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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2007 32.2006.89

19 avril 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,752 mots·~1h 9min·3

Résumé

Respinta rendita per grado di invalidità insufficiente. Assicurata contesta accertamenti medici. Ricorso respinto. Respinta domanda di assistenza giudiziaria

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.89   FC/td

Lugano 19 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2006 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 marzo 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1968, di formazione tecnico chimico e già attiva professionalmente come cameriera, ausiliaria e operaia cucitrice, il 27 febbraio 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente di “Dolori lombari e cervicali su artrosi e in stato dopo contusione della colonna” dal maggio 2001 (doc. AI 104).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un esame clinico presso il Servizio Medico Regionale dell’Assicurazione invalidità (SMR), una perizia pluridisciplinare oltre che un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 26 agosto 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che l’assicurata era da considerare dal punto di vista medico inabile nella precedente attività al 30%, in attività leggere più confacenti al 20%, con un corrispondente grado d’invalidità del 19% e, quindi, insufficiente per ottenere una rendita (doc. AI 37-2).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, unitamente alla quale ha prodotto nuove certificazioni mediche (doc. AI 25), l’amministrazione, dopo aver sottoposto l’incarto al Servizio Accertamento Medico (SAM), ha confermato il rifiuto di prestazioni con decisione su opposizione 10 marzo 2006 (doc. AI 5-1).

                               1.3.   Contro il succitato provvedimento amministrativo l’assicurata, assistita dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, corredato da nuovi certificati specialistici, postulando la concessione dell’assistenza giudiziaria e il riconoscimento di una rendita di invalidità facendo valere, tra l’altro, quanto segue:

"  A mente dell'Ufficio AI, nella fattispecie la soglia minima per il versamento di una rendita AI non sarebbe stata raggiunta.

Il giudizio si fonda principalmente sulla perizia pluridisciplinare 17 agosto 2005 del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in seguito SAM), che viene nuovamente integralmente contestata dalla ricorrente, poiché non rispecchia la realtà dei fatti, in particolare per quanto attinente all'incapacità lavorativa.

La perizia in questione si basa su accertamenti fatti esperire dall'Ufficio AI per chiarire quale fosse lo stato di salute fisico e psichico della ricorrente e determinare quindi il relativo grado d'invalidità.

Dagli atti appare una grave discrepanza tra le conclusioni cui sono giunti i medici del SAM e quelli presso i quali la Signora RI 1 è in cura da diversi anni.

Quest'ultima lamenta importanti problemi reumatologici sui quali si sono inserite limitazioni da stato depressivo-ansioso, constatati a più riprese proprio dagli specialisti presso i quali si reca regolarmente e riportati. nei relativi certificati medici agli atti (in particolare scritto 4 aprile 2005 dr. med. __________ / avv. __________ e scritto 10 ottobre 2005 dr. med. __________ / avv. __________).

Gli stessi hanno inoltre espresso chiaramente il loro dissenso con la pronunzia qui impugnata, confermando nuovamente le diagnosi riportate nei loro rapporti (cfr. doc. B, CeDa cui si rinvia integralmente). La procedente si riserva inoltre esplicitamente, di produrre un ulteriore certificato del dr. med. __________ in proseguimento di procedura.

Va rilevato che in particolare il dr. med. __________ ha specificato che la ricorrente soffre di "una sindrome somatoforme da dolore persistente resistente a tutte le terapie fin qui effettuate che necessita della regolare assunzione di medicamenti anti­infiammatori altodosati associati a miorilassanti" (cfr. doc. C). Ed inoltre: "per ciò che concerne la sua capacità lavorativa non concordo affatto con la decisione AI che non reputo corrispondente alle effettive potenzialità della paziente" (cfr. doc. C).

E' quindi palese che la pronunzia qui avversata deve essere annullata.

3.

La Signora RI 1 è in cura dal 26 settembre 2002 dal dr. med. __________ per una problematica di cervicalgie in stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale avvenuta in data 5 settembre 2001. Egli ha diagnosticato un quadro a carattere fibromialgico, che ha mostrato un decorso come spesso accade in queste patologie - di tipo cronico ed evolutivo e resistente a tutte le terapie instaurate. Inoltre, ella soffre di problemi di tipo funzionale con cefalee croniche, problematiche di disturbo del sonno, nonché sviluppo di un quadro a carattere ansioso - depressivo (cfr. scritto 10 ottobre 2005 dr. med. __________ / avv. __________).

In merito allo stato psichico della ricorrente, il dr. med. __________ nel suo scritto 4 ottobre 2005 all'avv. __________, ha indicato quale diagnosi una depressione reattiva con somatizzazioni muscolo-scheletriche in stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale nel quadro di una sindrome post-traumatica da stress.

Tutte queste patologie hanno portato il dr. med. __________ a stabilire che la ricorrente potrebbe essere ritenuta ancora abile al lavoro nella forma solo del 60%, sempre che però si tenga in considerazione che l'attività professionale sia ergonomicamente adatta alla colonna vertebrale e che permetta alla stessa di alternare la posizione seduta a quella in piedi, alla deambulazione, evitando che debba piegarsi davanti con la parte superiore del corpo e rialzarsi in modo continuo, che svolga dei lavori con rotazione del tronco ed anche che non debba rimanere in posizioni statiche e prolungate con la parte superiore del tronco e la colonna cervicale leggermente piegata in avanti o posizioni non ergonomiche (cfr. scritto 10 ottobre 2005 dr. med. __________ / avv. __________).

Questa incapacità lavorativa del 40% è stata stabilita dal medico in questione sia nell'attività quale casalinga che in quella di cameriera.

Di ciò l'Ufficio AI non ha assolutamente tenuto conto nella decisione qui impugnata, motivo per cui la stessa deve essere riformata da questo lodevole Tribunale.

Detto Ufficio si è limitato a sostenere che le conclusioni cui è giunto il medico in questione sono unicamente una differente interpretazione della capacità lavorativa residua della ricorrente.

Ciò non può essere assolutamente condiviso da quest'ultima, ritenuto che il medico in parola è uno specialista, che segue la sua problematica da tempo ed è sicuramente in grado di fornire un giudizio attendibile sul suo stato di salute.

Inoltre, definire parziale il parere medico del dr. med. __________ appare del tutto fuori luogo. Anch'egli è uno specialista e professionalmente non può essergli mossa alcuna critica in tal senso.

Pertanto, le conclusioni cui sono giunti gli specialisti che hanno in cura la ricorrente hanno sicuramente forza probatoria di fronte alla perizia del SAM, la quale è risultata superficiale e priva dei necessari riscontri nel temo (cfr. doc. B e C; DTF 123 V 176).

5.

Il SAM ha evidenziato che provvedimenti di riformazione professionale non sono indicati nel caso concreto in considerazione della mancata motivazione da parte della ricorrente e del suo atteggiamento aggravatorio, regressivo e rivendicatorio.

Inoltre, in assenza di una qualsiasi formazione professionale e di scarse conoscenze linguistiche, ritiene improbabile una riqualifica professionale (cfr. perizia pluridisciplinare 17 agosto 2005 pag. 20 e 22).

Pertanto, una ripresa dell'attività lavorativa della Signora RI 1 è ipotizzabile solamente negli ambiti in cui ella è stata attiva in precedenza, in particolare nella professione di cameriera.

In quest'ottica, considerato che la stessa è inabile al lavoro almeno al 40%, così come riscontrato dai medici curanti, una ripresa sarà ben difficile. Ella soffre infatti di grosse difficoltà motorie e di dolori cronici che non le permettono di muoversi liberamente né di fare sforzi di alcun genere (cfr. tutti i certificati medici agli atti a cui si rinvia integralmente).

Per questi motivi alla medesima deve essere riconosciuta una rendita AI, pari ad almeno un quarto." (Doc. I)

In data 2 maggio 2006 la ricorrente ha inoltrato un ulteriore certificato medico del dr. __________ datato 27 aprile 2006 (II), il 3 maggio seguente ha prodotto la documentazione relativa alla domanda di assistenza giudiziaria (IV) e il 17 maggio 2006 i risultati di esame alla tiroide (V).

                               1.4.   Con risposta di causa del 18 maggio 2006 l’Ufficio AI, sentito il medico SMR,  ha postulato la reiezione del ricorso affermando:

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, postulandone integrale conferma e completandola con le considerazioni di seguito formulate.

I vari documenti medici presentati in fase ricorsuale (referto Dr. __________ del 27.04.2006, Dr. __________ del 22.03.2006, Dr. __________ del 03.04.2006, Dr. __________ del 13.04.2006 con allegato 06.05.1998 dell'ospedale Regionale di Locarno per intervento di trattamento di iperplasia delle conche nasali, radiologie del 18.11.2004 e 24.01.2002, risultati del centro citologico del 06.04.2006 per sospetta tiroidite e noduli; ecografia parti molli del collo del 28.03.2006 (Dr. __________), cartella del Dr. __________ del 2004) sono stati sottoposti al vaglio del Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR), il quale si è espresso in merito nell'annotazione del 15 maggio 2006 allegata, da considerarsi parte integrante della presente risposta.

In sostanza, il __________ ha osservato che in merito alla questione reumatologica il referto del Dr. __________ (doc. F del ricorso) conferma l'assenza di una patologia reumatologica maggiore, confermando la prevalenza di un quadro di fibromialgia, ossia di una problematica somatoforme (il SMR cita a tal proposito il capitolo 25.7.1 in "Sozialmedizinische Begutachtung", Springerverlag, dove si mette l'accento sul fatto che una fibromialgia debba essere valutata a livello peritale come un disturbo somatoforme), come evidenziato in occasione della perizia del Servizio Accertamento Medico dell'AI (SAM) del 17 agosto 2005 (doc. Al n. 32 agli atti). In ogni caso l'attuale rapporto del Dr. __________ non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute reumatologico rispetto a luglio 2005.

In merito all'aspetto psichiatrico, lo scritto del Dr. __________ (doc. B del ricorso) non apporta elementi clinici nuovi che possano inficiare le risultanze peritali con valore probante emerse dalla perizia pluridisciplinare SAM.

Stessa considerazione va ritenuta per lo scritto del Dr. __________ (doc. C del ricorso), nel quale si denota un'assenza di nuovi elementi clinici, con il medico che si discosta dalla valutazione SAM per quanto concerne l'esigibilità lavorativa.

In merito alla presa di posizione del Dr. __________ (doc. D del ricorso), il SMR osserva che la documentazione prodotta mostra una situazione di possibile latente morbo di Basedow ed uno stato dopo sinusite. In ogni caso, si tratta di patologie clinicamente silenti e quindi non atte a ridurre la capacità lavorativa in modo prolungato o duraturo.

Per quanto concerne la cartella clinica del Dr. __________ (doc. E del ricorso), la medesima verte sul periodo dal 02.11.2004 al 23.11.2004 precedente la perizia SAM, quindi già considerato all'interno della citata perizia.

In merito alla sensibilizzazione al nichelio riscontrata nel 2003, in considerazione di un rischio aumentato di una manifestazione allergica, il SMR ritiene giustamente sconsigliate attività lavorative con esposizione al nichelio.

In conclusione, la documentazione medica prodotta in fase di ricorso non è tale da inficiare le conclusioni peritali con valore probante emerse dall'accertamento effettuato pluridisciplinarmente dal SAM, che vanno confermate anche nella presente fase.

Pertanto, preso atto della valutazione medica, e ribadita quella economica che ha definito la perdita lucrativa pari al 19%, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. VII)

Il 30 maggio 2006 l’amministrazione ha ulteriormente osservato quanto segue:

"  Ritenuto che il referto medico concernente l'esame endocrinologico di parte ricorrente (cfr. allegato H) è stato trasmesso allo scrivente Ufficio dopo la risposta del 18 maggio 2006, vi trasmettiamo con la presente le considerazioni poste in merito dal Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR), il quale ha esaminato il referto menzionato.

Il SMR ha osservato che il referto medico di laboratorio evidenzia uno stato dopo tiroidite Hashimoto, costatando che a livello pratico uno stato dopo tiroidite Hashimoto comporta quale unica conseguenza la necessità di una sostituzione con ormoni tirodei a causa di una ipofunzione tiroidea residua. Di regola questa patologia risulta in seguito asintomatica  e non comporta, se ben sostituita come nel presente caso, ripercussioni sulla capacità lavorativa residua.

Per il resto si rinvia a quanto già indicato con risposta del 18 maggio 2006.

In conclusione, si ritiene di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. X)

                               1.5.   In data 23 giugno 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha precisato:

"  (...)

II.   NEL MERITO

Sulla base dei certificati e rapporti medici prodotti con il ricorso 27 aprile 2006 (da doc. B a doc. E), la Signora RI 1 non può assolutamente condividere quanto asserito dal dr. med. __________ nella sua annotazione di cui al doc. VII bis.

Per quanto attiene l'aspetto psichiatrico, la ricorrente rileva che come nella decisione impugnata, le risultanze e valutazioni del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, il quale ha in cura la paziente da tre anni, vengono di fatto scartate con un'unica, laconica, frase. La ricorrente, non può quindi che fare sue, anche in questa fase, le parole del dr. med. __________ (scritto 22 marzo 2006 di cui al doc. B) e ritenere l'annotazione del dr. med. __________ su questo punto, ripresa dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del __________ nel suo allegato di risposta, parziale ed insufficiente per inficiare le risultanze e valutazioni del proprio curante.

Relativamente alle valutazioni del dr. __________, si rileva come nel suo scritto 3 aprile 2006, quest'ultimo sottolinei il fatto che da una parte la ricorrente sia costantemente e regolarmente seguita non solo da lui, ma anche dal reumatologo dr. __________ e dallo psichiatra dr. __________, allorquando le valutazioni dei medici del SMR si fondano esclusivamente su documenti (spesso poi ritenuti inattendibili e di fatto scartati dal SMR) ed un'unica visita.

Per quanto attiene al doc. VII bis, relativamente alla lettera del dr. __________ 3 aprile 2006, la Signora RI 1 non può che rilevare l'assoluta sommarietà con la quale viene scartata la valutazione del proprio curante, che deve essere quindi certamente confermata anche per quanto attiene l'elemento dell'esigibilità lavorativa della ricorrente, che si discosta da quella ritenuta nella decisione impugnata.

In modo del tutto generale, ed in conclusione, non si può che rimarcare una sostanziale assenza di accertamenti approfonditi relativamente ai documenti prodotti dalla ricorrente, tanto da risvegliare nei colleghi, medici curanti della Signora RI 1, un certo risentimento per la sufficienza con cui le loro valutazioni vengono di fatto liquidate in una frase. (...)" (Doc. XII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Ricevuta la domanda di prestazioni di RI 1, l’amministrazione, dopo aver acquisito agli atti gli incarti dell’assicurazione infortuni e di quella contro la disoccupazione, ha interpellato il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo rapporto 30 aprile 2003, posta la diagnosi di “Fibriomalgia, stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale, sindrome lombo spondilogena destra su discopatie L5/S1 con protrusione discale L5/S1 laterale destra, tendenza ad una reazione ansioso depressiva”, ha precisato che il quadro clinico era da considerare piuttosto blando mentre i disturbi soggettivi della paziente erano estremamente invalidizzanti. Lo specialista ha attestato una completa inabilità lavorativa nella professione di cameriera mentre che come casalinga era da considerare inabile nella misura del 50% (doc. AI 85-1).

                                         Dal canto suo il dr. __________, generalista, nel suo rapporto all’AI del 10 giugno 2003, confermate le diagnosi del dr. __________ oltre che “Neurodermite, infetti recidivanti  delle vie urinarie inferiori, stato dopo concotomia bil per iperplasia delle conche nasali nel 1998”, ha concluso per una totale incapacità lavorativa dal settembre 2001, precisando che la patologia reumatologica non consentiva al momento alla paziente di iniziare alcuna attività professionale (doc. AI 84).

L’ufficio AI ha anche interpellato il dr. __________, specialista in psichiatria, il quale nel suo rapporto medico del 24 giugno 2003, diagnosticate “Sindrome ansioso-depressiva, con importanti somatizzazioni, stato dopo trauma discorsivo colonna cervicale dopo colpo di frusta, SPTS, dolore cronico, Fibriomalgia”, in merito alla valutazione sulla capacità lavorativa ha indicato di fare riferimento a quanto attestato dal dr. __________ consigliando una valutazione collegiale presso il SAM (doc. AI 78-1).

                                         Sentito il parere del medico SMR, dr. __________, l’Ufficio AI ha quindi ordinato una visita medica presso il SMR, effettuata l’11 novembre 2003. Con rapporto d’esame clinico del 18 novembre 2003 il dr. __________ ha concluso quanto segue:

"  7. Diagnosi con influsso sulla CL

Sindrome fibromialgica generalizzata

Stato dopo trauma distorsivo lieve della colonna cervicale con sindrome cervicale algica persistente. Sindrome lombovertebrale su discopatia L6-S1 con protrusione discale L6-S1 laterale a destra senza irritazione radicolare. Sindrome ansio-depressiva nel quadro di un dolore cronico persistente con disturbo dell'elaborazione dei sintomi fisici per ragione psicologiche

8. Diagnosi senza influsso sulla CL

Stato dopo operazione di ciste ovarica

Stato dopo concotomia nasale per iperplasia delle conche Eczema topico al contatto con nichel Iper-reagibilità bronchiale aspecifica di grado leggero.

(…)

Oggettivamente ci troviamo confrontati con una giovane assicurata in buone condizioni generali, presentante un'importante tensione nervosa, con umore deflesso, che presenta delle limitazioni funzionali nettamente esagerate e volontarie che non possono essere spiegate da nessun esame tecnico effettuato. Non sono presenti segni di irritazione radicolari sia agli arti superiori o inferiori. Non sono presenti segni di contrattura o di atrofia muscolare malgrado la durata dei disturbi presenti. Durante la visita si è potuto notare che l'irrigidimento generalizzato, con prevalenza a livello cervicale, sia attenua quando l'assicurata non è osservata o la si lascia esprimere senza focalizzare la discussione sul problema per lei principale. Durante l'osservazione dello svestirsi l'assicurata presentava segni di sofferenza nettamente più accentuati che nella fase di rivestirsi in fine valutazione. Dal lato psichico si può evidenziare uno stato di tensione con un umore deflesso, ma non sono presenti alterazioni gravi del pensiero, del giudizio, dell'orientamento o della memoria. La mimica e la postura esprime tensione e nervosismo. Le capacità cognitive sono normali. Dal lato organico l'importante discrepanza tra la sintomatologia e l'entità dei danni organici presenti non mi permettono di giustificare le limitazioni funzionali. Per questo motivo mi permetto di affermare che siamo ancora in presenza di un quadro compatibile con un disturbo d'elaborazione somatica per motivi psicologici.

A mio parere attualmente la situazione clinica è peggiorata da una componente ansio-depressiva che accentua il quadro sempre nell'intento di ottenere un risarcimento compensatorio.

Considerando le patologie sopra menzionate, considero come lavoro ergonomicamente idoneo un'attività con carico variabile da leggero a saltuariamente medio-pesante (carico massimo 15 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide, che evita movimenti ripetitivi di flessione/estensione e rotazione del tronco, che permettano il rispetto delle regole ergonomiche e la possibile alternanza della posizione seduta a posizione eretta. Per la presenza di un certo disagio psicologico ritengo che l'assicurata presenti un rendimento ridotto del 20-30% per la necessità di lavorare con più calma e il bisogno di pause per riposare.

In una maniera complessiva ritengo che l'assicurata presenti un impedimento nell'attività di casalinga nettamente inferiore a quello dichiarato. Valutando le diverse attività che comportano l'occupazione dell'assicurata, posso determinare che l'assicurata presenta una limitazione nelle attività pesanti, quando non vengono rispettate le limitazioni sopra descritte.

In una situazione di tale discrepanza sono solo in grado di esprimere una valutazione medico-teorica sull'impedimenti dichiarati dall'assicurata, questo a mio parere non supera il 50% in attività pesanti.

Elencando le diverse mansioni quali casalinga, coniugata con tre figli, possiamo determinare un grado di incapacità teorica: ritengo che per la conduzione economica l'assicurata non presenti limitazioni giustificabili, per la preparazione degli alimenti, la spesa e l'accudire la famiglia le limitazioni dichiarate sono solo parzialmente giustificate. Per quanto riguarda la pulizia della casa e il bucato, l'impedimento risulta più incisivo. Tale limitazioni sono determinabili prendendo in considerazione l'attività adatta sopra elencata. Tale valutazione e l'inchiesta casalinghe permetteranno di determinare l'incapacità globale di questa assicurata.

10. Conclusioni

La visita odierna ha permesso di evidenziare, a mio giudizio, un'importante discrepanza tra le affezioni organiche e i limiti funzionali presenti. Le alterazioni psichiche non sono molte cambiate dalla prima valutazione e non giustificano l'impedimento dichiarato dall'assicurata nell'attività di casalinga.

Con la valutazione sopra descritta si definisce una attività adeguata medico­teorica, che con l'apporto dell'inchiesta casalinga determinerà più realmente l'incapacità lavorativa presente .

Provvedimenti reintegrativi non sono proponibili." (Doc. AI 64)

                                         L’amministrazione ha quindi incaricato gli assistenti sociali di  esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio dell’assicurata, inchiesta poi effettuata il 29 settembre 2004. Nel suo rapporto del 7 ottobre 2004, l’assistente sociale ha stimato un grado complessivo di limitazioni nell’esecuzione delle faccende domestiche del 31,5 %, dal settembre 2001  (doc. AI 54-7).

                                         Nuovamente interpellato dall’amministrazione, il dr. __________, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 2 novembre 2004, ha affermato quanto segue:

"  Diagnosi

- fibromialgia

- stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale

- sindrome lombospondilogena a destra, su ernia discale L5/S1 con

  possibile compressione della radice di S1 a destra

- tendenza ad una reazione ansioso depressiva

In merito alla vostra richiesta, mi rifaccio alla mia lettera del 30.04.2003.

La situazione è ulteriormente peggiorata, con degli episodi recidivanti di lombo-sciatalgia a livello della gamba destra. La paziente ha dovuto essere a più riprese sottoposta a delle infiltrazioni peridurali. Ha seguito delle fisioterapie ambulatoriali. Vi è stato un decorso piuttosto altalenante. Vi è comunque una cronicità della sintomatologia, che tende ad una progressione ed un peggioramento. La situazione quindi attuale è caratterizzata da un'incapacità lavorativa della paziente nella forma completa per quanto riguarda l'attività professionale di cameriera. Tenendo in considerazione la molteplicità della problematica sia di tipo reumatologico come pure di tipo psichico, ritengo che ben difficilmente si potrà trovare un'attività professionale nella quale la paziente possa lavorare almeno a tempo parziale. D'altra parte, tenendo in considerazione la complessità della situazione, potrebbe essere indicata in questa paziente una valutazione pluri-disciplinare presso il vostro servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità." (Doc. AI 48)

Dal canto suo, il dr. __________, specialista FMH in neurochirurgia, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 20 dicembre 2004, ha dichiarato:

"  Vi informo sulla soprannominata paziente che ho avuto l'occasione di vedere il 02.11.04 ed il 23.11.04.

Trattasi di una paziente che in settembre del 2001 ha subito un infortunio della circolazione con un colpo di frusta. A quell'epoca ha sviluppato una sintomatologia cervicale con parestesia alla mano dx nelle dita 1-III. A breve distanza sono apparsi anche dolori lombari con irradiazione alla gamba dx. Dall'infortunio la paziente non è più abile al lavoro.

La RM del rachide lombare ha confermato una discopatia a livello L5/S1 con una protrusione a base larga con effetto bulging leggermente accentuato a dx. Una compressione radicolare non è evidente in maniera chiara. Una recente RM cervicale non ha evidenziato alterazioni di rilievo.

In considerazione di quanto sopra sono dell'opinione che la paziente sicuramente in un'attività ergonomicamente favorevole e non pesante sia in grado di lavorare nella misura superiore al 50%." (Doc. AI 40)

                                         Sentito il dr. __________ del SMR, l’amministrazione ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM). Nella corposa e approfondita perizia pluridisciplinare del 17 agosto 2005, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI e altra richiamata ulteriormente, fatti esperire un consulto psichiatrico, uno reumatologico e uno neurologico, oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:

"  5      DIAGNOSI

5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome somatoforme da dolore persistente con un elaborazione patologica dell'evento traumatico nella cui diagnosi differenziale rientra un aggravazione.

Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica a ds. su:

discopatia L5-S1,

nell'ambito della diagnosi di dolore cronico somatoforme,

con ernia discale a livello L5-S1 (vedi RM lombare) senza, attualmente, reperti indicativi per una sindrome radicolare deficitaria od irritativa agli arti inf., con dolore diffuso di tipo fibromialgico senza una patologia neurologica sottogiacente.

5.2  Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Stato da trauma distorsivo cervicale il 15.09.2001 senza lesioni organiche evidenziabili. TSH basale lievemente diminuito con valori periferici FT3, FT4 nella norma. Leggera ipereagibilità bronchiale.

Probabile allergia al nichel.

(…)

7                                                VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività finora svolta di ausiliaria di pulizia, cameriera e come casalinga.

In un'attività lavorativa leggera l'A. presenta una capacità lavorativa residua nella misura dell'80%.

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Innanzitutto dobbiamo segnalare come l'A. abbia assunto un atteggiamento dimostrativo ed aggravatorio durante tutta la visita presso il SAM. In particolare ha segnalato l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività, impossibilità a muoversi ed a camminare, mentre poi é stata vista, a più riprese, salire e scendere il Dragonato dell'Ospedale per recarsi al SAM, rispettivamente rientrare al proprio domiciliò. Riteniamo vi siano elementi a sufficienza per dichiarare che l'A. abbia assunto un atteggiamento di aggravazione. Questo atteggiamento é stato riscontrato da tutti i consulenti che hanno visitato l'A. durante la visita presso il SAM.

Fatta questa premessa torniamo alle varie patologie.

Dal punto di vista psichiatrico, il nostro consulente dr. __________ non ha potuto riscontrare un disturbo depressivo, ma unicamente una sindrome somatoforme da dolore persistente, con un elaborazione patologica dell'evento traumatico, senza aver potuto evidenziare i criteri per porre la diagnosi di sindrome postraumatica da stress, diagnosi posta dallo psichiatra curante dr. __________. In considerazione di quanto riscontrato al SAM e presso i vari consulenti, riteniamo che nella diagnosi differenziale rientri la diagnosi già posta dalla dr.ssa __________, cioè di elaborazione di sintomi fisici per motivi psicologici, nonché la diagnosi di nevrosi da rendita. La patologia psichiatrica, comunque, non incide sulla capacità lavorativa nella misura superiore al 10%.

La problematica prioritaria risulta essere quella reumatologica ed è caratterizzata principalmente dalla presenza di una sindrome del dolore cronico somatoforme in stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale nel settembre 2001 con sindrome lombovertebrale spondilogena cronica a ds. su discopatia L5-S1. Dal punto di vista reumatologico l'A. mostra una tendenza alla somatizzazione, con dolori diffusi a carattere fibromialgico. La valutazione clinica è risultata alquanto difficoltosa a causa di una cattiva collaborazione con una forte controinnervazione da parte dell'A. durante la visita e da un'esagerazione del comportamento. Complessivamente dunque, dal punto di vista reumatologico, l'A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% in attività medio - pesanti come quelle sinora svolte di cameriera e donna di pulizie, così pure come casalinga, essendo l'A. madre di tre giovani ragazzi. In un'attività lavorativa leggera l’A. è abile al lavoro nella misura dell'80%. L'incapacità del 20% é giustificata dai dolori persistenti. In considerazione del fatto che la problematica del dolore cronico viene presa in considerazione sia dal consulente reumatologo che dal consulente psichiatra non riteniamo che le due patologie debbano essere sommate, considerando che viene valutato lo stesso sintomo, cioè il dolore.

Dal punto di vista neurologico non vi sono elementi che giustifichino incapacità lavorativa. Lo stato di salute dell'A. va considerato ridotto a partire dal settembre 2001.

L'A. da allora ha assunto un atteggiamento aggravatorio e somatoforme dove la percentuale di uno e dell'altro è difficile da stabilire. E' possibile che entrambi giochino un ruolo o che prevalga uno sull'altro.

Sicuramente e presente pure un atteggiamento aggravatorio che va considerato e che senz'altro rende la prognosi alquanto incerta.

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

L'A. è abile al lavoro in tutte le attività finora svolte ed in qualsiasi altra attività lavorativa medio - pesante nella misura del 70%.

In attività lavorative leggere ed adatte l'A. è abile al lavoro nella misura dell'80%.

Provvedimenti di riformazione professionale non sono indicati in considerazione della mancata - motivazione da parte dell'A. e dell'atteggiamento aggravatorio, regressivo e rivendicativo dell'A.

Siamo concordi con il nostro consulente dr. __________ ritenendo che la presa a carico psichiatrica dovrebbe stimolare l'A. ad uscire dalla posizione passiva che ha assunto, cercando di mettersi in discussione in prima persona, responsabilizzandosi verso la propria guarigione.

Il motivo d'incapacità lavorativa attuale non ha alcun nesso causale con l'infortunio avvenuto il 5.09.2001, ma va ricercato in un atteggiamento mentale dell'A." (Doc. AI 32)

                                         Sulla base degli accertamenti acquisiti, l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni con decisione del 26 agosto 2005 motivata come segue:

"  Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e in modo particolare dalla perizia 17.08.2005 del Servizio accertamento medico dell'AI risulta che il danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice comporta un'incapacità di guadagno e di lavoro del 30% nell'attività precedentemente svolta.

Per contro, l'assicurata è ritenuta abile al lavoro, nella misura dell'80%, in attività più confacenti allo stato di salute (attività leggere).

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione svolta, cameriera, (Fr. 40'300.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 32'756.--), risulta una perdita di guadagno del 19%.

Misure d'ordine professionale non risultano medicalmente esigibili.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 25)

In sede di opposizione l’assicurata, tramite il suo legale, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione producendo un certificato 4 ottobre 2005 nel quale il dr. __________ si è, tra l’altro, così espresso:

"  A) Per quanto riguarda la questione AI e la perizia del Dr. __________

Il perito non può esprimere un giudizio di valore del tipo "L'incidente non si è dimostrato di grave minaccia per l'incolumità fisica dell'Assicurato" poiché la percezione soggettiva di minaccia e/o pericolo non è quantificabile né ristretta ai parametri dell'esaminatore. Peraltro - come ammette il Dr. __________ stesso - "persistono i fenomeni di flash-back (...) incubi notturni e un comportamento di evitamento alla guida".

Tutti elementi questi che depongono per la diagnosi che si vorrebbe escludere, anche considerando il corteo sintomatologico che si aggiunge a quanto sopra (in parte ripresi dal Dr. __________ nella sua perizia) e cioè:

-    "una vita totalmente passiva e dipendente";

-    il fatto che la paziente passi "la maggior parte della giornata sul

     balcone di casa, tra il divano e il letto";

-    "il contatto difficoltoso con l'interlocutore"

-    "l'importante distacco affettivo";

-    la presenza di "una lieve commozione (sic) e un tono dell'umore

     deflesso";

-    il fatto che la paziente ravvisi nell'evento traumatico "l'elemento che

     ha marcato in modo irreversibile la sua vita e la fonte di tutti i suoi

     malanni";

-    la presenza di "un sistema ideatorio di tipo passivo (...) sia a livello dei comportamento che a livello affettivo e ideativo".

Malgrado il Dr. __________ riconosca tutti i punti appena elencati (virgolettati) le sue conclusioni si discostano e contrastano con gli stessi; sorprendentemente direi!

Gli elementi constatati e riportati dallo stesso Dr. __________ depongono invece per le gravità e la complessità del quadro clinico della paziente." (Doc. AI 21)

Inoltre, l’opponente ha prodotto un certificato del dr. __________ datato 10 ottobre 2005 del seguente contenuto:

"  in merito alla problematica riguardante l'assicurazione invalidità di questa mia paziente, segnalo come essa era in mia cura a partire dal 26.09.2002 per una problematica di cervicalgie in stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale avvenuto in data 05.09.2001. Già durante la mia prima visita avevo diagnosticato un quadro a carattere fibromialgico, che ha mostrato un decorso come spesso accade in queste patologie di tipo cronico ed evolutivo e resistente a tutte le terapie instaurate. La paziente soffre inoltre di problemi di tipo funzionale con cefalee croniche, problematiche di disturbo dei sonno, nonché sviluppo di un quadro a carattere ansioso depressivo. Durante il decorso si è poi manifestato un episodio di dolore particolarmente intenso ed acuto a livello della colonna lombare, con irradiazione alla gamba destra nel febbraio-marzo del 2004. Vista una sintomatologia piuttosto intensa con un reperto clinico non di univoca interpretazione, avevo fatto eseguire una RM della colonna lombare presso l'istituto radiologico __________ di __________ il 22.03.2004, che ha evidenziato un'erniazione discale lussata a livello L5/S1 in sede centrale con compressione sul sacco tecale e soprattutto sul decorso prossimale della radice di S1 destra. La paziente fu vista in ambito anche neuro-chirurgico per questo problema da parte del Dr. __________ in data 23.11.2004, che ha comunque proposto una terapia di tipo conservativo, visto che l'intervento a livello L5/S1 sarebbe stato di fissazione e non tanto di un intervento unicamente di ernia del disco. L'associazione quindi di queste tre patologie all'apparato locomotorio, in particolar modo comunque della problematica fibromialgica e delle alterazioni degenerative significative a livello del disco L5/S1, sono secondo me limitanti per quanto riguarda l'attività professionale della paziente, in particolar modo quella svolta di cameriera. Ritengo che un'attività di questo tipo nella forma completa non sia più esigibile. Un'attività professionale al 50% potrebbe entrare ancora in considerazione. Anche per quanto riguarda attività professionali come quelle svolte attualmente di casalinga, vi è una limitazione.

Tenendo in considerazione comunque che la paziente può essere aiutata dai membri della famiglia e può usufruire di pause prolungate ed organizzare il lavoro anche a seconda del suo stato di salute, ritengo che questa incapacità lavorativa quale casalinga sia inferiore a quella di cameriera e raggiunga un 40%.

Per attività lavorative medio leggere, la paziente potrebbe essere ritenuta ancora abile al lavoro nella forma del 60%. Si dovrà comunque tenere in considerazione che l'attività professionale deve essere ergonomicamente adatta per la colonna vertebrale, permettere alla paziente di alternare la posizione seduta a quella in piedi, alla deambulazione, evitare che la paziente debba piegarsi in avanti con la parte superiore dei corpo e rialzarsi in modo continuo, che debba svolgere dei lavori con rotazione del tronco ed anche non debba rimanere in posizioni statiche e prolungate con la parte superiore dei tronco e la colonna cervicale leggermente piegate in avanti o in posizioni non ergonomiche." (Doc. AI 21)

Nelle sue Annotazioni 7 novembre 2005 il dr. __________ del SMR ha confermato la valutazione dell’incapacità lavorativa effettuata dal SAM osservando:

"(…)

In fase di opposizione vengono presentati:

certificato dr. __________ del 4.10.2005: egli critica aspramente la valutazione del Dr. __________. In questo caso ritengo doveroso che il dr. Jaime prenda posizione lui stesso alle critiche a lui rivolte.

Certificato dr. __________ del 10.10.2005: qui non vengono evidenziati nuovi elementi clinici ma la presa di posizione del dr. __________ in pratica si limita ad una diversa interpretazione della capacità lavorativa residua dell'assicurata. In questo senso non vedo ragioni per le quali discostarci dalla valutazione SAM/__________.

Procedere: invio copia lettera __________ a SAM per presa di posizione." (Doc. AI 14)

Interpellato in merito, il dr. __________, specialista FMH in psichiatria,  ha preso posizione sulle critiche mossegli dal collega dr. __________ con uno scritto del 29 novembre 2005 (doc. AI 12-1).

Con scritto 16 febbraio 2006 i medici del SAM hanno ulteriormente precisato, tra l’altro, quanto segue:

"  Inoltre, continua ancora il nostro consulente, nella maggior parte della componente clinica, della quale la periziando si lamenta e che la dovrebbe rendere invalida, prevale la sintomatologia algica, per altro già presente a partire dal 1995, e che si è aggravata fino al momento attuale. II processo psicosomatico è insorto già a partire dal 1995. Non è quindi giustificabile concedere all'evento dell'incidente della circolazione la valenza di elemento traumatico, ma, piuttosto, va considerata la tendenza dell'A. alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici nell'ambito di una fragilità strutturale premorbida.

Teniamo comunque a precisare alcuni dati a nostro avviso erroneamente descritti da parte del dr. __________. Quest'ultimo nel suo scritto fa notare come gli elementi constatati e riportati da parte del dr. __________ depongano per la gravità e la complessità del quadro clinico e cita:

-    una "vita totalmente passiva e dipendente", "la paziente passa la maggior parte della giornata sul balcone di casa tra il divano e il letto";

-    "il contatto difficoltoso con l'interlocutore";

-    "l'importante distacco affettivo";

-    "la presenza di una lieve commozione e un tono dell'umore deflesso";

-    "il fatto che la paziente ravvisa nell'evento traumatico l'evento che ha marcato in modo irreversibile la sua vita e la fonte di tutti i suoi malanni";

-    "la presenza di un sistema ideatorio di tipo passivo sia a livello del comportamento che a livello e ideatorio".

Ebbene dobbiamo segnalare quanto segue:

Innanzitutto la maggior parte di queste osservazioni, la nr. 1, la nr. 2, la nr. 6, sono semplicemente dei dati soggettivi da parte della perizianda che non possono essere verificati da parte del consulente psichiatra.

II contatto difficoltoso con l'interlocutore può avvenire anche tra persone che non hanno nessuna patologia psichiatrica e pertanto non è patognomonico per una problematica psichiatrica maggiore. L'importante distacco affettivo, come già descritto dal nostro consulente dr. __________, può essere caratteristico di un disturbo di personalità di tipo conversivo, oppure può essere anche chiaramente voluto da parte di un assicurato.

La segnalazione da parte del dr. __________, sulla presenza di una lieve commozione e di un tono dell'umore deflesso, è accompagnata dalla descrizione di una tendenza chiara all'accentuazione della sofferenza psicologica. Il dr. __________ ha voluto sottolineare come questa sintomatologia venga accentuata da parte della sig.ra RI 1. La presenza di un sistema ideatorio di tipo passivo, sia a livello del comportamento che a livello affettivo e ideatorio, è una caratteristica che non necessariamente denota una patologia psichiatrica maggiore, tanto più se accompagnata da un flusso del pensiero fluido, senza allentamento dei nessi logici, e soprattutto se questa sintomatologia è incongrua al quadro clinico attuale, "in quanto è sproporzionata la totale passività che presenta e della quale si lamenta".

Presso il SAM abbiamo potuto riscontrare dei chiari segni aggravatori e comportamenti discordanti da quanto dichiarato dall'A., ciò che rende le osservazioni poste da parte del collega dr. __________ non difendibili.

Al punto B), il dr. __________ risponde a delle questioni specifiche poste dall'avvocato della perizianda, riassume le diagnosi e descrive i reliquati. Fa notare come, riprendendo la frase del dr. __________ "il processo psicopatologico di cui soffre la paziente si è messo in atto dopo le cadute dei meccanismi difensivi labili preesistenti", e che "i meccanismi sono caduti dopo l'incidente del 05.09", mentre d'altra parte questi stessi meccanismi, "seppur labili hanno sempre permesso alla paziente di vivere in modo sereno e socialmente compensato fino al momento dell'infortunio". Ci sentiamo in dovere di fare un'osservazione a questa affermazione, basandoci su dati puramente oggettivi. Se prendiamo per esempio in considerazione l'anamnesi professionale quella più socialmente indagabile e oggettivabile, possiamo fare le seguenti affermazioni:

L'A. ha lavorato dal 1988 per quattro stagioni come stagionale in Ticino e per un anno come annuale sempre come cameriera tuttofare. Nel 1993, dopo la nascita della figlia, per due anni è in disoccupazione; riprende l'attività lavorativa nel 1995 per 12 mesi, quando viene licenziata per malattia. Beneficia quindi ancora dell'assicurazione disoccupazione fino al 1997 ed in seguito lavora in un ristorante per otto mesi. E' nuovamente disoccupata; nel 1998 ed è attiva presso il Soccorso Operaio come operaia cucitrice per pochi mesi. Interrompe nuovamente nel 1999 causa gravidanza e fino al 2001 non lavora, risultando al momento dell'incidente alla ricerca di un posto di lavoro.

Ora, dal 1993 in poi, dopo la nascita della figlia, l'A. ha lavorato al massimo 2 anni: questo dato non può essere compatibile con l'affermazione fatta dal dr. __________, di perizianda che ha vissuto "in modo sereno e socialmente compensata fino al momento dell'infortunio".

Al punto 3 il dr. __________, quindi, conclude ritenendo l'A. totalmente inabile al lavoro anche in qualità di casalinga. L'A. si è presentata a più riprese presso il SAM salendo a piedi dalla strada del __________, ed in seguito ha poi asserito di non riuscire a muoversi e di essere completamente in balìa dei dolori che la costringono a letto per la maggior parte del tempo: questa incongruenza non può assolutamente avvalorare una tale incapacità lavorativa.

Al punto 4 il dr. __________ afferma che la perizianda non è più riuscita a risollevarsi dalle conseguenze dell'evento traumatico. Se consideriamo che dall'evento traumatico stesso l'A. ritiene di dover trarre benefici secondari non indifferenti, risulta chiaro come l'A. non avrebbe mai potuto migliorare, nonostante le eccezionali cure intraprese da parte del collega dr. __________.

Inoltre, contrariamente a quanto afferma il dr. __________, il quadro dovuto alla sintomatologia dolorosa a carico dell'apparato locomotorio si è instaurato nel 1995 e non al momento dell'infortunio e già da allora il processo era in peggioramento, tanto che l'A. ha anche perso il posto di lavoro presso il ristorante __________ proprio a causa della malattia. Il fatto che nell'ambito della perizia SAM si sia potuto riconoscere un atteggiamento aggravatorio, non solo da

parte dei periti del SAM, ma anche da parte de vari consulenti, riteniamo che le osservazioni del dr. __________ pecchino, soprattutto, di parzialità e portino pochi elementi concreti ed oggettivi, basandosi soprattutto su dati soggettivi dell'A..

Ricordiamo che il tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di contestare e rifiutare delle valutazioni poco oggettivate e stabilite unicamente su dati soggettivi da parte di un periziando." (Doc. AI 7)

Nelle sue “Annotazioni” del 23 febbraio 2006 il dr. __________ del SMR ha di conseguenza osservato che la risposta del dr. __________ e del SAM fossero sufficienti e mostrassero chiaramente che le affermazioni del dr. __________ non fossero fondate (doc. AI 6-1).

Con decisione su opposizione 10 marzo 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni con le seguenti motivazioni:

"  4. Nella fattispecie, l'opponente ha dissentito dalle osservazioni e conclusioni medico-peritali addotte dal SAM, ritenendo implicitamente e di conseguenza errata la valutazione conclusiva dell'UAI, ponendo segnatamente l'accento sull'influsso negativo esercitato dalle patologie psichiatrica e reumatologica a livello di capacità di lavoro.

La diatriba verte dunque sull'apprezzamento della capacità lavorativa medico-teorica e per questo specifico fatto le certificazioni mediche del Dr. __________ e del Dr. __________ presentate in sede di opposizione sono state sottoposte all'attenzione del SMR.

Per quanto riguarda il rapporto stilato dal Dr. __________, il SMR ha essenzialmente rilevato l'assenza di nuovi elementi clinici ed osservato che, in realtà, il citato specialista si è limitato ad una diversa interpretazione della capacità lavorativa residua dell'assicurata. A fronte di tali constatazioni, non sussistono ragioni valide per scostarsi dalla valutazione peritale del SAM.

Per quanto invece relativo alla certificazione del Dr. __________, il SMR ha considerato opportuno coinvolgere i periti del SAM, richiedendo loro una precisa presa di posizione, poi rassegnata dai medesimi con rapporti circostanziati datati 29 novembre 2005 e 16 febbraio 2006. In sintesi, è stato evidenziato che le osservazioni poste dal Dr. __________ peccano soprattutto di parzialità e portano pochi elementi concreti ed oggettivi, essendo basate particolarmente sui dati soggettivi descritti dall'assicurata.

A questo proposito, è opportuno ribadire e sottolineare che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).

Nell'evenienza concreta, la perizia SAM in questione non è tale da offrire spunto alcuno di critica, risultando dunque oggettiva, completa e dettagliata.

Di conseguenza, alla luce di tutti gli atti raccolti e convalidati dal SMR per quanto concernente l'aspetto medico, non essendo stati messi in evidenza fattori oggettivi di importanza tale da sovvertire il giudizio espresso con la decisione impugnata, la stessa decisione deve essere confermata." (Doc. AI 5)

Con scritto 22 marzo 2006 all’Ufficio AI il dr. __________ ha affermato:

"  ho visto oggi in urgenza la mia paziente Sig.ra RI 1, la quale mi ha trasmesso copia della Vs. decisione segnalata sopra, pregandomi di volerVi segnalare le mie osservazioni in merito.

Premetto che la visita in urgenza di oggi ha necessitato un prolungato intervento di contenimento clinico - mio e del mio collaboratore, lo psicologo Sig. __________ - alfine di evitare pericolose derive psicopatologiche legate a violenti vissuti etero e auto-clastici.

Un supplemento psicofarmacologico ha dovuto perciò essere urgentemente messo in atto.

Detto ciò, devo però subito stigmatizzare quanto da Voi riportato nel Vostro scritto, a pag. 4, laddove segnalate che le mie osservazioni, riportate nel certificato medico dei 4.10.2005, a Vostro avviso peccherebbero soprattutto di parzialità e porterebbero pochi elementi concreti ed oggettivi, essendo basate "particolarmente sui dati soggettivi descritti dall'assicurata".

Ritengo questo Vostro giudizio e commento quanto mai irrispettoso nei confronti della paziente e del curante, per non parlare del sottoscritto, psichiatra e psicoterapeuta FMH, che ha in cura la paziente da tre anni e che non credo meriti di essere "liquidato" con osservazioni di questo tenore. Una maggiore considerazione nei confronti dei medici che si stanno occupando con il massimo impegno di un caso complesso e grave come quello della Sig.ra RI 1 deve essere la condizione minima condivisa per poter giungere ad una soluzione del caso imparziale, avulsa da pregiudizi e serena.

Proprio alfine di evitare drammi e sofferenze inutili a persone che già sono state messe a dura prova dal loro destino esistenziale e clinico.

Concludo questo mio breve commento senza entrare nel merito del Vostro scritto in oggetto in quanto è perlomeno avvilente e squalificante per dei clinici doversi confrontare con ragionamenti ed argomentazioni che - in questo caso sì - peccano di parzialità per la loro tessitura apodittica ed autoreferenziale." (Doc. AI 4)

Con il presente ricorso l’assicurata ha prodotto atti relativi all’operazione di iperplasia delle conche nasali eseguito nell’aprile 1998 (doc. D), oltre a uno scritto del 3 aprile 2006 del dr. __________, nel quale il suo medico curante ha dichiarato di dissentire dalla valutazione del SAM sulla sua capacità lavorativa (doc. C). Ha prodotto inoltre un certificato 13 aprile 2006 del dr. __________, spec. FMH chirurgia cervico facciale, il quale ha affermato che la paziente soffriva di diverse patologie nel campo ORL soprattutto con infezioni a livello dei seni paranasali e valori della tiroide da controllare (doc. D). Agli atti è stato versato anche un referto radiologico del 18 novembre 2004 concludente quanto segue:

"  CONCLUSIONE:

Non visibile erniazione discale.

Rispetto al referto dei 2002 notasi la comparsa di una protrusione del disco C4­-C5 con più focalità dal lato destro ed ipertrofia legamentaria in sede centrale e paramediana sinistra.

Compressioni neurali dirette non sono apprezzabili; vi è soltanto una riduzione dello spazio sutbaracnoidale anteriore e nessuna lateralizzazione

- Al livelli C5-C6 e C6-C7 stato quo-ante con bulging degli anelli fibrosi o piccola

protrusione." (Doc. D3)

Nel gennaio 2002 era invece stato concluso quanto segue:

"  CONCLUSIONI: rettilineità della colonna tra C4-C7 in espressione di una rigidità o spasmi muscolari. Non si notano sporgenza patologiche di rilievo con dal lato destro una minima protrusione a livello C5-C6." (Doc. D4)

La ricorrente ha prodotto anche atti relativi a indagini mediche per il problema della tiroide concludenti per l’assenza di cellule maligne e di tiroidite (doc. D), oltre che una certificazione del dr. __________ concludente:

"  Conclusione: sindrome cervicale e lombare nell'ambito di una discopatia C3/4 e C4/5 e L5/S1 in stato dopo infortunio della circolazione nel 2001. Brachialgia senza però evidente radicolopatia e radicolopatia algica S1 a dx in presenza di un bulging discale L5/S1 accentuato a dx.

Procedere: RM cervicale, poi nuova valutazione

03.11.04 lettera Dr. __________, __________

23.11.04

invariata con forti dolori lombari, alle gambe, cervicali e braccia.

La RM cervicale non evidenzia problemi di rilievo." (Doc. E)

Il successivo 2 maggio 2006 il legale della ricorrente ha inoltrato un certificato del 27 aprile 2006 del dr. __________ che ha affermato:

"  Diagnosi:

- fibromialgia

- cervicalgie in stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale avvenuto in data 05.09.2001

- sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena e stato dopo possibile irritazione della radice di S1 a destra, su un'ernia discale lussata a livello L5/S1 in sede centrale con compressione del sacco tecale (settembre 2002)

La paziente per questa problematica a livello lombare, è stata sottoposta a delle infiltrazioni peridurali, nonché a fisioterapia ambulatoriale, nonché da una cura riabilitativa stazionaria presso la clinica di riabilitazione di __________ dove è stata degente dal 22.01.2003 al 11.02.2003. Grazie alle terapie sopra indicate, vi è stato un miglioramento della sintomatologia a livello della gamba destra, mentre sono persistiti i disturbi a livello della colonna nella zona lombare ed anche a livello cervicale, nonché la problematica di tipo fibromialgico.

La paziente è in cura inoltre dal Dr. __________ specialista in psichiatria.

Alla mia consultazione dei 27.03.2006, la paziente mi segnalava ancora dei dolori a livello di tutta la colonna vertebrale. Stava seguendo delle sedute di fisioterapia ambulatoriale. Seguiva anche delle sedute di agopuntura. Inoltre è in controllo psichiatrico a __________ presso la clinica di giorno del Dr. __________, dove si reca due volte la settimana. Erano migliorati come già sopradetto i disturbi a livello della gamba di destra. Assumeva del Brufen e del Dafalgan per i dolori.

Clinicamente riscontravo soprattutto dei criteri riferibili alla problematica di fibromialgia. Non avevo dei reperti di deficit sensitivo motorici o dei sospetti clinici per un'eventuale compressione di tipo radicolare. La paziente lamentava anche dei dolori a livello del ginocchio di sinistra, senza che riscontrassi patologie di tipo degenerativo, infiammatorio o sospetti per lesioni cliniche del menisco o dei ligamenti." (Doc. F)

Esaminata tutta la documentazione medica prodotta, inclusi i risultati degli esami per i valori tiroidei prodotti dall’interessata il 17 maggio 2006 (doc. H), il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 15 maggio 2006, ha affermato:

"  lettera dr. __________ del 27.4.2006:

questo rapporto conferma l'assenza di una patologia reumatologica maggiore confermando la prevalenza di un quadro di fibromialgia ossia di una problematica somatoforme (vedi anche capitolo 25.7.1 in "Sozialmedizinische Begutachtung, Springerverlag, dove si mette l'accento sul fatto che una fibromialgia debba essere valutata a livello peritale come un disturbo somatoforme) come evidenziato in occasione della perizia SAM in luglio 2005. In ogni caso l'attuale rapporto del dr. __________ non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute reumatologico rispetto a luglio 2005.

lettera dr. __________ del 22.3.2006:

- assenza di nuovi elementi clinici

lettera dr. __________ del 3.4.2006:

assenza di nuovi elementi clinici, il medico si discosta dalla valutazione SAM per quanto concerne l'esigibilità lavorativa.

Lettera dr. __________ del 13.4.2006:

La documentazione presentata da parte del dr. __________ mostra una situazione di possibile latente morbo di Basedow ed uno stato dopo sinusite. In ogni caso si tratta di patologie clinicamente silenti e quindi non atte a ridurre la capacità lavorativa in modo prolungato o duraturo.

Rapporto dr. __________ del 2.11.2004 (quindi precedente alla valutazione SAM)

Per quanto concerne la sensibilizzazione al nichelio riscontrata nel 2003 in considerazione di un rischio aumentato di una manifestazione allergica sono giustamente sconsigliate attività lavorative con esposizione al nichelio." (Doc. VIIbis)

                                         Nel complemento del 24 maggio 2006 ha ancora osservato:

"  L'attuale referto di laboratorio evidenzia uno stato dopo tìroidite Hashimoto.

A livello pratico uno stato dopo tiroidite Hashimoto comporta quale unica conseguenza la necessità di una sostituzione con ormoni tiroidei a causa di una ipofunzione tiroidea residua. Di regola questa patologia risulta in seguito asintomatica e non comporta, se ben sostituita come nel presente caso, ripercussioni sulla capacità lavorativa residua." (Allegato a doc. X)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.8.  

                             2.8.1   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7.).

                                         In effetti, per meglio chiarire le effettive ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata, l’Ufficio AI non si è limitato  a far allestire un rapporto d’esame clinico da parte del medico SMR, ma ha altresì fatto esperire una perizia multidisciplinare dai medici del SAM. Questi ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici nonché a un consulto psichiatrico, uno reumatologico e uno neurologico (cfr. doc. AI 32 e in esteso consid. 2.6).

Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________, posta la diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F 45.4) con un’elaborazione patologica dell’evento traumatico”, ha concluso per un’incapacità lavorativa, in ogni attività esigibile e in quella di casalinga, a dipendenza di dette diagnosi, del 10%. Lo specialista ha osservato come la sintomatologia depressiva avesse una lieve entità, la stessa risultando tuttavia esagerata da una tendenza alla passività del comportamento tenuto dalla paziente, incongruo al decorso clinico del quadro depressivo. Secondo il perito, visto l’atteggiamento passivo dell’interessata, non erano indicati provvedimenti di integrazione professionale (doc. AI 32-35).

Queste conclusioni, basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7), meritano piena conferma.

Con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, diagnosticata dallo psichiatra come solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente  alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

Nell’evenienza concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati. In effetti, considerato come lo specialista abbia in sostanza qualificato come lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in misura superiore a quanto concluso dalla perizia.   

                                         Dal lato reumatologico, il dott. __________, specialista in medicina interna e reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 4 luglio  2005, posta le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

"  4. Diagnosi:

4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1. Sindrome del dolore cronico.

-    Sviluppo a seguito di incidente della circolazione avvenuto il 05.09.2001 con conseguente trauma distorsivo della colonna cervicale.

-    Assenza di particolari alterazioni morfostrutturali a livello cervicale.

2. Sindrome lombovertebrale-spondilogena cronica a dx su:

-    Discopatia L5-S1.

-    DD: nell'ambito della diagnosi 1.

3. Sindrome ansio-depressiva con tratti somatoformi.

-    Sindrome posttraumatica da stress." (Doc. AI 32-37)

                                         ha concluso che la sindrome fibriomialgica esercitava un influsso limitante sulla capacità lavorativa dell’interessata, nella precedente attività di cameriera o ausiliaria di pulizie e come casalinga, nella misura del 30%, mentre che in attività fisicamente leggere l’incapacità scendeva al 20%. Lo specialista ha precisato:

"  5. Valutazione e prognosi:

Si tratta di un'assicurata 37enne che presenta un complesso quadro algico, particolarmente accentuato sul tronco, a dx più che a sx. L'anamnesi concernente dolori alla colonna vertebrale risale almeno già al 1995, quando venne valutata per la prima volta dal dr. __________ a causa di una lombalgia: I-dolori-erano-allora-ben-regrediti-dopo-l'esecuzione-di-trattamenti-fsioterapici. Vi è poi stato un netto peggioramento dell'intera situazione a -seguito del citato incidente della circolazione avvenuto il 05.09.2001. Da allora vi è stato uno sviluppo assolutamente negativo, caratterizzato da persistenti dolori all'intera colonna vertebrale, quasi per nulla influenzabili dalle innumerevoli terapie medicamentose e fisioterapiche più volte eseguite. Contemporaneamente si è sviluppata una sindrome ansio-depressiva, con tratti somatoformi, la quale verosimilmente influenza la manifestazione dei suoi attuali dolori. Le indagini radiologiche e neuroradiologiche già più volte eseguite sia a livello della colonna cervicale che di quella lombare hanno potuto evidenziare unicamente una discopatia a livello L5-S1 con piccola ernia discale medio-laterale dx, con contatto con la radice S1 di dx. A livello cervicale non si è invece mai evidenziata alcuna compressione radicolare, né tanto meno lesioni di natura postraumatica.

All'esame clinico ho potuto riscontrare un'assicurata in buone condizioni generali, chiaramente depressa, dimostrativa, molto sofferente, compliance estremamente cattiva, tanto da far molta fatica a poter valutare correttamente lo stato reumatologico e neurologico, soprattutto per quanto concerne la colonna vertebrale. Non ho comunque evidenziato alcun chiaro segno clinico per una radicolopatia né a livello cervicale né tanto meno lombare. Nessun segno per un'artropatia di natura infiammatoria e/o degenerativa.

Ci troviamo perciò di fronte ad un classico quadro di dolore cronico, il quale è stato scatenato dal citato infortunio del settembre 2001. Come è ben descritto nella letteratura concernente i traumi distorsivi della colonna cervicale, è possibile osservare frequentemente degli sviluppi simili, soprattutto in pazienti "a rischio" ,(per innumerevoli problemi di natura somatica o socio-famigliare). Anche nel caso della signora RI 1 si è sviluppata una sindrome del dolore cronico, verosimilmente ricollegabile ad uno sviluppo ansio-depressivo con tratti somatoformi.

L'assenza di una correlazione stretta con eventuali patologie morfostrutturali del rachide è confermata dalla totale non risposta alle molteplici terapie eseguite nel corso degli ultimi tre-quattro anni. La descritta discopatia L5-S1 può spiegare solo parte dei suoi attuali disturbi, non sicuramente l'intero quadro clinico da lei ora presentato.

Risulta perciò essere molto difficile poter valutare correttamente la sua residua capacità lavorativa, in presenza di una forte discrepanza tra i dolori da lei soggettivamente riferiti ed i dati oggettivi in nostro possesso. Sotto l'aspetto puramente reumatologico, in considerazione delle descritte patologie al rachide, ritengo che l'assicurata debba essere considerata abile allo svolgimento di un'attività lavorativa medio-pesante come quella di cameriera o donna delle pulizie nella misure di circa il 70%. La medesima valutazione vale anche per l'attività di casalinga. Vi è però anche una leggera limitazione della sua capacità lavorativa per lavori fisicamente leggeri, che non implichino alcuno sforzo significativo per la colonna vertebrale, limitazione che è piuttosto dovuta ai disturbi di concentrazione ed all'impossibilità di mantenere a lungo la medesima posizione, sia essa seduta o in piedi. Per attività fisicamente leggere vi è perciò, sotto l'aspetto puramente teorico, un'incapacità lavorativa di circa il 20%. In assenza di una qualsiasi formazione professionale e di scarse conoscenze linguistiche, ritengo improbabile una riqualifica professionale. L'assicurata potrebbe perciò svolgere unicamente lavori non qualificati, come quelli da lei precedentemente svolti.

Sotto l'aspetto terapeutico non credo che sarà possibile aiutare l'assicurata con provvedimenti reumatologico-fisiatrici, in assenza di una qualsiasi risposta alle terapie già finora eseguite. In teoria l'assicurata potrebbe trarre beneficio dall'esecuzione di un regolare programma di ginnastica medica per tonificare la muscolatura del tronco. Ho però il sospetto che la compliance sia scarsa, così come la motivazione. Trattamenti fisioterapici comprendenti misure passive di detonificazione muscolare potranno lenire solo molto parzialmente i disturbi, senza però favorire in alcun modo una sua evtl. guarigione, né tanto meno un miglioramento della sua capacità lavorativa." (Doc. AI 32-27)

                                         Contrariamente a quanto sembra asserire l’interessata, il referto reumatologico agli atti appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.

                                         Del resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

                                         Nel caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

Infine, dal profilo neurologico, il dr. __________, specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto del 13 luglio 2005 ha rilevato un reperto blando senza deficit oggettivabili con una conseguente abilità lavorativa intatta (doc. AI 32-38).

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno quindi posto come diagnosi invalidanti:

"  Sindrome somatoforme da dolore persistente con un elaborazione patologica dell'evento traumatico nella cui diagnosi differenziale rientra un'aggravazione.

Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica a ds. su:

discopatia L5-S1,

nell'ambito della diagnosi di dolore cronico somatoforme,

con ernia discale a livello L5-S1 (vedi RM lombare) senza, attualmente, reperti indicativi per una sindrome radicolare deficitaria od irritativa agli arti inf., con dolore diffuso di tipo fibromialgico senza una patologia neurologica sottogiacente.

                                         Mentre che quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno evidenziato:

"  Stato da trauma distorsivo cervicale il 15.09.2001 senza lesioni organiche evidenziabili.

TSH basale lievemente diminuito con valori periferici FT3, FT4 nella norma.

Leggera ipereagibilità bronchiale.

Probabile allergia al nichel.

ritenendo di conseguenza l’assicurata, a dipendenza della problematica reumatologica e di quella psichiatrica, incapace al lavoro nell’attività precedentemente svolta di ausiliaria di pulizia, cameriera e casalinga nella misura del 30%, in un’attività professionale leggera nella misura del 20%. La limitazione nella capacità lavorativa era da ricondurre ai dolori persistenti accusati dalla paziente. I periti hanno sottolineato come l’assicurata avesse assunto un atteggiamento dimostrativo e aggravatorio, ragione per cui provvedimenti di riformazione professionale non erano indicati, in considerazione dell’atteggiamento passivo e immotivato assunto dell'assicurata, mentre che veniva auspicata una presa a carico psichiatrica per aiutare l’interessata ad uscire dalla posizione passiva assunta (doc. AI 32-22; cfr. sopra, consid. 2.6).

                             2.8.2   Questa dettagliata ed approfondita valutazione non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.

Quanto prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle  patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                         Innanzitutto, non possono modificare le suesposte conclusioni le varie certificazioni del dr. __________, psichiatra che ha in cura la ricorrente (cfr. sopra consid. 2.6). Ora, va rilevato che le osservazioni 4 ottobre 2005 del dr. __________, piuttosto critiche nei confronti delle conclusioni tratte dal perito dr. __________ ma che comunque non si pronunciano chiaramente sulla capacità lavorativa della paziente, sono state sottoposte per presa di posizione ai medici del SAM.  Nel suo scritto del 29 novembre 2005 il dr. __________ ha esposto dettagliatamente e compiutamente i motivi per cui egli era giunto alla conclusione che la paziente non fosse affetta da una sindrome post-traumatica da stress, taluni criteri necessari per tale diagnosi non essendo in concreto soddisfatti, in particolare quello della presenza di amnesia. Lo specialista ha ulteriormente affermato che nel caso dell’assicurata ci si trova di fronte ad una pseudoregressione, nella quale si mette in evidenza un’attitudine passiva accompagnata da un’incongruenza clinica in quanto le funzioni volitive e cognitive durante la visita si presentavano pressochè intatte (doc. AI 12-2). Esprimendosi pure in proposito, i medici del SAM, in data 16 febbraio 2006, aderendo integralmente alle osservazioni del dr. __________, hanno ulteriormente fatto rilevare una serie di incongruenze contenute nello scritto del dr. __________. Hanno inoltre sottolineato nuovamente che presso il SAM i medici hanno constatato dei chiari segni aggravatori e comportamenti discordanti da quanto dichiarato dall’assicurata, fatto questo che rende le osservazioni del curante psichiatra non difendibili, segnatamente con riferimento alla capacità lavorativa dell’interessata (doc. AI 7-1).

                                         A prescindere quindi dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (cfr. copra consid. 2.7), se ne deve concludere che le certificazioni del dr. __________, inclusa quella del 22 marzo 2006 (doc. AI 4-1), non apportano elementi nuovi o considerazioni che possano in qualche modo mutare alle conclusioni tratte dai medici del SAM sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso.  

                                         Quanto poi allo scritto 10 ottobre 2005 del dr. __________ (cfr. sopra consid. 2.6 e doc. AI 21-5), lo stesso non modifica, ma semmai conferma, le conclusioni tratte dallo specialista dr. __________ sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso. In effetti la descrizione del quadro clinico fatta dal reumatologo curante dell’assicurata coincide essenzialmente con quella del perito. Come osservato dal medico SMR dr. __________ nelle sue annotazioni del 7 novembre 2005 e del 15 maggio 2006 (doc. AI 14-1 e VIIbis), il dr. __________ non evidenzia nuovi elementi clinici, ma si limita essenzialmente a dare una diversa interpretazione della capacità lavorativa residua dell’assicurata (stimata nel 60% in attività medio leggere adeguate e in quella di casalinga) che tuttavia non permette di discostarsi dalle valide conclusioni cui è giunto il perito incaricato dall’amministrazione. Analoghe considerazioni valgono per le osservazioni espresse dal dr. __________ al legale della ricorrente nel suo scritto 27 aprile 2006 prodotto agli atti (doc. F). In effetti in tale scritto lo specialista in reumatologia non fa altro che rielencare i disturbi e le terapie somministrate alla paziente, indicando tutt’al più un lieve miglioramento che sarebbe subentrato alla gamba destra, ma in nessun caso elementi tali da permettere di ammettere una sostanziale modifica delle stato reumatologico rispetto a quanto attestato dal dr. __________ nel luglio 2005 (doc. F).     

                                         Quanto d’altra parte allo scritto 3 aprile 2006 al legale della ricorrente del dr. __________, generalista e curante della ricorrente, a ragione il medico SMR ha rilevato come tale certificazione non apporti alcun elemento nuovo o alcuna diagnosi nuova che permettano di dipartirsi dalle conclusioni tratte dai periti del SAM. In effetti, il medico conferma in sostanza la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, ma non apporta delle argomentazioni valide a sostegno della sua affermazione per cui la capacità lavorativa della paziente sarebbe ulteriormente ridotta rispetto a quanto concluso dall'amministrazione (doc. C).

                                         Né del resto la restante do

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