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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.01.2008 32.2007.17

16 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,932 mots·~40 min·3

Résumé

Vista la perizia del SAM a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto un'inabilità lavorativa del 50%. Ritenuti i periodi di incapacità lavorativa attestati in passato e in applicazione del raffronto percentuale dei redditi a ragione sono state riconosciute diverse rendite

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.17   FS/sc

Lugano 16 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 24 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale __________ presso l’__________ di __________ (doc. AI 7/1-4), nel mese di agosto 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) depressione, angoscia, insonnia, ansia (…)” (doc. AI 2/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) – con decisione 24 novembre 2006 (doc. AI 42/1-4 e 43/1-2), preavvisata con progetto 28 luglio 2006 (doc. AI 27/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita (grado d’invalidità 60%) dal 1° settembre 2004, a una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1° dicembre 2004 e a una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1° aprile 2006, adducendo:

"  (…)

Dall’esame della documentazione acquisita agli atti e, più precisamente preso atto del rapporto peritale SAM del 23.2.2006, medicalmente si giustifica un'inabilità al lavoro del 50% sia nell'abituale attività presso l'__________ di __________ che in attività leggere ed adatte.

Considerando un reddito ipotetico annuo da sana di fr. 86'258.-- (riferito al 2004), una capacità di lavoro residua del 50%, anche senza praticare alcuna riduzione, sulla base delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, mediana) risulta una capacità di guadagno residua in attività adatta del 28.16% (il reddito d'invalida è di fr. 24'292.--).

Si conclude pertanto che nell'esercizio dell'abituale attività lavorativa, la residua capacità di lavoro e di guadagno, risulta essere sfruttata al meglio con il conseguimento di un reddito annuo pari a ca. fr. 43'129.--.

Decidiamo pertanto:

Preso atto dei periodo di inabilità riconosciuti risultano assolti i presupposti per l'attribuzione della rendita come segue:

     -     quarto (ndr. recte 3 quarti) di rendita di grado 60% dall'1.9.2004 (art. 29 cpv. 1 lett. b LADI),

     -     rendita intera di grado 100% dal 01.12.2004 (art. 88 OAI),

     -     mezza rendita di grado 50% dall'1.4.2006 (art. 88 OAI) in poi.

Per quanto attiene alla contestazione del progetto di decisione datato 28 luglio 2006, considerata l'assenza di elementi oggettivi a sostegno del reclamo presentato, non sussistono ragioni evidenti per inficiare il giudizio espresso dall'Ufficio AI, motivo per cui il medesimo progetto merita piena conferma.

(…) (doc. AI 40/2)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica sulla base, in particolare, del rapporto 30 settembre 2006 della dr.ssa __________ – ha postulato il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1° settembre 2004.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione rilevando che “(…) per quanto concerne i dati clinici riferiti dalla dr.ssa __________ lo scrivente Ufficio osserva che la curante si era già espressa in merito al caso dell’assicu-rata con rapporto medico del 11 ottobre 2004, debitamente vagliato dai periti che hanno successivamente emesso la perizia pluridisciplinare del 23 febbraio 2006, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena. (…)” (doc. IV).

                               1.5.   Con ulteriori scritti 26 febbraio e 27 novembre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il parere 19 novembre 2007 del dr. __________, di cui ha domandato l’audizione quale teste unitamente alla dr.ssa __________, e ha chiesto una perizia tesa all’accertamento dello stato fisico e psichico della ricorrente e del suo grado di incapacità lavorativa attuale e prevedibilmente futuro.

                               1.6.   Con osservazioni 17 dicembre 2007, rilevato che il parere del dr. __________ riprende e conferma quanto già indicato dalla dr.ssa __________ nel rapporto 30 settembre 2006, l’Ufficio AI ha confermato la risposta di causa.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita (grado d’invalidità 60%) dal 1. settembre 2004, a una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. dicembre 2004 e a una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. aprile 2006. La ricorrente, contesta la valutazione medica e postula il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2004.

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., I 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                               2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.6.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, nel rapporto 29 agosto 2005 (doc. AI 17/1), il dr. __________, medico SMR, ha espresso la seguente raccomandazione:

"  Attività leggera ergonomicamente come dipendente __________ dal 1981.

Cospicua documentazione medica postinfortunistica (vedi documenti __________ di 5 infortuni negli anni) con patologie somatiche residue (spalle) anche di natura non infortunistica problematica silente (?) cervicale con protrusioni discali a più livelli (come da visita dr. __________ per __________. del 2004); inoltre endometriosi (che in donna fertile può in maniera incostante portare a limitazioni lavorative.

E da ultimo pressioni psicologiche sul posto di lavoro con conseguente patologia psichiatrica documentata e scaturita in trattamento ambulatoriale presso dr.ssa. __________ dal 2.2004 (vedi rapporto medico psi. dell'ottobre 2004).

Propongo viste queste considerazioni, la complessità di una globale valutazione sia somatica che psichiatrica e della giovane età della Ata

A SAM (psi. - reuma - gineco)

Si potrà avere delle informazioni dettagliate su esigibilità lavorativa in attività adeguate in altri posti di lavoro oltre alla prognosi a medio lungo termine." (doc. AI 17/1)

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 18/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 23 febbraio 2006 (doc. AI 21/1-33) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anam-nesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura ortopedica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e ginecologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  (...)

5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome vertebrale cervicale con deficit funzionale pluridirezionale, disturbo disestetico C7 a sin. in presenza di uno stato dopo trauma distorsivo e di alterazioni degenerative plurisegmentali.

Sindrome vertebrale lombosacrale focalizzata clinicamente tra L4 e S1 a sin. in presenza di un'insufficienza muscolare, di un disturbo posturale e di moderate alterazioni degenerative.

Disturbo periortropatico / instabilità, deficit funzionale attivo alla spalla ds. in presenza di uno stato dopo pregressi interventi per instabilità multidirezionali insorte in seguito ad un trauma.

Epicondilopatia sotto carico al gomito ds..

Sospetta incipiente lesione del menisco mediale al ginocchio ds., stato dopo pregresso intervento in questa sede all'età di diciotto anni circa.

Sindrome mista ansiosodepressiva.

Disturbo di personalità misto con aspetti prevalenti di tipo passivo - aggressivo.

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Lievi disturbi sotto carico all'altezza dei metacarpi III e IV del piede sin. in presenza di uno stato dopo frattura in avanzata fase di consolidazione.

Disturbo al carico, deficit funzionale con contrattura caviglia / retropiede ds. in presenza di uno stato dopo pregressa frattura e numerosi interventi.

Dismenorrea primaria e dolori addominali recidivanti con / su

                        Þ  stato dopo laparotomia, cistectomia ovaia sin. per cisti ovarica emorragica perforata, 1989;

                        Þ  stato dopo laparotomia, annessectomia sin. e punzione ovarica ds. per cisti endometrica dell'ovaia sin., nonché endometriosi;

                        Þ  stato dopo laparoscopia diagnostica, laparotomia con adesiolisi, coagulazione di focolai endometrici, nonché fissazione dell'annesso di ds., gennaio 1992;

                        Þ  stato dopo raschiamento, laparoscopia operatoria con adesiolisi per endometriosi con dolori pelvici cronici in ottobre 1992;

                        Þ  stato dopo raschiamento, laparoscopia operatoria con adesiolisi ed intervento per endometriosi su aderenze intraddominali ed endometriosi stadio IV, ottobre 1993;

                        Þ  stato dopo ulteriori interventi (come gli ultimi due menzionati) fra il 1993 ed il 1997;

                        Þ  stato dopo terapia con agonisti con LHRH dal 1992 al 1997 ad intervalli, in tutto per ca. tre anni. (...)" (doc. AI 21/9)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico – teorica globale dell’A. nell’attività da ultimo esercitata come __________, è da considerare nella misura del 50%, inteso come riduzione della capacità funzionale residua, sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 21/12), hanno concluso:

"  (...)

8            CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie ortopedica e psichiatrica esaminate, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista ginecologico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.

Dal punto di vista ortopedico il nostro consulente valuta una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 50%, giustificata dalla presenza concomitante di diversi disturbi attinenti soprattutto al rachide cervicale, all'arto sup. ds. ed al rachide lombare. Questo in considerazione delle limitazioni funzionali pluridirezionali del collo e del capo, delle limitazioni nella mobilizzazione attiva della spalla ds., della necessità di cambiamento regolare delle posizioni in relazione con il rachide lombare. Va inoltre evidenziato che a livello del ginocchio ds. vi è un sospetto incipiente di lesione del menisco mediale (in stato dopo pregresso intervento in questa sede all'età di ca. diciotto anni) che potrebbe essere molto probabilmente oggetto di un intervento a corto - medio termine, suscettibile di condurre ad una diminuzione transitoria della capacità lavorativa (in caso di intervento).

Per quanto riguarda l'evoluzione, osserviamo che la maggior parte delle problematiche osteoarticolari plurifocali sono state provocate / scatenate da eventi infortunistici, alcune oggetto di ripetuti interventi chirurgici (caviglia ds., spalla ds.), altri in progressiva fase di guarigione (piede sin.) e una molto probabilmente oggetto di un intervento a corto - medio termine (ginocchio ds.). il disturbo cronico alla caviglia ds., così come lo stato attuale del piede sin., non esercitano per contro influenza alcuna nello svolgimento dell'attività specifica svolta dall'A..

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 25% causata da una tendenza dell'A. a rifugiarsi in un ruolo passivo del comportamento e dell'affettività. Questa tendenza alla passività rende la peritanda più lenta nell'eseguire le mansioni e con una predisposizione ad una maggiore affaticabilità. Osservando l'evoluzione del quadro clinico, sulla base anche delle descrizioni agli atti, la sintomatologia sarebbe insorta nel mese di febbraio 2004, con un aggravamento nell'agosto dello stesso anno: in seguito avrebbe avuto un decorso fluttuante. Il nostro consulente constata attualmente un ridimensionamento del quadro clinico complessivo, che giustifica l'attuale valutazione della capacità lavorativa.

Concludendo, per le ragioni su esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come __________, nella misura del 50%.

Possiamo ritenere giustificate le incapacità lavorative attestate in passato.

Sulla base del ridimensionamento del quadro clinico psichiatrico complessivo valutato dal nostro consulente psichiatra, riteniamo da ora valida una capacità lavorativa globale nella misura del 50%.

9            CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

La distribuzione plurifocale dei disturbi accusati esercita un ruolo limitante sulle effettive potenzialità dell'A. nell'ottica di eventuali possibilità di provvedimenti di integrazione professionale.

Si ritiene pure che l'attività da ultimo svolta di impiegata d'ufficio, nel caso specifico quale __________, rispecchia bene le limitazioni presentate dall'A., che risiedono in particolare nelle posizioni da tenere durante il lavoro con il tronco e con il capo, nei movimenti della spalla ds., con necessità di cambiamento regolare delle posizioni pure in relazione con il rachide lombare, per cui sono esigibili attività che non richiedano posizioni statiche ed inergonomiche, con possibilità di alternanza regolare delle posizioni. Sulla base di ciò l'attività di impiegata d'ufficio, dall'A. svolta in qualità di __________, è già di per sè da ritenere medicalmente adatta e ideale, ed esigibile nella misura del 50%, come descritto al capitolo 8.

Non si ritiene quindi indicato alcun provvedimento di integrazione professionale.

Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche, possiamo fare le seguenti considerazioni: dal punto di vista ortopedico il nostro consulente non ritiene esservi al momento misure terapeutiche specifiche suscettibili di incidere significativamente sulla residuale capacità lavorativa.

La prognosi a corto - medio termine per il piede sin. ed il ginocchio ds. risulta essere favorevole.

Per quanto attiene alla caviglia ds., alla spalla ds., il rachide cervicale e quello lombare, la prognosi a medio termine risulta essere meno favorevole nel senso di una stabilizzazione, rispettivamente lento e progressivo peggioramento dei disturbi, rispettivamente dei reperti riscontrabili.

Dal punto di vista psichiatrico va continuata la terapia in corso, anche se a lungo termine non si prospetta un cambiamento, in quanto l'A. appare incapsulata nella sua posizione passiva e vittimistica. La prognosi, quindi, a lungo termine, rimane stazionaria.

10          OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 21/12-13)

                               2.9.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività di __________.

                          2.10.1.   Per quanto riguarda l’aspetto ginecologico il dr. __________, FMH in ginecologia e ostetricia, nel consulto 21 dicembre 2005 (doc. AI 21/25-27), posta la diagnosi di “(…) rischio famigliare per carcinoma mammario (nonna materna e madre) (…)” (doc. AI 21/25) oltre a quelle riprodotte al consid. 2.8 quali “diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa”, alle seguenti domande ha così risposto:

"  (…)

2.  Influenza di queste ultime (ndr. si riferisce alle diagnosi) sulla capacità lavorativa dell’assicurata (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

     L’ultimo intervento alla paziente è stato effettuato nel 1997.

     La paziente ha ancora lavorato, a suo dire, fino al 2003 come __________ al 100%.

Mancava ca. 2-3 giorni al mese per dolori addominali (il certificato veniva fatto dal medico curante, non specialista in ginecologia).

3.  Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata dal punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio - lungo termine.

                                             Tutti gli interventi effettuati alla paziente, come pure la terapia di soppressione ovarica, non hanno raggiunto praticamente nessun miglioramento alla sintomatica.

                                             Per questa ragione la paziente da 8 anni è in cura omeopatica e dice di provare un miglioramento, sopportando meglio il dolore. Per ciò che concerne una prognosi a medio - lungo termine non c'è da attendersi sicuramente nessun cambiamento favorevole rispetto alla situazione attuale.

4.  Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate.

                                             La paziente, come detto, ha lavorato fino al 2003 al 100% come __________. Altre sono le ragioni che hanno portato alla limitazione della capacità lavorativa, in particolare a livello psichico.

                                             Non è da escludere che anche una parte dei disturbi a livello ginecologico abbiano potuto contribuire all'evoluzione in questa direzione.

(…)." (doc. AI 21/26, sottolineature del redattore)

                                         Ora, ritenuto che tutti gli interventi effettuati non hanno portato nessun miglioramento alla sintomatica, che l’ultimo intervento è stato effettuato nel 1997 e che l’assicurata ha ancora lavorato come __________ a tempo pieno dal 2003, è a ragione che i periti hanno concluso per un “(…) grado di capacità lavorativa dell’A., dal punto di vista ginecologico, in qualunque attività professionale, nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 21/12).

                                         Questo vale a maggiore ragione visto anche che, alla domanda volta a sapere se l’assicurata è in grado di svolgere altre attività, il dr. __________ ha risposto che “(…) per ragioni indipendenti dalla problematica ginecologica la paziente non è in grado di svolgere altre attività. (…)” (doc. AI 21/27).

                                         Va poi qui ancora ricordato che, come evidenziato al punto 10 “(…) le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM. (…)” (doc. AI 31/13).

                                         In questo senso le conclusioni in merito al consulto del dr. __________ esposte al punto 4.1 del ricorso non sono pertinenti.

                          2.10.2.   Per quanto riguarda la patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 19 dicembre 2005 (doc. AI 21/20-24), posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10-F41.2) – disturbo di personalità misto (ICD 10-F61.0) con aspetti prevalenti di tipo passivo-aggressivo (…)” (doc. AI 21/22A), ha espresso la seguente valutazione “(…):

"  (...)

Siamo confrontati con un'assicurata che presenta un quadro psicopatologico di lieve entità nel quale si constata una fluttuazione verso il polo depressivo tra lieve e moderata del tono dell'umore, accompagnata da un'ansia libera somatizzata moderata. Con una quasi completa integrità delle funzioni cognitive.

Questa constatazione obiettiva contrasta in modo importante con le lamentele soggettive dell'assicurata nelle quali prevalgono idee di tipo regressivo e passive in una posizione vittimistica che non è comprensibile solo se si considera gli eventi "esterni" subiti che avrebbero scatenato il quadro, ma che potrebbe essere interpretabile all'interno di un modo di funzionamento psichico nell'ambito di un disturbo di personalità.

Disturbo di personalità di tipo misto, ma prevalentemente di tipo emotivamente instabile, passivo-agressivo in cui si mettono in atto dei meccanismi di difesa di tipo proiettivo. Le sue proiezioni non sono a coloritura caratteriale come succede nei disturbi borderline, bensì di tipo passivo nel quale la posizione di vittima è quella che la protegge delle ingerenze interne ed esterne.

L'assicurata è rimasta "intrappolata" in una posizione di vittima all'interno di un gioco relazionale sul posto di lavoro, e per lunghi anni non è stata in grado di gestire diversamente questi suoi vissuti davanti ad un ipotetico persecutore.

Si ha la sensazione che abbia avuto un "guadagno secondario" in questa posizione e che i meccanismi di difesa di tipo proiettivo che mette in atto, assumendo il ruolo di vittima, esercitano ancora una funzione da un lato equilibratrice ma dell'altro quella pseudoregressiva ancorandola in una posizione non evolutiva.

Un altro aspetto della personalità instabile e che parla a favore di un disturbo dell'identità, come è tipico in questi disturbi è la problematica dell'identità sessuale. Infatti nella sfera della identità sessuale appare il suo fantasma abbandonico, con caratteristiche di tipo opportunista per colmare un vuoto affettivo, piuttosto che una vera scelta diversa di oggetto della sua vita pulsionale. L'assicurata appare labile nella sua convinzione della scelta d'oggetto in quanto si giustifica adducendo argomenti come il dolore e l'indometriosi (che la toglie dalla possibilità biologica di concepire) come catalizzatori della sua scelta.

Complessivamente siamo confrontati con una giovane donna che presenta una serie di lamentele soggettive, spiegabili dentro i parametri sopramenzionati, ma che da un punto di vista evolutivo non sono al momento giustificabili, nè tanto meno obbiettivabili.

(...)"(doc. AI 21/22A-23)

                                         Il dr. __________ è poi giunto alla seguente conclusione:

"  (...)

1.  Diagnosi.

Vedi sopra.

2.  Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata.

L'assicurata presenta una incapacità lavorativa dell'ordine del 25% da un punto di vista medico-teorico rispetto all'ultima attività svolta.

3.  Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.

L'evoluzione del quadro clinico in considerazione della documentazione messami a disposizione e in particolare la descrizione effettuata dalla Dr.ssa __________ (rapporto 11.10.2004) è stata caratterizzata da una sintomatologia che sarebbe insorta dal mese di febbraio del 2004 con un aggravamento nel mese di agosto dello stesso anno. In seguito avrebbe avuto un decorso fluttuante.

Nella mia valutazione odierna invece, constato un ridimensionamento del quadro clinico complessivo, come spiegato ampiamente nella mia valutazione dello stato psichico.

La prognosi rimane stazionaria a lungo termine.

4.  Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Soprattutto la diminuzione della capacità lavorativa viene data da una tendenza dell'assicurata a rifugiarsi in un ruolo passivo del comportamento e dell'affettività. Questa passività è una pseudoregressione dell'apparato psichico in quanto mantiene intatte le funzioni cognitive e non sono molto compromesse quelle volitive e del tono dell'umore.

Questa tendenza alla passività rende l'assicurata lenta nell'eseguire le mansioni e con una predisposizione ad una maggiore affaticabilità.

5.  Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

L'assicurata presenta poche aspettative di cambiamento a medio e lungo termine. Lo ha dichiarato apertamente, adducendo che nonostante si trovi bene nel rapporto stabilito con la Dr.ssa __________, non ha trovato nessun miglioramento del suo stato e non si prospetta a lungo termine un cambiamento, in quanto appare incapsulata nella sua posizione passiva e vittimistica.

6.  Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale?

No, non sono indicate misure di provvedimenti di integrazione professionale in considerazione dell'attitudine pseudoregressiva che presenta l'assicurata.

7.  Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa in altre attività adatte.

Sì. Come descritto sopra l'assicurata potrebbe svolgere altre attività sempre con una incapacità lavorativa nella misura del 25%. Come detto sopra l'assicurata presenta ancora una inalterata funzionalità cognitiva così come quella volitiva ed una scarsa compromissione del tono dell'umore. Per questo motivo potrebbe svolgere altre attività esigibili.

8.  Per assicurati di sesso femminile, in che misura può svolgere l'attività di casalinga.

L'assicurata potrebbe svolgere l'attività di casalinga sempre con una incapacità lavorativa del 25%.

(…)" (doc. AI 21/23-24)

                                         Nel rapporto medico 11 ottobre 2004 (doc. AI 11/1-5), la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso-depressiva grave (ICD-10 F41.2) da un anno – disturbo di personalità non specificato (ICD-10 F60.9) dalla prima età adulta (…)” (doc. AI 11/1), ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua ultima attività del 50% dal 5 febbraio e del 100% dal 18 agosto 2004 e, circa la prognosi, ha concluso che “(…) dal punto di vista prognostico è esclusa una ripresa dell’attività lavorativa a medio-lungo termine. La paziente entra in linea di conto per una rendita di invalidità intera, tenendo conto anche delle lunghe indennità lavorative precedenti. (…)” (doc. AI 11/3).

                                         La dr.ssa __________, nel rapporto medico 30 settembre 2006, poste le diagnosi note, ha, in particolare, rilevato che:

"  (…)

Ho valutato per esteso la valutazione del collega dr. __________, con il quale avevo conferito anche telefonicamente spiegando allo stesso che nella paziente da 2 anni non rilevavo miglioramenti di sorta e che consideravo il quadro depressivo tra il medio e il grave.

Nella sua valutazione a pagina 3 il collega rileva: "questa modalità comportamentale era congrua a un tono dell'umore orientato verso il polo depressivo ... l'ansia somatizzata ha messo in evidenza una sudorazione delle mani prima e dopo il colloquio".

Nella sua conclusione, al punto 1 diagnosi scrive semplicemente "vedi sopra", rimandando alla descrizione anamnestica e allo stato psichico (così la interpreto visto che non ritrovo alcuna codifica del disturbo patologico di cui parla).

Parla in maniera approfondita di una personalità instabile, che parla a favore di un disturbo dell'identità. Scrive "siamo confrontati con una giovane donna che presenta una serie di lamentele soggettive spiegabili dentro i parametri sopra menzionati ma che da un punto di vista evolutivo non sono al momento giustificabili, nè pertanto obbiettivabili". "L'evoluzione del quadro clinico in considerazione alla documentazione messami a disposizione dalla descrizione effettuata dalla dr.ssa med. __________ rapporto 11.10.2004 è stato caratterizzato da sintomatologia che sarebbe insorta al mese di febbraio del 2004 con un aumento nel mese di agosto dello stesso anno.

In seguito avrebbe avuto un decorso fluttuante, nella mia valutazione del 11.10.2004 [ndr. recte: odierna] constato un ridimensionamento del quadro clinico complessivo come spiegato ampiamente nella mia valutazione del quadro psichico".

Mi chiedo al di là della valutazione del tutto soggettiva rispetto alla scelta sessuale della paziente (che non mi sembra argomento utile ed indispensabile tantomeno pertinente per una perizia atta a stabilire il danno alla salute e la relativa incapacità lavorativa della paziente dal profilo psichiatrico) come non ponendo una diagnosi chiara possa poi giungere a delle conclusioni dicendo che l'assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 25% da un punto di vista medico teorico rispetto all'ultima attività lavorativa. In buona parte del rapporto a mio avviso descrive più l'ipotesi di defunzionamento (soggettiva del perito) che non il suo stato oggettivo e il decorso.

Non so come il collega sia potuto giungere a tale conclusioni anche sul decorso da lui sopra descritto.

Secondo mia valutazione il decorso dello stato depressivo della paziente non è mai stato fluttuante. Avevo già spiegato nel mio rapporto all'AI che il quadro si è cronicizzato ed è tendente alla resistenza.

Mi dissocio pertanto dalle conclusioni del dr. __________ in quanto continuo a ritenere la paziente inabile in maniera totale nell'attività professionale svolta.

L'incapacità lavorativa è legata ad uno stato depressivo medio grave, caratterizzato da astenia, facile esauribilità, difficoltà di concentrazione e d'attenzione lamentata dalla paziente (ma anche riscontrata durante i colloqui) disforia intensa che impediscono alla paziente di dare coerenza e continuità ad una qualunque attività lavorativa.

Il disturbo di personalità di cui la paziente soffre, ma soprattutto le vicende relative, degli ultimi anni hanno contribuito a creare nella paziente una diffidenza verso tutti, con insofferenza, nervosismo, facile irritabilità, che dal profilo lavorativo impediscono una relazione sana e normale produttiva con qualunque collega.

Mi discosto pertanto sia dalle conclusioni peritali (per quanto detto sopra) e ribadisco la diagnosi che ho posto.

(…)" (doc. B, pag. 2-3)

                                         Ora, le attestazioni della dr.ssa __________ non sono tali da modificare le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nel suo consulto 19 dicembre 2005 (doc. AI 21/20-24) nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM.

                                         In particolare, tali referti non portano alcun elemento nuovo di valutazione su cui non si siano già pronunciati i periti né permettono di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute da un punto di vista psichico intervenuto dopo la perizia del SAM.

                                         A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (anche se specialisti; cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; in proposito consid. 2.8), il TCA rileva innanzitutto che, a differenza di quanto sostenuto dalla dr.ssa __________ nel rapporto 30 settembre 2006, il dr. __________ ha posto una precisa diagnosi secondo l’ICD-10.

                                         Il dr. __________ ha, tra l’altro, posto la medesima diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10-F41.2), non valutandola tuttavia grave come ritenuto dalla dr.ssa __________. Al riguardo va qui sottolineato che – pur rilevando che lo stato di salute non è mai stato fluttuante e dopo aver attestato l’11 ottobre 2004, tra l’altro, una “(…) sindrome mista ansioso depressiva grave (ICD 10-F41.2) (…)” (doc. AI 11/1, sottolineatura del redattore) – la dr.ssa __________, nel rapporto 30 settembre 2006, ha osservato che “(…) l’incapacità lavorativa è legata ad uno stato depressivo medio grave (…)” (doc. B pag. 3, sottolineatura del redattore).

                                         La dr.ssa __________ si è poi ancora contraddetta allorquando, dopo aver attestato che l’assicurata non è in grado di svolgere altre attività (doc. AI 11/5) e riconosciuto uno stato di salute stazionario con cronicizzazione dello stato depressivo (doc. AI 11/2-3), sempre nel rapporto medico 30 settembre 2006 ha osservato che “(…) ritengo pertanto che la paziente debba poter beneficiare di una rendita d’invalidità intera in quanto ritengo che l’incapacità lavorativa dell’80% sia da considerarsi duratura e permanente dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. B, pag. 2, sottolineatura del redattore).

                                         Per quanto riguarda invece le differenti diagnosi poste dalla dr.ssa __________ di “(…) disturbo di personalità non specificato (ICD-10 F60.9) (…)” (cfr. doc. AI 11/1) e dal dr. __________ di “(…) disturbo di personalità misto (ICD 10-F61.0) con aspetti prevalenti di tipo passivo-aggressivo (…)” (doc. AI 21/22A), il TCA rileva che nei disturbi di personalità misti “(…) sono presenti aspetti di diverse condizioni considerate in F 60, ma senza un gruppo preminente di sintomi che orienti verso una diagnosi più specifica. (…)”(cfr. ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali” Ed. Masson, Milano 1994, pag. 200).

                                         Del resto la dr.ssa __________ non ha contestato puntualmente le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ e si è limitata ad osservare che “(…) mi chiedo al di là della valutazione del tutto soggettiva rispetto alla scelta sessuale della paziente (che non mi sembra argomento utile ed indispensabile tantomeno pertinente per una perizia atta a stabilire il danno alla salute e la relativa incapacità lavorativa della paziente dal profilo psichiatrico) come non ponendo una diagnosi chiara possa poi giungere a delle conclusioni dicendo che l’assicurata presenta un’incapa-cità lavorativa del 25% da un punto di vista medico teorico rispetto all’ultima attività lavorativa. In buona parte del rapporto a mio avviso descrive più l’ipotesi di defunzionamento (soggettiva del perito) che non il suo stato oggettivo e il decorso. Non so come il collega sia potuto giungere a tale conclusione anche sul decorso da lui sopra descritto. (…)” (doc. B, pag. 3).

                                         Neppure è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al parere 19 novembre 2007 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Infatti, nel parere in parola (doc. VIII), anche il dr. __________, non ha portato alcun elemento nuovo di valutazione su cui non si siano già pronunciati i periti e lo stesso, che si limita a confermare quanto già indicato dalla dr.ssa __________, non permette di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute da un punto di vista psichico intervenuto dopo la perizia del SAM.

                             2.11.   In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare 23 febbraio 2006 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata, dal dicembre 2005 (mese in cui è stata a disposizione del SAM, cfr. doc. AI 21/1), è abile al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente attività di __________.

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per concludere che l’assicurata è abile al lavoro al 50% nella sua attività di __________, in questo senso sia le richieste audizioni della dr.ssa __________ e del dr. __________ che la perizia giudiziaria vanno disattese.

                             2.12.   Ritenuti i periodi di incapacità lavorativa attestati in passato e confermati dal SAM (cfr. doc. AI 21/12 e 26/1) e considerata l’abilità al lavoro del 50% nella sua precedente attività dal mese di dicembre 2005 – applicando correttamente il raffronto percentuale dei redditi (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 154) e conformemente agli art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e 88a OAI – a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita (grado d’invalidità 60%) dal 1° settembre 2004, a una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1° dicembre 2004 e a una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1° aprile 2006.

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.17 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.01.2008 32.2007.17 — Swissrulings