Raccomandata
Incarto n. 32.2007.177 cr/DC
Lugano 3 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 aprile 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, in precedenza attivo in qualità di manovale-ferraiolo, in data 24 settembre 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra professione), per “seri problemi alla colonna” (doc. 4/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 24 aprile 2007 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2003 e il 30 aprile 2005, negando in seguito il diritto a prestazioni, dato che l’assicurato conserva una capacità lavorativa dell’85% in qualsiasi attività (doc. A).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera.
Egli ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il ricorrente ha rilevato che l’amministrazione non ha tenuto debitamente in considerazione le attestazioni dello psichiatra curante, dr. __________, il quale ha ripetutamente certificato l’esistenza uno stato psichico grave, che rende l’interessato un “uomo allo sbando”, senza più alcuna possibilità di svolgere un’attività lavorativa. L’avv. RA 1 ha poi indicato che l’assicurato è disposto a presentarsi davanti al TCA, per illustrare in prima persona la sua situazione (I).
1.4. L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto i nuovi referti medici prodotti dall’assicurato al vaglio del Servizio medico regionale (SMR) - che ha confermato la bontà della perizia del SAM - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV + bis).
1.5. In data 19 giugno 2007 il rappresentante dell’interessato ha trasmesso al TCA uno scritto del dr. __________, che esprime preoccupazione rispetto ad uno stato di esasperazione e di esacerbazione della condizione clinica ed esistenziale dell’assicurato (doc. VII + bis).
1.6. In data 12 luglio 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (IX).
1.7. Con scritto del 1° ottobre 2007 il patrocinatore ha trasmesso al TCA un referto del dr. __________ (X + bis).
1.8. Con osservazioni dell’8 ottobre 2007 l’UAI si è riconfermato nella risposta di causa, rilevando che l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurato risulta, secondo il SMR, insufficiente per documentare una modifica dello stato di salute dell’interessato rispetto alla valutazione del SAM (XII + bis).
1.9. In data 18 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha contestato il parere, a suo avviso sbrigativo, del dr. __________ del SMR, chiedendo che venga effettuata una nuova perizia (XIV).
1.10. Con scritto del 24 ottobre 2007 l’UAI ha ribadito la bontà della valutazione del SAM, ritenendo superflua una nuova perizia (XVI).
1.11. L’avv. RA 1, con scritto del 6 novembre 2007, ha contestato le osservazioni dell’amministrazione, rilevando che di fronte ad una divergenza macroscopica fra quanto ritenuto dai periti dell’UAI e il parere dello specialista curante, la necessità di una nuova perizia appare particolarmente imperativa (XVIII).
1.12. In data 12 novembre 2007 l’UAI ha confermato quanto esposto con la risposta di causa, chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso (XX).
1.13. Con scritto del 20 dicembre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA un nuovo certificato del dr. __________, che ribadisce la gravità dello stato psichico dell’assicurato (XXII + M).
Tali scritti sono stati trasmessi all’amministrazione (XXIII), con facoltà di presentare osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nella decisione del 24 aprile 2007 l’UAI, fondandosi sul parere del dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), al quale era stato nuovamente sottoposto l’incarto del ricorrente, ha confermato il precedente progetto di decisione dell’11 dicembre 2006 (doc. 70-1), riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI pari al 100%) limitatamente al periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 aprile 2005, mentre gli ha negato una rendita a fare tempo dal 1° maggio 2005, in quanto il grado di invalidità è del 21% (cfr. doc. A).
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° maggio 2005.
2.9. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha ritenuto opportuno sottoporre l’interessato ad una perizia pluridisciplinare, affidata al SAM (doc. 51-1).
In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), quella psichiatrica (dr. __________), e, infine, quella neurologica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, che nel suo referto del 16 febbraio 2006 ha posto le diagnosi di “cervico-toracolombalgie, con irradiazione del dolore a livello della gamba destra di tipo cronico; stato dopo contusione della colonna toracale, nonché distorsione della spalla destra in seguito ad un incidente stradale avvenuto in data 23 dicembre 2002” (doc. 56-34).
Sulla base di tali patologie, il dr. __________ ha ritenuto che l’interessato non presenti, da un punto di vista reumatologico, delle alterazioni evidenti e tali da giustificare un’incapacità lavorativa nella sua precedente attività di manovale e ferraiolo (doc. 56-35).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 6 marzo 2006, posta la diagnosi di “sindrome ansiosa mista (ICD10-F41.3) dopo incidente della circolazione (2002); sindrome di somatizzazione (ICD10-F45.0); disturbo di personalità primitiva (ICD10-F60.8)”, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 15% (doc. 56-26).
Infine, l’aspetto neurologico è stato vagliato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel suo rapporto peritale del 9 febbraio 2006 ha indicato che, in base ai vari test eseguiti, non è stato possibile evidenziare dei deficit indicativi di una lesione delle strutture centrali o periferiche. Il dr. __________ ha aggiunto che anche la documentazione radiologica a disposizione (TAC e RM lombare) non ha mostrato reperti significativi. Il dr. __________ ha quindi concluso che, da un punto di vista strettamente neurologico, non vi sono diagnosi significative e che pertanto l’assicurato è da considerare completamente abile al lavoro (doc. 56-37).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 31 maggio 2006, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome ansiosa mista (ICD10-F41.3) dopo incidente della circolazione avvenuto in data 23.12.2002; sindrome di somatizzazione (ICD10-F45.0); disturbo di personalità primitiva (ICD10-F60.8)” mentre, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “cervico-toracolombalgie con irradiazione del dolore a livello della gamba destra di tipo cronico; stato dopo contusione della colonna toracale, nonché distorsione della spalla destra, in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 23.12.2002, senza sequele neurologiche significative” (doc. 56-14).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro all’85% sia nella sua precedente professione di manovale-ferraiolo, sia in altre attività, a partire dal mese di gennaio 2005 (doc. 56-17+18).
Nel suo rapporto medico del 19 luglio 2006, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
" (…)
Conclusioni SAM
Impedimento dal lato psichiatrico del 15% da gennaio 2005, viene confermato un atteggiamento di aggravamento dei sintomi per ottenere vantaggi secondari. Per il periodo da dicembre 2002 a dicembre 2004 viene riconosciuta una IL del 100%.
Il dr. __________ giustamente nega la presenza di una sindrome post-traumatica da stress come indicato dallo psichiatra curante. Viene riscontrata invece la presenza di una sindrome da disadattamento con somatizzazione con evoluzione verso una sindrome ansiosa mista.” (Doc. 58-3)
Nel rapporto medico per l’UAI del 23 ottobre 2006 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo depressivo somatoforme reattivo ad infortunio; sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.2)”, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 100% dal 23 dicembre 2002 (doc. 63-1).
In seguito all’emanazione del progetto di decisione da parte dell’UAI, con scritto dell’8 gennaio 2007 indirizzato all’amministrazione il dr. __________ e lo psicologo, __________, hanno osservato:
" Sottoponiamo alla sua cortese attenzione l’aggiornamento delle condizioni di salute del paziente citato in epigrafe, in modo da poter organizzare e orientare le decisioni di comune accordo e d’interesse generale.
Lo stesso soffre di un grave disturbo dell’umore, con ripercussioni massicce a livello somatico (dolori acuti a livello addominale, perdita di peso e altri in gran parte scatenatisi in occasione dell’incidente della circolazione del 2002 che l’hanno bloccato in tutte le sue funzioni psico-fisiche). Questi disturbi sono accompagnati dall’assenza di possibilità psichiche e cognitive per poter affrontare la difficile situazione e quella della sua famiglia.
Il signor RI 1 ha perso ormai i valori, la dignità, il ruolo di uomo, marito e padre, oltre ovviamente a quelli sociali più significativi.
Non ha mostrato in questi anni di cura la minima ripresa vitale, né dal profilo volitivo, né da quello cognitivo, tantomeno da quello affettivo.
Non riusciamo a mettere in atto qualsivoglia provvedimento di recupero, sia a livello psicologico, sia a livello sociale.
È un uomo distrutto come lo lascia intendere l’aspetto somatico, privo di risorse.
Il SAM ha valutato il paziente e lo ha ritenuto capace di lavorare nella misura dell’85%, sostenendo in questo caso una presunta sofferenza, una simulazione; nemmeno una sindrome somatoforme da dolore persistente: ci sembra una soluzione affrettata, un’interpretazione non documentata.
Ci opponiamo quindi fermamente alle conclusioni del SAM e siamo disposti ovviamente a collaborare per mettere in luce quegli aspetti che oggettivamente giustificano la compromissione totale delle sue funzioni vitali: affettive e cognitive.
Le sottoponiamo nuovamente il caso nella speranza di poter organizzare un programma di recupero socio-professionale, improbabile secondo noi, ma non impossibile, unitamente ovviamente al sostegno psichiatrico e psicoterapeutico da anni già in atto, sempre che le condizioni minime di salute lo permettano.” (Doc. 76/1-2)
Nelle sue annotazioni del 30 marzo 2007, il dr. __________ del SMR ha indicato:
" Confermiamo la valutazione SAM, che ha tenuto conto dei diversi aspetti della patologia dell’assicurato (reumatologico, neurologico: non giudicati influenti, come nelle valutazioni precedenti la perizia SAM).
Dal punto di vista psichiatrico, ritengo che la valutazione sia giustificata.
Si fa notare l’importanza dei fattori socioculturali.” (Doc. 81-1)
2.10. In sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso nuova documentazione medica e meglio:
certificato medico del 27 aprile 2007 del dr. __________ indirizzato all’UAI, in cui questo specialista rileva:
" Oggi abbiamo visitato in urgenza il nostro paziente in epigrafe che ci ha comunicato la sua disperazione per il Vostro rifiuto di concordargli una rendita di invalidità.
Difficile e arduo contenere lo sgomento, lo sconforto e la disperazione di quest’uomo il quale – come abbiamo avuto modo di segnalarVi con il nostro scritto dell’8 gennaio 2007 – è un individuo senza più risorse, totalmente inerme e, addirittura, allo sbando.
Non solo lui, ma anche la sua famiglia.
Non capisco questo Vostro procedere (e quello del SAM) con il quale sbrigativamente liquidate il nostro parere specialistico senza alcuna considerazione per chi ben conosce il caso in questione, la disperazione e l’impotenza che esso veicola, senza contare i pericoli insiti in un possibile e non eliminabile rischio di infausto passaggio all’atto autolesivo.
La presente per rendervi coscienti di quanto sopra, come pure del disagio presente con il quale noi clinici dobbiamo operare, unitamente al fatto che – ancora una volta – stigmatizziamo fermamente questa deriva nel modo in cui vengono evase le domande AI.
Al paziente non resta quindi che inoltrare ricorso (come confermatomi dallo stesso) tramite il suo legale contro questa Vostra decisione.” (Doc. G)
certificato medico del 21 maggio 2007 del dr. __________ all’avv. __________, del seguente tenore:
" (…)
Come ampiamente documentato nei rapporti medici specialistici dei vari ricoveri nei diversi istituti di cura e in particolare nei nostri certificati dell’8 gennaio e del 27 aprile u. s., confermiamo che i disturbi di cui soffre il paziente sono tuttora in fase attiva e tendono ad aggravarsi.
Egli non ha le risorse per compensare la perdita dell’integrità psico-fisica subita in occasione dell’incidente, in continua progressione.
Il disagio è appena contenibile con un ripetuto sforzo terapeutico e sociale a largo spettro.
A causa della grave compromissione delle percezioni cognitive, volitive ed affettive, il signor RI 1 non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa a media lunga scadenza.” (Doc. H)
Al riguardo, nelle sue annotazioni dell’11 giugno 2007, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Vedi note precedenti basate su perizia SAM del 2006.
Attualmente in fase di ricorso vengono presentati certificati del dr. __________ del 27 aprile 2007 e del 21 maggio 2007, i quali esprimono il dissenso del curante rispetto alla valutazione SAM e la decisione UAI confermando una valutazione del caso già espressa precedentemente. Non risultano nuovi elementi clinici.
In conclusione assenza di nuovi elementi medico-clinici di rilievo.” (Doc. IV/bis)
Con scritto datato 11 giugno 2007, indirizzato al patrocinatore dell’assicurato, il dr. __________ e lo psicologo __________ hanno ancora attestato:
" Le scriviamo in qualità di curanti del paziente in epigrafe per segnalarLe le nostre preoccupazioni rispetto al suo stato di esasperazione e di esacerbazione della sua condizione esistenziale, clinica, sociale e caratteriale.
La situazione è al limite e non è possibile garantire e prevedere il comportamento a venire del paziente.
Potrebbe esplodere da un momento all’altro, esasperato dalla sua situazione.
Con il dr. __________ abbiamo messo in atto tutte le misure del caso per prevenire pericolose derive auto ed etero-aggressive.
Non è da escludere, nei prossimi giorni/settimane la necessità di un ricovero psichiatrico, a seconda del decorso clinico.” (Doc. VII/bis)
L’assicurato ha pure trasmesso al TCA un certificato medico del 28 settembre 2007 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia, del seguente tenore:
" A causa di malattia cronica evolutiva, con stato depressivo-ansioso aggravato, più dolori di lombalgia cronica debilitanti, con cefalee persistenti, il signor RI 1 non è nelle condizioni di esercitare qualsiasi attività. Si richiede un giudizio urgente dell’AI.” (Doc. X/bis)
Nelle sue annotazioni del 5 ottobre 2007, il dr. __________ ha indicato:
" In sede di ricorso viene presentata una nota del dr. __________ del 28 settembre 2007. Questa nota è assolutamente insufficiente per documentare una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM.” (Doc. XII/bis)
In data 18 dicembre 2007 il dr. __________ e lo psicologo __________ hanno ancora osservato:
" Così come discusso in data odierna, Le trasmettiamo volentieri l’aggiornamento circa lo stato di salute del paziente citato in epigrafe.
Purtroppo non abbiamo assistito negli ultimi mesi, dal nostro ultimo scritto dell’11 giugno u. s., ad un cambiamento consistente della sintomatologia: sempre più vicino a derive psicologiche più che probabili.
Siamo di fronte ad un caso complesso, manca la collaborazione, la compliance, una quota di intelligenza tale da poter esercitare un intervento costruttivo terapeutico consistente.
Esprimiamo l’opinione che una svolta positiva non sia possibile a breve-media scadenza.
Confermiamo quindi il mancato recupero a tutti i livelli, affettivo, cognitivo e volitivo, con la compromissione diretta nell’ambito sociale, professionale in particolare.” (Doc. M)
2.11. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.12. Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.
Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame sia reumatologico che neurologico, grazie ai consulti specialistici del dr. __________ e del dr. __________, dai quali è emerso che l’assicurato non presenta, in tali ambiti, delle patologie invalidanti con influsso sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 56/27-35 e doc. 56/36-38).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati medico specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Non può essere ritenuto tale il certificato del 28 settembre 2007 del dr. __________, che attesta genericamente l’esistenza di “dolori di lombalgia cronica debilitanti, con cefalee persistenti”, senza aggiungere altro (doc. X/bis).
Sempre nel contesto della perizia SAM, l’aspetto psichiatrico è stato vagliato dall’amministrazione tramite il consulto specialistico del dr. __________. Le conclusioni del perito sono state contestate a più riprese dallo psichiatra curante, dr. __________.
Nell’incarto figurano infatti, da un canto, le certificazioni del dr. __________ - medico che, in qualità di specialista, ha avuto (ed ha) in sua cura l’assicurato – che attestano una piena inabilità al lavoro e, d'altro canto, la perizia amministrativa dello specialista dr. __________ - fatta propria dai medici del SMR, dr. __________ e dr. __________ - che giudica l’assicurato inabile al lavoro al 15% sia nella sua professione, sia in qualsiasi altra.
Nel suo consulto del 6 marzo 2006, il dr. __________ ha posto la diagnosi di “sindrome ansiosa mista (ICD10-F41.3) dopo incidente della circolazione (2002); sindrome di somatizzazione (ICD10-F45.0); disturbo di personalità primitiva (ICD10-F60.8)” (doc. 56-25).
In particolare il dr. __________ ha indicato che l’assicurato presenta un quadro clinico complesso, insorto dopo un incidente della circolazione. Il perito ha escluso la presenza di una sindrome post-traumatica da stress, così come anche di un disturbo psicotico, ritenendo prevalente una problematica di somatizzazione, che incide, insieme all’attitudine passiva pseudoregressiva, sulla diminuzione della capacità lavorativa (doc. 56/25-26).
Di parere opposto lo psichiatra curante, dr. __________ e lo psicologo che segue l’assicurato, __________, i quali hanno per contro diagnosticato la presenza di un disturbo depressivo somatoforme reattivo ad un infortunio e di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.2), che rendono l’interessato totalmente inabile al lavoro (doc. 63).
Il dr. __________ e lo psicologo __________ hanno a più riprese espresso le loro preoccupazioni rispetto allo stato psichico dell’assicurato, sempre più ingravescente, che gli impedisce di svolgere qualsiasi attività (inabilità al lavoro del 100%).
Gli specialisti hanno infatti rilevato, nello scritto dell’8 gennaio 2007, che l’assicurato “soffre di un grave disturbo dell’umore con ripercussioni massicce a livello somatico (…) accompagnato dall’assenza di possibilità psichiche e cognitive per poter affrontare la difficile situazione e quella della sua famiglia” (doc. 76-1).
Il dr. __________ e lo psicologo __________ hanno poi ripetutamente attirato l’attenzione dell’UAI e del TCA sul fatto che l’assicurato presenta una situazione psichica disperata: nello scritto del 27 aprile 2007 hanno descritto l’interessato come “un individuo senza più risorse, totalmente inerme e allo sbando”, con il rischio di “un infausto passaggio all’atto autolesivo” (doc. G), mentre nel certificato del 21 maggio 2007 hanno confermato che i disturbi dell’interessato “tendono ad aggravarsi”, ribadendo la totale incapacità lavorativa dell’assicurato “a causa della grave compromissione delle percezioni cognitive, volitive ed affettive” (doc. H).
Ancora, nello scritto dell’11 giugno 2007, gli specialisti curanti hanno rilevato la presenza di uno stato di esasperazione gravissimo, ormai al limite, per il quale hanno dovuto mettere in atto “tutte le misure possibili per evitare pericolose derive auto ed etero-aggressive”: essi hanno infatti espressamente indicato la loro “preoccupazione rispetto allo stato di esasperazione e di esacerbazione della condizione esistenziale, clinica, sociale e caratteriale” dell’assicurato, ormai al limite, per il quale “non è possibile garantire e prevedere il comportamento a venire del paziente”, che potrebbe “esplodere da un momento all’altro, esasperato dalla sua situazione” (doc. VII/bis).
Ancora, nello scritto del 18 dicembre 2007, gli specialisti curanti hanno ribadito che la sintomatologia dell’interessato non è mutata nel corso dei mesi trascorsi, essendo al contrario l’interessato “sempre più vicino a derive psicologiche più che probabili”, con un mancato recupero a tutti i livelli (affettivo, cognitivo e volitivo), con una compromissione diretta nell’ambito sociale e professionale (doc. M).
Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto, i referti del dr. __________ e dello psicologo __________ del 27 aprile 2007 (doc. G), del 21 maggio 2007 (doc. H), dell’11 giugno 2007 (doc. VII/bis) e del 18 dicembre 2007 (doc. M), sono posteriori alla decisione impugnata (del 24 aprile 2007). Tuttavia, occorre rilevare che in tutti questi certificati medici gli specialisti curanti hanno continuato ad attestare un grado di inabilità lavorativa del 100%, a causa dei disturbi psichiatrici gravi di cui è affetto l’interessato, così come già indicato negli scritti dell’8 gennaio 2007 (doc. 76/1-2) e del 23 ottobre 2006 (doc. 63/1-4), precedenti quindi alla decisione impugnata. Pertanto, potendo i referti degli specialisti curanti permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 24 aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Nella presente fattispecie, visti i numerosi, motivati ed esaurienti certificati medici degli specialisti curanti, attestanti un quadro clinico grave e preoccupante, che potrebbe degenerare in atti auto ed etero-aggressivi, questo Tribunale ritiene che il presente caso non possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dottor __________.
Vista la discrepanza fra le posizioni dei medici specialisti curanti e quella del perito dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare con precisione le patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa.
È vero che i medici del SMR hanno ripetutamente confermato la validità della valutazione peritale esperita dal SAM, in particolare quella psichiatrica del dr. __________, ritenendo che la documentazione dello psichiatra curante, dr. __________, non apporti nuovi elementi clinici rilevanti, in grado di influire sulla valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa.
Nelle sue annotazioni del 30 marzo 2007 il dr. __________, medico generico, ha affermato infatti che “dal punto di vista psichiatrico ritengo che la valutazione sia giustificata. Si fa notare l’importanza dei fattori socio-culturali” (doc. 81-1).
Il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, dal canto suo, nel suo rapporto medico del 19 luglio 2006, ha osservato che “il dr. __________ giustamente nega la presenza di una sindrome post-traumatica da stress come indicato dallo psichiatra curante. Viene riscontrata invece la presenza di una sindrome da disadattamento con somatizzazione con evoluzione verso una sindrome ansiosa mista” (doc. 58-3).
Ancora, nelle sue annotazioni dell’11 giugno 2007, il dr. __________ ha indicato che i certificati del dr. __________ prodotti con il ricorso dall’assicurato confermano quanto già attestato in precedenza, concludendo quindi per la conferma della valutazione del SAM “in assenza di nuovi elementi medico-clinici di rilievo” (doc. IV/bis).
Al riguardo il TCA rileva tuttavia che non essendo specialisti in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei certificati specialistici dello psichiatra curante a fronte della valutazione peritale del dr. __________ non era di competenza né del dr. __________, né del dr. __________.
Più in generale è necessario che, ogniqualvolta deve esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, il SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e del dr. __________, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, sia migliorato a tale punto da giustificare una capacità lavorativa dell’85% dal mese di gennaio 2005.
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
La richiesta dell’assicurato di essere sentito personalmente dal TCA per illustrare in prima persona la sua situazione è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio.
2.13. Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 24 aprile 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.12..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 24 maggio 2007.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti