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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.07.2008 32.2007.238

28 juillet 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,084 mots·~40 min·2

Résumé

Domanda di revisione di una rendita AI. Esaminando le perizie fatte esperire dall'UAI al SAM ed i certificati dei medici curanti, il TCA ha accertato che non c'è stato alcun peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente dall'emanazione della decisione. Domanda assistenza giudiziaria negata

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.238   TB

Lugano 28 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 4 giugno 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel 1969, il 26 marzo 2001 (doc. AI 1) ha postulato l'avviamento ad un'altra professione e l'assegnazione di una rendita d'invalidità per una malformazione congenita della spina dorsale. Dal 28 febbraio 2000 al 31 luglio 2000 è stato inabile al lavoro di stalliere-agricoltore al 100%, poi al 50% fino al 20 agosto 2000 e ancora al 100% fino al 17 settembre 2000 (doc. AI 5), quando ha lavorato al 50% come cameriere fino al 31 marzo 2001 (doc. AI 10).

Sulla scorta delle perizie psichiatrica (doc. AI 42) e reumatologica (doc. AI 50) fatte esperire dall'Ufficio assicurazione invalidità, il medico del Servizio Medico Regionale (SMR) ha valutato al 50% l'incapacità lavorativa globale dell'assicurato specialmente per la problematica psichiatrica, pur essendoci una limitata incapacità lavorativa in attività ergonomicamente esigibili. Così, con decisione dell'11 settembre 2003 (docc. AI 59 e 64) l'UAI ha concesso all'assicurato una rendita d'invalidità del 50% retroattivamente dal 1° novembre 2001.

                                  B.   A seguito del certificato del 25 febbraio 2005 (doc. AI 67) del medico curante che indicava un'inabilità lavorativa del 100%, nel marzo 2005 (doc. AI 68) l'Ufficio AI ha avviato la revisione della rendita assegnata all'assicurato ed ha fatto esperire dal Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) una perizia pluridisciplinare. Tenuto conto del relativo rapporto del 16 agosto 2005 (doc. AI 81) e di ulteriori certificati medici (doc. AI 84), con decisione del 9 dicembre 2005 (doc. AI 89) l'Ufficio AI ha confermato il diritto alla mezza rendita, siccome l'assicurato risultava sempre inabile al 50% nelle precedenti attività.

                                  C.   L'opposizione del 16 gennaio 2006 (doc. AI 94) ed i successivi certificati del medico curante (doc. AI 93) e della Clinica __________ (doc. AI 99) sono stati vagliati dal medico SMR (doc. AI 106) e, sulla scorta del suo parere, è stata emessa la decisione su opposizione del 4 giugno 2007 (doc. A), che ha ribadito – in assenza di elementi clinici atti ad incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato stabilita in precedenza ed a rivalutare il caso - il diritto ad una rendita del 50%.

                                  D.   Contro questa decisione il 5 luglio 2007 (doc. I), rappresentato dall'avv. RA 1, "riservandosi di produrre nel prosieguo della procedura la documentazione medica necessaria, il ricorrente inoltra il presente ricorso, chiedendo una perizia atta a definire la sua inabilità lavorativa e quindi una rendita intera d'invalidità." con grado del 70%.

                                  E.   Con risposta del 10 agosto 2007 (doc. V) l'Amministrazione ha osservato come i certificati medici prodotti dal ricorrente posteriormente alle perizie SAM siano stati debitamente valutati dal Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto che non siano emersi nuovi elementi di giudizio tali da inficiare i risultati delle citate perizie ed ha confermato le valutazioni espresse con la decisione su opposizione. Ha proposto di respingere il ricorso.

Il ricorrente ha prodotto un nuovo certificato medico (doc. XIII/1) ed ha ribadito la richiesta dell'esperimento di una perizia, mentre l'UAI si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. XV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                         nel merito

                                   3.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI, in via di revisione, ha agito correttamente confermando il grado d'invalidità del 50% concesso nel 2003 al ricorrente e quindi negando l'esistenza di un peggioramento del suo stato di salute, tale da non permettere l'aumento del grado d'invalidità già stabilito.

                                   4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a 1/4 di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                   5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).

Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).

                                   6.   In concreto, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della procedura sfociata nella (prima) decisione dell'11 settembre 2003 (doc. AI 64), abbia subìto un peggioramento che o comporta la concessione di una rendita intera o necessita di essere ulteriormente indagato mediante una perizia.

A sostegno della fondatezza della domanda di revisione, l'assicurato ha trasmesso all'UAI diversi pareri medici ed in particolare, per censurare la (seconda) decisione del 2005, ha dapprima prodotto il certificato del 12 gennaio 2006 (doc. AI 93) del suo curante dr. med. __________, debitamente vagliato il 24 febbraio 2006 (doc. AI 97) dal medico SMR, poi i certificati della Clinica di riabilitazione di __________ del maggio 2006 (doc. AI 99), anch'essi esaminati dal SMR il 15 maggio 2007 (doc. AI 106). Nelle more istruttorie, infine, il ricorrente ha allegato il certificato del 25 settembre 2007 (doc. XIII/1) del dr. med. __________ del Centro per la terapia del dolore, sul quale si è pronunciato l'UAI.

                                   7.   Con la decisione dell'11 settembre 2003, l'Amministrazione ha attribuito all'insorgente una mezza rendita d'invalidità, poiché dal lato psichico (dr. med. __________) è stata accertata un'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (doc. AI 42); dal profilo reumatologico, l'esperto (dr. med. __________) ha stabilito che dal 1° agosto 2000 non v'era né un'incapacità lavorativa né controindicazioni nello svolgere la precedente attività di cameriere, mentre quale operaio agricolo l'inabilità lavorativa era totale dal 28 febbraio 2000 al 31 luglio 2000, poi del 50% (doc. AI 50).

Con la seconda decisione, datata 9 dicembre 2005 (doc. AI 89), l'Ufficio AI ha confermato l'inabilità lavorativa medico-teorica del 50% (doc. AI 87), quindi ha respinto la richiesta di aumento del grado AI.

Il perito psichiatra SAM (dr. med. __________), incaricato dall'Ufficio AI (doc. AI 81-18), ha accertato che l'incapacità lavorativa nell'ultima professione svolta di cameriere era del 50%; l'assicurato, comunque, sarebbe in grado di svolgere altre attività medico-teoriche ed in particolare, in attività in cui lo sforzo fisico sia leggero e vi sia la possibilità di cambiare posizione, l'incapacità lavorativa medico-teorica sarebbe del 30%.

Dal profilo ortopedico, il perito SAM (dr. med. __________) ha stabilito che le patologie ortopediche riducono la capacità lavorativa dell'assicurato del 50% come operaio agricolo e stalliere, mentre del 25% per l'attività di cameriere in un bar. Il ricorrente è in grado di svolgere altre attività manovali, perciò un'inattività lavorativa completa non è giustificata.

La decisione su opposizione del 4 giugno 2007 (doc. A) ribadisce la valutazione globale del SAM, non senza che il medico SMR (dr. med. __________) abbia valutato (docc. AI 97 e 106) i certificati del medico curante dell'assicurato (dr. med. __________) e della Clinica di riabilitazione di __________.

Nel ricorso l'assicurato sostiene che già nel febbraio 2005 il suo stato di salute si sia modificato dall'inizio della malattia, tanto che per alleviare i dolori quotidiani gli viene somministrata una dose di 40 mg di morfina.

                                   8.   Già nel 2000 il ricorrente soffriva di dolori lombari curati da diversi medici, fra i quali il dr. med. __________, suo medico curante (doc. AI 5) ed il dr. med. __________, primario di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________ che l'ha operato il 18 aprile 2000 sottoponendolo ad una decompressione estesa del canale spinale e delle emergenze radicolari in presenza di una sindrome iperalgica invalidante, che l'aveva già portato a ripetuti ricoveri (doc. AI 12). Dopo l'intervento ha fatto seguito una degenza presso la Clinica __________ di riabilitazione nell'estate 2000 (doc. AI 25) e presso la Clinica di riabilitazione di __________ nella primavera 2001 (doc. AI 32-9).

Prima di giungere alla decisione dell'11 settembre 2003, l'UAI ha fatto peritare l'assicurato da due specialisti.

Dapprima, il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto due colloqui clinici con l'interessato il 12 dicembre 2002 ed il 14 gennaio 2003 e si è fondato sulla cospicua documentazione medica raccolta da altri specialisti interpellati messagli a disposizione, rendendo il proprio referto il 4 febbraio 2003 (doc. AI 42). Il perito ha evidenziato l'anamnesi familiare, sociale e lavorativa, l'evoluzione di risorse e deficit, lo sviluppo della malattia e i risultati della terapia, l'anamnesi da terzi, i dati soggettivi dell'assicurato e quelli oggettivi nonché i risultati dei test MMPI effettuati sul paziente. Nella sua valutazione e prognosi, il medico ha osservato che la principale caratteristica del ricorrente consiste nella comparsa ripetuta di sintomi fisici, con continue richieste di indagine e di cure mediche, e malgrado ripetuti esiti negativi e magari anche rassicurazioni da parte dei medici che i sintomi non hanno una base fisica, non vi è stato alcun cambiamento della sua convinzione di malattia. Vi sono stati due tentativi di curare l'assicurato con antidepressivi, ma entrambi sono falliti perché l'interessato riteneva che la sua malattia fosse nella schiena e non nella testa, rifiuta di discutere la possibilità di cause psicologiche. C'è una tendenza istrionica leggera, ma non un disturbo di personalità che vada in questa direzione. Alla base v'è una sintomatologia fissa, che esclude quindi una sindrome di somatizzazione. Sembra che il disturbo predominante sia un dolore persistente, che però non può essere completamente spiegato da un processo fisiologico.

Lo psichiatra ha quindi posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4), sorta nell'aprile 2000 in seguito al succitato intervento effettuato dal dr. __________. Per contro, non ha confermato le diagnosi precedenti di isteria e di personalità che tende verso il paranoico né di depressione. Ha evidenziato, invece, una tendenza a somatizzare e un'attenzione eccessiva per le sensazioni somatiche e per la propria salute. Conclude la sua valutazione affermando che l'assicurato è davvero sofferente dal punto di vista psichico, siccome è fissato sui suoi disturbi, al punto tale che non gli è possibile riprendere, senza perdere la faccia, un qualsiasi lavoro. Peraltro, non sembra propenso ad una riabilitazione o all'apprendimento di un mestiere compatibile con i suoi disturbi dichiarati. Perciò, lo specialista ha certificato un'incapacità lavorativa totale come agricoltore, fantino e stalliere, mentre del 50% in altre attività dal 31 marzo 2001, ossia da quando ha terminato l'attività di cameriere. Quali limitazioni funzionali, l'esperto individua i pesi superiori ai 5-10 kg ed il monte ore di 4-5 al giorno.

In seguito, anche il dr. med. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, ha peritato il ricorrente il 24 marzo 2003 (doc. AI 50) per conto dell'UAI come SAM, esponendo l'anamnesi personale, sistematica, sociale, i dati soggettivi dell'assicurato e le constatazioni oggettive tramite gli esami reumatologi, neurologici e radiologici. Ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra in esito da intervento di decompressione di un canale lombare stretto congenito ed in alterazioni degenerative (condrosi L4/L5). Nella sua valutazione, l'esperto ha osservato che l'intensità dei dolori riferiti non trova spiegazioni organiche sufficienti negli esami oggettivi. Ha considerato come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie manifestate un'attività con carichi variabili (massimo 10-15 kg), che gli permetta di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide, né assumere una posizione prevalentemente statica.

In un lavoro adeguato, l'assicurato è abile in misura completa dopo tre mesi dall'intervento subìto, quindi dal 1° agosto 2000.

Come operaio agricolo, è giustificata un'inabilità lavorativa del 100% dal 28 febbraio al 31 luglio 2000, poi del 50%.

Quale cameriere in un bar, dal 1° agosto 2000 la capacità è del 100% con un rendimento massimo, quindi l'inabilità è nulla.

Il medico curante dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, nel suo referto del 28 ottobre 2004 (doc. AI 71-29) ha rilevato che nel luglio 2004 i dolori si sono nuovamente accentuati, tanto da rendere l'insorgente inabile al 100%. Dopo un miglioramento dei disturbi alla marcia e sensitivi agli arti inferiori, da un anno egli lamentava continui bloccaggi acuti con dolori e tramortimento dell'arto inferiore sinistro, tanto da reggersi in piedi con difficoltà. Anche la fisioterapia era quindi senza effetto. Al momento della visita, l'assicurato esternava con smorfie continue i suoi dolori e camminava zoppicando a causa della marcata sindrome lombovertebrale. Si trattava di un decorso sfavorevole dopo la decompressione del canale da L2-L5, tanto che la prognosi lavorativa appariva sfavorevole.

Il neurochirurgo dr. med. __________, come altri colleghi, il 14 dicembre 2004 (doc. AI 71-40) ha affermato che vi è un'importantissima discrepanza tra il grado di sofferenza reale e l'imponente quadro soggettivo, pertanto non v'è alcuna possibilità di migliorare la capacità lavorativa o di reinserire l'insorgente in qualsiasi attività professionale. Conclude poi il suo parere indicando quale unica soluzione quella di attribuire al ricorrente una rendita AI completa per ragioni psichiatriche.

Il medico curante, dr. med. __________, medicina generale, il 25 febbraio 2005 (doc. AI 67) ha certificato che l'assicurato era inabile al lavoro nella misura del 100% e che difficilmente avrebbe ripreso l'attività al 50%, perciò era da valutare se concedergli una rendita intera d'invalidità.

La Cassa malati __________, che versava le indennità per perdita di guadagno al ricorrente – che aveva ripreso a lavorare nel 2004 (doc. AI 68) -, ha incaricato il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, di eseguire una perizia. Dopo avere consultato la documentazione clinica esistente e visitato a titolo fiduciario l'assicurato il giorno precedente, con il referto del 9 febbraio 2005 (doc. AI 71-12) ha posto le differenti anamnesi, i dati soggettivi ed oggettivi, la diagnosi di sindrome algica cronica lombogluteale con ripercussioni nella regione toracale e nella gamba sinistra in stato dopo decompressione del canale spinale per restringimento di natura misto congenitale e degenerativa con modica irritabilità meccanica del tratto lombare ed importante componente somatoforme. Soffre inoltre di una sindrome dolorosa importante con impedienti soggettivi ritenuti incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi lavoro, mentre dal lato oggettivo l'assicurato risulta limitato nel ritmo di lavoro a causa di dolori senza limiti funzionali particolari per attività fisicamente leggere.

Egli ha quindi considerato il ricorrente inabile al lavoro al 50% per un'attività lucrativa fisicamente leggera che rispetti i parametri esposti dal collega __________. Dal profilo somatico, il medico fiduciario ha paragonato le condizioni di salute del ricorrente esistenti nel 2005 con quelle constatate dal predetto perito AI nel 2003. A differenza di quest'ultimo, però, ha valutato la capacità lavorativa in attività da esso ritenute idonee solo del 50% - e non del 100% - a causa di un rendimento limitato dovuto ai dolori e l'ha ritenuta nulla – anziché del 50% - per l'attività di operaio agricolo precedentemente svolta.

Anche la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, si è espressa a titolo fiduciario. Il referto del 9 marzo 2005 (doc. AI 71-3) espone l'anamnesi, i disturbi soggettivi, lo status psichico, la diagnosi psichiatrica (sindrome somatoforme del dolore persistente ICD 10F45.4) e la diagnosi fisica (sindrome cronica lombogluteale con ripercussioni nella regione toracale e nella gamba sinistra). Nella sua valutazione, l'esperta ha rilevato che il paziente si pone in un'ottica totalmente regressiva, si proietta in un'ottica di invalidità intera, escludendo la possibilità di riprendere a lavorare. Dal punto di vista teorico, la giovane età del ricorrente imporrebbe di reinserirlo nel circuito lavorativo almeno per il 50% per mantenere un ruolo sociale e lavorativo; nella pratica, invece, questo progetto appare irrealizzabile, perché l'assicurato non collabora. Egli nemmeno ha le capacità di iniziare un lavoro psicoterapico atto alla rielaborazione del dolore o un approccio psicocorporeo, siccome rifiuta categoricamente la necessità di una cura psichiatrica, scindendo il lato somatico dal lato fisico.

Conclude quindi indicando un'inabilità lavorativa dall'aprile 2000 e dall'ottobre 2000 per due anni, e attualmente completa al 100% come duratura, trattandosi di una patologia psichiatrica grave e cronicizzata.

Il referto del 4 aprile 2005 (doc. AI 74-3) del dr. med. __________ dell'Ospedale __________ di __________, che ha avuto in cura l'assicurato diverse volte, ha diagnosticato una sindrome lombospondilogena cronica soggetta a frequenti esacerbazioni con stato dopo numerosi ricoveri presso quel nosocomio, stato dopo valutazione presso la clinica del dolore __________ di __________ nel dicembre 2004 senza beneficio, stato dopo decompressione bilaterale; personalità con tendenza alla nevrotizzazione, segni per ipocondria e propensione alla somatizzazione (cfr. dr. __________). Il medico ha definito stazionario lo stato di salute del ricorrente, osservando che i disturbi soggettivi lamentati rendono attualmente improponibile un'attività sia che implichi uno sforzo fisico sia cognitivo, perciò l'attività attuale non è più proponibile e nemmeno altre attività sono attuabili.

Visti i summenzionati referti, fiduciari e di parte, che attestano un peggioramento soprattutto psichiatrico, il medico SMR ha ordinato una verifica delle incongruenze somatico-psichiatriche a volte anche caricaturali (doc. AI 77), affidando al SAM l'esame.

La perizia pluridisciplinare del 16 agosto 2005 (doc. AI 81) contiene l'anamnesi familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni soggettive e le constatazioni obbiettive (esami di laboratorio, radiologici, consulti psichiatrico e ortopedico). La diagnosi è di sindrome lombosacrale vertebrale di carattere cronico su esiti da canale vertebrale lombare stretto congenito, stato dopo laminectomia decompressiva lombare e di sindrome somatoforme da dolore persistente.

Dal profilo psichiatrico, nel suo referto del 25 luglio 2005 (doc. AI 81-18) il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) ed un disturbo di personalità misto con aspetti immaturi (ICD10-F60.8). L'esperto ha comunque rilevato che il quadro clinico attuale non giustifica un'incapacità duratura importante per ragioni psichiche. Anch'egli ha osservato una discordanza tra le lamentele soggettive e gli aspetti oggettivi (nel 2004 l'assicurato ha lavorato come cameriere al 50%). Pertanto, il ricorrente presenta una somatizzazione algica, la quale veicolizza una sofferenza psicologica primordiale e arcaica totalmente rimossa e negata. Questa sofferenza non giustifica però un grave quadro psichiatrico e quindi non influenza in modo importante la sua capacità lavorativa. Soprattutto, il decorso clinico è stato caratterizzato da momenti di peggioramento, seguiti da quelli di miglioramento. Complessivamente, la valutazione della documentazione clinica a sua disposizione e l'anamnesi raccolta direttamente dall'assicurato parlano a favore di un decorso altalenante e non di un chiaro e franco peggioramento.

Quale cameriere, la sua inabilità lavorativa è del 50%.

Inoltre, l'insorgente sarebbe in grado di svolgere altre attività medico-teoriche. Se svolgesse attività in cui lo sforzo fisico fosse leggero, con la possibilità di cambiare posizione, l'incapacità lavorativa medico-teorica sarebbe del 30%.

La perizia ortopedica SAM esperita il 19 luglio 2005 dallo specialista FMH in chirurgia ortopedica dr. med. __________ è sfociata nel rapporto del 20 luglio 2005 (doc. AI 81-23), in cui sono stati esposti i dati anamnestici, i disturbi soggettivi attuali, lo stato all'esame clinico a quel momento ed i risultati della documentazione radiologica. La diagnosi era di sindrome lombosacrale vertebrale di carattere cronico, esiti da canale vertebrale lombare stretto congenito, stato dopo laminectomia decompressiva lombare L2 fino a L5 (anno 2000) e di sindrome somatoforme.

Anche questo esperto ha rimarcato la discrepanza fra il quadro doloroso soggettivo, ribelle e la situazione clinica e radiologica tutto sommato moderata. Non v'è una limitazione funzionale di peso della colonna vertebrale lombosacrale; la limitazione funzionale c'è, ma appare modesta. Nemmeno vi sono elementi per un deficit neurologico nel settore degli arti inferiori. Il medico ha suggerito una rieducazione chinesiterapica, ambulatoriale ed    un'analgesia molto controllata, praticare il nuoto e l'escursio-nismo.

In qualità di operaio agricolo e stalliere, la capacità lavorativa dell'assicurato era a quel momento del 50%, tenuto conto che i segni di instabilità dovuti all'intervento chirurgico appaiono modesti e soprattutto non vi sono segni di compressione radicolare.

Come cameriere attivo nei bar, la capacità lavorativa del ricorrente potrebbe raggiungere il 75%, quindi la riduzione del 25% si giustifica con il fatto che le reazioni irritative dal settore della laminectomia sono possibili.

A medio e breve termine, l'ortopedico ha indicato una prognosi relativamente favorevole, con un possibile miglioramento della muscolatura come fattore stabilizzante, anche se a più lungo termine c'è da attendersi la manifestazione di segni di instabilità dei segmenti lombari. L'assicurato è quindi in grado di svolgere altre attività sempre nel campo delle attività manovali (nei settori dell'orticoltura, frutticoltura - vendita piuttosto che produzione -, ristorazione), meglio se ha la possibilità di cambiare posizione ed essere in movimento, evitando di trasportare e sollevare pesi superiori ai 12-15 kg, come pure di stare sempre seduto. Non è quindi giustificata un'inabilità completa.

Valutando globalmente queste perizie, il SAM ha stabilito che la capacità lavorativa medico-teorica dell'assicurato per la professione di operaio agricolo e stalliere è del 50% (rendimento ridotto e limitazioni funzionali sull'arco di un'intera giornata lavorativa).

In qualità di cameriere presso un bar, il grado d'abilità lavorativa è stato valutato al 70% (rendimento ridotto e limitazioni funzionali sull'arco di un'intera giornata), ritenuto che l'inabilità psichiatrica del 50% non influenza in modo importante la capacità lavorativa.

Per altre attività che rispettino le summenzionate limitazioni, il grado di capacità lavorativa globale è del 70%.

In conclusione, a detta dei periti SAM, le patologie che affliggono globalmente l'assicurato nel 2005 non confermano un peggioramento del suo stato valetudinario esaminato nel 2003.

Successivamente alla seconda decisione dell'UAI, emanata il 9 dicembre 2005 (doc. AI 89), il medico curante, dr. med. __________, ha trasmesso all'Amministrazione il suo certificato del 12 gennaio 2006 (doc. AI 93), osservando che la patologia algica dell'assicurato necessitava oppiacei per mantenere una relativa qualità di vita e quindi non era ipotizzabile una reintegrazione professionale. Sebbene fosse poi difficile una valutazione dal profilo psichiatrico o psicorganico, il curante ha affermato che la somatizzazione dei suoi problemi da parte del ricorrente non rendeva possibile un'integrazione professionale.

Dal 6 aprile al 3 maggio 2006 l'insorgente è stato degente presso la Clinica di riabilitazione di __________ e durante quel periodo ha partecipato al programma multidisciplinare del dolore con sedute di rilassamento e colloqui individuali. Nel rapporto dell'8 maggio 2006 (doc. AI 99-10) i medici hanno confermato la sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F45.4) ed hanno riferito che il ricorrente ha definito il decorso del dolore come fluttuante dal gennaio 2005, tanto che nell'estate 2005 stava bene e nell'autunno 2005 ha ancora praticato degli allenamenti di calcio. La psicologa, come altri specialisti, ha osservato come i dolori venissero espressi fisicamente dall'assicurato con tutto il corpo, mentre egli non si lamentava a livello psichico delle grandi sofferenze che doveva sopportare. Inoltre, l'assenza di sofferenza psicologica e la sua concezione di malattia unicamente somatica non gli hanno permesso di intravedere l'utilità di un programma impostato sulla gestione del dolore. Gli stessi colloqui psicologici sono stati infatti contrassegnati da forti resistenze, tanto che alle sedute di rilassamento ha partecipato solo due volte per mancanza di motivazione. L'esperta ha confermato l'impressione avuta dai colleghi, ovvero che il modo dell'assicurato di porsi nella relazione d'aiuto suscita forte irritazione e sconcerto nei curanti, tali da indurre a delle possibili dinamiche di allontanamento.

Il rapporto del 15 maggio 2005 (doc. AI 99) del primario dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, fisiatria e riabilitazione, ha posto la diagnosi di lombalgia aspecifica cronica su alterazioni degenerative con marcate discopatie L3-L4, L4-L5 con protrusioni discali dorsali e dorso-laterali bilaterali, esiti di operazione per canale stretto L2-L5 con liberazione delle radici L3, L4, L5 bilateralmente, sospetto per microinstabilità L3-L4; ha aggiunto l'isteria da conversione con tratti somatoformi. Lo specialista ha osservato la difficoltà dell'assicurato di mantenere la posizione seduta, stare in piedi o tenere altre posizioni statiche, come pure camminare a lungo, perciò ritiene improbabile a breve termine la ripresa dell'attività lavorativa, mentre a lungo termine sarebbe utile un lavoro parziale e fisicamente non esigente nei confronti della colonna vertebrale, la quale, alla dimissione, aveva una migliorata mobilità. Al ricorrente è stata quindi prescritta fisioterapia ambulatoriale in piscina ed in palestra.

Infine, durante l'istruttoria il ricorrente ha inoltrato il certificato del 25 settembre 2007 (doc. XIII/1) allestito dal dr. med. __________, FMH in anestesiologia, nell'ambito della visita medica che l'assicurato ha effettuato la settimana precedente al Centro per la terapia del dolore presso l'Ospedale __________ di __________. La diagnosi ricalca quella descritta dal predetto chirurgo ortopedico. Viene osservato che i dolori sono controllati in maniera insufficiente con assunzione di oppioidi per bocca, pertanto l'esperto ha posizionato un catetere intratecale collegato ad una pompa esterna per la somministrazione continua di Fentanyl, ma ciò ha avuto quale effetto collaterale un prurito incontrollabile, tanto che il catetere ha dovuto essere tolto. Il medico ha quindi consigliato al ricorrente di continuare con la terapia attuale di Palladon e di incrementare gradualmente il dosaggio compatibilmente con eventuali effetti collaterali.

                                   9.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                10.   Questo Tribunale, dopo attento esame della copiosa documentazione clinica all'inserto, ritenute in particolare le conclusioni a cui sono giunti i medici fiduciari __________ e __________ nel febbraio/marzo 2005, gli specialisti del SAM dr. med. __________ e __________ nella perizia pluridisciplinare del 16 agosto 2005 – alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata – come pure le ancora più recenti considerazioni dell'8 e del 15 maggio 2006 rilasciate dai medici curanti __________ ed __________ per il profilo psichiatrico, __________ per l'aspetto ortopedico, come pure __________ per i dolori lamentati dall'assicurato, fa proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato.

Infatti, i periti del SAM che si sono espressi nel 2005 hanno accertato una situazione clinica simile a quella diagnosticata dai colleghi interpellati sempre dall'Amministrazione nel 2003, siccome non hanno riscontrato un peggioramento dello stato valetudinario dell'assicurato rispetto alla prima valutazione del 2003.

Dal profilo reumatologico, il grado di capacità lavorativa come operaio agricoltore e stalliere è rimasto del 50%, mentre come cameriere si è ridotto dal 100% al 75%.

Dal profilo psichiatrico, l'inabilità lavorativa era del 50% in qualsiasi attività e tale grado si è mantenuto nell'attività di cameriere, mentre in altre più leggere essa si è fissata nel 30%.

Nella prima valutazione fatta il 18 giugno 2003 (doc. AI 55) dal medico SMR dr. __________, l'incapacità lavorativa globale è stata definita nel 50% specialmente per la problematica psichiatrica.

Nella sua seconda valutazione del 7 novembre 2005 (doc. AI 87), tutto ben considerato il medico SMR ha giustificato un'incapacità medico-teorica del 50%.

Quanto ai certificati del 2006, oltre a non essere particolarmente esaustivi, non fissano comunque con precisione il grado d'incapacità lavorativa del ricorrente. Anche il referto del 2007 nulla riferisce con certezza sulla sua capacità lavorativa, ma è incentrato sulla questione del dolore. Pertanto, i medici curanti interpellati dal ricorrente non apportano elementi nuovi su queste tematiche.

Infine, non va dimenticato che praticamente tutti gli specialisti che hanno visitato il ricorrente (curanti, medici fiduciari e periti) hanno rilevato un'importante discrepanza tra l'impatto soggettivo dei sintomi sulla capacità fisica e tra i reperti oggettivi dal profilo sia clinico sia strutturale.

Stante quanto precede, la revisione messa in atto dall'Amministrazione nel marzo 2005 a specifica richiesta dell'assicurato non ha accertato un peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultimo sopraggiunto fra l'emanazione della prima decisione (2003) e la seconda (2005). Non va infatti dimenticato che da gennaio 2004 a luglio 2004 compresi l'insorgente ha esercitato a metà tempo l'attività di cameriere (docc. AI 68-4/5), a comprova che il suo stato di salute non era peggiorato al punto da giustificare una rendita completa d'invalidità, come postulato con il ricorso. Inoltre, è singolare che l'estate 2005 fosse "un periodo di relativa salute" (doc. AI 99-10) e, ancor di più, che nell'autunno 2005 l'assicurato abbia partecipato a degli allenamenti di calcio (doc. AI 99-10), fino a giungere nel gennaio 2006 ad un repentino riacutizzarsi dei dolori con conseguenti vari ricoveri in nosocomi.

Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche dai pareri del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti i periti reumatologo e psichiatrico dapprima (nel 2003), ortopedico e psichiatrico poi (nel 2005) sono, come visto, in gran parte simili. Esse divergono – ma in maniera marginale - nella fissazione del grado di capacità lavorativa attribuito all'assicurato come cameriere dal lato reumatologico ed in altre attività dal profilo psichiatrico.

Inoltre, il presunto peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente che ha certificato il curante nel febbraio 2005 e nel gennaio 2006 non è stato giustificato a mano di documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati, ma costituisce una scarna attestazione.

Non va infine dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che i dr. med. __________, __________, __________ e __________ hanno visitato l'assicurato nelle vesti di periti, mentre i dr. med. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ in qualità di suoi medici curanti.

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista sia reumatologico/ortopedico sia psichiatrico vanno confermate le dettagliate, chiare e complete conclusioni dei periti SAM dr. med. __________ e __________ interpellati dall'UAI, secondo i quali dall'ultima perizia fatta nel 2003 lo stato valetudinario dell'assicurato non è peggiorato. La sua capacità lavorativa globale è del 50% nella precedente attività di operaio agricoltore e del 70% come cameriere. Dopo attento vaglio di questi referti, nel 2005 (doc. AI 87), nel 2006 (doc. AI 97) e nel 2007 (doc. AI 106) il medico SMR ha concluso ad un'inabilità lavorativa del 50% dell'assicurato (doc. AI 87).

In conclusione, dunque, d'avviso del TCA, gli aspetti reumatologici/ortopedici come pure psichiatrici dell'affezione dell'assicurato sono stati sufficientemente chiariti.

Per questo motivo, la richiesta di un'ulteriore perizia – peraltro nemmeno specificando in quale ambito specialistico medico formulata dal ricorrente (doc. I) va disattesa.

A tal proposito va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                11.   Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le argomentazioni dei periti interpellati che hanno sia incontrato personalmente l'assicurato, sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici consultati dall'insorgente, dall'assicuratore malattia e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili, così pure le conseguenze a cui giunge, su queste basi, il medico SMR __________.

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta (anche nel 2005) un'incapacità lavorativa globale del 50%, questo Tribunale non può che confermare il diritto alla mezza rendita d'invalidità stabilito dall'Amministrazione con la (seconda) decisione del 9 dicembre 2005, siccome non v'è stato alcun peggioramento (stazionario) della capacità lavorativa del ricorrente a decorrere dalla (prima) decisione dell'11 settembre 2003.

Il ricorso va dunque respinto.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

                                12.   Parallelamente al ricorso, l'assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. II).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).

Le tre condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF del 7 maggio 2007, I 134/06; STF del 12 febbraio 2007, I 562/05; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser, op. cit., art. 61 N. 88 segg.).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all’art. 21 cpv. 2 LPTCA secondo cui la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre 2000, I 396/99).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF del 12 febbraio 2007, I 562/05; DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari, completi e dettagliati rapporti allestiti dai periti in ambito reumatologico/ortopedico e psichiatrico su incarico dell'UAI. Formulando ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari o specifici mezzi di prova (in particolare documentazione medica) atti a contrastare la presa di posizione dell'Amministrazione, l'assicurato non aveva sin da subito alcuna chance di successo.

Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

                                13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è respinta.

                                   3.   Le spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti