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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2008 32.2007.113

23 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,634 mots·~18 min·2

Résumé

Ritenuto che a differenza del prospettato miglioramento l'assicurato ha dovuto essere nuovamente ricoverato e viste le diverse valutazioni della capacità lavorativa, la decisione va annullata e gli atti rinviati all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.113   FS

Lugano 23 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 7 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, nel giugno 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 7 marzo 2007 (doc. AI 25/1-3), preavvisata con progetto 24 gennaio 2007 (doc. AI 16/1-3), l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha postulato il rinvio degli atti all’amministrazione perché, predisposto un accertamento peritale, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso rilevando, in particolare, che “(…) un danno alla salute passeggero determina un’incapacità lavorativa ma non determina un’incapacità di guadagno di lunga durata e dunque non determina invalidità. (…)” (doc. IV, pag. 2).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Nel caso concreto il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 19 luglio 2006 (doc. AI 7/1-6) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) pancreatite cronica recidivante dal 1999 – emplema polmonare sotto tensione a dx dal 2004 (…)” (doc. AI 7/1), attestata un’incapacità lavorativa del 100% quale liutaio, impiegato in biblioteca e operaio __________ dall’ottobre 2004 e ritenuto uno stato di salute suscettibile di miglioramento –, ha concluso che “(…) in questo stato di grave cachessia il paziente non può sostenere nessun tipo di attività professionale che richieda anche modeste sollecitazioni fisiche. Non potrà in particolare esercitare attività che richiedono continui spostamenti a piedi con distanze oltre i 50 metri, che richiedano un continuo cambiamento di posizione da seduto in piedi e viceversa, e che richiedano di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 3 kg. A mio avviso è invece già proponibile un’attività di tipo sedentario, intellettuale e d’ufficio che non richieda posizione eretta statica per periodi superiori ai dieci minuti e che non richieda frequenti spostamenti a piedi, per almeno 4-6 ore al giorno. Il paziente potrebbe dunque senz’altro esercitare un’attività professionale prevalentemente di tipo sedentario nella misura del 60-70%. Lo stato di salute del paziente è ancora suscettibile di miglioramento anche se in sostanza la prognosi della pancreatite cronica con pseudocisti recidivanti rimane riservata e cattiva. (…)”(doc. AI 7/6).

                                         Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 29 agosto 2006 (doc. AI 12/1), oltre ad esprimersi sulla capacità funzionale residua, ha concluso che:

"  (…)

Il quadro clinico, desunto dalle certificazioni mediche prodotte in visione, suffraga le richieste di prestazioni AI, seguendo le indicazioni del medico curante.

Nella valutazione della capacità lavorativa và considerato che quella derivante dalla formazione acquisita di liutaio non è adeguatamente valutabile/proponibile per questioni di mercato del lavoro, per cui va considerata per attività generiche di operaio e impiegato.

Le condizioni cliniche depongono per:

IL 100% dall’ottobre 2004 per attività fisicamente pesanti (in senso generale).

CL 100% dall’ottobre 2004 con riduzione del rendimento del 30% su un orario normale di lavoro

(…)" (doc. AI 12/1)

                                         Con progetto di decisione 24 gennaio 2007 (doc. AI 16/1-3) l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni adducendo, in particolare, che: “(…) nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo da valido sopraccitato (Fr. 57'830.--) e quello ottenibile in un’attività adeguata allo stato di salute (Fr. 37'243.--), risulta una perdita di guadagno del 36%. Misure d’ordine professionali, volte al conseguimento di una qualifica di base, non risultano attuabili. Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un’eventuale aiuto al collocamento e per il finanziamento di una formazione ad hoc qualora dovesse trovare un‘attività che permetta un recupero della capacità di guadagno residua. Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste. (…)” (doc. AI 16/2-3).

                                         In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurato ha fatto pervenire all’Ufficio AI il rapporto medico 28 febbraio 2007 del dr. __________ corredato dal referto concernente la degenza dal 4 al 14 dicembre 2006 presso l’Ospedale __________ (doc. AI 22/1-4).

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 2 e 5 marzo 2007, ha osservato che:

"  (…)

Preso atto della lettera di dimissione dal reparto di chirurgia del 22.12.2006, si attesta che la medesima certifica una condizione clinica transitoria che giustifica una IL temporanea, condizione non di competenza AI salvo particolari complicazioni future al momento non ravvisabili.

(…)." (doc. AI 23/1)

"  (…)

A complemento delle precedenti annotazioni si specifica che, nelle medesime, si è tenuto conto anche del rapporto del dr. __________ che in pratica ripete le stesse diagnosi contenute nella lettera di dimissione della chirurgia __________; trattasi quindi di condizione clinica temporanea soggetta a cure e possibile, mediante queste, di miglioramento e ripristino delle condizioni precedenti agli eventi descritti.

(…)." (doc. AI 24/1)

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.7.   Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere circa l’esistenza, in un’attività adeguata e rispettosa della capacità funzionale residua, di una “(…) CL 100% dall’ottobre 2004 con riduzione del rendimento del 30% su un orario normale (…)” (doc. AI 12/1) – giustificante il rifiuto di prestazioni in quanto, dopo la valutazione economica tramite il consueto raffronto dei redditi, il grado d’invalidità non è risultato essere pensionabile – difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

                                         Occorre innanzitutto rilevare che – dopo che il dr. __________, nell’allegato al rapporto medico 19 luglio 2006, aveva attestato la possibilità di svolgere altre attività da subito con un rendimento ridotto del 30-40% (doc. AI 7/3) e uno stato di salute “(…) suscettibile di miglioramento anche se in sostanza la prognosi della pancreatine cronica con pseudocisti recidivanti rimane severa e cattiva. (…)” (doc. AI 7/6) – l’assicurato è stato ancora ricoverato presso il servizio di chirurgia generale dell’Ospedale __________ dal 4 al 14 dicembre 2006 e dimesso con le seguenti proposte: “(…) controlli regolari presso il nostro Pronto Soccorso con stima degli indici epatopancreatici nel sospetto di una coleisto-coledocolitiasi – consigliamo di procedere con l’assunzione della Somatostatina sino alla regressione completa del secreto – la terapia antibiotica è da proseguire sino al 20.12.2006 compreso (…)” (doc. AI 22/3-4).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto 28 febbraio 2007 (doc. AI 22/1-2), ha espresso la seguente valutazione medica circa l’inabilità lavorativa:

"  (…)

-    Tenuto conto della complessa morbidità e dello stato di deperimento organico col quale siamo confrontati,

-    visto la presenza d’una ernia addominale e la persistenza d’una fistola biliare che, a detta dei chirurghi non è più operabile,

-    considerato che esiste un danno epatico cronico ed una anemizzazione secondaria,

-    che il diabete nonché la pancreatine provocano oggettive difficoltà nell’alimen-tazione,

-    avuto riguardo al grado elevato di cachessia, ovviamente secondaria alle patologie sopra descritte,

mi sembra oggettivamente improponibile qualsisasi attività lavorativa, anche di tipo secondario ed anche con sforzi leggeri. Pertanto ritengo giustificato attribuire al Sig. RI 1 una invalidità almeno nella misura di 66 2/3% per un periodo indeterminato.” (doc. AI 22/2)

                                         Visto che, a differenza del miglioramento della situazione valetudinaria prospettato dal dr. __________, l’assicurato – che aveva già subito due precedenti ricoveri ospedalieri durante i periodi dal 9 settembre al 6 ottobre 2005 e dal 13 dicembre 2005 al 14 gennaio 2006 (doc. AI 7/10-11 e 7/7-9) – ha ancora dovuto essere ricoverato presso il servizio di chirurgia generale dell’Ospedale __________ (doc. AI 22/3-4) e considerate le diverse valutazioni in merito alla capacità lavorativa espresse dai suoi medici curanti – dr. __________: “(…) il paziente potrebbe dunque senz’altro esercitare un’attività professionale prevalentemente di tipo sedentario nella misura del 60-70% (…)” (doc. AI 7/6); dr. __________: “(…) mi sembra oggettivamente improponibile qualsiasi attività lavorativa, anche di tipo secondario ed anche con sforzi leggeri. Pertanto ritengo giustificato attribuire al Sig. RI 1 una invalidità almeno nella misura di 66 2/3% per un periodo indeterminato.” (doc. AI 22/2) – l’Ufficio AI, prima di confermare il rifiuto a prestazioni sulla sola base delle stringate annotazioni 2 e 5 marzo 2007 del dr. __________ (doc. AI 23/1 e 24/1), avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti medici alfine di potersi esprimere compiutamente sulla capacità lavorativa residua e motivare la propria presa di posizione.

                                         In particolare, visto che il dr. __________ ha concluso anche che “(…) la prognosi della pancreatite cronica con pseudocisti recidivanti rimane riservata e cattiva. (…)” (doc. AI 7/6), che ha dovuto essere ricoverato ancora presso il Servizio di chirurgia generale dell’Ospedale __________ i cui medici hanno proposto, tra l’altro, dei “(…) controlli regolari presso il nostro Pronto Soccorso con stima degli indici epatopancreatici nel sospetto di una colecisto-coledocolitiasi (…)” (doc. AI 22/4) e che il dr. __________, ritenuta l’elevata comorbidità, ha concluso per una “(…) invalidità almeno nella misura di 66 2/3% per un periodo indeterminato.” (doc. AI 22/2, la sottolineatura è del redattore), in ogni caso, senza i dovuti accertamenti medici, non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che “(…) trattasi quindi di condizione clinica temporanea soggetta a cure e possibile, mediante queste, di miglioramento clinico e ripristino delle condizioni precedenti agli eventi descritti.” (doc. AI 24/1).

                                         In simili condizioni, viste le risultanze mediche sopra riportate, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

                               2.8.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

                                         Considerato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201), vista anche “(…) l’apparizione d’una vasta ernia della parte addominale (…)” (doc. AI 22/1) e alla luce dei risultati degli ulteriori accertamenti medici da esperire, i consulenti in integrazione professionale dovranno aggiornare il proprio rapporto ed esprimersi compiutamente sulle attività esigibili e sul reddito ipotetico da invalido tenuto conto della residua capacità lavorativa e delle deduzioni da apportare.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato ai considerandi 2.7 e 2.8.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.113 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2008 32.2007.113 — Swissrulings