Raccomandata
Incarto n. 32.2006.62 BS/ll
Lugano 26 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1948, di professione venditrice/ausiliaria di pulizie, nel maggio 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI allo scopo di poter beneficiare di provvedimenti integrativi professionali (doc. AI 18).
A termine di un periodo di osservazione professionale e dopo aver esperito gli accertamenti medici del caso (perizia 18 giugno 2003 del reumatologo dr. __________ e perizia 17 marzo 2004 dello psichiatra dr. __________), con decisione 25 luglio 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 42%) dal 1° febbraio 2005, motivando come segue il provvedimento preso:
" Esito degli accertamenti:
Dal 09 gennaio 2003 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
Nel caso specifico, dagli atti medici-specialistici acquisiti all'incarto si evince che dal lato medico-teorico è inabile nella misura del 40% in qualsivoglia attività.
Per quanto riguarda il lato economico-professionale abbiamo sottoposto il caso al nostro Orientatore Professionale, secondo un suo parere l'esperienza pratica compiuta presso il Laboratorio __________ effettuato per verificare sul campo le sue attitudini manuali, pratiche, ripetitive e relazionali ha annullato la progettualità di effettuare una riformazione professionale. Abbiamo rilevato che è esigibile che lei svolga attività semplici, leggere, ripetitive nella misura del 60%. Oltre alle attività tipiche del Secondario, è esigibile che lei svolga nel Terziario l'attività di venditrice nella misura del 60%. In queste attività potrebbe ancora conseguire un reddito annuo presumibile di Fr. 22'110.00.
Facendo un confronto dei redditi risulta il seguente grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 38'090.00
con invalidità CHF 22'110.00
Perdita di guadagno CHF 15'980.00 = Grado d'invalidità 42 %
Decidiamo pertanto:
A decorrere dal 01.01.2004 (dopo un anno di attesa art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) lei ha diritto ad un quarto di rendita con grado AI del 42 %."(doc. AI 57-2)
1.2. Con decisione 7 febbraio 2006 l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurata nel senso di erogare il quarto di rendita dal 1° luglio 2003 anziché dal 1° febbraio 2005, osservando fra l’altro quanto segue:
" Considerato come l'assicurata abbia tuttavia prodotto ulteriore documentazione medica dopo la data delle due perizie indicate sopra al punto 3 (cfr. in modo particolare il certificato medico 27.7.2005 del Dr. __________), per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al vaglio del SMR dell'AI (cfr. anche a tal proposito la proposta/domande giurista del 6.10.2005).
In data 14 ottobre 2005, il Dr. __________ del SMR dell'AI ha precisato in primo luogo che vi è stato un errore di valutazione per quanto riguarda l'inizio dell'inabilità lavorativa inerente la Signora RI 1. In effetti, è a partire dal mese di luglio 2002 (e non a partire dal mese di gennaio 2003 come indicato nelle precedenti valutazioni) che ha avuto inizio la malattia di lunga durata concernente l'assicurata in oggetto (cfr. in tal senso le prestazioni versate della __________). Secondariamente, il medico SMR ha stabilito che durante il periodo di osservazioni effettuato presso il Laboratorio __________ di __________ (vedi punto 4 qui sotto) si è potuto constatare (dal lato prettamente pratico) un rendimento minore per le attività cosiddette leggere rispetto a quanto ritenuto dal punto di vista medico-teorico. Di conseguenza, l'assicurata (sempre a far tempo dal mese di luglio 2002) è da considerarsi inabile al lavoro nella misura del 40 % sia nella precedente professione di venditrice/ausiliaria di pulizia sia in altre attività leggere adeguate." (doc. AI 85-5)
1.3. Contro la decisione amministrativa l’assicurata ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, successivamente completato dal suo legale, avv. RA 1.
Postulando in via principale il riconoscimento di tre quarti di rendita, essa contesta la valutazione medica del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) e la determinazione dei redditi di riferimento per il calcolo dell’incapacità al guadagno. In via subordinata la ricorrente chiede la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per nuova valutazione reumatologica ed ortopedica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorre, nei considerandi di diritto.
1.4. Mediante risposta di causa, l’amministrazione, confermando quanto esposto nella decisione contestata, ha proposto di respingere il ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una prestazione AI maggiore del quarto di rendita assegnato dall’Ufficio AI con la decisione contestata.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Infine, va ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nel caso in esame, con rapporto 18 giugno 2003 il dr. __________, incaricato dalla __________ assicurazione malattia di eseguire una perizia reumatologica, ha diagnosticato una sindrome lombospondilogena cronica a destra in disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, iper lordosi lombare), decondizionamento della muscolatura, tendenza a fibromialgia, sospetta tendenza a somatizzazione, alterazioni degenerative lombari (protrusioni discali plurisegmentali con spondilartrosi associate) e esito da intervento da decompressione al canale carpale bilaterale nel febbraio/marzo 2003. In merito alla capacità lavorativa egli ha concluso:
" Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide.
In un lavoro adatto allo stato di salute, che rispecchia le condizioni ergonomiche appena menzionate, considero l'assicurata dal lato strettamente reumatologico, abile al lavoro nella misura del 100 % ad un rendimento massimo del 100 %.
Nell'ultima professionale di aiuto macelleria come pure nell'attività di ausiliaria di pulizie, sussiste, premettendo una giornata lavorativa intera normale, una diminuzione del rendimento del 40 %, in quanto si tratta di impieghi statici, spesso con la schiena mantenuta in posizione curva, necessitanti delle pause che permettono di cambiare posizione.
Come casalinga, giudico l'assicurata inabile al lavoro nella misura del 30 %.
(doc. AI 3.4)
Ritenuta la necessità di indagare anche l’aspetto psichiatrico e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa, l’Ufficio AI ha conferito mandato al dr. __________ di allestire una perizia. Nel rapporto 17 marzo 2004 il succitato specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato, quale danno alla salute determinante ai fini dell’AI, una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2). Egli ha di conseguenza valutato un’incapacità lavorativa del 20-25% in qualsiasi attività, non cumulabile con quella accertata dal perito reumatologo (doc. AI 29).
L’assicurata ha poi frequentato, a titolo di accertamento professionale, uno stage presso il Laboratorio __________ di __________ con una breve esperienza lavorativa (mattino) presso la lavanderia __________ di __________, quale aiuto nello stiro di biancheria ed indumenti semplici (doc. AI 38, 47-49 e 52).
Basandosi sulle summenzionate esperienze lavorative, dalle quali è risultato un effettivo rendimento minore di quello medicalmente attestato, e dopo aver consultato il consulente in integrazione professionale, il dr. __________ del SMR ha ritenuto l’assicurata abile al 60% anche in attività leggere (cfr. note 25 marzo 2005 e 14 ottobre 2005; doc. AI 54-1 rispettivamente doc. AI 76-1).
La ricorrente contesta tale valutazione facendo presente quanto segue:
"12. Si contestano recisamente le valutazioni, espresse dal Dr. med. __________, in quanto sono superate e non tengono debito conto dell'effettiva situazione di salute dell'assicurata, esistente il 7.02.2006, ossia al momento della resa della decisione su opposizione. In effetti, non può sfuggire come il Dr. med. __________ avesse indicato nel certificato del 18.03.2005 presentare la paziente negli ultimi 6 mesi un progressivo peggioramento dello stato di salute. Egli ha aggiunto che detta situazione provoca delle difficoltà "ingravescenti" sul lavoro, constatate in particolare in occasione dell'accertamento professionale svolto presso il Laboratorio __________, __________.
13. Inoltre deve essere rilevato che il Dr. med. __________ aveva riscontrato "durante le regolari consultazioni un aumento della fatigabilità della paziente, dei sui dolori in particolare alle braccia e alle gambe e, per conseguenza, della depressione da circa un anno". Egli ha quindi ritenuto che, a causa dei problemi di salute e della difficoltà di gestire il dolore, il grado d'invalidità sia realmente attorno al 60 % (cfr. rapporto del 27.07.2005 del Dr. med. __________)." (doc. III 12.13)
Orbene, non vi è dubbio che durante l’esperienza lavorativa presso il Laboratorio __________ l’assicurata abbia accusato momenti di sofferenza e di affaticamento (cfr. rapporto di stage 16 dicembre 2004; doc. AI 47-2), in particolare durante la breve esperienza in lavanderia, dove “necessitava di diverse pause, alternando la posizione da eretta a seduta (con appoggio alto, perché fin dal primo giorno ha accusato forti dolori, prima al braccio poi in tutto il corpo” (cfr. rapporto della responsabile dello stage; doc. AI 52-2). A prescindere da eventuali dubbi sull’idoneità della scelta di un tirocinio presso una lavanderia (secondo il dr. __________, l’assicurata doveva infatti evitare movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, senza estensione prolungata del rachide), non va dimenticato che nel rapporto 1° aprile 2005 il consulente in integrazione professionale, preso atto dell’esito dell’accertamento professionale, ha potuto rilevare un miglior rendimento in attività manuali, pratiche e ripetitive rispetto a quelle amministrative (nel rapporto intermedio 26 luglio 2004, quindi prima dell’esperienze lavorativa, il consulente aveva invece individuato un percorso formativo di segretaria, ricezionista e centralinista; cfr. doc. AI 36-1), ritenendo esigibile al 60% attività semplici, leggere e ripetitive, come pure quella di venditrice. Siccome l’assicurata aveva già svolto simili attività, il consulente non ha di conseguenza intravisto alcuna proposta formativa (doc. AI 56-2).
Del resto, una volta terminato l’accertamento professionale, nelle note 25 marzo e 14 ottobre 2005 (doc. AI 54-1, 76-1), il dr. __________ del SMR ha tenuto conto di un certo peggioramento, ritenendo l’assicurata abile al 60% anche in attività leggere (il dr. __________ aveva accertato una piena abilità lavorativa in professioni confacenti allo stato di salute dell’assicurata).
Infine, le surriferite certificazioni del medico curante non permettono di giungere ad un diverso risultato, coincidendo il giudizio del consulente con quello del SMR in merito alla residua capacità lavorativa in attività adeguate.
Per quel che riguarda la questione legata ai problemi d’ordine psichico, non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione del dr. __________. Anche se la perizia è datata 17 marzo 2004 gli atti non contengono elementi concludenti per ritenere dato un rilevante peggioramento delle condizioni psichiche. Vero che con certificato 26 luglio 2005 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha attestato che “ la summenzionata, in nostra cura dal 12.07.05, presenta a partire da tale data inabilità lavorativa del 50%” (doc. AI 62-1) senza tuttavia specificare la diagnosi né i motivi della sua valutazione. Sta di fatto che durante l’accertamento professionale (18 ottobre 2004 – 28 febbraio 2005) l’assicurata non ha manifestato alcuna problematica extra-somatica. Anzi, come si evince dal rapporto 11 marzo 2005 del Laboratorio __________ FD, risulta che “l’esperienza presso la lavanderia (l’assicurata; n.d.r.) ha confermato diversi aspetti quali impegno e puntualità affidabilità. Ha pure mostrato una certa facilità nei contatti con i clienti “(doc. AI 52-1).
In conclusione, visto quanto sopra, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversi- cherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che al momento dell'emanazione del querelato provvedimento (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente sino al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), la ricorrente presentava un’abilità al lavoro del 60% in attività adeguate.
2.4. Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2).
Nel caso in esame, considerata un’incapacità al 100% dal luglio 2003 (cfr. nota 14 ottobre 2005 del SMR; doc. AI 76-1), tenuto conto dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett.b LAI - che stabilisce l’inizio della rendita dopo un periodo di un anno, senza notevoli interruzioni, d’incapacità al lavoro per almeno il 40% in media -, la rendita decorrerebbe dal mese di luglio 2003.
2.4.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido in fr. 38'337, importo che corrisponde a quanto l’assicurata avrebbe conseguito nel 2003 , senza il danno salute, quale venditrice di salumeria presso la __________, addetta alle pulizie presso la __________ e lo __________ (vedi annotazioni 10 gennaio 2006 della segretaria ispettrice; doc. AI 82-1).
Nel ricorso l’assicurata ha contestato tale dato economico, facendo presente:
"19. Si contestano i dati economici, indicati il 10.01.2006 in un'annotazione per ore lavorative per settimana. Appare evidente che se non fosse insorto il danno alla salute, la Signora RI 1 avrebbe comodamente esteso la sua attività professionale sull'arco di 6 giorni settimanali e avrebbe così svolto dalle 46 al 49 ore settimanali di lavoro, tenendo conto pure degli straordinari. Ne discende che il suo reddito annuo senza invalidità sarebbe ammontato a CHF 45'902.-, corrispondente a CHF 38'876.- : 41 ½ ore x 49 ore."
(doc. III 19.)
Orbene, il calcolo dell’amministrazione tiene conto dell’effettiva realtà lavorativa presente prima del danno alla salute e questo sulla base dei questionari dei succitati tre ex datori di lavoro (doc. AI 14- 16; cfr. anche nota 15 settembre 2003 del segretario ispettore AI; doc. AI 20-1), motivo per cui ad esso va prestata adesione.
2.4.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
In concreto, l’Ufficio AI ha proceduto come segue:
" Nel caso concreto, per determinare il reddito da invalido dell'assicurata per l'anno 2003, è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito annuo statistico per attività leggere, semplici e ripetitive pari a Fr. 40'945.-- (cfr. il rapporto 1.4.2005 del consulente agli atti; settore privato, categoria 4, Canton Ticino, femminile, valore mediano).
Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 60% ed applicando un'ulteriore riduzione del 10% stabilita dal consulente in integrazione professionale, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di Fr. 22'110.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di Fr. 38'337.--, risulta un'incapacità al guadagno del 42% [ (38'337 - 22'110) x 100 : 38'337].
Visti i risultati al qual i si è appena giunti, l'assicurata ha pertanto diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a partire dal 1° luglio 2003 (e non a far tempo dal 1° gennaio 2004 come erroneamente stabilito dall'amministrazione nella decisione 13.7.2005/25.7.2005)." (doc. AI 85-7)
Tale modo di procedere è stato contestato dall’assicurata:
"20. Inoltre si contesta il reddito ipotetico annuo d'invalido di CHF
22'110.- poiché significa uno stipendio ipotetico annuo di CHF 40'945.- prima d'applicare la riduzione del 40% corrispondente al tasso d'incapacità lavorativa presentato dall'assicurata e prima di applicare l'ulteriore riduzione del 10% per lavori leggeri, poiché ella non presenta un rendimento completo nemmeno nel compiere lavori leggeri, a tempo parziale.
21. Non c'è chi non veda come non sussista in generale nel Cantone Ticino un mercato del lavoro sufficientemente ampio e variegato, suscettibile di permettere a una donna d'ottenere nell'esercizio d'attività semplici, ripetitive e leggere un reddito annuo di CHF 40'945.-. Dette constatazioni valgono a maggior ragione per la Signora RI 1, la quale, non avendo la benché minima predisposizione per i lavori d'ufficio e in particolare per quelli che richiedono l'uso del computer, può al massimo svolgere quei lavori manuali, pratici e ripetitivi che di regola sono mal pagati se non persino sottopagati. Un reddito annuo di CHF 40'945.- per dei lavori manuale semplici, ripetitivi e leggeri costituisce quindi un reddito del tutto utopico e in ogni caso irrealizzabile sul mercato del lavoro ticinese.
22. Orbene, per svolgere delle attività manuali, semplici e leggere una donna può realisticamente percepire in Ticino al massimo uno stipendio mensile di CHF 2'700.- pari a uno stipendio annuo di CHF 35'100.- (CHF 2'700.- x 13 mensilità).
Tenuto conto di un'incapacità lavorativa del 40% della Signora Yvonne RI 1 e di un fattore di riduzione del 25%, non essendo ella, a causa dell'età (58.enne) come pure della carente formazione e ricettività, in grado di presentare un rendimento completo in un'attività manuale semplice, ripetitiva e leggera, risulta che la ricorrente potrebbe conseguire un reddito annuo d'invalido di CHF 15'795.pari a CHF 35'100.- x 60% (capacità lavorativa residua) x 75% (fattore di riduzione del 25%) = CHF 21'060.- x 75% = CHF 15'795.-.
Sulla base di un reddito annuo senza invalidità di CHF 45'902.- e di un reddito annuo d'invalido di CHF 15'795.-, risulta quindi un tasso d'invalidità del 65.6% e più precisamente: [(CHF 45'902.- - CHF 15'795.-) x 100] : CHF 45'902.- = 65.6%." (doc. III 20-22)
Occorre far presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA, rispettivamente dall’Ufficio AI.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica – la ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'820.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a fr. 3982 mensili oppure a fr. 47’784.-- per l'intero anno (fr. 3982 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali (“Nominal-lohnindex” – cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006 pag. 91) – si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 48’575.--.
Partendo quindi da un reddito ipotetico di fr. 48’575, calcolato sulla base delle statistiche RSS e tenuto conto di una capacità di lavoro residua del 60%, si giunge ad un importo di fr. 29’145. Nel rapporto 1° aprile 2005 il consulente in integrazione professionale ha riconosciuto una riduzione del 10% del salario teorico giustificato dal fatto che l’assicurata può svolgere solo lavori leggeri.
Tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).
Ora, tenuto conto dell’età dell’assicurata (58 anni al momento dell’emissione della decisione contestata), nonché della scarsa istruzione, la deduzione effettuata dal consulente appare non adeguata alle circostanze concrete.
Volendo applicare la riduzione massima del 25%, il reddito da invalida ammonta a fr. 21'859.
Dal confronto tra il reddito da valida di fr. 38’337 e il reddito da invalida secondo le statistiche RSS di fr. 21’859 si ottiene un grado d'invalidità del 42,98%, arrotondato a 43%, percentuale che apre in ogni caso il diritto ad un quarto rendita d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI.
Queste circostanze non permettono tuttavia di assegnare una rendita d’invalidità maggiore e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2006, momento dell’emanazione della decisione contestata.
2.5. II legale dell'assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia volta ad accertare la problematica reumatologica ed ortopedica.
Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’espletamento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti