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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2007 32.2006.239

26 novembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,532 mots·~38 min·4

Résumé

Documentazione medica sulla quale si è fondata l'amministrazione per rifiutare il diritto a prestazioni difetta della necessaria forza probante:occorre un complemento istruttorio da parte dell'UAI,cui gli atti sono rinviati

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.239   cr/sc

Lugano 26 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2006 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 21 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di giugno 2005, RI 1, nata nel __________, in precedenza attiva quale operaia agricola, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 2).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’UAI, con decisione del 21 novembre 2006, ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità (doc. 31).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 13 dicembre 2006, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’UAI venga condannato a riconoscerle una rendita di invalidità, argomentando segnatamente che:

"  (...)

Nella decisione querelata, l'Ufficio AI ha considerato che viste le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute e il percorso socio professionale della ricorrente, risulterebbe esigibile l'inserimento professionale nel settore della ristorazione o alberghiero, come ad esempio nell'attività di cameriera ai piani o addetta al settore "lingerie" (lavaggio e stiro).

Inoltre, la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato dal lavoro libero porterebbe a ritenere attività non qualificate o semi qualificate e leggere nell'ambito dell'industria e della vendita. Procedendo poi al confronto fra il reddito conseguibile nella precedente attività e il reddito ipotetico stabilito sulla base delle statistiche RSS non risulterebbe alcuna perdita economica (anzi la ricorrente guadagnerebbe di più!). Da qui la reiezione della richiesta di prestazioni.

Queste conclusioni non possono essere condivise. Difatti, come risulta dai certificati medici agli atti, la ricorrente soffre di importanti disturbi alla schiena con dolori irradianti anche alla gamba sinistra che, dopo la visita del 2005 effettuata dal Prof. __________, sono peggiorati di molto e impediscono alla ricorrente qualsiasi attività in piedi o l'esecuzione di movimenti di rotazione della colonna vertebrale. Ogni tentativo di riprendere un'attività lavorativa più leggera è stata votata all'insuccesso, poiché dopo poco tempo i dolori sono diventati insopportabili. In proposito si osserva che di recente la ricorrente ha trovato un'occupazione parziale quale lavapiatti presso la cantina della ditta __________ e nonostante tutti gli sforzi e la sua buona volontà non riesce a lavorare più di 2 ore e mezza al giorno.

Non si vede quindi come si possa affermare che la ricorrente sarebbe abile al 90% nell'attività di cameriera ai piani o nell'ambito dei lavori di lavaggio e stiro o nell'ambito dell'industria o nella vendita.

Tenuto conto che la situazione è peggiorata di molto, l'Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre la ricorrente ad una nuova valutazione medica. Si chiede quindi che questo Tribunale abbia ad ordinare una perizia medica.

Ad ogni modo, ripetesi, gli attuali disturbi alla colonna vertebrale non consentono alla ricorrente di svolgere le mansioni ritenute idonee dalla Consulente IP." (Doc. I)

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   Con scritto del 17 gennaio 2007 il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che i tentativi intrapresi di recente dalla sua assistita di riprendere un’attività lavorativa più leggera non hanno avuto buon esito, dato che dopo poco tempo i dolori le impediscono qualunque attività (V).

                               1.6.   In data 25 gennaio 2007 l’amministrazione ha comunicato al TCA di aver preso atto che l’insorgente non ha presentato ulteriori mezzi di prova d’ordine medico, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (VII).

                               1.7.   In corso di causa, questa Corte ha interpellato il Prof. dr. __________, il quale è stato invitato a fornire delle precisazioni in merito al contenuto del suo rapporto medico del 31 agosto 2005 (IX).

                                         La sua risposta è datata 16 ottobre 2007 (X).

                                         Con scritto del 19 ottobre 2007, il TCA ha chiesto al Prof. dr. __________ ulteriori precisazioni, che lo specialista ha fornito con scritto del 2 novembre 2007 (XII).

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 16 novembre 2007 (XV + 1-2), mentre l’assicurata, da parte sua, con scritto dell’8 novembre 2005 (XIV).

                                         Tali osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XVI, XVII), per conoscenza.

                                         Al riguardo, il patrocinatore dell'assicurata ha formulato alcune osservazioni il 23 novembre 2007 (cfr. doc. XVIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità oppure no.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Nel caso concreto, dalla decisione impugnata emerge che l’UAI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità, facendo capo al parere espresso dal medico del SMR, dr. __________.

                                         Nel suo rapporto del 9 maggio 2006 il dr. __________, dopo aver posto la diagnosi principale di “sindrome lombospondilogena predominante a sinistra su turbe statico-degenerative del rachide (osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi - ernia discale extra-foraminale L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 - ernia discale foraminale L4/L5 destra) e disbalance muscolare” e quali ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “periartropatia scapolo-omerale tendinotica sinistra; tendenza alla fibromialgia diffusa; sindrome depressiva intermittente”, ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di operaia agricola, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire dal mese di aprile 2005 (doc. 15).

Quali limiti funzionali, il dr. __________ ha elencato: limitazione nel mantenere a lungo posizioni fisse (oltre un’ora) seduta o in piedi (rispettivamente possibilità di variare la posizione durante il lavoro); limitazione nell’eseguire movimenti ripetitivi di rotazione, estensione e soprattutto flessione prolungata della schiena; limitazione nel sollevare pesi (può sollevare frequentemente pesi sino a 5 kg, eccezionalmente 7-10 kg, rispettivamente non deve sollevare pesi oltre i 10 kg); limitazione nell’essere esposta ad intemperie (doc. 15-2).

Il medico SMR ha poi osservato:

"  (...)

Domande:

      ●   Medicalmente è oggettivata la completa inabilità nella sua professione?

      ●   Descrivere con indicazioni e controindicazioni le attività esigibili ad il relativo grado di esigibilità.

Riferimento agli atti:

Si fa riferimento ai rapporti medici del Dr. __________, del Prof. __________, del Dr. __________, ai referti della diagnostica per immagini.

Alla descrizione dell'attività svolta da parte dell'ultimo datore di lavoro.

Discussione:

Per quanto riguarda l'affezione al dorso (diagnosi sopra indicata) i dati medici specialistici messi a nostra disposizione sono chiari e concordanti.

Le ulteriori affezioni citate dal Dr. __________ nel suo rapporto del 12.12.2005 hanno condotto solo all'esecuzione di un'ecografia delle due spalle che ha mostrato modesti segni peritendinitici al capo lungo del bicipite.

Secondo la documentazione citata non sono stati eseguiti altri accertamenti o terapie. Non viene riferito carattere soggettivo o oggettivo che potrebbe limitare la capacità lavorativa.

Non si giustificano attualmente ulteriori accertamenti.

Conclusioni:

L'inabilità lavorativa del 100% nell'attività di operaia agricola come descritta dall'ultimo datore di lavoro è medicalmente oggettivata.

Un'attività adeguata alle limitazioni sopra descritte è sulla scorta delle indicazioni medico-specialistiche a nostra disposizione esigibile al 100%.

Da parte medico-assicurativa non si dispongono di informazioni sufficientemente precise per dar nome ad un'attività adeguata.

Un esempio è comunque citato dal Prof. __________ nel suo rapporto del 31.08.2005." (Doc. AI 15-3)

Il dr. __________ ha espresso il suo giudizio sulla base dei pareri dei medici curanti.

Nel rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio AI del 31 agosto 2005 il Prof. dr. __________, Primario del Servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________, posta la diagnosi di “insufficienza segmentaria L4/L5 e L5/S1 e conflitto disco-radicolare L4/L5 sin.” e dopo aver indicato che l’assicurata è inabile al lavoro nella sua professione “al 100% a partire dall’11 aprile 2005 e continua” (doc. 7-1), ha osservato:

"  L'assicurata è stata vista in quest'unica occasione per una seconda opinione.

Ella ha iniziato a presentare dolori significativi nel segmento lombare inferiore e alla transizione lombosacrale all'inizio del 2004 e, in seguito, è comparsa un'irradiazione algica nell'arto inferiore sin. e più precisamente nel territorio di distruzione dei dermatomeri L5 ed S1. Le indagini effettuate misero in evidenza una degenerazione discale completa in L5/S1, parziale in L4/L5 ed un'ernia discale laterale (forminale) in L4/L5 e in minor misura anche in L5/S1. Per questo problema la signora è stata sottoposta a vari cicli terapeutici con supervisione reumatologica e anche ad un'istillazione periradicolare L5 sotto controllo TAC.

Questo trattamento non ha determinato miglioramenti sostanziali e la signora risulta inabile al lavoro dal luglio 2004.

L'approfondimento anamnestico rivelava che al momento della nostra consultazione non presentava disturbi significativi nel rachide lombare, nè una radicolopatia importante. I disturbi venivano avvertiti in fine di giornata ed erano quindi relativi al carico.

Sulla base di questi elementi non abbiamo sostenuto l'idea di una fusione intersomatica L5/S1, associata ad una stabilizzazione dinamica in L4/L5, ma consigliato unicamente una procedura limitata al conflitto disco-radicolare in L4/L5 a sin. (se la radicolopatia si fosse accentuata ulteriormente).

Non vedendo ragioni immediate di effettuare un trattamento chirurgico, abbiamo consigliato di discutere con il datore di lavoro la possibilità di inserirla a tempo parziale nell'attività originaria, valutando eventuali alternative (lavoro in serra) e di decidere in funzione del decorso se convenga discutere finalmente una discectomia con le limitazioni esposte.

L'assicurata può esercitare professioni che non la espongano alle intemperie, che non comportino la permanenza prolungata in una determinata posizione (oltre 1 ora) nè movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco. Ella può sollevare pesi fino 5 kg. (di frequente) ed eccezionalmente di 10 kg.

Una valutazione in Agenzia o un approfondimento in ambito reumatologico-fisiatrico può rivelarsi utile per definire attività alternative, mentre non vediamo - almeno dal nostro punto di vista - ragioni per l'attribuzione di una rendita di invalidità." (Doc. AI 7-3+4)

Nel suo rapporto del 12 dicembre 2005 per l’Ufficio AI il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-spondilogena predominante a sinistra su turbe statico-degenerative del rachide (osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi – ernia discale extra-foraminale L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 – ernia discale foraminale L4/L5 destra) e su dysbalance muscolare; periartropatia scapolo-omerale tendinotica sinistra; tendenza alla fibromialgia diffusa; sindrome depressiva intermittente”, mentre quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “obesità corporea” (doc. 11-1). Lo specialista ha ritenuto che “il danno alla salute limita in modo determinante e duraturo l’attuale attività”, osservando che l’assicurata potrebbe svolgere altre attività, quale quella di casalinga, aggiungendo che “è da ritenere la paziente abile al lavoro per un’attività ergonomicamente idonea alla patologia della schiena, da svolgere in parte in posizione seduta e in parte in piedi, senza movimenti ripetitivi di rotazione, estensione e soprattutto flessione prolungata della schiena, carichi variabili massimo 5-7 kg” (doc. 11-6).

Il dr. __________ è poi stato invitato dall’amministrazione a compilare il formulario E213 “Perizia medica particolareggiata”.

Nel rapporto peritale del 27 novembre 2006, lo specialista, sulla base della visita medica del 25 aprile 2006, ha ribadito le precedenti diagnosi di “sindrome lombo-spondilogena predominante a sinistra su turbe statico-degenerative del rachide (osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi – ernia discale extra-foraminale L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 – ernia discale foraminale L4/L5 destra) e su dysbalance muscolare; periartropatia scapolo-omerale tendinotica sinistra; tendenza alla fibromialgia diffusa; sindrome depressiva intermittente; obesità corporea” (doc. 33-7).

In merito al decorso delle patologie il dr. __________ ha indicato la “persistenza dei disturbi lombari, lombo-crurali a sinistra, alla spalla sinistra e all’emicorpo sinistro, malgrado le cure medicamentose e fisioterapiche proseguite”, osservando che rispetto alla precedente visita del 31 agosto 2004 le condizioni di salute sono rimaste stazionarie.

Il dr. __________ ha poi evidenziato che l’assicurata è in grado di svolgere lavori leggeri; che sono controindicati umidità, freddo, lavori a turni, lavoro notturno, frequenti flessioni, trasporto e sollevamento di pesi, salita di piani inclinati, scale o scale a pioli; che può lavorare solo con possibilità di cambiamenti posturali, alternando deambulazione, stazione eretta e posizione seduta e senza ritmi particolarmente stressanti (doc. 33-8).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha concluso che l’assicurata non può svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro, mentre sarebbe in grado di svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni, indicando quali esempi di attività esigibili quelle di venditrice, cassiera. Lo specialista ha tuttavia specificato che l’interessata non può svolgere attività adeguate alle sue condizioni di salute a tempo pieno, ma solo nella misura del 30%-40% (cfr. doc. 33-9, in cui il dr. __________, rispondendo alla domanda “11.6 In caso di risposta negativa specificare l’orario massimo (in ore o in percentuale dell’orario giornaliero normale)”, ha indicato “30%-40%”).

Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 9 gennaio 2007, ha rilevato:

"  L'attuale documentazione medica non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute rispetto al momento quando sono stati emessi il primo rapporto del dr. __________ ed il rapporto del Prof. __________, rapporti che in pratica confermavano una capacità lavorativa residua completa in attività confacente, valutazione che va quindi confermata." (Doc. IIIbis)

                               2.4.   In corso di causa, questa Corte si è rivolta al Prof. dr. __________, chiedendogli di specificare se, con riferimento al rapporto medico all’attenzione dell’UAI da lui redatto in data 31 agosto 2005, tenuto conto delle patologie della signora RI 1, la capacità lavorativa residua in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali da lui esposti nel referto, è da intendersi nella misura del 100% o in una percentuale inferiore (VIII).

                                         Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 18 ottobre 2007:

"  Con lettera del 10.10.2007 Ella ci ha richiesto informazioni sulla capacità lavorativa della signora RI 1, __________, __________, con riferimento al nostro scritto all’Ufficio Federale per l’invalidità (Bellinzona) del 31.8.2005.

Nell’ottica della procedura giuridica in corso, importa formulare 3 premesse:

1. l’assicurata era stata valutata nel Servizio Cantonale di Neurochirurgia (11.4.2005) per una seconda opinione, su richiesta del medico curante (dr. med. __________, medicina generale FMH, __________). Si trattava infatti di discutere l’opportunità di un intervento chirurgico sul rachide lombare, proposto dal dr. med. __________, neurochirurgia FMH, __________, in occasione della sua valutazione specialistica del 1.2.2005.

2. Sulla base degli elementi a nostra disposizione, non avevamo confermato a quel momento l’indicazione chirurgica nella modalità proposta. In funzione del decorso, ritenevamo la possibilità di effettuare una procedura meno invasiva.

3. Le nostre conclusioni riguardavano il contesto clinico dell’aprile 2005 (oltre 2 anni fa) e non disponiamo di informazioni sull’evoluzione del problema.

Con queste premesse, rispondiamo al Suo quesito nel modo seguente:

nell’aprile del 2005, la signora RI 1 presentava una sindrome di insufficienza segmentaria lombare di carattere degenerativo, con coinvolgimento dei dischi intersomatici L4/L5 e L5/S1, come pure un conflitto discoradicolare laterale sia in L4/L5 che (in minor misura) in L5/S1. Sempre a quel momento, i disturbi vertebrali lombari erano quasi del tutto regrediti ed anche quelli nell’arto inferiore sin. erano di lieve entità e descritti come tollerabili.

Tenuto conto della scolarizzazione insufficiente e dell’assenza di una formazione professionale specifica, come pure delle possibilità di adattamento delle condizioni di lavoro allo stato di salute, avevamo raccomandato di reinserirla a tempo parziale nell’attività originaria, con opportuni alleggerimenti e cioè quelli ripresi nel vostro scritto del 10.10.2007. Il termine a tempo parziale significa 50% = mezza giornata = 4 ore, sempre con riferimento allo stato dell’aprile 2005.

Questo grado di capacità lavorativa con i relativi alleggerimenti era a quel momento del tutto compatibile con le condizioni di salute della paziente e, d’altra parte, un test sul posto di lavoro in condizioni ergonomiche ottimali, rappresentava (sempre a quel momento) l’unica possibilità di valutare se l’importante miglioramento constatato sul piano clinico fosse di carattere durevole. Nel caso contrario, si sarebbe dovuto discutere i provvedimenti chirurgici mini-invasivi citati nel nostro scritto, oppure altre soluzioni in funzione dell’evoluzione clinica.

Bisogna infatti considerare che un intervento nella modalità proposta dal dr. med. __________ avrebbe comportato, in ogni caso, un’incapacità lavorativa di 8-10 mesi e le possibilità di reinserimento in un’attività fisica sarebbero con altissima probabilità risultate minime, anche con opportuni alleggerimenti. In altre parole, un’operazione di questo genere avrebbe portato quasi con certezza all’attribuzione definitiva di una rendita completa di invalidità.” (Doc. X)

Alla ulteriore richiesta del TCA di esprimersi in merito alla percentuale di capacità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate il Prof. __________, con scritto del 2 novembre 2007, ha rilevato:

"  Con le premesse formulate nel nostro scritto del 16.10.2007, possiamo dire che la percentuale del 50% è sensatamente esigibile anche in attività leggere e compatibili con i limiti funzionali indicati in precedenza.” (Doc. XII)

Al riguardo, l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI, in un’annotazione per l’incarto del 13 novembre 2007, ha indicato:

"  Ricorso TCA (questione rimasta litigiosa: attività adeguate allo stato di salute)

Come rammentato con risposta 11 gennaio 2007, riguardo ad attività adeguate allo stato di salute dell’assicurata, i medici curanti hanno preso posizione come segue.

Nell’agosto 2005 il Dott. __________ (neurochirurgia) spiegava: “L’assicurata può esercitare professioni che non la espongano alle intemperie, che non comportino la permanenza prolungata in una determinata posizione (oltre 1 ora) né movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco. Ella può sollevare pesi fino 5 kg (di frequente) ed eccezionalmente di 10 kg. Una valutazione in Agenzia o un approfondimento in ambito reumatologico-fisiatrico può rivelarsi utile per definire attività alternative, mentre non vediamo - almeno dal nostro punto di vista - ragioni per l'attribuzione di una rendita di invalidità”. Una posizione quindi piuttosto chiara.

Il 12 dicembre 2005 il Dott. __________ (reumatologia) ha confermato: “È da ritenere la paziente abile al lavoro per un’attività ergonomicamente idonea alla patologia della schiena, da svolgere in parte in posizione seduta e in parte in piedi, senza movimenti ripetitivi di rotazione, estensione e soprattutto flessione prolungata della schiena, carichi variabili massimo 5-7 kg”.

Con rapporto 9 maggio 2006 i medici dell’assicurazione per l’invalidità confermavano a loro volta che “un’attività adeguata alle limitazioni sopra descritte è (…) esigibile al 100%”.

Ancora con parere fondato sulla visita medica del 25 aprile 2006, il Dott. __________ precisava che rispetto alla visita del 31 agosto 2004 le condizioni della signora RI 1 sono rimaste stazionarie, chiarendo come l’assicurata sia in grado di svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni (“attività lavorativa leggera per un lavoro ergonomicamente compatibile con le affezioni alla schiena” come ad esempio “venditrice, cassiera, ecc.”).

Il 9 gennaio 2007 il SMR ha confermato “una capacità lavorativa residua completa in attività confacente”.

                                      ****

Il TCA sembra oggi voler rivedere delle chiare conclusioni di uno dei medici curanti (Dott. __________) e chiede allo stesso nuovamente di pronunciarsi sul contesto clinico di più di due anni fa (senza sottoporre nuovi elementi di giudizio). In sostanza, si tratta di una seconda valutazione del medesimo stato di salute.

In particolare, con scritto 19 ottobre 2007 si chiede al neurochirurgo “se, a suo modo di vedere, la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa del 50% (…) è esigibile (…) anche in (…) attività leggere ed adeguate (…) compatibili coi limiti funzionali”. Questo, riferendosi alla precedente presa di posizione del curante Dott. __________ che scriveva d’avere “raccomandato di reinserirla a tempo parziale nell’attività originaria (…) 50%”.

Ora, una domanda posta in simili termini limita di molto le possibilità di risposta dello specialista. Infatti, se come attestato nell’agosto 2005 delle attività adeguate allo stato di salute (cosa che non è quella abituale; cfr. ad esempio rapporti SMR 9 maggio 2006 e CIP 29 settembre 2006) erano esigibili in misura completa, lo erano a maggior ragione a tempo parziale. Infatti, senza altro aggiungere, il Dott. __________ non può che rispondere: “possiamo dire che la percentuale del 50% è sensatamente esigibile anche in attività leggere e compatibili”.

Ritenuto come presso il TCA si consideri – a mente dell’UAI, a torto – egualmente impegnative l’attività di operaia agricola ed attività rispettose invece dei limiti elencati dai medici curanti (basti leggere lo scritto 19 ottobre 2007, dove si parla di “altre attività leggere (…) pure compatibili”), a scanso di possibili ulteriori equivoci, ritengo corretto sottoporre nuovamente la seguente questione al SMR. Tenuto conto delle patologie della signora RI 1, la capacità lavorativa residua in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali, è da ritenersi nella misura del 100%? In caso di risposta negativa, motivare.”

(Doc. XV/1)

Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 15 novembre 2007, ha osservato:

"  Dal lato medico confermo una capacità lavorativa del 100% in attività adatta come anche sottointeso dal prof. __________. La logica richiede che un’attività adatta al danno alla salute sia praticabile in misura maggiore d’una attività che non sia adatta al danno alla salute.” (Doc. XV/2)

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che la valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione di rifiuto delle prestazioni, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

                                         Il dr. __________ del SMR ha infatti ritenuto l’assicurata, in base ai rapporti medici del dr. __________, del Prof. __________ e del dr. __________, totalmente inabile al lavoro nella sua attività di operaia agricola, ma abile al 100% in attività adeguate (doc. 15-3). Il dr. __________ ha pure espressamente indicato, nel suo rapporto medico del 9 maggio 2006, che non erano giustificati, a quel momento, ulteriori accertamenti (doc. 15-3).

                                         A mente del TCA, per contro, ulteriori accertamenti medici al fine di determinare l’esatta capacità lavorativa residua dell’assicurata risultano al momento attuale necessari e questo per i seguenti motivi.

                                         Innanzitutto, occorre rilevare che il dr. __________, nel suo rapporto medico all’attenzione dell’UAI del 12 dicembre 2005, ha indicato quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome lombo-spondilogena predominante a sinistra su turbe statico-degenerative del rachide (osteocondrosi L5/S1 attiva con spondilartrosi – ernia discale extra-foraminale L5/S1 sinistra, discopatia L4/L5 – ernia discale foraminale L4/L5 destra) e su dysbalance muscolare; periartropatia scapolo-omerale tendinotica sinistra; tendenza alla fibromialgia diffusa; sindrome depressiva intermittente”, che rendono l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività. Alla domanda relativa alla possibilità per l’assicurata di svolgere altre attività il dr. __________ ha risposto affermativamente, indicando che potrebbe svolgere l’attività di casalinga e precisando che ella è in grado di effettuare un’attività ergonomicamente idonea alla patologia della schiena, da svolgere in parte in posizione seduta e in parte in piedi senza movimenti ripetitivi di rotazione, estensione e soprattutto flessione prolungata della schiena, con carichi variabili fra 5 e 7 kg al massimo (doc. 11-6). Il dr. __________ non ha tuttavia indicato se tali attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali dell’interessata, sono esigibili al 100% o, a causa di un rendimento ridotto, in una percentuale inferiore (cfr. mancata risposta alla domanda 2.2.2. doc. 11-6).

                                         Nel successivo rapporto peritale del 27 novembre 2006, basato sulla visita medica del 25 aprile 2006, tuttavia, dopo aver posto le medesime diagnosi, avere indicato gli stessi limiti funzionali già elencati nel precedente rapporto del 12 dicembre 2005 redatto per l’UAI e avere osservato che lo stato di salute è rimasto stazionario rispetto alla visita del 31 agosto 2004 (cfr. doc. 33-7), il dr. __________ ha rilevato che attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali dell’interessata sono esigibili, ma non a tempo pieno, bensì solo al 30%-40% (doc. 33-9, risposta 11.6).

                                         Tale referto, che si riferisce ad un periodo posteriore (seppur di pochi giorni) alla decisione impugnata, non potrebbe quindi essere preso in considerazione, dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 21 novembre 2006 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Questo referto, tuttavia, non fa che ribadire il quadro clinico dell’assicurata già attestato in precedenza (situazione stazionaria rispetto alla precedente visita del 31 agosto 2004) e può quindi essere preso in considerazione in quanto può permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato e di conseguenza la sua capacità lavorativa residua.

                                         Tale referto è quindi rilevante ai fini del presente giudizio, essendo suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 21 novembre 2006 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

                                         La presenza di una capacità lavorativa ridotta anche in attività adeguate è stata confermata pure dal Prof. __________, chiamato dal TCA ad esprimersi in merito non nell’ambito di una seconda valutazione di un medesimo stato di salute e in mancanza di nuovi elementi di giudizio, come preteso dall’avv. __________ nelle sue annotazioni del 13 novembre 2007 (doc. XV/1), bensì al fine di chiarire la questione, visto che il dr. __________ nel suo referto del 27 novembre 2006 ha indicato che l’assicurata non è in grado di svolgere, attività adeguate a tempo pieno, ma solo in misura ridotta (doc. 33-9), mentre il Prof. __________, nel rapporto medico per l’UAI del 31 agosto 2005, ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua attività (doc. 7-1), proponendo poi un suo reinserimento, a tempo parziale, presso lo stesso datore di lavoro, in attività alternative come ad esempio il lavoro in serra ed indicando una serie di limiti funzionali, senza precisare se in un lavoro rispettoso degli stessi ella presenti un rendimento ridotto o meno (doc. 7-3).

                                         Lo specialista, infatti, nel suo scritto del 31 agosto 2005, ha indicato che, in occasione della visita dell’11 aprile 2005, aveva sconsigliato un intervento chirurgico, proponendo piuttosto un tentativo di reinserimento lavorativo a tempo parziale dell’assicurata nella sua attività, valutando delle alternative consone alle sue patologie, come ad esempio il lavoro in serra. Il Prof. __________ ha infatti indicato, quali limiti funzionali, che l’interessata è in grado di esercitare professioni leggere, che non la espongano alle intemperie, che non comportino la permanenza prolungata in una determinata posizione e non implichino movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco (doc. 7-4). Il Prof. __________ ha pure indicato di ritenere opportuno un approfondimento in ambito reumatologico-fisiatrico per definire attività alternative (doc. 7-4).

                                         L’UAI non ha tuttavia dato seguito a tale consiglio, ritenendo l’assicurata pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Il Prof. __________, chiamato dal TCA ad esprimersi in merito al grado di capacità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate, nel suo scritto del 16 ottobre 2007, dopo aver indicato di avere visitato l’assicurata nell’aprile 2005 per una seconda opinione, richiesta dal medico curante, in merito alla necessità o meno di sottoporre l’interessata ad un intervento chirurgico proposto dal dr. __________, ha indicato che a quel momento (oltre due anni fa), tenuto conto dei disturbi dell’assicurata, aveva raccomandato un suo reinserimento a tempo parziale (ossia al 50%, pari a 4 ore al giorno) nella sua attività, con gli opportuni alleggerimenti, vale a dire nel rispetto dei limiti funzionali già indicati nel suo scritto del 31 agosto 2005. Egli ha infatti indicato che, citiamo: “tenuto conto della scolarizzazione insufficiente e dell’assenza di una formazione professionale specifica, come pure delle possibilità di adattamento delle condizioni di lavoro allo stato di salute, avevamo raccomandato di reinserirla a tempo parziale nell’attività originaria, con opportuni alleggerimenti e cioè quelli ripresi nel vostro scritto del 10.10.2007” (ossia professioni che non la espongano alle intemperie, che non comportino la permanenza prolungata in una determinata posizione (oltre 1 ora) né movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco, leggere (sollevamento di pesi fino a 5 kg (di frequente) ed eccezionalmente di 10 kg)) (doc. X, sottolineature della redattrice).

Il Prof. __________ ha aggiunto che il grado di capacità lavorativa del 50% dell’assicurata nella sua professione con gli opportuni alleggerimenti era a quel momento del tutto compatibile con le sue condizioni di salute e che un test sul posto di lavoro in condizioni ergonomiche ottimali rappresentava a quel momento l’unica possibilità di valutare se l’importante miglioramento constatato sul piano clinico fosse di carattere durevole o se, nel caso contrario, occorreva procedere ad interventi chirurgici mini-invasivi, che avrebbero comportato un’incapacità lavorativa di 8-10 mesi e una conseguente, con altissima probabilità, minima possibilità di reinserimento lavorativo, anche in attività rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. X, sottolineature della redattrice).

Ancora, nello scritto del 2 novembre 2007 in risposta alla richiesta di precisazioni da parte del TCA, il Prof. __________ ha ribadito che la percentuale di capacità lavorativa del 50% dell’assicurata è sensatamente esigibile anche in attività leggere compatibili con i suoi limiti funzionali (doc. XII).

A nulla valgono al riguardo le critiche del dr. __________ del SMR, che nelle sue annotazioni del 15 novembre 2007 ha confermato che l’assicurata deve essere ritenuta abile al 100% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali “come anche sottointeso dal Prof. __________”, aggiungendo che “la logica richiede che un’attività adatta al danno alla salute sia praticabile in misura maggiore di una attività che non sia adatta al danno alla salute” (doc. XV/2).

Questo Tribunale non può che constatare che, contrariamente a quanto ritenuto dall’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI nelle sue annotazioni del 13 novembre 2007 (doc. XV/1) e a quanto indicato dal dr. __________, il Prof. __________, nel suo scritto del 16 ottobre 2007, ha espressamente indicato di ritenere l’assicurata abile al lavoro al 50% nella sua attività, con gli opportuni alleggerimenti, ciò che, di tutta evidenza, non può che significare in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali. Il Prof. __________ ha infatti sottolineato l’importanza che aveva, a quel momento, sottoporre l’interessata ad un test sul posto di lavoro in condizioni ergonomiche ottimali, per decidere l’eventuale necessità di un intervento chirurgico (doc. X, sottolineature della redattrice).

Pertanto, il commento dell’avv. __________ relativo al fatto che “il TCA consideri – a mente dell’UAI, a torto – egualmente impegnative l’attività di operaia agricola ed attività rispettose invece dei limiti elencati dai medici curanti” (doc. XV/1) è del tutto fuori luogo, visto che la proposta del Prof. __________ di un reinserimento dell’assicurata al 50% nell’attività di operaia agricola, con gli opportuni alleggerimenti, corrisponde, come esplicitamente spiegato dal Prof. __________, ad un’attività rispettosa dei limiti funzionali dell’interessata stessa (doc. X, sottolineatura della redattrice).

Allo stesso modo, risulta inappropriata anche la critica del dr. __________ circa il fatto che la logica richiede che un’attività adatta al danno alla salute sia praticabile in misura maggiore rispetto ad una attività che non sia adatta al danno alla salute (doc. XV/2): nel caso di specie, infatti, il Prof. __________ ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile nella sua precedente attività di operaia agricola (con lavori pesanti), ma abile al 50% nella sua attività con gli opportuni alleggerimenti.

                                         Sulla base da una parte delle precisazioni fornite dal Prof. __________, che confermano quanto indicato dal dr. __________ nel suo referto del 27 novembre 2006 in merito ad una non completa abilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate e tenendo conto, d’altra parte, del lungo tempo trascorso tra il momento in cui il Prof. __________ ha visitato l’assicurata (11 aprile 2005) e il momento in cui l’UAI ha emanato la decisione impugnata (21 novembre 2006), a mente del TCA occorre concludere che, nella presente fattispecie, gli effetti sulla capacità al lavoro residua dell’assicurata delle affezioni di cui soffre, non sono state  adeguatamente e compiutamente indagati.

Inoltre, occorre aggiungere che già in sede ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata ha contestato il fatto che la sua assistita, come stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata, possa, tenuto conto dei suoi limiti funzionali, reinserirsi a tempo pieno nel settore della ristorazione o alberghiero, come ad esempio nell’attività di cameriera ai piani o di addetta al settore “lingerie” (lavaggio e stiro) (doc. I).

A conferma di tale impossibilità, nello scritto del 17 gennaio 2007, il patrocinatore ha rilevato che i tentativi intrapresi di recente dall’assicurata di riprendere un’attività lavorativa più leggera non hanno avuto esito favorevole, poiché dopo poco tempo i dolori le impediscono ogni attività.

                                         Pertanto, stante quanto precede, tutto ben considerato, ritenuto in particolare il lungo tempo trascorso tra la visita specialistica del Prof. __________ e l’emanazione della decisione impugnata e considerate, d’altra parte, le valutazioni del Prof. __________ e del dr. __________ riguardo ad una ridotta capacità lavorativa dell’interessata in attività adeguate, circostanza confermata dal fallimento dei tentativi di reinserimento lavorativo a tempo pieno comunicati dal patrocinatore, questo Tribunale ritiene necessario compiere ulteriori approfonditi accertamenti medici, al fine di giungere ad un chiaro giudizio in merito alle patologie dell’assicurata e al loro influsso sulla capacità lavorativa in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         In proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nell’evenienza concreta ci si trova confrontati ad un accertamento non sufficientemente approfondito dei fatti.

Si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia medica pluridisciplinare, si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione del 21 novembre 2006 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’UAI per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.6. e 2.7..

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2006.239 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2007 32.2006.239 — Swissrulings