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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2008 32.2007.185

16 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,708 mots·~59 min·6

Résumé

Assicurato-del 1947-abile al 50% come lavapiatti/aiuto cucina e in attività medio-leggere. Reddito da invalido: dato TA1 ridotto del 16%(redd.da valido inferiore a quello statist.in quel settore) e del 20%(età+danno salute). Diritto a 1/4 rendita. Non GP(non avv.); non esonero spese (non indigente)

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.185   rs

Lugano 16 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 maggio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1947, già attivo come lavapiatti/aiuto cucina presso il __________ della __________ di __________, il 22 febbraio 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, dichiarando di essere sofferente dall’agosto 2003 a causa di una serie di patologie (cfr. doc. 1-1 segg., 13-1 a 15-1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare eseguita dal servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM, doc. 19-1 segg.), con decisione del 19 maggio 2006 l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità del 33%, ha respinto la richiesta di prestazioni (cfr. doc. 25-1).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’RA 1 (cfr. doc. 26-1), l’amministrazione, dopo aver sottoposto nuovamente l’incarto ai Dr. med. __________ e __________ del Servizio medico regionale dell’AI – SMR – (cfr. doc. 32-1, 35-1), il 3 maggio 2007 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il precedente provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’RA 1, per conto dell’assicurato, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, postulando, da un lato, l’annullamento del provvedimento impugnato al fine di procedere a una valutazione oggettiva dei fattori che hanno condotto al diniego di una rendita AI. Dall’altro, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha, in particolare, addotto che la sua possibilità di reintegrazione nell’attività lavorativa non è oggettivamente più possibile, malgrado tutti gli sforzi già effettuati in precedenza per trovare un’occupazione adeguata al suo stato di salute, sfruttando la sua eventuale capacità lavorativa residua (egli è stato in disoccupazione usufruendo del diritto massimo dell’indennità e non reperendo alcuna occupazione). A suo parere vi è un’impossibilità oggettiva a trovare un impiego per il fattore legato alla sua età (60 anni) e per il fatto che al momento della domanda AI del febbraio 2005 le sue condizioni di salute sono sempre peggiorate. L’insorgente ritiene che la sua capacità lavorativa residua sia quindi nulla e che il calcolo effettuato dall’UAI non sia più attuale e non debba, dunque, essere determinante per il presente giudizio. Egli ha, inoltre, precisato che la settimana seguente si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento presso l’Ospedale __________ per ulteriori problemi legati ai disturbi venosi e circolatori (impedimento a effettuare sforzi; difficoltà a camminare) e che è da considerare inabile al 100%. L’assicurato ha così indicato che, dovendo stabilire la capacità lavorativa alla luce dell’attuale situazione personale e di salute, non si oppone a un’eventuale nuova perizia e a una nuova valutazione dell’abilità al lavoro esigibile dal parte dell’AI (cfr. doc. I).

                               1.4.   L’11 giugno 2007 __________ dell’RA 1 ha inviato al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IV + 1-3).

                               1.5.   Mediante risposta del 12 giugno 2007 l’UAI, rilevato come l’assicurato in sostanza ha sollevato le stesse obiezioni già trattate con l’opposizione senza addurre ulteriori mezzi di prova, si è limitato a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione e a postularne l’integrale conferma (cfr. doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’UAI era legittimato o meno a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che nel luglio 2005 la Dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, dell’SMR ha attestato che la documentazione medica agli atti non permetteva una valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, in quanto l’effettivo danno alla salute non era documentato in modo sufficiente.

                                         Su indicazione della dottoressa è così stata prevista una perizia pluridisciplinare SAM con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato (cfr. doc. 15-1; 16-1).

                                         Nel contesto di tale perizia pluridisciplinare l’assicurato è stato degente alcuni giorni presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 17-1), dove è stato sottoposto a degli esami a livello angiologico e pneumologico, oltre a un Mini-mental State Examination per valutare la presenza o meno di disturbi cognitivi (cfr. doc. 19-7).

                                         Inoltre hanno avuto luogo, il 5 dicembre 2005, un consulto angiologico da parte del Dr. med. __________, caposervizio del Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 19-13), il 6 dicembre 2005 una visita psichiatrica da parte del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 12 dicembre 2005 un consulto dermatologico da parte del Dr. med. __________, spec. FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale.

                                         Dal rapporto peritale del 2 gennaio 2006, quale diagnosi, risulta:

"  (…)

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Arteriopatia periferica all’arto inf. sin. con / su

stadio IIA.

                                        Sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione.

                                        Broncopatia cronicostruttiva con /su

- dispnea NYHA II.

Atrofia cerebrale e corticale (TAC cerebrale del 4.11.2005).

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Insufficienza venosa cronica stadio I-II bilateralmente con /su

- pregressa tromboflebite a sin.;

pregresso stripping della saphena magna a sin. (1999?).

 Alluce valgo bilaterale con /su

- il dito a martello a sin.

Epatopatia.

Ipertensione arteriosa” (Doc. 19-8)

                                         Il Dr. med. __________, dal profilo angiologico, ha, in particolare, rilevato che:

"  (…)

Il peritando presenta un’insufficienza venosa cronica oligosintomatica con una contenzione elastica efficace e quindi ininfluente sulla capacità lavorativa, ed un’occlusione cronica collateralizzata a sinistra dell’asse femoro-popliteo con una claudicatio vascolare soggettivamente poco invalidante.

Documentata è l’apparizione dei sintomi dopo 200 m di marcia al tappeto mentre il margine libero massimo non è documentato in quanto il sig. RI 1 non ha più voluto continuare.

Riferita è la capacità di poter camminare in pianura anche durante un’ora senza sintomi limitanti al polpaccio, il fatto che ha potuto lavorare senza limitazioni significative presentando i medesimi sintomi in passato, ed una disponea da sforzo NYHA II (fattore limitante principale, oggetto di valutazione pneumologica). Appurato è quindi lo stadio funzionale IIA.

Dal punto di vista prettamente angiologico, fatta quindi astrazione della problematica pneumologica, il peritando è al momento attuale ancora, come già lo era, teoricamente in grado di eseguire pienamente sia il lavoro precedente che un lavoro analogo che comporti un carico da lieve a moderato per gli arti inferiori.

Premesso che l’allenamento alla marcia, in questo stadio funzionale, è parte integrante della terapia di base delle arteriopatie periferiche ostruttive, fossero sul lavoro inevitabili ripetuti spostamenti a piedi superiori ai 200m in pianura o meno in salita (scale ecc.), bisognerà prevedere delle brevi pause di recupero (5-10 minuti) ad ogni spostamento che causi dei dolori e quindi accettare una lieve diminuzione della capacità lavorativa stimabile attorno a 25%.” (Doc. 19-15)

                                         Dal canto suo il Dr. med. __________, per quel che concerne la patologia psichiatrica, ha indicato che l’insorgente presentava una sindrome depressiva ricorrente a quel momento in remissione (ICD-10 F33.4) che causava un’inabilità lavorativa nella misura del 10-20%. Lo specialista ha osservato che comunque vi era un miglioramento graduale e che la prognosi a medio-lungo termine era favorevole, salvo eccezioni.

                                         Egli ha pure precisato che il disturbo psichico dell’assicurato veniva peggiorato dall’abuso etilico importante che con l’andare del tempo e l’astinenza migliorava in senso generale.

                                         Infine il Dr. med. __________ ha sottolineato che in caso di peggioramento del suo stato depressivo, era auspicabile che il ricorrente fosse preso a carico dal lato psichiatrico e beneficiasse di colloqui di sostegno con eventualmente l’introduzione di una terapia antidepressiva-ansiolitica (cfr. doc. 19-19).

                                         Il Dr. med. __________ ha certificato che nel dicembre 2005 non sussistevano problemi dermatologici e che con le misure igieniche adeguate non vi sarebbero state nemmeno in futuro riduzioni della capacità lavorativa. Secondo lo specialista l’assicurato, dal punto di vista dermatologico, era abile al lavoro per tutte le attività (cfr. doc. 19-21).

                                         Inoltre, in relazione alle altre patologie accusate dall’insorgente, il rapporto peritale enuncia che:

"   (…)

E’ presente una broncopatia cronicostruttiva, clinicamente vi sono segni radiologici, alla spirometria e soggettivamente vi è una dispnea NYHA II. Questa patologia limita l’A. in attività medie e pesanti. E’ pure presente un’epatopatia, sicuramente etiltossica. Attualmente l’A. non assume più queste sostanze ed è da prevedere un miglioramento. Anamnesticamente si può parlare di sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale. Attualmente questi disturbi sono oligosintomatici e potrebbero limitare l’A. in attività pesanti.

(…)

Alla recente TAC cerebrale del 4.11.2005 è descritto un quadro di atrofia centrale corticale, come pure alterazioni vascolari diffuse. Clinicamente vi sono in particolare disturbi mnestici. All’esame MMSE vi sono deficit all’attenzione ed al calcolo. Queste alterazioni hanno sicuramente un certo influsso sulla capacità lavorativa dell’A. (l’A. potrebbe dimenticare di eseguire i compiti ricevuti, rispettivamente meno efficiente nell’eseguirli).

La pregressa uroliatiasi anamnestica ed i problemi gastrointestinali (gastrite antrale, ernia iatale assiale) non hanno nessun influsso sulla capacità lavorativa. Pure l’allergia ai sulfamidici non ha influsso sulla capacità lavorativa dell’A.(…)”(Doc. 19-10)

                                         I medici del SAM, per quanto attiene alle conseguenze delle diverse patologie sull’abilità al lavoro complessiva, hanno concluso che l’assicurato non raggiunge più una capacità lavorativa totale, bensì del 50% circa (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come panettiere e ausiliario di ristorante. Essi ritengono che anche in altre attività leggere e medie l’insorgente presenta una capacità lavorativa del 50% dal settembre 2003 e continua (cfr. doc. 19-11).

                                         All’opposizione inoltrata contro la decisone formale del 19 maggio 2006 con cui l’UAI ha negato all’assicurato una rendita AI, è stato allegato il certificato medico 7 giugno 2006 del medico curante dell’assicurato, Dr. med. __________, medicina generale FMH. Nello stesso quest’ultimo ha attestato che a seguito del grave trauma cerebrale subito nel 1980 non è mai stato in grado di assumere un lavoro pagato secondo le statistiche e che, visto che le condizioni di salute a quel momento non gli permettevano di svolgere un lavoro in modo regolare, l’inabilità lavorativa era senz’altro al di sopra del 50% (cfr. doc. 26-5).

                                         Inoltre la parte ricorrente, sempre in sede di opposizione, ha prodotto un referto del 16 giugno 2006 in cui il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e angiologia, ha rilevato:

"  (…)

Rivalutazione angiologica in paziente già visto dal collega Dr. __________ per un‘arteriopatia dell’arto inferiore sinistro giudicata stadio IIA a sinistra nel 2003 su occlusione femoro-poplitea sinistra.

(…)

Effettivamente all’esame clinico si riscontrano le stigmate di un’occlusione prossimale dell’arto inferiore sinistro dove mancano i polsi periferici allorquando sono presenti a destra.

(…)

                                        Si conferma quindi l’occlusione della femorale superficiale. E’ chiaro che un tentativo di ricanalizzazione eventualmente anche per via sub-intimale potrebbe entrare in linea di conto. Ritengo giustificato però di proporre un’angio-RMI dell’aorta e degli arti inferiori al fine di poter discutere multidisciplinarmente l’approccio endo-vascolare (…)

                                        Malgrado tutto introdurrei un antiaggregante piastrinico ed eventualmente un vasodilatatore periferico per migliorare le perfusioni incitando il paziente, ora che ha smesso di fumare, di deambulare quotidianamente il più possibile in modo da allenare le collaterali” (Doc. 30-2).

                                         La Dr. med. __________ dell’SMR, il 6 novembre 2006, prendendo posizione in merito all’attestazione del Dr. med. __________, ha precisato che è stato confermato quanto già valutato in sede peritale SAM, ossia la nota occlusione della femorale superficiale. Essa ha evidenziato che anche clinicamente la situazione non è peggiorata, corrispondendo sempre a uno stadio IIA e quindi con limiti funzionali non peggiorati rispetto a quelli valutati in sede peritale SAM. La dottoressa ha pure indicato che le eventuali future opzioni terapeutiche non incidono sulla capacità lavorativa residua e che comunque per il momento l’angiologo ritiene più indicato il trattamento antiaggregante con incitazione al movimento con deambulazione quotidiana (cfr. doc. 32-1)

                                         Il 6 aprile 2007 il Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie delle vie respiratorie, dopo avere effettuato una serie di esami, ha indicato che dal punto di vista respiratorio l’assicurato è portatore di una BPCO enfisematosa stadio III gold. Dal profilo funzionale è stato registrato un disturbo ventilatorio essenzialmente ostruttivo con importante bronchioloostruzione e aumento del rapporto VR/CPT nel senso di un’iperinflazione polmonare. Lo specialista ha pure riscontrato un aumento delle resistenze a carico delle vie aeree e una netta diminuzione della diffusione alveolo-capillare per il CO e nessuna reversibilità della bronchioloostruzione dopo l’inalazione di broncomiorilassanti. Il Dr. med. __________ ha constatato che la spirometria eseguita all’ospedale di __________ nel dicembre 2005 è più o meno sovrapponibile a quella del 2007 se si eccettua che il VEMS è ulteriormente più ridotto, probabilmente perché il paziente non era ancora al beneficio di una cura appropriata (cfr. doc. 33-2 segg.).

                                         Dalle annotazioni del medico dell’SMR, Dr. med. __________, del 25 aprile 2007 emerge, poi, che la patologia polmonare era già nota - ed è rimasta in pratica invariata - in occasione della perizia SAM. Secondo il medico tale affezione limita l’assicurato nell’esecuzione di attività medie o pesanti ma risulta sempre compatibile con lo svolgimento di attività leggere (cfr. doc. 35-1).

                               2.5.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Inoltre è utile rilevare che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.6.   Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le conclusioni esposte nella perizia pluridisciplinare del SAM del 2 gennaio 2006, secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% sia nelle attività di panettiere e aiuto di ristorante, che in un’altra attività media-leggera dal settembre 2003, possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il rapporto peritale SAM (cfr. doc. 19-1segg.) non contiene, in effetti, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, i periti hanno tenuto conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurato è affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso, e meglio fondandosi sullo studio del dossier dell’insorgente, su diverse visite del paziente e sui referti di parecchi esami esperiti.

                                         Agli atti non risultano, del resto, valutazioni mediche in senso opposto che mettano in serio dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM.

                                         I certificati del Dr. med. __________ del giugno 2006 e del Dr. med. __________ dell’aprile 2007, al contrario, confermano, per quanto attiene all’aspetto angiologico e pneumologico, quanto rilevato dai periti SAM, attestando il medesimo grado di affezioni di quello riscontrato dai periti SAM. Più precisamente il Dr. med __________ ha confermato l’occlusione della femorale superficiale indicata dal Dr. med. __________, mentre il Dr. med. __________ ha registrato un disturbo ventilatorio essenzialmente ostruttivo e che la spirometria del 2007 era sovrapponibile a quella del 2005 – effettuata durante la perizia pluridisciplinare, contestualmente alla quale è stata refertata una broncopatia cronico-ostruttiva (cfr. consid. 2.4.).

                                         Ciò è, d’altronde, stato evidenziato pure dai medici SMR __________ ed __________ (cfr. doc. 32-1, 35-1; cosid. 2.4.)

                                         Questa Corte non ignora che il Dr. med. __________ ha indicato, nel giugno 2006, che le condizioni di salute dell’assicurato non gli permettono si svolgere un lavoro in modo regolare e che l’inabilità al lavoro è senz’altro superiore al 50% (cfr. doc. 26-5).

                                         Tuttavia tale apprezzamento non è suscettibile di scalfire il valore probante della valutazione dei periti SAM.

                                         Infatti il certificato del Dr. __________ risulta alquanto laconico e privo di valide motivazioni.

                                         Giova, altresì, segnalare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

                                         Nel ricorso del giugno 2007 il rappresentante dell’assicurato ha indicato che la settimana seguente questi si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento presso l’Ospedale __________ per ulteriori problemi legati ai disturbi venosi e circolatori (impedimento a effettuare sforzi; difficoltà a camminare) e che la capacità lavorativa andava stabilita alla luce dell’attuale situazione personale e di salute (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo il TCA rileva, da una parte, che verosimilmente trattasi dell’intervento di ricanalizzazione proposto dal Dr. med. __________ nel giugno 2006 (cfr. doc. 30-2).

                                         Dall’altra, che, in ogni caso, il potere cognitivo della presente Corte è, limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

                                         Di conseguenza rilevante ai fini della presente vertenza è lo stato di salute come si presentava fino al maggio 2007.

                                         Un eventuale aggravamento delle condizioni dell’assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione su opposizione può, se del caso, giustificare una nuova domanda (cfr. STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; I560/05 del 31 gennaio 2007).

                               2.7.   L’insorgente sostiene, inoltre, di essere impossibilitato oggettivamente a trovare un’occupazione per il fattore legato alla sua età avanzata (cfr. doc. I).

                                         A tale proposito questo Tribunale sottolinea che l’assicurato è nato nel 1947. Al momento dell’emissione della decisione su opposizione qui contestata egli aveva, dunque, 60 anni.

                                         Gli restano, quindi, ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003).

                                         Non si può di conseguenza ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia più economicamente utilizzabile sul mercato generale del lavoro dell’assicurato, a causa della sua età.

                                         Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che questa circostanza si realizza nei casi in cui un assicurato è molto vicino al pensionamento (a quest’ultimo proposito, cfr. STF I 462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; STF I 401/01 del 4 aprile 2002; STF I 617/02 del 10 marzo 2003. Al contrario, per dei casi in cui il Tribunale federale ha considerato ancora economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato a cui restano ancora alcuni anni lavorativi prima del pensionamento, cfr. STF I 831/05 del 21 agosto 2006; STF I 293/05 del 17 luglio 2006; STF I 359/2006 del 22 giugno 2007; STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004; STF I 246/02 e 247/02 del 7 novembre 2003; STF I 304/06 del 22 gennaio 2007; STF I 376/05 del 5 agosto 2005; STF I 500/06 del 30 agosto 2007).

                                         In esito alle considerazioni esposte al consid. 2.6. e a quanto appena esposto, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico l'assicurato è limitato nell’esercizio sia della sua abituale professione di lavapiatti/aiuto cucina, che di un’attività medio-leggera adeguata al suo stato di salute in misura del 50%.

                               2.8.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr. doc. 24-1, 25-1, A1) e non contestato dall’assicurato.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 36’678.-- (cfr. doc. 24-2).

                                         L’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato e può essere fatto proprio dal TCA.

                               2.9.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

                                         permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                             2.10.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"  Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha stabilito che:

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

                             2.11.   Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a

                                         fr. 4'771.50 mensili oppure a fr. 57'258.-- per l'intero anno

                                         (fr. 4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         L’assicurato, quale lavapiatti/aiuto cucina presso il __________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 36’678.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.), corrispondenti a fr. 3'056/mese.

                                         Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 43'855.--/ anno e 3’654.--/mese, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “hôtellerie et restauration”, livello di qualifica 4: fr. 3’514.-- X 12 mesi = 42’168.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 43'855.--).

                                         Più precisamente il salario che il ricorrente avrebbe percepito presso il ristorante di __________ a tempo pieno è inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale di circa il 16%.

                                         Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente (cfr. pure STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).

                                         Il reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 48'097.-- (fr. 57'258.-- decurtati del 16%).

                             2.12.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                                         In concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 8% (3% per attività leggera e 5% per età e prognosi sfavorevole; cfr. doc. 25-2).

                                         Questa Corte, alla luce della giurisprudenza sopra citata, nonché delle specifiche circostanze del caso in esame, in particolare del fatto che l’assicurato, oltre a non potere esercitare lavori pesanti, può svolgere un’attività adeguata unicamente nella misura del 50% (cfr. consid. 2.6., 2.7.) e che è nato nel 1947, ritiene più giustificata una riduzione del 20% (15% per le limitazioni addebitabili al danno alla salute + 5% per l’età avanzata).

                                         Partendo, quindi, da un salario da invalido di fr. 48'097.-- e ritenuta un’esigibilità del 50% (cfr. consid. 2.6., 2.7.), ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2004 risulta, quindi, essere pari a fr. 19'239.-- (fr. 24'048.-- - (fr. 24’048.-- x 20 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 36’678.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.8.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 47.55%, arrotondato al 47% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

                                         Ne discende che l’insorgente ha diritto a un quarto di rendita di invalidità dal settembre 2004.

                                         Infatti, conformemente a quanto disposto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media –, secondo la perizia pluridisciplinare del SAM l’inizio della capacità lavorativa del ricorrente al 50%, nella sua professione abituale e nelle altre attività confacenti al suo stato di salute, decorre dal mese di settembre 2003 (cfr. doc. 19-11, 24-1, 25-1, A1).

                             2.13.   Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un __________, ha diritto a un'indennità per ripetibili parziali da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- che vanno a carico del ricorrente.

                             2.15.   L’assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid.1.3).

                                         Ritenuti l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

                                         Per la parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

                                         Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, l’assistenza giudiziaria va, quindi, limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura.

                                         Dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IV1) emerge che l’assicurato è senza attività lucrativa e che la moglie è al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'680.-- e delle PC pari a fr. 837.-- al mese. Dal calcolo delle PC relativo al 2007 risulta che vengono percepite altre rendite e pensioni per un valore di fr. 3'744.-- all’anno/fr. 312.-- al mese e altri redditi della proprietà fondiaria di fr. 3'600.-- annui/ fr. 300.-- al mese (cfr. doc. IV2).

                                         Il reddito complessivo della famiglia ammonta, quindi, complessivamente a fr. 3'129.--.

                                         Con tale reddito l’assicurato deve far fronte a fr. 1'550.-- quale importo base mensile per se stesso e la moglie, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

                                         Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         L’insorgente e la moglie vivono in una casa di proprietà di quest’ultima (cfr. doc. 19-3), il cui debito ipotecario ammonta a fr. 328'275.-- e i cui interessi ipotecari annui sono di fr. 10'483.-- (cfr. doc. IV1).

                                         Dalle carte processuali non risulta, poi, che il ricorrente debba far fronte al pagamento dei premi della cassa malati (assunti dalle PC + sussidio cantonale; cfr. doc. IV2).

                                         In simili condizioni, tenuto conto, da un lato, che ai redditi va pure aggiunto il quarto di rendita AI, dall’altro, che, come indicato al consid. 2.14., le spese a carico dell’assicurato ammontano all’esiguo importo di fr. 100.--, non può essere ammessa l’indigenza del ricorrente.

                                         Di conseguenza va negato l’esonero delle spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§                                                                            L’assicurato ha diritto a un quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal settembre 2004.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico dell’assicurato.                   

                                         L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.185 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2008 32.2007.185 — Swissrulings