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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.11.2008 32.2007.314

11 novembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,463 mots·~37 min·3

Résumé

Dal confronto dei redditi risulta un grado d'invalidità (28%) che non esclude il diritto a una riformazione professionale. Decisione annullata e rinvio atti all'Ufficio AI affinché, effettuati i necessari aggiornamenti, si pronunci nuovamente sul diritto a provvedimenti professionali

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.314   FS

Lugano 11 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2007 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 27 agosto 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale manovale (doc. AI 15/1-3), nel mese di aprile 2005 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) importanti dolori alla schiena e alle gambe […] dolore regione lombare bassa con sciatalgia L4 L5 e compressione radiale (…)” (doc. AI 2/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 27 agosto 2007 (doc. AI 83/1-3), preavvisata con progetto 19 giugno 2007 (doc. AI 74/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e la mancata assunzione di provvedimenti professionali in grado di migliorare la sua capacità di guadagno – ha chiesto:

"  1.  Il ricorso è accolto.

2.  La decisione del 27 agosto 2007 è annullata nella parte in cui non prevede di proporre provvedimenti professionali in grado di migliorare la capacità di guadagno e gli atti ritornati all’Ufficio dell’Assicurazione invalidità del Cantone Ticino per una nuova decisione.

3.  Il signor RI 1 è ammesso all’assistenza giudiziaria.

4.  Protestate spese e ripetibili." (doc. AI 87/8)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica e economica e osservato che “(…) nel caso concreto il grado d’invalidità che presenta l’assicurato (17%) non raggiunge il minimo legale e di conseguenza anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita di essere confermata contrariamente al ricorso che ha da essere rigettato. L’adeguata valorizzazione della capacità lavorativa residua dipende per esempio dalla formazione professionale, dalle attitudini fisiche, mentali e psichiche dell’assicurato come pure dalla posizione sociale e professionale dell’assicurato. Va   inoltre ricordato che l’UAI esamina le possibilità concrete d’impiego professionale considerando le indicazioni del SMR e le altre attitudini della persona assicurata. In questo frangente si rileva che l’assicurato ha mostrato non poche difficoltà a seguito del percorso di accertamento professionale svolto presso il __________ di __________, basti pensare al di lui scetticismo sulle effettive capacità lavorative e possibilità d’integrazione a causa dei dolori forti e continui di cui soffre e che non gli permetterebbero di concentrarsi, oltre che alla sua attitudine passiva ed abulica che ha condizionato in modo importante tutte le attività legate all’orientamento rendendo impossibile un'analisi degli interessi e la definizione di eventuali obiettivi professionali (cfr. rapporto __________ del 5 ottobre 2006). A ben vedere, nel caso in esame la valutazione valetudinaria espressa dal SMR come pure quella attitudinaria del __________ non permette di avvalorare la tesi di un provvedimento professionale a favore dell’assicurato, ragion per cui la decisione resa dall’UAI ha da essere confermata. (…)” (IV, pag. 5) – ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con scritti 23 ottobre 2007 e 25 febbraio 2008 il legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammis-sione all’assistenza giudiziaria e chiesto l’assunzione agli atti della “Attestazione del livello” 22 febbraio 2008 rilasciata dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT (VII e allegato VII/Bis e VIII e allegati doc. AA e AB).

                               1.6.   Con osservazioni 11 marzo 2008 l’Ufficio AI ha ritenuto ininfluente, ai fini del giudizio, l’attestazione 22 gennaio 2008 dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   L’assicurato ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentito per non aver l’Ufficio AI dato seguito alla sua richiesta, formulata con scritto 14 agosto 2007, con la quale il suo legale ha chiesto: “(…) le sarei grato se volesse comunicarmi le sue disponibilità per un incontro, volto ad approfondire la problematica. (…)” (doc. AI 79/1).

                                         La censura non merita tutela.

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).

                                         Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi      oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 pag. 520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 pag. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, pag. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 pag. 520).

                                         Ai sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il nuovo art. 57 a seconda frase LAI, entrato in vigore il 1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA ("L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA").

                                         Ora, l’art. 42 LPGA – secondo cui le parti hanno il diritto di essere sentite ma non devono obbligatoriamente esserlo prima di decisioni impugnabili mediante opposizione – non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato oralmente nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (STFA del 20 settembre 2005 nella causa B. [C.128/2004]).

                                         Tale concetto è stato confermato dall’Alta Corte nella sentenza del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368s, concernente una vertenza AI, in particolare al consid. 4. Ciò non toglie che, ai fini degli accertamenti istruttori, l’amministrazione può sempre avvalersi dell’audizione dell’assicurato (DTF 132 V 374 consid. 5).

                                         Nel caso concreto l’insorgente – dopo che l’Ufficio AI, con scritto 20 agosto 2007 (doc. AI 81/1), ha trasmesso allo studio legale RA 1 il suo incarto completo –     avrebbe potuto esprimersi per scritto e prendere posizione sui fatti.

                                         Ne consegue che la censura sollevata è infondata e va quindi respinta.

                                         Del resto, il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha potuto prendere visione dell’incarto AI completo e inoltrare un ricorso in merito innanzi a un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.4.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto all’assicurato il diritto a provvedimenti professionali.

                               2.5.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                               2.6.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                                2.7   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.8.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.9.   Nel caso concreto il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto medico 29 aprile 2005 (doc. AI 13/1-3), posta la diagnosi di “(…) sindrome radicolare di tipo L5 ed in parte L4 a destra dovuta ad ernia discale L4/5 paramediana a destra con: - sindrome algica cronica alla gamba destra (…)” (doc. AI 13/1), ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività di operaio dal dicembre 2004 e la possibilità di esercitare altre attività – “(…) attività poco pesanti dal punto di vista fisico, ergonomicamente favorevoli per la colonna lombare, che permettano spesso cambiamenti di posizione, evitando attività eccessivamente sedute o che necessitino di maggiori sforzi fisici. (…)” (doc. AI 13/3) – da subito.

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna e angiologia, nel rapporto medico 3 maggio 2005 (doc. AI 14/1-3), posta la diagnosi di “(…) severa discopatia L4-L5 con conflitto Radicc. L5 Dx (…)” (doc. AI 14/41, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività dal 1. maggio 2005 e la possibilità di svolgere altre attività – “(…) attività che non necessita di sollevare pesi di nessun genere (…)” (doc. AI 14/3) –, nella misura di “(…) 8 ore, anche guidando (…)” (doc. AI 14/3), da subito.

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del __________, nella perizia 30 aprile 2007 (doc. AI 70/1-6) – posta la diagnosi di “(…) sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso - depressiva (F 43.22) (…)” (doc. AI 70/5) – ha concluso che “(…) dal punto di vista psichico, l’attività attuale è ancora praticabile. E’ indicata comunque un’attività che tenga conto anche degli aspetti fisici in quanto un eventuale peggioramento dei problemi fisici (forti dolori e limiti funzionali alla schiena), inciderebbe negativamente anche sulle condizioni psichiche. […] Dal punto di vista psichico non esiste una limitazione di lavoro provata a livello medico-teorico. (…)” (doc. AI 70/6) e, alla domanda volta a sapere se l’assicurato è in grado di svolgere altre attività ha risposto di “(…) sì, attività semplici, che non richiedano alti livelli di concentrazione e attenzione, che non impongano responsabilità. (…)” (doc. AI 70/6).

                                         Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 14 giugno 2007, ha concluso che “(…) in base alle constatazioni del perito non si riscontra un’affezione psichica con ripercussioni sulla capacità lavorativa. L’assicurato è ritenuto abile al lavoro in misura totale sia per l’attività abituale, sia per altre attività che non richiedono livelli alti di concentrazione e non impongano responsabilità. L’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 20% per un’attività rispettosa dei limiti funzionali stabiliti in data 6 settembre 2005: non può alzare o spostare pesi superiori a 10 kg. Deve poter cambiare posizione (seduto o eretto) ogni ora. Non può lavorare in posizioni inergonomiche o con il tronco in anteflessione, deve evitare movimenti rotatori ripetuti del tronco. Il rendimento è diminuito dalla necessità di pause supplementari.” (doc. AI 72/1).

                             2.10.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                             2.11.   Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente alla giurisprudenza sopra citata (consid. 2.8 e 2.10), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra esposta (consid. 2.9), ha concluso che l’assicu-rato è abile al lavoro nella misura dell’80% in un‘attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

                                         Infatti, la perizia psichiatrica del __________ 30 aprile 2007 (doc. AI 70/1-6), a cui va riconosciuta forza probatoria piena, non è stata contraddetta da nessun altro specialista e i periti, nel loro referto, hanno considerato la valutazione 27 settembre 2006 della psicologa del __________ di __________ (doc. AI 53/13-14), il rapporto 24 novembre 2006 del __________ dell’Ospedale __________ di __________ __________, sottoscritto dal capo servizio dr. __________ e dalla neuropsicologa __________ (doc. AI 55/1-2) e lo scritto 20 marzo 2007 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 65/1-2).

                                         In particolare, al riguardo, i periti – dopo aver osservato che “(…) sia nel rapporto finale della signora __________, orientatrice del __________, che in quello della psicologa del __________ signora __________, che in quello della neuropsicologa signora __________ dell’__________, non si esclude una ripresa lavorativa e/o una reintegrazione professionale, ma la si ritiene difficoltosa qualora l’A. non riuscisse a superare gli aspetti depressivi. (…)” – hanno concluso che “(…) L’A. stesso si dichiara desideroso di riuscire a riprendere un’attività, anche se contemporaneamente esprime vissuti di paura e ansia rispetto alla propria capacità di lavorare nuovamente. Trattandosi di una sintomatologia reattiva senza cause psicoorganiche sottostanti, riteniamo che un miglioramento delle condizioni timiche sia immaginabile con adeguate cure psicoterapeutiche e farmacologiche (da poco iniziate e non ancora significative di risultati); non riteniamo pertanto giustificata un’inabilità lavorativa per motivi psichici. (…)” (doc. AI 70/6).

                                         Inoltre, per quello che riguarda l’aspetto somatico – dopo che dr. __________ e il dr. __________, nei rispettivi rapporti 29 aprile e 3 maggio 2005 (doc. AI 13/3 e 14/3), hanno attestato la possibilità di esercitare un’altra attività da subito – il dr. __________, nel rapporto medico 6 settembre 2005 e nelle annotazioni 14 giugno 2007 (doc. AI 24/1-2 e 72/1), ha concluso per una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata dal marzo 2005.

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Ciò deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.

                             2.12.   Appurata una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e rispettosa delle limitazioni funzionali poste dal mese di marzo 2005, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto sono determinanti i dati del 2005 visto l’inizio dell’inabilità totale nella sua precedente professione di operaio manovale dal mese di dicembre 2004 (anno in cui conformemente all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita potrebbe nascere).

                          2.12.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr. 52’760.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 56/2 e 27/1).

                                         Questo importo non è stato contestato dall’assicurato.

                          2.12.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         Tale reddito va segnatamente determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Il TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                          2.12.3.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’588.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Aggiornato al 2005 il reddito ipotetico da invalido ammonta poi a fr. 57'804.85 (fr. 57'258.24 x 2115 : 2095; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2007, pag. 91).

                                         Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale operaio manovale presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 52’760.--, cfr. consid. 2.12.1), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore costruzioni (Tabella TA1 2004, p.to 45, livello di qualifica 4: fr. 4'829.-- riportato su 41.6 ore/settimana x 12 mesi e moltiplicato per la variazione percentuale dei salari dell’1% nell’anno 2005; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 7/8-2007, pag. 91 = fr. 60’868.57).

                                         Ora, conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.12.2), posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicu-rato accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 57'804.85) va dunque ridotto del 13.33%, percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 52’760.-- contro fr. 60’868.57), e si attesta pertanto a fr. 50'099.46.

                                         Vista la capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale del 5% – “(…) 5% per attività leggera (…)” (doc. AI 56/2) –, il reddito statistico da invalido corrisponde infine a fr. 38'075.58 (fr. 50'099.46 moltiplicati per 80% e ridotti del 5% = fr. 38'075.58).

                          2.12.4.   In simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2005) di fr. 52’760.-- rispettivamente di fr. 21'032.28, il grado d’invalidità deve essere cifrato al 28% ([52’760.-- – 38'075.58] : 52’760.-- x 100 = 27.83% arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

                                         Di conseguenza, ancorché il grado d’invalidità del 28% non dà diritto ad una rendita (cfr. consid. 2.7), esso, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione nella risposta di causa, non esclude il diritto a una riformazione professionale (cfr. consid. 2.6).

                                         Questo Tribunale – ritenuto, da una parte, che il dr. __________ nel rapporto medico 29 aprile 2005 ha, in particolare, concluso che “(…) tenendo presente l’età del paziente penso che vi sia spazio per una riconversione professionale, per un’attività fisicamente più leggera. La sintomatologia cronica e una possibile sindrome anche a sfondo psichiatrico, potrebbero rendere utile una valutazione da parte del SAM a __________. (…)” (doc. AI 13/2), d’altra parte, che il dr. __________, nel rapporto medico 3 maggio 2005, ha riferito che il paziente è “(…) volenteroso di riqualifica (…)” (doc. AI 14/3) e che nella perizia psichiatrica i periti non si sono pronunciati in merito rilevando solo che provvedimenti d’integrazione “(…) non ve ne sono e non ne sono previsti (…)” – ritiene che sulla base degli atti di causa non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità il diritto a provvedimenti professionali.

                                         In particolare, a differenza di quanto sostenuto nella decisione 27 agosto 2007 (doc. AI 83/1-3), non è possibile escludere il diritto a provvedimenti professionali adducendo che l’assicurato “(…) non sarebbe in grado di svolgere una riformazione professionale a causa della scarsa conoscenza linguistica e alla limitata scolarizzazione (…)” (doc. AI 83/3).

                                         Infatti – a prescindere dal fatto che, come evidenziato dal suo legale, egli è “(…) ormai da dodici anni che vive nel nostro paese [e] coniugato con una persona del Cantone Ticino –, dall’attestazione 30 aprile 2004, risulta che l’assicurato “(…) ha realizzato notevoli progressi, specialmente nell’acquisire una buona padronanza dell’italiano scritto e migliorando sensibilmente anche le sue abilità nell’esprimersi. (…)” (doc. AI 87/79) e che egli ha teminato la scuola secondaria agraria in __________ conseguendo il relativo diploma (doc. AI 87/81) che l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha paragonato a “(…) un diploma svizzero (attestato federale di capacità, AFC) nella formazione di base del livello secondario II (ISCED 3B). (…)” (cfr. doc. AB).

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente per il fatto che nel rapporto 5 ottobre 2006 (doc. AI 53/1-3), il responsabile del centro d’accertamento professionale, ha posto la seguente valutazione del comportamento e dell’attività nel __________:

"  (…)

Come si può leggere nei rapporti di osservazione, orientamento e bilancio allegati, l’assicurato, durante l’accertamento, ha instaurato rapporti cordiali ed amichevoli con gli altri utenti e con gli operatori ma ha partecipato con un rendimento e interesse molto discontinuo a tutte le prove che gli sono state proposte.

Egli, malgrado affermasse di essere molto motivato al suo reinserimento professionale, ha costantemente evidenziato i suoi problemi di salute (in particolare alla schiena e alla gamba destra) e sovente espresso il suo scetticismo sulle sue effettive capacità lavorative e possibilità d’integrazione, soprattutto a causa dei dolori forti e continui di cui soffre.

Questi dolori non gli permetterebbero nemmeno di concentrarsi ed è essenzialmente per questo motivo che egli spiega i risultati quasi nulli nella prova di matematica (livello scuola elementare, dove non ha in pratica eseguito alcun esercizio) e quelli molto scarsi nella batteria di Test (TI 77).

L’attitudine passiva ed abulica del signor RI 1, peraltro presente durante tutto l’accertamento, ha purtroppo condizionato in modo importante, oltre i risultati delle prove manuali, anche tutte le attività legate all’orientamento, rendendo impossibile un’analisi degli interessi e la definizione di eventuali obiettivi professionali e reintegrativi concreti.

Per la medesima ragione non ci è stato possibile verificare e valutare la capacità lavorativa dell’assicurato nella pratica.

(…)” (doc. AI 53/2)

                                         Infatti, nell’allegato rapporto 27 settembre 2006 la psicologa del __________ ha concluso che “(…) a mio parere, e come evidenziato dal rapporto dell’orien-tatrice del __________ (__________), appare difficile ipotizzare una riuscita di un processo reintegrativo, finché l’assicurato non superi queste “limitazioni psichiche”, attraverso una presa a carico terapeutica che lo aiuti a stare meglio con se stesso e ad esprimere pienamente le potenzialità che possiede. (…)” (doc. AI 53/14) e nella perizia psichiatrica 30 aprile 2007 (doc. AI 70/1-6), i periti hanno, in particolare, evidenziato che “(…) pur considerando che, nel caso in questione, il danno fisico e i dolori associati difficilmente regrediranno, tendendo così a mantenere nel tempo in parte la deflessione timica, è altrettanto vero che dal punto di vista psichico non sono presenti elementi che giustifichino un’incapacità lavorativa completa per ogni attività; al contrario, da quanto emerso, l’assenza di un impiego costituisce essa stessa parte degli eventi stressanti che hanno scatenato il danno psichico. Una ripresa dell’attività professionale potrebbe rimuovere questo secondo elemento causale e rinforzare l’autostima dell’A. […] Trattandosi di una sintomatologia reattiva senza cause psicoorganiche sottostanti, riteniamo che un miglioramento delle condizioni timiche sia immaginabile con adeguate cure psicoterapeutiche e farmacologiche (da poco iniziate e non ancora significative di risultati); non riteniamo pertanto giustificata un’inabilità lavorativa per motivi psichici. (…)” (doc. AI 70/5-6).

                                         Dunque, ritenuto che le adeguate cure psicoterapeutiche e farmacologiche non erano ancora state iniziate al momento della valutazione presso il __________, non è sulla base delle risultanze del rapporto steso dal responsabile del suddetto centro che si può escludere un provvedimento professionale.

                             2.13.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede e in accoglimento del ricorso, gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari aggiornamenti, si pronunci nuovamente sul diritto a provvedimenti professionali.

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                             2.15.   Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.13.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.314 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.11.2008 32.2007.314 — Swissrulings