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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.04.2008 32.2007.104

9 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,363 mots·~22 min·3

Résumé

Sulla base degli atti non é possibile concludere che l'incapacità al guadagno é dovuta unicamente a fattori infortunistici. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.104   FS/td

Lugano 9 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 23 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale operaio di fabbrica e autista presso la __________, Mobili __________o (doc. AI 8/1-3), nel novembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) rottura tendine d’achille sinistra e destra (…)” (doc. AI 2/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 23 febbraio 2007 (doc. AI 41/1-2), preavvisata con progetto 22 giugno 2006 (doc. AI 33/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto a una rendita intera dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2006 adducendo:

"  (…)

Dall’esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l’incapacità al guadagno dell’Assicurato è dovuta unicamente a fattori infortunistici e di conseguenza l’Assicurazione invalidità, in base alle vigenti disposizioni, deve adeguarsi alle decisioni prese dall’Assicurazione infortuni (__________).

Periodi di inabilità riconosciuti dalla __________:

-      100% dal 21.1.2004

-      0% dall’1.4.2006 con assegnazione di una rendita del 20%

Visita medica di chiusura del 16.2.2006.

Decidiamo pertanto:

Dall’01.01.2005 (dopo un anno di carenza – art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 31.5.2006 (3 mesi dopo la visita medica di chiusura – art. 88 OAI) ha diritto a una rendita intera (grado 100%).

Visto il percorso scolastico e professionale svolto dall’Assicurato non vi sono inoltre i presupposti per l’applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.

(…)” (doc. AI 37/4).

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – ritenute le patologie extra infortunistiche non considerate dal dr. __________ e contestata la valutazione economica sulla base delle DPL – ha chiesto l’erezione di una perizia medico giudiziaria e postulato il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2006.

                                         Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso rilevando:

"  (…)

Il ricorrente contesta la valutazione del suo danno alla salute richiamando le valutazioni 30 luglio 2003 e 27 luglio 2005 del neurologo Dr. med. __________, dalla quali risulterebbe che il danno alla schiena sia dovuto anche allo scompenso statico e prolungata zoppia dovuti all'infortunio ai tendini. Egli indica che tale circostanza non sarebbe stata considerata dalla valutazione di chiusura __________ del Dr. __________, mentre essa limita la sua capacità lavorativa per il trasporto e sollevamento pesi. Chiede una perizia che accerti l'inabilità lavorativa globale considerando anche le affezioni non di pertinenza della __________.

Il Dr. __________ avrebbe infatti evidenziato patologie extra-infortunistiche come spondilartrosi con discopatie multiple e lombalizzazione parziale S1.

Si osserva che la valutazione medica del Dr. __________, dettagliata, strutturata e coerente nelle conclusioni, ha considerato e valutato anche l'insieme degli antecedenti dell'assicurato, comprese le valutazioni del Dr. __________ 29.7.2003 e 27.7.2007 (adr. recte: 27.7.2005) (cfr. Doc. 11-7, p. 2, inc. AI). Ha quindi valutato la globalità del suo danno alla salute. Tale valutazione ha dunque considerato e integrato le considerazioni mediche indicate nel ricorso. In sostanza esse non oggettivano nuovi danni alla salute suscettibili di cambiare la valutazione ritenuta dall'Ufficio AI.

Il ricorrente contesta di essere in grado di svolgere con il suo danno alla salute l'attività di bobinatore, dovendo togliere bobine che possono raggiungere i 12 chili laddove secondo la valutazione del Dr. __________ potrebbe sollevare solo talvolta pesi superiori a 10 kg. Si osserva che, a ben vedere, la mansione rispetta il limite, in quanto la necessità di sollevare le bobine di 12 chili sarebbe l'eccezione e non la regola.

In ogni caso si osserva che l'Ufficio AI, nella propria valutazione del grado di invalidità dell'assicurato, ha definito il suo reddito da invalido riferendosi ad attività compatibili con il suo danno alla salute, quindi con sollevamento di pesi o deambulazioni compatibile con le limitazioni indicate. Il Consulente in integrazione professionale ha indicato professioni come operaio per lavorazione di materie prime, magazziniere, aiuto venditore (doc. 21-1, inc. AI). Il relativo reddito da invalido, tenuto conto di una riduzione del 15% per i limiti dell'assicurato, è risultato fr. 44'981.-, con un'invalidità del 15.9%. Volendo applicare la riduzione massima del 25% per attività leggera, il reddito da invalido ammonta a fr. 39'689.- con un'invalidità del 25.8%. Non si aprirebbe quindi un diritto ad una rendita AI, la quale presuppone un'invalidità almeno del 40%.

L'assicurato con il ricorso contesta il salario medio di cassiere preso in considerazione della __________ perché il salario iniziale è in generale più basso. Si osserva al proposito che per parte sua l'Ufficio AI, conformemente alla giurisprudenza, ha fatto riferimento ai redditi statistici, giungendo sostanzialmente allo stesso salario da invalido (fr. 44'981.-) di quello definito dalla __________. Anche per quanto riguarda il reddito da invalido preso [in] considerazione, la decisione impugnata è dunque corretta.

(…)." (doc. IV)

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera a far tempo dal 1. giugno 2006 come sostenuto nel ricorso.

                                         Pacifico è invece il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2005 al 31 maggio 2006.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.6.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

                                         Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

                                         In una recente sentenza, l’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto di giungere ad una diversa valutazione del grado d’invalidità tra assicurazione contro gli infortuni e assicuratore per l’invalidità nella misura in cui l’incapacità al guadagno trae origine dallo stesso danno alla salute (cfr. STF 4 ottobre 2007 nella causa B, I 789/06 e U 432/06, consid. 5).

                               2.7.   Nella fattispecie il TCA rileva che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera fino al 31 maggio 2006 in quanto il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nel rapporto della visita medica di chiusura 16 febbraio 2006 (doc. 11/6-9 dell’incarto Lainf), lo ha ritenuto “(…) abile al lavoro nella misura massima possibile dall’1.3.2006. (…)” (doc. 11/9 dell’incarto Lainf) e, circa l’esigibilità del lavoro, ha affermato che:

"  (…)

Il paziente può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi.

Spesso pesi fino a 10 kg. Talvolta pesi fino a 25 kg. Di rado fino a 45, mai oltre i 45 kg.

Nessuna limitazione per lavori leggeri e di precisione, così come lavori medi tipo avvitare e forare.

Talvolta può effettuare lavori pesanti. Mai lavori molto pesanti.

Nessuna limitazione per lavori con rotazione della mano, esempio lavori con cacciavite.

Nessuna limitazione per lavori sopra la testa, lavori che comportino la rotazione del busto (limitatamente ai postumi post infortunistici).

Nessuna limitazione per la posizione seduta e inclinata in avanti.

Spesso può assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti.

Spesso la posizione inginocchiata. Mai la posizione con ginocchia in flessione.

Nessuna limitazione per la posizione seduta.

Spesso può mantenere la posizione in piedi.

Può camminare senza limitazione anche oltre i 50 m. Talvolta può camminare per tragitti lunghi.

Di rado su terreno sconnesso. Talvolta salire scale. Di rado salire scale a pioli.

L'uso delle due mani non presenta limitazioni.

L'equilibrio è possibile.

(…)" (doc. 11/9 dell’incarto Lainf)

                                         Nel rapporto della visita medica di chiusura 16 febbraio 2006 il dr. __________ ha posto anche la seguente diagnosi secondaria: “(…) spondilartrosi con discopatie multiple e lombalizzazione parziale S1, non di pertinenza della __________. (…)” (doc. 11/9 dell’incarto Lainf, sottolineatura del redattore).

                                         Nel precedente rapporto della visita medica circondariale 16 settembre 2005 (doc. 7/3-6 dell’incarto Lainf) il dr. __________ – ritenute le seguenti dichiarazioni dell’assicurato: “(…) dichiara un netto peggioramento della situazione che lentamente diventa quasi insopportabile. I dolori sono localizzati non soltanto ora al piede sinistro, ma anche al piede destro, ma soprattutto a livello della colonna lombo-sacrale. Fa fisioterapia per la schiena, ma senza grosso miglioramento. Dichiara di poter camminare al massimo mezz’oretta, poi deve sdraiarsi. I dolori partono dalla schiena, si irradiano posteriormente a tutta la gamba sinistra fino al piede sinistro. Assume Dafalgan per il dolore e applica cerotti di Flector alla schiena. Non sono previste visite specialistiche. Dal 24.1.2004 non lavora più. Ha fatto svariati tentativi di ripresa lavorativa ma dopo poche ore ha dovuto ritornare a casa. Dichiara grossi problemi anche durante la notte, in quanto a causa del problema della schiena deve continuamente girarsi e non riesce quindi a riposare. La moglie riferisce che durante la notte ha frequentemente improvvisi scatti. (…)” (doc. 7/4 dell’incarto Lainf) –, circa lo stato locale aveva, in particolare, osservato che “(…) all’ispezione della schiena, si nota una muscolatura ben sviluppata, leggermente contratta e dolente in sede paravertebrale lombare sinistra, con dolori localizzati soprattutto a livello del passaggio lombo-sacrale. La motilità della schiena risulta particolarmente ridotta con una retro-pulsione e lateroflessione praticamente nulle, mentre l’ante-flessione è possibile con una distanza dita-pavimento di 34 cm. (…)” (doc. 7/5 dell’incarto Lainf).

                                         Il dr. __________, Capo servizio del dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale __________, nel referto radiologico 10 ottobre 2005 ha posto le seguenti conclusioni:

"  (…)

Discopatia L4-L5 con una protusione mediana / paramediana recessale a sin. senza conflitti radicolari.

Inoltre vi è una discopatia con protrusione mediana del disco L5- S1 senza conflitti radicolari.

Segni di spondilartrosi bilat.

Dimensione del canale spinale nella norma.

Colonna

Presenza di una anomalia del passaggio lombo-sacrale. Si tratta in prima ipotesi di una lombalizzazione parziale di S1.

Segni di spondilartrosi L4-5 e L5-S1 bilat.

Buon allineamento dei corpi vertebrali.

Non si notano fratture.

Segni di spondilosi e discopatia a livello D11-12.

Contenuto calcico nella norma.” (doc. 10/3-4 dell’incarto Lainf)

                                         Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che, senza gli ulteriori necessari accertamenti medici, non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità che i disturbi alla colonna lombosacrale abbiano un’influenza sulla capacità lavorativa.

                                         Il TCA rileva inoltre che già per il fatto che il dr. __________ ha ritenuto la diagnosi di “(…) spondilartrosi con discopatie multiple e lombalizzazione parziale S1 (…)” secondaria e “(…) non di pertinenza della __________. (…)” (doc. 11/9 dell’incarto Lainf, sottolineatura del redattore), è del tutto verosimile che lo specialista non ha tenuto conto degli effetti della stessa nella sua valutazione della capacità lavorativa.

                                         L’Ufficio AI non poteva dunque ancora concludere che “(…) l’incapacità al guadagno dell’Assicurato è dovuta unicamente a fattori infortunistici e di conseguenza l’assicurazione invalidità, in base alle vigenti disposizioni, deve adeguarsi alle decisioni prese dall’Assicurazione infortuni (__________) (…)” (doc. AI 37/4).

                                         Al riguardo va qui ricordato che, chiamato a pronunciarsi nella vertenza che lo vedeva opposto all’assicuratore infortuni (Inc. 35.2006.93) – l’assicurato aveva contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata dall’assicuratore LAINF, chiedendo, in particolare, di considerare anche le altre affezioni di cui soffre, segnatamente i disturbi lombosacrali – questo Tribunale, con sentenza 26 luglio 2007, cresciuta incontestata in giudicato ha, tra l’altro, osservato che: “(…) relativamente a tali obiezioni va rilevato, dapprima, che l’esigibili-tà lavorativa dell’insorgente è stata correttamente valutata tenendo conto unicamente delle problematiche agli arti inferiori, poiché i disturbi alla schiena non si trovano in relazione di causalità con i sinistri in discussione (cfr. consid. 2.3.3). (…)” (vedi la STCA 26 luglio 2007 nella causa K., incarto 35.2006.93, pag. 15, la sottolineatura è del redattore).

                                         In simili circostanze si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti medici necessari, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 maggio 2006.

                                         Se dall’esito degli accertamenti appena menzionati l’Ufficio AI dovesse concludere che anche i disturbi alla colonna lombosacrale limitano la capacità lavorativa residua, ovvero che la capacità lavorativa dell’assicurato risulta ridotta e influenzata dal concorso di diverse patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                                         In questo senso, vista la necessità di ulteriori accertamenti medici dall’esito dei quali l’Ufficio AI dovrà pure valutare se è o meno necessario ordinare una perizia pluridisciplinare, la domanda di una perizia medica giudiziaria (doc. I, pag. 9) va considerata superata e deve pertanto essere disattesa.

                               2.8.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

                                         Il TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

                                         Infatti, questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Per quanto riguarda invece la contestazione della valutazione economica in base alle DPL, il TCA si limita qui a rinviare a quanto stabilito nella sentenza concernente la vertenza che opponeva l’assicurato all’INSAI (vedi STCA del 26 luglio 2007 nella causa K., incarto 35.2006.93, in particolare il consid. 2.4.10 a pag. 31)

                               2.9.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid. 2.7.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.104 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.04.2008 32.2007.104 — Swissrulings