Raccomandata
Incarto n. 32.2007.155 cr/DC/sc
Lugano 17 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo in qualità di operaio addetto ai turni presso una ditta biochimica, ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti in data 21 maggio 1996 (doc. 2/1-6).
Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 31 marzo 1998 l’Ufficio AI ha respinto tale richiesta, dato che l’assicurato è stato considerato ancora abile al lavoro al 75% nella sua precedente attività (doc. 42). Tale decisione è cresciuta in giudicato.
1.2. In data 31 ottobre 2000 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti, facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 56/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 13 febbraio 2003 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1° marzo 2002 (doc. 96 e 93). A seguito dell’opposizione dell’interessato, l’UAI, con decisione su opposizione del 9 aprile 2003, ha parzialmente accolto l’opposizione, ritenendo necessario procedere ad un complemento istruttorio (doc. 110).
1.3. Dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, tra i quali una seconda perizia pluridisciplinare affidata al SAM e una successiva valutazione psichiatrica da parte dell’__________, con decisione del 14 febbraio 2005 l’UAI ha quindi riconosciuto all’assicurato, in base al calcolo della media retrospettiva, il diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2001, per un grado del 42% (dopo un anno di carenza con inabilità media almeno del 40% ex art. 29 LAI) e ad una mezza rendita a partire dal 1° novembre 2001, per un grado di invalidità del 58% (in base all’art. 88 OAI) (doc. 142 e 136).
1.4. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 – con la quale ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera per un grado di invalidità del 100% con effetto dalla fine del 1995, in base a quanto attestato dal dr. __________ nel suo referto peritale del 2 ottobre 2003 (cfr. doc. 147) l’amministrazione, dopo aver sottoposto l’incarto al Servizio integrazione, che ha ritenuto l’assicurato non reintegrabile sul mercato del lavoro, con decisione su opposizione del 29 marzo 2007, accogliendo parzialmente l’opposizione, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado del 42%) dal 1° ottobre 2001, successivamente aumentato ad una rendita intera di invalidità (grado del 100%) dal 1° gennaio 2002, ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a OAI (doc. A).
1.5. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a partire dalla presentazione della prima domanda di prestazioni nel 1996 (III).
Egli ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (III).
Sostanzialmente il ricorrente ha contestato il fatto che l’UAI si sia distanziato dalle conclusioni peritali cui è giunto il SAM in data 21 ottobre 2003 - allorquando ha considerato l’interessato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività a partire dal mese di gennaio 1996 - dando maggior credito alla perizia del dr. __________. A mente del ricorrente l’UAI, a fronte di conclusioni diverse, avrebbe dovuto sottoporre le conclusioni del dr. __________ ai medici del SAM o, in alternativa, richiedere un terzo parere.
L’assicurato ha poi aggiunto di dover essere ritenuto inabile al lavoro al 100% fin dal momento di presentazione della prima domanda (21 maggio 1996), dato che allora egli era affetto dagli stessi disturbi che lo affliggono ancora attualmente e che egli andava considerato già allora non reintegrabile sul mercato del lavoro, così come riconosciuto dal consulente IP nel suo rapporto del 28 marzo 2007, con conseguente diritto ad una rendita intera (III).
1.6. L’UAI, in risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha proposto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa. L’amministrazione ha comunque evidenziato che durante l’istruttoria esperita a seguito della prima richiesta di prestazioni, l’aspetto medico era stato valutato tramite una perizia pluridisciplinare affidata al SAM, dalla quale emergeva che l’interessato era totalmente abile al lavoro fino al 6 giugno 1995 e abile al lavoro al 75% nella sua precedente attività a far tempo dal 7 giugno 1995. Sulla base di tale esame medico, con decisione del 31 marzo 1998, cresciuta in giudicato, l’UAI aveva quindi ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 75% nella sua professione di operaio turnista, negandogli il diritto a prestazioni (VI).
1.7. In data 24 agosto 2007 lo studio legale RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (IX + 1-6).
1.8. In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli la valutazione peritale del 30 settembre 2004 del dr. __________ per una presa di posizione, indicando in particolare se tale apprezzamento è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XI).
La sua risposta è datata 8 marzo 2008 (doc. XII).
L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 25 marzo 2008 (XV), mentre l’assicurato, da parte sua, con scritto del 20 marzo 2008 (XIV).
Tali osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XVI, XVII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l'UAI ha correttamente oppure no determinato il grado d'invalidità dell'assicurato (cfr. consid. 1.4.).
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Dal 1° gennaio 2003, l’art. 29 cpv. 1 lett. a fa riferimento, in relazione all’incapacità permanente di guadagno di cui alla lett. a, all’art. 7 LPGA e, per quanto concerne l’incapacità al lavoro di cui alla lett. b, all’art. 6 LPGA.
Per quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
La lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni differenti.
Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.
Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.
Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.
Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia reumatologica (dr. __________), sia quella psichiatrica (dr. __________), sia infine quella neurologica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, che nel suo referto del 9 ottobre 2003 ha posto le diagnosi di “sindrome cervicospondilogena cronica con tendomiosi a catena degli arti superiori, restringimento importante prevalentemente di origine ossea del canale spinale in C6/C7 e dei neuroforami C7 ddp, stato da trauma con colpo di frusta cervicale nel 1996; lieve scoliosi dorsolombare con abbassamento del bacino a destra di 1.5 cm” (doc. 113-19).
Sulla base di tali patologie, lo specialista ha osservato che, rispetto al 1996, le indagini neuroradiologiche a disposizione hanno mostrato un peggioramento delle alterazioni degenerative in C6/C7, che si ripercuote sul canale spinale, concludendo quindi per un oggettivo peggioramento, rispetto alla precedente perizia del SAM del 29 agosto 1997, della situazione della colonna cervicale (doc. 113-20). Il dr. __________ ha pertanto ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% in attività leggere e adatte, che permettano il rispetto delle regole di ergonomia, che evitino i movimenti ripetitivi con la colonna cervicale o con gli arti superiori, che permettano idealmente l’alternanza delle posizioni in piedi e seduta o almeno la possibilità di sgranchirsi per qualche minuto ogni mezz’ora-un’ora. Lo specialista ha evidenziato che l’attività svolta in precedenza, di controllo della produzione in una ditta farmaceutica, così come descritta dall’assicurato, rappresenta un’attività ideale (doc. X pag. 4).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto del 2 ottobre 2003, posta la diagnosi di “evoluzione depressiva in un soggetto con tratti paranoidi di personalità (ICD10-F60.0)”, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 100% (doc. 140-4).
Il dr. __________ ha spiegato che a partire dal 1995 una serie di eventi stressanti (malattia della moglie, licenziamento dalla ditta, responsabilità di dover accudire tre figli) hanno messo in crisi l’equilibrio di personalità dell’assicurato, facendo emergere una serie di disturbi funzionali tra i quali una sindrome depressiva da esaurimento. In seguito, il rifiuto della moglie di seguirlo in __________ ha inferto un duro colpo alla personalità dell’interessato. A mente del dr. __________ l’incidente della circolazione stradale del maggio del 1996 è giunto in un momento cruciale, allorquando era già in corso una disgregazione della personalità dell’interessato, facendogli assumere una condotta paranoide quanto al problema della sua sopravvivenza materiale (doc. 140-4).
Infine, l’aspetto neurologico è stato vagliato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel suo rapporto peritale del 10 ottobre 2003 ha posto la diagnosi di “sindrome cervico-cefalica e cervico-brachialgie sinistre croniche” (doc. X/bis pag. 4).
Quanto all’evoluzione dei disturbi, il dr. __________ ha rilevato che, dalla descrizione dei vari esami neurologici effettuati in passato, il decorso è costante, senza grossi cambiamenti. Il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro, da un punto di vista neurologico, al 50% nella sua precedente attività di operaio chimico presso il settore di ricerca biologica della ditta __________, descritta dall’assicurato stesso come attività non particolarmente pesante, che non comportava grossi sforzi o il trasporto di pesi importanti (doc. X/bis pag. 4). Lo specialista ha ritenuto l’assicurato abile al 50% anche in altre attività con le stesse caratteristiche (doc. X/bis pag. 4). Il dr. __________ ha infine ritenuto molto scarsa la prognosi per un reinserimento lavorativo, dato che il dolore è ormai largamente cronicizzato e ritenuto che il paziente si ritiene inabile al lavoro in maniera completa, escludendo categoricamente una componente psichiatrica somatoforme dei suoi disturbi (doc. X/bis pag. 5).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 21 ottobre 2003, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “evoluzione depressiva in un soggetto con tratti paranoidi di personalità (ICD10-F60.0); sindrome cervicospondilogena cronica su tendomiosi a catena degli arti superiori, restringimento importante prevalentemente di origine ossea del canale spinale in C6-C7 e dei neuroforami C7 dai due lati, stato dopo trauma con colpo di frusta cervicale il 2 maggio 1996; sindrome cervicocefalica cronica” mentre, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “lieve scoliosi dorsolombare, con abbassamento del bacino a destra di circa 1,5 cm; ipertensione arteriosa nota dal 2001 e ben controllata dal trattamento in atto; diabete mellito tipo 2 non insulino-dipendente, noto dal 2000, ben equilibrato dal trattamento in atto, senza complicazioni degli organi bersaglio; iniziali segni per broncopatia cronica su tabagismo (P/Y 40-50)” (doc. 113-12).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di operaio elettrotecnico e in qualsiasi altra attività, soprattutto a causa dei suoi problemi di carattere psicopatologico (doc. 113-14+15).
Nelle sue annotazioni del 30 ottobre 2003 il responsabile del SMR, dr. __________, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Non riassumo l'iter clinico e assicurativo già contenuto almeno nelle perizie SAM dell'agosto 1997 e settembre 2003.
Si evidenzia unicamente che a seguito della perizia SAM 1997 l'UAI aveva negato il diritto a rendita del soggetto.
Con la domanda dell'ottobre 2000 si poteva costatare che il curante di base attestava che sarebbe stato difficile inserire il soggetto nel mondo del lavoro al 50%. Menzionava la presenza di una nevrosi da rendita che sarebbe stata difficile da guarire.
La decisione di riconoscere il diritto a mezza rendita (febbraio 2003) veniva contestata, per cui, in accordo con il med. SMR si chiedeva una valutazione pluridisciplinare al SAM.
La perizia SAM giunta all'UAI il 24.10.03 descrive uno stato clinico che porta al riconoscimento di un'IL del 50% per le componenti somatiche e risulta dalla stessa che un peggioramento è intervenuto dopo la data della prima perizia SAM.
Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico si conclude con un'IL del 100% a far stato da periodo imprecisato tra il 1995 e il 1996, per l'impossibilità di datare in modo più puntuale.
Non è facile valutare l'evoluzione dello stato psichico dal 1997 ad ora e poter determinare l'influsso che la patologia ha avuto, dal lato medico teorico, sulla CL dell'assicurato.
La difficoltà risiede soprattutto nel fatto che nella perizia attuale si definisce l'inesigibilità per qualsiasi attività lavorativa dal periodo 95-96, mentre nella prima perizia dello stesso istituto l'IL riconosciuta in modo globale (somatico + psichico) era del 25%.
Secondo la nostra esperienza e in presenza di una perizia alla quale si è dato valore probante, la dimostrazione che vi sia stato un peggioramento dello stato di salute può essere considerata solo dal momento della seconda domanda di prestazioni.
Dall'atto peritale attuale si possono proporre i seguenti quesiti:
1. motivazione dell'IL attuale
2. evoluzione della stessa e sua motivazione
3. elementi di critica medica sulle valutazioni divergenti
Propongo che il caso sia discusso in ambito UAI pluridisciplinare per chiarire le modalità sul procedere." (Doc. 115-1)
Rispondendo alla richiesta di chiarimenti del dr. __________, con scritto del 20 febbraio 2004 il dr. __________ del SAM ha rilevato:
" Ho letto con interesse la sua presa di posizione del 16.02.2004 riguardo la perizia suindicata, che solleva il problema della retrodatazione di un giudizio valetudinario globale.
In effetti, questa valutazione in qualità di periti ci pone sempre difficoltà, in special modo quando mancano descrizioni mediche precise e così é pure l'opinione dei nostri colleghi attivi in altri SAM (dr. __________, __________).
Nel caso in questione, tuttavia, abbiamo segnalazioni mediche riguardanti le allora incipienti problematiche psichiatriche, psicosomatiche e psicosociali dell'A. già a partire dal 1995 (dr. __________, dr. __________, dr. __________, dr. __________, __________). L'A. in questione era valutato totalmente inabile al lavoro.
In occasione della prima perizia SAM del 29.08.1997 il consulente psichiatra dr. __________, pur confermando quanto descritto dagli altri colleghi psichiatri (pag. 12 della perizia), sottolinea la probabilità di una reazione tendenziosa alla malattia e valuta pertanto solo una modica limitazione della capacità lavorativa dal lato puramente psichiatrico (20%).
Alla luce dell'ulteriore evoluzione caratterizzata da:
- "sviluppo di una cronicizzazione dei sintomi con tendenza ad estendersi e complicarsi" (dr. __________, 22.12.1997);
- "situazione complessa che deve di nuovo essere presentata all'AI" (dr. __________, 11.08.1998);
- "sindrome ansiosodepressiva con disturbi credibili (dr. __________, 22.06.2001);
- "la situazione dell'A. é peggiorata" (servizio medico regionale - AI, dr. __________, 12.07.2002),
abbiamo concordato con la valutazione del ns. consulente psichiatra dr. __________2.10.2003), vale a dire che "l'A. ha mostrato un buono stato di salute ed un funzionamento psicologico apparentemente ottimale sino al 1995, anno in cui eventi stressanti in serie (la malattia della moglie, più volte operata alla schiena, il licenziamento da parte della ditta, l'accudimento dei tre figli) hanno messo in crisi il suo equilibrio di personalità, facendo emergere tutta una serie di disturbi funzionali tra i quali una sindrome depressiva da esaurimento".
Come discusso e descritto nella perizia in questione (pag. 13, pag. 14, capitolo 8), siamo convinti che il trauma subito dall'A. il 2.05.1996 sia giunto in un momento cruciale, allorquando già era in corso una disgregazione della personalità e ciò é testimoniato dai numerosi certificati d'incapacità lavorativa ottenuti nell'ambito del tentativo di una presa a carico psichiatrica.
Ciò ha chiaramente favorito la sindrome disforicoansiosa confermata in occasione della prima perizia SAM, ma facilitando (alla luce di quanto sappiamo ora) un'evoluzione depressiva e l'assunzione di una condotta paranoide da parte dell'A., interpretata allora come "probabile reazione tendenziosa alla malattia".
In considerazione, quindi, della descritta perniciosa evoluzione nell'ambito psicologico, mentale e sociale (concordiamo con Lei che il danno alla salute dal lato prettamente somatico possa essere considerato come stazionario), abbiamo giudicato sostenibile retrodatare le limitazioni della capacità lavorativa dell'A. all'inizio del 1996.
Pur comprendendo la sua presa di posizione, non riteniamo vi sia una vera e propria contraddizione tra le conclusioni della prima e della seconda perizia SAM, in quanto quest'ultima si basa su importanti elementi evolutivi, che per forza di cose non potevano essere presi in considerazione nella prima perizia SAM." (Doc. 118-1+2)
A fronte di tali risposte, nelle sue annotazioni del 15 luglio 2004, il dr. __________, dopo aver riassunto il caso, ha indicato:
" (...)
Si deve osservare che la valutazione SAM attuale potrebbe suggerire l'idea di una "riconsiderazione" della precedente decisione Al (decisione cresciuta in giudicato e con ricorso TCA stralciato dai ruoli). Per questo pongo l'accento sulla documentazione medica. Rilevo innanzitutto che la perizia SAM del 1997, completa nella descrizione, non viene per nulla contraddetta dalla perizia SAM attuale. Ne consegue che non si può parlare di errore nella valutazione clinica e valetudinaria.
Da allora vi è stata un'evoluzione negativa, oggettivabile, consistente nell'aumento dei disturbi alla colonna cervicale, corrispondenti a un aumento dell'importanza delle lesioni degenerative.
Cosa sia successo con l'evoluzione dello stato psichico non è per nulla chiaro poiché lo psichiatra non fa alcun raffronto tra lo stato clinico di allora e quello attuale. Non descrive neppure i caratteri che potrebbero confermare ora la gravità dello stato psichico.
Non ha neppure tenuto conto del fatto che il soggetto ha rifiutato cure specialistiche e se queste avrebbero potuto avere un influsso sullo stato di salute ed ev. sulla capacità lavorativa. La valutazione di IL appare dunque come semplice ammissione che il soggetto non ha mai più ripreso attività dopo il licenziamento.
Non si pone, dunque, soltanto la questione giuridica a sapere se vi è una diversa valutazione dell'IL per stato di salute invariato (questo è molto evidente per quanto riguarda il periodo 1995-97), ma anche quella medica a sapere se lo stato di salute dal lato psichiatrico è mutato, e, se del caso, come e quanto.
Le carenze della valutazione psichiatrica mi fanno proporre un complemento istruttorio nel senso di una perizia psichiatrica, che sarà poi integrata con le componenti reumatologiche e neurologiche. Propongo pure che l'incarto sia sottoposto all'attenzione dell'UFAS." (Doc. 121-3)
Con scritto del 4 agosto 2004 l’UFAS ha comunicato, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, di ritenere necessario un complemento istruttorio nella forma di una nuova perizia psichiatrica, aggiungendo che al momento dell’attribuzione di una mezza rendita (decisione del 22 giugno 2002 secondo quanto scritto dall’UFAS), non erano subentrate modifiche dello stato di salute dell’assicurato, se non un irrilevante peggioramento delle condizioni psichiche, motivo per il quale l’assegnazione di una mezza rendita non era legittima (doc. 123-1).
L’UAI ha quindi affidato al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, l’incarico di eseguire una valutazione peritale.
Nel suo rapporto peritale del 30 settembre 2004, il dr. __________ ha evidenziato di non aver rilevato la presenza di alcun disturbo di tipo psichiatrico che possa avere delle ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. 130-4). Lo specialista ha così motivato il suo apprezzamento:
" (...)
Discussione sull'evoluzione dello stato psichico dell'assicurato
La prima diagnosi posta da uno psichiatra risale, per quanto mi risulta dalla documentazione messami a disposizione, al 1995 da parte del dr. med. __________ che indica, in un suo rapporto all'intenzione dell'Assicurazione __________, la presenza di una sindrome ansioso depressiva reattiva. L'inabilità lavorativa è del 100% sino alla fine del 1995. In seguito il medico ritiene l'A. abile al 100%.
La stessa diagnosi è riportata dal dr. med. __________ nel suo rapporto all'intenzione dell'AI del 17.07.96 ed è messa in relazione con "una conflittualità importante con la moglie".
Accanto a questa diagnosi il dr. med. __________ pone la diagnosi di Disturbo di personalità con tratti di immaturità ed altri di tipo aggressivo-passivo. Questa diagnosi verrà confermata nei successivi rapporti all'AI fino al 1997. Si ritiene in tutti i rapporti del __________ di __________ che l'A. sia inabile al lavoro al 100%.
Il dr. med. __________ nel suo consulto psichiatrico del 1997 pone la diagnosi di sindrome disforico ansiosa reattiva a problemi esistenziali con disturbo di personalità di tipo aggressivo-passivo e probabile reazione tendenziosa alla malattia (neurosi da rendita). Ritiene l'A. capace al lavoro al 75% a partire dal 1995.
Dal 1997 all'ottobre 2003 l'A. non è più stato seguito né tanto meno valutato da psichiatri. In alcuni rapporti dei medici somatici si indica l'opportunità di un sostegno psicologico a cui l'A. non dà seguito perché non lo ritiene necessario.
In occasione della rivalutazione presso il SAM il dr. med. __________ visita l'A. in data 2.10.03 e pone la diagnosi di "Evoluzione depressiva in un soggetto con tratti paranoidi di personalità". Egli ritiene l'A. inabile al lavoro 100% a causa dell'affezione psichiatrica.
Le mie osservazioni riguardo l'evoluzione dello stato psichico dell'A. sono le seguenti:
Ø Non è più presente la sindrome ansioso-depressiva descritta nel passato (vedi certificato del dr. med. __________ all'intenzione dell’Ass. __________, consulto del dr. __________ del 1997 e certificati dei medici del __________ di __________ negli anni '96-'97). Anche il dr. med. D. __________ non cita più questa diagnosi nell'ottobre 2003.
Ø Mi è difficile sulla base del colloquio con il paziente confermare la presenza di un Disturbo di personalità di tipo aggressivo-passivo. La diagnosi viene riportata dal dr. med. __________ senza ulteriori specificazioni, ed il dr. med. __________ la riprende pure senza entrare nei dettagli.
Il dr. med. __________ non ne parla nelle sue conclusioni.
Indipendentemente da questi miei dubbi sulla correttezza della diagnosi si può ritenere, per definizione, che l'eventuale Disturbo di personalità aggressivo-passivo sia insorto fin dall'adolescenza e che, sulla base dei dati a disposizione, non avrebbe impedito un'attività lavorativa normale fino al 1996.
Ø Per quanto attiene la diagnosi di Disturbo di personalità con tratti di immaturità posta dal dr. med. __________, osservo che non è una diagnosi riportata dai manuali diagnostici.
Gli altri colleghi che hanno avuto modo di valutare l'A. non hanno mai posto questa diagnosi.
Ø Non ho potuto rilevare la presenza di una evoluzione depressiva, come indicato dal dr. med. __________ nel suo rapporto del 2.10.04. In ogni caso segnalo che il termine utilizzato non è chiaro dal punto di vista diagnostico perché non specifica se si tratti di un episodio depressivo unico (ICD 10 - F32) o di una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 - F33), e nemmeno è indicata la data precisa dell'inizio di questa "evoluzione".
Il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ non segnalano nei loro rapporti (fino al 1997) disturbi dell'ordine depressivo.
Ø Non posso confermare la presenza di un disturbo di personalità di tipo paranoide, come indicato dal dr. med. __________ nello stesso rapporto. I colleghi che hanno visitato I'A. tra il 1995 ed il 1997 non hanno segnalato questo Disturbo di personalità.
L'interpretazione da parte dell'A. dei comportamenti dell'ex datore di lavoro, della ex moglie e delle Assicurazioni (in particolare la __________) esprimono il suo vissuto soggettivo di fronte a dei fatti oggettivi (licenziamento, divorzio e rifiuto delle prestazioni assicurative __________), e non possono essere interpretati come espressione di sintomi persecutori nell'ambito di un disturbo di personalità di tipo paranoide.
Nella storia dell'A. non vi sono altri elementi psicopatologici sufficienti per poter giustificare la diagnosi di disturbo di personalità di tipo paranoide.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
Nessuna.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI INTEGRAZIONE
Nessuna.
D. ALTRE INDICAZIONI
Nessuna." (Doc. 130-4+5+6)
Nelle sue annotazioni del 13 ottobre 2004 il dr. __________, medico SMR, specialista FMH in medicina generale, ha indicato:
" La perizia psi determina l'assenza di affezioni psi che alterano la CL.
L'IL era del 25% dal 6.95 sino il 3.01. Riconosciuto un peggioramento dal 3.01 con relativa mezza rendita.
La perizia SAM del 10.03 determina una completa IL per motivi psi e un’IL del 50% dal lato somatico.
La rivalutazione psi nega ora la presenza del precedente impedimento. Giustificato confermare la stessa rendita.
La problematica cervicale giustifica una limitazione nelle attività che richiedono una iperestensione prolungata della cervicale e delle attività prolungate sopra l'orizzontale." (Doc. 131-1)
Nelle successive annotazioni del 16 novembre 2004, in risposta ad una richiesta di precisazioni da parte del funzionario incaricato in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato in attività adeguate (doc. 132-1), il dr. __________ ha rilevato:
" Assicurato al beneficio di una ½ rendita dal 3.02.
Viene posta opposizione a tale valutazione. Per meglio definire il caso si effettua una valutazione SAM che determina l’A. completamente inabile per motivi psi e al 50% per motivi organici. La valutazione psi viene contestata e una nuova valutazione peritale psi annulla la precedente valutazione determinando una completa CL per il lato psi. Rimane ora valido dal 2001 l'impedimento del 50% dovuto all'affezione reumatologica e neurologica nella sua professione che permette di rispettare le limitazioni indicate come attività adatta.
Tale attività dovrebbe essere leggera, che permetta il rispetto delle regole ergonomiche, che eviti movimenti ripetitivi con la colonna cervicale o con gli arti superiori, con la possibilità di alternare le posture erette/sedute, con possibilità di sgranchirsi per qualche minuto ogni ½/-1 ora. Tale attività è esigibile al 50%.
Si può ritenere l’A. abile al 50% nella sua professione che rispetta i limiti indicati da marzo 01. Spero che sia un po' più chiaro anche se la valutazione dell'attività adatta descritta esigibile al 50% non sembra compatibile con l'attività svolta. Se è cosi si dovrà indagare sul mansionario di cosa si intende con operaio addetto ai turni reparto ecologia (?)." (Doc. 133-1)
In un’annotazione per l’incarto del 19 novembre 2004 il funzionario incaricato ha indicato che “per quanto concerne l’abilità lavorativa nella professione svolta, attestata al 50% a livello medico-teorico, non disponendo di un mansionario dettagliato, la si ritiene nulla in riferimento alle limitazioni funzionali” (doc. 134-1).
Il caso è quindi stato sottoposto al consulente IP, al fine di calcolare il grado di invalidità in attività adeguate, esigibili al 50% (doc. 156-1).
Nel suo rapporto finale del 28 marzo 2007 il consulente IP ha ritenuto l’assicurato non più reintegrabile sul mercato equilibrato del lavoro, osservando:
" (...)
Attività esigibili
Nella configurazione di attività che potrebbero ritenersi esigibili bisogna tener conto del tipo di danno alla salute e conseguenti limiti funzionali nonché del profilo socioprofessionale dell'assicurato. Nel caso specifico si tratta di un uomo di 61 anni che, nonostante abbia svolto degli studi medio-superiori, ha prevalentemente svolto attività poco qualificate nel settore industriale. A livello medico-teorico viene ora indicato che il signor RI 1, nonostante il danno alla salute, potrebbe ancora svolgere lavori leggeri e che non impegnano gli arti superiori nella misura del 50%.
Nel caso in questione per quanto riguarda la definizione di eventuali attività esigibili faccio riferimento alla sentenza del TFA del 17 gennaio 2006. In tale sentenza viene indicato che "...tutte le circostanze d'ordine sociale e personale dell'assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p.64)".
Tuttavia, per quanto riguarda gli assicurati prossimi all'età del pensionamento viene fatta rilevare un'eccezione: "...la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l'invalidità di un assicurato prossimo all'età del pensionamento, occorre procedere ad un'analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro". Più concretamente viene definito quanto segue: "indipendentemente dall'esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l'assicurato, tenendo conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell'eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02)".
Sulla base di queste indicazioni si può ipotizzare che il signor RI 1 incontrerebbe grosse difficoltà ad intraprendere una nuova attività professionale e pertanto ad inserirsi nel mercato del lavoro. Un cambiamento di professione necessiterebbe infatti di una grande flessibilità ed adattabilità, fattori questi che sono difficilmente riscontrabili nel caso del signor RI 1. Infatti egli è affetto da varie patologie con conseguenti ed importanti limiti funzionali, situazione questa che potrebbe influenzare negativamente un effettivo reinserimento nel mercato del lavoro. Inoltre, l'età avanzata (61 anni) e la lunga inattività lavorativa non permettono all'A. di adattarsi ad una nuova realtà lavorativa e di acquisire nuovi "savoir faire" in tempi ragionevoli.
Pur riconoscendo che a livello medico - teorico viene indicata una capacità lavorativa residua del 50% in un'attività rispettosa dei limiti funzionali, è improbabile che la situazione del signor RI 1 possa garantirgli un inserimento lavorativo adeguato e che permetta di conseguire un salario rilevante dal punto di vista lucrativo/economico.
Calcolo CGR
Considerando che non sono state individuate delle attività lavorative che rispettino i combinati criteri di esigibilità (medico, professionale e sociale) non si ritiene necessario procedere ad un calcolo della capacità di guadagno residua poiché non sarebbe possibile determinare il salario da invalido.
Proposte
In quanto il signor RI 1 non risulta reintegrabile nel mercato del lavoro può essergli attribuito un grado d'invalidità del 100%.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione."
(Doc. 158-2+3)
2.8. In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli il rapporto peritale del dr. __________, con invito ad apprezzare se tale referto è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XI).
Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 12 marzo 2008:
" Ho preso visione del rapporto peritale da me redatto in data 02.10.2003 e delle osservazioni riportate dal collega psichiatra Dr. __________ nel suo referto peritale del 30.09.2004. Per quanto attiene alle osservazioni fornite dal Dr. __________ rispondo qui di seguito.
1- Nel mio rapporto peritale non è citata la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva ma ho descritto una evoluzione depressiva in soggetto con tratti paranoidi di personalità. Prendo atto del fatto che successivamente alla mia valutazione peritale il collega __________ ha constatato l'assenza della sindrome ansioso-depressiva descritta nel passato.
2- Nel mio rapporto peritale non ho evidenziato la presenza di un disturbo di personalità di tipo passivo-aggressivo bensì di un disturbo della personalità di tipo paranoide.
3- Nel mio rapporto peritale non ho evidenziato la presenza del disturbo di personalità con tratti di immaturità descritto dal collega psichiatra __________.
4- Nel mio rapporto peritale ho segnalato la presenza di una evoluzione depressiva nell'ambito di un soggetto con tratti paranoidi di personalità. La nozione "evoluzione depressiva" pur non essendo codificata sui manuali diagnostici di riferimento sta nella fattispecie ad indicare uno stato di sofferenza psicologica del soggetto che insieme agli altri disturbi funzionali evidenziati rappresentano l'equivalente sintomatologico della messa in crisi dell'equilibrio di personalità nel suo stato normale. L'evoluzione depressiva rappresenta quindi uno dei sintomi della disgregazione della personalità venutasi a creare a seguito degli eventi stressanti in serie subiti dal Sig. RI 1. Per quel che riguarda la precisazione temporale ritengo che l'alterazione del funzionamento psicologico vada fatta risalire a partire dal '95 in avanti.
5- Sulla base degli elementi a mia disposizione confermo integralmente l'inquadramento diagnostico citato nel referto peritale del 02.10.2003." (Doc. XII)
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nell’evenienza concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.
Da una parte, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame sia reumatologico che neurologico, grazie ai consulti specialistici del dr. __________ e del dr. __________, dai quali è emerso che egli presenta, in tali ambiti, delle patologie invalidanti con influsso sulla capacità lavorativa, che lo rendono, sia dal punto di vista neurologico, che da quello reumatologico, abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività (cfr. doc. X e X/bis).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati medico-spe-cialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire ulteriormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
D’altra parte, l’aspetto psichiatrico è stato vagliato dapprima nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto specialistico del dr. __________ ritenuto carente dal dr. __________ del SMR (dato che lo specialista non si esprimeva sull’evoluzione dello stato di salute rispetto al precedente consulto peritale del dr. __________ del 26 agosto 1997) - e, successivamente, tramite il consulto specialistico del dr. __________, eseguito su incarico dell’UAI - che ha completamente disatteso le precedenti conclusioni del dr. __________.
Nell’incarto figurano infatti, da un canto, l’apprezzamento peritale del dr. __________, che ritiene l’assicurato totalmente inabile al lavoro e, d'altro canto, la valutazione peritale del dr. __________ - fatta propria dal medico del SMR, dr. __________ che giudica l’assicurato pienamente abile al lavoro, non presentando, da un punto di vista psichico, alcun tipo di disturbo invalidante.
Nel suo consulto del 2 ottobre 2003, il dr. __________ ha posto la diagnosi di “evoluzione depressiva in un soggetto con tratti paranoidi di personalità (ICD10-F60.0)”, considerando l’assicurato, a causa di tale patologia, totalmente inabile al lavoro (doc. 140-4).
Il dr. __________ ha spiegato che l’incidente della circolazione stradale del 1996 è giunto in un momento cruciale, allorquando era già in corso una disgregazione della personalità dell’assicurato, dando modo allo stesso di indirizzare la sua rabbia nei confronti dell’assicuratore infortuni e facendogli assumere una condotta paranoide (doc. 140-4).
Di parere opposto il dr. __________, che nel suo consulto del 30 settembre 2004, non ha riscontrato la presenza di alcun tipo di disturbo psichiatrico invalidante, ritenendo quindi l’assicurato totalmente abile al lavoro (doc. 130-4). Il dr. __________ ha in particolare escluso l’esistenza sia di una evoluzione depressiva, sia di un disturbo di personalità paranoide (doc. 130/5-6), patologie per contro entrambe evidenziate dal dr. __________ nel suo consulto peritale del 2 ottobre 2003.
Rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso da parte del TCA, il dr. __________, al quale è stata sottoposta la valutazione del dr. __________ per una presa di posizione e per indicare se tale apprezzamento è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XI), con scritto dell’8 marzo 2008 ha confermato il suo apprezzamento peritale del 2 ottobre 2003 (doc. XII). Il dr. __________ ha rilevato che l’evoluzione depressiva indicata nel suo referto peritale – non condivisa dal dr. __________ – stava ad indicare “uno stato di sofferenza psicologica dell’interessato, che unito agli altri disturbi funzionali evidenziati, rappresentavano l’equivalente sintomatologico della messa in crisi dell’equilibrio di personalità nel suo stato normale”. L’evoluzione depressiva costituiva quindi uno dei sintomi della disgregazione della personalità, venutasi a creare a seguito degli eventi stressanti subiti in serie, uno dopo l’altro, dall’assicurato. Il dr. __________ ha fatto risalire l’inizio dell’alterazione del funzionamento psicologico dell’interessato al 1995 (cfr. doc. XII).
Tutto ben considerato, vista la divergenza, insanabile, di opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, che hanno avuto modo di valutare, in sede peritale, l’interessato, questo Tribunale ritiene che il presente caso non possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dr. __________.
Vista la discrepanza di posizioni dei due medici specialisti, periti dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un approfondimento peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare con precisione le patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa.
È vero che i medici del SMR, e meglio il dr. __________ e il dr. __________, hanno ritenuto l’uno (dr. __________), la valutazione peritale del dr. __________ carente e quindi bisognosa di un complemento istruttorio (doc. 121-3) e, l’altro (dr. __________), il referto peritale del dr. __________ probante, ritenendo dunque l’assicurato pienamente abile al lavoro dal profilo psichiatrico (cfr. doc. 131-1 e 133-1).
Nelle sue annotazioni del 15 luglio 2004 il dr. __________, medico generico, ha affermato infatti che “le carenze nella valutazione psichiatrica mi fanno proporre un complemento istruttorio nel senso di una perizia psichiatrica, che sarà poi integrata con le componenti reumatologiche e neurologiche” (doc. 121-3).
Il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, dal canto suo, nelle annotazioni del 13 ottobre 2004, ha osservato che “la perizia psichiatrica determina l’assenza di affezioni psichiatriche che alterano la capacità lavorativa. (…) La perizia SAM dell’ottobre 2003 determina una completa inabilità lavorativa per motivi psichiatrici e un’incapacità lavorativa del 50% dal lato somatico. La rivalutazione psichiatrica nega ora la presenza del precedente impedimento. Giustificato confermare la stessa rendita” (doc. 131-1). Ancora, nelle sue annotazioni del 16 novembre 2004, il dr. __________ ha indicato che “per meglio definire il caso si effettua una valutazione SAM che determina l’assicurato completamente inabile per motivi psichiatrici e al 50% per motivi organici. La valutazione psichiatrica viene contestata e una nuova valutazione peritale psichiatrica annulla la precedente valutazione determinando una completa capacità lavorativa per il lato psichiatrico. Rimane ora valido dal 2001 l’impedimento del 50% dovuto all’affezione reumatologica e neurologica nella sua professione, che permette di rispettare le limitazioni indicate come attività adatta” (doc. 133-1).
Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non essendo specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento del valore maggiormente probante della perizia del dr. __________, a fronte della precedente valutazione peritale del dr. __________, non era di competenza del dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza insormontabile esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e del dr. __________, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, era tale da giustificare una capacità lavorativa del 100%.
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.11. Il rinvio degli atti all'UAI si giustifica pure per un altro motivo.
Il TCA rileva infatti che nella decisione impugnata l’UAI ha ritenuto l’assicurato, che da un punto di vista medico è stato considerato inabile al lavoro al 50% sia nella precedente attività, sia in attività adeguate, non più reintegrabile sul mercato generale del lavoro e quindi inabile al lavoro al 100%.
Tale decisione si fonda, da un canto, sulle annotazioni per l’incarto del 19 novembre 2004 del funzionario incaricato, il quale ha osservato che “per quanto concerne l’abilità lavorativa nella professione svolta, attestata al 50% a livello medico teorico, non disponendo di un mansionario dettagliato, la si ritiene nulla in riferimento alle limitazioni funzionali” (doc. 134-1).
D’altro canto essa si basa sul rapporto del 28 marzo 2007 del consulente IP, il quale ha indicato che l’assicurato, di 61 anni e che ha prevalentemente svolto delle attività poco qualificate nel settore industriale, nonostante abbia effettuato degli studi medio-superiori, “si può ipotizzare che incontrerebbe grosse difficoltà ad intraprendere una nuova attività professionale e pertanto ad inserirsi nel mercato del lavoro. Un cambiamento di professione necessiterebbe infatti di una grande flessibilità ed adattabilità, fattori questi che sono difficilmente riscontrabili nel caso del signor RI 1. Infatti egli è affetto da varie patologie con conseguenti ed importanti limiti funzionali, situazione questa che potrebbe influenzare negativamente un effettivo reinserimento nel mercato del lavoro. Inoltre, l’età avanzata (61 anni) e la lunga inattività lavorativa non permettono all’assicurato di adattarsi ad una nuova realtà lavorativa e di acquisire nuovi “savoir faire” in tempi ragionevoli. Pur riconoscendo che a livello medico-teorico viene indicata una capacità lavorativa residua del 50% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali, è improbabile che la situazione del signor RI 1 possa garantirgli un reinserimento lavorativo adeguato e che permetta di conseguire un salario rilevante dal punto di vista lucrativo-economico” (doc. 158-2, riportato per esteso al consid. 2.7.).
Al riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto che non spettava al funzionario dell’UAI stabilire che l’assicurato, ritenuto da un punto di vista medico abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività, in realtà fosse da considerare totalmente inabile al lavoro nella sua attività di operaio addetto ai turni presso una ditta biochimica a causa della mancanza di un mansionario dettagliato (doc. 134-1, sottolineatura della redattrice).
Tale giustificazione non è sufficiente e, così formulata, non può essere ritenuta accettabile.
Va peraltro rilevato che, nel suo referto peritale reumatologico del 9 ottobre 2003, il dr. __________ ha evidenziato che l’attività svolta in precedenza, di controllo della produzione in una ditta farmaceutica, così come descritta dall’assicurato, rappresenta un’attività ideale (doc. X pag. 4). Anche il dr. __________, nel suo referto peritale neurologico del 10 ottobre 2003, ha rilevato che la precedente attività di operaio chimico presso il settore di ricerca biologica della ditta __________ è stata descritta dall’assicurato stesso come attività non particolarmente pesante, che non comportava grossi sforzi o il trasporto di pesi importanti (doc. X/bis pag. 4).
Spetterà quindi all’UAI, cui gli atti sono rinviati per un complemento istruttorio, verificare se l’assicurato, da un punto di vista medico, è ancora abile o meno nella sua precedente attività e in che misura. Qualora fosse accertata l’esistenza di una capacità lavorativa residua nella sua precedente attività, l’UAI dovrà pure determinare se in tale attività l’assicurato è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa.
2.12. Con il complemento al ricorso del 1° giugno 2007 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (III).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 29 marzo 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.10. e 2.11..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 1° giugno 2007.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti