Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2007 32.2006.45

29 janvier 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,817 mots·~39 min·2

Résumé

Domanda AI: confermata perizia SAM. Di regola non vanno sommati i gradi d'invalidità riconducibili a diverse patologie. Dalla perizia del SAM non sono state poste in evidenza nuove patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa. Assistenza giudiziaria respinta.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.45   FS

Lugano 29 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 gennaio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza 15 marzo 2000 questo Tribunale ha annullato la decisione 2 novembre 1998 con cui l’Ufficio AI aveva negato il diritto a prestazioni e rinviato gli atti al medesimo affinché, effettuati ulteriori accertamenti, si pronunciasse nuovamente sulla domanda di prestazioni 23 agosto 1996 inoltrata da RI 1 (all’epoca __________; doc. AI 1/1-6), classe __________, direttrice del __________ (50% cameriera – 25% fare acquisti – 25% lavoro amministrativo; doc. AI 13/1-3) dal gennaio 1993.

                               1.2.   Dopo aver esperito degli accertamenti medici, tra cui la perizia 9 maggio 2001 a cura del Servizio Accertamento dell’Assicurazio-ne Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con decisione 28 maggio 2004, ha negato all’assicurata il diritto a una rendita essendo il suo grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 56/1-29 e 97/1-3).

                               1.3.   Contro questa decisione, rappresentata dall’avv. RA 1, l’assi-curata ha sollevato opposizione (doc. AI 101/1-13).

                                         Dopo aver esperito un ulteriore accertamento medico a cura del dr. __________ (psichiatra che già si era espresso con consulto 10 aprile 2001 nell’ambito della perizia 9 maggio 2001 del SAM e che ha redatto il rapporto 11 agosto 2005; doc. AI 56/13-16 e 106/1-14), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 18 gennaio 2006, ha confermato la decisione 28 maggio 2004 (doc. AI 109/1-6).

                               1.4.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’erogazione di almeno una mezza rendita a partire dalla data dell’inoltro della richiesta.

                                         Contestualmente l’assicurata ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Sostanzialmente, facendo riferimento alla copiosa documentazione medica già versata agli atti in sede di procedura di opposizione, l’assicurata sostiene che il suo stato di salute sarebbe in lento ma progressivo peggioramento, che le incapacità al lavoro dal punto di vista reumatologico e psichiatrico andavano cumulate e che la sua incapacità al guadagno sarebbe di almeno il 50%.

                               1.5.   Con risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato che le obiezioni sollevate con il ricorso sono già state trattate in sede di opposizione e ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.6.   Con scritto 3 aprile 2006 la rappresentante dall’assicurata ha postulato l’esperimento di un ulteriore perizia medica che abbia a valutare correttamente la situazione reumatologica, oftalmologia e psichiatrica della sua assistita.

                               1.7.   Con lettera 5 aprile 2006 la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

                                         Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se, vista la documentazione medica prodotta dopo la perizia 9 maggio 2001 del SAM e l’ulteriore rapporto 11 agosto 2005 del dr. __________, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA – con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Nel caso in esame, a seguito della sentenza 15 marzo 2000 con la quale questo Tribunale ha annullato la decisione amministrativa 2 novembre 1998 che aveva negato all’assicurata il diritto a prestazioni e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti, l’Ufficio AI ha ordinato l’allestimento di una perizia a cura del SAM.

                                         Dal referto 9 maggio 2001 (doc. AI 56/1-29) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  F.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Fibromialgia.

Sindrome cervicovertebrale, cervicobrachiale e cervicocefalica su minimi segni degenerativi a livello della colonna cervicale, al segmento C4-5, con leggera instabilità, nonché minimi segni di spondilartrosi.

Lombalgie croniche nell’ambito di minime alterazioni degenerative plurisegmentarie a livello della colonna lombare.

Distimia.

F.2.     Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Tabagismo cronico.

Alluce valgo bilaterale.

Cefalee corrispondenti ad emicranie senz’aura (doc. AI 56/9)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’A presenta una capacità lavorativa globale del 75% nelle professioni svolte in precedenza di impiegata amministrativa, di venditrice, di gerente – direttrice di pub. Le limitazioni a queste attività sono parziali e d’entità modesta” (doc. AI 56/11), hanno concluso:

"  (…)

5.  Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell’esercizio dell’attività lucrativa o dell’attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute:

     -  Quando la capacità di lavoro ha subito una riduzione pari almeno al 25 percento?

     -  Quali sviluppi ha subito da allora la capacità di lavoro?

     -  Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?

L’A. presenta una totale capacità lavorativa nella sua professione di direttrice – amministratrice di pub ed in altri ambiti fino al 31.08.1998.

Dal 1.09.1998 (vedasi perizia del dr. __________ del 1.09.1998) ella presenta una capacità lavorativa globale del 75%, fino ad ora e continua.

L’incapacità lavorativa del 25% è determinata dalla fibromialgia e dalla distimia sopra descritte.

La prognosi reumatologica è buona e quella psichiatrica a breve – medio termine favorevole (vedasi consulto psichiatrico allegato).

6.  Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:

Un reinserimento lavorativo, in quest’A. colta ed intelligente a breve – medio termine, potrebbe, in teoria, migliorare la situazione, riducendo ulteriormente la già modesta incapacità lavorativa, sia nell’ambito reumatologico, sia psichiatrico.

     Un ritorno al lavoro avrebbe pure una valenza ergoterapica.

Una ripresa lavorativa migliorerebbe pure la riscontrata perdita di fiducia in se stessa di questa peritanda.

7.  Altre indicazioni:

     Nessuna.

(…)” (doc. AI 56/12)

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124)

                               2.7.   Nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa globale del 75% nelle professioni svolte in precedenza di impiegata amministrativa, di venditrice e di gerente – direttrice di pub.

                                         In particolare il TCA non può aderire alla tesi della ricorrente secondo la quale, vista la valutazione del dr. __________: “(…) incapacità lavorativa del 25% quale casalinga o come cameriera oppure quale responsabile e gerente di un bar, di un ristorante o di un pub (…)” (doc. AI 56/21) e ritenuto che ella svolgeva all’epoca tutte le attività indicate dallo specialista, la sua inabilità risulterebbe superiore al 40%.

                                         Infatti, visto che dal questionario per il datore di lavoro risulta che l’assicurata dal 1° gennaio 1993 ha iniziato a lavorare al 100% quale direttrice del __________ (50% cameriera – 25% fare acquisti – 25% lavoro amministrativo; doc. AI 13/1-3) e ritenuto che nella richiesta di prestazioni AI per adulti 22 agosto 1996 la stessa professione è stata indicata quale attività principale (doc. AI 1/1-6), è giustificato applicare il metodo generale del raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità.

                                         Neppure può essere condivisa la tesi dell’assicurata secondo la quale “(…) occorreva cumulare al grado di inabilità “reumatologica”, l’incapacità lavorativa della ricorrente dal punto di vista puramente psichiatrico (…)” (doc. I, pag. 5).

                                         Al riguardo i periti del SAM hanno infatti osservato che “(…) la presente perizia ridimensiona, dunque, sia la patologia neurologica, che non dà incapacità lavorativa, mentre sottolinea l’affe-zione fibromialogica e la distimia. A questo proposito è ben noto come la fibromialgia si possa in un certo modo paragonare, per così dire, ad un pendolo che oscilla tra l’ambito psichiatrico e quello reumatologico. La fibromialgia è curabile anche con le attività svolte dall’A., in particolare con un'ergoterapia (…)” (doc. AI 56/11).

                                         Dunque, oltre a fondarsi su una valutazione nell’ambito di una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (e non su due perizie indipendenti tra di loro e le cui patologie principali differiscono sostanzialmente tra loro; vedi la STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03 citata dalla rappresentante dell’assicurata), i periti hanno compiutamente motivato per quali ragioni sono giunti ad un’incapacità lavorativa globale del 75% della ricorrente nella professione svolta in precedenza. Pertanto non vi è alcun motivo perché questo Tribunale debba scostarsi dalle conclusioni peritali. Questo vale a maggiore ragione visto che anche il dr. __________, Primario di neurochirurgia dell’__________ di __________, nel suo reperto 18 ottobre 1996 aveva già indicato che “(…) una valutazione precisa del problema anche per quel che riguarda la capacità lavorativa e l’esigibilità potrà essere espressa soltanto una volta esaminata la paziente in ambito interdisciplinare (…)” (doc. AI 7/3).

                               2.8.   Si tratta ora di stabilire se l’ulteriore documentazione medica prodotta dopo la perizia del SAM attesta un peggioramento dello stato di salute valetudinario dell’assicurata intervenuto prima della decisione su opposizione tenuto conto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b)

                                         Dagli atti di causa risulta quanto segue.

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria, poste le diagnosi note, con influsso sulla capacità lavorativa, di “fibriomialgia – distimia – sindrome cervicobrachiale”, dal 1998, nel suo rapporto medico 8 febbraio 2002 ha attestato un’incapacità lavorativa del 25% dal 1998 in avanti precisando che l’attività attuale è ancora proponibile con una diminuzione del rendimento del “forse 20%” (doc. AI 65/1-3). Lo stesso medico, in una lettera del 1° giugno 2002 indirizzata al dr. __________, ha precisato che “(…) ho visto la paziente un paio di volte tra dicembre 2001 e gennaio 2002. Il collega dr. __________, di __________, avendo constatato l’instabilità psichica della paziente, me l’aveva inviata (…)” e ha attestato che “(…) dal profilo psichiatrico non ci sono disturbi del pensiero; la paziente è orientata, rivendicativa e moderatamente depressa. Esprime nostalgia per il suo “bel corpo, quando ero giovane, … dicevano che ero molto bella, facevo sfilate di moda, una persona molto attiva, facevo molto sport …” Si conclude che, dopo aver chiarito i problemi somatici più urgenti, sui quali sembra polarizzata, avrebbe ripreso contatto per un sostegno o un approccio psico dinamico più approfondito (…)” (doc. AI 91/8).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina generale, dopo aver attestato nel suo rapporto medico 26 maggio 1997 un’incapacità lavorativa del 100% dal 9 maggio 1995 al 30 maggio 1997 (doc. AI 11/1-2), nel suo rapporto e allegato medico, ricevuti dall’Ufficio AI il 19 febbraio 2002, non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata e, dopo aver indicato che “(…) alla vasta documentazione già in possesso del servizio accertamento medico dell’AI aggiungo fotocopia dello scritto del dr. __________ + MR cerebrali + ipofisi per sospetto adenoma ipofisario in paziente con prolattina elevata e amenorrea secondaria (…)”, ha precisato che “(…) andrà dall’endocrinologo dr. __________ per gli ulteriori accertamenti proposti dal dr. __________ (…)” (doc. AI 66/1-5).

                                         Il dr. __________, posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “nessuna problematica neurochirurgica in questa categoria – fibromialgia e disturbi psichici ++ evocati in ambito reumatologico e neurologico”, dal 1998, nel suo rapporto medico 11 marzo 2002 ha evidenziato che “(…) all’ultimo controllo del 12.11.2001 la signora descrive ulteriori peggioramenti con cefalee insistenti, disturbi non caratteristici della visione, fitte nelle estremità ecc.. L’approfondimento anamnestico non rileva elementi suggestivi per una problematica neurochirurgica e una componente funzionale è probabile. Per sicurezza abbiamo disposto un approfondimento in ambito neurologico (Dr. __________, Capo Servizio di Neurologia __________). Questo problema non è di competenza neurochirurgica e non è in questo campo specialistico che deve essere ricercato un’eventuale causa di invalidità. Tenuto conto delle osservazioni formulate del Dr. __________ (03.01.2001) pensiamo che una valutazione psichiatrica sia indicata. In ogni caso conviene vedere questa paziente in Agenzia per definire il miglior iter. In tale contesto segnaliamo che l’Assicurata si è rivolta ad un Avvocato ritenendo che nel corso della nostra valutazione del 12.11.2001 avessimo formulato conclusioni di natura organica o comunque diverse da quelle espresse in altri ambiti specialistici. In realtà, non avevamo ritenuto componenti neurochirurgiche e disposto unicamente una valutazione neurologica per sicurezza (esclusione definitiva di una componente organica) (…)” (doc. AI 67/1-3).

                                         Il dr. __________, omeopata, poste le diagnosi note, con influsso sulla capacità lavorativa, di “sindrome reumatica generalizzata detta fibromialgia – cefalea cronica – stato ansioso-depressivo” dal 1988-9, nel suo rapporto e allegato medico 6 dicembre 2003 ha attestato un’incapacità lavorativa quale esercente bar del 100% dal 1995 precisando che l’attività attuale non è più esigibile e che per il suo “stato di salute” l’assicurata non è in grado di svolgere altre attività.

                                         Lo stesso medico ha allegato i seguenti reperti medici:

                                         -  il rapporto 15 maggio 2002 indirizzato al dr. __________ nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna – spec. reumatologia, si è così espresso: “(…) la ringrazio per l’invio della paz. a margine per un esame di densitometria ossea eseguito con la tecnica DEXA alla colonna lombare e al collo del femore. L’esame evidenzia un contenuto minerale osseo perfettamente normale al collo del femore e con risultati ancora nella norma per la sua età alla colonna lombare. In via generale, sulla base di questi risultati, non risulta la necessità di una profilassi farmacologica dell’osteoporosi. Controllo mineralometrico: prudenzialmente in ragione dei risultati alla colonna lombare consiglierei un controllo a distanza di 3-4 anni per valutare la dinamica della perdita ossea (…)”;

                                         -  il rapporto 3 maggio 2002 indirizzato al dr. __________ nel quale il dr. __________, FMH in Oftalmologia e Primario presso        l’__________ di __________, ha concluso che “(…) la signora RI 1 non presenta nessuna anomalia dei campi visivi, malgrado la presenza di un microadenoma ipofisario. Per contro vi è una paralisi bilaterale dell’accomodazione senza anomalie della motilità oculare (andrebbero ricontrollati i riflessi papillari). Considerando una sintomatologia presente da lungo tempo, non credo che il disturbo dell’accomodazione sia di recente insorgenza. D’altra parte non vi sono cause evidenti suscettibili d’averlo provocato: trauma cranico, infetto virale, effetto secondario medicamentoso, intossicazione (botulismo), … Mi sono per questo limitato alla prescrizione di occhiali con lenti progressive che spero potranno aiutare almeno in parte la paziente (…)” (doc. AI 87/7-10);

                                         -  il rapporto 6 dicembre 2001 indirizzato al dr. __________ nel quale il dr. __________, dopo aver rilevato che “(…) la ringrazio per il suo rapporto 13.11.01 il quale stigmatizza l’essenziale delle indagini somatiche precedentemente realizzate presso questa paziente (di tipo clinico, radiologico ed ematologico) nell’ambito della valutazione neurochirurgica (e reumatologica; Dr. __________). Ricordo che attualmente la signora RI 1 è seguita regolarmente dal Dr. __________ che le prescrive una cura omeopatica, più episodicamente dal Dr. __________ (considerato comunque medico curante) e dal Dr __________ (…)”, ha concluso che “al di là del dibattito che può esistere riguardo alle definizioni applicabili a questo dolore multiplo (fibromialgia o meno), la paziente presenta attualmente delle conseguenze principalmente psichiche di questo disturbo (e a mio modo di vedere di natura depressiva tutt’altro che banale). Ho ricordato alla signora RI 1 che una malattia somatica sottogiacente è stata ragionevolmente esclusa (dalle indagini effettuate a __________ e a __________, presso la __________) e che quindi ora andrebbe se possibile affrontata la dimensione psicologica del dolore cronico tramite, se possibile, un sostegno psicoterapeutico. In questo senso il mal di testa potrebbe costituire un “chrome headache disorder” prossimo al quadro di una cefalea di tensione quotidiana (e non un’emicrania) nel quale lo stato depressivo agisce come in un importante elemento di co-morbidità. I dolori cervicali (e brachiali destra) hanno probabilmente un’origine “tendomiotica” rispetto alla quale i disturbi del sonno (e l’indicazione depressiva) non sono estranei. A questo va aggiunta la possibilità di una discreta sindrome del tunnel carpale, attualmente poco sintomatica (e senza ripercussioni cliniche oggettive). Per il momento non è stato intrapreso da parte mia nessun passo in questa direzione avendo preferito lasciare maturare alla paziente stessa questo genere di decisione. Qualora un contatto psichiatrico dovesse essere stabilito, a questo punto andrà logicamente valutata anche l’indicazione ad una medicazione antidepressiva (o simile) che attualmente, al di fuori di questo contesto, non avrebbe molto senso (e non sarebbe del resto desiderata dalla paziente). La signora RI 1 mi contatterà tra alcuni giorni per comunicarmi la sua decisione rispetto a queste proposte. Da parte mia non propongo attualmente nessuna indagine (o terapia) supplementare. Presumo che esami orientativi s’imporranno qualora gli esami ginecologici in corso dovessero effettivamente confermare una galattorrea e che altrimenti l’amenorrea potrebbe di per sé rientrare nel quadro psichico” (doc. AI 85/6-8).

                                         Il dr. __________, FMH in oftalmologia, posta la diagnosi di “fibromialgia con ripercussioni oftalmologiche: dolori oculari, diminuzione del potere accomodativo”, da almeno 5 anni, nel suo rapporto e allegato medico 17 gennaio 2004, non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata e ha osservato che “(…) da quanto ho potuto capire la signora RI 1 esercita attualmente l’attività di casalinga a tempo pieno e si occupa della figlioletta. Considerata l’influenza della patologia di base (fibromialgia) e del quadro familiare deteriorato nel quale vive l’assicurata ritengo, almeno per il momento, inutile qualsiasi tentativo di un suo reinserimento in una attività lucrativa. In proposito sarà pure utile conoscere il parere dei miei colleghi delle altre specialità che si occupano del caso (…)” precisando che “(…) ho più volte spiegato ad una paziente disperata i molteplici disturbi visivi spesso associati con la sindrome fibromialgica ed il fatto che, soprattutto per l’accomodazione deficiente, non mi sia purtroppo possibile proporre nessun trattamento. In passato le sono già stati prescritti diversi occhiali che purtroppo non l’hanno mai soddisfatta (…)” (doc. AI 90/1-3). Lo stesso medico ha allegato il resoconto dell’esame effettuato dal dr. __________, responsabile della Consultazione di neuro-oftalmilogia all’__________ di __________ (doc. AI 90/6-8), nel quale lo specialista ha, in particolare, rilevato che “(…) a mon avis, les douleurs oculaires présentées par cette patiente entrent dans le cadre de la fibromyalgie; en effet 50-60% des patients que j’ai vus avec un tel diagnostic se plaignent de douleurs spontanées oculaires sans que l’examen de l’oeil ou de la fonction lacrimale puissent expliquer ce symptôme (…)” (doc. AI 90/7).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, nel suo rapporto e allegato medico 4 febbraio 2004 ha attestato che “(…) per ragioni endocrinologiche non esiste un’inabilità lavorativa” e ha precisato che “(…) la sig.ra RI 1 ci ha consultato per dei disturbi ormonali con anamnesticamente una iper prolattinemia che però non ha potuto essere confermata. Sono state pure fatte una valutazione della funzionalità ipofisaria con stimolazione di diversi ossi (LH, TSH, ACTH) con risultati nella norma, vedi allegati. La paziente [è] attualmente in menopausa e parte dei disturbi si possono spiegare con questo modo. E’ stata fatta pure una ricerca [delle] catecolamine nelle urine, con risultato negativo. In conclusione non si è potuto diagnosticare a questa paziente un disturbo endocrinologico chiaro che possa giustificare per sè una riduzione dell’inabilità (recte dell’abilità, ndr.) lavorativa (…)” (doc. AI 91/1-3).

                                         Dalle risultanze mediche appena esposte questo Tribunale deve concludere che dopo la perizia 9 maggio 2001del SAM non sono dunque state poste in evidenza nuove patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

                                         In questo senso si è espresso anche il dr. __________, medico SMR, nel suo rapporto 26 maggio 2004 (doc. AI 94/1-3). Nel riassunto degli atti il medico SMR ha infatti rilevato che:

"  (…)

08.02.2002: Rapporto psichiatrico AI Dr __________: Fibromialgia, Distimia, Sindrome cervicobrachiale dal 1998. Disturbo narcisistico della personalità dal 1980. Difficoltà di concentrazione/memoria. Diminuzione del rendito (recte: rendimento, ndr.) forse del 20%.

11.03.2002: Rapporto neurochirurgico AI Prof __________: Nessuna problematica neurochirurgica. Componente funzionale probabile. Per sicurezza è stato disposto un approfondimento neurologico (dr. __________)

04.07.2002: Rapporto neurologico Dr. __________: Piccolo microadenoma probabilmente in relazione con una galactorrea (malgrado l’assenza di un’iperprolattinemia significativa ai controlli di laboratorio recenti). Proposta unicamente di trattamento conservativo (Dostinex); una chirurgia dell’ipofisi è stata esclusa sulla base dei disturbi attuali, dell’immagine radiologica e, non da ultimo, a causa della coesistenza di numerosi sintomi con scarso impatto neurologico ma ad alto profilo somatoforme. Ritiene che gran parte dei sintomi si inserisca in un quadro non dissimile da quello di una fibromialgia.

11.09.2002: Rapporto oftalmologia Dr __________, __________: i dolori oculari della paziente entrano nel quadro della fibromialgia, senza trovare una spiegazione fisiopatologica. Il senso di annebbiamento visivo è da mettere in relazione con una ipermetropia ed una presbiopia incipiente. La sensazione di bruciori oculari è da riallacciare ad una xeroftalmia relativa. Non ci sono spiegazioni alla difficoltà a seguire gli oggetti in movimenti rapidi. Gli episodi di amputazione transitoria del campo visivo potrebbero evocare fenomeni trombo embolici da eliminare con un Doppler delle arterie carotidi e vertebrali (soprattutto dopo la storia di colpo di frusta).

(…)

06.02.2004: Rapporto endocrinologico AI Dr __________: Paziente ci ha consultato per disturbi ormonali con anamnesticamente una ipeprolattinemia che non ha potuto essere confermata. Una valutazione della funzionalità ipofisaria ha dato risultati normali. La paziente è attualmente in menopausa e parte dei disturbi si possono spiegare con questo modo. E’ stata pure fatta una ricerca delle catecolamine nelle urine, con risultato negativo. In conclusione non si è potuto diagnosticare un disturbo endocrinologico chiaro che possa giustificare per sè una riduzione della capacità lavorativa (…)” (doc. AI 94/3)

                                         Anche il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 8 aprile 2005, ha attestato che “(…) da un punto di vista somatico si può definire uno stato invariato rispetto al momento della perizia SAM (…)” (doc. AI 104/1).

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                               2.9.   Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico nella perizia 9 maggio 2001 i periti del SAM, fondandosi sul consulto del Dr. __________, hanno riconosciuto all’assicurata un’inabilità lavorativa del 25% da questo punto di vista.

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, spec. bambini e adolescenti, dopo che nella sua perizia 1° settembre 1998 (doc. AI 25/1-10), posta la diagnosi di “sindrome distimia di grado lieve, reattiva al disturbo ortopedico-reumatologico” (doc. AI 25/8) aveva concluso che “(…) non vi sono quindi, sul piano psichiatrico, degli elementi tali da considerare quest’assicurata inabile nel suo lavoro di direttrice aministrativa di un locale pubblico, se non in misura relativamente ridotta (ca. 20%) a causa della presenza di difficoltà di concentrazione e di memoria legati, come già espresso altrove, alla patologia algica (…)” (doc. AI 25/9), nel suo rapporto e allegato medico 8 ottobre 2003, posta la diagnosi di “disturbo psicotico con importante componente paranoide”, da diversi anni, ha attestato un’incapacità al lavoro del 100% dal 7 gennaio 2003 (data della prima consultazione psichiatrica) precisando che “(…) abbiamo provato con questa paziente diversi tipi di trattamento, sia di tipo ambulatoriale, sia semi stazionario senza raggiungere alcun successo. In effetti all’ultimo colloquio avvenuto il 30.09.2003 ella rifiutava qualsiasi tipo di presa a carico psicofarmacologica o psichiatrica e non aveva nessuna fiducia nei nostri mezzi di approccio terapeutico. Ella non assume alcuna psicofarmacoterapia (…)” (doc. AI 85/1-3).

                                         Al fine di chiarire la sitazione psichica dell’assicurata l’Ufficio AI ha chiesto una nuova valutazione al dr. __________ (doc. AI 105/1).

                                         Nel rapporto 11 agosto 2005 (doc. AI 106/1-14) il dr. __________ ha esposto il seguente stato psichico: “(...) devo ammetter che il nostro colloquio è stato molto difficile a causa di mancanza di collaborazione e difficoltà a prestabilire il contatto, quasi impossibile, probabilmente dovuto alla sua struttura di personalità nevrotica con una espressione improntata sull’indifferenza ed una certa perplessità con un atteggiamento molto teso. Il tono della voce è normale. Il colloquio è difficile e laborioso. La sua coscienza è lucida, ben orientata nel tempo, nello spazio e verso se stessa. Nessun disturbo dell’orientamento, l’eloquio è spontaneo. La mimica è di tipo depressiva, la percezione è pronta. Nessun disturbo di tipo dispercettivo nè dissociativo. L’attenzione è buona. Fa fatica a ricordarsi varie date, a volte ho l’impressione che rifiuta di darmi delle risposte, comunque la sua comprensione è adeguata. L’intelligenza è nella norma. L’ideazione è buona con un flusso identico normale senza nessi associativi o disturbi del contenuto. La capacità critica è conservata. Si nota un'importante labilità emotiva che è spontanea e reattiva ed un’affettività a volte di tipo depressiva con crisi di pianto durante il colloquio ed un comportamento di tipo finalistico con tendenza all’isolamento (…)”. Lo stesso specialista – dopo aver posto la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “Distimia (ICD-10 F34.1) esistenti dal 1998 con un’inabilità lavorativa nella misura del 25% dal punto di vista psichiatrico – Fibromialgia, sindrome cervico-vertebrale, lombalgie croniche nell’ambito di minime alterazioni degenerative plurisegmentarie a livello della colonna lombare con un’incapacità lavorativa completa del 25% da diversi anni” (doc. AI 106/8) e aver osservato che “(…) il Dr. __________ nel suo rapporto del 08.10.2003 confermava che essa aveva una difficoltà a stabilire il contatto, poco collaborante e la sua struttura di personalità era di sfondo paranoico, aveva poca fiducia nelle istanze mediche e faceva affidamento al suo benessere ad una comunità religiosa. Il Collega confermava che essa era convinta di essere pervasa di energie maligne di tipo satanico che le impedivano di inserirsi in modo adeguato nel nostro ambiente sociale e socio-economico. Pur ben orientata nel tempo, nello spazio, senza disturbi dell’attenzione o del pensiero né disturbi dissociativi che potevano pensare ad una vera psicosi ma che essa aveva ideazioni prevalenti attorno alla sua incapacità di gestirsi a causa del maligno che stava dentro di lei. In seguito al mio recente colloquio con il Dr. __________ egli conferma infatti che essa durante il primo periodo che era in cura presso il centro diurno ed il suo studio medico, aveva presentato anche un certo miglioramento ma che purtroppo durava poco anche a causa della mancanza di compliance medicamentosa da parte sua e poi, come già accennato, dopo circa 9 mesi essa abbandonava questa terapia importante che poteva avere un esito positivo a lungo termine (…)” (doc. AI 106/9-10) – alle domande circa le conseguenze dei disturbi sull’attività attuale ha risposto che “(…) 2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull’attività attuale dell’assi-curato? Essa già da diversi anni non svolge alcuna attività lavorativa e l’ultimo suo lavoro praticamente risale a vari anni fa quando gestiva un locale (__________) ed a causa dei suoi problemi fisici ha dovuto ridurre fino alla chiusura del locale. 2.2 L’attività attuale è ancora praticabile? Dal punto di vista psichiatrico sì, anzi è terapeutico ed è auspicabile se essa avesse la possibilità di svolgere un’attività lavorativa fino a 6-8 ore al giorno. […] 2.4 E’ constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Sì. 2.5 Se sì, in che misura? Dal punto di vista psichiatrico come già accennato, la sua incapacità lavorativa rimane al massimo nella misura del 25% che potrebbe anche migliorare con l’andare del tempo e le cure adeguate. […] 3 L’assicurata è in grado di svolgere altre attività? Sì, essa dal punto di vista psichiatrico potrebbe svolgere varie attività, anzi per lei un’attività sociale lavorativa rappresenterebbe una cura. […] 3.2. In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorni)? Essa potrebbe, come già accennato, lavorare magari all’inizio visto che sono diversi anni che non svolge un’attività lavorativa nella misura da 5-6 ore al giorno aumentando gradualmente (…)” (doc. AI 106/11-12).

                                         Dunque, il dr. __________, dopo aver visionato il rapporto e allegato medico 8 ottobre 2003 del dr. __________ e essersi consultato telefonicamente con lo stesso specialista, nel suo rapporto 11 agosto 2005 si è confermato nella sua precedente valutazione e ha concluso che l’assicurata è inabile al lavoro nella sua precedente attività nella misura del 25%.

                                         Visto che l’assicurata è rimasta in cura presso il dr. __________ per un periodo limitato di circa nove mesi e ritenuto che questo specialista, come riferito dal dr. __________ (doc. AI 106/10), ha confermato che allorquando era in cura presso il centro diurno essa ha presentato un certo miglioramento che è durato poco a causa della mancata compliance da parte sua, questo Tribunale ritiene di dover aderire alle conclusioni del dr. __________ circa la capacità lavorativa dell’assicurata.

                             2.10.   Con scritto 3 aprile 2006 la rappresentante dell’assicurata ha chiesto di ordinare un'ulteriore perizia medica che abbia a valutare correttamente la situazione reumatologica, oftalmologica e psichiatrica della sua assistita.

                                         Ora, vista la piena forza probatoria della perizia 9 maggio 2001 del SAM – la documentazione medica prodotta posteriormente non ha posto in evidenza delle nuove patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata – e la validità del rapporto 11 agosto 2005 con il quale il dr. __________ ha sostanzialmente confermato le risultanze del suo consulto 10 aprile 2001 effettuato nell’ambito della perizia del SAM, la domanda volta ad ottenere ulteriori accertamenti medici va respinta.

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                             2.11.   Con il ricorso la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Nella specie, la domanda d’assistenza giudiziaria va respinta.

                                         Infatti, con un’entrata mensile di fr. 4'685.-- (alimenti per sé e per la figlia), anche applicando all’importo di fr. 1'600 (fr. 1'250.--riconosciuti per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento e fr. 350.-- per mantenimento della figlia di 10 anni; vedi tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo) il supplemento massimo del 25% all’importo base LEF (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04) e aggiungendo tutti gli oneri ricorrenti mensili indicati nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VIII/Bis), all’assi-curata resta un’eccedenza che le permette di fare fronte alle spese legali. Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto nel calcolo del minimo di esistenza di regola i premi per le assicurazioni non obbligatorie non sono considerati e che (avuto riguardo al PE inviato dal marito per fr. 82'246.-- oltre interessi) l’ammortamento dei debiti non viene tenuto in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale processuale, salvo gli importi già oggetto di pignoramento (cfr. RJJ 2001 pag 179 come pure “Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung un Konkurs”, Basilea 1998, ad art. 93 N. 33, pag. 949).

                                         Inoltre, visto che già in sede di procedura di opposizione, grazie agli ulteriori accertamenti medici svolti, si era potuto accertare la piena forza probatoria della perizia 9 maggio 2001 del SAM e la valutazione psichiatrica è stata compiutamente confermata, alla rappresentante dell’assicurata doveva apparire di primo acchito che il ricorso non presentava alcuna possibilità di esito favorevole.

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2007 32.2006.45 — Swissrulings