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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2008 32.2007.162

8 mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,597 mots·~48 min·4

Résumé

Rifiuto di prestazioni deciso da UAI non può essere confermato dal TCA, in difetto di una sufficiente valutazione medica delle affezioni dell'assicurato e del loro influsso sulla sua capacità lavorativa. Necessità di esperire una nuova valutazione psichiatrica. Rinvio atti all'amministrazione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.162   cr/DC

Lugano 8 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 29 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo in qualità di cameriere, in data 19 dicembre 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da “sindrome spondilogena cronica da ernia discale L4-L5 e L5-S1; sindrome ansioso-depressiva” (doc. 2/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica (dr. __________), dalla quale è emerso che l’assicurato è inabile al 40% nella sua precedente attività, ma è abile al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, con decisione del 3 giugno 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. 22/1-3).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato – con la quale ha contestato la valutazione peritale relativa al suo stato di salute, che non sarebbe stato sufficientemente approfondito, indicando altresì di essere affetto da una depressione (doc. 23/1-3) - l’amministrazione, dopo aver disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 35), con decisione su opposizione del 29 marzo 2007, ha confermato il rifiuto di prestazioni, rilevando che dal punto di vista medico l’assicurato è stato ritenuto ancora abile al lavoro al 75% in attività adeguate e che dal raffronto dei redditi è risultato un grado di invalidità del 25%, insufficiente per per avere diritto ad una rendita (doc. A).

                               1.4.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, chiedendo l’assegnazione di una rendita intera di invalidità (I).

                                         Egli ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (I).

                                         Egli ha sostanzialmente contestato la decisione dell’amministrazione, che non ha tenuto in considerazione la valutazione del dr. __________, il quale reputa l’assicurato totalmente inabile la lavoro (I).

                               1.5.   L’UAI, in risposta, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, osservando che, secondo il parere del SMR, la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato con il ricorso non apporta elementi clinici tali da influire sulla valutazione peritale del SAM, le cui conclusioni sono pertanto integralmente confermate (IV + bis).

                               1.6.   In data 28 giugno 2007 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che il dr. __________ – di cui viene richiesta l’audizione quale teste - nel suo certificato del 30 aprile 2007 e in quello precedente del 9 febbraio 2007 ha attestato che l’interessato non è più in grado di reinserirsi in un’attività lavorativa a causa dei suoi problemi somatici, psicosomatici e da dolore cronico, ribadendo la richiesta di attribuzione di una rendita intera per un grado di invalidità del 100% (VII).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VIII), con facoltà di presentare osservazioni scritte.

                               1.7.   In data 3 luglio 2007 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (IX + 1-6).

                               1.8.   In corso di causa il TCA ha chiesto alla Direzione medica del SAM di precisare se la dr.ssa __________ possiede una specializzazione FMH e, nell’affermativa, in quale specialità (X).

In data 7 aprile 2008 il dr. __________ del SAM ha comunicato che in data 16 novembre 2005 la dr.ssa __________ ha ottenuto il riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia (XII + 1-2).

Questi documenti sono stati trasmessi alle parti (XIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                                2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, oppure no.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.5.   Nel caso di specie, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha dapprima predisposto l’esecuzione di una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, spec. FMH in reumatologia.

Questo specialista, nel suo referto del 6 marzo 2005, ha posto le diagnosi di “sindrome algica in via di generalizzazione; alterazioni degenerative del rachide lombare (protrusione discale diffusa L4/L5, netto assottigliamento del disco L5/S1 in parte calcificato in sede paramediana sinistra, discrete spondilartrosi)” (doc. 17-6).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 40% nella sua precedente attività di cameriere dal 17 novembre 2003 in poi (doc. 17-7).

Lo specialista in reumatologia ha inoltre considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire dal 17 novembre 2003. Il dr. __________ ha ritenuto esigibili delle attività che prevedano carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permettano di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide (doc. 17-6).

                                         In seguito, a fronte di uno scritto del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al dr. __________ (cfr. doc. 27/3-5), prodotto dall’assicurato in sede di opposizione, l’UAI ha ritenuto opportuno sottoporre l’interessato ad una perizia pluridisciplinare presso il SAM, con lo scopo di accertare in maniera approfondita il suo stato di salute.

                                         In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ortopedica (dr. __________), sia quella psichiatrica (dr.ssa __________).

L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale nel suo referto del 12 luglio 2006 ha posto le diagnosi di “degenerazione plurisegmentale lombare-inferiore, rispettivamente lombo-sacrale; importante sindrome dolorosa diffusa a tutta la muscolatura e a tutte le articolazioni senza corrispondente referto patologico strutturale. Quadro clinico complessivo evocatore di una sindrome del dolore somatoforme, rispettivamente di un disturbo a carattere fibromialgico” (doc. 35-21).

Sulla base unicamente dei reperti oggettivabili dal punto di vista ortopedico (disturbo statico del rachide nel suo insieme, alterazioni degenerative lombari-inferiori, rispettivamente lombo-sacrali), il dr. __________ ha ritenuto l’interessato abile al lavoro nella misura del 50%-60% nella sua precedente attività (doc. 35-21). Lo specialista ha spiegato che la diminuzione della capacità lavorativa viene giustificata da una ridotta caricabilità del rachide per quanto attiene al sollevamento di pesi, ai movimenti, alle posizioni inergonomiche (doc. 35-22). Quanto alla possibilità di svolgere altre attività, il dr. __________ ha evidenziato che, in accordo con quanto già stabilito dal dr. __________ nel suo rapporto peritale del 6 marzo 2005, l’assicurato è da ritenere abile al lavoro al 100% in attività lavorative leggere, che non necessitino del trasporto di pesi oltre i 10-15 kg, che permettano una libera scelta o perlomeno un cambiamento regolare della posizione di lavoro, che non richiedano l’esecuzione frequente di movimenti o il mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche per il tronco, che non comportino l’uso di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, che non implichino l’esposizione a cambiamenti frequenti o repentini della temperatura o del grado di umidità ambiente, così come l’esposizione a sorgenti di aria condizionata (doc. 35-22).

L’aspetto psichico è invece stato vagliato dalla dr.ssa __________, la quale nel suo referto del 15 marzo 2006, posta la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e episodi di ansia acuta (ICD10-F41.0)”, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 25% sia nella precedente attività, sia in altre attività teoricamente esigibili (doc. 35-15).

La dr.ssa __________ ha spiegato che l’attività da ultimo svolta deve essere effettuata in posizione ortostatica continuativa per molte ore al giorno, con carichi variabili, ciò che favorisce l’acuirsi del dolore, al quale l’assicurato dà un senso di “ineluttabilità”, di un futuro triste e disperato con peggioramento psicologico (doc. 35-16). La specialista ha evidenziato che l’interessato vive in maniera accentuata il dolore alla schiena e ciò produce un peggioramento dello stato umorale, con tristezza, demotivazione, apatia, delusione, senso di inefficacia, disperazione. La dr.ssa __________ ha quindi ritenuto opportuno non avallare un processo di regressione in un assicurato troppo giovane per “deporre le armi”, considerando proponibile un provvedimento di riqualifica professionale volto a favorire l’impiego dell’interessato in un’attività maggiormente confacente al suo stato psico-fisico (computer, cassa, vigilanza), evidenziando che egli presenta uno scarso livello culturale, ma sufficiente capacità di attivarsi e di organizzare un programma di riqualifica (doc. 35-17).

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 24 luglio 2006, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale con degenerazione plurisegmentale lombare inferiore e lombosacrale; sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4); sindrome ansioso-depressiva (F43.22); episodio di ansia acuta (F41.0)” (doc. 35-9).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 55% nella sua precedente attività di cameriere, precisando che in tale professione egli è limitato soprattutto da problemi ortopedici (disturbi statici e degenerativi alla colonna lombare) e, in misura minore, da problemi psichici (doc. 35-11).

I medici del SAM hanno per contro considerato che l’assicurato sia abile al lavoro al 75% in attività leggere, che permettano un cambiamento regolare della posizione di lavoro, che consentano di evitare frequentemente movimenti inergonomici e posizioni inergonomiche per la schiena, nella quale non sia necessario usare strumenti o macchine vibranti o contundenti, nelle quali l’assicurato non sia esposto ad umidità ambientale o a sorgenti di aria condizionata e nelle quali non debba trasportare pesi superiori a 10-15 kg (doc. 35-11).

Le conclusioni della perizia del SAM sono state contestate dal dr. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, che nel suo rapporto medico del 9 febbraio 2007, poste le diagnosi di “disturbo da dolore cronico con sindrome da disadattamento”, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% (doc. 44-2).

Il dr. __________ ha rilevato che nonostante un trattamento stazionario, uno semistazionario con psicoterapia, una farmacoterapia e delle terapie di rilassamento, la situazione dell’interessato non si è modificata. Egli continua ad accusare dei fenomeni algici, delle fobie sociali e paranoidi che non sono migliorati con l’introduzione di una farmacoterapia neurolettica (doc. 44-3).

Lo specialista ha poi osservato che l’assicurato si è praticamente abbandonato a se stesso, delegando tutte le sue competenze familiari alla moglie, la quale è stressata a causa di tutte le incombenze sia lavorative, sia familiari e coniugali (doc. 44-5). Il dr. __________ ha concluso il suo rapporto osservando che “il signor RI 1 è uno di quei molti assicurati che per dei problemi somatici, psicosomatici o da dolore cronico non riescono più ad inserirsi in un’azione lavorativa” (doc. 44-5).

Infine, alla domanda “quali fattori sociali hanno un influsso sullo stato di salute e/o sull’attività lavorativa?”, il dr. __________ ha risposto “il disturbo d’adattamento e la sindrome algica cronica” (doc. 44-6).

Nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007 il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato che “il rapporto medico del dr. __________ non apporta nuovi argomenti circa la condizione clinica dell’assicurato che non siano stati precedentemente vagliati. La condizione clinica stessa è sovrapponibile a quelle precedentemente riferite” (doc. 45-1).

                               2.6.   In sede ricorsuale l’assicurato ha prodotto un certificato medico del 30 aprile 2007 del dr. __________, indirizzato alla __________, del seguente tenore:

"  Come chiestomi le invio un mio attestato medico che conferma un peggioramento della situazione clinica del signor RI 1.

Questo peggioramento si è caratterizzato soprattutto in un aumento di inoperosità, di aggressività e isolamento intrafamiliare.

Il quadro clinico era tale da proporre un ricovero in un ambiente stazionario. Egli è stato ammesso presso una clinica psichiatrica ma per dei problemi amministrativi è stato dimesso.

Egli è ora nuovamente a casa e non ha per nulla modificato il suo stato psichico che vedo sempre più ingravescente.

Non vedo come una cura semistazionaria o ambulatoriale anche con un’intensificazione del trattamento psicofarmacologico possa migliorare le sue condizioni psichiche visto soprattutto che vi è un’importante componente psico-reattiva.

Il signor RI 1 non è un fannullone ma vorrebbe potersi inserire in un’attività professionale che tenga conto delle sue difficoltà e non dei semplici propositi lavorativi aleatori offerti dall’AI.” (Doc. B)

Nelle sue annotazioni del 6 giugno 2007 il dr. __________, medico SMR, specialista FMH in medicina generale, ha osservato:

"  Perizia SAM 3.2006.

Diagnosi:

▪ sindrome lombovertebrale con/su:

   - degenerazione plurisegmentali lombare inf. e lombosacrale

▪ sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4)

▪ sindrome ansioso-depressiva (F43.22)

▪ episodio di ansia acuta (F41.0)

Impedimento psichico valutato essere del 25%.

Impedimento ortopedico 40%-50%.

In conclusione, capacità lavorativa del 55% (rendimento ridotto) come cameriere.

Capacità lavorativa del 75% in attività adatta.

Con rapporto AI del 9.2.2007 il dr. __________ ritiene che l’assicurato a causa dei problemi somatici, psicosomatici e da dolore cronico non sia più in grado di inserirsi in un’azione lavorativa.

Decisione su opposizione del 29.03.2007: viene confermata una capacità di guadagno residua del 75%.

In sede di ricorso viene presentato:

rapporto dr. __________ del 30.4.2007 indirizzato alla __________:

         -    viene indicato che a causa di un peggioramento della situazione clinica con aumento dell’inoperosità, dell’aggressività e dell’isolamento intrafamiliare era stato previsto un ricovero stazionario con seguente dimissione per problemi amministrativi???

         -    viene indicata una importante componente psicoreattiva

         viene indicato che l’assicurato vorrebbe essere inserito in un’attività professionale

Valutazione:

         -    l’attuale rapporto del dr. __________ non evidenzia una chiara modifica dello stato psichico dell’assicurato ma rimette il peso su una problematica psicosociale difficile

         il medico stesso indirettamente attesta una capacità lavorativa in attività adatta (vedi ultima frase del suo rapporto)

In conclusione, si conferma la valutazione del SAM, in assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato. Condivido la valutazione che si è in presenza di una situazione psicosociale molto difficile, ma questa non è una patologia invalidante nel senso della legge AI.” (Doc. IV/bis)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Dopo attenta analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che l’assicurato non abbia diritto a prestazioni, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio. Secondo il TCA la problematica psichica non è stata infatti sufficientemente chiarita.

                            2.8.1.   In tale contesto va preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

Nella fattispecie concreta, dalle precisazioni richieste al SAM (cfr. doc. XII), questo Tribunale ha appurato che la dr.ssa __________, è in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia (doc. XII/1), sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (doc. XII/2).

Pertanto, la perizia psichiatrica del 15 marzo 2006 allestita dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere presa in considerazione dal TCA.

                            2.8.2.   Quanto alle patologie somatiche di cui è affetto l’assicurato, va ricordato che, secondo il dr. __________, specialista in reumatologia, l’assicurato soffre, tra l’altro, anche di una sindrome algica in via di generalizzazione (cfr. doc. 17-6 e consid. 2.5.).

                                         Secondo il dr. __________, tale affermazione permette comunque all'interessato di lavorare al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 17-6).

Al riguardo, va ricordato che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), secondo la giurisprudenza federale, anche in presenza di una fibromialgia (come nel caso di un disturbo del dolore somatoforme) si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

Solo eccezionalmente, in presenza di determinati presupposti fissati dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile dall'assicurato, affetto da una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

Le altre patologie reumatologiche (ossia le alterazioni degenerative del rachide lombare) sono state approfonditamente valutate dal dr. __________, che ha ritenuto l’assicurato ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, pur riconoscendo un'inabilità lavorativa del 40% nella sua professione di cameriere.

A mente del TCA, non vi è ragione per mettere in discussione le conclusioni del dr. __________ (cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008).

Anche le patologie ortopediche sono state accuratamente approfondite dal dr. __________, che nel suo referto peritale del 12 luglio 2006 è giunto alla conclusione che, nonostante i disturbi che presenta, l’assicurato è ancora abile al 100% in attività adeguate al suo stato di salute, mentre è soltanto parzialmente abile al lavoro (50-60%) nella sua precedente attività di cameriere.

Il TCA non ha ragione per scostarsi da questa valutazione del perito.

                            2.8.3.   Quanto alle affezioni psichiche, la dr.ssa __________, nel suo referto peritale, poste le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e di episodi di ansia acuta (ICD10-F41.0), ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 25%, sia nella precedente attività di cameriere, sia in altre attività teoricamente esigibili.

                                         Di parere opposto il curante, dr. __________, che nel suo scritto del 22 luglio 2005, indirizzato al dr. __________, aveva indicato di trovarsi di fronte ad una persona “apatica, indifferente, in grado di stabilire un contatto nettamente diminuito” (doc. 27-3), ponendo la diagnosi di disturbo psichico in relazione ad un problema somatico, ritenendo l’interessato inabile al lavoro al 100% (doc. 27-4).

In seguito, nel suo rapporto medico del 9 febbraio 2007 all’attenzione dell’UAI, il dr. __________ ha posto la diagnosi di disturbo da dolore cronico con sindrome da disadattamento, che rendono l’assicurato inabile al lavoro al 100% (doc. 44-2).

Ancora, nel certificato del 30 aprile 2007, il dr. __________, dopo aver attestato un peggioramento delle condizioni cliniche dell’assicurato, osservando che lo stato psichico “è sempre più ingravescente”, ha aggiunto che l’interessato non è un fannullone, “ma vorrebbe potersi inserire in un’attività professionale che tenga conto delle sue difficoltà e non dei semplici propositi lavorativi aleatori offerti dall’AI” (doc. B).

                                         Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         In concreto, il referto del 30 aprile 2007 del dr. __________ è posteriore, anche se di poco, alla decisione impugnata (del 29 marzo 2007). Tuttavia, in tale referto lo specialista ha ribadito la gravità dello stato psichico dell’interessato, già esposto nel suo precedente rapporto medico del 9 febbraio 2007. Inoltre, il ricovero stazionario cui fa accenno il dr. __________ è verosimilmente avvenuto prima della decisione impugnata (del 29 marzo 2007), posto che già nella sua nota del 2 febbraio 2007 la consulente IP ha indicato che “la moglie e il curante dr. __________, inoltre, sembrerebbero intenzionati a procedere a breve termine con un ricovero in clinica psichiatrica perché, sembra, che il suo problema di salute sia peggiorato” (doc. 42-2, sottolineatura della redattrice).

                                         Pertanto, potendo il certificato medico del 30 aprile 2007 del dr. __________ permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 29 marzo 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

L’affermazione del dr. __________ relativa alla volontà dell’assicurato di potersi reinserire in un’attività adatta alle sue condizioni di salute sembrerebbe attestare, come rilevato dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. IV/bis), l’esistenza di una certa capacità lavorativa dell’assicurato, in un’attività adatta.

Non essendo tuttavia chiaro se l’assicurato vada considerato, per motivi psichici, inabile al lavoro al 100% - come stabilito inizialmente dal dr. __________ (cfr. doc. 27/3-5 e doc. 44/1-6) - o in una percentuale minore come sembrerebbe indicare lo stesso dr. __________ nel suo scritto del 30 aprile 2007, osservando che l’assicurato vorrebbe potersi reinserire in un’attività adatta (cfr. doc. B) – o ancora nella misura del 25% - così come emerge dalla perizia della dr.ssa __________ (cfr. doc. 35/13-17) – occorre procedere ad un complemento istruttorio al fine di stabilire con esattezza le patologie che affliggono l’interessato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua.

                                         Un nuovo approfondimento peritale, dal profilo psichico, è necessario anche considerando che la dr.ssa __________, ha posto, tra le altre, la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), senza tuttavia procedere ad un esame dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza al fine di ritenere, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), eccezionalmente, invalidante tale diagnosi.

                                         Ella ha infatti ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 25%, a causa delle sue affezioni psichiche che comprendono, oltre alla sindrome somatoforme da dolore persistente, anche quelle di sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e di episodi di ansia acuta (ICD10-F41.0).

In assenza di un esame dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza federale, non è dato sapere se l’incapacità lavorativa del 25% sia dovuta esclusivamente alla sindrome somatoforme da dolore persistente, o sia causata solo dalle altre patologie dell’assicurato (sindrome ansioso-depressiva ed episodi di ansia acuta) o, infine, sia determinata dall’insieme di queste affezioni.

Tale precisazione è tuttavia importante, dato che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), anche la sindrome da dolore cronico, di per sé, non è invalidante.

La dr.ssa __________ ha tuttavia evidenziato, tra i dati soggettivi, che l’interessato è agorafobico e claustrofobico, che non esce di casa se non accompagnato e che prima del ricovero (n.d.r. presso la Clinica __________ di __________ da dicembre 2005 a febbraio 2006, cfr. doc. 35-6) era rimasto per ben quattro mesi chiuso in casa (doc. 35-14).

                                         Il dr. __________, dal canto suo, nei suoi certificati medici - nei quali ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro - ha fornito tutta una serie di indicazioni che sembrerebbero deporre per il carattere invalidante della sindrome somaforme dell’assicurato.

Nel suo referto del 9 febbraio 2007, lo specialista ha infatti indicato che “la situazione attuale non si è per nulla modificata e questo nonostante un trattamento stazionario, semistazionario e terapie di rilassamento” (doc. 44-3 punto 4.3.). Egli ha poi rilevato che “anche con l’introduzione di una psicofarmacoterapia neurolettica non abbiamo ottenuto miglioramenti sostanziali” (doc. 44-3 punto 4.4.).

Sempre nel referto del 9 febbraio 2007, il dr. __________ ha pure indicato che l’interessato “si è praticamente abbandonato a se stesso e ha delegato tutte le sue competenze familiari alla moglie” (doc. 44-5 “osservazioni”).

Inoltre, nel certificato medico del 30 aprile 2007, il dr. __________ ha osservato che lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato, con un aumento dell’inoperosità, dell’aggressività e dell’isolamento familiare (doc. B), aggiungendo che lo stato psichico dell’interessato “è sempre più ingravescente” e che “non vedo come una cura semistazionaria o ambulatoriale anche con un’intensificazione del trattamento psicofarmacologico possa migliorare le sue condizioni psichiche, visto soprattutto che vi è un’importante componente psico-reattiva” (doc. B).

                                         La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

Nella presente fattispecie, questo Tribunale ritiene che il caso di specie non possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia della dr.ssa __________.

Non è infatti possibile determinare se la sindrome somatoforme dolorosa di cui è affetto l’interessato abbia carattere invalidante o meno e, nell’affermativa, in che misura, in assenza di un esame dei criteri richiesti dalla giurisprudenza.

Inoltre, lo psichiatra curante, dr. __________, che segue l’interessato fin dal luglio 2005, ha attestato uno stato psichico sempre più ingravescente, senza tuttavia fornire una valutazione esaustiva, con un’indicazione esatta delle patologie dell’interessato e il loro influsso sulla capacità lavorativa, tale da poter essere ritenuta da questo Tribunale, senza necessità di esperire ulteriori accertamenti, maggiormente probante rispetto alla valutazione peritale della dr.ssa __________.

                                         Vista la discrepanza tra le posizioni dello psichiatra curante e quella del perito dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare con precisione le patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa.

È vero che i medici del SMR hanno ripetutamente confermato la validità della valutazione peritale esperita dal SAM, in particolare quella psichiatrica della dr.ssa __________, ritenendo che la documentazione dello psichiatra curante, dr. __________, non apporti nuovi elementi clinici rilevanti, in grado di influire sull’apprezzamento dello stato di salute e della capacità lavorativa.

Nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007 il dr. __________ del SMR, medico generico, ha considerato che il referto del dr. __________ del 9 febbraio 2007 “non apporta nuovi argomenti circa la condizione clinica dell’assicurato che non siano stati precedentemente vagliati” (doc. 45-1).

Il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nelle sue annotazioni del 6 giugno 2007, ha ritenuto che il rapporto del dr. __________ del 30 aprile 2007 “non evidenzia una chiara modifica dello stato psichico dell’assicurato”, confermando la valutazione del SAM “in assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato” (doc. IV/bis).

Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non essendo specialisti in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei certificati specialistici dello psichiatra curante, a fronte della valutazione peritale della dr.ssa __________, non era di competenza né del dr. __________, né del dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Va ancora aggiunto che, nel suo referto del 9 febbraio 2007, il dr. __________ ha attestato l’esistenza di fobie sociali e di aspetti paranoidi (doc. 44-3), non rilevati nel referto peritale della dr.ssa __________, nonostante ella abbia indicato che dal punto di vista soggettivo l’assicurato abbia lamentato, tra gli altri, anche disturbi di agorafobia e claustrofobia, che gli impediscono di uscire di casa e di fare uso persino dei mezzi pubblici, temendo che le altre persone possano urtarlo, motivo per il quale egli deve “ripararsi” (doc. 35-14). Anche tali aspetti meritano ulteriori approfondimenti.

                                         Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza esistente tra le valutazioni specialistiche della dr.ssa __________ e del dr. __________, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, era tale da giustificare una capacità lavorativa del 75% in attività conformi alle altre affezioni di cui soffre (cfr. consid. 2.8.2).

                            2.8.4.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

La richiesta dell’assicurato di procedere all’audizione testimoniale del dr. __________ è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio.

                               2.9.   Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 29 marzo 2007 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.4.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 15 maggio 2007.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.162 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2008 32.2007.162 — Swissrulings