili in qualsiasi luogo che lo confronti con l’altezza, con l’idea anche dell’altezza, in quanto queste situazioni producono episodi di ansia acuta con ritiro – fuga, ciò che impedisce lo svolgimento di un’attività manovale e di tutte le attività che presuppongano movimenti di elevazione dal suolo.
Gli specialisti hanno concluso rilevando che l’attività in precedenza svolta dall’assicurato in qualità di manovale – muratore – gruista non è più praticabile.
Questa limitazione della capacità lavorativa esiste a partire dall’evento traumatico del 21.03.1996 e da allora lo stato di salute dell’insorgente non ha presentato miglioramenti tali da modificare lo stato valetudinario per l’attività svolta in precedenza (doc. AI 97-21).
Circa le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti non ritengono proponibili provvedimenti d’integrazione.
Essi hanno poi evidenziato come dal punto di vista medico-teorico l’assicurato è da ritenere in grado di svolgere altre attività nell’ambito delle quali si deve evitare la marcia su terreni accidentati od esposti, il frequente cammino su scale/scalini, il sollevamento o trasporto di pesi oltre i 10 kg.
Inoltre dovrà trattarsi di un’attività sedentaria, al tavolo o al banco, con possibilità di ripetuti cambiamenti di posizione. Spostamenti ripetuti di 50-100 m per volta sono sostenibili. Si dovrà inoltre trattare di un’attività da svolgersi in luoghi in cui l’interessato non sia confrontato con l’altezza o con l’idea della stessa, per i motivi psichiatrici segnalati.
In attività rispettose di questi limiti i periti hanno ritenuto possibile un grado di capacità lavorativa nella misura del 50% (limiti della capacità funzionale e del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa).
Il 2 maggio 2007, il dr. med. __________, medico SMR, sulla base della perizia SAM ha affermato che l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurato per la professione svolta di manovale-muratore-gruista nel settore edile, è valutabile nella misura dello 0% e pertanto non è più proponibile (doc. AI 99-2). Per contro “dal punto di vista puramente medico-teorico, l’A è da ritenere in grado di svolgere altre attività nell’ambito delle quali si possano rispettare i limiti funzionali descritti. In attività rispettose di questi limiti, la CL è del 50% (limiti della capacità funzionale e del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa).” (doc. AI 99-2)
Il 14 giugno 2007 la consulente in integrazione professionale, dopo aver preso atto dello stato di salute dell’interessato, ha rilevato come l’assicurato potrebbe ancora, teoricamente, lavorare con un rendimento del 50% come ad esempio “operaio non qualificato su macchine CNC, venditore in stazioni di benzina o servisol, sorvegliante di parcheggi, operaio addetto alla cernita, assemblaggio, controllo di qualità, imballaggio, spedizione di materie prime o finite nell’industria tessile, alimentare, orologera, della plastica, farmaceutica.” (doc. AI 101-2).
Il 18 luglio 2007 il dr. med. __________, FMH medicina interna, medico curante dell’insorgente ha affermato:
“Ho appreso con una certa sorpresa la decisione dell’assicurazione invalidità di ridurre il grado d’incapacità lavorativa al signor RI 1 dichiarandolo collocabile per lavori leggeri come elencati nella lettera da parte dell’assicurazione invalidità. Non essendo a conoscenza della perizia estesa fatta e sulla base della mia conoscenza di questo paziente non posso altro che meravigliarmi per tale decisione. Secondo il mio parere non è stato valutato correttamente il lato psichiatrico di questo paziente, trattasi di un paziente che soffre di gravi depressioni ricorrenti con una organizzazione personale antisociale che si è accentuata negli ultimi anni della sua malattia. Il paziente necessita di psicofarmaci del tipo antidepressivi di continuo ad un dosaggio elevato come anche tranquillanti per equilibrarsi emotivamente, tende verso stati aggressivi, implode spesso con delle crisi ipertensive, presenta una natura irascibile e senz’altro non è integrabile in queste condizioni su un posto di lavoro sia anche leggero. Il paziente è stato seguito a lungo dal psichiatra Dr. __________ e dal servizio __________ a __________ ed ha trovato ora un precario equilibrio emotivo psicologico che sostengo con colloqui regolari e i già menzionati psicofarmaci. Un’altra questione che non è stata valutata secondo il mio parere in modo sufficiente sono i dolori nei piedi e nelle gambe e in conseguenza anche al livello loco-motorio della colonna lombo-vertebrale dopo spostamenti e posizioni sfavorevoli, il paziente deve essere sempre in movimento, non può camminare più di 15 min di continuo senza dover riposarsi e senza ricorrere dopo a antireumatici non sferoidali o altri analgetici. Non può mantenere posizioni sfavorevoli come chinato in avanti per lavori anche leggeri rispettivamente sollevare pesi importanti per la sua problematica lombo-vertebrale perché altrimenti devo continuare a somministrargli anti-reumatici non sferoidali e spesso anche corticoidi per placare l’infiammazione. Il paziente spesso soffre di dolori notturni e non solo sotto sforzo e per questo motivo ha trovato un modo di vivere suo particolare per evitare questi crisi dolorose. Questo suo modo d’adattamento non è compatibile con un lavoro come descritto nella lettera dell’invalidità.
In oltre vorrei sottolineare che i dolori cronici hanno cambiato la personalità di questo paziente che è diventato ipersensibile verso gli stimoli esterni e questo sviluppo ha indotto un ritiro sociale che ha accentuato la sua struttura antisociale.” (doc. AI 109-2)
In data 21 agosto 2007 il medico SMR, Dr. med. __________, ha esaminato la presa di posizione del curante ed ha affermato:
" Valutazione
Le osservazioni del MC rispetto alle due patologie responsabili dell’invalidità non sono giustificate. In effetti, all’occasione della perizia SAM (marzo 2007), sia il perito psichiatrico, la Dr.ssa __________, sia quello ortopedico, il Dr. __________, hanno preso in considerazione in modo ineccepibile e scientificamente valido la globalità delle patologie. La loro competenza come anche la loro imparzialità non possono essere messe in discussione.
Dal lato psichiatrico, è da rilevare che dal 2003 l’A non è più stato in cura presso specialisti ma è stato seguito unicamente dal proprio MC, Dr __________.
La Drssa __________ ha ritenuto l’A totalmente inabile al lavoro nell’attività abituale di manovale e in tutte le attività che presuppongono movimenti in elevazione dal suolo. Inoltre, l’umore deflesso, il rallentamento psicomotorio, l’affaticabilità, il difetto nell’organizzazione prassica, come da effetto del quadro umorale, la dolorabilità esacerbata dallo sforzo, con ripercussioni negative sul piano umorale ed ansioso, limitano la sua effettiva abilità lavorativa nella misura del 50%, in attività idonee.
Riguardo all’evoluzione, la specialista ritiene che la descritta sindrome postraumatica da stress sia migliorata per poi tuttavia incistarsi in un quadro affettivo di media gravità associato a contenuti fobico-ansiosi. Ritiene la prognosi attualmente incerta, alla luce della durata della sintomatologia (ca. 10 anni di fatto). Vi potrebbe essere un ulteriore miglioramento se l’A potesse rientrare nel mondo del lavoro in un’attività idonea. Tuttavia, vista la situazione attuale, lo stato di salute è passibile di peggioramento per la persistenza dell’esclusione dal mondo del lavoro, il vissuto di inadeguatezza, di colpa rispetto ai suoi familiari, di difetto della propria persona. Sul piano terapeutico la specialista valuta l’attuale terapia adeguata, ritenendo però che la ripresa di colloqui di sostegno potrebbe aiutare l’A ad elaborare i fatti ed aiutarlo a sviluppare un nuovo e più idoneo senso di sé.
Dal lato ortopedico, lo specialista, Dr __________ ritiene che l’A, nella professione abituale di operaio edile, manovale e gruista, presenti una capacità lavorativa del 20%. Questo tipo di attività non appare tuttavia più proponibile. In attività rispettose delle limitazioni da lui descritte, ritiene possibile un grado di capacità lavorativa fra il 50-60%.
Rimangono dunque valide le conclusioni precedentemente stabilite.” (doc. 111-1)
In data 12 novembre 2007 il medico SMR, Dr. __________, FMH medicina generale ha visionato il certificato medico del curante del 18 luglio 2007, già esaminato dal collega dr. med. __________, affermando che “l’attuale lettera del dr. __________ non aggiunge nuovi elementi di rilievo atti a modificare la valutazione precedente.” (doc. IV/1)
8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
9. Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione 8 agosto 2003 (doc. AI 83-5) con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° marzo 1997, con un grado d’invalidità dell’80%. Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, sulle valutazioni dei dr. med. __________, medico psichiatra, caposervizio del __________ di __________ e del dr. __________, medico assistente (doc. AI 66-2), i quali avevano posto la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva che evolve dal 1998 ed avevano attestato che l’assicurato non era in grado di svolgere altre attività (cfr. doc. AI 66-2 e 66-5). Essi hanno in particolare affermato, il 17 aprile 2003, che l’insorgente è “allo stato attuale inabile nella misura totale, inabilità lavorativa che non lascia intravedere a breve termine una possibilità di recupero.” (doc. AI 66-2). Sulla base di questo e di altri rapporti medici, la SMR Dr.ssa med. __________ ha stabilito un’inabilità totale a causa della patologia psichiatrica dal 1998 (doc. 68-1). Come emerge dalle annotazioni del 18 settembre 2006 del Dr. med. __________, medico SMR, la rendita era infatti stata accordata prevalentemente per la patologia in ambito psichiatrico (doc. 93-1). Il Dr. med. __________, preso atto che nel frattempo è subentrato un certo equilibrio e miglioramento sia dal punto di vista dei dolori che dal punto di vista psichico ha poi affermato che “nonostante il fallimento del tentativo di reinserimento professionale a __________, con una scarsa documentazione obiettiva della psicopatologia, consiglio una valutazione pluridisciplinare SAM al fine di stabilire quale sia dal punto di vista medico l’esigibilità effettiva in un’attività lavorativa adeguata.” (doc. AI 93-2). Dalla perizia SAM emerge che in seguito agli accertamenti professionali presso il centro __________ di __________ nel corso del 2002, l’assicurato non è stato ritenuto idoneo né per una riformazione e nemmeno per un collocamento, e ciò a causa di difficoltà emerse in ambito psichico più che ortopedico (doc. AI 97-18).
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, ossia la patologia che nel frattempo avrebbe conosciuto un decorso favorevole, dalla perizia della dr.ssa __________ emerge che la specialista ha avuto un consulto medico con l’insorgente il 24 marzo 2007. La perita, dopo aver posto la diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici (ICD X [recte: 10], F 32.11), fobia specifica (ICD X [recte: 10], F 40.2), sindrome ansiosa non specificata (ICD X [recte: 10]; F 41.8), ha affermato (doc. AI 97-38):
" (…)
Persiste una (sic) stato depressivo di media gravità con sintomi biologici e una (sic) quadro “nevrotico” a carattere fobico-ansioso.
Allo stato attuale qualsiasi luogo che lo confronti con l’altezza, con l’idea della stessa produce un episodio di ansia acuta con ritiro-fuga. Questo impedisce lo svolgimento di un’attività manovale, tutte le attività che presuppongano movimenti di elevazione dal suolo; la presenza di sintomi fisici esacerbati dallo sforzo, controindica l’esercizio di attività pesanti che non farebbero che peggiorare i sintomi clinici. Le competenze professionali sono limitate e concrete, poco compatibili con attività di responsabilità, amministrative, di concetto.
Lo stato psicologico limita il soggetto in tutte le attività teoricamente esigibili in cui si ravvisino gli elementi di cui sopra per una percentuale pari al 100% (inabile al 100% nelle suddette condizioni di lavoro); per altre attività idonee secondo le precisazioni di cui sopra, egli sarebbe abile al 55% (inabile al 45%) ma la cosa si mostra difficile da realizzare sul piano pratico.”
Alla domanda di sapere qual è l’influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato, la specialista ha indicato: “vedi “conclusioni”. Inoltre: l’umore deflesso, il rallentamento psicomotorio, la faticabilità, il difetto nell’organizzazione prassica coma da effetto del quadro umorale, la dolorabilità esacerbata dalla (sic) sforzo con ripercussione negativa sul piano umorale e ansioso limitano la sua effettiva abilità lavorativa (al 55%) in attività idonee, la escludono per l’attività precedente per quanto precisato in “conclusioni”.
Circa l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato dal punto di vista psichiatrico, la perita ha indicato che “dal __________ la situazione sembra essere migliorata per poi incistarsi in un quadro affettivo di media gravità associato a contenuti fobico-ansiosi: La prognosi è attualmente incerta vista la durata della sintomatologia (circa 10 anni di fatto): passibile di miglioramento se rientrasse nel mondo del lavoro in un’attività idonea ma, vista la situazione attuale temo sia di fatto passibile di peggioramento per la persistenza dell’esclusione del mondo del lavoro, il vissuto di inadeguatezza, di colpa rispetto ai suoi familiari, di difetto della propria persona (nell’uomo potenza fisica e persona tendono spesso a divenire sinonimi, specie in soggetti semplici e a stile di pensiero concreto).”
Infine, alla richiesta di sapere se ritiene che l’assicurato sia capace di svolgere altre attività e di descrivere i limiti funzionari (sic) della capacità lavorativa in tale attività adatta, la specialista ha ritenuto il ricorrente “in grado di svolgere tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale, età, attitudini personali ma, soprattutto con lo stato fisico (non pesanti) e mentali (altezze).”
Va ancora rilevato che dalla perizia SAM emerge che l’interessato, dopo l’evento traumatico del 21 marzo 1996 ha sviluppato una sintomatologia compatibile con un disturbo postraumatico da stress, nonché una deflessione dell’umore che ha motivato una presa a carico psichiatrica presso il Servizio __________ di __________ a partire dal giugno 1998. In seguito, sempre presso l’__________, si riferisce di un lento miglioramento della sintomatologia postraumatica da stress e si registra la presenza di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosodepressiva. “La presa a carico psichiatrica viene interrotta nel 2003 e da allora l’A. è seguito unicamente dal proprio medico curante dr. __________.” (doc. AI 97-19).
Per quanto concerne la valutazione angiologica, il dr. med. __________, specialista FMH chirurgia, specialista chirurgia vascolare e chirurgia generale e traumatologia ha rilevato che “il paziente non ha più nessun sintomo in relazione alla sua insufficienza venosa agli arti inferiori, a parte un (sic) lieve stanchezza delle gambe. Clinicamente non si trova nessun segno di una recidiva della varicosi. E’ previsto ancora un esame duplex venoso. Dal lato angiologico degli arti inferiori, il paziente è abile al 100% in qualsiasi lavoro.” (doc. 97-34).
Infine, a proposito della patologia ortopedica, il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, dopo aver precisato che l’attività da ultimo svolta “non è praticamente più proponibile”, mentre lo svolgimento di attività leggere, confacenti allo stato di salute del paziente sarebbero possibili, ha affermato che:
“(…)
Sotto il profilo strettamente ortopedico l’assicurato sarebbe in grado di svolgere altre attività. Si pensa a lavori fisicamente non pesanti nel campo del controllo e dell’assemblaggio di apparecchi elettrici, di attrezzi meccanici leggeri ed eventualmente di apparecchi elettronici. Si dovrebbe evitare il cammino su terreni accidentali o esposti, il frequente cammino su scale ed il sollevamento di pesi oltre i 10 kg. Un lavoro sedentario al tavolo od al banco dovrebbe concedere ripetuti cambiamenti di posizione. Spostamenti ripetuti di 50-100 m per volta sono sostenibili. Si potrebbe mirare ad una capacità lavorativa fra il 50-60%. Ostacoli pesanti a tale obiettivo sono: le patologie psichiche e la durata dell’inattività.” (doc. 97-32).
Sulla base di questi approfonditi referti medici, allestiti da specialisti indipendenti ed imparziali, i periti del SAM hanno potuto constatare una situazione stazionaria per quanto concerne lo stato valetudinario per l’attività svolta in precedenza (doc. AI 97-21) ed un miglioramento dello stato di salute rispetto alla situazione presente al momento dell’emanazione della decisione dell’8 agosto 2003, nell’ambito dello svolgimento di attività leggere dove la capacità lavorativa raggiunge ora il 50%, tenuto conto dei limiti funzionali descritti nella perizia.
Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (doc. 9), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti del SAM, confermate dal dr. __________, medico SMR, il quale, fondandosi sulla citata perizia, ha concluso per un grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurato per la professione svolta di manovale-muratore-gruista nel settore edile, valutabile nella misura dello 0% e pertanto non più proponibile (doc. AI 99-2), mentre in attività confacenti al suo stato di salute e rispettose dei limiti funzionali descritti la capacità lavorativa è del 50% (doc. AI 99-2, cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2).
Il certificato del 18 luglio 2007 del medico curante (doc. AI 109-2 e doc. A3), dove viene descritto uno stato valetudinario peggiore rispetto a quello riscontrato dai periti, non è atto a sovvertire le conclusioni dell’UAI. La perizia SAM e i consulti specialistici hanno infatti preso in considerazione la globalità delle patologie di cui soffre l’assicurato, si fondano su indagini approfondite, sono scevri da contraddizioni e giungono a risultati concludenti. La perizia SAM dispone pertanto di forza probatoria piena, non sussistendo indizi concreti a mettere in causa la credibilità degli specialisti che hanno allestito il referto.
In particolare, per quanto concerne le affermazioni del medico curante secondo cui la patologia psichiatrica non sarebbe stata valutata correttamente poiché il paziente soffre di gravi depressioni ricorrenti e necessita di psicofarmaci del tipo antidepressivi di continuo ad un dosaggio elevato come anche tranquillanti per equilibrarsi emotivamente, va evidenziato che la dr.ssa __________ ha tenuto conto dello stato di salute attuale del paziente, evidenziando come, rispetto alla situazione precedente, la sindrome postraumatica da stress è migliorata per poi tuttavia incistarsi in un quadro di media gravità associato a contenuti fobico-ansiosi ed ha evidenziato come la reintegrazione nel mondo del lavoro in un’attività idonea avrebbe un effetto benefico. Non va poi dimenticato come dal 31 marzo 2004 l’insorgente non è più in cura presso specialisti in psichiatria (cfr. doc. AI 90-1) ma è seguito unicamente dal medico curante, specialista in medicina interna (per poter riconoscere un’invalidità dal punto di vista psichiatrico, cfr. consid. 6). Anche l’aspetto ortopedico, contrariamente a quanto sembra sostenere il medico curante, è stato valutato correttamente, con un consulto specialistico ad opera del Dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica che, con un referto di 9 pagine, approfondito e motivato, ha preso in conto tutte le patologie fatte valere dall’insorgente e dopo aver posto l’anamnesi ed aver descritto i disturbi soggettivi attuali, ha eseguito un esame clinico ed ha analizzato la documentazione radiologica così da poter giungere ad una conclusione convincente, univoca e senza contraddizioni secondo cui l’interessato potrebbe svolgere un’attività lavorativa in attività leggere tra il 50 e il 60%.
Infine, i periti del SAM, dopo aver esaminato i tre consulti specialistici, hanno potuto concludere per un’inabilità globale del 50% in attività confacenti allo stato di salute dell’insorgente. Questa valutazione è stata confermata dal medico SMR.
Viste le risultanze degli accertamenti medici effettuati dall’UAI è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che – visto il miglioramento dello stato di salute – l'assicurato è abile al 50% in un’attività adeguata.
10. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, procedendo al consueto raffronto dei redditi e basandosi sul rapporto finale 14 giugno 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 101-1), ha stabilito un grado d’invalidità del 63%, con un diritto a ¾ di rendita.
Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C_404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura del redattore).
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel 2007 (+ 1,6%).
Circa il salario da valido, l’UAI ha giustamente preso in considerazione un reddito, non contestato, di fr. 66’114.—(salario da valido per il 1995 di fr. 58’865.--) nel 2005, che aggiornato al 2007, data della decisione impugnata, ammonta a fr. 67'978.--.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60’084.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 62’638.--).
Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione, non contestata, del 15% (10% per le limitazioni funzionali e 5% per il limitato porto di peso).
Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’UAI nell’applicazione della riduzione concessa.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 67’978 con il reddito da invalido di fr. 25’561 ([60’144 : 2] – {[60’144 : 2] : 100 X 15]} ), si ottiene un tasso di invalidità del 62 % ([67'978 – 25'561] : 67’978 X 100) che dà diritto a ¾ di rendita, come calcolato dall’UAI.
Va qui rilevato che alla medesima conclusione è giunto l’UAI utilizzando i dati del 2005 e anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2008 non vi sarebbe alcuna modifica sostanziale, dovendo aggiornare entrambi i redditi, in maniera simile, in base all’inflazione.
11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione il diritto alla rendita intera, sostituendolo con una rendita di ¾, con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. OAI).
12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti