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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.08.2008 32.2007.143

12 août 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,782 mots·~24 min·4

Résumé

Rendita intera limitata nel tempo. Sulla base degli atti non é possibile concludere per una capacità lavorativa del 100% in un'attività adeguata. Rinvio atti perché effettuati i necessari accertamenti medici l'Ufficio AI si pronunci sul diritto a prestazioni dopo il 31.12.2004

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.143   FS

Lugano 12 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 20 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, nel mese di giugno 2004 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da tumore al seno (doc. AI 8/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, con decisione 15 dicembre 2005 (doc. AI 41/1-2), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. maggio al 31 dicembre 2004.

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (doc. AI 45/1), con decisione su opposizione 20 marzo 2007 (doc. AI 51/1-4), l’Ufficio AI ha confermato la decisione 15 dicembre 2005.

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di essere posta al beneficio di una rendita intera dal 1. gennaio 2005.

                               1.5.   Con la risposta l’Ufficio AI – sulla base delle allegate annotazioni 30 maggio 2007 del medico SMR e precisando che “(…) dall’attuale documentazione risulta esservi da ottobre 2005 una problematica psichica (e socio-integrativa). […] L’entità di questa problematica dovrà ancora essere stabilita tramite istruttoria adeguata e probabilmente anche tramite perizia psichiatrica in considerazione della documentazione psichiatrica incoerente (diagnosi vs. grado di incapacità lavorativa). (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.6.   Con scritto 6 giugno 2006 il rappresentante dell’assicurata si è confermato nelle proprie conclusioni postulando che “(…) in subordine (...) venga ordinata una perizia specialistica come suggerito dal Dr. __________ nella sua presa di posizione del 30 maggio 2007. (…)” (VI)

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. maggio al 31 dicembre 2004.

                                         L’assicurata postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 dicembre 2004 e meglio a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03). Al riguardo cfr. anche STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                2.6   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.8.   Nella fattispecie il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 8 giugno 2005 (doc. AI 23/1-2) – poste le diagnosi di “(…) stato dopo mastectomia per neoplasia mammaria sinistra – stato dopo chemio + radioterapia – stato dopo stent cardiaco 2002 (…)” e ritenuta, nell’attività abituale di operaia, una incapacità lavorativa del 100% dal mese di maggio 2003 e del 50% dal mese di settembre 2004 –, ha espesso la seguente raccomandazione:

"  (…)

Trattasi di un'A 42enne che presenta uno stato dopo mastectomia sinistra.

Per la presenza di un linfedema all’arto superiore sinistro l’attività non ha potuto essere ripresa più del 50%.

Dalla documentazione presente risulta che l’attività svolta è di tipo leggera con possibilità di cambiare posizione.

Lo specialista definisce una capacità lavorativa normale in un’attività che non comporti l’uso del braccio sinistro prolungato e con carichi.

L’attività svolta risulta essere compatibile con il danno presente solo al 50%.

Una certa componente psi è anche presente.

Si può ritenere giustificata la completa inabilità in qualsiasi attività dal 5.03 al 9.04 e un’abilità al 50% dal 9.04.

Un’attività prevalentemente leggera senza l’ingaggio prolungato dell’arto superiore sinistro è esigibile in maniera completa dal 10.04.

(…)." (doc. AI 23/2)

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto 22 giugno 2004 indirizzato alla Cassa malati (doc. 2/8-10 dell’incarto Cassa Malati), – posta la diagnosi di “(…) ► mastectomia in data del 05.06.2003, curata con: radioterapia, chemioterapia, linfedema residuo al braccio sinistro ► sindrome ansiosodepressiva reattiva su problemi post-mastectomia ► dito a scatto pollice destro. Operazione in previsione ► stato dopo posa stent cardiaco nel 2002 (…)” – non si è espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata e, per quanto riguarda l’attività esercitata, ha concluso che “(…) come d’accordo con il Dr. __________ una ripresa almeno al 50% per il lavoro che esegue attualmente dovrebbe essere possibile a partire dal 01.09 o dal 01.10.2004. (…)” (doc. 2/10 dell’incarto Cassa Malati).

                                         La dr.ssa __________, Capo clinica di oncologia, nel rapporto 27 agosto 2004 (doc. AI 14/3-5), ha attestato che l’attività abituale è ancora proponibile nella misura del 50% e, senza tuttavia specificare in quale misura, che altre attività possono essere svolte: “(…) dal prossimo mese di ottobre. Un’attività che non comporti l’uso prolungato dell’arto superiore sx. (…)” (doc. AI 14/5, punto 2.2.1).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 20 settembre 2004 (doc. AI 15/1-2), poste le diagnosi note, non si è espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata e ha attestato un’incapacità nella sua professione di orologiaia del 100% dal 28.5.2003 e del 50% dal 20.9.2004.

                                         Ora, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la suevocata giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa, oltretutto senza nemmeno visitarla, il dr. __________ non poteva concludere con la sufficiente tranquillità per una capacità lavorativa del 100% in “(…) un’attività prevalentemente leggera senza l’ingaggio prolungato dell’arto superiore sinistro (…)” (doc. AI 23/2) dal mese di ottobre 2004.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che lo stesso dr. __________ ha ritenuto leggera l’attività svolta dall’assicurata, che non risulta che questa attività richiedesse un uso prolungato del braccio sinistro e che il dr. __________, rispondendo all’Ufficio AI, con lettera 12 ottobre 2004 ha attestato che una ripresa del lavoro a tempo pieno “(…) è da prevedere probabilmente solo tra 2-3 mesi. (…)” (doc. AI 19/1) e, con lettera 18 gennaio 2005, che “(…) vista la cronicità della sintomatologia, ritengo che la paziente sia abile al lavoro solo al 50%, ancora per 6-12 mesi. (…)” (doc. AI 21/1).

                                         Sempre il dr. __________, nel certificato 13 marzo 2007, ha attestato che l’assicurata “(…) aveva iniziato l’attività lavorativa al 50%. Successivamente è apparsa una sindrome ansioso-depressiva cronica, resistente a terapia ansiolitica ed antidepressiva. La paziente è attualmente in cura dal Dr. __________. Persiste un’inabilità lavorativa del 100% dal 20.10.2005 per tempo indeterminato.” (doc. AI 50/1).

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 26 settembre 2006 (doc. A/5), posta la diagnosi di “(…) disturbo ansioso depressivo reattivo alla sua malattia somatica F41.2 ICD 10 (…)”, ha concluso che “(…) ritengo che questa paziente sia soprattutto affetta da un disturbo ansioso con depressività ed incapacità di riorganizzare la propria vita. (…)”.

                                         In un successivo rapporto 30 marzo 2007, dopo aver rilevato di averla già incontrata un anno fa, il dr. __________ ha proposto al dr. __________ un nuovo schema terapeutico (doc. A/4).

                                         Sempre il dr. __________, con scritto 2 maggio 2007 indirizzato all’assicurata, ha certificato che “(…) a complemento del mio ultimo scritto inviato al Dr. med. __________ in data 30.03.2007 posso asserire che nulla è cambiato riguardo il suo stato depressivo anche con l’introduzione di Efexor. La paziente tuttora presenta una psicopatologia depressiva e ansiosa che le impedisce di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa e questo al 100%. Per me il problema della signora RI 1 non ha alcun rilievo sulla pesantezza lavorativa ma sul suo contesto socio integrativo. E’ per questo che la considero inabile al lavoro e questo per tutte le attività anche leggere per un periodo ancora imprecisato. Riterrei importante una presa a carico psicoterapeutica ambulatoriale o anche semistazionaria però la situazione economica della signora RI 1 non glielo permette. (…)” (doc. A/3).

                                         Dalle risultanze appena esposte, anche per quanto riguarda l’aspetto extra somatico, non è dunque possibile concludere con sufficiente chiarezza quando esattamente è subentrata una patologia psichiatrica rispettivamente quale è stato e/o è il suo effetto (e la sua evoluzione) sulla capacità lavorativa.

                                         Per queste ragioni si giustifica dunque il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 dicembre 2004.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 maggio 2007, ha, tra l’altro, concluso che “(…) dall’attuale documentazione risulta esservi da ottobre 2005 una problematica psichica (e socio-integrativa). L’entità di questa problematica dovrà ancora essere stabilita tramite istruttoria adeguata e probabilmente anche tramite perizia psichiatrica in considerazione della documentazione psichiatrica incoerente (diagnosi vs. grado di incapacità lavorativa). (…)” (IV/Bis).

                                         Rilevato che l’Ufficio AI dovrà accertare compiutamente la capacità lavorativa in un’attività adeguata e la sua evoluzione avuto riguardo sia all’aspetto somatico che a quello psichiatrico, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                               2.9.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

                                         Il TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

                                         Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dal RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.8 e 2.9.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.143 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.08.2008 32.2007.143 — Swissrulings