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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2008 32.2007.147

5 mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,431 mots·~1h 2min·4

Résumé

Assicurata,al beneficio in passato di una rendita intera limitata nel tempo -poi soppressa in quanto abile al 100% in qualsiasi attività dal 09/04- presenta una nuova domanda,respinta giustamente dall'UAI in quanto ella è ancora abile al 100% in attività adatte,come risulta dalla perizia ortopedica

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.147   CR/sc

Lugano 5 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 20 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, precedentemente attiva quale operaia saldatrice, in data 5 agosto 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-7), a seguito dei problemi ai piedi derivanti da un incidente della circolazione occorso nel gennaio del 1981, che ha comportato numerosi interventi chirurgici, gli ultimi dei quali hanno avuto luogo nel 2002 (doc. 2-24 inc. cassa malati).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 13 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera (grado dell’80%) dal 1° giugno 2003 al 30 novembre 2004 (doc. 39-1), giustificata dal fatto che l’assicurata è stata giudicata inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività dal mese di giugno 2002 al mese di agosto 2004, ma poi abile al lavoro al 100% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, ciò che comporta, dopo raffronto dei redditi, un grado di invalidità del 10%, insufficiente per avere diritto a prestazioni (doc. 36-2). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.2.   Con scritto del 25 agosto 2006 il dr. __________ ha indicato un peggioramento dello stato di salute, che impedisce all’assicurata di riprendere un’attività lavorativa, interrogandosi sulla necessità per l’UAI di sottoporre l’interessata ad una rivalutazione medica (doc. 40).

                                         Il 3 novembre 2006, l’assicurata, nel frattempo sottopostasi a curatela volontaria (cfr. doc. 43), ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, cui ha allegato il rapporto dell’intervento cui è stata sottoposta in data 27 aprile 2005, eseguito dal dr. __________ (doc. 46/1-8).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. __________, con decisione del 20 marzo 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, in quanto lo stato di salute dell’interessata non ha subito delle modifiche rispetto alla precedente decisione del febbraio 2006, essendo la stessa stata giudicata ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate alle sue condizioni di salute (doc. 69).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’attribuzione di una rendita intera di invalidità.

                                         Ella ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                         Sostanzialmente la ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione, laddove ha ritenuto che dalla perizia del dr. __________ non è emerso che il suo stato di salute abbia subito delle modifiche rispetto alla precedente decisione del febbraio 2006, evidenziando che il medico del SMR, nelle sue annotazioni del 23 novembre 2006, ha per contro osservato che la documentazione prodotta oggettivava una modifica delle condizioni di salute dell’interessata, che giustificava quindi una nuova istruttoria, tramite esperimento di una perizia ortopedica a cura del dr. __________ (I).

                                         La patrocinatrice ha inoltre criticato l’agire dell’amministrazione, che non ha convocato l’assicurata presso l’UAI al fine di valutare la sua collocabilità nel mondo del lavoro (I).

                                         Infine, la patrocinatrice ha chiesto che l’interessata venga sottoposta ad un nuovo esame peritale e che venga sentita dal TCA (I).

                               1.4.   In data 24 maggio 2007 la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (IV + bis).

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, osservando che dalla perizia del dr. __________ è risultato che l’assicurata è pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, ragione per la quale non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione della consulente IP del 1° giugno 2007 (V).

                               1.6.   In data 18 giugno 2007 la patrocinatrice dell’assicurata ha ribadito la richiesta di sottoporre l’interessata ad una perizia giudiziaria, chiedendo inoltre di richiamare la documentazione medica dei curanti (in particolare del dr. __________ presso l’Ospedale __________ di __________) e di procedere all’audizione personale della ricorrente (VII).

Tale scritto è stato trasmesso all’UAI (VIII), per conoscenza.

                               1.7.   Su richiesta del TCA, in data 19 febbraio 2008, l’UAI ha trasmesso il rapporto finale della consulente IP del 1° giugno 2007, citato nella risposta di causa, ma di cui non vi era traccia agli atti (IX).

                               1.8.   La patrocinatrice, con scritto del 5 marzo 2008, ha criticato il rapporto della consulente IP, che a suo avviso non ha debitamente considerato i limiti fisici presentati dall’assicurata agli arti superiori e alla schiena, indicati dal dr. __________ nel suo referto peritale, ribadendo la richiesta di una perizia giudiziaria. L’avv. RA 1 ha osservato che la maggior parte delle attività indicate dalla consulente IP non sono esigibili - in quanto richiedono la posizione eretta o l’uso degli arti superiori ben oltre le possibilità dell’interessata - concludendo per l’inesistenza di un’attività adeguata allo stato di salute sul mercato equilibrato del lavoro, richiedendo l’audizione della consulente IP. La patrocinatrice ha infine definito assurdo, urtante e aberrante ritenere, come ha fatto l’amministrazione, che l’assicurata, dopo il danno alla salute, possa conseguire un salario più elevato di quello percepito prima (XI).

                               1.9.   Con osservazioni del 25 marzo 2008 l’UAI ha confermato la validità della valutazione operata dalla consulente IP (doc. XIII).

Tale scritto è stato trasmesso alla ricorrente (XIV), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

                             1.10.   Pendente causa il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 di produrre la documentazione comprovante la difficile situazione economica della ricorrente (XV).

La patrocinatrice ha trasmesso al TCA quanto richiesto in data 16 aprile 2008 (XVI/1-11).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente, posta precedentemente - con decisione del 13 febbraio 2006 - al beneficio di una rendita intera (grado dell’80%) dal 1° giugno 2003 al 30 novembre 2004 (doc. 39-1), abbia diritto ad una rendita intera d’invalidità dopo tale periodo.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nel caso di specie, con la decisione del 13 febbraio 2006 l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera (grado dell’80%) dal 1° giugno 2003 al 30 novembre 2004 (doc. 39-1) in quanto l’Ufficio AI ha ritenuto che ella sia stata inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività dal mese di giugno 2002 al mese di agosto 2004, ma che in seguito abbia presentato una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, (doc. 36-2).

Tale conclusione si basava sul rapporto medico del 30 novembre 2004 del dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il quale, riferendosi a quanto indicato dai curanti, aveva posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “esiti da incidente della circolazione il 5 gennaio 1981 con lesioni complesse ai piedi; pseudoartrosi sottotalare a sinistra, stato dopo artrodesi della sotto-astragalica e talo-scafoidea a sinistra; stato dopo tripla artrodesi post-traumatica del piede destro, pseudoartrosi calcaneo-cuboidale e lieve malunione in abductus, osteotomia di accorciamento della colonna mediale, osteotomia d’adduzione e cura della pseudoartrosi calcaneo-cuboidale (intervento del 18 febbraio 2004)” (doc. 26-1).

Nelle sue annotazioni del 9 dicembre 2004 il dr. __________ aveva quindi ritenuto l’assicurata abile al 100% in attività adeguate al suo stato di salute, da svolgere prevalentemente in posizione sedentaria con possibilità di alzarsi ogni ora per una decina di minuti (doc. 28-1). Nelle annotazioni del 21 luglio 2005 il dr. __________ aveva poi precisato che, sulla base della documentazione trasmessa dal Prof. dr. __________, l’assicurata, che ha subito diversi interventi ai piedi (l’ultimo nel mese di febbraio 2004), a partire dal mese di agosto 2004 poteva caricare normalmente il piede, concludendo che un’attività leggera adeguata era esigibile a partire da tale data (doc. 35-1).

Nel suo rapporto del 14 luglio 2004, infatti, il Prof. dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, esaminando la situazione dell’assicurata 6 mesi dopo la revisione del mediopiede destro e reartodesi da lui eseguita nel febbraio 2004, aveva osservato un consolidamento normale del mediopiede destro con un allineamento corretto. Di conseguenza, lo specialista aveva ritenuto che l’assicurata potesse ricominciare a camminare senza stampelle. Il Prof. __________ aveva aggiunto che “la paziente non mostra “una complicità” o partecipazione attiva per il miglioramento della sua condizione”, rilevando che a suo parere ella poteva raggiungere un’abilità lavorativa completa in un’attività da svolgere prevalentemente in posizione seduta (doc. 48-2).

Tale conclusione coincideva peraltro con quanto valutato dal dr. __________, spec. FMH in ortopedia, che nel rapporto medico del 9 luglio 2004 all’attenzione dell’UAI, aveva ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di operaia, ma abile al lavoro in maniera completa in attività da svolgere da seduta (doc. 21-3).

Alla stessa conclusione era pure giunto il dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, che nel suo rapporto peritale del 13 novembre 2003, eseguito per conto dell’assicuratore malattia, aveva considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% nella sua precedente professione di operaia saldatrice (attività da svolgere costantemente in piedi per 8 ore), ma abile al lavoro totalmente in un’attività adeguata, parzialmente sedentaria, da effettuare in posizione seduta durante 45-50 minuti e in piedi per 10-15 minuti, che non comporti spostamenti su terreni sconnessi, che non preveda di dover salire e scendere le scale e portare pesi (doc. 3-11 inc. cassa malati).

                               2.5.   In occasione della nuova domanda di prestazioni, l’assicurata ha inviato all’UAI un certificato medico del 25 agosto 2006 indirizzato al dr. __________, spec. FMH in medicina interna, da parte del dr. __________, medico capo del servizio di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, del seguente tenore:

"  Ti informo sulla visita eseguita presso il mio ambulatorio della sopraccitata paziente.

Come tu ben sai in anamnesi è presente l'infortunio del 05.01.1981; con pregressi interventi in modo bilaterale con formazioni di pseudoartrosi al piede sinistro e trapianto di spongiosa nel 1997, asportazione materiale di osteosintesi e nuovo trapianto nel 2002, artrodesi e osteosintesi piede destro 2002-2003.

Il 27.04.2005 riartrodesi della sottotalare sinistra con trapianto di spongiosa prelevato dalla cresta iliaca destra con un discreto risultato per quanto riguarda la sintomatologia algica; infatti a questo livello sono sporadicamente presenti un dolore anteriore al collo della caviglia, la mobilità della tibiotarsica attualmente risulta con una flesso-estensione di 18-0-8, sottotalare bloccata, cicatrici guarite per prima intenzione senza iperpatia, assenza di neurinomi, assenza di metatarsalgie.

A livello del piede destro le ferite anche se sono guarite per prima intenzione senza presentare alcuna problematica è presente una zona di ipercheratosi cutanea denunciante un ipercarico in corrispondenza di tutto l'avampiede, lateralmente con importante metatarsalgia a livello del V, a questo livello radiologicamente vi è uno stato dopo artrodesi della talonavicolare calcaneotuboidea e sottotalare; i dolori sono riproducibili solo in parte a livello della digitopressione in corrispondenza del materiale di osteosintesi laterale.

La tibiotarsica anch'essa risulta limitata ad una flesso-estensione di 22-0-0.

Radiologicamente si può notare il consolidamento delle artrodesi in modo bilaterale ed una notevole degenerazione in corrispondenza della tibiotarsica e bilateralmente con la formazione di osteofiti soprattutto a livello posteriore destro. Al radiogramma in carico si nota un'orizzontalizzazione del talo che forma direttamente un conflitto anteriore con la tibia capendo quindi perché non si raggiunge un’ulteriore estensione dorsale.

Ritengo che la situazione ortopedica della paziente non sia del tutto chiara nel senso che i dolori a destra potrebbero essere spiegati solo in parte per la presenza del materiale di osteosintesi e qualora si decidesse di asportare tale materiale il beneficio risulterebbe unicamente parziale; sovrapposta vi è la sintomatologia algica per degenerazione a livello della tibiotarsica ma non ritengo opportuno procedere nel senso chirurgico sia a livello della caviglia destra che sinistra; risulta il fatto che la paziente è decisamente limitata dalla mancanza della motilità della sottotalare e dal deficit di motilità complessivo bilaterale.

Mi chiedo se risulterà opportuno eseguire una rivalutazione medica da parte dell'istituto Al in quanto non ritengo possibile la ripresa di un'attività lavorativa; apparentemente sembra che alla paziente non è stata nemmeno proposta una riqualifica professionale.

Resto quindi a disposizione per ulteriori informazioni supplementari così come resto a disposizione della paziente qualora decidesse di asportare il materiale di osteosintesi." (Doc. 40-1)

Inoltre, con certificato medico del 20 novembre 2006, il dr. __________ ha informato l’amministrazione di avere visitato l’assicurata in data 10 novembre 2006 a causa di una sintomatologia dolorosa al piede destro, al piede sinistro e a livello della spalla destra (doc. 49-1).

Sulla base di tali referti, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna, nelle sue annotazioni del 23 novembre 2006, ha osservato:

"  A. 48enne, al beneficio di una rendita totale di invalidità dal 1.06.2003 al 30.11.2004.

Il MC, Dr. __________, nel suo scritto del 20.11.2006, segnala che l’A. continua a lamentare una sintomatologia dolorosa al piede dx, al piede sin e a livello della spalla dx. Non viene descritto lo stato clinico attuale né certificata un'inabilità lavorativa.

Il MC allega una documentazione medica (Dr. __________, 14.07.2004, Dr. __________, 06.05.2005: già presa in considerazione nella decisione dell'UAI del 22.07.2005 e Dr. __________, 25.08.2006)

Nel suo ultimo rapporto medico, il Dr. __________ (25.8.2006), ritiene che la situazione ortopedica dell'A. non sia del tutto chiara nel senso che i dolori a destra potrebbero essere spiegati solo in parte per la presenza del materiale di osteosintesi e, qualora si decidesse di asportare tale materiale, il beneficio risulterebbe unicamente parziale: sovrapposta vi è la sintomatologia algica per degenerazione a livello della tibiotarsica; ma lo specialista non ritiene opportuno procedere nel senso chirurgico sia a livello della caviglia dx che sin; risulta il fatto che l’A. è decisamente limitata dalla mancanza della motilità della sottotalare e dal deficit di motilità complessiva bilaterale.

Il medico ritiene opportuno eseguire una rivalutazione medica da parte dell'AI, in quanto non sembra possibile la ripresa di un'attività lavorativa; apparentemente sembra che all'A. non è stata nemmeno proposta una riqualifica professionale.

Procedere: La documentazione prodotta oggettiva una modifica dello stato di salute e dunque giustifica una nuova istruttoria, prevedendo, in tempi brevi, una perizia ortopedica presso il Dr. __________, il quale valuterà la patologia a livello dei due piedi ed ugualmente a livello della spalla dx, patologia che sembra di nuova insorgenza."

(Doc. 52-1)

                                         Pertanto, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame peritale, a cura del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Lo specialista, nel suo rapporto peritale dell’8 gennaio 2007, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “artrodesi della sotto-astragalica piede sinistro; pseudo-artrosi calcagno-cuboidea, artrodesi sotto-astragalica e talo-navicolare piede destro; da ambo i lati deficit funzionale del retropiede, sindrome algica a riposo e sotto carico; stato dopo infortunio della circolazione il 5 gennaio 1981 con lesioni complesse ad ambedue i piedi, così come numerosi interventi di correzione e cura di pseudo-artrosi” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome di attrito sotto-acromiale / periartropatia tendinotica spalla destra senza insufficienza focale della cuffia dei rotatori; sindrome vertebrale lombare, disfunzione segmentale lombare-inferiore, rispettivamente lombo-sacrale; obesità; disturbo residuale della sensibilità lungo il versante anteriore della coscia destra in corrispondenza del territorio di distribuzione dei nervi cutaneo e femorale” (doc. 57-4).

Il dr. __________ ha ritenuto che la natura e l'entità delle menomazioni fisiche presentate dall’assicurata non rendono medicalmente più esigibile lo svolgimento di attività lavorative che richiedono il mantenimento di una posizione in piedi oppure degli spostamenti (cfr. doc. 57-5 risposta 2.1).

Lo specialista ha quindi indicato che le attività di venditrice oppure di operaia in fabbrica, con mansioni in posizione prevalentemente in piedi, non sono medicalmente più esigibili (cfr. doc. 57-5 risposta 2.3).

                                         Il dr. __________ ha poi osservato che le funzioni e la capacità di carico sono conservate per quanto attiene all'ingaggio degli arti superiori al di sotto dell'orizzontale, anche per attività fini e di precisione. Anche la caricabilità del rachide è conservata nello svolgimento di attività leggere e sedentarie (cfr. doc. 57-5 risposta 2.2).

Pertanto, lo specialista ha concluso che, con riferimento al quadro ortopedico complessivo riscontrato, la signora RI 1 potrebbe svolgere in misura completa e sull'arco di tutta una giornata delle attività lavorative leggere da svolgersi in posizione prettamente, o per lo meno prevalentemente sedentaria, senza necessità di elevazione ripetuta degli arti superiori al di sopra dell'orizzontale, senza necessità di spostamenti frequenti anche senza carico e su superfici piane. Quale casalinga ella è per contro inabile al lavoro al 60% (cfr. doc. 57-6).

Al riguardo, nelle sue annotazioni mediche del 6 febbraio 2007 il dr. __________ del SMR ha evidenziato:

"  Perizia Dr. __________ (19.12.2006)

-   Diagnosi:

-   Artrodesi della sotto-astralgica piede sinistro

-   Pseudo-artrosi calcagno-cuboidea, artrodesi sotto-astralgica e talo-navicolare piede destro

-   Da ambo i lati deficit funzionale del retropiede, sindrome algica a riposo e sotto carico

-   Stato dopo infortunio della circolazione il 05.01.1981 con lesioni complesse ad ambedue i piedi, così come numerosi interventi di correzione e cura di pseudoartrosi

-   Sindrome di attrito sotto-acromiale / periartropatia tendinotica spalla destra senza insufficienza focale della cuffia dei rotatori

-   Sindrome vertebrale lombare, disfunzione segmentale lombare-inferiore, rispettivamente lombo-sacrale

-   Obesità

-   Disturbo residuale della sensibilità lungo il versante anteriore della coscia destra in corrispondenza del territorio di distribuzione dei nervi cutaneo e femorale

Conseguenze sulla capacità di lavoro / d'integrazione:

Inabile al 100% quale operaia

Abile al 100% in attività adeguata, senza necessità di spostarsi, di mantenere una posizione in piedi. Funzioni e capacità di carico conservate per quanto attiene all'ingaggio degli arti superiori al di sotto dell'orizzontale, anche per attività fini e di precisione. Caricabilità del rachide conservata nello svolgimento di attività leggere e sedentarie.

-   IL lavorativa completa a decorrere dal 24.06.2002.

-   IL dell’80% dal 01.06.2003 al 30.11.2004

Nel decorso del 2005 e fino alla data della perizia ulteriori attestazioni di IL completa da parte del MC.

Dal punto di vista ortopedico, l'A. possiederebbe sufficienti possibilità per poter prevedere l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione. Questo tenuto in particolare conto della conservata caricabilità degli arti superiori nello svolgimento di attività effettuate in posizione sedentaria, anche ripetitive e di precisione.

L'A. potrebbe svolgere altre attività lavorative leggere in posizione prettamente, o per lo meno prevalentemente sedentaria, senza necessità di elevazione ripetuta degli arti superiori al di sopra dell'orizzontale, senza necessità di spostamenti frequenti anche senza carico e su superfici piane.

Alla luce di questa valutazione peritale, si può dunque ancora applicare la valutazione CIP del 05.07.2005." (Doc. 62-1)

Lo stesso medico del SMR ha poi nuovamente confermato la sua precedente valutazione nelle sue annotazioni del 12 marzo 2007, in cui ha osservato:

"  Trattasi di osservazioni al progetto di decisione

In data 06.03.2007, il __________ di __________, a nome dell'A., inoltra le sue osservazioni al progetto di decisione dell'UAI del 09.02.2007, basato sulla perizia del Dr. __________ del 19.12.2006.

Alla luce della documentazione medica agli atti, si conferma la precedente valutazione." (Doc. 68-1)

                               2.6.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                               2.7.   Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.6.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

                                         Il dr. __________ ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla incapacità lavorativa del 100% in tutte quelle professioni che richiedano il mantenimento di una posizione in piedi o che comportino degli spostamenti, precisando che l’attività “di venditrice o di operaia in fabbrica con mansioni in posizione prevalentemente in piedi non sono medicalmente più esigibili” (cfr. doc. 57-5).

                                         Il dr. __________ ha invece ritenuto l’interessata pienamente abile al lavoro in attività leggere, da svolgere in posizione prettamente o per lo meno prevalentemente sedentaria, senza necessità di elevazione ripetuta degli arti superiori al di sopra dell’orizzontale, senza necessità di spostamenti frequenti anche senza carico e su superfici piane (doc. 57-6).

Tali conclusioni sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 6 febbraio 2007 (doc. 62-1) e del 12 marzo 2007 (doc. 68-1).

                                         Nel suo consulto ortopedico dell’8 gennaio 2007 il dr. __________ ha attentamente esaminato le patologie dell’assicurata - che a causa di un incidente della circolazione nel 1981 ha subito delle lesioni ad ambedue i piedi, per le quali ha dovuto essere sottoposta complessivamente a tre interventi al piede sinistro e a due al piede destro – giungendo alla conclusione che l’entità delle menomazioni presentate dall’interessata non rendono medicalmente più esigibile lo svolgimento di attività che richiedano il mantenimento della posizione eretta o che comportino degli spostamenti (doc. 57-5). Il dr. __________ ha riscontrato una capacità di carico conservata per quanto riguarda l’ingaggio degli arti superiori al di sotto dell’orizzontale, anche per attività fini e di precisione, oltre ad una caricabilità del rachide conservata nello svolgimento di attività leggere e sedentarie, ritenendo quindi l’assicurata pienamente abile al lavoro, sull’arco di tutta una giornata, in attività leggere, da svolgere in posizione prevalentemente sedentaria, senza necessità di elevazione ripetuta degli arti superiori al di sopra dell’orizzontale e senza necessità di spostamenti frequenti (doc. 57-6).

                                         Queste dettagliate ed approfondite valutazioni non sono del resto state smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un aggravamento rilevante delle sintomatologie presentate dall’assicurata.

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali del dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

                                         Pertanto, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente è inabile al lavoro al 100% in attività da svolgere in posizione eretta o che comportino degli spostamenti, ma abile al 100% in attività leggere adeguate, da svolgere prevalentemente in posizione sedentaria, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura ortopedica.

                                         La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.6.).

                                         Ora, nel caso concreto, la consulente IP ha stabilito che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessata, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

Al riguardo, nel suo rapporto del 1° giugno 2007, ha indicato quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, attività semplici e ripetitive, leggere, riservate ad un personale femminile non qualificato o semi-qualificato, con possibilità di cambiare frequentemente posizione. La consulente, a titolo di esempio, ha indicato quali attività esigibili quella di addetta alla vendita di carburanti, con compiti essenzialmente di incasso; di operaia ausiliaria in attività leggere non qualificate (addetta al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni) nelle categorie del campo dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili; di operaia generica nell’industria cioccolatiera e in quella farmaceutica; di operaia assemblatrice nel campo della componentistica elettromeccanica ed elettronica e nell’orologeria industriale; di impacchettatrice e imballatrice (doc. IX).

La rappresentante dell’assicurata ha contestato tali conclusioni, rilevando innanzitutto che lo stato di salute riportato dalla consulente nel suo rapporto è incompleto, in quanto “manca ogni e qualsiasi riferimento ai problemi lombari e agli arti superiori, segnalati dal dr. __________” aggiungendo che “anzi, la consulente osserva addirittura che le funzioni e le capacità di carico dell’assicurata sono conservate per quanto attiene all’ingaggio degli arti superiori, quando in realtà non è così” (I).

Tali argomentazioni non possono essere fatte proprie dal TCA, ritenuto che nel suo rapporto la consulente ha sì indicato che le funzioni e le capacità di carico degli arti superiori sono conservate, precisando tuttavia, così come rilevato dal dr. __________ nel suo referto peritale, “per quanto attiene all’ingaggio degli arti superiori al di sotto dell’orizzontale” (doc. IX, sottolineatura della redattrice).

Inoltre, la patrocinatrice ha criticato l’esigibilità delle attività elencate dalla consulente, indicando che “la maggior parte delle attività indicate dalla consulente professionale non possono essere affatto espletate con posizione prevalentemente sedentaria”, ma comportano per lo più la posizione eretta e l’uso degli arti superiori ben oltre le possibilità dell’assicurata. Secondo la patrocinatrice, le attività indicate dalla consulente sono inesigibili, “si pensi all’addetta alla vendita in una stazione di benzina, attività che presuppone la necessità di frequenti spostamenti per disporre la merce, servire il cliente, ecc. e dunque non è esigibile viste le condizioni di salute dell’assicurata” e il fatto che “l’attività di impacchettatore / imballatore non risulta più sussistere, essendo stata sostituita dall’impiego di macchine” (I).

                                         Il TCA constata innanzitutto che la consulente, nel suo rapporto del 1° giugno 2007, ha ritenuto esigibile l’attività di addetta alla vendita di carburanti ed altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, precisando “con compiti essenzialmente di incasso”, proprio per tener conto delle limitazioni funzionali dell’interessata (doc. IX pag. 2).

                                         Inoltre, nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurata può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.

                                         Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata e compatibili con le sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurata incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

                                         Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

                               2.8.   Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 100%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                            2.8.1.   Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). Posto che in caso di nuova domanda il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita, nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004 (dato che nella precedente decisione del 13 febbraio 2006 la rendita è stata negata a partire dal 1° dicembre 2004).

                            2.8.2.   Per quel che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 34’229.- (2004) riferito all’attività svolta in qualità di operaia presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. IX pag. 3), aggiornato al 2005, pari a fr. 34’882 (cfr. doc. IX pag. 3).

L’assicurata non ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI.

                            2.8.3.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                            2.8.4.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RtiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"  Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

                            2.8.5.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1.

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'049 mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         L’assicurata, se avesse continuato a lavorare presso la __________ in qualità di operaia, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 34’229 (cfr. consid. 2.8.2). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 45'577.-- / anno e 3'798.-- / mese, cfr. Tabella TA1 p.to 36-37 “altre industrie manifatturiere”, livello di qualifica 4: fr. 3'652.-- X 12 mesi = 43'824.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 45'577.--).

                                         Più precisamente il salario che avrebbe percepito la ricorrente, qualora fosse rimasta attiva presso i suoi ex datori di lavoro, è inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale del 24.9% (2004).

                                         Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

                                         Il reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 36'489.6 (fr. 48'588.-- decurtati del 24.9%).

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In concreto, la consulente ha applicato la riduzione massima consentita del 25% - come già effettuato dal precedente consulente IP nel rapporto del 5 luglio 2005 - in considerazione dei diversi limiti funzionali dell’assicurata, del limite per attività leggera, dell’età che può causare difficoltà di adattamento ad una nuova attività professionale e del lungo periodo di inattività (cfr. doc. IX pag. 3).

                                         Tale percentuale, sicuramente generosa, va confermata da questo Tribunale.

                                         Partendo, quindi, da un salario da invalido di fr. 36'489.6, ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2004 risulta, quindi, essere pari a Fr. 27'367.-- (Fr. 36'489.6 - (Fr. 36'489.6 x 25 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di Fr. 34’229.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.8.2.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 20.05 ([Fr. 34’229.- – Fr. 27’367.--] x 100 : Fr. 34’229.-), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita.

                                         Con riferimento al 2005, il salario da valido, pari a fr. 34'882 (cfr. consid. 2.8.2.), è inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale (cioè fr. 46’143 all’anno, pari a fr. 3’652 x 12 : 40 x 41.7 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]) del 24.4%. Pertanto, il reddito da invalido del 2005, pari a fr. 49'119.89, va ridotto del 24.4%, per un importo pari a fr. 37'134.6, cui va ancora applicata la riduzione del 25% stabilita dalla consulente IP, per un ammontare globale di fr. 27'851.

Dal raffronto tra questo dato e quello di fr. 34’882 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.8.2.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 20.16 ([Fr. 34’882.- – Fr. 27’851.--] x 100 : Fr. 34’882.-), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita.

Analogo discorso vale con riferimento al 2006.

Il salario da valido, aggiornato al 2006, sarebbe pari a fr. 35'300.6 (+1.2% per il 2006, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

                                         Tale importo è inferiore del 27.46% rispetto a quello statistico di quel preciso settore (cioè fr. 48'664.-- / anno e 4’055.-- / mese, cfr. Tabella TA1 p.to 36-37 “altre industrie manifatturiere”, livello di qualifica 4: fr. 3'890.-- X 12 mesi = 46'680.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 48'664.--).

                                         Partendo da un salario da invalido di fr. 50’277.69, da ridurre del 27.46% (per un importo pari a fr. 36’471) e ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2006 risulta, quindi, essere pari a fr. 27'353.6.

Confrontando ora questo dato con l'importo di Fr. 35’300.6 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2006, emerge un’incapacità al guadagno pari a 22.51 ([Fr. 35’300.6 – Fr. 27’353.6.--] x 100 : Fr. 35’300.6), arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita.

                                         Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2007 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

                                         Pertanto, nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità dopo il 30 novembre 2004, la sua decisione formale del 28 marzo 2007, nel suo risultato, merita conferma in questa sede.

                               2.9.   Con la propria impugnativa l’assicurata ha chiesto che venga esperita una nuova valutazione peritale, oltre alla sua audizione personale e quella della consulente IP.

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito medico, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato. Alla luce di quanto sopra esposto, anche l’audizione della consulente IP e quella dell’assicurata appaiono superflue.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.11.).

                                         Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"  (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

                             2.11.   L’assicurata ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (I).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, risulta che l’assicurata, classe 1958, è divorziata ed ha due figlie (__________, nata nel 1990 e __________, nata nel 1993).

                                         Dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge poi che, quale unica entrata, ella dispone di due rendite semplici per figli, di fr. 1’862, oltre ad un assegno integrativo di fr. 688, per delle entrate totali di fr. 2’550 mensili (cfr. doc. IV bis e doc. XVI/1-2).

                                         Non è stata dichiarata alcuna sostanza, tranne una __________ di proprietà dell’istante (cfr. doc. IV bis).

                                         Le spese mensili per il fabbisogno familiare sono da quantificare come segue: fr. 1'250.-- corrispondenti all'importo mensile per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso oltre a fr. 500 per la figlia __________ e fr. 500 per la figlia __________. Tali importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         Bisogna poi computare il canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante, che ammonta a fr. 1’200 al mese (cfr. doc. IV bis e doc. XVI/4).

                                         Già solo tenendo conto di tali importi, le uscite familiari sono pari a fr. 3'450, quindi superiori alle entrate. A tale importo occorre poi ancora aggiungere i premi afferenti all'assicurazione contro le malattie (che, dedotti i sussidi, sono pari a fr. 87.85 mensili, cfr. doc. XVI/7) e le imposte. Inoltre, nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria la ricorrente ha dichiarato di avere in corso delle esecuzioni per fr. 6'511.90 e degli attestati di carenza beni per fr. 64'715.--.

                                         A tal proposito va rilevato che l’ammortamento dei debiti non viene tenuto in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale processuale, salvo gli importi già oggetto di pignoramento (cfr. RJJ pag. 179 come pure “Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetriebung und Konkurs”, Basilea 1998, ad art. 93 N.33 pag. 949).

                                         Nel caso di specie, dunque, la domanda d’assistenza giudiziaria va accolta.

                                         La ricorrente si trova infatti nel bisogno.

                                         Inoltre, l’assicurata non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un rappresentante, in casu l’avv. RA 1, appare senz’altro giustificato e le argomentazioni ricorsuali non apparivano palesemente destituite di fondamento.

                                         Pertanto il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.

                                         Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         L'assicurata è pure per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.10. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.147 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2008 32.2007.147 — Swissrulings