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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.2007 32.2006.208

5 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,923 mots·~20 min·6

Résumé

Assicurato con problematica cardiaca. Chieste delucidazioni al perito cardiaco. Conferma della decisione di diniego di prestazioni; assistenza giudiziaria accolta

Texte intégral

Incarto n. 32.2006.208   BS/ll

Lugano 5 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, è stato professionalmente attivo quale autista di veicoli pesanti. Nel gennaio 2004 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di problemi cardiaci (doc. AI).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia cardiologica a cura del dr. __________, con decisione 20 luglio 2005, confermata con decisione su opposizione 20 ottobre 2006, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni assicurative. In particolare, accertato che l’assicurato non può più esercitare la precedente professione e che, tuttavia, un’attività leggera adeguata al suo stato di salute è proponibile al 100%, l’amministrazione ha proceduto al consueto raffronto dei redditi, giungendo alla determinazione di un grado d’invalidità del 16% (doc. AI 26/39).

                               1.2.   Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’esecuzione di una perizia medica e psichiatrica. Egli rileva che il cardiologo curante, prof. dr. __________, nel rapporto 5 aprile 2004 aveva concluso per una totale inabilità lavorativa anche in attività con sforzi fisici di grado leggero, motivo per cui si rende necessario l’esperimento di ulteriori esami sia di natura cardiologica che psichiatrica, essendo infatti stata riscontrata una sindrome ansioso-depressiva. In via subordinata egli ha chiesto, vista la sua particolare situazione personale e professionale, una riduzione del 25% sul calcolo della capacità di guadagno residua, ciò che comporta il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.

                                         Il ricorrente ha chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria.

                               1.3.   Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                               1.4.   Con scritto 9 agosto 2007 Il TCA ha sottoposto la perizia del dr. __________ al prof. dr. __________ per una presa di posizione (VI); quest’ultimo ha risposto in data 4 settembre 2007 (VIII).

                                         In seguito, lo scrivente Tribunale ha intimato la nuova documentazione alle parti per osservazioni. La presa di posizione dell’Ufficio AI è datata 24 settembre 2007 (X), quella del ricorrente 3 ottobre 2007 (XII).

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.3.  

                             2.3.1   Nella fattispecie in esame, l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia cardiaca eseguita dal dr. __________. Con rapporto 4 novembre 2004, dopo aver esposto in dettaglio i dati d’anamnesi e dopo una prova da sforzo risultata negativa, il succitato specialista in cardiologia ha diagnosticato una cardiopatia ischemica, una sindrome ansioso-depressiva e psoriasi cutanea. Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ non ha ritenuto esigibile la precendente professione di camionista con mansioni addizionali di sollevamento pesi anche importanti. In attività leggere l’assicurato è invece integrabile al 100% (doc. AI 19-3).

                                         Il ricorrente ha fatto riferimento al rapporto 5 aprile 2004 del prof. dr. __________, primario in cardiologia, angiologia e medicina interna all’Ospedale __________ di __________, in particolare al seguente passaggio:

"  (…)

Trattasi di un paziente con una grave coronaropatia con stato dopo infarto miocardiaco anteriore esteso con malattia coronaria bivasale e con stato dopo dilatazione di una stenosi duplice complessa del RIVA prossimale e medio avvenuta poco dopo l'infarto esteso del miocardio. Il paziente continua a presentare attualmente delle precordialgie suggestive per un'angina pectoris post-infartuale. Una scintigrafia, ancorché datata, mostrava un'ischemia residua. Da un punto di vista cardiologico ritengo che il paziente sia per le suddette ragioni e diagnosi inabile al 100% per attività che comportano sforzi fisici anche di grado leggero. Resto volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione." (Doc. AI 7-2)

                                         Vista la divergenza tra i due cardiologi in merito alla valutazione riguardo la residua capacità lavorativa in attività adeguate, in data 9 agosto 2007 il TCA ha formulato al prof. dr. __________ le seguenti domande:

“1.Condivide la perizia del dr. __________, in particolare per quel che concerne la valutazione conclusiva sull’abilità lavorativa dell’assicurato in attività leggere adeguate?

2. In caso contrario, per quali motivi ?

3. Attualmente la patologia cardiaca è stazionaria? Vi è stato un peggioramento? (p.f. allegare la pertinente documentazione). “ (VI).

                                         Queste le risposte date dal succitato cardiologo:

"  (…)

1.       Condivido la perizia del Dr __________ esemplarmente compilata con la sua abituale intelligenza e precisione. In particolare, pur considerando che il paziente in questione presenta una coronaropatia bivasale con un infarto esteso anteriore e antero-apicale e occlusione pure dell'arteria coronaria destra in sede distale che ha un'attività, come formulato dal Dr. __________, di tipo leggero evitando di sollevare pesi superiori ai 10-15kg possa essere in effetti presa in considerazione. Per quel che riguarda la prognosi questo paziente, pur basandomi su dei dati ormai "datati", quo ad vitam rimane tuttavia non buona.

2.       Vd. risposta alla domanda no. 1

3.       Non avendo più rivisto il paziente dalunga data non posso esprimermi con sicurezza su questo punto. Nel caso questo fosse necessario da parte vostra dovrei riconvocare il paziente e sarebbe probabilmente inevitabile e necessario eseguire una valutazione funzionale con una scintigrafia o con una risonanza cardiaca oltre che ovviamente eseguire ancora una valutazione clinica cardiologica standard." (Doc. VIII, sottolineatura del redattore)

                                         In queste circostanze sussiste dunque unanimità di valutazione circa la residua capacità lavorativa del ricorrente in un’attività confacente il suo stato di salute.

                                         Non vi è inoltre da ritenere subentrato un rilevante peggioramento delle condizioni cardiologiche dell’assicurato (nel complesso la prognosi a breve e medio termine è stata valutata dal dr. __________ come abbastanza buona; cfr. perizia punto no. 5, pag. 3), non avendo quest’ultimo al riguardo prodotto alcun atto medico.

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.3.2.Per quel che concerne la sindrome ansioso depressiva riportata dal dr. __________, questo TCA concorda con quanto asserito nella nota 11 novembre 2005 dal dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ossia:

"  (…)

L'assicurato è stato dichiarato abile al 100% in attività leggere dopo una prova da sforzo clinicamente e elettricamente negativa (assenza di segni di ischemia cardiaca residua) a 130 Watt che corrisponde ad un'attività fisica pesante (vedi Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung).

In questo senso la valutazione peritale è da ritenersi sicuramente giustificata. L'esecuzione d'un esame coronarografico o di un eco-stress non risulta indicata per valutare la funzionalità cardiaca ma unicamente tali esami servono per identificare, in presenta di un sospetto clinico, la presenta di patologie coronarie bisognose di trattamento. Si tratta quindi di esami di importanza nella cura della malattia e non servono per valutare la capacità lavorativa in un individuo.

Per quanto concerne la problematica psichica va rilevato che ne da parte del medico curante dr. __________ ne da parte del dr. __________ non sia mai stata riscontrata ne trattato un disturbo depressivo. Il perito cardiologo interpreta anamnestici stati di ansia legati al timore di ripetersi di un evento cardio-vasoclare quale sindrome ansioso-depressiva, interpretazione che non risulta corretta trattandosi di ansie comprensibili in considerazione dell'anamnesi cardiaca, ansie che però non hanno avuto ripercussioni sul funzionamento personale e sociale dell'assicurato." (Doc. AI 37-1)

                                         Va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128), circostanze non riscontrabili nel caso in esame.

                                         Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una perizia multidisciplinare. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                            2.3.3.   In conclusione, visto quanto sopra, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente presenta un’abilità al lavoro del 100% in attività leggere.

                               2.4.   Per la determinazione dell’incapacità al guadagno, con rapporto 18 luglio 2005 il consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente) ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale camionista (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido) e più precisamente:

"  (…)

In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche, calcolando un reddito secondo RSS (cat. Prof. RSS 4, quartile plausibile appropriato 2) il calcolo economico presenta il confronto del reddito da sano di Fr. 61'313.- (aggiornamento nel 2002) con il reddito da invalido che secondo RSS nel 2002 ammontava almeno a Fr. 51'265.- ottenendo un grado invalidante massimo del 16% come espresso a margine. Tale capacità al guadagno è presente in pratica dal mese di agosto 2002 come dimostrato dagli atti medici.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                                     CHF 61'313.con invalidità                                         CHF 51'265.-

Perdita di guadagno                            CHF 10'048.-           =Grado d'invalidità 16%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

(…)." (Doc. AI 26-2)

                            2.4.1.   Riguardo al reddito da valido, nel rapporto 18 luglio 2005 il funzionario incaricato ha quantificato in fr. 61'313.-- il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano quale camionista, aggiornando il dato salariale al 2002 (doc. AI 25-2).

                            2.4.2.   Conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Recentemente, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (tabella TA1) e non più quelli regionali (tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Nel caso di specie, il consulente ha fatto riferimento ai dati salariali statistici riferiti alle grandi regioni (tabella TA13), oramai non più utilizzabili e quindi la determinazione del reddito da invalido va corretta con l’ausilio dei dati salariali nazionali (tabella TA 1).

Il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4’557.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’750 mensili oppure a fr. 57’000 per l'intero anno (fr. 4’750 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Riguardo alla riduzione del reddito da invalido per motivi personali e professionali, il consulente l’ha quantificata in ragione del 16%. Il ricorrente, ritenuta l’età ed la sua scarsa scolarizzazione, propende invece per una riduzione del 25%. Tale questione può rimanere aperta, perché pur volendo applicare la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza, l’assicurato non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile.

                                         Infatti, raffrontando il reddito da valido di fr. 61’313.-- con il reddito ipotetico da invalido di fr. 42750 (75% di 57'000) risulta un grado d’invalidità del 30% (61’313 – 42750 x 100 : 61’313). Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emissione della decisione contestata.

                                         Tenuto conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.

                               2.6.   Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         In casu, il ricorrente si trova nel bisogno. Egli dispone, quale unica entrata, di una prestazione complementare a favore della moglie (cfr. doc. A). L’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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