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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.04.2007 32.2006.83

3 avril 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,786 mots·~19 min·1

Résumé

Assicurato affetto da una problematica al ginocchio. Con una unica decisione l'Ufficio AI gli ha rinosciuto una rendita temporanea poiché è riuscito a recuperare una parziale capacità lavorativa. Contestazioni sull'esigibilità di attività adeguate infondate.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.83   BS/ll

Lugano 3 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 marzo 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, professionalmente attivo quale cameriere, nel mese di gennaio 1996 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di una problematica alle ginocchia (doc. AI 1).

                                         Fallito un tentativo di riformazione professionale in ambito informatico, con decisione 16 settembre 1998 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita, con effetto dal 1° maggio 1998, sulla base della seguente motivazione:

"  (…)

Il grado d'invalidità, determinato in base all'art. 4 LAI, viene fissato dal 42% con diritto a ¼ di rendita AI a decorrere dal 01.05.1998.

Infatti, dalla documentazione economica agli atti risulta che l'assicurato in attività idonee ed ancora esigibili, potrebbe con un rendimento normale guadagnare almeno fr. 24'500.-- all'anno.

Tale guadagno confrontato con il reddito che percepirebbe quale cameriere (fr. 42'900.-- all'anno) da un perdita di guadagno pari al 42%, ciò che consente d'erogare ¼ di rendita AI." (Doc. AI 39-2).

                                         Il quarto di rendita è stato confermato, in via di revisione, il 3  luglio 2000 (doc. AI 52-1) ed il 3 ottobre 2002 (doc. AI 61-1).

                               1.2.   In data 14 maggio 2004 l’assicurato ha presentato una domanda di revisione, motivata da un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 67-1).

                                         La documentazione medica raccolta durante l’istruttoria è stata sottoposta al vaglio del SMR (Servizio medico regionale). Con nota 25 gennaio 2005 il dr. __________ ha accertato un peggioramento transitorio limitatamente al periodo 19 settembre 2003 - 9 febbraio 2004 (doc. AI 82-1).

                                         Sulla scorta del parere del SMR, con decisione 13 maggio 2005 l’Ufficio AI ha erogato una rendita intera per il mese di maggio 2004, evidenziando in particolare:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

Preso atto della documentazione acquisita agli atti in fase di revisione si rivela che, a causa del peggioramento transitorio dello stato di salute, l'assicurato è stato totalmente inabile al lavoro dal 19.9.2003 al 9.2.2004, come da rapporto medico del Dr. __________ del 9.9.2004. In seguito al miglioramento dello stato di salute l'assicurato risulta essere nuovamente abile al lavoro come in precedenza.

Decidiamo pertanto:

·                                                 Risultano pertanto assolti unicamente i presupposti per l'aumento dell'attuale rendita percepita a un'intera (grado 100%) dall'1.5.2004 (mese della richiesta di revisione - art. 88 OAI) al 31.5.2004 (3 mesi dopo il miglioramento - art. 88 OAI). A far capo dall'1.6.2004 continuerà a percepire l'abituale quarto di rendita grado 42%. (…)." (doc. AI 87-1/2)

                               1.3.   Con decisione 10 marzo 2006 l’amministrazione ha respinto l’opposizione 1° giugno 2005 del ricorrente (doc. AI 97), evidenziando:

"  Sottoposta all'esame del SMR la nuova documentazione medica, il 9 giugno 2005 è stata confermata un'incapacità lavorativa del 100% (in qualsiasi attività) dal 19 settembre 2003 al 9 febbraio 2004, in seguito del 50% (quale cameriere). Stabilita però una piena capacità lavorativa in attività adeguate, le valutazioni del SMR ripropongono finalmente una situazione paragonabile a quella presentatasi al momento della prima decisione di rendita, con la medesima capacità in attività adeguate e quindi un equivalente confronto di redditi ipotetici. (…)."

(Doc. AI 110-4).

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite della RA 1 ha inoltrato il presente ricorso. Postulando il riconoscimento di una rendita intera ed, in via subordinata, di una mezza rendita d’invalidità, egli ha evidenziato:

"  (…)

5.       Come visto in precedenza, l'assicurato ha tentato con grande volontà la via della riqualifica professionale. L'insuccesso è da attribuire alle scarse capacità d'apprendimento, in particolare per quanto attiene alle materie scientifiche.

Nella sua valutazione di cui al doc. R il consulente, preso atto degli insuccessi nei vari tentativi di riqualifica, consigliava all'assicurato la via della disoccupazione. A modo di vedere del consulente, un'attività non qualificata leggera e sedentaria nel settore industriale (montatore, assemblatore di parti elettriche o meccaniche) con una retribuzione di almeno fr. 24'500.- sarebbe ancora esigibile dall'assicurato. A modo di vedere della scrivente, il Ticino non offre posizioni nel settore industriale dove il signor RI 1 possa svolgere una tale attività sedentaria. Riprova ne è il fatto che le ricerche di lavoro in questo ambito, falliti i tentativi di riqualifica, sono stati del tutto vani.

Per far fronte agli impegni famigliari l'assicurato non ha pertanto potuto fare altro che riprendere a lavorare, perlomeno al 50%, con una funzione ibrida (barista - tuttofare - tappabuchi) nel campo della ristorazione e più precisamente presso lo __________ di __________.

La via dell'attività sedentaria in campo industriale per un salario annuo minimo di Fr. 24'500.- è a nostro avviso più fantasiosa che ipotetica nella realtà Ticinese, terra notoriamente poco considerata dall'industria elettronica.

Le condizioni fisiche del signor RI 1 sono in lento ma continuo peggioramento, così come si può rilevare dal rapporto del Dr. med. __________ all'attenzione della Cassa malati __________ del 27.04.2003 (doc. AB) e all'attenzione dell'ufficio Al del 2.6.2004 (doc. AC) e del 13.3.2006 (doc. AD), dal rapporto medico del Dr. med. __________ del 2.6.2004 (doc. AE), dal rapporto medico del Dr. med. __________ del 25.1.2005 (doc. AF).

Alla luce di quanto sopra, all'assicurato deve essere riconosciuta una rendita intera di invalidità. In ogni modo non può essere considerata come realistica un' attività sedentaria in ambito industriale, in quanto tale posizione, per il profilo dell'assicurato, è puramente fittizia alle nostre latitudini. Anche rimanendo alle dipendenze del __________ nella funzione descritta al 50%, andrebbe considerata comunque per il signor RI 1 una perdita di guadagno del 50%." (Doc. I).

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Pendente causa il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (V), che è stata trasmessa dal TCA all’amministrazione per una presa di posizione. Le osservazioni dell’Ufficio AI sono dell’8 settembre 2006 (VII).

.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la situazione valetudinaria dell’assicurato si è modificata in modo tale da giustificare, in via di revisione, il riconoscimento del diritto ad una rendita intera a partire dal 1° giugno 2004.

                                         Il ricorrente sostiene infatti che le sue attuali condizioni di salute non gli permettono di trovare in Ticino un’attività sedentaria nel settore industriale, ciò che è contestato dall’Ufficio AI.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.5.   Nel caso in esame, l’assicurato è affetto da grave condropatia patellare bilaterale dopo ripetuta terapia chirurgica delle due ginocchia, da gonalgia bilaterale con dolori cronici alle due caviglie e da sindrome lombare (cfr. rapporto 27 luglio 2004 del medico curante; doc. AI 78).

                                         Rispetto alla prima decisione di rendita del 16 settembre 1998, con nota 25 gennaio 2005 il dr. __________ del SMR, sulla base della documentazione medica acquisita, ha riscontrato un peggioramento transitorio delle condizioni di salute dell’assicurato limitatamente al periodo 19 settembre 2003 – 9 febbraio 2004 (doc. AI 82-1).

                                         Tenuto conto del rapporto 12 maggio 2005 dell’ortopedico curante (dr. __________) e della RMI 30 novembre 2004 alle anche, il citato medico del SMR ha rivalutato il caso, concludendo - nella nota 9 giugno 2005 - per un’inabilità del 100% nella professione di cameriere ed una piena abilità in attività leggere ed adeguate, prevalentemente sedentarie con possibilità di cambiare posizione (doc. AI 101-1).

                                         Con scritto 13 marzo 2006 all’attenzione dell’Ufficio AI, il dr. __________ ha evidenziato:

"  Mi permetto orientarvi sul decorso del paziente che ho regolarmente seguito fino a marzo 06 con sempre un leggero peggioramento sotto forma di aumento di dolori a livello dell'anca sx e attualmente apparizione da ca. 3 mesi di dolori a livello delle due braccia di tipo fibromiosite.

Comunque l'inabilità è sempre totale dal 18.10.04.

Attualmente terapia conservativa con antinfiammatori." (Doc. AI 111-1).

                                         Orbene, nella risposta di causa l’amministrazione ha pertinentemente esposto i motivi per cui il succitato (scarno) atto medico non fornisce alcun elemento oggettivo comprovante un differente stato di salute atto a modificare la precedente valutazione. Certo che lo specialista ha confermato una totale inabilità lavorativa dal 18 ottobre 2004, da intendersi tuttavia nello svolgimento dell’attività di cameriere. Per contro, il dr. __________ non si è espresso sull’esigibilità in attività adeguate.

                                         Pendente causa il ricorrente ha prodotto il rapporto operatorio di artroscopia/artrolisi del ginocchio sinistro, eseguita il 14 giugno 2006 presso la Clinica __________ di __________.

                                         Occorre qui ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 10 marzo 2006 -; i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per questo motivo, nelle osservazioni 8 settembre 2006 l’Ufficio AI ha giustamente rilevato che la documentazione medica posteriore al 10 marzo 2006 verrà presa in considerazione nel corso di un’eventuale nuova domanda di revisione della rendita.

                                      In conclusione, sulla scorta della documentazione agli atti,  richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato è da ritenere totalmente incapace al lavoro quale cameriere, ma pienamente abile in attività leggere prevalentemente sedentarie, dove possa cambiare posizione al bisogno.

                               2.6.   Occorre ora esaminare se dal punto di vista economico la situazione è cambiata in modo tale da giustificare l’erogazione di una rendita intera duratura.

                                         Al termine dell’accertamento professionale, con rapporto 7 maggio 1998 l’allora consulente aveva evidenziato:

"  Vi mando allegata la scheda di valutazione dell'assicurato redatta recentemente dal datore di lavoro dalla quale risulta in modo inequivocabile un profilo attitudinale insufficiente per giustificare il seguito dell'avviamento al lavoro presso la __________ di __________ in vista di un'assunzione del signor RI 1 in qualità di venditore di strumenti elettronici.

In considerazione degli insuccessi nei vari tentativi di riqualifica professionale, che hanno evidenziato carenti attitudini all'apprendimento teorico di tipo scolastico, e nell'impossibilità di trovare subito un'occupazione non qualificata rispettosa delle indicazioni mediche note (attività sedentaria), ho incoraggiato l'assicurato ad iscriversi come disoccupato all'Ufficio regionale di collocamento e ad annunciarsi all'assicurazione disoccupazione.

Se l'esperienza con i vari tentativi di riqualifica professionale ha evidenziato lacune e carenze sul piano intellettuale, non superate nonostante il sostegno del datore di lavoro e anche attraverso lezioni personalizzate di ricupero, la stessa ha messo in luce una discreta abilità manuale e capacità di lavoro normale in attività leggera e sedentaria di montaggio e smontaggio di componenti elettrici ed elettronici.

Risulta quindi oggi, a mio modo di vedere, ancora esigibile dall'assicurato un'attività non qualificata leggera e sedentaria nel settore industriale (montatore, assemblatore di parti elettriche o meccaniche) con un rendimento normale e una retribuzione di almeno fr. 24500 all'anno.

Se si considera che in qualità di cameriere guadagnerebbe fr. 42900.- all'anno, si può ipotizzare una perdita di guadagno residua del 42%, superabile verosimilmente solo con una riqualifica professionale per la quale, passato insegna, il signor RI 1 ha però scarsa predisposizione." (Doc. AI 35-1).

                                         Di conseguenza, ritenuto un grado d’invalidità del 42%, con decisione 16 settembre 1998 l’Ufficio AI aveva posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita.

                                         Il ricorrente sostiene ora che, viste le sue condizioni di salute, nel Cantone Ticino non vi sono possibilità di svolgere un’attività sedentaria nel campo industriale.

                                         Al riguardo va rilevato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,  dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una  gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di  caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà  essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).         

                               2.7.   Ritornando al caso in esame, questo TCA non misconosce che l’assicurato, come evidenziato nel ricorso, al termine dell’accertamento professionale si sia dato da fare a cercare un posto di lavoro, trovandone uno presso il __________ di __________ quale barista/aiuto-cucina, mansione che ha svolto nella misura del 50% per motivi medici (vedi questionario 15 luglio 2004 del datore di lavoro; doc. AI 77; cfr. anche scritto 30 maggio 2005 dello stesso all’Ufficio AI; doc. AI 95-1).

                                         A prescindere dal fatto che l’attività di cameriere non risulta essere idonea alle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. consid. 2.5), secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

                                         L’insorgente sottolinea di non riuscire a trovare un’attività lucrativa confacente. Tale circostanza non è tuttavia rilevante ai fini dell’AI.

                                         Va infatti ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute, quali la particolare situazione di mercato in una determinata regione e la conseguente mancanza di un certo tipo di attività, non giustifica il riconoscimento di una rendita. Infatti, per costante giurisprudenza, se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età, di una formazione insufficiente o di difficoltà a comprendere o farsi comprendere per motivi di lingua, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid. 2b). La mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione e non da quella per l’invalidità.

                                         In questo contesto nel citato rapporto 7 maggio 1998 il consulente aveva consigliato l’iscrizione alla disoccupazione, esprimendosi per una piena esigibilità dell’insorgente a svolgere attività adeguate.

                                         Concludendo, ritenuto che dal punto di vista valetudinario la situazione dell’assicurato è rimasta invariata (eccetto il periodo transitorio d’incapacità lavorativa dal 19 settembre 2003 al 9 febbraio 2004), la decisione di ripristinare un quarto di rendita dal 1° giugno 2004 merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.83 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.04.2007 32.2006.83 — Swissrulings