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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2008 32.2007.187

18 juin 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,721 mots·~1h 9min·4

Résumé

UAI ha a giusta ragione proceduto alla soppressione, in via di revisione, della rendita di invalidità di cui era al beneficio l'assicurata, visto il miglioramento delle sue condizioni di salute, che la rende abile al lavoro al 100% sia nella sua attività, sia in altre adeguate

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.187   cr/sc

Lugano 18 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 15 maggio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, da ultimo attiva in qualità di operaia presso una ditta produttrice di punte per trapani dentistici, beneficia di una rendita intera dal 1° novembre 1999 (125 e doc. 118).

Tale decisione è poi stata confermata alla fine della procedura di revisione dell’aprile 2002 (doc. 18-1).

                               1.2.   In esito alla procedura di revisione, avviata d’ufficio nel novembre 2005, con decisione del 15 maggio 2007, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera, ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurata, giustificante una piena capacità lavorativa in qualsiasi attività (doc. A1).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, evidenziando che il suo stato di salute è peggiorato, sia con riferimento alla fibromialgia, sia per quanto riguarda le sue condizioni dal profilo reumatologico, sia infine per quel che riguarda il suo stato depressivo. Ella ha in particolare sottolineato di dover fare uso delle stampelle per camminare (I).

                                         In data 8 giugno 2007, l’assicurata, assistita dall’avv. RA 1, ha presentato al TCA un complemento al suo ricorso, unitamente alla dovuta documentazione, per meglio illustrare il suo stato di salute (cfr. doc. IV).

                                         Con l’impugnativa il patrocinatore ha chiesto che all’assicurata venga riconosciuto il diritto ad una rendita intera, essendo ella inabile al lavoro al 100%.

                                         L’insorgente ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. IV).

                                         Sostanzialmente la ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione, laddove ha ritenuto che vi sia stato un miglioramento delle sue condizioni di salute, rilevando che sia da un punto di vista fisico che dal profilo psichico, i medici che l’hanno visitata hanno attestato la sua totale incapacità lavorativa (IV).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto i nuovi referti medici prodotti dall’assicurata al vaglio del Servizio medico regionale (SMR) - che ha confermato la correttezza della valutazione reumatologica peritale del dr. __________ e psichiatrica della dr.ssa __________ - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII + bis).

                               1.5.   In data 21 giugno 2007 il patrocinatore ha ribadito che l’interessata, che si sposta solo con l’ausilio di stampelle, non può essere considerata abile al lavoro in qualsiasi attività, come ritenuto dall’amministrazione, chiedendo che vengano sentiti i medici citati nell’atto ricorsuale (doc. IX).

                               1.6.   In data 6 luglio 2007 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (XI).

                               1.7.   In data 13 luglio 2007 l’avv. RA 1 ha prodotto nuova documentazione medica, a comprova della totale incapacità lavorativa dell’interessata (XII + L-N).

                               1.8.   Con osservazioni del 24 luglio 2007, l’UAI si è riconfermato nella risposta di causa, rilevando che il SMR, cui è stata sottoposta la nuova refertazione medica prodotta dall’interessata, ha ritenuto “non sufficientemente oggettivati i motivi per cui nel ricorso si pretende procedere con una differente interpretazione dello stato di salute dell’assicurata, rispettivamente con una differente valutazione della sua capacità lavorativa residua” (IX).

                               1.9.   In data 18 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA un nuovo certificato medico del dr. __________ (XVI + O).

                             1.10.   Con scritto del 25 ottobre 2007 l’UAI ha osservato che il certificato del 15 ottobre 2007 del dr. __________, assai generico e non sufficientemente circostanziato, si limita a valutare soggettivamente lo stato di salute già valutato dai medici del SMR, senza apportare elementi oggettivi rilevanti. Inoltre, il dr. __________ fa riferimento ad uno stato di salute “attuale” e quindi successivo alla decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice e che, se del caso, dovrà venir preso in considerazione nel corso di una nuova procedura amministrativa (XVIII).

                                         Tali osservazioni sono state trasmesse all’assicurata (XIX), per conoscenza.

                             1.11.   Pendente causa il TCA ha chiesto all’UAI di produrre il referto peritale redatto dal dr. __________, che non figura nella documentazione agli atti (XX).

L’UAI ha inviato al TCA quanto richiesto in data 15 aprile 2008 (XXI + bis).

                             1.12.   Con scritto del 17 aprile 2008 l’avv. RA 1, constatato che la perizia del dr. __________ risale al 5 luglio 2006, ha osservato di ritenere “necessaria una verifica che stabilisca il reale ed attuale stato di salute della paziente” (XXIV).

                                         Tali osservazioni sono state trasmesse all’UAI (XXV), per conoscenza.

                             1.13.   Il TCA ha poi chiesto al SMR di precisare la specializzazione FMH della dr.ssa __________ (XXIII).

Il dr. __________, medico responsabile SMR, in data 23 aprile 2008 ha comunicato che la dr.ssa __________ “è portatrice del titolo di specialista in psichiatria e psicoterapia, riconosciuto dalle competenti autorità”, aggiungendo che “la menzione FMH non figura perché permessa esclusivamente ai membri della società FMH” (doc. XXVII).

Questi documenti sono stati trasmessi alle parti (XXVIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

                             1.14.   Pendente causa il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare i motivi per i quali ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100%. Il Tribunale ha inoltre invitato lo specialista a comunicare se condivide o meno la valutazione del SMR del 23 luglio 2007 (doc. XXVI).

Lo specialista ha risposto in data 23 maggio 2008 (XXX).

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 2 giugno 2008 (XXXII), mentre l’assicurata è rimasta silente.

                                         Le osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (XXXIII), per conoscenza.

                                          in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, l'assicurata, dal 1° novembre 1999, è stata posta al beneficio di una rendita intera d'invalidità, per un grado del 100% (doc. 12-2 e 14), a causa di una poliartrite reumatica sieropositiva e di una fibromialgia, che la rendevano inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività, come attestato dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel rapporto medico del 7 febbraio 2000 all’attenzione dell’UAI (doc. 4/1-3).

                                         In quell’occasione, il dr. __________ aveva evidenziato che non era esigibile dall’assicurata lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, dato che la poliartrite che la affliggeva non era sotto controllo, aggiungendo che “è possibile, ma non certo, che in futuro, se la malattia poliarticolare risulterà sotto controllo, sia di nuovo proponibile un'attività leggera, a tempo parziale (paziente da ricontrollare tra 2-3 anni)" (doc. 4-3).  RI 1Tale decisione è stata confermata alla fine della procedura di revisione dell’aprile 2002 (doc. 18-1).

                               2.7.   Nel novembre 2005 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 27-1). In questo contesto, l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è rimasto invariato. Anche il dr. __________, nel rapporto medico del 25 novembre 2005 all’attenzione dell’UAI, ha rilevato che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stazionario, indicando che la prognosi è legata essenzialmente alla fibromialgia, che a suo parere deve essere valutata tramite una perizia medica (doc. 28-1).

Il medico SMR, dr. __________, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), in data 9 marzo 2006 ha chiesto al dr. __________ di descrivere il decorso della malattia dell’interessata dal 1999 in poi, indicando quali sono i suoi limiti funzionali (doc. 33-2).

Con scritto del 15 marzo 2006 il dr. __________ ha risposto:

"  (...)

Come già scritto nel mio rapporto del 25.11.05 non valuto più la paziente per la problematica della poliartrite reumatica dal 13.09.03. Fino ad allora la situazione era stata caratterizzata da un discreto miglioramento sintomatico ed una normalizzazione dei parametri infiammatori. Non erano più state eseguite radiografie. All'epoca la paziente presentava un miglioramento sintomatico parziale con una scomparsa delle sinoviti e un'evoluzione verso una fibromialgia secondaria.

A oltre 2.5 anni di distanza non posso esprimermi in maniera corretta in merito alle sue domande per quel che concerne la capacità lavorativa della paziente. Ritengo quindi, come già scritto nel mio precedente reperto, una perizia medica indispensabile."

(Doc. 33-1)

Sulla base di queste risposte, l’UAI ha quindi ritenuto opportuno sottoporre l’interessata ad una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.

                                         Nel suo referto peritale del 7 luglio 2006 il dr. __________ ha posto le diagnosi di “tendenza al reumatismo generalizzato delle parti molli (fibromialgia); anamnesticamente poliartrite, attualmente senza attività clinica e/o umorale”(doc. XXI pag. 6).

                                         Il dr. __________ ha evidenziato che le lastre effettuate alle mani e ai piedi sono risultate perfettamente normali e che gli esami di laboratorio del marzo 2005 sono risultati normali, sia per i parametri infiammatori, sia per la sierologia reumatica.

                                         Pertanto, lo specialista ha concluso che non sono adempiuti i criteri per porre la diagnosi di una poliartrite di qualsiasi tipo, malattia passata in remissione almeno dal 2004, secondo il rapporto medico per l’AI del 25 novembre 2005 del dr. __________ (doc. XXI pag. 8).

Quanto alla dolorabilità delle parti molli e del rachide, il dr. __________ ha constatato che le capacità fisiche dell’interessata sono quelle corrispondenti alla sua costituzione e alla sua età e le consentono di svolgere, al 100%, sia la sua precedente attività di operaia nel settore dell’assemblaggio, sia qualsiasi tipo di attività consona alle sue capacità manuali ed intellettuali (doc. XXI pag. 9).

Nel suo rapporto medico dell’8 agosto 2006, il dr. __________ del SMR ha osservato che, sulla base della perizia del dr. __________ del 7 luglio 2006, non vi sono i presupposti per confermare la rendita erogata in precedenza a causa della poliartrite di cui era affetta l’assicurata.

Quanto alla fibromialgia, in assenza di un correlato clinico all’esame funzionale e di sintomi psichiatrici, il dr. __________ ha confermato le conclusioni del perito, ritenendo tale patologia non invalidante. Il dr. __________ ha quindi considerato l’assicurata abile al lavoro in qualsiasi attività, a partire dal momento della perizia, ossia da luglio 2007 (doc. 38-3).

A seguito della nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata, nelle sue annotazioni del 9 ottobre 2006, il dr. __________ ha osservato:

"  Dal punto di vista reumatologico la situazione è chiara:

dal decorso, esame clinico, di laboratorio e radiologico la diagnosi di artrite reumatoide non è più valida.

Si tratta quindi di un cambiamento sostanziale e non di una differente valutazione della stessa situazione.

Inoltre il documento giustificativo medico allegato del reumatologo (breve annotazione scritta su una ricetta del 25.09.2006) non fa altro che confermare quanto affermato dal dr. __________ nella sua perizia: "incapacità lavorativa da me verificata corrisponde a quella rilevata dal dr. __________ nella sua perizia del 07.07.2006".

Per quanto riguarda la parte psichiatrica:

finora nessuno aveva mai fatto rilevare la presenza di una patologia psichiatrica, neanche alla perizia era stato segnalato che era in corso un trattamento.

Da notare che il reumatologo si perita di significare, nei casi in cui il reperto reumatologico non coincide con quanto dichiarato dall'A., l'importanza dello stato psichico e la necessità di una valutazione psichiatrica, cosa che in questo caso non è stata fatta.

Appare quindi non molto chiara la segnalazione, tramite un breve certificato stilato su una ricetta del 21.09.2006, la presenza di una "grave psicopatologia invalidante che la rende totalmente inabile al lavoro", da parte del __________, senza neanche firma chiaramente identificabile.

Nella perizia si segnalano difficoltà socioeconomiche, che però non equivalgono a patologia psichiatrica, e agli atti vi è un documento di segnalazione di aggressione / violenza da parte del marito (avvenuto il 11.04.2006, PS Ospedale __________), con lettera del PP che prende nota della richiesta di sospensione del procedimento inoltrata dall'A..

L'annuncio della patologia psichiatrica rende comunque necessaria la continuazione.

È indicata una valutazione psichiatrica (e non pluridisciplinare come richiesto dall'A. e dai suoi rappresentanti, visto che dal lato reumatologico la situazione è chiara), tenendo anche presente la diagnosi posta dal reumatologo di fibromialgia (rispettivamente di "tendenza alla fibromialgia" nella perizia).

Perizia psichiatrica SMR (dr.ssa __________)." (Doc. 41-1)

L’assicurata è quindi stata sottoposta ad un esame peritale psichiatrico presso la dr.ssa __________, medico SMR specialista in psichiatria, che ha visitato l’assicurata in data 9 novembre 2006 e 3 maggio 2007.

Nel suo rapporto peritale del 14 maggio 2007, la dr.ssa __________, poste le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); disturbo dell’adattamento, reazione ansioso-depressiva in remissione (ICD10-F43.22)”, ha considerato l’assicurata, da un punto di vista psichiatrico, pienamente abile al lavoro, osservando:

"  (...)

L'analisi delle vicende personali permette di evidenziare relazioni familiari difficili e conflittuali. Inizialmente con la famiglia di origine da cui si allontana e da cui viene allontanata dopo aver scoperto di essere incinta per la vergogna e il disonore, successivamente con il primo marito, alcolista che in varie occasioni la maltratta fino anche a minacciarla con un'arma. L'assicurata ha tuttavia tentato di superare tali eventi e ha continuato a mantenere un funzionamento lavorativo e personale soddisfacente per anni.

Con il subentrante però di un rapporto coniugale sempre più difficile a causa dei problemi di salute del marito ricoverato nel 2001 in __________ e a cui viene diagnosticata un'infezione da HIV, l'assicurata sviluppa una sintomatologia algica inizialmente sovrapposta alla patologia reumatica che perdura nonostante il miglioramento del disturbo somatico associato.

Nel 1999 le viene riconosciuta una rendita AI a causa di una sintomatologia algica accompagnata da parestesie e soggettiva mancanza delle forze nella presa inquadrabile in una poliartrite reumatica, rendita riconfermata nella revisione del 2002. Nell'ultima revisione del 2006 viene invece considerata una capacità lavorativa completa visto il netto miglioramento del quadro reumatologico. L'A inizia quindi a sviluppare dopo la comunicazione della decisione AI di sospendere l'erogazione delle prestazioni una sintomatologia ansioso-depressiva inquadrabile in un disturbo dell'adattamento secondario alla preoccupazione di aver perso il supporto economico e alla soggettiva incapacità di poter riprendere l'attività lavorativa dopo oltre 7 anni di allontanamento dal mondo del lavoro.

La raccolta anamnestica, il quadro psicopatologico e il decorso orientano verso la diagnosi di un disturbo somatoforme su cui si è inserito a partire dal settembre 2006 un disturbo dell'adattamento. L'esordio del disturbo somatoforme non è facilmente definibile in quanto il suo sviluppo si sovrappone inizialmente alla patologia reumatica la cui risoluzione ha permesso di evidenziare l'origine anche psichica del dolore.

L'A. in anamnesi presenta una personalità caratterizzata da una bassa capacità a tollerare situazioni frustranti che però non si strutturano in un disturbo di personalità.

Il Dr. med. __________ alla nostra richiesta di informazioni aggiuntive scrive, nel suo certificato del 19.02.2007, che l'A. presenta uno stato di sofferenza psichica e somatica ad evoluzione cronicizzante e ritiene che non vi sia un miglioramento significativo sul piano lavorativo.

Tuttavia considera utile una valutazione a distanza di tre mesi. Non vengono descritte le risorse attuali o i limiti funzionali che possono influenzare in maniera duratura la capacità lavorativa.

I due incontri effettuati a distanza di 5 mesi evidenziano un miglioramento del tono dell'umore e dell'ansia che è iniziato già dal gennaio scorso tanto che l'A. dichiara di aver sospeso, in accordo con il curante, l'antidepressivo e in entrambi i colloqui non emergono disturbi del pensiero e della concentrazione. Il decorso del disturbo dell'adattamento appare quindi favorevole e non assume caratteristiche di una patologia invalidante.

Il disturbo somatoforme appare invariato nella sua espressione; la descrizione della sintomatologia è piuttosto vaga, improntata verso una teatralità e si nota una discrepanza tra l'obiettività clinica e le lamentele soggettive come evidenziato in tutti e due gli incontri. L'A. mantiene un buon legame con gli amici che incontra nella sue passeggiate ed invita a casa.

Anche la relazione con il coniuge non sembra così deteriorata come da lei descritta; durante la visita non emergono tensioni di coppia significative tanto che entrambi dichiarano di uscire quotidianamente assieme e di trascorrere insieme agli amici il loro tempo libero; inoltre mantiene con il figlio e il figliastro dei buoni rapporti tanto che quest'ultimo, pur abitando fuori Cantone, viene periodicamente ad aiutarla. Il funzionamento sociale e famigliare quindi non appare compromesso in maniera significativa dalla patologia psichiatrica. Ammettono che i momenti di tensione coniugale nascono da momenti di nervosismo legati ad incomprensioni o a stati di malessere legati al loro "essere malati".

In conclusione, non si evidenziano durante i due colloqui limiti funzionali che sostengano una incapacità lavorativa. È importante che il percorso di cura psichiatrico aiuti l'A. ad elaborare i fattori psicologici alla base del mantenimento del dolore somatoforme e che l'A. possa riprendere al più presto un ruolo sociale attivo."

(Doc. 46-6+7)

                               2.8.   A seguito della decisione con la quale l’amministrazione ha soppresso la rendita, l’assicurata ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e meglio:

certificato del 4 giugno 2007 del __________, che attesta che l’assicurata è in cura presso il citato Centro a causa di una sintomatologia depressiva che le causa una inabilità lavorativa del 100% dal 15 settembre 2006 (doc. A2)

rapporto del 22 aprile 2007 redatto dal dr. __________, Capo clinica di neurologia dell’Ospedale regionale di __________ e dal dr. __________, medico assistente, nel quale si legge:

"  Le riferiamo a proposito di questa paziente esaminata ambulatoriamente il 29.03.2007 e sottoposta ad un esame elettroneurografico il 17 aprile 2007.

Anamnesi

Paziente affetta da fibromialgia da almeno 7 anni, che nel 2006 si era accorta di dolore particolarmente intenso quando appoggiava la superficie esterna del piede sinistro al suolo. Questo ha portato all'esecuzione di una RX, con identificazione di un corpo estraneo (ago) a livello del V° metatarso del piede sinistro. In data 14.11.2006, si è quindi provveduto ad asportazione dello stesso. In seguito la paziente ha presentato, e presenta tuttora, importante dolore al piede, associato a sensazione disestesica al tatto, con localizzazione a livello della superficie laterale del piede (sia dorso che pianta), con intolleranza al tatto senza chiara ipoestesia.

Per non appoggiare il piede, la paziente deambula con le stampelle, non riesce a sopportare le calzature. Nonostante la terapia antidolorifica attuale, la paziente è sempre molto sofferente. Anche la notte dorme male, perchè il solo contatto del piede con il letto determina un dolore intenso. La situazione è migliore quando scarica completamente il peso dal piede.

Dopo l'intervento chirurgico al piede ha effettuato un mese di riabilitazione a __________ (dicembre-gennaio) senza beneficio.

In parallelo la paziente segnala disturbi parestetici ad entrambe le mani, sia notturni che diurni, specialmente quando utilizza le stampelle.

Anamnesi remota

●   Poliartrite sieronegativa oligosintomatica.

●   Fibromialgia (per questi due disturbi era stata seguita in passato dal Dr. __________).

●   Nel luglio 2003 è stata valutata presso i nostri ambulatori per una algia facciale, per la quale è stata esclusa l'origine neurologica. In particolare la paziente aveva effettuato RM cerebrale ed esame neurosonologico, presso il nostro ospedale, risultati negativi.

●   st d. emorroidectomia.

●   st d. asportazione di lesione cistica uterina non meglio precisata.

Terapia attuale

Tramal 3-4 ggt               0-0-1

Dafalgan 1g                   in riserva, tutti i giorni ne assume almeno 1 cp.

Tranxillium 5 mg            1-0-1

Aulin 100 mg bustine     1 o 2 al giorno

Esame neurologico

Paziente piuttosto sofferente e tesa riguardo il disturbo attuale.

Deambula con l'ausilio di una stampella per scaricare il peso dal piede sinistro.

Importanti disestesie al tatto a carico di tutto il piede, ma principalmente della metà laterale dorsale del piede, comprese le ultime 2 dita e della zona posteriore al malleolo mediale. Non è possibile valutare la discriminazione tatto-puntura per l'importante dolore evocato da tali stimolazioni. A livello della cicatrice si palpa una nodulazione dura e molto dolente. Segno di Tinel negativo al malleolo mediale.

Non è presente una franca paresi, sebbene la paziente contragga sotto-massimalmente per il dolore. ROT: rotulei e ROT arti superiori normoevocabili, achillei deboli.

Senso posturale conservato. Pallestesia conservata. Trofismo cutaneo normale.

Esame elettroneurografico (17.04.2007): non segni di neuropatia nei nervi esaminati, in particolare conduzione dei nn. plantari normale e simmetrica.

Non segni di una sindrome del tunnel carpale.

Conclusione

Trattasi di paziente con disestesie e dolori al piede sinistro insorti dopo asportazione di corpo estraneo a livello del V metatarso. Nonostante la elettroneurografia sia risultata nella norma, la distribuzione delle disestesie corrisponde al territorio del n. surale e del n. planare laterale, una irritazione di questi nervi, in prima ipotesi nell'ambito di una patologia locale (cicatriziale, infiammatoria, neuroma post-traumatico) resta quindi possibile.

Proponiamo dunque una valutazione ortopedica (mandiamo copia della lettera dal Dr. __________ con la preghiera di convocare al più presto la paziente) ed eventualmente una RM del piede.

Intanto abbiamo prescritto terapia con Neurontin 300 mg 1-1-1.

In parallelo abbiamo eseguito un esame elettroneurografico che ha escluso una sindrome del tunnel carpale favorita dall'uso prolungato di stampelle." (Doc. A4)

rapporto del 24 maggio 2007 del dr. __________, Capo clinica di ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________, in merito alla visita del 4 maggio 2007, del seguente tenore:

"  Ho visitato come richiestomi dai colleghi della neurologia (allego lettera), la paziente suddetta per la persistenza dopo asportazione, nel settembre 2006, di un corpo estraneo (Ago) dalla pianta del piede in regione della base del V metatarso, in regione del nervo surale e plantare.

A livello locale si apprezzava una tumefazione, dolore acuto localmente e calore.

La paziente riferiva dolori brucianti al carico con difficoltà importanti alla deambulazione, che avveniva con due stampelle. Ho richiesto una MRI al piede per escludere neurinomi, altri granulomi, che effettivamente sono stati esclusi. Ho rivisto la paziente in data 14.05.2007 ed il quadro clinico era rimasto invariato.

Ho consigliato di proseguire con la terapia in atto (Neurontin 300 mg 1cp per tre volte al dì, Voltaren 1 cp al dì, Pantozol 1 cp al dì), un'inabilità al 100% ed un controllo dal reumatologo e dal proprio medico curante.

Quello che si potrebbe effettuare è una terapia cortisonica, ma ritengo più appropriata prima una valutazione reumatologica.

Rimango a disposizione per ulteriori informazioni." (Doc. A3)

certificato del 23 maggio 2007, con il quale il dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, ha attestato di essere stato consultato dall’assicurata in data 9 maggio 2007, 16 maggio 2007 (per analisi) e 22 maggio 2007 (doc. E).

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 13 giugno 2007, il dr. __________, medico SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"  Assicurata con rendita AI 100% dal 1.11.1999 su certificato succinto dr. __________ del 7.2.2000

Diagnosi:     poliartrite reumatica non erosiva

                    Fibromialgia

Prima revisione 2005:

         -                                                                     __________ indica stato di salute stazionario, nella lettera del 2006 indica che fino al 2003 vi è stato un certo miglioramento, non vede la paziente dal 13.9.2003

Perizia dr. __________ 7.7.2006:

diagnosi:      tendenza al reumatismo generalizzato delle parti molli (fibromialgia)

       anamnesticamente poliartrite, attualmente senza attività umorale e/o clinica

si conclude per assenza di limiti funzionali dal punto di vista reumatologico

progetto di decisone UAI del 22.8.2006: soppressione rendita

il 18.9.2006 l'assicurata viene sottoposta a scintigrafia ossea che mostra unicamente alterazioni di tipo degenerativo limitate consone all'età dell'assicurata

18.9.2006 dr. __________, neurologo: irritazione del nervo mediano d'ambo i lati senza evidenza di neuropatia

25.9.2006: il dr. __________ con certificato conferma i limiti funzionali espressi dal dr. __________

in fase di osservazione viene indicato che l'assicurata è in cura psichiatrica

in seguito l'assicurata viene valutata dal punto di vista psichiatrico in ambito SMR (psichiatra, dr.ssa __________) il 9.11.2006 ed il 3.5.2007:

diagnosi:      disturbo somatoforme da dolore persistente F 45.4

disturbo dell'adattamento, reazione ansioso-depressiva in remissione F. 43.22

in pratica viene negata la presenza d'una patologia psichiatrica limitante

decisione UAI del 15.5.2007: soppressione rendita d'invalidità

in fase di revisione vengono presentati:

    -    breve certificato del 4.6.2007 del __________ dove si attesta una IL continua del 100% dal 15.9.2006

    -    rapporti visita del 4.5.2007 dr. __________, ortopedia e del servizio di neurologia del 17.4.2007: da questi risulta che l'assicurata è stata sottoposta ad asportazione di corpo estraneo a livello del piede il 14.11.2006 con seguente periodo di degenza a __________ per 1 mese:

             -    elettroneurografia normale

             -    RM piede: normale

             -    Si consiglia valutazione reumatologica

             -    Il 15.12.2006 è stata eseguita nuova scintigrafia ossea con riscontro di zona infiammata a livello del tarso sinistro in stato dopo recente intervento chirurgico.

Viene esclusa una algodistrofia, invariate le modeste alterazioni degenerative.

    -    l'assicurata si è presentata il 9.5.2007 ed il 22.5.2007 dal dr. __________, reumatologo.

Valutazione:

per quanto concerne la patologia reumatica e psichiatrica l'assicurata è stata debitamente valutata concludendo per una problematica somatoforme. La documentazione prodotta dopo la perizia non permette di rendere verosimile una modifica dello stato di salute concernente queste patologie.

Quale nuova problematica è da menzionare l'insorgenza d'un dolore persistente al piede dopo asportazione di corpo estraneo banale (ago). In pratica tutti gli esami eseguiti non hanno permesso di oggettivare un danno organico residuo (in particolare RM e neurografia) mentre la scintigrafia ha mostrato un referto compatibile con lo stato postoperatorio. La persistenza di tale sintomatologia "invalidante" va quindi vista nel contesto della nota problematica somatoforme (rimando qui alla descrizione del comportamento teatrale dimostrato in occasione della valutazione psichiatrica) e della questione di soppressione della rendita.

In conclusione si conferma dal punto di vista medico un quadro di problematica somatoforme senza patologia psichiatrica sottogiacente di valenza invalidante." (doc. VII/bis)

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA altri due certificati medici, uno del dr. __________, l’altro del __________.

Nel certificato del 12 luglio 2007 il dr. __________ ha attestato che l’assicurata “è seguita da noi per un’algia alla parte laterale che le causa un’invalidità lavorativa al 100% a lungo termine” (doc. M).

Nel certificato del l’11 luglio 2007 il __________ ha indicato che l’interessata “è in nostra cura per una sintomatologia depressiva che le causa invalidità lavorativa al 100% a lungo termine” (doc. L).

Nelle sue annotazioni mediche del 23 luglio 2007 il dr. __________ ha rilevato:

"  Vedi nota riassuntiva del 13.6.2007

Attualmente vengono presentati 2 brevissimi certificati (__________ e dr. __________, ortopedia) che attestano una IL del 100% di lunga durata.

L'allegata RM è nota e già discussa nel rapporto del dr. __________ del 24.5.2007.

In conclusione, permane una sintomatologia invalidante a livello del piede di origine X, patologia presente dal 14.11.2006. Da allora l'assicurata è da ritenersi non abile a svolgere attività lavorative in piedi, lavori da svolgere da seduta senza dover azionare dei pedali non risultano invece impediti dalla patologia localizzata a livello del piede questo in considerazione degli accertamenti reumatologico e psichiatrici eseguiti. Faccio inoltre notare che finora non è stata fornita una spiegazione oggettivabile dei disturbi a livello del piede." (Doc. XIV/bis)

Con scritto del 15 ottobre 2007 indirizzato al patrocinatore, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato:

"  La signora RI 1 presenta uno stato psicopatologico caratterizzato da una sindrome mista ansioso-depressiva aggravata da una polipatologia somatica con Fibromialgia, poliartrite, algie facciali estremamente dolorosa ed invalidante.

Come se tutto ciò non bastasse la paziente ha subito un intervento ad un piede, in seguito al quale sembra vi sia stata una lesione permanente di tipo nervoso, e a ciò si deve aggiungere un sospetto tumore al seno attualmente indagato dai colleghi.

Per terminare da segnalare una compromessa e grave situazione familiare e psicosociale.

Il quadro d'insieme è dei più preoccupati e invalidanti. La paziente è tuttora completamente inabile al lavoro, invalida al 100% con prognosi molto impegnativa." (Doc. O)

                                         In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendogli di precisare i motivi per i quali ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100% e di indicare se condivide o meno la valutazione del SMR del 23 luglio 2007 (doc. XXVI).

                                         Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 26 maggio 2008:

"  Con la presente rispondo alla sua lettera del 23.04.2008, nella quale mi chiede un parere sull’inabilità lavorativa della paziente suddetta.

Per quanto mi riguarda la paziente è affetta da una polimialgia, con esito cicatriziale in sede della base del V metatarso del piede sinistro.

La paziente era stata posta in inabilità lavorativa nella misura del 100% a lungo termine, poiché avevo consigliato alla medesima di rivolgersi ad un reumatologo: al fine di valutare eventualmente una terapia cortisonica o comunque una variazione sulla terapia in atto; non sapendo la data precisa in cui la paziente sarebbe stata visitata da un reumatologo, avevo posto un’inabilità lavorativa al 100% a lungo termine.

Per quanto riguarda la decisione del medico regionale, il quale consiglia un’attività lavorativa da svolgere seduta, senza dover azionare pedali e senza dover rimanere a lungo in piedi, ritengo questa sia un’ottima soluzione per poter permettere alla paziente un reintegro sociale e lavorativo, visto anche che la patologia fibromialgica ha portato la paziente ad uno stato depressivo lieve, come ho potuto constatare durante le visite ambulatoriali.

Ritengo corretto un reintegro lavorativo con un’attività consona, tenendo conto delle problematiche della paziente.” (Doc. XXX)

                               2.9.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                             2.10.   Nella fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.6., 2.7. e 2.8.) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.9.), questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto l’interessata, dal mese di luglio 2006, abile al 100% nella sua precedente attività e in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                         Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 13 novembre 2002, con la quale è stata confermata l’attribuzione all’assicurata del diritto ad una rendita intera dal 1° novembre 1999, a causa della poliartrite reumatica sieropositiva e della fibromialgia che la affliggevano, rendendola inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività, come attestato dal dr. __________ (cfr. doc. 4/1-3).

                                         Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

                                         Al riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto una perizia reumatologica, affidata al dr. __________ e una valutazione peritale psichiatrica, a cura della dr.ssa __________ del SMR, dalle quali il TCA non ha motivo di distanziarsi.

                          2.10.1.   In tale contesto va preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

Nella fattispecie concreta, dalle precisazioni fornite dal dr. __________, medico responsabile del SMR, su richiesta esplicita del TCA (cfr. doc. XXIII), questo Tribunale ha appurato che la dr.ssa __________ è in possesso del titolo di specialista in psichiatria e psicoterapia, riconosciuto dalle competenti autorità (doc. XXVII).

Pertanto, la perizia psichiatrica del 14 maggio 2007 allestita dalla dr.ssa __________ può essere presa in considerazione dal TCA.

                          2.10.2.   Quanto alle patologie somatiche di cui è affetta l’assicurata, alla perizia del dr. __________ del 7 luglio 2006, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

                                         Nel suo referto peritale reumatologico del 7 luglio 2006 il dr. __________ ha ripercorso la storia clinica dell’interessata, affetta da una poliartrite reumatica diagnosticata dal dr. __________ sulla base della scintigrafia ossea dell’agosto 1999, che secondo lo specialista rendeva l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività. L’evoluzione di tale patologia nel corso degli anni è stata favorevole, come indicato dallo stesso dr. __________ nel rapporto di decorso per l’UAI del novembre 2005, nel quale ha riscontrato l’assenza di sinoviti, sospendendo quindi il trattamento di fondo. All’esame clinico peritale, il dr. __________ ha evidenziato l’assenza di patologie statiche o funzionali al rachide e agli arti, escludendo in particolare l’esistenza di segni infiammatori alle articolazioni e di fenomeni neurocompressivi alle mani. Inoltre, dalle lastre convenzionali alle mani e ai piedi, il dr. __________ ha potuto escludere la presenza di affezioni di tipo reumatico-infiammatorio, evidenziando nelle parti molli del metatarso sinistro un corpo estraneo (parte di un ago), del quale l’assicurata non era a conoscenza.

                                         Il dr. __________ ha quindi ritenuto assente la diagnosi di poliartrite, passata in remissione (doc. XXI, pag. 8). Quanto alla dolorabilità delle parti molli sia del rachide, che degli arti, nell’ambito di una tendenza alla fibromialgia generalizzata, il dr. __________ ha escluso che sul piano funzionale vi siano degli impedimenti, ritenendo quindi l’assicurata totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività di operaia, sia in altre attività consone alle sue capacità manuali ed intellettuali (doc. XXI, pag. 9).

                                         Dal rapporto peritale del dr. __________ emerge quindi, in maniera chiara e ben motivata, un netto miglioramento, da un profilo reumatologico, dello stato di salute dell’assicurata - vista la remissione della poliartrite - tale da renderla totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività di operaia addetta all’assemblaggio e in qualsiasi altra attività consona alle sue capacità manuali ed intellettuali.

                                         Quanto alla diagnosi di fibromialgia, a suo tempo posta dal dr. __________, il dr. __________ ha riscontrato una moderata dolorabilità delle parti molli sia del rachide che degli arti nell’ambito di una tendenza alla fibromialgia generalizzata, non invalidante, dato che secondo lo stesso specialista l’interessata è da considerare abile al lavoro al 100% sia nella sua professione, sia in qualsiasi lavoro adatto (doc. XXI/pag. 9).

Al riguardo, va ricordato che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), secondo la giurisprudenza federale, anche in presenza di una fibromialgia (come nel caso di un disturbo del dolore somatoforme) si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

Solo eccezionalmente, in presenza di determinati presupposti fissati dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile dall'assicurato, affetto da una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

Nella presente fattispecie, la tendenza alla fibromialgia dell’interessata non può essere considerata eccezionalmente invalidante, visto che lo stesso dr. __________ ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro sia nella sua attività, sia in altre attività adeguate.

Inoltre, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza – ritenuto che l'Alta Corte, in una sentenza I 336/04 dell’8 febbraio 2006, pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72) ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 132 V 71-72) – la fibromialgia diagnosticata dal dr. __________ è stata esaminata anche dal punto di vista psichiatrico, dalla dr.ssa __________, la quale non ha riscontrato né la presenza di una "comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata”, né degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua per un assicurato affetto da fibromialgia.

Anche la dolorabilità risentita dall’assicurata al piede sinistro, della quale non è stata fornita una spiegazione oggettiva, non è in grado di modificare la valutazione peritale del dr. __________.

Va infatti rilevato che dopo la visita peritale del 5 luglio 2006 presso il dr. __________ - il quale, dalle lastre convenzionali effettuate ai piedi, ha evidenziato nelle parti molli del metatarso sinistro un corpo estraneo (parte di un ago), del quale l’assicurata non era a conoscenza - l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento di asportazione di un corpo estraneo al piede sinistro, avvenuto in data 14 novembre 2006. Dal rapporto del 22 aprile 2007 del dr. __________, Capo clinica di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, emerge che l’esame di elettroneurografia è risultato normale. In considerazione tuttavia del fatto che la distribuzione delle disestesie corrisponde al territorio del nervo surale e del nervo plantare laterale, motivo per il quale “una irritazione di questi nervi, in prima ipotesi nell’ambito di una patologia locale (cicatriziale, infiammatoria, neuroma post-traumatico) resta quindi possibile”, il dr. __________ ha proposto che venga eseguita una valutazione ortopedica, presso il dr. __________doc. A4).

                                         Nel suo rapporto del 24 maggio 2007, il dr. __________, Capo clinica di ortopedia presso l’Ospedale regionale di __________, ha indicato che alla visita del 4 maggio 2007 ha potuto evidenziare la presenza, a livello locale, di una tumefazione, dolore acuto localmente e calore. Dall’esame di RM effettuato, il dr. __________ ha escluso la presenza di neurinomi e di altri granulomi. In occasione della successiva visita del 14 maggio 2007, lo specialista ha poi riscontrato uno stato clinico invariato, consigliando all’interessata di proseguire la farmacoterapia in atto, ritenendola inabile al lavoro al 100% e ritenendo opportuno un controllo presso il reumatologo e presso il medico curante (doc. A4).

                                         In un successivo certificato medico del 12 luglio 2007, il dr. __________ ha attestato di avere in cura l’assicurata “per un’algia alla parte laterale”, che le causa un’inabilità lavorativa del 100% a lungo termine (doc. M).

                                         Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         In concreto, il referto del 22 aprile 2007 del dr. __________ è precedente alla decisione impugnata (del 15 maggio 2007) ed è quindi rilevante ai fini del presente giudizio.

                                         I referti del dr. __________ del 24 maggio 2007 e del 12 luglio 2007, pur essendo posteriori alla decisione impugnata, fanno riferimento alla situazione clinica dell’assicurata constatata già nella visita medica del 4 maggio 2007 e in quella del 14 maggio 2007, precedenti alla decisione impugnata. Pertanto, potendo questi referti permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 15 maggio 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

                                         La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

Chiamato dal TCA a precisare le ragioni che giustificano un’incapacità lavorativa del 100%, il dr. __________ ha indicato che l’assicurata era stata posta in inabilità lavorativa al 100%, a lungo termine, dato che lo stesso dr. __________ aveva consigliato una visita reumatologica al fine di valutare la necessità o meno di una terapia cortisonica o di una variazione della terapia in atto (doc. XXX).

Il dr. __________, nelle sue annotazioni del 23 luglio 2007, ha indicato che “permane una sintomatologia invalidante a livello del piede di origine X, patologia presente dal 14 novembre 2006”, di cui non è stata fornita una spiegazione oggettivabile, aggiungendo che da tale data l’assicurata non è più abile al lavoro in attività da svolgere in piedi, mentre può continuare ad effettuare attività da seduta, senza dover azionare dei pedali e questo “in considerazione degli accertamenti reumatologico e psichiatrico eseguiti” (doc. XIV/bis).

Al riguardo, il dr. __________, rispondendo ad una richiesta di commento delle conclusioni del medico SMR da parte del TCA, con scritto del 23 maggio 2008, ha ritenuto quella del dr. __________ “un’ottima soluzione per poter permettere alla paziente un reintegro sociale e lavorativo”, confermando quindi la piena capacità lavorativa dell’interessata in attività sedentarie, senza dover azionare dei pedali (doc. XXX).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale apprezzamento specialistico, che conferma la valutazione del SMR.

Da un punto di vista somatico, dunque, occorre ritenere che, rispetto alla precedente decisione del 13 novembre 2002, lo stato di salute dell’interessata ha subito un miglioramento, che la rende totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività di operaia addetta all’assemblaggio e in altre attività adeguate.

                                         Va al riguardo sottolineato che la precedente attività dell’assicurata è rispettosa dei limiti funzionali indicati dal dr. __________ del SMR e condivisi dal dr. __________, visto che, come comunicato dallo stesso datore di lavoro nel questionario del 16 febbraio 2000, in qualità di operaia presso la ditta __________ di __________ ella doveva effettuare “applicazione di colore mediante pennellino su punte per trapano da dentista, posizionate e roteanti su di un motore, lavoro da eseguire seduti” (cfr. doc. 10-1).

                          2.10.3.   Per quanto concerne la patologia psichiatrica, nel suo consulto del 14 maggio 2007, la dr.ssa __________ ha posto la diagnosi di “disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); disturbo dell’adattamento: reazione ansioso-depressiva in remissione (ICD10-F43.22)”, ritenendo l’assicurata totalmente abile al lavoro (doc. 46/1-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni alle quali è giunta la dr.ssa __________, nel suo referto peritale del 14 maggio 2007, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.9.).

La specialista ha infatti approfonditamente analizzato la situazione psichiatrica dell’assicurata, tramite un esame accurato svolto nel corso di due visite peritali (il 9 novembre 2006 e il 3 maggio 2007), dalle quali è emersa l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti.

Il disturbo dell’adattamento con reazione ansioso-depressiva è infatti stato considerato in remissione e quindi non invalidante.

La dr.ssa __________, infatti, nel corso delle due visite, effettuate a distanza di 5 mesi l’una dall’altra, ha potuto constatare un miglioramento del tono dell’umore e dell’ansia, confermato anche dall’assicurata stessa – la quale ha indicato che dal mese di gennaio, in accordo con il suo psichiatra curante, dr. __________, ha sospeso l’assunzione dell’antidepressivo che assumeva in precedenza – concludendo quindi per un decorso favorevole del disturbo dell’adattamento, che non assume le caratteristiche di una patologia invalidante (doc. 46-7).

Anche la sindrome somatoforme è stata ritenuta dalla dr.ssa __________ non invalidante.

Al riguardo, va ricordato che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), la sindrome somatoforme da dolore persistente normalmente non è invalidante. Al fine di stabilire se, eccezionalmente, la sindrome somatoforme da dolore persistente abbia carattere invalidante, occorre procedere all’esame dei presupposti fissati dalla giurisprudenza federale per poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

                                         La giurisprudenza esige infatti quale primo criterio l'esistenza di una "comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata".

In caso di assenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata andava pure analizzata la presenza qualificata di altri criteri, richiesti dalla giurisprudenza, quali ad esempio l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi (sull’applicabilità dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme comporti una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3 dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del 28 maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre 2007).

Dal rapporto peritale della dr.ssa __________ emerge in maniera netta che, nel caso di specie, questi criteri non sono adempiuti (cfr. doc. 46-7).

L’assicurata non presenta infatti una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata (il disturbo di adattamento non è infatti invalidante); non mostra un ritiro totale dalla vita sociale (ha contatti regolari con amici, che incontra durante le sue passeggiate o che invita a casa); non presenta un disturbo psichiatrico cristallizzato, senza possibilità di miglioramento (il suo tono dell’umore e dell’ansia è migliorato; ha potuto sospendere l’assunzione dell’antidepressivo; il percorso di cura psichiatrico può aiutarla a elaborare i fattori psicologici alla base del mantenimento del dolore somatoforme).

                                         La dr.ssa __________ ha inoltre evidenziato la presenza di una chiara tendenza alla teatralità (cfr. al riguardo STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, citata al consid. 2.5.), con una descrizione della sintomatologia piuttosto vaga e una discrepanza tra l’obiettività clinica e le lamentele soggettive.

Sulla base di questi elementi, la dr.ssa __________ ha concluso che il funzionamento sociale e familiare dell’interessata non appare compromesso in maniera significativa dalla patologia psichiatrica (doc. 46-7).

                                         In conclusione, rispecchiando le perizie del dr. __________ e della dr.ssa __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alle stesse può essere fatto riferimento. Inoltre, considerato il miglioramento dello stato di salute dal profilo reumatologico, a seguito della remissione della poliartrite dell’interessata, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che a partire dal 1° luglio 2006, l’assicurata ha presentato una capacità lavorativa del 100% sia nella sua precedente attività, sia in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, il diritto dell’assicurata ad una rendita intera a partire dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI e consid. 2.4. in fine).

                             2.11.   L’assicurata, nel ricorso, si è detta disposta a presentarsi davanti al TCA per illustrare in prima persona la propria situazione (IV). Nello scritto del 17 aprile 2008 il patrocinatore ha inoltre chiesto una verifica dell’attuale stato di salute dell’interessata (XXIV).

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazio-ne agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.

                                         Non è pertanto necessario procedere né all’audizione, né alla nuova valutazione peritale richieste.

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.13.).

                                         Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"  (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

                             2.13.   La ricorrente ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (IV).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         In casu, la ricorrente, sposata e madre di un figlio (nato nel 1986) - che vive per conto suo ed è a carico della pubblica assistenza - si trova nel bisogno. La medesima disponeva in effetti, quali entrate, solo della rendita di invalidità di fr. 2'800 mensili – che è ora stata soppressa - più fr. 400 (secondo pilastro). Entrambi i coniugi non lavorano (il marito dell’interessata è in attesa di una decisione in merito al diritto a prestazioni da parte dell’UAI). L’assicurata non ha inoltre dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale).

                                         L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.187 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2008 32.2007.187 — Swissrulings