Raccomandata
Incarto n. 32.2007.26 FS/td
Lugano 21 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 dicembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, dal 1998 attivo quale agricoltore indipendente, nel mese di luglio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) morbo di Burger (...)” (doc. AI 2/1-8).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) – con decisione 4 dicembre 2006 (doc. AI 40/1-4), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo:
" (…)
Dalla documentazione acquisita all'incarto, con particolare riferimento alla perizia del Servizio Accertamento medico dell'AI, risulta che lei, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di una capacità lavorativa del 75% nell'esercizio di attività confacenti al danno alla salute.
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
Considerando i limiti funzionali emersi in sede medica possono ritenersi esigibili attività leggere sia nel settore secondario sia in quello terziario. Per quanto riguarda la produzione potrebbero entrare in linea di conto attività quali l'operaio generico con mansioni di controllo, di sorveglianza o di confezione oppure attività legate alla logistica (aiuto magazziniere di merce leggera). Per quanto riguarda il settore dei servizi si può pensare all'autista/fattorino o all'aiuto venditore.
(…)
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr. 57'000.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 40'796.--), risulta una perdita di guadagno del 28%.
Misure d'ordine professionali, volte al conseguimento di una qualifica di base, non risultano attuabili.
Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un aiuto al collocamento.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Per quanto riguarda le osservazioni presentate dall'assicurato il 12 novembre 2006 contro il progetto di decisione notificato il 23 ottobre 2006, giova ricordare che l'amministrazione per principio esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di osservazione spetta quindi all'assicurato stesso fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nell'evenienza concreta, l'assicurato non ha per contro prodotto elementi di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni, motivo per cui non sussistono elementi clinici atti a imporre un eventuale complemento istruttorio.
Di conseguenza, il progetto di decisione non può altro che essere confermato.
(…)." (doc. AI 40/2-3)
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica, le conclusioni della consulente in integrazione professionale e il calcolo del salario da invalido – ha postulato il riconoscimento del diritto ad una rendita intera d’invalidità.
Contestualmente egli ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso adducendo che le conclusioni della perizia del SAM sono state confermate dal servizio medico regionale e che la valutazione della consulente in integrazione professionale non è soggetta a critiche.
1.5. Con scritto 2 marzo 2007 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il rapporto peritale 3 febbraio 2007 del __________ (doc. VII/Bis) evidenziando come dallo stesso “(…) risulta chiaramente che la malattia circolatoria della quale soffre il ricorrente potrebbe pure compromettere seriamente la sua abilità alla guida. D’altra parte per l’accerta-mento del grado d’invalidità del ricorrente va pure considerata la sua patologia concernente l’abuso di bevande alcoliche. (…)” (doc. VII).
Al fine di chiarire quali sono le attività esigibili l’assicurato ha inoltre chiesto l’audizione quale teste della dr.ssa __________.
1.6. Con osservazioni 15 marzo 2007 l’Ufficio AI ha ribadito che lo stato di salute è stato debitamente vagliato tramite la perizia pluridisciplinare del SAM e che le attività adeguate sono state indicate dalla consulente in integrazione professionale.
1.7. Con scritto 17 aprile 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
Con decreto 25 aprile 2007 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza 19 gennaio 2007 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurispruden-za del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.5. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 3 giugno 2005, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) malgrado una descrizione precisa delle limitazioni l’OP richiede una definizione più accurata della CR. La componente psi descritta non è chiara. Rimane come proposto indicata una perizia SAM.” (doc. AI 23/1).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 24/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 7 febbraio 2006 (doc. AI 28/1-27) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e angiologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Trombangite obliterante (malattia di Winniwater-Bürger) con/su
infetti periungueali recidivanti;
- Raynaud secondario;
abuso nicotinico persistente (cumulativo 70 py);
pregressa simpatectomia toracoscopia, 16.09.2003;
pregressa revisione chirurgica della III falange dell’indice a ds. per gangrena infetta, settembre 2003.
Sindrome lombovertebrale con/su:
- alterazioni degenerative plurisegmentali, più marcate a livello L5-S1 e meno accentuate a livelli L4-5;
- pregressa discectomia lombosacrale L5-S1 (31.05.2001).
Sindrome ansiodepressiva reattiva.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Disturbo borderline di personalità di tipo impulsivo con/su:
- problema somatico.
Epatopatia." (doc. AI 28/8)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’A. presenta una capacità lavorativa del 20% come contadino” (doc. AI 28/11), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
In primo piano l’A. presenta un problema angiologico (tromboangite oblieterante) con influsso sulla capacità lavorativa.
In secondo piano vi sono i problemi ortopedici (sindrome lombovertebrale) ed in minor parte i problemi psichici (sindrome ansiosodepressiva reattiva).
Tenendo conto delle varie patologia l’A. presente una capacità lavorativa del 20% come contadino ed in attività pesanti, dal settembre 2003 (ricovero ospedaliero ed inizio delle cure) e continua.
Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa dell’A..
E’ importante che continui a rimanere in cura internistica ed angiologia.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In un’attività leggera e rispettosa delle limitazioni che descriveremo nelle nostre successive righe, l’A. presenta una capacità lavorativa del 75% a partire da fine novembre 2003 (dopo la dimissione ospedaliera) e continua.
Si deve trattare di un’attività leggera, che non dev’essere svolta in ambienti freddi oppure molto caldi; l’A. non deve manipolare oggetti freddi, rispettivamente troppo caldi; non può lavorare con le braccia ininterrottamente per più di un’ora; non deve lavorare con le braccia sopra l’orizzontale. Deve evitare l’uso di strumenti / macchine vibranti o contundenti.
Tenendo conto della sua personalità l’A. dovrebbe poter lavorare in modo indipendente. Se dovesse migliorare la componente psichiatrica ansiosodepressiva egli potrebbe raggiungere una capacità lavorativa completa nelle sopraccitate attività.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Ci scusiamo per il ritardo nella stesura di questa perizia, dovuto ad uno dei consulti pervenuto solamente in questi giorni.
Al medico curante abbiamo già inviato una copia degli esami di laboratorio.
Lasciamo ai medici [del] servizio medico regionale, rispettivamente all'UAI, la decisione di eventualmente inviare una copia di questa perizia al medico curante.
(…)." (doc. AI 16/9-10)
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua incapacità lavorativa dell’80% nella sua attività di contadino ed in attività pesanti dal mese di settembre 2003 e una capacità residua al lavoro del 75% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti dal mese di novembre 2003.
Il TCA rileva innanzitutto che i periti del SAM, dopo aver concluso per una capacità lavorativa del 75% in attività leggere rispettose delle limitazioni poste, hanno rilevato che “(…) tenendo conto della sua personalità l’A. dovrebbe poter lavorare in modo indipendente. (…)” (doc. AI 28/11).
Ora, dall’osservazione del SAM appena esposta non è in nessun modo possibile concludere, come sembrerebbe invece farlo il suo rappresentante – “(…) a differenza del SAM, la consulente in integrazione professionale, le cui conclusioni sono pure state riprese nella decisione impugnata, ha considerato un’attività dipendente. (…)” (doc. I, pag. 3, punto 4) – che l’assicurato può svolgere unicamente un’attività indipendente.
I periti del SAM si sono infatti limitati a puntualizzare che l’assicurato dovrebbe poter lavorare in modo indipendente e non hanno attestato una capacità lavorativa residua unicamente in attività indipendenti.
D’altra parte, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 marzo 2006, ha concluso che “(…) l’assicurato può esercitare un’attività in modo sia dipendente che indipendente.” (doc. AI 29/1).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Del resto, dagli accertamenti effettuati dal dr. __________, nel consulto 6 ottobre 2005 (doc. AI 28/21-27), in merito all’aggressione del 1997 con esplosione di arma da fuoco nei riguardi del suo ex datore di lavoro, è emerso che “(…) l’aggressione con esplosione di arma da fuoco avvenne in seguito ad uno stato di abuso di alcool. In quella situazione al Dr. __________ venne chiesto di eseguire una valutazione sulla personalità del periziando e sulla sua pericolosità. Il collega non ravvisò però indicazioni o pericoli particolari che potessero esporre il paziente a pericolo di recidiva. A questo proposito dopo aver comunque segnalato la particolare tipologia di personalità del periziando senza peraltro entrare nel merito egli seguì per alcune settimane il signor RI 1 con alcune visite presso il __________ di __________ che però si conclusero presto con il ripristino di un buon funzionamento psicosociale per cui il caso venne chiuso ed archiviato. Il passaggio all’atto non avendo avuto delle conseguenze gravi e il periziando non essendo particolarmente a rischio di recidive avendo egli a quel momento risolto il suo conflitto. (…)” (doc. AI 28/26)
Dai singoli consulti specialistici effettuati nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM è poi emerso ancora quanto segue.
Il dr. __________, Capo-Servizio del servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospedale __________ di __________, nel consulto 22 settembre 2005 (doc. AI 28/13-15), posta la seguente diagnosi:
" (…)
Trombangeite obliterante (malattia di Winniwater-Bürger)
- infetti periungueali recidivanti
- Raynaud secondario
- abuso nicotinico persistente (cumulativo 60PY)
- stato dopo simpatectomia toracoscopia 16.09.03
- stato dopo revisione chirurgica della terza falange indice destra per gangrena infetta il 16.09.03
DIAGNOSI DI COMORBIDITÀ:
consumo alcolico
sanzione chirurgica ernia discale L5/S1 (6/2001)
plastica legamentaria caviglia destra 1995
(…)." (doc. AI 28/13)
ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Il sig. RI 1, nel contesto di una trombangeite obliterante, presenta un'insufficienza arteriosa a livello degli avambracci e soprattutto delle mani. A riposo la situazione emodinamica è compensata ma bastano delle variazioni termiche per indurre dei fenomeni di Raynaud e dei piccoli sforzi, come per esempio fare 30 pugnetti, per rendere clinicamente manifesta l'insufficienza arteriosa che, stando agli atti, sarebbe addirittura a carattere progrediente in quanto ad un controllo del 2003 avrebbe, senza problemi, fatto 50 pugnetti. Da non sottovalutare inoltre, la problematica degli infetti recidivanti (tipica del Bürger) di minime lesioni traumatiche (quindi da evitare) in genere periungueali potenzialmente pericolose per l'arto in questione soprattutto, in presenza di un tabagismo attivo (rischio di amputazione secondo i dati della letteratura del 43% nei fumatori contro il 6% in quelli che riescono a smettere). Tale situazione è incompatibile e senza possibilità di interventi esterni che ne migliorino la capacità lavorativa con l'attività di agricoltore, per il quale deve essere considerato inabile al lavoro nella misura dell'80%.
Assolutamente da evitare sono i lavori in ambienti freddi oppure molto caldi (in vicinanza di forni per esempio), oppure che richiedano un'attività anche solo moderata con le braccia e le mani, l'utilizzo di mezzi vibranti. Un'attività leggera in ambienti freddi e/o che richieda la manipolazione di oggetti freddi e rispettivamente troppo caldi, come pure un'attività di grado leggero ma prolungata con le braccia (più di un'ora senza interruzione), oppure con le braccia sopraelevate, sarà da evitare.
Può svolgere a tempo pieno attività d'ufficio (probabilmente non proponibili però senza una riqualifica professionale adeguata), attività di sorveglianza e, soddisfatte le premesse citate sopra, delle attività quali il magazziniere, il venditore, ecc.." (doc. AI 28/15)
Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel suo consulto 30 gennaio 2006 (doc. AI 28/16-20), – poste le diagnosi di “(…) sindrome vertebrale lombare in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali più marcate L5/S1 e in parte minore anche L4/L5 e di uno stato dopo discectomia lombo-sacrale il 31.5.2001 – stato dopo plastica legamentaria caviglia sinistra nel 1995 con buona stabilità (…)” (doc. AI 28/19) – circa l’influenza delle diagnosi poste sulla capacità lavorativa nella sua attività e sulla capacità di svolgere altre attività, ha concluso che:
" (…)
In relazione con gli aspetti ortopedici attinenti in particolare al rachide, il signor RI 1 risulta essere tuttora abile al lavoro nella misura del 75% quale agricoltore indipendente.
(…)
Dal punto di vista ortopedico ritengo che il signor RI 1 sia in grado di svolgere in misura completa e sull’arco di tutta una giornata delle attività lavorative da leggere a medio-pesanti, ergonomicamente favorevoli per il tronco, con possibilità di cambiamento regolare o libera scelta della posizione.
Da evitarsi nel limite del possibile, anche per quanto attiene al rachide, l’uso di strumenti, rispettivamente di macchinari vibranti o contundenti, così come l’esposizione frequente e repentina a dei cambiamenti di temperatura o del grado di umidità ambiente." (doc. AI 28/19-20)
Il dr. __________, nel suo consulto 6 ottobre 2005 (doc. AI 28/21-27), posta la diagnosi di “(…) disturbo borderline di personalità di tipo impulsivo in paziente con grave problematica somatica e sindrome ansioso-depressivo reattiva (…)”, circa la capacità al lavoro, ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente psichiatrico il periziando presenta un’incapacità lavorativa del 25%. (…)” (doc. AI 28/26).
Lo stesso specialista non ha poi escluso la possibilità di esercitare un’attività dipendente rilevando che “(…) appare peraltro utile poter mantenere per questo [s]oggetto così reattivo ed impulsivo la possibilità di esercitare una seppur modesta attività fisica sul piano lavorativo o occupazionale che gli permetta di meglio gestire il suo scarso controllo degli impulsi e la sua modesta capacità di autocontrollo e di autocritica le quali interferiscono con le sue capacità di funzionamento sociale al di fuori degli ambienti che lo hanno visto, in passato, attivo, laborioso e appagato. (…)” (doc. AI 28/27).
I periti del SAM, – alla luce delle risultanze dei singoli consulti specialistici e presi in considerazione tutti gli atti medici presenti agli atti – in sede di discussione, hanno ancora precisato che “(…) non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell’A. (…)” (doc. AI 28/10).
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.
In particolare il dr. __________, FMH in medicina interna, nell’alle-gato al rapporto medico 26 agosto 2004 (doc. AI 11/3), alla domanda volta a sapere se è in grado di svolgere altre attività aveva risposto: “no. Innanzitutto per la situazione psichica”, limitandosi a proporre un approfondimento psichiatrico in sede di perizia SAM.
La dr.ssa __________, FMH in medicina interna e angiologia, nell’allegato al rapporto medico 21 ottobre 2004 (doc. AI 12/7-9), alla domanda volta a sapere se è in grado di svolgere altre attività aveva invece risposto di si, precisando che si dovrebbe trattare di “(…) attività di sorveglianza, attività d’uffi-cio (…)”, che si dovrebbe tenere conto del fatto che “(…) il paziente non dovrebbe essere esposto al freddo, non dovrebbe trattarsi di lavoro fisici pesanti da svolgere con le estremità superiori (…)” e che tali attività potevano essere svolte nella misura di “(…) 8 ore al giorno (…)” con una flessione del rendimento (doc. AI 12/8-9).
Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 marzo 2007, ha concluso che: “(…) IL 80% nell’attività di agricoltore da settembre 2003. CL 75% in attività adeguata da settembre 2003 da intendersi come riduzione del rendimento in orario normale di lavoro, per un’attività di tipo leggero con i limiti riportati nella perizia per quanto riguarda la patologia invalidante di tipo angiologia che quantificati comportano il sollevamento ed il trasporto di pesi fino a 10-15 kg, possibilità di manipolazione di attrezzi di tipo medio con ridotta capacità di manovalanza; utilizzo di posizioni ergonomiche adeguate con ridotta capacità di lavorare in modo continuativo a braccia elevate, piegato in avanti, inginocchiato (possibilità di cambiamenti di posizione). (…)” (doc. AI 29/1).
Neppure è possibile giungere ad una diversa conclusione anche avuto riguardo al rapporto peritale 3 febbraio 2007 del Centro __________ sottoscritto da __________, psicologo della circolazione SPC perito (doc. VII/Bis).
Infatti, da una parte i periti del SAM hanno posto l’epatopatia quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 28/8). D’altra parte dalla perizia non emerge in alcun modo che i disturbi patiti siano stati provocati dall’abuso etilico e neppure che la dipendenza sia il risultato dei danni alla salute con valore di malattia ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 in fine).
In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare 7 febbraio 2006 del SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato, dal novembre 2003, è abile al lavoro al 75% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.8. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione contestata (doc. AI 40/1-4), l’Ufficio AI ha indicato che l’assicurato, nel 2004, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire nella sua attività di agricoltore un reddito di fr. 57'000.--, mentre in attività adeguate al suo stato di salute, al 75% e ritenuta una deduzione globale del 5%, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 40'796.--. Dal raffronto dei redditi da valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità del 28%, non sufficiente per conferire il diritto ad una rendita d’invalidità.
Nel suo rapporto finale 19 ottobre 2006 (doc. AI 34/1-3) la consulente in integrazione professionale, elencate le limitazioni funzionali poste dai periti del SAM, in merito alle attività esigibili ed a eventuali proposte formative, ha indicato:
" (...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato del lavoro nei vari settori economici. Considerando quindi i limiti funzionali emersi in sede medica possono ritenersi esigibili attività leggere sia nel settore secondario sia in quello terziario. Per quanto riguarda la produzione potrebbero entrare in linea di conto attività quali l’operaio generico con mansioni di controllo, di sorveglianza o di confezione oppure attività legate alla logistica (aiuto magazziniere di merce leggera). Per quanto riguarda il settore dei servizi si può pensare all’autista/fattorino o all’aiuto venditore.
(…)
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Allo stato attuale ed in base ai dati emersi dall'analisi della pratica non si ritiene adeguato proporre provvedimenti professionali volti alla riformazione. Dopo aver discusso il caso con il Servizio al collocamento (signor __________) si è determinato che l’A. ha diritto a beneficiare di un aiuto al collocamento. Pertanto e su specifica richiesta scritta da parte dell’A. si resta a disposizione per entrare nel merito di un aiuto al collocamento. Si ritiene la pratica convenientemente evasa.
Orbene, dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 19 ottobre 2006 (doc. AI 34/1-3) della consulente – in cui sono state evidenziate le opportunità reintegrative in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali posti – questo Tribunale non può che ritenere l’assicurato abile al 75% in altre attività adeguate al suo stato di salute.
Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Nel caso concreto non vi sono ragioni, né tali possono essere le argomentazioni del tutto generiche e nemmeno minimamente comprovate addotte nel ricorso (cfr. doc. I. pag. 4, punto 5), per scostarsi dalla valutazione medica sopra analizzata (cfr. consid. 2.7) e da quella della consulente che, lo si ribadisce, è una persona versata in questioni reintegrative.
2.9. Considerata l’abilità del 75% in attività leggere adeguate rispettose delle limitazioni funzionali poste e appurata la possibilità di sfruttarla in un mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 2.7 e 2.8), a ragione, onde determinare il grado d’in-validità, l’amministrazione ha proceduto al consueto raffronto dei redditi.
Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).
2.9.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il reddito da valido, nel 2004, in fr. 57’000.-- (doc. AI 40/2).
Questo importo – che si basa sulla tassazione d’ufficio per l’anno 2003 (doc. AI 17/4-5 e 34/2) – non è stato contestato.
2.9.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché, come nel caso in esame, l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
Va qui fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
2.9.3. Nel caso di specie la consulente in integrazione, nella tabella allestita il 20 ottobre 2006 (doc. AI 33/1), ha considerato che in un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione corretta della tabella TA1 – il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'771.50 mensili oppure a fr. 57’258 per l'intero anno (fr. 4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a) – il guadagno ipotetico da invalido sarebbe stato, nel 2004, pari a fr. 57’258.--.
All’importo di fr. 57'258.-- la consulente ha poi applicato una riduzione globale del 5% (per limite di caricabilità; cfr. doc. AI 34/2-3) e, ritenuta la capacità lavorativa del 75%, ha quindi fissato il reddito da invalido in fr. 40'796.-- (fr. 57'258 ridotti del 5% e moltiplicati per 75% = fr. 40'796.33).
Raffrontando il reddito da valido (2004) di fr. 57’000.-- con il reddito ipotetico da invalido in attività leggere adeguate di fr. 40'796.-risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 28% ([57’000 – 40'796] x 100 : 57'000 = 28%).
Alla medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emis-sione della decisione contestata.
Per quanto attiene alla contestazione circa la riduzione globale del 5% dal salario teorico statistico il TCA si limita qui a rilevare che, conformemente alla giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale alla luce di quella federale in merito alla possibilità di apportare una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (STCA del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104 e DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermata in Pratique VSI 2002 pag. 64), nel caso di specie, vista la presenza cumulativa di due fattori (capacità lavorativa in un’attività adeguata ridotta al 75% e limitazioni funzionali) si potrebbe tuttalpiù giustificare una riduzione globale del 15% ma in ogni caso non quella massima del 25% pretesa dall’assicurato.
Anche in questa evenienza l’assicurato non avrebbe in ogni caso diritto ad una rendita.
Infatti, ritenuto un reddito da valido nel 2004 di fr. 57'000.-- e quello da invalido per lo stesso anno pari a fr. 36'502.-- (salario di riferimento senza riduzioni di fr. 57'258.-- ridotto del 15% e considerata la capacità lavorativa del 75%), il grado d’invalidità sarebbe del 36% ([57’000 – 36’502] x 100 : 57'000 = 35.96%, arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza, cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
2.10. L’assicurato ha chiesto di sentire quale teste la dr.ssa __________ (doc. VII).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, vista la chiarezza e la concludenza della documentazione medica versata agli atti e considerata la rispettiva forza probatoria della stessa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia pertanto all’accertamento giudiziario richiesto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Con decreto 25 aprile 2007 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza 19 gennaio 2007 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF del 20 giugno 2007 nella causa S., I 885/06).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti