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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2007 32.2006.223

12 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,760 mots·~34 min·7

Résumé

Assicurato con attività indipendente. Valutazione dell'invalidità con il raffronto dei redditi. Esigibilità di un cambiamento della professione. Ricorso respinto, assistenza giudiziaria accolta

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.223   BS/td

Lugano 12 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 27 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1948, dal 1986 al 2002 ha svolto, a titolo di attività indipendente, la professione di commerciante nel settore dell’abbigliamento.

                                         Nel maggio 2004 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, una lombalgia cronica ed un’ernia discale (doc. AI).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 5 agosto 2005, confermata con decisione su opposizione 27 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni con la seguente motivazione:

"  Dall'esame della documentazione medica acquisita all'incarto, in particolare dalla perizia del Dr. __________ del 10.12.2004 risulta che la sofferenza iniziale a partire dal settembre 2002 è stata all'origine di un'incapacità lavorativa completa che può essere giustificata fino a 3-4 mesi dopo l'operazione. Dal febbraio 2003 quindi piena capacità lavorativa nella normale attività lucrativa.

Dal settembre 2003 la capacità lavorativa si sarebbe ridotta al 70%, mentre in attività adeguata e nel rispetto dei seguenti limiti funzionali, abile al lavoro nella misura del 100%:

- pesi massimo 10 kg

- posizioni statiche massimo 1 ora seduto, 1 ora in piedi

- posizioni di lavoro : CL ridotta a braccia elevate, con rotazione, eretto con flessione in avanti, inginocchiato e con ginocchia in flessione

- spostamenti : normali su terreni piani e su scale

- uso delle mani normale

La ripresa dell'attività precedente è ostacolata non tanto dai presenti problemi di salute quanto a fattori estranei ad essi, ossia economici.

Dal profilo economico/professionale, l'esame condotto dalla nostra consulente in integrazione professionale sui dati salariali, si rileva che lei potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate nell'ambito delle quali potrebbe mettere a profitto le sue attitudini relazionali e le competenze acquisite in precedenza ad esempio nell'ambito della vendita: quale rappresentante (brevi tragitti in auto per presentare dei prodotti), o anche nella vendita per corrispondenza; oppure quale aiuto-ufficio (avendo già svolto attività nell'ambito amministrativo e nella consulenza clienti): nella ricezione e consulenza clienti, per rispondere al telefono, smistare la corrispondenza, archivio, classificazione di documenti e registri, economato, manutenzione, accoglienza, centralino).

Considerando un reddito ipotetico senza danno alla salute di circa fr. 36'000.- (notifica tassazioni d'ufficio), una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4, quartile 2) e applicando una riduzione del 20% (per attività leggere e alternanza delle posizioni), non risulterebbe alcuna perdita di guadagno.

Non essendoci alcuna perdita di guadagno non si entra nel merito di provvedimenti professionali.

Considerata la presenza sul mercato del lavoro di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, lei è direttamente integrabile nel ciclo produttivo." (Doc. AI 31)

                               1.2.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, mediante il quale ha postulato il riconoscimento di un grado d’invalidità del 100% e, in via subordinata, del 50%.

                                         Oltre a contestare la perizia reumatologica, il ricorrente sostiene un peggioramento del suo stato di salute con conseguenti ripercussioni sulla residua capacità lavorativa. Altresì contestato è il calcolo del grado d’invalidità operato dalla consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente). Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                         Chiedendo di essere sentito personalmente, egli ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

                               1.3.   Con scritto 22 marzo 2007 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (XV).

                                         Interpellato dal TCA, con lettera 20 aprile 2007 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai nuovi atti (XIX).

                               1.4.   Il TCA ha richiamato dall’assicurato degli atti medici, trasmessi per osservazioni all’Ufficio AI (XXI, XXII, XXIII, XIV).

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.3.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                               2.5.   Nella fattispecie concreta, innanzitutto va rilevato che l’approfondita e completa perizia 10 dicembre 2004 del dr. __________ non può che essere confermata. In particolare, accertata, quale diagnosi principale invalidante, una sindrome lombospondilogena cronica bilaterale (in particolare destra), lo specialista in reumatologia ha dettagliatamente descritto i limiti funzionali (cfr. pag. 8 della perizia).

                                         Riguardo alla capacità lavorativa egli ha rimarcato quanto segue:

"  In base alle presenti limitazioni il lavoro svolto (titolare di un negozio di abbigliamento, gestito da solo) è esigibile con una riduzione della capacità lavorativa del 25% circa. Questa riduzione si giustifica dalla difficoltà che il paziente avrà nel gestire il magazzino (alzare e spostare pesi; movimenti di flessione ed estensione con il tronco per riordinare gli scaffali ecc.). Non vi è invece alcun impedimento nel contatto con la clientela e nella gestione amministrativa del negozio.

La sofferenza iniziale a partire da settembre 2002 è stata all'origine di un'incapacità lavorativa completa che può essere giustificata fino a 3-4 mesi dopo l'operazione. In seguito vi sarebbe stato un periodo oligosomatico (con una capacità lavorativa normale?) fino in autunno del 2003 quando è iniziata la presente sofferenza che stando agli atti ed alle dichiarazioni del paziente è rimasta stazionaria fino ad oggi. La presente riduzione della capacità lavorativa appare quindi giustificata sin da agosto/settembre del 2003.

Le alterazioni morfologiche della colonna lombare sono irreversibili. Le conseguenze cliniche che ne risultano si sono rivelate resistenti alle cure effettuate. Appare quindi probabile, che la presente riduzione della capacità lavorativa rimanga definitiva." (Doc. AI 21)

                                                      Escludendo ulteriori misure terapeutiche, egli ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in quelle attività che gli consentono il sollevamento massimo di 10 chili, senza assumere posizione statiche di oltre un’ora sia seduto che in piedi, senza dover stare con braccia elevate, senza rotazione e senza assumere una posizione eretta e piegata in avanti o inginocchiata e flessa in avanti (perizia pag. 8).

                                         La succitata perizia non è stata smentita né tantomeno messa in discussione da successivi atti medici.

                                         In particolare, la documentazione concernente il rachide dorsale risalente alla fine degli anni novanta prodotta con le osservazioni 22 marzo 2007 non risulta essere rilevante. Come rettamente sostenuto nella nota 11 aprile 2007 del dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), l’assicurato ha sofferto di mal di schiena "di durata limitata" (doc. XIXbis). La problematica reumatologica ha invece iniziato ad avere ripercussioni durevoli sulla capacità lavorativa al più presto nei mesi agosto/settembre 2002. Il 25 giugno 2004 il ricorrente scriveva all’Ufficio AI di aver terminato la propria attività lucrativa per motivi di salute con effetto dal 1° agosto 2002 (doc. AI 12-1); lo stesso è stato confermato il 27 agosto 2004 (doc. AI 15-1). Il medico curante aveva invece fatto decorrere l’incapacità lavorativa dall’intervento all’ernia discale (microdiscectomia L5/S1 a destra e vertebro plastica L5) avvenuta nell’ottobre 2002, mentre il perito aveva fatto risalire la riduzione duratura della capacità lavorativa all’agosto/settembre 2003, a seguito della riacutizzazione della sintomatologia (doc. AI 21-9).

                               2.6.   Il ricorrente sostiene che l’Ufficio AI non ha tenuto conto del fatto che la problematica cervicale gli procura forti dolori all’orecchio destro, cefalee sempre all’emisfero destro, disturbi che gli comportano anche una sintomatologia vertiginosa con problemi di equilibrio. Al riguardo, con rapporto 30 novembre 2006 la dr.ssa __________ ha attestato quanto segue:

"  Certifico che il signor RI 1, 29.05.1948, lamenta una sindrome lombo-radicolare L5-S1 destra. Durante gli ultimi 6 mesi hanno presentato una sindrome vertiginosa con retropulsione su un terreno di gravi disturbi alla colonna cervicale. Il paziente non può rimanere seduto per oltre 1 ora e vista questa sintomatologia vertiginosa ora fatica pure a stare in piedi.

Ricordo come il signor RI 1 sia stato in cura per un linfoma di MALT.

Il 28.11.2006 è stato visto dal Dr. __________, neurologo (non ho ancora il rapporto). Questo certificato viene redatto per la richiesta di opposizione alla decisione negativa dell'Ufficio AI." (Doc. B1)

                                         Con successivo certificato 15 marzo 2007, lo stesso medico curante ha scritto:

"  Il paziente ha affermato di aver avuto l'inizio di disturbi vertiginosi nel febbraio 2005. I disturbi sono discontinui, ma quando insorgono sono violenti e il paziente è letteralmente incapace di mantenere l'equilibrio. Nel novembre 2006 ha avuto un episodio della durata di tre settimane poi regredito e ricomparso a metà febbraio 2007. Per valutare se si tratta di un problema legato all'orecchio o alla nota sindrome cervico-vertebrale è stato inviato dallo specialista ORL dr. __________ che non ha ancora terminato le indagini.

I disturbi sono successivi alla perizia del dr. __________." (Doc. E)

                                         Va qui ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

                                         Nel caso in esame, volendo far decorrere l’inizio dei disturbi vertiginosi nel mese di febbraio 2005 – quindi successivamente alla perizia 10 gennaio 2004 del dr. __________ e precedentemente la decisione su opposizione 27 ottobre 2006, rettamente nella nota 11 aprile 2007 il SMR ha evidenziato che si tratta di affezioni di durata limitata (settimane) e quindi senza ripercussioni permanenti sulla capacità lavorativa.

                                         Del resto, dai rapporti 14 febbraio e 14 marzo 2007 del dr. __________, specialista ORL - richiamati dal TCA (cfr. consid. 1.4) - , emerge che da due anni l’assicurato presenta sporadici episodi vertiginosi. Nel rapporto 14 marzo 2007 lo specialista, sottoposto l’assicurato ad un esame elettronistagmografico, ha riscontrato “una leggera iporiflessia vestibolare a destra alla stimolazione con acqua fredda”, precisando che “ tenuto conto delle molteplici problematiche del paziente e della durata di questi episodi vertiginosi non è comunque assolutamente certa una chiara eziologia vestibolare periferica destra”. Egli ha infine segnalato che l’assicurato “sembra piuttosto soffrire di una problematica cervicale piuttosto rilevante…” (XII, doc. 2). Quindi, seppur l’origine dei disturbi vestibolari non è stata del tutto spiegata, sta di fatto che gli stessi sono di tipo sporadico, motivo per cui non influenzano durevolmente la capacità lavorativa. Va poi ricordato che i dolori cervicali sono stati analizzati dal dr. __________ (cfr. perizia pag. 7). Orbene, se quest’ultima sintomatologia dovesse persistere, nonostante il trattamento terapeutico seguito, in modo da compromettere in maniera rilevante la capacità lavorativa, l’assicurato potrà sempre introdurre una nuova domanda di prestazioni correlata dalla pertinente documentazione medica.

                                         Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In conclusione, sulla base affidabili e concludenti valutazioni specialistiche del dr. __________, tenuto conto dell’assenza di un peggioramento, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente, sebbene la sua originaria attività non è da considerare esigibile, presenta comunque una piena abilità al lavoro in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali esposti in perizia.

                               2.7.   In merito alle attività esigibili, nel rapporto 27 luglio 2005 la consulente ha evidenziato:

"  L'A potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate, e confacenti con il danno alla salute e nell'ambito delle quali l'A potrebbe mettere a profitto le sue attitudini relazionali e le competenze acquisite in precedenza ad esempio nell'ambito della vendita: quale rappresentante (brevi tragitti in auto per presentare dei prodotti), o anche nella vendita per corrispondenza; oppure quale aiuto-ufficio (avendo già svolto attività nell'ambito amministrativo e nella consulenza clienti) : nella ricezione e consulenza clienti, per rispondere al telefono, smistare la corrispondenza, archivio, classificazione di documenti e registri, economato, fotocopie; oppure presso alberghi o altre strutture (sorveglianza, consulenza, piccoli lavori di manutenzione, accoglienza, centralino)." (Doc. AI 29)

                                         Questo TCA concorda con la succitata valutazione nell’ammettere che l’assicurato, vista le sue competenze acquisite nell’attività di vendita di capi d’abbigliamento, può sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa nelle attività sopra indicate.

                                         Va poi evidenziato che, ritenuti i limiti funzionali, l’assicurato può lavorare anche nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure quello dei servizi dove vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01, consid. 4.7).

                                         Infine, sebbene l’assicurato al momento dell’emissione della decisione qui contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2) aveva 58 anni, ciò non toglie che gli restano ancora diversi anni di attività (cfr. le succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006 nella causa C.V, inc. 32.2005.107).

                               2.8.  

                            2.8.1.   Accertata dunque una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, con rapporto 27 luglio 2005 la consulente, esclusa una proposta formativa, ha proceduto al consueto raffronto dei redditi:

"  Considerando un reddito senza danno alla salute (RH, 2002) di circa fr. 36'000.- (cf notifica della tassazione, tassazione d'ufficio), una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione del 20% (per attività leggere e alternanza delle posizioni), secondo le statistiche RSS non risulterebbe alcuna perdita di guadagno." (Doc. AI 29)

                            2.8.2.   Per la determinazione dell’incapacità al guadagno la consulente ha pertanto utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale venditore indipendente (reddito da valido) con quello conseguibile in un’attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Essa non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4), essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati.

                                         Al riguardo occorre rilevare che il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/03 e riferimenti).

                                         Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata), come in quello presente. In effetti dagli atti fiscali risulta un reddito annuo imponibile medio di fr. 36'000 imposto nelle tassazioni (la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi, cfr. AJP 1999 p. 484), ciò che corrisponde al reddito da valido.

                                         Nel ricorso l’insorgente ha asserito:

"  Per quanto attiene il reddito che il ricorrente percepiva da valido, e che deve essere confrontato con il salario di cui al punto precedente, si contesta che lo stesso debba essere quantificato in CHF 36'000.-.

Infatti, le notifiche di tassazioni prodotte si riferivano alla fine degli anni 90 inizio 2000, quando il signor RI 1 era già affetto da gravi problemi di salute. Considerato che lo stesso lavorava come indipendente e non aveva nessuno in negozio che potesse aiutarlo, anche il suo giro di affari aveva subito un tracollo. Quanto detto è evidente alla luce delle notifiche di tassazioni agli atti, dalla quali emerge un reddito del Signor RI 1 di CHF 72'000.- nel periodo di imposta 1995-96 e di CHF 60'000.nel periodo di imposta 1997-98, per poi calare a CHF 36'000.- negli anni successivi.

Pertanto, al fine di stabilire il reddito da valido che dovrà essere confrontato con quello ipotetico da invalido, il qui ricorrente ritiene si debbano prendere in considerazione le notifiche di tassazioni non dell'inizio 2000 bensì quelle precedenti, i cui importi dovranno essere evidentemente attualizzati al 2004 quando è stata presentata la domanda di invalidità.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che, anche nella misura in cui questo Lodevole Tribunale dovesse ritenere esistere una capacità lavorativa residua del Signor RI 1, allo stesso dovrà essere riconosciuto un grado di invalidità del 50% e pertanto il diritto ad una mezza rendita." (Doc. VII)

                                         Orbene, secondo la perizia del dr. __________, il danno alla salute è stato fatto risalire al 2003, motivo per cui i dati fiscali si riferiscono al periodo antecedente. Ciononostante, come verrà esposto in seguito, anche volendo prendere in considerazione i succitati redditi tassati negli anni novanta, l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

                            2.8.3.   Quando al reddito da invalido, la consulente ha fatto riferimento ai dati salariali statistici.

                                         Occorre innanzitutto ricordare che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut- barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialver- sicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         In tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale cambiamento di professione  - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale -  sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag. 256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I 761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili).

                                         Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Recentemente, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.                                                   

                                         Nella decisione contestata, conformemente alla succitata giurisprudenza, il reddito da invalido è stato determinato in fr. 45'811.-- :

"  Per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano quindi applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - l'opponente, svolgendo nel 2004 una professione  che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a Fr. 4'588.--.

Riportando questo dato su 41,6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a Fr. 4'772.-mensili oppure a Fr. 57'264.-- per l'intero anno (Fr. 4'772 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18.2.1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Avendo la consulente in integrazione professionale riconosciuto una riduzione globale del 20% (per lavori leggeri e alternanza delle posizioni), il reddito da invalido corrisponde a Fr. 45'811.--." (doc. AI 34)

                                         L’Ufficio AI ha poi proceduto al raffronto tra tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 36'000.--, da cui è emerso l’assenza di un’incapacità al guadagno.

                                         Pur prendendo, per ipotesi di lavoro, quale reddito da valido la media dei redditi tassati nei periodi fiscali 1995/96 (fr. 72'000) e 1997/98 (fr. 60'000), pari a fr. 66'000, ne risulterebbe un grado d’invalidità del 30,58% (66'000 – 45’811 x 100 : 66'000). Visto tale risultato, anche volendo attualizzare il reddito da valido al 2004 (cfr. rapporto della consulente) ed al 2006 (momento della decisione impugnata), verosimilmente non si giungerebbe ad un grado d’incapacità al guadagno del 40%, sufficiente per aprire il diritto ad una prestazione d’invalidità.

                                         Tenuto conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.                                                                              

                               2.9.   L’assicurato ha chiesto di essere sentito personalmente.

                                         Questa Corte evidenzia innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.10).

                             2.11.   Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Da una parte il ricorrente si trova nel bisogno, disponendo, quale unica entrata, di una prestazione assistenziale di fr. 600 mensili (cfr. certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e i documenti allegati; doc. XVIII).

                                         Dall’altra, l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

                                         L’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

32.2006.223 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2007 32.2006.223 — Swissrulings