Raccomandata
Incarto n. 32.2006.52 FC/sc
Lugano 9 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di novembre 2003, RI 1, nato nel __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da esiti di un incidente al ginocchio destro e da cardiopatia ischiemica, presenti dal 1984 risp. dall’ottobre del 2000 (doc. AI 1-5).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 21 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:
" Abbiamo esaminato il diritto a rendita e provvedimenti professionali.
L'invalidità è l'incapacità al guadagno permanente o di lunga durata - di regola un anno - causata da un danno alla salute. L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete (p.es. nell'ambito della propria economia domestica) è parificata all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).
Le persone invalide o gli assicurati minacciati in modo imminente da un'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e adeguati a migliorare, ripristinare o a conservare la capacità di guadagno (art. 8 LAI).
Dagli atti medici-specialistici acquisiti all'incarto si evince che non vi sono patologie, al di fuori del problema dell'alcoolismo, che incidono sulla sua capacità lavorativa.
Questa patologia non è a carico dell’Assicurazione Invalidità" (Doc. AI 30-2)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato (doc. AI 30-1), l’Ufficio AI, dopo avere nuovamente sottoposto il caso al medico SMR (doc. AI 34 e 35), con decisione su opposizione 19 gennaio 2006 ha confermato il diniego di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
5. La circolare sull'invalidità e la grande invalidità dell'AI (CIG) alla cifra marginale 1007 e seguenti precisa che un danno alla salute mentale o psichico sussiste quando un pregiudizio permanente delle funzioni mentali, intellettuali, cognitive e emozionali dovuto ad infermità congenita, infortunio o malattia non può essere curato in modo sufficiente mediante misure terapeutiche e compromette durevolmente, in parte o totalmente, la capacità di lavoro. E' sempre compito del medico valutare, sulla base della documentazione o di osservazioni svolte personalmente, se l'assicurato presenti un danno alla salute mentale o psichico. Il danno alla salute mentale o psichico deve essere provato e documentato mediante riscontri chiari ed oggettivi. Nel valutare perizie e referti medici bisogna verificare soprattutto che a disturbi lamentati soggettivamente dal paziente non sia conferito lo statuto di riscontri oggettivi. In caso di dubbio i referti o le perizie vanno completati chiedendo chiarimenti al medico o rinviandoli a quest'ultimo. In questi casi i Servizi medici regionali (SMR) possono verificare i dati anche sottoponendo l'assicurato ad un esame.
6. Tuttavia la cifra marginale 1013 della CIGI stabilisce che le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali p.es. l'alcoolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600], l'abuso di nicotina o l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità di lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisico, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva.
7. In concreto per quanto attiene all'aspetto medico l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, secondo la quale il medesimo non presenta un danno alla salute tutelato dall'AI.
Vi è da rilevare che la documentazione all'incarto, segnatamente i rapporti stilati dal Dr. __________ il 28 novembre 2003 e il 7 febbraio 2005, il rapporto del Prof. __________ redatto a seguito della degenza presso il __________ del giugno 2004 ed i rapporti stilati dai medici della Clinica__________ di __________ a seguito delle degenze del 1984 e 1985, è stata sottoposta alla valutazione del Servizio Medico Regionale Al (SMR). Il Dr. __________ dell'SMR, con annotazioni del 17 novembre 2004 e 12 gennaio 2006 ha potuto indicare quanto segue.
La patologia cardiaca non è ritenuta invalidante in quanto la cicloergometria agli atti è stata descritta come normale (rapporto medico Dr. __________ del 15.11.2000). Nel 2004 vi è poi stato un episodio di fibrillazione atriale, convertito, che come causa avrebbe avuto, secondo i medici del __________ (degenza dal 25 al 26 giugno 2004), l'abuso etilico estremo. Il medico SMR fa inoltre notare che il rapporto stilato nell'occasione della degenza non indica la presenza di una coronaropatia.
Per quanto attiene alla patologia psichiatrica, il medico SMR ha potuto indicare che l'assicurato non è in cura specialistica. Il medico curante attesta la presenza di una caratteropatia, indicando però che "al di fuori degli episodi di impregnazione etilica è una persona di piacevole contatto e buona intelligenza". Di per sé una caratteropatia non riveste carattere invalidante ed è quindi evidente l'influsso dell'abuso etilico sul funzionamento sociale.
L'assicurato é stato ricoverato nel 1984 (32 giorni) e nel 1985 (20 giorni) presso la Clinica__________ di __________; in merito era stata posta la diagnosi di alcoolismo. Nei rapporti medici non si parla mai di disturbi secondari dovuti all'alcoolismo, che potrebbero ingenerare un'incapacità lavorativa.
Il medico SMR in sostanza conferma che la patologia di cui soffre l'opponente non rispetta le condizioni per essere tutelata dall'assicurazione invalidità.
Per questi motivi l'Ufficio Assicurazione Invalidità non ritiene doveroso procedere con l'esperimento di ulteriori accertamenti medici." (doc. AI 36-3+4)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione facendo valere:
" In riferimento alla Vostra lettera del 19 febbraio 2006 della decisione su opposizione, inoltro ricorso per motivi, che vengono in seguito chiariti dal mio medico, dr. __________, ed eventualmente una nuova perizia medica al __________ di __________.
Voglio precisare che da circa due anni soffro di gravi disturbi di aritmia e di angina pectoris che m'impediscono persino di uscire di casa normalmente. Mi bastano fare dieci o venti passi o solo recarmi in garage a prendere il motorino e vengo colto da malore, fatica di respirazione, forti giramenti di testa e nausea per cui sono costretto a ritornare a casa e riposare. Questi disturbi mi succedono molto di frequente e m'impediscono una normale conduzione di vita. Inoltre vorrei segnalare, che purtroppo i disturbi al cuore sono di natura ereditaria, in quanto mio padre a 45 anni ha subito il primo infarto e in seguito è sempre peggiorato fino che questo malattia lo ha portato alla morte. Oltre tutto anche mia sorella soffre di aritmia. In attesa di un vostro riscontro." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurispruden-za del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.5. Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha provveduto ad interpellare il medico curante dell’assicurato, Dr. __________, specialista in medicina interna, il quale nel suo rapporto medico 28 novembre 2003 ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “grave caratteropatia con etilismo cronico irregolare, possibile malattia cardiaca ischemica su importante tabagismo”, precisando che il paziente non esercitava alcuna attività dipendente dagli anni 80, mantenendosi esercitando il lavoro di artista pittore in maniera saltuaria e affermando:
" Conosco poco questo paziente affetto da importanti disturbi caratteriali con anamnesi di importantissimi abusi etilici con ricovero anche presso l'ospedale __________. L'unico atto medico in mio possesso é una lettera d'uscita dell'ospedale __________ che vi allego e che evidenzia sia i gravi fattori di rischio cardio-vascolari con un tabagismo attorno a 3-4 pacchetti al giorno, un importante obesità, un'ipertensione arteriosa mal curata che gravica problemi caratteriali con numerosi tentativi di cure e ricovero presso l'__________ per un grave etilismo.
Non vi sono dubbi che il paziente non potrà mai più esercitare un'attività lavorativa quale dipendente mentre quale artista-pittore può ancora esercitare in parte un'attività lavorativa che non porta però ad un guadagno sufficiente per mantenere la moglie e 3 figli. La situazione socio-economica di questo paziente e a mio modo di vedere molto grave ma ritengo che dovete convocarlo presso il vostro servizio per valutare la situazione.
Ambulatoriamente é molto difficile seguirlo perché il paziente non rispetta gli appuntamenti pur essendo, al di fuori degli episodi di impregnazione etilica, una persona di piacevole contatto e di buona intelligenza." (Doc. AI 8-2)
Il curante ha allegato un rapporto d’uscita del 15 novembre 2000 relativo ad una degenza dal 25 al 28 ottobre 2000 del paziente presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale __________ di __________ (__________) attestante tra l’altro quanto segue:
" (...)
DIAGNOSI:
1. Possibile cardiopatia ischemica con:
- angina pectoris
- DD: malattia dispeptica
FRCV: obesità, abuso nicotinico, familiarità, ITA, sedentarietà
2. Abuso etilico
VALUTAZIONE.
Si tratta di un paziente senza antecedenti internistici noti a parte all'anamnesi un abuso etilico irregolare cronico, che entra per dei dolori retrosternali costrittivi insorti sia a riposo che sotto sforzo CSS III. Il paziente sì è presentato in pronto soccorso una prima volta il mattino presto rifiutando il ricovero. In seguito in giornata recidiva del dolore per cui ritorna per farsi ricoverare. All'entrata paziente in stato etilico con esame clinico senza particolarità compensato dal punto di vista emodinamico. L'elettrocardiogramma mostra delle alterazioni della ripolarizzazione aspecifiche in territorio antero-laterale. Iniziamo un trattamento antianginoso con nitrati ed eparina con beneficio. Non osserviamo decorso enzimatico e all'ECG normalizzazione dei disturbi di ripolarizzazione. Abbiamo eseguito una cicloergometria risultata negativa. Abbiamo quindi optato per un atteggiamento iniziale conservativo per cui il paziente verrà convocato per eseguire una scintigrafia miocardica per valutare la presenza di una cardiopatia ischemica.
In diagnosi differenziale un disturbo dispeptico che trattiamo precauzionalmente con Pantozol. In caso di recidiva dei disturbi si consiglia una gastroscopia.
Durante la degenza il paziente ha espresso il desiderio di smettere di fumare. Abbiamo proposto al paziente di rivolgersi al servizio psicosociale di __________ per un accompagnamento psicologico sia per la problematica nicotinica che etilica. Purtroppo vista la corta degenza non abbiamo potuto organizzare noi stessi un appuntamento. In casa di prolungata astinenza da alcool e in caso che l'abuso nicotinico persistesse si consiglia un tentativo con il Zyban, attualmente controindicato, da iniziare con 150 mg per 3 giorni e in seguito da aumentare a 150 mg x 2 per 7 settimane con interruzione del consumo nicotinico dopo ca. 10 giorni dall'inizio della terapia. (...)" (Doc. AI 8-4+5)
Interpellato, il dr. __________ del SMR in data 18 ottobre 2004 ha osservato:
" Assicurato 54enne
Diagnosi:
- sospetta cardiopatia ischemica (agli atti abbiamo solo il rapporto del 15.11.2000, osp. __________ di una degenza di 3 giorni: la diagnosi NON è chiara: si parla di possibile coronaropatia, ma la cicloergometria è normale.
Chiedere all'A. di mandarci i documenti medici che comprovino la patolo-gia cardiaca (successivi a quello citato) e di dirci qual è la sua attuale tera-pia.
Inoltre si cita anche etilismo e caratteropatia.
Valutiamo dapprima la patologia cardiaca." (Doc. AI 18-1)
Richiesto dall’Ufficio AI, il dr. __________, nel suo scritto del 26 ottobre 2004, ha osservato:
" Ben volentieri vi informo del sopraccitato paziente.
Purtroppo è un paziente che non può essere seguito in quanto non si presenta mai agli appuntamenti dati, si presenta ogni tanto d'urgenza chiedendo visite immediate per poi non presentarsi agli ulteriori controlli. Inoltre, evidentemente, non paga le fatture mediche.
Vi è stato ancora recentemente un ricovero al __________ del quale vi allego copia. La terapia attualmente consiste in Accuretic, Beloc zok, Aspirina cardio.
Più della patologia cardiaca, la sofferenza del paziente è legata ad un problema psichiatrico, probabilmente una caratteropatia con grave etilismo cronico e tabagismo.
A mia conoscenza da anni il paziente non esercita nessuna attività lavorativa remunerata." (Doc. AI 20-1)
Il sanitario ha inoltre prodotto uno scritto del __________ relativo a una degenza dell’assicurato dal 25 al 26 giugno 2004 del seguente tenore:
" ANAMNESI:
Paziente noto etilista cronico, che in data odierna è stato ricoverato presso il nostro centro, per la comparsa di palpitazioni; all'ECG fibrillazione atriale tachicardica.
Viene ricoverato per le cure del caso.
FATTORI DI RISCHIO: Obesità, ipertensione arteriosa, tabagismo, etilismo.
ESAME OBBIETTIVO:
Paziente 54enne In discrete condizioni generali, 122 Kg, 189 cm.
Sistema cardiocircolatorio: stabile dal punto di vista emodinamico. Toni cardiaci validi e ritmici, pause libere, assenza di sfregamenti.
Apparato respiratorio: eupnoico, MVU, escursione polmonare normale, ronchi diffusi.
EVOLUZIONE: Dopo il bolo e l'Infusione di Cordarone si vede una conversione in RS spontanea. Il ritmo è rimasto del tutto stabile nel decorso.
Come spiegazione la più probabile della FA tachicardica sintomatica vediamo l'abuso etilico estremo.
TERAPIA ALLA DIMISSIONE: Accuretic 20/12.5 1-0-0, Beloc-Zok 50 mg 1-0-0, Aspirina Cardio 100 mg 1-0-0.
Pantozol 20 mg 1-0-0." (Doc. AI 22-2)
Nelle sue “Annotazioni” del 9 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha così osservato:
" Dai rapporti ottenuti concernenti la patologia cardiaca non si evidenzia una cardiopatia che ha influsso sulla IL.
Nel rapporto del 2000 si descrive una cicloergometria normale, mentre nel giugno 2004 si è trattato di un episodio di fibrillazione atriale convertito mediante infusione di cordarone.
La patologia importante stando ai rapporti medici a nostra disposizione risulta essere l'etilismo, patologia che non è a carico dell'AI.
Il curante evidenzia inoltre anche la precaria situazione socioeconomica.
Inoltrecita diversi tentativi di cura tramite ricoveri alla __________:
per completare l'istruttoria abbiamo bisogno dei rapporti della __________, da chiedere.
La Clinica __________ (__________) ha in seguito fatto pervenire i rapporti d’uscita relativi a una degenza dell’assicu-rato dal 14 giugno al 16 luglio 1984 con la diagnosi di “etilismo secondario in personalità con disturbi dello sviluppo affettivo” e un’altra dal 4 al 24 giugno 1985 per “alcolismo” (doc. AI 27).
Nelle sue ulteriori “Annotazioni” del 17 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Dopo aver completato la raccolta di rapporti medici, non essendo sufficienti le informazioni dateci dal curante, possiamo concludere che:
- la patologia cardiaca non è stata confermata come invalidante perché agli atti abbiamo una cicloergometria descritta come normale nel 2000, poi non abbiamo altri esami, nel giugno 2004 episodio di fibrillazione atriale, convertito, che come causa avrebbe secondo i medici del __________ l'abuso etilico "estremo".
- Nel rapporto non si parla di coronaropatia.
Non è documentata una patologia cardiaca che non rende esigibile un'attività media o leggera. (l'A. ha svolto negli ultimi anni l'attività di "pittore artista indipendente" guadagnandosi la vita con la vendita dei suoi quadri).
Per quanto riguarda la
- patologia psichiatrica
si segnalano ricoveri alla __________: dal comunicato inviatoci dalla __________ risulta che l'A. è stato degente nel 1984 (32 giorni) e nel 1985 (20 giorni).Non ci sono stati inviati i rapporti Non risulta attualmente in cura.
Dopo ulteriore richiesta abbiamo ricevuto i rapporti, dove viene posta la diagnosi di alcoolismo (nel 1° si diagnostica anche personalità con disturbi dello sviluppo affettivo)
In base ai rapporti in nostro possesso risulta chiaro che i problemi dell'A. sono da imputare all'alcoolismo, patologia non a carico dell'AI." (Doc. AI 26-1)
Di conseguenza, l’Ufficio AI, con provvedimento del 21 dicembre 2004, ha statuito il diniego delle prestazioni ritenendo che la documentazione all’inserto non aveva permesso di rilevare patologie di rilievo al di fuori del problema dell’alcolis-mo le cui conseguenze sulla capacità lavorativa non potevano essere assunte dall’AI (doc. AI 30-2, consid. 1.1).
Nell’ambito della procedura d’opposizione (doc. AI 30), il 7 febbraio 2005 il dr. __________ ha fatto pervenire uno scritto del seguente tenore:
" Dal 2001 vedo saltuariamente il sunnominato paziente e vi ho fornito un rapporto medico il 25.11.04 dove si illustrava la problematica del signor RI 1.
Il paziente mi informa che la domanda di invalidità è stata rifiutata in quanto considerate che l'unico problema del paziente è l'alcoolismo.
Quale medico curante segnalo che questo alcoolismo è da vedere nell' ambito di un disturbo più profondo della personalità che ha caratterizzato tutto il percorso esistenziale del signor RI 1, ed è quindi un sintomo e non la malattia.
Prima di rifiutare un'invalidità ad un paziente così sofferente, ritengo debba essere richiesta una perizia psichiatrica.
Segnalo che il paziente soffre pure di una patologia cardiaca di tipo cardiopatia ischemica secondaria ad un ipertensione arteriosa attualmente trattata e ad un importante tabagismo da inquadrare nel disturbo complessivo di personalità.
Quale medico curante appoggio quindi l'opposizione alla vostra decisione del 21.12.04." (Doc. AI 32-1)
In proposito, nelle sue “Annotazioni” del 12 gennaio 2006, il dr. __________ del SMR ha considerato superflui ulteriori accertamenti medici osservando:
" (...)
Dal punto di vista psichiatrico è da evidenziare che a parte i 2 ricoveri del 1984 e 1985, l'A. non è mai stato in trattamento.
Dall'anamnesi e dagli atti non emerge una patologia psichiatrica maggiore, se non una non meglio definita caratteropatia (medico curante).
Il curante descrive anche nel rapporto del 28.11.2003 che "al di fuori degli episodi di impregnazione etilica è una persona di piacevole contatto e buona intelligenza".
Di per sé una caratteropatia non riveste carattere invalidante e qui è evidente l'influsso dell'abuso etilico sul funzionamento sociale.
Nel rapporto d'uscita della 1. degenza all '__________ del 1984 (1. ammissione, degenza 33 giorni) viene messo nella diagnosi:
- personalità con disturbi dello sviluppo affettivo
e si descrivono problemi relazionali famigliari dovuti all'abuso etilico.
Peraltro nella lettera si parla di buone possibilità per la ripresa dell'attività lavorativa.
Nel 2. rapporto d'uscita viene messa solo la diagnosi di etilismo.
Nei rapporti medici non si parla mai di disturbi secondari dovuti all'alcoolismo, che potrebbero a loro volta ingenerare una IL (sindrome psicoorganica, conseguenze dal lato fisico).
Dal punto di vista cardiaco non ci sono motivi per non ritenere esigibile una attività medioleggera. Fattori di rischio quale tabagismo e etilismo sono fattori evitabili.
Ritengo quindi che sia giusto confermare la presa di posizione del 17.11.2004." (Doc. AI 35-1)
Di conseguenza, l’UAI, con l’atto impugnato del 19 gennaio 2006, ha confermato il diniego delle prestazioni (cfr. doc. AI 36 e consid. 1.2).
2.6. Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’esi-stenza di un’affezione rilevante ai sensi della LAI, essendo l’inabilità dell’assicurato legata non a una patologia di base, ma all’abuso di sostanze alcoliche. In particolare l'amministra- zione non ha riconosciuto l’esistenza né di un’affezione psichica né di un problema cardiologico rilevanti.
Il ricorrente contesta tale tesi, sostenendo in sostanza che la dipendenza dall’alcool non è la causa del suo stato, ma la conseguenza dei problemi psichici e sottolineando i gravi problemi al cuore che lo affliggono.
Ora, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, i rapporti medici presenti agli atti non consentono di decifrare con chiarezza l’eventuale esistenza di una patologia invalidante.
In effetti, il dr. __________, internista medico curante di RI 1, in data 28 novembre 2003 ha diagnosticato l'esistenza di una “grave caratteropatia con etilismo cronico irregolare”, diagnosi qualificata come limitativa per la capacità lavorativa dell’interessato, specificando che il paziente era affetto da importanti disturbi caratteriali (doc. AI 8-2). Nella sua precisazione del 26 ottobre 2004 ha inoltre sottolineato le difficoltà di gestire il paziente a causa del suo atteggiamento incostante affermando inoltre che la sofferenza dell’interessato era legata, più che alla patologia cardiaca, ad “un problema psichiatrico, probabilmente una caratteropatia con grave etilismo cronico e tabagismo” (doc. AI 20-1). A seguito dell’emis-sione del provvedimento di diniego dell’amministrazione, il medesimo curante, in data 7 febbraio 2005, ha affermato:
" (…)
Il paziente mi informa che la domanda di invalidità è stata rifiutata in quanto considerate che l'unico problema del paziente è l'alcoolismo.
Quale medico curante segnalo che questo alcoolismo è da vedere nell' ambito di un disturbo più profondo della personalità che ha caratterizzato tutto il percorso esistenziale del signor RI 1, ed è quindi un sintomo e non la malattia.
Prima di rifiutare un 'invalidità ad un paziente così sofferente, ritengo debba essere richiesta una perizia psichiatrica. (…)” (doc. AI 31-1; cfr. sopra consid. 2.5)
Risulta altresì che il ricorrente ha subito due ricoveri prolungati presso l’__________ nel 1984 e 1985 per “etilismo secondario in personalità con disturbi dello sviluppo affettivo” (doc. AI 27-1).
L’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, non ha ritenuto necessario procedere ad accertamenti ulteriori ritenendo che dall’inserto non era possibile desumere l’esistenza di una patologia psichiatrica.
Questa Corte deve dissentire.
Dall’esame degli atti è innegabile che i disturbi psichici e comportamentali dell’assicurato siano da mettere in relazione con la dipendenza dall’alcool. Non si può comunque escludere che l’abuso etilico abbia provocato un danno alla salute di natura psichica, rispettivamente che la dipendenza sia il risultato di un danno alla salute mentale con valore di malattia che riduce la capacità al guadagno.
L’Ufficio AI, ai fini di accertare la fattispecie, si è limitato essenzialmente a richiamare l’incarto LAINF relativo ai postumi dell’incidente subito nel dicembre 1983, ad interpellare il curante, e al richiamo delle lettere d’uscita dalla __________ in relazione a due ricoveri subiti dall’assicurato nel 1984 e 1985.
Ora, la documentazione acquisita non consente un'esaustiva valutazione psichiatrica.
Rilevato come anche l’assicurato stesso abbia ripetutamente ribadito che l’alcolismo fosse secondario ad un problema psichiatrico (cfr. doc. AI 30-1), gli atti all’inserto e in maniera particolare il preavviso del medico curante dovevano indurre l’amministrazione ad un esame più approfondito.
D’altra parte, gli accertamenti esperiti dall’amministrazione non si possono definire esaustivi nemmeno per quanto riguarda l’aspetto cardiologico, agli atti figurando solo i rapporti relativi a due ricoveri per problemi cardiaci nell’ottobre 2000 e nel giugno 2004, dai quali si evince quale diagnosi “possibile cardiopatia ischemica con angina pectoris, DD malattia dispeptica” (doc. AI 8-4) oltre che il parere del curante attestante l’esistenza di una possibile malattia cardiaca ischemica. Non risulta tuttavia che alcun medico specialista sia stato interpellato direttamente dall’amministrazione e si sia pronunciato sulla capacità lavorativa dell’interessato a dipendenza delle problematiche cardiache, le quali oltretutto, a detta del ricorrente, avrebbero subito un costante deterioramento (cfr. doc. 12-1, I).
Ne consegue che questo TCA, valutata la scarna documentazione all’inserto, reputa che nella specie s’imponevano seri e più approfonditi esami intesi a stabilire in maniera convincente l’esistenza o meno di una patologia psichica e/o cardiologica di natura invalidante.
Visto quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché approfondisca l’aspetto psichico e accerti con la dovuta precisione, conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4. e 2.6), se la dipendenza dall’alcool sia la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica oppure se l’uso di alcool abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno permanente o di lunga durata. Parimenti l’amministrazione dovrà predisporre gli accertamenti del caso al fine di stabilire l’effettiva natura dei disturbi cardiaci lamentati dall’interessato e l’eventuale valenza invalidante.
In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, previo esame dell’eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione 19 gennaio 2006 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.7 e renda una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti