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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2007 32.2006.206

20 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,505 mots·~23 min·5

Résumé

Assicurato con precedene attività indipendente. Conferma della perizia reumatologica. Determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo ordinario. Nessun diritto alla rendita.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.206   BS

Lugano 20 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale falegname indipendente, nel mese di giugno 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti. Quale danno alla salute egli ha indicato “uricemia e degenerazione dei menischi” (doc. AI 3-5).

                                         Raccolta la documentazione medica ed economica del caso, eseguita una perizia reumatologica (dr. __________) ed una valutazione economica, con decisione 9 marzo 2006 l’Ufficio AI ha negato il riconoscimento di prestazioni, motivando come segue:

"  (...)

Dall’esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, risulta medicalmente oggettivata una completa inabilità lavorativa nella sua abituale attività professionale di falegname indipendente, a partire dal mese di giugno 2002.

Tuttavia, a decorrere dal mese di marzo 2003 (momento in cui è teminato il problema acuto gottoso) lei è completamente abile al lavoro in un’attività adeguata al suo stato di salute, fisicamente leggera e rispettosa dei limiti funzionali reumatologici e pneumatologici (sollevamento o trasporto di pesi fino a 25 kg, senza lavori ripetuti o prolungati sopra l’altezza della testa, senza regolari spostamenti su scale o ponteggi, senza pericolo di caduta a causa di scarso equilibrio e senza esposizione a sostanze irritanti, specialmente a polvere di legno)

.

La valutazione dal profilo economico-professionale ha permesso di definire una gamma di attività ancora esigibili da parte sua.

Tenuto conto delle conseguenze fisico-funzionali dovute al danno alla salute e del percorso socio professionale (esperienza specifica nella professione di falegname), la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate, leggere da svolgersi in ambiente asettico, legate al settore industriale, dei trasporti, della logistica, della sorveglianza-manutenzione e della vendita (per esempio all’interno di un negozio-magazzino di mobili o di materiali connessi al settore delle rifiniture, dove lei potrebbe sfruttare le conoscenze professionali acquisite).

In attività confacente al suo stato di salute lei avrebbe potuto conseguire, nel 2002, un reddito pari a fr. 49'579.00 (secondo statistiche RSS, categoria 4, quartile 2, considerando una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 5% per attività leggera e per la scarsa adattabilità dovuta ai limiti reumatologici e pneumologici).

Considerato che nella sua precedente attività di falegname indipendente, negli ultimi anni lavorativi prima dell’insorgenza del danno alla salute, lei non ha mai conseguito redditi annui superiori a Fr. 24'000.00 (secondo gli elementi di tassazione, nei bienni 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002), non vi è alcuna perdita economica in confronto a quanto potrebbe guadagnare in un’attività adeguata.

Non vi sono quindi i presupposti per il riconoscimento di prestazioni da parte dell’Assicurazione Invalidità. (...)"

                               1.2.   Con opposizione 19 aprile 2006 l’assicurato ha sostenuto un peggioramento del suo stato di salute in quanto sarebbero subentrate ulteriori patologie, allegando inoltre ulteriore documentazione medica (doc. AI 53)

                                         Dopo aver sottoposto tali atti all’esame del proprio servizio medico (SMR) - il quale, con rapporto 23 maggio 2006, non ha riscontrato aspetti medici che non sono stati già considerati-, con decisione 20 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 63-1).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l’assicurato ha contestato la decisione amministrativa, ribadendo il peggioramento del suo stato di salute.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, rinviando al contenuto della decisione impugnata.

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità. 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                               2.5.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha dapprima ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________.

                                         Con rapporto 11 febbraio 2005 lo specialista in reumatologia, poste le diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, dopo aver proceduto alla valutazione dei dati oggettivi, ha ritenuto l’assicurato inabile al 30% nell’attività di falegname a seguito delle difficoltà riscontrate nell’effettuare lavori in posizione accovacciata, con le braccia sopra l’orizzontale ed a causa del modico limite di caricabilità lombare nell’alzare pesi. Il perito ha concordato con il medico curante di ritenere l’assicurato pienamente abile in attività adeguante che non implichino una sovraccarico delle ginocchia e che rispettino i limiti funzionali sopra descritti (doc. AI 27-9/10).

                                         Avendo il ricorrente segnalato problemi di respirazione, l’amministrazione ha chiesto un parere al pneumologo curante. Nel rapporto 28 agosto 2005 il dr. __________, diagnosticata un’asma bronchiale e rinocongiuntivite con componente allergica, ha ritenuto l’attuale attività di falegname controindicata a seguito del peggioramento dei disturbi a livello delle vie aree superiori ed inferiori per via dell’esposizione a polvere di legno. In attività che non implichino sforzi fisici moderati/severi o esposizione a sostanze irritanti inalate, quale la polvere di legno, l’esigibilità è completa (doc. AI 41-4).

                                         Con il ricorso, l’assicurato ha prodotto diversi atti medici, già trasmessi all’Ufficio AI durante la procedura di opposizione (doc. 61-2/11). Al riguardo, nella nota 23 maggio 2006 il dr. __________ del SMR ha rettamente fatto presente come tali atti non apportano elementi che non siano già stati considerati durante l’istruttoria (doc. AI 62-1).

                                         Va innanzitutto rilevato che nella valutazione peritale 11 febbraio 2005 il dr. __________ ha tenuto conto dell’esame artroscopico del luglio 2002 eseguito dal dr. __________ e del rapporto 4 settembre 2002 steso dal reumatologo curante.

                                         Per quanto riguarda la documentazione non trasmessa al perito, va detto quanto segue. La problematica urica al ginocchio destro e sinistro, nonché la nefrolitiasi su nefropatia urica oggetto del rapporto 25 agosto 2003 del dr. __________ alla Cassa malati __________ non è idonea a modificare la valutazione conclusiva del dr. __________ in merito alla capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguate. Da una parte, nello stesso rapporto il dr. __________, attestata una capacità lavorativa dell’assicurato al 50% nell’attività di falegname, aveva pronosticato una remissione della sintomatologia entro 6-12 mesi (doc. A6); dall’altra, lo stesso perito ha potuto evidenziare che “le manifestazioni articolari della iperricemia sono invece scomparse con l’assunzione regolare dell’uricostatito che ha permesso la normalizzazione del tasso sierico dell’acido urico” (doc. AI 27-8). Quindi, egli ha considerato la problematica alle articolazioni, facendo presente che attualmente si tratta di “principalmente di patologie meccaniche che causano disturbi ed una certa limitazione funzionale… essi sono l’espressione di alterazioni degenerative “ (doc. AI 27-8). Per quel che concerne le diverticolosi del colon sinistro, accertata mediante colonscopia del 7 ottobre 2003 dal dr. __________ (doc. A 7), è stata considerata dal perito tra le “diagnosi internistiche”, ma non limitante la capacità lavorativa.

                                         Successiva rispetto alla perizia 11 febbraio 2005 è l’ecografia della spalla destra eseguita il 9 settembre 2005 presso la __________ a seguito di un trauma di tensione con possibile rottura tendine del capolungo, i cui risultati (esiti da trauma parcellare all’inserzione prossimale del tendine del capolungo del bicipite; conservata integrità anatomica, alterazioni degenerative dei tendini della cuffia rotatoria, alterazioni degenerative dell’articolazione scapolo-omerale) (doc. A3) non sono idonei a mutare il giudizio peritale. Infatti, il dr. __________ aveva già individuato, fra le limitazioni funzionali, difficoltà nell’effettuare lavori con le braccia sopra l’orizzontale. Determinante è che, come sostenuto dal SMR, queste limitazioni non incidono sulla capacità lavorativa in attività adeguate fisicamente leggere e rispettose dei limiti fisici e pneumologici indicati nella decisione formale 9 marzo 2006.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, l’Ufficio AI ha tenuto conto di tutte le patologie di cui l’assicurato soffre, basandosi sulla perizia reumatologica del dr. __________ e sul rapporto del dr. __________, ai quali va conferito valore probatorio pieno. Al riguardo va fatto presente che, in merito alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).

                                         Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In conclusione, sulla base delle citate affidabili e concludenti valutazioni specialistiche, tenuto conto dell’assenza di un peggioramento, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il riccorrente, sebbene la sua attività di falegname non è da considerare esigibile, presenta comunque una piena abilità al lavoro in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali suesposti.

                               2.6.  

                            2.6.1.   Accertata dunque una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, con rapporto 6 marzo 2006 la consulente in integrazione professionale ha proceduto al consueto raffronto dei redditi:

"  Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Situazione del 2003

Considerando un reddito ipotetico di fr. 24'000.-, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 5% per attività leggere e per la scarsa adattabilità dovuta ai limiti reumatologici e pneumologici, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile) risulta un reddito da invalido di fr. 49'579.- e una capacità di guadagno residua del 100%.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

In questa situazione non risulta esserci una perdita di guadagno e quindi non è giustificato il diritto a provvedimenti professionali.”

                            2.6.2.   Per la determinazione dell’incapacità al guadagno la consulente ha pertanto utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale falegname indipendente (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Essa non ha quindi applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4), essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati.

                                         Al riguardo occorre rilevare che il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/03 e riferimenti).

                                         Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata), come in quello presente. In effetti dagli atti fiscali risulta un reddito annuo imponibile medio di fr. 24'000 imposto nelle tassazioni 1997/98 – 2001/2002 (la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi, cfr. AJP 1999 p. 484), ciò che, come detto, corrisponde al reddito da valido.

                            2.6.3.   Quando al reddito da invalido, la consulente ha fatto riferimento ai dati salariali statistici.

                                         Occorre qui ricordare che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumut- barkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         In tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale cambiamento di professione  - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale -  sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag. 256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I 761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili).

                                         Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                                         Ritornando al caso in esame, in merito alle attività esigibili, nel già citato rapporto, la consulente ha evidenziato:

"  Attività esigibili – senza (ri)formazione specifica

Tenuto conto delle conseguenze fisico-funzionali dovute al danno alla salute e del percorso socio professionale (esperienza specifica nella professione di falegname), la valutazione delle prospettive di collocamento sul mercato del lavoro libero porta a ritenere esigibili mansioni non qualificate, leggere e da svolgersi in ambiente asettici, legate al settore industriale, dei trasporti, della logistica, della sorveglianza-manutenzione e della vendita (per esempio all’interno di un negozio-magazzino di mobili o di materiali connessi al settore delle rifiniture, dove l’A. potrebbe sfruttare le conoscenze professionali acquisite.”

                                         Questo TCA concorda con la succitata valutazione nell’ammettere che l’assicurato, vista la sua formazione di falegname, può sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa in quelle attività indicate sopra.

                                         Conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Recentemente, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Nel caso di specie, la consulente, partendo da un reddito statistico di riferimento secondo la tabella statistica regionale (TA 13) quale dipendente di fr. 52’188, operata una deduzione del 10%, ha ottenuto un reddito d’invalido in funzione della capacità lavorativa residua effettivamente realizzabile di fr. 49'579.

                                         Il TCA rileva che il reddito ipotetico da invalido di fr. 49'579.-- supera il reddito che il ricorrente avrebbe conseguito senza il danno alla salute continuando a svolgere l’attività precedente, ciò che giustifica, secondo la giurisprudenza (cfr. AHI 1999, pag. 329 consid. 1; ZAK 1989, pag. 458s. consid. 3b; STFA del 26 gennaio 2006 nella causa M., I 379/05, consid. 2.5.4; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e STFA del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3), una riduzione del reddito da invalido. Tale reddito (reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a tempo pieno) ammonta dunque a fr. 24’000.-- (per altri casi in cui il TCA ha operato in questo modo vedi le STCA del 17 aprile 2007 nella causa C. [32.2006.51], STCA del 28 febbraio 2007 nella causa R. [35.2006.61] e STCA del 15 novembre 2006 nella causa G. [36.2005.144]).

                                         Raffrontando il reddito da valido di fr. 24’000.-- con il reddito ipotetico da invalido in attività adeguate esigibili al 100%, tenuto conto di una riduzione del 10%, risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 10% (24’000 – 21’600 x 100 : 24’000).

                                         Alla medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe prendendo in considerazione i valori statististici nazionali (tabella TA 1), maggiori di quelli regionali (Tabella TA 13), e volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emissione della decisione contestata.

                                         Tenuto conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.206 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2007 32.2006.206 — Swissrulings