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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.09.2007 32.2006.231

25 septembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,650 mots·~23 min·6

Résumé

La decisione con la quale l'Ufficio AI aveva a suo tempo riconosciuto all'assicurato una rendita intera non era manifestamente errata. Di conseguenza é a torto che l'Ufficio AI ha proceduto ad una riconsiderazione. Confermato il diritto a una rendita intera.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.231   FS/td

Lugano 25 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 6 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 12 maggio 2000 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe __________, il diritto ad una rendita intera (per un grado d’invalidità dell’80%) dal 1° marzo 1999 (doc. AI 22/1-2 e 23/1-2).

                                         Nella deliberazione 3 marzo 2000 l’Ufficio AI aveva esposto la seguente motivazione: “(…) il grado d’invalidità, determinato in base all’art. 4 LAI, viene fissato al 80% con diritto a una rendita intera a decorrere dal 1° marzo 1999, dopo un anno di attesa giusta l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (…)”(doc. AI 20/1-2).

                               1.2.   Nell’ambito della revisione della rendita, avviata d’ufficio nel febbraio 2001 (doc. AI 31/1 e 32/1-2), l’Ufficio AI ha acquisito ulteriore documentazione medica e, in particolare, ha ordinato una perizia a cura del __________ di __________ (doc. AI 62/1).

                                         Ritenuta una incapacità lavorativa del 50% in ogni tipo di attività, con decisione 3 marzo 2005 (doc. AI 86/1-2), confermata con decisione su opposizione 6 novembre 2006 (doc. AI 114/1-4), l’Ufficio AI ha riesaminato il caso riducendo la rendita da intera a mezza, con effetto dal 1° maggio 2005, togliendo contemporaneamente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. A motivazione della riconsiderazione, l’autorità amministrativa ha segnatamente esposto quanto segue:

"  (…)

3.  Il metodo legale di valutazione dell'invalidità è diverso, a seconda se si tratta di persone con o senza attività lucrativa. Il grado d'invalidità delle persone assicurate attive si determina tramite il confronto dei redditi. Il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui, dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).

                                             Se è vero che di principio non è ammesso dedurre automaticamente un grado d'invalidità dall'incapacità lavorativa stabilita dal medico, è altresì corretto affermare che procedendo ad un confronto dei redditi l'UAI verifica semplicemente se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa può essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con altre attività esigibili.

                                             Nel caso concreto, l'assicurato è stato ritenuto capace nella misura del 50% in qualsiasi attività ed è certamente nella propria professione che egli può mettere a maggior frutto la capacità lavorativa residua. Una capacità di guadagno della medesima proporzione risulta pertanto corretta.

4.  Ora, considerate le censure sollevate in sede d'opposizione, il caso è stato nuovamente presentato al SMR. Il 9 ottobre 2006 i medici dell'assicurazione per l'invalidità hanno ritenuto corretto sottoporre la perizia effettuata presso la Clinica __________ al __________ "chiedendo (…) se confermano uno stato di salute invariato", e chiarendo: "nel caso affermativo è da confermare la conclusione __________ con quindi impedimento del 50% - la prima decisione UAI è da riconsiderare dato che ella si basa principalmente sulla perizia __________ del 7.12.1999, perizia nota bene di parte, inoltre il grado AI di 80% non trova riscontro".

     Il 30 ottobre 2006 il Dott. __________ del SMR riferiva:

"-    il __________ ha preso atto della perizia __________ e conferma in pratica la valutazione di una IL del 50% con stato di salute in pratica invariato dal 2000

-     confermo quindi un impedimento del 50% come da __________, impedimento presente dal 2000"

La perizia del __________, giudicata ben redatta e coerente nella sua valutazione, continua a rappresentare valida base di giudizio.

5.  Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore deve ritornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica pressupone una sostanziale modifica della situazione.

                                             Nella presente fattispecie, constata l'indubbia erroneità della prima decisione nonché l'importanza rilevante della rettifica, una riconsiderazione appare ampiamente giustificata.

     Stante quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

(…)." (doc. AI 114/3-4)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il ripristino della rendita intera anche dopo il 1° maggio 2005.

                                         Facendo presente l’assenza di un miglioramento delle condizioni di salute, il ricorrente ha sottolineato che un’altra valutazione dello stato di salute da parte di un nuovo perito non costituisce motivo di revisione. Egli ha inoltre contestato la valutazione medica del __________ in quanto contraddittoria e sostenuto che, nella denegata ipotesi in cui si ammettesse un miglioramento dello stato di salute, in ogni caso questo non avrebbe avuto delle ripercussioni sulla capacità di guadagno.

                               1.4.   Con lettera 22 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha chiesto una proroga del termine per l’inoltro della risposta in modo da permettergli alcuni accertamenti riguardo alla situazione economica dell’assicurato e alla sua reintegrabilità.

                                         Con scritti 5 febbraio e 8 marzo 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la richiesta di informazioni inviata al rappresentante dell’assicurato e il rispettivo sollecito.

                                         Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di confermare la decisione impugnata e, circa gli ulteriori accertamenti intrapresi, ha osservato:

"  (…)

Per quanto riguarda le informazioni supplementari richieste all’assicurato in data 5 febbraio 2007 (cfr. richiesta di proroga 22 gennaio 2007 e sollecito 8 marzo 2007), viene allegato lo scritto 2 aprile 2007 del rappresentante legale Avv. RA 1.

Le questioni poste al ricorrente avrebbero dovuto fare chiarezza sulla ripartizione dei compiti all’interno dell’azienda dei coniugi __________, per completezza. In considerazione dei limitati mezzi indagatori a disposizione dell’amministrazio-ne, si lascia all’autorità di ricorso il compito di giudicare la bontà delle risposte fornite.

Più in generale sulle reali possibilità lavorative dell’assicurato, si segnala essere venuti a conoscenza di nuovi accertamenti svolti per conto della __________ __________ (documentazione fotografica allegata in visione e da ritornarsi all’UAI). Qualora in base a questi lo scrivente Ufficio e meglio il Servizio medico regionale (SMR) rispettivamente il Servizio Integrazione lo ritenessero giustificato, si procederà a riesaminare il caso in vista d’eventuali futuri provvedimenti professionali.

(…)." (doc. IX)

                               1.5.   La risposta di causa e l’ulteriore documentazione prodotta sono state notificate al rappresentante dell’assicurato che ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da presentare.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI è legittimato a ridurre, in via di riconsiderazione, la corrente rendita con effetto dal 1° maggio 2005 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 3 marzo 2005; art. 88bis cpv. 2 lett.a OAI). Detto altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare se la decisione 12 maggio 2000 è da considerare manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza.

                                         Pacifico è che la riduzione della rendita non è giustificata in via di revisione ex art. 17 LPGA.

                                         Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 9 e 30 ottobre 2006 (doc. AI 111/1-2 e 113/1), fondate sulla perizia 12 novembre 2004 del __________ (doc. AI 75/1-49), ha infatti rilevato che “(…) la prima decisione UAI è da riconsiderare dato che ella si basa principalmente sulla perizia __________ del 7.12.1999, perizia nota bene di parte, inoltre il grado AI dell’80% non trova riscontro in nessun documento ed in nessuna valutazione (…)” (doc. AI 111/2) e concluso: “(…) consiglio una riconsiderazione della decisione UAI, decisione che era basata su una perizia di parte.” (doc. AI 113/1) (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Del resto, va fatto presente che una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate, come è il caso in esame, non giustifica una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Anche nella decisione impugnata, fondandosi sull’art. 53 cpv. 2 LPGA, l’Ufficio AI ha sostenuto che “(…) nella presente fattispecie, constatata l’indubbia erroneità della prima decisione nonché l’importanza rilevante della rettifica, una riconsiderazione appare ampiamente giustificata. (…)” (doc. AI 114/4).

                               2.3.   L'art. 53 LPGA prevede che:

"  1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

                                         Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

                                         Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

                                         In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA (vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale), l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

                               2.4.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.5.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha motivato la riconsiderazione della rendita sostenendo che la decisione 12 maggio 2000 era manifestamente errata in quanto fondata principalmente su una perizia di parte (perizia neurologica e neuropsicologica 4 gennaio 2000 a cura del dr. __________, FMH in neurologia, doc. AI 11/1-13) e perché il grado d’invalidità dell’80% non troverebbe riscontro in nessun documento e/o valutazione.

                                         Il dr. __________, nella menzionata perizia 4 gennaio 2000, posta la diagnosi di:

"  St. n. Verkehrsunfall am 27.03.1998 mit Halswirbesäulenabknickverletzung mit heute noch bestehendem/n.

     -  mässig bis mittelschwer ausgeprägtem, insbesondere oberen, rechts beton-ten Cervicalsyndrom

     -  mässig ausgeprägten cervicocephalen Beschwerden

     -  leicht bis mässig ausgeprägren kignitiven Defiziten bei Schmerzinterferenz

bei vorbestehend:

     -  leicht ausgeprägten degenerativen Halswirbesäulenveränderungen."

(doc. AI 11/10)

                                         aveva espresso la seguente valutazione:

"  (…)

Beim Verkehrsunfall vom 27.03.1998 erlitt Herr RI 1 eine Halswirbelsäulenabknichkverletzung bei ungünstiger Kopfposition im Moment des Aufpralls (siehe oben). Zu einer zusätzulichen milden traumatischen Gehirnverletzung kam es beim Unfall aufgrund der Anamnese nicht, die Kriterien für die Diagnosestellung dieses Verletzngsmechanismus sind nicht erfüllt.

Als Folge der Halswirbelsäulenabknickverletzung leidet Herr RI 1 noch heute unter einem mässig bis mittelstark ausgeprägten, insbesondere rechts betonten Cervicalsyndrom mit in diesem Rahmen Genickschmerzen, Kopfschmerzen sowie bei Schmerzinterferenz leicht bis mässig ausgeprägten kognitiven Störungen.

Als Vorzustand liessen sich radiologisch Ieichtgradig ausgeprägte degenerative Halswirbelsäulenveränderungen zur Darstellung bringen. Dieser Befund ist durchaus altersentsprechend, hatte vor dem Unfall keine klinische Bedeutung und auch keinen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit.

Die vom Patienten beklagten, teils belastungsabhängigen, teils spontan auftretenden Genick- und Kopfschmerzen, Schwindelbeschwerden sowie kognitiven Störungen liessen sich im Rahmen des möglichen klinisch-neurologisch, neuropsychologisch sowie radiologisch objektiveren. Klinisch-neurologisch fand sich eine Verhärtung der Muskulatur mit myogelotischen Bezirken einzelner Muskelanteile. Der Radiologische Befund mit Schiefhaltung der Halswirbelsäule nach rechts, Streckhaltung derselben, Inklinationsblockierung C6 sowie Rotationsfehlstellung des Dens bei Verdacht auf Partialläsion des Ligamentum Alare rechts ist sehr gut mit dem klinisch erhobenen oberen und auch unteren Cervicalsyndrom vereinbar.

Die Schwere der erhobenen klinischen und radiologischen Befunde erklärt sich aus der ungünstigen Körperposition im Moment des Aufpralls.

Die vom Patienten beklagten kognitiven Störungen mit Gedächtnis- und Konzentrationsdefiziten und verminderter Verfügbarkeit von Inhalten liessen sich anhand der neuropsychologischen Untersuchung dokumentieren. Diese Untersuchung belegt Einschränkungen, wie sie bereits von einer Voruntersucherin, Frau Dr. phil. __________, __________, im September 1999 beschrieben wurden.

Bei Normalbefund der Magnetresonanzuntersuchung des Gehirns, Normalbefund der elektroencephalographischen Untersuchung sowie fehlenden konsistenten Hinweisen für eine erlittene milde traumatische Gehirnverletzung ist davon auszugehen, dass die kognitiven Defizite wahrscheinlich durch eine Schmerzinterferenz, insbesondere bei Dauerbelastung bei oberem Cervicalsyndrom, entstehen.

Eine intensive Behandlung in einer spezialisierten Klinik - ich denke hierbei insbesondere an die Rehabilitationsklinik __________ - ist unbedingt empfehlenswert, zumal bis heute wegen der fehlenden Möglichkeiten im Kanton Tessin eine solche Behandlung nicht stattgefunden hat und im weiteren nicht sämtliche Möglichkeiten zur Verbesserung des Gesundheitszustandes von Herrn RI 1 ausgenutzt wurden.

Erst nach Durchführung einer derartigen Therapie, die bereits von Voruntersuchem empfohlen wurde, ist eine definitive Beurteilung der Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit sowie des Gesundheitszustandes von Herrn RI 1 sinnvoll.

Müsste die Arbeitsfähigkeit heute beurteilt werden, wäre insgesamt von einer 75%-igen Arbeitsunfähigkeit in der anspruchsvollen Tätigkeit als Geschäftsführer auszugehen.

(…)." (doc. AI 11/10-11)

                                         La dr.ssa __________, nel suo consulto neuropsicologico 25 settembre 1999 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 11/17-26), aveva attestato che “(…) aus neuropsychologischer Sicht ist Herr RI 1 heute in seiner Arbeitsfähigkeit als selbständiger Agent für medizinische Geräte zu 50-60% eingeschränkt. […] Eine eventuelle weitere Reduktion der Arbeitsfähigkeit aufgrund der Schmerzproblematik muss von ärztlicher Seite festgestellt werden. (…)” (doc. 11/25 dell’inc LAINF).

                                         Il dr. __________, capo servizio del Servizio Cantonale di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________, nel questionario 5 dicembre 1998 indirizzato all’assicurazione __________ (doc. 1/24-25 dell’inc. LAINF), aveva attestato un’inca-pacità lavorativa del 100% con proposta di ripresa al 50% tra un mese e osservato che “(…) i problemi somatico e psichici inerenti ad uno stato dopo whip lash conducono spesso a degli stati cronici e il problema rimane dibattuto nella letteratura. La tendenza a considerare importante la componente psichica nell’ambito di questa problematica é maggioritaria. (…)”. Lo stesso specialista, nel rapporto 1° febbraio 1999 (doc. 1/21 dell’inc. LAINF), aveva poi attestato che “(…) malgrado le previsioni che avevo indicato nel rapporto medico del 05.12.1998 (in base al controllo del 25.11.1998), l’attuale condizione del paziente implica il proseguimento dell’incapa-cità lavorativa del 100%. (…)”.

                                         L’Ufficio AI, preso atto delle risultanze mediche appena esposte, con lettera 1° marzo 2000 ha comunicato al rappresentante dell’assicurato che “(…) l’evento infortunistico del 27 marzo 1998 ha causato un’inabilità lavorativa tale da giustificare l’assegnazione di una rendita intera a decorrere dal 1. marzo 1999. Nei prossimi giorni trasmetteremo una deliberazione all’ufficio rendite della cassa 21, il quale provvederà a rilasciare una decisione formale. Dalla documentazione medica in nostro possesso rileviamo che è assolutamente necessario che l’assicurato si sottoponga ad un trattamento intensivo in una clinica specializzata, come la Clinica riabilitativa di __________. Questo trattamento potrebbe ulteriormente migliorare le condizioni di salute, rispettivamente la capacità di guadagno. (…)” (doc. AI 16/1).

                                         Con decisione 12 maggio 2000 l’Ufficio AI aveva di conseguenza riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1° marzo 1999 (doc. AI 22/1-2 e 23/1-2).

                                         Il dr. __________, medico SMR, il 5 luglio e il 29 agosto 2001 (doc. AI 36/1 e 37/1), ha formulato le seguenti proposte:

"  Incidente della circolazione 1999 (ndr. recte: 1998; doc. 1/37 dell’inc. LAINF) con un colpo di frusta […] con un danno neuropsicologico residuo.

Il legale dell’A. esegue una perizia neurologico-neuropsicologica a __________ 1.2000 dove si valuta IL 75% e che ci serve di base per una decisione del 3.2000 di R 1/1.

L’Ente assicurativo __________ nel frattempo fa eseguire una perizia neutra alla Clinica __________ __________ di __________ 6.2000 con la quale si indica IL 40%.

Attualmente dr. __________ riporta una IL 75%

Presentare il caso all’avv. __________ come da telefono." (doc. AI 36/1)

"  Alla luce della revisione d’ufficio 2.2001 avendo a disposizione come rapporti medici solo quello del MC che non ci aiuta in un riesame neuro ortopedico siamo obbligati a fare peritare l’A. (viste le circostanze) a __________ Dr. __________ (spiegando il caso concreto e la necessità di una procedura con una revisione presso il loro centro)." (doc. AI 37/1)

                                         I periti del __________ di __________, nella perizia 12 novembre 2004 (doc. AI 75/1-18), circa la capacità lavorativa, hanno espresso la seguente valutazione:

"  (…)

5.1.     ARBEITSFÄHIGKEIT IN BISHERIGER TÄTIGKEIT

In der bisherigen Tätigketi als Inhaber einer eigenen Firma für Medizinal-technik erachten wir den Versicherten nur noch zu 50% arbeitsunfähig, wobei vor allem die neuropsychologischen und dann auch die rheumato-logischen Befunde limitierend sind.

5.2.     ARBEITSFÄHIGKEIT BEI ANDERER TÄTIGKEIT

                                       Jede vergleichbar Tätigkeit ist dem Versicherte ebenfalls zu 50% zuzumuten wobei die neuropsychologischen Befunde mehr als die rheumatologischen Befunde limitierend sind; für Tätigkeiten, welche mit Zwangshaltungen (langes Arbeiten am Pult oder PC) oder mit Heben, Stossen oder Schieben von Lasten verbunden sind sowie für Tätigkeiten an bzw. über der Schulterhorizontalen besteht eine gewisse Einschränkung.

5.3.     MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DER ARBEITSFÄHIGKEIT DURCH MEDIZINISCHE ODER BERUFLICHE MASSNAHMEN

           Medizinische Massnahmen

Medizinische Massnahmen sind nicht in der Lage, die Arbeitsfähigkeit zu verbessern.

           Berufliche Massnahinen

                                       Berufliche Massnahmen sind nicht angezeigt, da der Versicherten in seiner jetzigen Tätigkeit in seiner eigenen Firma optimal integriert ist.

5.4.     MUTMASSLICHER BEGINN DER REDUZIERTEN ARBEITSFÄHIGKEIT

                                       Den Beginn der von uns geschätzten reduzierten Arbeitsfähigkeit möchten wir auf den 21.10.2004 (Schlussbespregung) festlegen; frühere Arzt-zeugnisse attestieren dem Versicherten unterschiedliche Arbeitsfähig-keiten zwischen 20-50%.

5.5.     PROGNOSE

           Es ist mit einem stationären Verlauf zu rechnen.

(…)." (doc. AI 75/14-15)

                                         Sottoposta al __________ la perizia __________ e appurato che i periti hanno confermato una “(…) IL del 50% con stato di salute in pratica invariato dal 2000 (…)” (doc. AI 113/1), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 6 novembre 2006 (doc. AI 114/1-4), ha confermato la decisione 3 marzo 2005 con la quale ha ridotto la corrente rendita con effetto dal 1° maggio 2005 (doc. AI 86/1-2).

                               2.6.   Dopo attento esame della documentazione agli atti, la decisione 12 maggio 2000 non è da di ritenere manifestamente erronea e questo per i motivi che seguono.

                                         Come visto sopra, prima della decisione 12 maggio 2000, il dr. __________ e il dr. __________, avevano certificato un’inabilità lavorativa, rispettivamente, del 100% e del 75%.

                                         Il grado d’incapacità lavorativa del 40% nella sua professione stabilito (peraltro in maniera non unanime, cfr. doc. 4/2-7 dell’inc. LAINF) dai periti della Clinica __________, non è poi stato confermato né dopo l’ospedalizzazione dal 31 luglio al 21 agosto 2001 presso la Clinica di riabilitazione di __________, né dagli stessi periti del __________ di __________.

                                         Dalla perizia 12 novembre 2004 del __________ risulta infatti che dopo il soggiorno presso la Clinica di riabilitazione di __________ è stata attestata un’inabilità lavorativa dell’80% e che gli stessi periti hanno concluso per un’inabilità lavorativa del 50% nella sua e in altre attività dal 21 ottobre 2004 (doc. AI 75/6 e 75/14-15).

                                         Rispondendo ad un quesito posto dall’assicurazione __________ i periti hanno poi solo ipotizzato che questa valutazione della capacità lavorativa avrebbe potuto essere presente già dall’agosto 2001: “(…) die aktuelle geschätzte Arbeitsunfähig-keit dürfte bereits ab August 2001 in diesem Ausmass bestanden haben. (…)” (doc. AI 75/17).

In definitiva, considerato che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), alla perizia neurologica e neuropsicologica 4 gennaio 2000 del dr. __________ va riconosciuta forza probatoria piena e ritenuti gli svariati e diversi gradi di inabilità lavorativa attestati dai medici – “(…) frühere Artzeugnisse attestieren dem Versicherten unterschiedliche Arbeitsfähigkeiten zwischen 20-50%. (…)” (doc. AI 75/15) – non si può concludere che la valutazione che aveva portato l’Ufficio AI ha riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 1999 fosse inconciliabile con le disposizioni legali, derivante da una visione errata o incompleta dello stato di fatto allora esistente.

                                         In assenza di un errore manifesto, la riconsiderazione della decisione 12 maggio 2000 non è giustificata. Non è pertanto necessario esaminare la correttezza del grado d’incapacità al guadagno eseguito dall’Ufficio AI con la decisione contestata.

Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, l’assicu-rato ha diritto alla rendita intera anche dopo il 1° maggio 2005 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                   §    RI 1 ha diritto ad una rendita intera anche dopo il 1° maggio 2005.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.231 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.09.2007 32.2006.231 — Swissrulings