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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2006 32.2006.19

5 décembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,822 mots·~14 min·5

Résumé

Senza ulteriori accertamenti non é possibile concludere che il miglioramento dello stato di salute dell'assicurata sia duraturo. Rinvio atti perché, appurato in cosa sono consistiti i ricoveri in clinica psichiatrica e se la precedente valutazione medica é mutata, l'Ufficio AI si pronunci nuovamente

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.19   FS

Lugano 5 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto e in diritto

                                     -   RI 1, classe __________ – da ultimo attiva quale ausiliaria ai servizi generali presso il __________ fino al 12 febbraio 1998 e quale assistente familiare presso la famiglia __________ di __________ (doc. AI 13/1 e doc. 1/14-16 incarto disoccupazione) – dal 1° luglio 1999 beneficiava di una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% (decisione 14 giugno 2002, doc. AI 35/1-3 e 34/1-2), riconosciuta per motivi psichiatrici (cfr. perizia 1 gennaio 2002 del dr. __________, doc. AI 27/1-8);

                                     -   a conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel giugno 2004 (doc. AI 43/1-2, 44/1-3, 45/1, 46/1-4 e 47/1), con decisione 29 ottobre 2004 (doc. AI 55/1-2), confermata con decisione su opposizione 14 dicembre 2005 (doc. AI 81/1-5), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita a contare dal 1° dicembre 2004;

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, postula, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando che l’assicurata solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione e non produce ulteriori mezzi di prova;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è la valutazione medica operata dall’Uffi-cio AI che, ritenuto il miglioramento dello stato valetudinario, ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita a contare dal 1° dicembre 2004;

                                     -   se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Giusta l’art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI la riduzione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

                                     -   nell’ambito della richiesta di prestazioni AI per adulti 28 gennaio 2000, l’assicurata era stata riconosciuta totalmente inabile nella sua professione. Nella perizia 1° gennaio 2002 il dr __________, direttore dell’__________, – poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro: “sindrome di dipendenza da sedativi e ipnotici (ICD 10: F 13.2) con complicazioni comportamentali – sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10: F 41.2) di media gravità – disturbo di personalità evitante e dipendente (F 60.6 e F 60.7)” (doc. AI 27/5) – si era infatti così espresso circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione dell’assicurata:

"  (…)

Le menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale sono dovute essenzialmente al disturbo di personalità evitante e dipendente sulla cui base si è sviluppata una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive e una marcata sindrome ansioso-depressiva perdurante da diversi anni e costellata da numerose ricadute. Per questi motivi la paz. é attualmente inabile al lavoro al 100% nell’attività abitualmente svolta di ausiliaria o cameriera. Questa situazione sussiste dal 1997. Da allora non si sono potuti constatare dei miglioramenti sostanziali a livello clinico, anzi sembra che al momento attuale si manifesti un peggioramento della sintomatologia.

(…)

Al momento attuale non sono proponibili, a causa dei motivi sopra descritti, delle misure di integrazione in una “normale” attività lavorativa. La paz. necessita di un periodo di almeno due anni di riabilitazione sociale e lavorativa in ambito protetto. La clinica __________ le ha proposto un programma in tal senso e la paz. sembra perlomeno non opporsi attivamente, anche se manca una sua vera motivazione personale. La prognosi rimane comunque alquanto sfavorevole ed il rischio di ricadute molto alto. (…)” (doc. AI 27/7)

                                         Nel rapporto di decorso 29 luglio 2004, il dr. __________, capo clinica della __________, ha attestato un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata e la possibilità di intraprendere dei provvedimenti professionali (doc. AI 44/1). Lo stesso medico, riferendosi allo stato psichiatrico al 25 agosto 2004, circa la capacità lavorativa dell’assicurata in un ambito non protetto e la sua prognosi si è così espresso:

"  (…)

●   aktuelle Arbeitsfähigkeit in nicht geschützter Umgebungen (in Stunden pro Tag), normale oder eingeschränkte Leistungsfähigkeit während diesel Zeit

Diese Frage lässt sich nicht schlüssig beantworten, da die Patientin seit zahlreichen Jahren nicht mehr beruflich tätig war. Andererseits, die engagiert und höchstwahrscheindlich kompetent wahrgenommene Betreung der behinderten Familienmitglieder in Zusammenarbeit mit der Ufficina protetta in __________ lässt eine höhe Leistungsfähigkeit vermuten. Der Referent vermutet eine mindestens 50%ige Arbeitsfähigkeit in nicht geschützter Umgebung, sofern die Behandlung fortgesetzt wird (Gefahr eines Rezidives betreff Gebrauch psychotroper Substanzen, ungeklärte Situation betreff der Depression [Status nach vorwiegenden depressiven Symptomen im Rahmen der Störung durch Sedativa, Hypnotika und Alkohol versus Dysthymie versus rezidivierende depressive Störung]). Im Einverständnis mit der Patientin (wurde mehrfach vorbesprochen), empfiehlt der Referent zwecks zuverlässiger Einschätzung der Arbeitsfähigkeit entsprechend Abklärungsschritte (Berufsberatung, eventuell Abklärungswerkstätte z. B. __________ etc.) einzuleiten.

●   Prognose betreffend Arbeitsfähigkeit

Günstig betreffend Teilarbeitsfähigkeit (rund 50%), auch eine höhegradige Arbeits-fähigkeit ist, gemäss Einschätzung des Referenten, für die Zukunft nicht auszu-schliessen.

(…)” (doc. AI 46/3-4)

                                         Sulla base di questi dati il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 5 ottobre 2005, ha formulato la seguente raccomandazione: “(…) Secondo l’attuale rapporto del psichiatra curante dr. __________ la situazione psichiatrica dell’assicurata si è stabilizzata e secondo la sua valutazione attualmente è presente un IL del 50%. In considerazione del pregresso abuso etilico un’attività di inserviente o gerente è sconsigliata mentre dal punto di vista medico non dovrebbero sussistere limitazioni particolari per svolgere nuovamente una attività di aiuto-domiciliare, attività svolta fino nel 1998. In considerazione della lunga assenza dal mondo del lavoro un aiuto all’inserimento sicuramente è indicato. L’attuale capacità lavorativa è presente da agosto 2004, data visita psichiatrica curante attestante una capacità lavorativa del 50%. Possibile un ulteriore aumento della capacità lavorativa dopo inserimento favorevole (…)” (doc. AI 47/1);

                                     -   affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

                                     -   nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ sulla base delle attestazioni specialistiche del dr. __________.

                                         Infatti, nel suo scritto 30 settembre 2004, il dr. __________, evidenziati, da una parte, la difficoltà a pronunciarsi sull’attuale capacità lavorativa in un ambito non protetto vista la sua assenza pluriennale dal lavoro e, dall’altra, l’impegno competente dell’assi-curata nell’assistenza di familiari bisognosi di cure, ha concluso che “(…) Der Referent vermutet eine mindestens 50%ige Arbeitsfähigkeit in nicht geschützter Umgebung, sofern die Behandlung fortegesetzt wird (…) e, circa la prognosi concer-nente la capacità di lavoro, si è così espresso: “(…) Günstig betreffend Teilarbeitsfähigkeit (rund 50%), auch eine höher-gradige Arbeitsfähigkeit ist, gemäss Einschätzung des Referenten, für di Zukunft nicht auszuschliessen (…)“ (doc. AI 46/3-4).

                                         E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per un miglioramento valetudinario dell’assicurata a contare dal mese di agosto 2004;

                                     -   sulla sola base degli atti di causa non è tuttavia possibile concludere che il miglioramento dello stato di salute dell’assicurata sia stato duraturo.

                                         Infatti, l’assicurata è stata nuovamente ricoverata presso la Clinica __________ dal 13 al 26 novembre 2004 e per quel periodo è attestata un’inabile al lavoro del 100% (doc. AI 68/7 e 64/4). Dal breve rapporto d’uscita risulta solo che la diagnosi principale è quella di “Rezidievierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode F33.1” e che “(…) Der Austritt erfolgte auf Wunsch der Patientin. Diese möchte bei ihrem Hausartz gerne eine Untersuchung durchführen lassen, weil sie sich derzeit müde und schwach fühle (…)” (doc. AI 68/7).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, ha attestato una totale incapacità al lavoro dell’assicurata dal 26 novembre 2004 al 31 gennaio 2005 (doc. AI 64/3 e 65/2). Lo stesso medico, nel rapporto 13 maggio 2005, posta la diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, di “sindrome depressivo-agitata cronica recidivante – disturbi della personalità – dipendenza medicamentosa” e, senza influsso sulla capacità lavorativa, di “insufficienza renale cronica – pollinosi”, ha osservato che “(…) seguo la paziente saltuariamente quale medico di casa, soprattutto per bagattelle. Durante gli ultimi 10 anni la paziente ha presentato un peggioramento dello stato psichico è stata regolarmente in cura psichiatrica in __________ e alla Clinica __________ (vedi allegati, non altri rapporti al riguardo). In questo contesto ho rilevato un importante abuso medicamentoso, che ha condizionato ripetuti ricoveri. Al momento la paziente presenta una dipendenza medicamentosa soprattutto a diuretici, che è probabilmente la causa dell’insufficienza renale cronica. Questo circolo vizioso non ha potuto essere interrotto finora. In complesso la situazione psichica della paziente è stabile durante gli ultimi anni, sicuramente non è migliorata. L’insufficienza renale è però suscettibile di peggioramento, con spec. ripercussioni sulla salute della paziente (…)” (doc. AI 68/4).

                                         In una lettera 21 novembre 2005 all’Ufficio Collocamento, il dr. __________ ha poi certificato che “(…) RI 1 è stata dichiarata inabile al lavoro per anni a causa di motivi psichiatrici (IV 100%). Ora credo si stia tentando un collocamento lavorativo al 50%. In questo contesto credo sia importante tener conto dell’instabilità psichica della paziente, tuttora purtroppo ancora sotto massiccia terapia (Surmontil 100mg x1, Limbitrol x4, Imovane, Climavita, Torem 100mg) e della dipendenza da una struttura di sostegno (attualmente, nel contesto famigliare, dal servizio Spitex + Officina protetta “__________”). Per quanto possibile sarebbe quindi utile cercare un collocamento in un ambito in qualche modo protetto oppure seguito da un appoggio psicosociale adeguato (…)” (doc. AI 79/1).

                                         Infine, anche senza produrre documentazione al proposito – la qual cosa va qui stigmatizzata –, il rappresentante della ricorrente ha affermato che “(…) nel dicembre 2005 l’assicurata è stata nuovamente ricoverata presso la clinica di __________ (…)” (doc. V, pag. 6);

                                     -   ne consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, verificato in cosa sono consistiti i susummenzionati ricoveri in clinica psichiatrica dell’assicurata e se gli stessi hanno o meno mutato le valutazioni espresse dal dr. __________ il 30 settembre 2004, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili  (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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