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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2007 32.2006.219

17 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,160 mots·~1h 6min·6

Résumé

Documentazione medica sulla quale si è fondato l'UAI per concludere circa un miglioramento delle condizioni di salute dell'interessato,giustificante in via di revisione la soppressione della rendita,non ha forza probante.Occorre complemento istruttorio

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.219   cr/DC/sc

Lugano 17 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, attivo quale falegname indipendente, dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 1998 ha beneficiato di una rendita intera d’invalidità (grado del 75%) a causa di una problematica polmonare (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 26 aprile 1999, doc. 20).

                                         In seguito alla comunicazione dell’interessato concernente il rimanifestarsi della malattia (doc. 21), l’UAI, dopo aver disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, dalla quale è emersa l’esistenza soprattutto di una patologia psichiatrica, con decisioni del 25 luglio 2003, ha nuovamente attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado dell’80%) a partire dal 1° aprile 1999, in applicazione dell’art. 29 bis OAI (doc. 66/1-6).

                               1.2.   Nell’ambito della procedura di revisione, avviata d’ufficio nell’agosto 2004, dopo aver interpellato i medici curanti dell’assicurato e fatto esperire una nuova perizia medica pluridisciplinare del SAM, con decisione del 10 agosto 2005 l'amministrazione ha soppresso la rendita, ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurato, comportante un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. AI 96-1).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. 109/1-4), con decisione su opposizione del 26 ottobre 2006, l’UAI ha confermato la soppressione della rendita, togliendo contestualmente ad un eventuale ricorso l’effetto sospensivo (doc. 119).

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, laddove ritiene che dalla perizia del SAM emerge un miglioramento del suo stato di salute, soprattutto dal punto di vista psichico. Egli ha inoltre chiesto che al ricorso venga accordato l’effetto sospensivo.

                                         L’assicurato ha in particolare osservato:

"  (…)

4.   L’improvviso mutamento di giudizio con conseguente abolizione di ogni prestazione - è in contrasto con la realtà per più ragioni.

      a)  La rendita accordata fino all'agosto 2005 è stata preceduta dagli attenti esami dei servizi dell'AI; non è sicuramente dovuta a superficiali indagini e incomprensibile è l'improvviso mutamento di opinione dei periti, specie se si tien conto che le affezioni del ricorrente con il passar degli anni - è comune esperienza - tendono ad aggravarsi e non scomparire, così come del resto ampiamente certificato.

      b) Quale incapacità al lavoro va considerata qualsiasi incapacità totale o parziale derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (art. 6 LPGA). La decisione sarebbe fondata qualora non ci fosse alcun danno per il ricorrente nell'esercizio di un "lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale". In concreto le conclusioni alle quali l'Ufficio è giunto sono in aperto contrasto con le sue stesse motivazioni. Infatti basta leggere ciò che è detto a pagina 2 sub B della decisione per ritenere che il signor RI 1 non può in nessun modo esercitare pienamente la sua attività di falegname. Vi si parla di "rendimento ridotto"; di "attività leggere" di pesi massimo 10-25 kg; di possibile capacità lavorativa totale a determinate condizioni quale la possibilità di "cambiare posizione di lavoro" ecc.. Quasi che sia possibile per il falegname di adeguare alle sue condizioni fisiche le attività svolte in officina e all'esterno. I pesi delle opere da eseguire non possono essere mutati dal falegname, sono quelli che sono; la costruzione di finestre, porte o armadi e i relativi montaggi non possono essere cambiati dal suo esecutore ecc..

Il parere espresso dai periti è tutt'al più di carattere "medico teorico globale" dove la teorica impera, mentre la dura realtà dovrebbe prevalere.

Del resto gli stessi periti, parlando "di capacità lavorativa medico teorica" la valutano al 50% quando si tratta di montaggi di opere all'esterno.

      c)  Nella decisione è affermato che per valutare il grado di invalidità non bisogna attenersi "unicamente all'incapacità di lavoro medico-teorica". È una considerazione corretta, ma che non è applicata nel concreto caso; anzi, non è nemmeno rispettata detta teorica considerazione.

      d) Va anche notato che il dr. __________ nella sua perizia del 27 agosto 2005 parla del divieto di portare pesi oltre 10 kg (raramente 15 kg). Per contro nella decisione impugnata detti pesi sono stati aumentati, in contraddizione con quanto certificato, a ben 25 kg, ciò che non è accettabile.

                           Il dr. __________ conferma una ridotta capacità lavorativa quale conseguenza di una ridotta caricabilità del rachide lombare e dell'arto inferiore destro nel mantenimento prolungato di posizioni fisse e inergonomiche, nello svolgimento ripetuto di movimenti di torsione e flessione del tronco, nel trasporto di pesi superiori a talvolta 10 kg, raramente 15 kg (non 25 kg come erroneamente ritenuto dall'UAI).

                           È evidente pertanto che al ricorrente è riconosciuta una concreta riduzione della capacità lavorativa nella sua attività; per un falegname sforzi e posizioni inergonomiche con ripetuti spostamenti di pesi in media superiori a kg 35/60 fino a kg  90/100 per porte d'entrata o pannelli diversi si svolgono giornalmente e ripetutamente sia nell'attività al banco che all'esterno, posto che i prodotti finiti vanno necessariamente trasportati e messi in posa nel cantiere.

                           È evidente che le limitazioni accertate nell'ambito dello svolgimento dell'attività non possono che comportare una inabilità lavorativa e non una irrealistica totale capacità lavorativa, a maggior ragione se si pensa che il medico stesso sottolinea pure che il ricorrente non può utilizzare strumenti o macchinari vibranti contundenti (propri del falegname), non può essere sottoposto a esposizioni frequenti o repentine di cambiamenti della temperatura o del grado di umidità atmosferica.

      e) Per quanto attiene alla patologia psichica, la stessa è certificata dal dr. __________, il quale attesta di una completa inabilità e di un peggioramento del suo status; per contro l'UAI parla, senza indicarne le fonti, di un miglioramento, ciò che è contrario agli atti. Il dr. __________, che ha visto il ricorrente una sola volta, per un colloquio di 10/15 minuti giunge ad una incomprensibile conclusione nel senso che "non presenta un'inabilità lavorativa particolare concernente la sua formazione e le sue competenze" ma ritiene vi sia "un'incapacità lavorativa di tipo somatico dovuta alla sua patologia di base".

                           Va rilevato che il dr. __________, nell'anno 2002, aveva posto una diagnosi di "importante sindrome ansioso-depressiva, con somatizzazioni d'ansia in A. con personalità francamente anancastica". Il dr. __________, nell'anno 2005 pone una diagnosi "disturbo distimico endoreattivo". Il dr. __________ pone una diagnosi di "depressione ricorrente dal 2000" e "sindrome da attacchi di panico dal 2000".

                           In siffatta situazione, a fronte di contraddittori accertamenti, appare indispensabile il riesame della patologia psichica con la valutazione della capacità lavorativa.

                           E ciò a maggior ragione se si pon mente al fatto che il dr. __________ nel suo referto (aprile 2005) accerta che "l'inabilità lavorativa attualmente sia prevalentemente causata dal grave stato ansioso-depressivo, che mi sembra peggiorato rispetto al controllo dell'aprile 2002".

                           Da ciò una prima conclusione: il dr. __________ ritiene che vi sia un'inabilità lavorativa e che vi sia un peggioramento dello stato psichico del ricorrente.

                           In ogni caso il preteso miglioramento, rispettivamente la piena capacità lavorativa dal profilo psichico sono insostenibili a fronte di dette risultanze.

      f)  Per quanto attiene alle patologie di tipo pneumologico, il dr. __________ pone ulteriori limitazioni allo svolgimento dell'attività di falegname; infatti il ricorrente può svolgere tale attività solo alla condizione che vengano trattati in modo efficace i sintomi legati all'iperreattività bronchiale e che il paziente non sia esposto a sostanze irritanti inalate e non effettui sforzi fisici moderati o severi. In ogni caso vi sono possibilità terapeutiche atte a mutare la situazione respiratoria in modo decisivo.

                           Da quanto sopra esposto non si può che concludere che la decisione di soppressione della rendita poggia su pareri contraddittori che esigono un approfondimento peritale, almeno dal profilo psichico, su elementi errati non risultanti dagli accertamenti medici, su elementi teorici insostenibili.

      g) Agli atti vi sono i certificati redatti dai medici dr. __________ e __________, i quali esplicitamente contestano la fondatezza della soppressione della rendita AI. È il parere costante, lineare e fedefacente dei medici curanti ed ha particolare valore, perchè sono gli esperti che meglio di ogni altra persona sono in grado di correttamente valutare le circostanze, per i ripetuti contatti avuti con il ricorrente.

5.   Le conseguenze dovute alla soppressione della rendita AI sono state e sono gravi per il ricorrente il quale ha dovuto, per provvedere al sostentamento suo e della famiglia, affittare spazi, attrezzature e pure veicoli; egli chiede pertanto che al ricorso sia accordato effetto sospensivo.

6.   Il ricorrente chiede l'assunzione delle prove indicate all'inizio; si tratta di prove che permetteranno di meglio chiarire le circostanze." (Doc. I)

                               1.5.   L’UAI, in risposta ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).

                                         Quanto all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo, l’Ufficio AI, ritenendo prevalente l’interesse dell’amministrazione su quello dell’assicurato, ha chiesto al TCA di respingere la richiesta (V).

                               1.6.   Con decreto dell’11 gennaio 2007 il vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza volta a conferire effetto sospensivo al ricorso (VIII).

                               1.7.   In data 17 gennaio 2007 la patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto un nuovo certificato medico (IX).

                               1.8.   Con scritto del 20 giugno 2007 l’amministrazione ha informato il TCA di avere assunto, prima dell’introduzione del ricorso da parte dell’interessato, i costi, mediante indennità giornaliera, per il periodo di accertamento dal 1° marzo 2007 al 31 marzo 2007 e dal 1° aprile 2007 al 30 giugno 2007 presso la ditta __________ di __________, precisando che la pratica è ancora pendente (XI).

                               1.9.   In data 17 luglio 2007 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA ulteriori certificati medici (XIII).

                             1.10.   Con osservazioni del 9 agosto 2007 l’amministrazione ha rilevato che la nuova documentazione medica prodotta pendente causa dall’insorgente è posteriore alla decisione su opposizione emessa il 26 ottobre 2006 ed esula pertanto dalla presente controversia (XV).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere in via di revisione la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.2.   Nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità deve essere eccezionalmente effettuata utilizzando il metodo straordinario, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI).

                                         Ciò avviene in particolare nel caso di indipendenti, quando un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto è escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                                         Va infine ricordato che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                                         Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I., I 543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, l'assicurato aveva inizialmente beneficiato di una rendita intera d'invalidità, per un grado del 75%, dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 1998 (doc. 16/2-3), a causa di una patologia polmonare (morbo di Boek) che ne aveva limitato la capacità lavorativa fino al 21 settembre 1998, come attestato dal dr. __________ (doc. 11-1/3).RI 1

                                         Successivamente, l'assicurato era stato nuovamente messo al beneficio di una rendita intera, per un’inabilità al lavoro dell’80%, in quanto affetto, come risultava dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 4 giugno 2002, da un’importante sindrome ansioso-depressiva con somatizzazioni d’ansia in un assicurato con personalità francamente anancastica nel quadro di una complessa situazione clinica di tipo internistico.

                                         I periti del SAM avevano pure indicato la presenza di una sindrome lombovertebrale oligosintomatica, che avrebbe potuto causare delle limitazioni nell’esecuzione di attività pesanti, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, avevano posto quelle di sarcoidosi polmonare stadio II su trattamento con corticosteroidi sistemici dal giugno 1997 al settembre 2001, remissione clinica, miglioramento radiologico (rispetto all’ultima lastra del 7 giugno 2001), con risoluzione delle linfadenopatie ilari, persistenza di tenui infiltrati polmonari interstiziali campo polmonare superiore, lieve disturbo della diffusione alveolocapillare, presente sotto sforzo fisico massimo, iperreattività bronchiale di gravità moderata; sospetta asma bronchiale di origine indeterminata con tosse, dispnea e dolori toracali presenti sotto sforzo fisico, raramente a riposo, funzionalità polmonare normale, iperreattività bronchiale di gravità moderata (doc. 48-10).

                                         I periti avevano ritenuto l’assicurato, a causa delle sue patologie, globalmente abile al 50% in attività leggere e senza esposizione a sostanze irritanti (doc. 48-11), evidenziando che l’inabilità lavorativa era dovuta alla patologia psichiatrica, che, come rilevato dal dr. __________, avrebbe potuto essere migliorata grazie ad un incremento della terapia in atto.

                                         Seguendo i consigli del dr. __________, a mente dei periti l’assicurato avrebbe potuto ritrovare una capacità lavorativa totale.

                                         Infine, i periti avevano consigliato una rivalutazione del caso a distanza di un anno (doc. 48-12).

Nonostante la valutazione medico-peritale di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (ossia attività leggere e senza contatto con sostanze irritanti), nel suo rapporto del 22 maggio 2003 il consulente IP aveva ritenuto non sussistere una gamma di attività concrete sufficientemente vasta per configurare un mercato accessibile, che consentisse un recupero della capacità di guadagno in misura apprezzabile. Egli aveva poi concluso che “nelle attuali condizioni, malgrado la giovane età, l’assicurato non possa essere ritenuto professionalmente integrabile con sostanziale recupero della capacità di guadagno” (doc. 59-1).

È per tali motivi che l’amministrazione, con decisioni del 25 luglio 2003, aveva attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità a contare dal 1° aprile 1999 (doc. 66).

A tale proposito questo Tribunale constata che l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI, in una annotazione per l’incarto del 17 agosto 2004, ha contestato le decisioni di attribuzione di una rendita intera a partire dal 1° aprile 1999, rilevando innanzitutto l’erroneità della decorrenza della rendita (1° aprile 1999), stabilita in applicazione delle norme sul risorgere dell’invalidità. Ella ha infatti rilevato che essendo stata la precedente rendita (del 1998) attribuita per motivi legati alla problematica pneumologica, mentre quella attuale a causa della patologia psichiatrica, non si era in presenza di un risorgere dell’invalidità e pertanto si sarebbe dovuto imputare all’assicurato l’anno di attesa (doc. 72-1).

L’avv. __________ ha poi evidenziato che la valutazione del consulente IP, il quale, senza addurre particolari motivazioni, ha ritenuto non sussistere possibilità reintegrative, è quantomeno opinabile, in quanto si può ammettere che un assicurato con un danno alla salute paragonabile a quello di cui è affetto l’interessato – che è stato ritenuto abile al 50% in attività leggere e senza contatto con sostanze irritanti - possa essere facilmente reintegrabile (doc. 72-2).

Nonostante tali rilievi, l’avv. __________ ha ritenuto non sussistere gli estremi per una riconsiderazione, consigliando l’avvio quanto prima di una revisione, in considerazione del fatto che nella perizia del SAM i periti avevano evidenziato che secondo il parere del dr. __________ lo stato di salute, dal profilo psichico, dell’assicurato, poteva migliorare.

                               2.5.   Avviata nell’agosto del 2004 una procedura di revisione, l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante dell’assicurato, dr. __________, specialista FMH in medicina interna, il quale in data 24 settembre 2004 ha affermato che la situazione dell’assicurato era suscettibile di peggioramento, a causa di “un nuovo episodio lombosacrale che ha portato all’operazione di un’ernia discale con sindrome S1 a destra il 23 febbraio 2004” e di “un’esacerbazione della situazione depressiva apparentemente in seguito ad una denuncia anonima nel senso che il paziente lavorerebbe in nero. Non conoscendo la fonte di queste (false) accuse il paziente ha sviluppato anche pensieri paranoidiformi”, ritenendo giustificata l’assegnazione della rendita, non potendo l’interessato lavorare oltre il 20% (doc. 78 e 79).

L’UAI ha pure interpellato il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel rapporto compilato il 12 ottobre 2004 ha indicato l’esistenza di uno stato di salute stazionario, rilevando che l’interessato è in sua cura da diversi anni, aggiungendo che dopo un’evoluzione piuttosto positiva egli è “nuovamente in crisi, presenta importanti disturbi neurovegetativi e ha ricominciato a presentare attacchi di panico accompagnati da idee persecutorie”, confermando un grado di inabilità lavorativa del 50% (doc. 81).

L’amministrazione ha così deciso di affidare al SAM il mandato di esperire una nuova perizia pluridisciplinare.

L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, che nel suo referto del 27 aprile 2005 ha rilevato:

"  (...)

VALUTAZIONE

1.   Diagnosi dal suo punto di vista specialistico

Sindrome vertebrale lombare, così come sindrome radicolare irritativa residuale S1 a destra in presenza di una degenerazione segmentale lombo-sacrale e di uno stato dopo discectomia L5/S1 a destra il 23.2.2004 in presenza di un'ernia discale.

2.   Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

In considerazione del quadro clinico riscontrato in data odierna, il signor RI 1 risulta essere abile al lavoro in misura completa in qualità di falegname per delle attività svolte al banco, rispettivamente all'interno di un'officina con possibilità di uso di mezzi ausiliari.

Presenza per contro di limitazioni nei lavori di montaggio all'esterno, con riduzione del rendimento valutabile nell'ordine di grandezza del 50%.

3.   Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Netto miglioramento del disturbo irradiato all'arto inferiore destro dopo l'intervento di discectomia lombo-sacrale effettuato il 23.2.2004. Persistenza tuttavia di un disturbo dal carattere urente e disestesico, così come di disturbi al rachide lombare con il mantenimento prolungato di una determinata posizione fissa, sotto sforzo, oppure all'esecuzione ripetuta di movimenti con il tronco.

Radiologicamente, alla risonanza magnetica del 10.11.2004, iniziale processo di disidratazione dei dischi intersomatici.

Con riferimento al quadro complessivo riscontrato in data odierna non ritengo esservi degli elementi di giudizio che permettano di prevedere con sufficiente attendibilità un cambiamento significativo, in particolare un peggioramento, a medio termine della situazione attuale.

4.   Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

La diminuzione della capacità lavorativa viene giustificata da una ridotta caricabilità del rachide lombare e dell'arto inferiore destro nel mantenimento prolungato di posizioni fisse e inergonomiche, nello svolgimento ripetuto di movimenti di torsione e flessione del tronco, nel trasporto di pesi superiori a talvolta 10 kg, raramente 15 kg.

5.   Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Secondo quanto riferitomi dal signor RI 1 esso non avrebbe beneficiato fino ad ora di nessuna misura fisioterapeutica particolare, neppure dopo l'intervento di discectomia.

L'esame clinico attuale mette in evidenza dei disturbi statici e funzionali, così come dei raccorciamenti muscolari pelvico-femorali suscettibili di poter profittare di misure fisioterapeutiche.

Tali misure, associate a un programma attivo di rinforzo della muscolatura del tronco, sono suscettibili di aumentare la caricabilità complessiva del rachide del signor RI 1 con incidenza tuttavia limitata sulla capacità lavorativa complessiva.

Da notarsi in questo contesto come in occasione della valutazione peritale SAM del 4.6.2002 venivano già prese in considerazione delle attività leggere a mediamente leggere per la determinazione della capacità lavorativa/lucrativa residuale.

6.   Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora dispone.

Dal punto di vista ortopedico ritengo che il Signor RI 1 possieda tuttora sufficienti risorse da rendere senz'altro possibile l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione professionale.

Esse risiedono in una possibilità d'ingaggio non limitata degli arti superiori, nella possibilità di spostamenti su terreni regolari potenzialmente non a rischio, nella possibilità di presenziare sul posto di lavoro potendo cambiare regolarmente la propria posizione.

7.   Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

In considerazione del quadro clinico ortopedico riscontrato in data odierna, ritengo che il signor RI 1 sia in grado di svolgere altre attività anche in misura completa e sull'arco di tutta una giornata, a condizione che queste rispecchino le limitazioni presentate dal rachide, rispettivamente dall'arto inferiore destro.

Si tratta in particolare di attività da leggere a medio-leggere con possibilità di cambiamento regolare oppure libera scelta della posizione, senza movimenti o posizioni inergonomiche per il tronco, senza uso di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, senza esposizioni frequenti o repentine a cambiamenti della temperatura o del grado di umidità atmosferico."

(Doc. AI 87-14+15)

L’aspetto pneumologico è stato oggetto di valutazione da parte del dr. __________, Capo-servizio del Servizio di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________, che nel rapporto del 25 aprile 2005, dopo aver posto le diagnosi di asma bronchiale di origine indeterminata con tosse, dispnea e dolori toracali presenti sotto sforzo fisico, quando è esposto a sostanze irritanti e raramente a riposo, funzionalità polmonare normale e iperreattività bronchiale di gravità moderata; sarcoidosi polmonare stadio II trattata con corticosteroidi sistemici dal giugno 1997 al settembre 2001, con attuale remissione clinica, miglioramento radiologico con risoluzione delle linfoadenopatie ilari e persistenza di tenui infiltrati polmonari interstiziali a campi polmonari superiori; stato ansioso-depressivo con crisi di iperventilazione ricorrenti; sindrome lombo-vertebrale cronica in stato dopo discectomia L5/S1 a destra e emilaminectomia L5/S1 a destra per ernia discale L5/S1 e sindrome iperalgica non deficitaria (22.02.2004), ha osservato:

"  (...)

DISCUSSIONE

Si tratta di un paziente 39enne, che ho visitato nell'aprile 2002 per valutazione peritale a carattere pneumologico in presenza di una sarcoidosi polmonare stadio II trattata con corticosteroidi sistemici dal giugno 1997 al settembre 2001, attualmente in remissione clinica e funzionale e in netto miglioramento dal profilo radiologico. La radiografia eseguita in data odierna conferma la persistenza di un'accentuazione della trama polmonare interstiziale ai campi polmonari superiori, molto meno pronunciata rispetto ai controlli radiologici precedenti e invariata rispetto alle radiografie del 7.6.2001 e 19.12.2003 con reperto cardio-mediastinico normale, senza indizi per linfoadenopatie ilari.

Durante gli ultimi tre anni i disturbi polmonari causati dalla presenza di un'asma bronchiale di origine indeterminata sono persistiti in modo invariato, caratterizzati da dispnea, tosse e dolori toracali sotto sforzo fisico moderato o severo, talvolta anche a riposo e la notte senza chiari fattori scatenanti, soventi quando è esposto a sostanze irritanti inalate. Tratta l'asma bronchiale con Ventolin spray assunto mediamente 2 volte al giorno e quando necessita 5-7 spruzzi giornalieri, osserva per la durata di 2-3 settimane un trattamento con Symbicort TH 400/12 ug 1-0-1, che porta solitamente ad un miglioramento dei disturbi legati all'asma.

Lamenta inoltre episodi con sensazione di spossatezza, capogiri non sistematizzati, tremore, difficoltà di coordinazione durante la marcia, debolezza muscolare, difficoltà visive difficili da caratterizzare e parestesie alle mani nel contesto di una sindrome di iperventilazione sulla base di un noto stato ansioso-depressivo, peggiorato rispetto alla visita dell'aprile 2004.

Gli esami di funzionalità polmonare eseguiti oggi e in data 8.1.2004 escludono la presenza di un disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo, restrittivo o di un disturbo della diffusione alveolo-capillare a riposo. Persiste in modo invariato un'ipereattività bronchiale di gravità moderata, leggermente peggiorata rispetto al 15.4.2002.

Dal profilo terapeutico ho consigliato di provare ad assumere in modo regolare Symbicort TH 400/12 ug 1-0-1 per un mese, in seguito ridurre la dose a 1-0-0 continuando ad utilizzare Ventolin spray in riserva. (...)" (Doc. AI 87-21)

Quanto alla capacità lavorativa, rispondendo alle domande del dr. __________, il dr. __________ ha rilevato:

"  1. Diagnosi dal tuo punto di vista.

    Vedi paragrafo diagnosi.

2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

                                  I dati anamnestici e gli esami di funzionalità polmonare consentono di ritenere il signor RI 1 abile nella misura del 100% nella professione di falegname a condizione che si riesca a trattare in modo efficace i sintomi legati all’iperreattività bronchiale e che il paziente non sia esposto a sostanze irritanti inalate (per esempio portando una mascherina durante particolari lavori) e non effettui sforzi fisici moderati o severi.

La sarcoidosi polmonare è da ritenere in fase di remissione come confermato dal decorso clinico e funzionale e lieve accentuazione residua del disegno polmonare interstiziale ai campi superiori bilaterali.

3. Descrivere l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.

                                  Rispetto all’aprile 2002 la situazione respiratoria è rimasta invariata con sintomi legati all’asma bronchiale di origine indeterminata, mentre la sarcoidosi polmonare è in remissione.

                                  La prognosi a medio-lungo termine è da ritenere favorevole, anche se molto probabilmente i problemi legati all’iperreattività bronchiale con conseguenti disturbi respiratori caratterizzati da tosse, dispnea e dolori toracali persisteranno anche in futuro soprattutto se il paziente sarà esposto a sostanze irritanti inalate o effettuerà sforzi fisici severi.

4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

                                  Dal profilo pneumologico non è presente una diminuzione della capacità lavorativa, perché gli esami di spirometria sono normali. Considerando la persistenza di un’ipereattività bronchiale di gravità moderata, il paziente non deve però effettuare attività lavorative con esposizione a sostanze irritanti inalate o che implicano sforzi fisici moderati o severi.

5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Negli scorsi anni il signor RI 1 è stato ripetutamente trattato con farmaci broncodilatatori e antinfiammatori, in particolare corticosteroidi sistemici e inalativi, senza però ottenere la scomparsa dei disturbi respiratori legati all’iperreattività bronchiale. Ho proposto durante il prossimo mese di assumere in modo regolare Symbicort TH 400/12 mg 1-0-1.

Considerando il decorso dei sintomi respiratori negli ultimi anni ritengo però che questo provvedimento non sarà in grado di mutare la situazione respiratoria in modo decisivo.

6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale presso quest’assicurato? Descrivere le risorse di cui l’assicurato ancora dispone.

Dal profilo polmonare il paziente è da ritenere abile nella misura del 100% in ogni tipo di attività lavorativa che non implichi sforzi fisici severi o un’esposizione a sostanze irritanti inalate. Se i provvedimenti di integrazione professionale considerano questi aspetti, il signor RI 1 è da ritenere abile nella misura del 100%.

7. Ritiene che l’assicurato sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore al giorno o riduzione del rendimento).

Vedi punto 6. Se queste condizioni sono rispettate il paziente dal profilo pneumologico sarebbe in grado di effettuare un’attività lavorativa nella misura del 100% per 8 ore al giorno.

8. Osservazioni:

Ritengo che l’inabilità lavorativa attualmente sia prevalentemente causata dal grave stato ansioso-depressivo, che mi sembra peggiorato rispetto al controllo dell’aprile 2002.” (Doc. 87-22+23)

Infine, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto del 18 aprile 2005, è giunto alle seguenti conclusioni:

"  (...)

COSTATAZIONI OBIETTIVE

Ho osservato nell'assicurato una persona inquieta, insicura, irascibile e con difficoltà di contenimento delle sue pulsioni aggressive. Ha pochissimi contatti con i suoi concittadini e tende ad isolarsi in seno alla sua famiglia nella quale trova rifugio e sostegno.

Attualmente non trova le risorse necessarie per svolgere un'attività lavorativa lucrativa anche solo a tempo parziale.

Per i suoi problemi somatici egli ha dei sintomi algici che gli impediscono di svolgere un'attività lavorativa continua. Può tuttalpiù eseguire delle piccole riparazioni ma in modo limitato nel tempo (e quando parlo di limitato non più del 20%).

Al colloquio egli si è presentato abbigliato in modo corretto cosciente orientato nel tempo e nello spazio e concernente la propria persona. Non evidenziava problemi di comprensione o di concentrazione. Le memorie erano intatte. Il corso del suo pensiero leggermente accelerato e ristretto attorno a problemi medico assicurativi e burocratici per cui vi è stata anche una certa tendenza alla digressività. Non ho osservato risposte a vanvera poiché tutta la sua documentazione è attualmente in mano al suo legale. Non evidenzia particolari incoerenze o dissociazioni, il suo linguaggio è intatto, le associazioni forse leggermente allentate e questo per la sua situazione personale di tensione che sta vivendo. Non ho intravisto ideazioni deliranti. Il sospetto di delirio persecutorio non ho potuto confermarlo poiché sia le lettere anonime sia le accuse di vandalismo sono state trasmesse al suo avvocato. Vi è una certa ideazione ossessiva riguardante un sentimento persecutorio da parte dei concittadini. Non ho osservato delle condotte compulsive o delle particolari fobie. Egli non presenta sintomi conversivi.

Non escludo che il paziente esageri nell'esposizione dei momenti conflittuali ma questo non in modo delirante. Non ha mai avuto dei disturbi dispercettivi. Non ho evidenziato disturbi dell'io o della persona.

Affettivamente egli denota da un lato una timia depressa ma d'altra parte uno stato eccitativo e attentivo. È ansioso, disforico, non ho osservato momenti di diffidenza o ostilità. È teso, irritabile, inquieto, vive un profondo sentimento di insufficienza dovuto alla sua malattia somatica. È a tratti iperemotivo. Ho osservato una certa perdita di iniziativa dovuta soprattutto, reattivamente ai commenti grafici, orali e tramite i mass media concernenti le attività collaterali da lui svolte. Egli è stupito della reazione delle persone che lo circondano. Non è una persona iperattiva. Non presenta agitazioni psicomotorie.

Vede però in modo negativo il suo avvenire. Il suo linguaggio è intatto.

A causa dei suoi stati d'ansia fa fatica a trovar sonno. La sua socievolezza è praticamente azzerata. Ha un profondo senso di malattia dovuto alla sua sarcoidosi e ai problemi derivanti. Non evidenzia ideazioni auto od etero clastiche immediate anche se non esclude di passare all'atto di fronte a nuove ingiurie vandalismi o scritti anonimi.

Il colloquio avuto con il signor RI 1 è stato gradevole anche se egli mal celava la sua inquietudine.

DIAGNOSI

Disturbo distimico endoreattivo.

In conclusione, se da un punto di vista psichiatrico l'assicurato non presenta un'inabilità lavorativa particolare concernente la sua formazione e le sue competenze ritengo però che vi sia un'incapacità lavorativa di tipo somatico dovuta alla sua patologia di base.

Ritengo che il signor RI 1 dovrebbe essere visto dai vostri nuovi uffici competenti per la reintegrazione professionale parziale. Il signor RI 1 desidera poter riprendere un'attività lavorativa. In qualità di medico posso solo determinare la sua attuale patologia ma non le sue competenze reintegrative. Avete a questo proposito un servizio mirato in grado di tener conto delle limitazioni fisiche e psichiche di un assicurato." (Doc. AI 87-17+18)

Nel rapporto peritale del 4 maggio 2005 i medici del SAM hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome vertebrale lombare e radicolare irritativa residuale S1 a destra su degenerazione segmentale lombosacrale e pregressa discectomia L5-S1 a destra il 23 febbraio 2004. Essi hanno invece indicato, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di disturbo distimico endoreattivo; asma bronchiale di origine indeterminata con iperreattività di gravità moderata; sarcoidosi polmonare, attuale remissione clinica; cefalea; leucopenia (doc. 87-8).

I periti hanno ritenuto che, rispetto alla precedente valutazione del SAM del 2002, l’assicurato presenta ora delle limitazioni maggiori con riferimento alla patologia ortopedica, più accentuata rispetto al 2002, mentre per quanto concerne le altre patologie essi hanno rilevato, da una parte, che la patologia pneumologica è rimasta stazionaria, con la permanenza dell’iperreattività bronchiale che provoca delle limitazioni e, dall’altra, che la patologia psichiatrica è nettamente migliorata rispetto al 2002 (doc. 87-10). Considerato soprattutto il miglioramento intervenuto a livello psichico, i periti hanno valutato globalmente l’assicurato inabile al lavoro al 50% quale falegname addetto anche al montaggio esterno, ma pienamente abile al lavoro quale falegname in officina e in attività leggere adeguate, che non prevedano il contatto con sostanze irritanti per le vie respiratorie (doc. 87-11).

Nelle sue annotazioni mediche del 19 maggio 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Assicurato valutato nel 2002 SAM inabile al 50% prevalentemente per una problematica psi con raccomandazione di evitare sostanze irritanti per le vie respiratorie.

Ora la nuova valutazione SAM evidenzia la scomparsa della problematica psi ma subentra una nuova affezione lombovertebrale che motiva ora un IL del 50% (presenza tutto il giorno con rendimento ridotto) come falegname montatore. Come falegname in officina risulta abile in maniera completa. Deve anche evitare l'esposizione a sostanze irritanti per le vie espiratorie.

Un'attività leggera a medio leggera (max 10-25 kg) con possibilità di cambiare la posizione di lavoro, senza dovere assumere posizioni o movimenti inergonomici per la schiena (anteflessioni, rotazioni, estensioni ripetute) senza uso di strumenti vibranti, senza esposizione a sostanze irritanti per le vie respiratorie, l'A. è abile in maniera completa dal 4.05.

Con tale valutazione possiamo trasmettere l'incarto al OP.

NB: in questo caso si può notare la ridotta veridicità delle informazioni dei diversi curanti (vedi valutazione del psi curante che sostiene una completa IL).!!!!" (Doc. AI 89-1)

In sede di opposizione l’assicurato ha prodotto nuovi referti medici:

-     certificato medico del 29 agosto 2005 in cui il dr. __________ ha attestato:

"  Certifico che il paziente a margine è in cura regolarmente presso il mio studio medico dal 23.05.2000 a tuttora.

Egli è inabile al lavoro nella misura completa dal gennaio 2000 a tuttora e, in questo periodo a causa di una riesacerbazione dei suoi disturbi il suo stato psichico è peggiorato." (Doc. AI 109-10)

rapporto medico del 7 settembre 2005 del dr. __________, del seguente tenore:

"  La soppressione dell'intera rendita AI per la fine del mese in corso è da ritenersi non giustificata per le seguenti ragioni:

   1.  Al contrario della situazione quando è stata attribuita una rendita intera al signor RI 1 nel 1997 vi è adesso un problema lombosacrale che il 23.2.2004 ha portato a una discectomia L5 - S1 a destra con emilaminectomia L5 - S1 per un'ernia discale L5 - S1. Questi dolori lombosacrali sono iniziati in seguito ad una caduta con contusione lombare il 4.11.2002 (in precedenza non noti problemi algici lombosacrali). Il decorso postoperatorio sebbene senz'altro positivo dal punto di vista degli insopportabili dolori con deficit sensomotorici alla gamba destra trattata è caratterizzato da recidivanti dolori residuali in dipendenza della posizione corporea o di attività fisiche di medio impegno (Jecky boy, camminate in zone piane oltre 1 ora). Tutti questi problemi sono ben spiegabili e credibili in seguito a quanto successo a livello lombosacrale e non sono stati presenti in precedenza alla caduta del 4.11.2002. Prendendo in considerazione le limitazioni descritte non è possibile una ripresa al 100% come falegname neanche in officina che comunque comporta un impegno mediamente importante sulla colonna lombosacrale dovendo in tutti i casi lavorare spesso con le mani tenute in avanti in leggera inclinazione anteriore. Una tale attività attualmente non può essere esercitata in misura più del 50%.

   2.  La situazione psichiatrica è caratterizzata da una importante e persistente fragilità. Lo psichiatra Dr. __________ ritiene il paziente nel suo certificato medico del 29.8.2005 inabile al lavoro in misura completa dal gennaio 2000 per ragioni psichiatriche.

                                                                 Indipendentemente dalla faccenda assicurativa AI noto un aumento del problema depressivo a partire della metà del 2004. Il Dr. __________ e io abbiamo sempre tentato di incoraggiare il paziente ad intraprendere qualsiasi tipo di attività lavorativa, innanzitutto per scopi terapeutici. Non abbiamo mai escluso la possibilità a lungo termine di diminuire l'invalidità dal punto di vista psichiatrico. Come menzionato questo fino adesso non è stato possibile, purtroppo. La soppressione totale di una rendita AI per ragioni mediche (e non economiche), una decisione mai discussa con i curanti (sono per esempio in possesso della perizia pluridisciplinare del 4.5.2005 da pochi giorni, non sono a conoscenza della perizia del Dr. __________ del 13.04.2005 nè del Dr. __________ del 19.4.2005) è una decisione spesso traumatizzante per il paziente e che comporta globalmente maggiori costi a medio lungo termine. Siamo invece adesso confrontati con un ulteriore declino psichiatrico con una (per fortuna non più presente negli ultimi anni) larvata suicidalità. Quanto a una duratura reintegrabilità parziale o totale nel processo lavorativo ci troviamo attualmente di nuovo al punto di partenza mentre che un’azione anche solo minimamente coordinata tra AI e i curanti avrebbe potuto senz'altro portare la faccenda nella buona direzione.

   3.  I problemi respiratori richiedono attualmente un più frequente uso di inalazione con Ventolin e Symbicort. Questo in sè non porta attualmente ad una inabilità lavorativa. Una cauta reintegrazione nell'ambito della falegnameria richiederebbe comunque per i problemi respiratori un’aumentata attenzione alle diverse esposizioni (polveri) da attendersi a medio e lungo termine." (Doc. AI 109-11+12)

Il dr. __________ nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2005 ha così commentato tali nuovi rapporti medici:

"  Alla nostra decisione viene fatta opposizione.

Viene presentato un certificato dallo psichiatra curante e dal MC e delle osservazioni del difensore.

Le osservazioni fatte da quest'ultimo si centralizzano su delle caratteristiche persecutorie rivolte al suo patrocinato. Tale situazione richiederebbe un disagio psi all’A.

Ritengo che l'istruttoria è stata svolta in piena serenità e rispetto, per cui le sue osservazioni non possono cambiare la valutazione medica.

Il psi curante ci invia un semplice certificato che dichiara di seguire l'A. regolarmente e che presenta un’IL completa dal 1.00, inoltre la sua situazione psi è peggiorata ultimamente.

Non vengono descritte alterazioni oggettive e dettagliate.

Per quanto riguarda il MC questo riprende le diverse patologie e giudica un’IL del 50% nella sua attività. Per la componente psi questo si riferisce allo psichiatra senza porre nessun tipo di conclusioni diagnostiche riferendo la sua sofferenza ai dolori continui presenti.

In tale senso la sua valutazione conferma la valutazione complessiva di un’IL del 50% definita nella perizia SAM per la problematica organica.

Ritengo che la perizia SAM ha evidenziato in maniera oggettiva tutti gli elementi che presenta quest'istruttoria. Le osservazioni dal psi curante non sono per niente motivate da elementi oggettivi. La valutazione del MC non si discosta dalla valutazione SAM.

Dal lato medico non vengono presentati elementi oggettivi per indurci a rivalutare l'IL definita in sede SAM.

L'opposizione va respinta." (Doc. AI 110-1)

Con scritto 9 marzo 2006, indirizzato alla patrocinatrice dell’assicurato, il dr. __________ ha rilevato:

"  Ho riesaminato il paziente il 02.03.2006.

Dal punto di vista ortopedico/neurologico vi sono chiaramente delle sindromi residuali più sensorie che motrici da parte della compressione della radice S1 a dx.

Il paziente è chiaramente limitato dai problemi lombosacrali nel suo lavoro come falegname.

Penso che il giudizio nella perizia AI del 04.05.2005 (abile al 50% come falegname in generale, abile al 100% come falegname al banco) non corrisponda alle reali possibilità del paziente.

Come mi ha detto il paziente nella sua attuale attività da falegname indipendente guadagnerebbe nettamente meno di prima. Credibilmente questa diminuzione importante del guadagno attuale è conseguenza diretta dello stato di salute del paziente (e non di una sua presunta pigrizia e nemmeno di problemi di acquisto di lavori).

Penso che possiamo prendere gli ultimi mesi di attività del paziente anche come concreta prova di lavoro sul campo. Se con questi impegni il paziente non è in grado di guadagnarsi la vita in maniera comparabile del periodo prima dell'attuale malattia penso che dovrebbe comunque entrare l'assicurazione AI.

Quello che ho scritto il 07.09.2005 ha in principio ancora la sua validità (veda allegato).

In tutta la faccenda c'è ancora il lato psichico che attualmente può essere considerato da un lato migliorato in confronto a qualche anno fa.

Ricordo comunque che tutta la faccenda AI, che ha reso il paziente da un momento all'altro abile al 100% dopo una situazione di una rendita intera, ha logorato parecchio il paziente. Lui continua ad essere convinto che il tutto di questa nuova valutazione AI sia effettivamente dovuto a delle denunce e non a dei dati oggettivi come descritti nella perizia sopraccitata.

È sull'orlo di sviluppare una sindrome di Kohlhaas (= l'aumentante sensazione di essere stato trattato ingiustamente con accanimento, ha pensieri rivendicativi attorno a questa problematica). A medio termine sono piuttosto pessimista per un futuro professionale sereno del paziente, non solo per i problemi lombosacrali ma anche per i problemi psichiatrici pre-esistenti e quelli appena descritti.

In dipendenza all'effettiva perdita di guadagno (sarà compito del giurista e non del medico fare approfondimenti in questa direzione) penso su per giù di tentare a lungo termine di rendere il paziente abile al lavoro attorno al 10%.

Siccome si parlava anche di un'eventuale riforma professionale da parte dell'AI, si dovrebbe approfondire comunque teoricamente anche questa probabilità sebbene il paziente sembra solo limitatamente motivato e incline a sottoporsi a una riformazione professionale in direzione di lavori con poco impegno fisico (lavori d'ufficio ecc...)." (Doc. AI 111-2+3)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 12 luglio 2006 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Falegname

Assicurato a beneficio rendita AI dal 1.4.1999 inizialmente per patologia polmonare ed in seguito per affezione psichiatrica.

SAM 4.2002:

Importante sindrome ansioso depressiva, con / su

- somatizzazioni d'ansia in A. con personalità francamente anancastica nel quadro di una complessa situazione clinica di tipo internistico.

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Sarcoidosi polmonare stadio II, con / su

-   trattamento con corticosteroidi sistemici dal giugno 1997 al settembre 2001;

-   remissione clinica;

-   miglioramento radiologico (rispetto all'ultima lastra del 7.06.2001), con risoluzione delle linfadenopatie ilari, persistenza di tenui infiltrati polmonari interstiziali campo polmonare sup.;

-   lieve disturbo della diffusione alveolocapillare, presente sotto sforzo fisico massimo;

-   iperreattività bronchiale di gravità moderata;

Sospetta asma bronchiale d'origine indeterminata, con / su

tosse, dispnea e dolori toracali presenti sotto sforzo fisico, raramente a riposo; funzionalità polmonare normale;

iperreattività bronchiale di gravità moderata.

Conclusione. Abile al 50% (rendimento ridotto) in attività leggera o medio leggera e senza esposizione a sostanze irritanti.

SAM 4.2005:

Sindrome vertebrale lombare e radicolare irritativa residuale S1 a ds. con/su

-   degenerazione segmentale-lombosacrale;

-   pregressa discectomia L5-S1 a ds. (23.02.2004).

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Disturbo distimico endoreattivo.

Asma bronchiale d'origine indeterminata con/su

-   iper-reattività di gravità moderata

Sarcoidosi polmonare, attuale remissione clinica.

Cefalea.

Leucopenia.

Conclusione SAM: l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% come falegname addetto anche al montaggio esterno (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).

Come falegname in officina l'A. presenta una capacità lavorativa del 100%.

Vedi presa di posizione SMR del 27.10.2005 in fase di opposizione.

Attualmente viene inoltrato ancora certificato del medico curante dr. __________ del 9.3.2006:

questo certificato non contiene nuovi elementi clinici in favore di una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM di 4.2005. Le conclusioni SAM vanno quindi confermate."

(Doc. AI 113-1+2)

L’amministrazione, con la decisione su opposizione del 26 ottobre 2006, ha quindi confermato la soppressione della rendita.

                               2.6.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________, datato 16 gennaio 2007, del seguente tenore:

"  Siccome vi è un chiaro peggioramento della situazione psichica il paziente oltre alla solita terapia psicofarmacologica e psichiatrica beneficerà a partire dal 18.01.2007 di una psicoterapia tramite il __________. Non è comunque da escludere la possibilità di un ricovero nei prossimi tempi per i problemi psichiatrici." (Doc. B)

L’assicurato ha pure trasmesso al TCA copia della “notifica al medico di fiducia della cassa malati concernente l’assunzione dei costi della psicoterapia ai sensi degli articoli 2 e 3 Opre” del maggio 2007, in cui il dr. __________ del __________ di __________ ha indicato, quale descrizione dei disturbi, l’esistenza di una “sindrome depressiva ricorrente in personalità ossessiva”, ponendo quale diagnosi secondo la classificazione riconosciuta dell’ICD10 “F33.2”, aggiungendo che “la persona è seguita da anni per la suddetta sindrome da un punto di vista farmacologico: la richiesta attuale è di sostenerlo con una psicoterapia cognitivo-comportamentale” allo scopo di “ristabilire progressivamente un contatto con la realtà sociale e professionale da anni compromessa” (doc. C).

L’assicurato ha poi prodotto lo scritto del 3 luglio 2007 della ditta __________ all’__________, del seguente tenore:

"  Come concordato inviamo un breve rapporto con le nostre valutazioni inerenti il reinserimento del Sig. RI 1 fino a fine Giugno.

Inizialmente il rendimento, specialmente dal punto di vista finanziario, è risultato praticamente nullo essendo il soggetto coinvolto in attività di supporto, successivamente viene impiegato in situazioni normali di lavoro dove, nonostante l'impegno e la dedizione dimostrata, ha necessitato il supporto di terze persone per portare a termine gli stessi dimostrando reticenza nell'assumere posizioni di responsabilità.

Presumendo un miglioramento nei prossimi mesi, confermiamo l'intenzione da parte di __________ di assumere a fine periodo di formazione il Sig. RI 1 nelle migliori delle ipotesi, con un contratto al 50% di resa." (Doc. D)

Infine, l’assicurato ha prodotto il rapporto del 30 maggio 2007 del dr. __________ relativo all’esame di RM al ginocchio destro eseguito il 29 maggio 2007 (doc. E).

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Dopo attenta analisi degli atti, questa Corte ritiene che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato, giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

                                         Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 25 luglio 2003. Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla perizia del SAM del 4 giugno 2002. Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al riguardo, va rilevato che se è vero che l’UAI, in sede di revisione, ha disposto una nuova perizia SAM, al fine di analizzare lo stato di salute dell’interessato e di valutare se, rispetto alla precedente perizia del SAM del 2002, vi è stato o meno un miglioramento delle condizioni di salute, va tuttavia evidenziato che a tale nuova perizia pluridisciplinare non può essere attribuito pieno valore probatorio.

Questo Tribunale ritiene che non vi sia motivo per distanziarsi dalla citata perizia per quanto concerne l’aspetto ortopedico, ritenuto leggermente peggiorato rispetto alla precedente valutazione del 2002 e con riferimento all’aspetto pneumologico, rimasto invariato da allora.

La valutazione dei periti del SAM riguardo alla patologia psichiatrica, che avrebbe subito un netto miglioramento, tale da non più comportare, da un punto di vista strettamente psichiatrico, alcuna inabilità lavorativa, non può invece essere tutelata, per i motivi che seguono.

                                         Innanzitutto occorre rilevare che il dr. __________, consulente specialista in psichiatria e psicoterapia chiamato dal SAM a valutare la patologia psichiatrica dell’assicurato, nel suo rapporto peritale del 18 aprile 2005, ha diagnosticato un disturbo distimico endoreattivo, senza fare riferimento ad una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e senza valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa tenendo conto dei diversi criteri richiesti dalla giurisprudenza (ossia il carattere premorboso, l’affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte), elementi che, come visto in precedenza, sono invece assolutamente necessari (cfr. consid. 2.7. in fine).

Già solo per tale ragione il consulto psichiatrico avrebbe dovuto essere ulteriormente approfondito e precisato.

                                         Inoltre e soprattutto, nell’introduzione del suo referto peritale, il dr. __________ ha riassunto per sommi capi il caso, indicando che l’interessato ha beneficiato di una rendita intera per un grado di invalidità dell’80% dal 1989 per motivi somatici, indicando che “il paziente è al beneficio di una rendita di invalidità per un’incapacità lavorativa all’80% e questo dal 1989 a causa dei suoi disturbi somatici” (doc. 87-16).

                                         Questa affermazione non è corretta.

                                         Come visto in precedenza (cfr. consid. 1.1. e 2.4.), infatti, l’assicurato è stato posto dapprima al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 1998 al 31 dicembre 1998, per un grado di invalidità del 75%, a causa di una problematica polmonare (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 26 aprile 1999, doc. 20), mentre, in seguito, egli ha nuovamente beneficiato di una rendita intera, per un grado di invalidità dell’80%, a partire dal 1° aprile 1999, ma stavolta a causa dell’esistenza soprattutto di una patologia psichiatrica (importante sindrome ansioso-depressiva con somatizzazioni d’ansia in paziente con personalità francamente anancastica nel quadro di una complessa situazione clinica di tipo internistico) così come attestato dal dr. __________ nel suo referto peritale del 3 maggio 2002 redatto nell’ambito della perizia affidata dall’UAI al SAM (cfr. decisioni del 25 luglio 2003 dell’UAI, doc. 66/1-6, sottolineatura della redattrice).

Nonostante questa importante diagnosi posta dal perito psichiatra nell’ambito della precedente perizia del SAM del giugno del 2002, giustificante il diritto ad una rendita e quindi tutt’altro che secondaria, il dr. __________, nel suo referto peritale, non ha fatto accenno alcuno alla precedente valutazione peritale del dr. __________, né all’evoluzione dei disturbi dal 2002 in poi. Lo specialista si limitato ad indicare, nell’anamnesi, che l’assicurato è seguito dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, dal 2000, con sedute ogni due-tre settimane, senza aggiungere altro.

Il dr. __________ non ha quindi spiegato i motivi per i quali a suo avviso si sia passati dalla precedente diagnosi di “importante sindrome ansioso-depressiva con somatizzazioni d’ansia in paziente con personalità francamente anancastica nel quadro di una complessa situazione clinica di tipo internistico” posta dal dr. __________ - per la quale l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro al 50% (doc. 48-22) - a quella attuale di “disturbo distimico endoreattivo”, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. 87-18).

A mente di questa Corte, il mancato riferimento da parte del dr. __________, nell’anamnesi e nella discussione, al precedente consulto psichiatrico del dr. __________ e la conseguente assenza di motivazione in merito alle ragioni giustificanti la “scomparsa” della diagnosi di importante sindrome ansioso-depressiva attestata dal precedente perito - ritenuta invalidante e peraltro posta alla base della decisione di attribuzione della rendita intera – rendono il consulto peritale psichiatrico del 18 aprile 2005 del dr. __________ lacunoso ed impreciso e quindi inattendibile e di conseguenza, anche la perizia del SAM del 4 maggio 2005.

Tale perizia non può pertanto essere posta a fondamento della decisione di soppressione della rendita.

                                         In tale contesto va segnalato che in una sentenza I 759/06 del 5 settembre 2007, concernente un caso di soppressione, in via di revisione, di una mezza rendita d’invalidità in precedenza accordata ad un’assicurata, il Tribunale federale ha rinviato gli atti al primo giudice. L’Alta Corte ha ritenuto che l’autorità cantonale di ricorso aveva sì appurato quali erano le circostanze esistenti al momento della decisione impugnata, ma le ha rimproverato tuttavia di non essersi espressa riguardo alle affezioni che avevano giustificato in precedenza l’attribuzione all’assicurata di una mezza rendita e alla successiva evoluzione delle patologie, con riferimento in particolar modo alle modifiche dello stato di salute intervenute nel frattempo e che avevano portato, in via di revisione, alla soppressione della rendita (l’Alta Corte ha infatti osservato che, citiamo: “Il apparaît par contre qu'elle n'a formulé aucune considération quant aux affections ayant justifié l'octroi de la demi-rente, voire la confirmation du droit à une telle prestation, et qu'elle n'a pas procédé à la comparaison des situations médicales déterminantes dans une procédure de révision, de sorte que l'on ignore quels sont les changements intervenus qui ont justifié la suppression de la rente servie jusque-là. Il convient dès lors de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent sur ce point.”, sottolineatura della redattice).

Come visto, il perito psichiatra ha omesso di compiutamente valutare la patologia psichiatrica in tutta la sua evoluzione, tenendo conto anche della precedente valutazione peritale del dr. __________. Inoltre, i periti del SAM, una volta ricevuto il consulto peritale del dr. __________ - privo di diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e carente riguardo all’anamnesi e al riferimento alla precedente valutazione peritale del dr. __________ – non hanno ritenuto necessario richiedere al consulente delle precisazioni, in particolare con riferimento all’evoluzione dei disturbi psichici rispetto al 2002, accontentandosi di concludere che “dal profilo psichiatrico l’assicurato è nettamente migliorato rispetto al 2002” (doc. 87-10, sottolineatura della redattrice).

Questo modo di procedere non può essere fatto proprio dal TCA. Si giustifica quindi il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda a nuovi accurati e approfonditi accertamenti psichiatrici al fine di determinare con precisione quali siano le patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua, sia nella sua precedente attività, sia in altre maggiormente indicate.

Occorre poi tenere conto anche del fatto che il consulto psichiatrico del dr. __________ contrasta pure con quanto attestato dai curanti dell’insorgente, dr. __________ e dr. __________.

Il dr. __________, infatti, nel suo rapporto medico del 24 settembre 2004 indirizzato all’UAI, aveva osservato che lo stato di salute dell’interessato era suscettibile di peggioramento sia con riferimento al manifestarsi di un nuovo episodio lombosacrale, scaturito nell’operazione di un’ernia discale con sindrome S1 nel febbraio 2004, sia in relazione all’esacerbazione della sua situazione depressiva, con sviluppo di pensieri paranoidiformi (doc. 79-2, sottolineatura della redattrice).

L’esacerbazione dei disturbi psichici era poi stata confermata dallo specialista curante, dr. __________, che nel suo rapporto medico del 12 ottobre 2004 all’attenzione dell’UAI, dopo aver osservato di avere in cura da diversi anni l’assicurato, posto al beneficio di un’importante psicofarmacoterapia, che aveva comportato un’evoluzione piuttosto positiva della sintomatologia, aveva rilevato un peggioramento delle condizioni di salute (doc. 81-2, in cui lo specialista ha indicato che, citiamo: “purtroppo nuovamente è in crisi, non dorme, presenta importanti disturbi neurovegetativi e ha ricominciato a presentare attacchi di panico accompagnati da idee persecutorie. La sua inabilità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico è nella misura del 50% ma visto il suo stato attuale la sua inabilità lavorativa anche dal punto di vista psichiatrico ora rimane nella misura completa sperando che in futuro possa recuperare e migliorare”).

Dell’esistenza o meno di tali disturbi e per quali motivi non vi è tuttavia traccia nel consulto peritale del dr. __________.

Che le condizioni di salute psichica dell’interessato siano peggiorate è poi stato ribadito a più riprese, sia dal dr. __________, che dal dr. __________. Quest’ultimo, nel suo rapporto medico del 29 agosto 2005, ha ribadito di avere in cura l’assicurato fin dal 23 maggio 2000, ritenendolo inabile al lavoro al 100% e aggiungendo che “in questo periodo a causa di una riesacerbazione dei suoi disturbi il suo stato psichico è peggiorato” (doc. 109-10, sottolineatura della redattrice).

Anche il dr. __________, nel suo certificato medico del 7 settembre 2005, ha osservato di avere notato “un aumento del problema depressivo a partire dalla metà del 2004”, che ha portato ad un “ulteriore declino psichiatrico con una (per fortuna non più presente negli ultimi anni) larvata suicidalità” (doc. 109-12, sottolineatura della redattrice).

Già a fronte di tali referti, di senso opposto rispetto alle conclusioni della perizia del dr. __________ - tutt’altro che stabilita in piena conoscenza degli antecedenti (anamnesi) e recante delle conclusioni dell'esperto ben motivate, come invece richiesto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.) - l’UAI avrebbe dovuto disporre nuovi accertamenti medico-psichiatrici al fine di valutare le patologie dell’assicurato e il loro influsso sulla capacità lavorativa. Non può infatti essere condiviso quanto rilevato dal dr. __________ del SMR, secondo il quale gli attestati del dr. __________ e del dr. __________ non descrivono alterazioni oggettive e dettagliate, in grado di rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute.

Il dr. __________ ha poi ribadito che le condizioni psichiche dell’assicurato hanno subito un ulteriore deterioramento nel suo certificato del 16 gennaio 2007 (cfr. doc. B, nel quale ha attestato che “siccome vi è un chiaro peggioramento della situazione psichica il paziente, oltre alla solita terapia psicofarmacologica e psichiatrica, beneficerà a partire dal 18 gennaio 2007 di una psicoterapia tramite il __________. Non è comunque da escludere la possibilità di un ricovero nei prossimi tempi per i problemi psichiatrici”).

                                         Tale referto, che si riferisce ad un periodo posteriore alla decisione impugnata, (essendo la psicoterapia prevista solo a partire dal 18 gennaio 2007), non potrebbe quindi essere preso in considerazione, dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 26 ottobre 2006 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Questo certificato, tuttavia, non fa che ribadire il peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato già attestato in precedenza, sia dal dr. __________, sia dal dr. __________ e può quindi essere preso in considerazione.

Lo stesso è poi stato seguito dalla copia della notifica inviata nel maggio 2007 alla cassa malati per l’assunzione dei costi della psicoterapia cognitivo-comportamentale a sostegno di una “sindrome depressiva ricorrente in personalità ossessiva, F33.2”, attestata dal dr. __________ del __________ (doc. C). Tale notifica - che non può certo essere considerata alla stregua di un certificato medico, rispettoso delle esigenze poste dalla giurisprudenza per attestare un peggioramento dello stato di salute e poi in ogni caso successiva alla decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice - conferma comunque ancora una volta la diagnosi di sindrome depressiva valutata dal precedente perito del SAM, dr. __________ e poi ribadita dal dr. __________, ma completamente ignorata dal perito psichiatra chiamato ad esprimere la propria valutazione nella presente vertenza.

La netta contrapposizione di diagnosi e di valutazione relativa alla capacità lavorativa residua dell’interessato tra l’attuale perito psichiatra, da un lato e i curanti e il precedente perito psichiatra, dall’altro, avrebbe dovuto spingere l’UAI ad ulteriormente analizzare la componente psichiatrica, prima di emettere una decisione di soppressione di prestazioni.

Occorre infine rilevare che anche il consulente pneumologo, dr. __________, chiamato a valutare l’aspetto pneumologico nell’ambito sia della perizia del SAM del 2002, che in quella del 2005, nel suo rapporto del 25 aprile 2005 ha ritenuto che rispetto al 2002 i disturbi legati allo stato ansioso-depressivo dell’assicurato sono nettamente peggiorati, concludendo il suo rapporto peritale con l’annotazione che a suo parere “l’inabilità lavorativa attualmente sia prevalentemente causata dal grave stato ansioso-depressivo, che mi sembra peggiorato rispetto al controllo dell’aprile 2002” (doc. 87-23, sottolineatura della redattrice).

Pur riconoscendo che il dr. __________ non è uno specialista della materia che qui interessa, il fatto stesso che il citato consulente abbia riscontrato un netto peggioramento dello stato psichico dell’interessato (che a suo avviso condiziona in maniera prevalente la sua inabilità lavorativa), mentre il consulente psichiatra, dr. __________, ha considerato che l’aspetto psichico non limita in alcun modo la capacità lavorativa dell’assicurato, senza tuttavia motivare le sue conclusioni, avrebbe dovuto spingere i periti del SAM in prima battuta e in ogni caso l’amministrazione, in un secondo momento, a procedere ad ulteriori approfonditi, dettagliati e motivati accertamenti di natura psichiatrica.

Questo Tribunale ritiene dunque la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico.

Alla luce degli atti dell’incarto non è possibile, allo stato attuale, stabilire se vi è stato effettivamente un miglioramento, netto, delle condizioni psichiche dell’interessato, come valutato dal dr. __________, o se invece le stesse siano rimaste stazionarie o abbiano addirittura subito un peggioramento, come addotto dall’insorgente e attestato dal dr. __________ e dal dr. __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti.

A mente di questo Tribunale, infatti, a fronte, da una parte, delle lacune nella perizia psichiatrica del dr. __________ e, dall’altra, delle valutazioni dei curanti, che ricalcano quanto già stabilito dal dr. __________ nell’ambito della perizia del SAM del 2002, l’amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti medici di natura psichiatrica al fine di determinare con precisione le patologie che affliggono l’interessato e la loro incidenza sulla capacità lavorativa prima dell’emissione della decisione impugnata.

                                         In simili condizioni, la decisione su opposizione impugnata va annullata. Gli atti vanno rinviati all’amministrazione affinché, tenuto conto della precedente perizia del dr. __________, di quella del dr. __________ e del giudizio dei curanti, approfondisca la valutazione delle patologie psichiatriche di cui soffre l’assicurato e delle conseguenti limitazioni che ne derivano ed accerti l’effettiva abilità lavorativa dell’assicurato, predisponendo gli opportuni accertamenti medico-psichiatrici.

                                         In esito a tale complemento istruttorio, l’Ufficio AI valuterà se lo stato di salute ha subito un cambiamento importante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita e si pronuncerà nuovamente e compiutamente sulla revisione intrapresa nell’agosto 2004.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’amministrazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8. e renda una nuova decisione.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2006.219 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2007 32.2006.219 — Swissrulings