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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2008 32.2007.298

15 octobre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,560 mots·~23 min·3

Résumé

Reiezione della domanda di rendita. Conferma della perizia multidisciplinare

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.298   BS/td

Lugano 15 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 luglio 2007 emanata da

 Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1967, professionalmente attivo nella misura del 50% quale funzionario di banca, nel dicembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, “una spondiloartrite sieronegativa che provoca forti dolori cervicali, lombari, braccio e gamba destra” (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) - il quale ha ritenuto l’assicurato pienamente abile nella sua attuale attività lucrativa ed in qualunque altra professione -, con decisione 4 gennaio 2006, confermata con decisione su opposizione 18 luglio 2007, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo e non sussistendo il diritto a provvedimenti di ordine professionale (doc. AI 44).

                               1.2.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dal suo legale, ha presentato tempestivo ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita d’invalidità.

                                         In estrema sintesi egli ha contestato la valutazione medica del SAM, dichiarandosi disponibile a sottoporsi ad ulteriori accertamenti medici. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.3.   Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                               1.4.   Il 15 ottobre 2007 l’insorgente, ribadendo la propria tesi ricorsuale, ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria e di sentire quale teste il dr. __________, medico curante.

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

2.1.        La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 3 novembre 2005 (doc. Al 22) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti, non riscontrando delle affezioni invalidanti, hanno posto le seguenti diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

"  (...)

Dolori nella zona lombare gluteale sin. su minime alterazioni statiche della colonna vertebrale con leggera scoliosi sin.convessa, nonché iniziali alterazioni degenerative a livello L4-5 e L5-S1.

Spondilartropatia sieronegativa non differenziata diagnosticata nel 1998 con possibile scaroileite a sin. Di minima entità con antigene HLA B27 neg.

Tabagismo cronico."

                                         Valutata la capacità medico-teorica globale nella misura del 100% nell’attività da ultimo esercitata dall’assicurato, i periti hanno concluso:

"  8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Come già descritto al capitolo 6, sia dal punto di vista reumatologico, sia dal punto di vista psichiatrico, l'A. non presenta alcuna patologia che possa influenzare la sua capacità lavorativa, perciò valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come impiegato di banca (procuratore) nella misura del 100%.

Vi sono sicuramente stati in passato periodi di incapacità lavorativa in concomitanza con le degenze descritte agli atti e nei capitoli precedenti, ma di durata limitata e senza influsso, a lungo termine, sulla capacità lavorativa globale, il che scaturisce pure dalle valutazioni specialistiche agli atti (atti 25.10.2002, 2.05.2003 e 23.12.2004)

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Visto che la capacità lavorativa nell'attività da ultimo esercitata di impiegato di banca, come descritto al capitolo 8, è ritenuta completa, non riteniamo indicato provvedimento alcuno di reintegrazione professionale.

La suddetta capacità lavorativa è valida per qualunque attività professionale.

Poiché i disturbi principali accusati dall'A. sono avvertiti durante l'attività a carattere sedentario, ed i dolori sono percepiti in modo particolare nella zona dei tuber isciadicus, il nostro consulente reumatologo ritiene che l'A. potrebbe approfittare di mezzi ausiliari, come potrebbe essere una sedia ergonomica tipo Stock oppure l'utilizzo di una ciambella di gommapiuma.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. non presenta alcun sintomo o criterio sufficiente per poter diagnosticare una vera e propria patologia psichiatrica." (Doc. AI 22-10)

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa, facendo in particolare riferimento alle valutazioni mediche del dr. __________ (medico curante) e del dr. __________, tutte precedenti alla perizia SAM.

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.7.   Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la piena capacità lavorativa nella sua abituale attività lucrativa.  

                            2.7.1.   In merito alle problematiche reumatologiche, nel referto peritale 26 settembre 2005 il dr. __________, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi e visitato l’assicurato, ha posto le affezioni somatiche riportato al consid. 2.5. Lo specialista in reumatologia ha poi eseguito, tenendo conto anche dei referti radiologici, una valutazione oggettiva evidenziando:

"  In particolar modo non si evidenziano alla radiografa attuale né erosioni né la presenza di anchilosi delle articolazioni sacroiliache. Vi è una leggera sclerosi soprattutto sul lato iliaco a livello dell'articolazione sacroiliaca a sinistra. Vi sono poi anche delle problematiche di tipo statico, comunque di modesta entità con una leggera scoliosi sinistro convessa nella zona lombare e delle iniziali alterazioni degenerative. Il reperto principale dal punto di vista radiologico è evidenziabile sulla RM eseguita presso la clinica di __________ nell'anno 2002 con discopatia a livello Th12/L1. Vi sono pure delle minime alterazioni degenerative ai segmenti L4/L5 ed L5/S1. Recentemente si sono manifestati anche dei dolori piuttosto intensi a carattere quasi emicranico nella zona della colonna cervicale soprattutto sul lato sinistro. I reperti clinici sono praticamente normali e anche le radiografie convenzionali della colonna cervicale mostrano a parte un'iniziale uncartrosi dei reperti sostanzialmente nella norma." (Doc. AI 22-22)

                                         Di conseguenza egli ha concluso:

"  Si tratta quindi in questo paziente di alterazioni dal punto di vista clinico e radiologico stremamente blandi. Tenendo in considerazione questi aspetti oggettivabili ritengo che per;quanto riguarda l'attività professionale attualmente svolta e cioè quella di impiegato di banca il paziente non presenti nessuna limitazione della capacità lavorativa. Il paziente potrebbe comunque approfittare di mezzi ausiliari come potrebbe essere una sedia ergonomica tipo Stock oppure dell'utilizzo di una ciambella di gomma piuma. Questo poichè i disturbi principali sono durante l'attività a carattere sedentario e i dolori sono percepiti in particolar modo nella zona del tuber isciadico. Anche per altre attività professionali non vi sono limitazioni." (Doc. AI 22-22)

                                         Ora, questo TCA non può che costatare come la succitata valutazione reumatologica sia coerente con la documentazione medica presente agli atti, risalente al periodo precedente la perizia SAM.

                                         Il perito, come gli altri medici che lo hanno preceduto, ha diagnosticato una spondilopatia sieronegativa, affezione che già in passato non aveva carattere invalidante. Al riguardo va fatto riferimento al rapporto 25 ottobre 2002 del dr. __________ inviato al medico curante, dr. __________, in cui lo specialista in reumatologia aveva rilevato che “per quanto riguarda la capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico teorica, il signor RI 1 è totalmente abile al lavoro d’ufficio…” (doc. AI 7-19). Nel medesimo scritto il citato sanitario ha riscontrato una problematica d’ordine psicologico, di cui si parlerà nel prossimo considerando.

                                         Anche dopo la degenza (7 aprile – 26 aprile 2003) presso la Clinica __________ di __________ non vi è una sintomatologia invalidante. Nel relativo rapporto 2 maggio 2003 il dr. __________ ha scritto:

"  A livello lavorativo abbiamo attestato ancora una inabilità lavorativa del 50% per circa due settimane al fine da poter seguire ancora in modo regolare il programma di fisioterapia di rinforzo presso la Clinica __________. In seguito ripresa dell'attività lavorativa a tempo pieno.

Come ho spiegato al paziente non esistono al momento attuale né dal punto di vista reumatologico né psichiatrico delle indicazioni per una invalidità permanente.

Dal punto di vista internistico il paziente non ha presentato alcuna complicazione." (Sottolineatura del redattore; doc. AI 7-12-13)

                                         Il ricorrente fa riferimento alla perizia 20 luglio 2004 eseguita dal dr. __________ per conto della __________ in cui viene evidenziata un’incapacità lavorativa del 50%. Lo specialista in reumatologia, terminata la visita, concludeva che “ dal profilo diagnostico rimane dunque un dubbio se il paziente sia effettivamente affetto di una malattia reumatica infiammatoria del rachide o se il tutto non sia piuttosto l’espressione di una patologia meccanica così come sembra esserlo stato per lo meno nei primi anni (con disturbi che risalgono a più di 15 anni fa)”, evidenziando inoltre una problematica inerente alla sindrome da dolore somatoforme posta durante il soggiorno alla Clinica __________. Ora se riguardo alla residua capacità lavorativa lo specialista aveva rilevato che “in considerazione dell’importanza della sofferenza riferita il medico curante ha certificato un’incapacità lavorativa del 50% che persiste da 7 mesi..(..) in base alle mie costatazione cliniche questo limite (IL 50%) appare ulteriormente giustificabile senza che si possa prevedere già sin d’ora una sua riduzione”, egli aveva comunque precisato che “dato che il caso sembra destinato a coinvolgere prima o poi anche l’Assicurazione invalidità ritengo comunque indispensabile rivalutare la situazione sia dal profilo diagnostico (per quanto possibile) che dal lato terapeutico (…)”. Questa valutazione è stata eseguita, come visto, dal dr. __________ nella perizia 26 settembre 2005, il quale ha fatto capo a risonanze magnetiche (della colonna lombo-sacrale e delle articolazioni sacroiliache) eseguite nell’ottobre 2002, tenendo in considerazione anche gli esami radiologici svolti il 19 settembre 2005 durante la degenza dell’assicurato presso il SAM e riguardanti la colonna cervicale, quella lombare e le articolazioni sacro-iliache (cfr. doc. AI 22-21).

                                         Nella decisione contestata l’Ufficio AI ha inoltre rettamente precisato che nel referto 20 luglio 2004 il dr. __________ aveva sottolineato che “il quadro clinico attuale non si differenzia dalle costatazione fatte tre anni fa (…)” e che nella precedente perizia 29 marzo 2002, eseguita sempre per la Winterthur Assicurazioni, egli aveva concluso: “in considerazione dell’attività lucrativa fisicamente leggera che a dire del paziente gli permette anche di interrompere di tanto in tanto la posizione sedentaria egli è per intanto da considerare abile al lavoro al 100%” (doc. AI 7-39).

                                         Vero che, come evidenziato dall’insorgente, nel rapporto 26 settembre 2005 il dr. __________ (del quale si parlerà al prossimo considerando), escludendo una patologia psichiatrica, ha rilevato che “si tratta di una persona intelligente e sensibile che è riuscita a gestire la sua situazione socio-famigliare-economica in modo adeguato e purtroppo i dolori persistono ancora in modo che lo inducono a svolgere un’attività al massimo nella misura del 50% “(doc. AI 22-14). Ma è altrettanto vero che si tratta piuttosto di quanto riferito dal peritando, il cui aspetto somatico è stato debitamente valutato dallo specialista in materia.

                                         Il ricorrente rileva infine come la parziale inabilità lavorativa sia stata certificata dal suo medico curante e confermata dal datore di lavoro.

                                         Nello scritto 21 agosto 2007 il dr. __________, riportando le note diagnosi, ha fra l’altro evidenziato:

"  Questa sintomatologia è fluttuante, in relazione sia a cambiamenti meteorologici che a sovraccarico lavorativo inteso come impegno orario del paziente, sembra chiaro che quando il paziente deve lavorare più del tempo abituale i sintomi peggiorano in maniera importante e persistono poi anche nei giorni seguenti." (Doc. C)

                                         Questa dichiarazione non contiene valide e convincenti argomentazioni tali da mettere in dubbio la perizia del dr. __________, la quale, come esposto sopra, è completa e priva di contraddizioni, motivo per cui alla stessa va conferito valore probatorio pieno.

                                         In questa ottica non rilevante ai fini della vertenza è la dichiarazione del direttore generale e vicedirettore dell’istituto bancario, presso cui l’assicurato lavora, nella quale essi concludono che “in base a quanto abbiamo potuto appurare, conosciamo il signor RI 1 da oltre sei anni, riteniamo che i problemi di salute manifestati siano reali ed invalidanti a tal punto che un’attività al 100% è, dal nostro punto di vista, improponibile “ (doc. D). Va qui ricordato che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

                            2.7.2.   Nell’ambito della perizia multidisciplinare l’assicurato è stato visitato dal dr. __________.

                                         Con dettagliato rapporto 26 settembre 2005 egli ha concluso:

"  Come già accennato, in passato gli è stato anche diagnosticata una sindrome da dolore somatoforme ma comunque con un'evoluzione piuttosto positiva tale da non influenzare alcuna inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico. Dunque egli dal punto di vista psichiatrico è abile al lavoro nella misura completa, anzi lo svolgimento di un'attività lavorativa è positiva e lo rende più efficace e come uomo si sente realizzato e, attualmente ha una certa stabilità psichica che l'aiuta ad affrontare le eventuali difficoltà relazionali o nell'ambito socio-professionale." (Sottolineatura del redattore; doc. AI 22-14).

                                         Alla perizia psichiatrica dev’essere conferito valore probatorio pieno, né del resto la stessa è stata oggetto di contestazione da parte dell’insorgente. Come evidenziato dal dr. __________, nel passato all’assicurato è stata diagnosticata una sindrome da dolore somatoforme (in particolare in occasione del ricovero presso la Clinica __________; cfr. doc. AI 7-11), affezione che in seguito ha avuto un’evoluzione positiva, senza quindi aver influenzato la capacità lavorativa, tant`è che non risulta che egli segua una terapia specialistica. Va comunque ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TF, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In quella sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Questi presupposti non sono presenti nel caso in esame. Da una rapida lettura dello stato psichico si evince come la componente extra-somatica dell’assicurato sia nella norma.

                            2.7.3.   Sulla scorta dei consulti specialistici, nonché da un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM (“…le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti…”; perizia pag. 10), l’assicurato è stato ritenuto pienamente abile nella sua precedente attività lucrativa.

                                         In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta un’abilità lavorativa del 100% nella sua attuale attività professionale.

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Visto quanto sopra, la pronunzia impugnata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.

                                2.8   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.298 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2008 32.2007.298 — Swissrulings