Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2007 32.2007.3

24 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,467 mots·~12 min·7

Résumé

Se intende procedere a una reformatio in peius l'Ufficio AI deve segnalarlo all'A. rendendolo attento circa la possibilità di ritirare l'opposizione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.3   fs

Lugano 24 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________ – dal 1962 con suo padre e dal 1974 da solo – svolge, a titolo di attività indipendente, la professione di lattoniere idraulico (doc. AI 8/1).

                                         Nel maggio 2005 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, una “(…) tendinite cronica invalidante al tendine d’Achille (…)” (doc. AI 1/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici l’Ufficio AI, con progetto d’assegnazione di rendita 10 maggio 2006 (doc. AI 27/1-3), ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2005 argomentando:

"  (…)

Dal 18.08.2004 (inizio dell’anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

Sulla base degli accertamenti medico-teorici, ed in particolare facendo riferimento all’inchiesta per lavoratori indipendenti esperita dal nostro ispettore, l’attività di lattoniere-idraulico risulta essere esigibile solo nella misura del 50%.

L’abilità lavorativa è tuttavia quantificabile nel 100% in attività leggere, prevalentemente sedentarie, senza spostamenti prolungati né trasporto di pesi superiori ai 15 kg.

Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, ai fini di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dall’Ufficio federale di statistica.

Nel caso concreto, considerando un reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2002) di Frs. 80'000.--, una capacità di lavoro residua totale in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2), applicando una riduzione del 10% (insieme della funzionalità residua), risulta un reddito da invalido pari a Frs. 46'138.-- e una capacità di guadagno residua del 58%. Da ciò risulta un grado d’invalidità pari al 42%.

(…)” (doc. AI 27/2)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione 9 giugno 2006, interposta tramite l’avv. RA 1 e completata con osservazioni 30 agosto 2006 (doc. AI 28/1 e 37/1-3), l’Ufficio AI ha emesso la decisione 20 novembre 2006 con la quale ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 47/1-4).

                               1.3.   Contro questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestato sostanzialmente l’aspetto economico – ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, l’attribuzione di una mezza rendita dal 1. agosto 2005 e di una rendita intera dal 1. gennaio 2006, in via subordinata, il rinvio degli atti all’ammministrazione.

                                         In particolare l’assicurato ha sollevato la seguente censura di natura formale:

"  (…)

Il progetto di decisione è stato modificato non già sulla base di quanto presentato nel contesto delle osservazioni avanzate dal diretto interessato nell’ambito del diritto di audizione sancito dall’art. 57a LAI, bensì sulla base di un’applicazione diversa del diritto in base ad una diversa giurisprudenza (ndr.: si tratta della giurisprudenza in base alla quale nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i valori nazionali [Tabella TA1] e non più quelli regionali [Tabella TA13]). Ciò significa che l’assicurato non ha avuto modo di esprimersi su di un fatto sostanziale, così come dispone l’art. 57a LAI. Essendo venuto meno un fatto sostanziale processuale, di natura obbligatoria, la decisione deve essere annullata.

(…)” (doc. I, pag. 5-6, punto 10)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni e ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con lettere 12 e 25 gennaio 2007, trasmesse all’Ufficio AI ai fini della risposta di causa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione e, con lettera 12 febbraio 2007, ha contestato la possibilità per il suo assistito di intraprendere un’attività adeguata quale dipendente sostenendo che il reddito conseguito a seguito della diminuita attività da indipendente a causa del suo stato di salute non configurerebbe un salario sociale.

                                         Con ulteriore scritto 3 maggio 2007 l’assicurato ha infine trasmesso al TCA copia della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche per l’anno 2006.

                                         Anche questo documento è stato trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

considerato                    in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                               2.2.   Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                                         Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

                                         L'art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda del-l’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                               2.3.   Per quel che concerne l'assicurazione per l’invalidità, l'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

                               2.4.   In virtù della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, entrata in vigore il 1. luglio 2006, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.

                                         Le disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura) prevedono che:

"  Il diritto previgente si applica:

a.  alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;

b.  alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;

c.  ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.”

                               2.5.   Nel caso concreto dagli atti di causa risulta che con “Progetto d’assegnazione di rendita” 10 maggio 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2005 (doc. AI 27/1-3).

                                         Non essendo a quell’epoca ancora entrata in vigore la modifica della LAI del 16 dicembre 2005 (cfr. consid. 2.4) che, tra l’altro, ha sostituito la procedura d’opposizione mediante una procedura di preavviso (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI non poteva ancora procedere ad una comunicazione del progetto di decisione ai sensi del nuovo art. 57a LAI e, di conseguenza, il “Progetto d’assegnazione di rendita” 10 maggio 2006 configura in realtà una vera e propria decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA.

                                         Significativo al riguardo è il fatto che con lettera 9 giugno 2006 il rappresentante dell’assicurato ha addotto che: “(…) con la presente a nome e per conto del mio mandante signor RI 1 (procura già allegata), sono ad interporre formale opposizione contro la vostra decisione del 10 maggio 2006, provvederò nel corso dei prossimi giorni a motivare la medesima. (…)” (doc. AI 28/1, sottolineature del redattore).

                                         Anche nella lettera 13 giugno 2006 dell’Ufficio AI – con la quale gli è stato assegnato un termine per inoltrare le motivazioni – figura la seguente dicitura: “(…) Osservazioni avverso la decisione del 10.05.2006 (…)” (doc. AI 29/1, sottolineatura del redattore).

                                         Vista la decisione 10 maggio 2006, l’opposizione 9 giugno 2006 e ritenuto che, secondo le disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura), il diritto previgente si applica, tra l’altro, alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005, la “Decisione” 20 novembre 2006 (doc. AI 47/1-4) in realtà configura una vera e propria decisione su opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA.

                               2.6.   Come visto sopra (cfr. consid. 2.2), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

                                         Secondo l’art. 12 OPGA l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente. Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione.

                                         Chiamato a pronunciarsi in un caso in cui – dopo che, a seguito di un’opposizione 11 dicembre 2003 contro la decisione 11 novembre 2003 che gli riconosceva il diritto a un quarto di rendita dal 1. ottobre 2002, l’amministrazione aveva emesso una decisione di riesame, confermata con decisione su opposizione, con la quale ha soppresso il diritto al quarto di rendita e una decisione su opposizione con la quale ha dichiarato evasa l’opposizione 11 dicembre 2003 in quanto priva di oggetto – il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso, annullato le decisioni su opposizione e la decisione di riesame e trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché desse all’assicurato la possibilità di ritirare l’opposizione 11 dicembre 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 414 = SVR 2006 IV Nr. 35 pag. 129, ha stabilito che l’art. 12 OPGA sancisce l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale l'assicuratore non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) ma deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l'opposizione. Questo doppio obbligo d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l'opposizione appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale.

                                         Contestualmente l’Alta Corte ha precisato che:

"  (…)

2. Im hier zu beurteilenden Fall ist die IV-Stelle in unmittelbar hievor beschriebener, Art. 12 Abs. 2 ATSV und den Anspruch des Beschwerdegegners auf rechtliches Gehör verletzender Weise vorgegangen. Dies wurde vom kantonalen Gericht mit dem angefochtenen Entscheid in zutreffender Weise korrigiert. Der Klarheit halber ist beizufügen: Zieht der Versicherte seine Einsprache zurück, bleibt es zumindest zunächst bei der mit der ursprünglichen Rentenverfügung zugesprochenen Viertels-Invalidenrente ab 1. Oktober 2002. Der IV-Stelle steht es indessen frei, im Anschluss an einen Einspracherückzug auf die materiell richterlich unbeurteilt gebliebene Verfügung zu Lasten des Versicherten zurückzukommen, allerdings nur nach Massgabe der nunmehr in Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG verankerten Rückkommenstitel (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). In diesen Fällen könnte der Eingriff in das Rentenverhältnis grundsätzlich nur mit Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV).

(…)“

                                         Nel caso concreto l’Ufficio AI, con decisione 10 maggio 2006 (doc. AI 27/1-3), ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 42% dal 1. agosto 2005.

                                         A seguito dell’opposizione 9 giugno 2006 interposta dall’assicurato tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 28/1 e 37/1-3), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 20 novembre 2006 (doc. AI 47/1-4), ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                                         Dunque, con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita riconosciuto all’assicu-rato dal 1. agosto 2005.

                                         In simili condizioni, anche nel presente caso, analogamente alla giurisprudenza federale appena sopra esposta, vi è da concludere che l’Ufficio AI ha leso il diritto di essere sentito dell’assicurato non segnalandogli il rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) e rendendolo attento della possibilità di ritirare l'opposizione.

                               2.7.   Il ricorso va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché dia la possibilità all’assicurato di ritirare l’opposizione 9 giugno 2006 interposta contro la decisione 10 maggio 2006.

                                         A titolo abbondanziale il TCA si limita qui a ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno può essere possibile chiedere ad un indipendente di intraprendere un’attività dipendente se questo gli permette di mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che i criteri restrittivi, validi per l’esigibilità di un cambio di professione, valgono anche per l’esigibilità del passaggio da un’attività indipendente a quella di dipendente (cfr. STFA 18 giugno 2006 nella causa K. [I 640/05] e STFA 14 giugno 2005 nella causa S. [I 761/04]).

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §   La decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2007 32.2007.3 — Swissrulings