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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2007 32.2006.188

27 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,359 mots·~27 min·11

Résumé

La problematica psichica dell'interessata non è stata sufficientemente approfondita dall'amministrazione prima dell'emanazione della decisione impugnata:gli atti vanno quindi rinviati all'UAI per l'esecuzione di nuovi accertamenti di natura psichiatrica.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.188   cr/DC/sc

Lugano 27 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 12 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 17 giugno 2004 RI 1, nata nel __________, attiva in qualità di traduttrice, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 3).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 12 ottobre 2006, ha assegnato all’assicurata un quarto di rendita (grado di invalidità del 40%) dal 1° maggio 2003 (vista la tardività della domanda); tre quarti di rendita (grado di invalidità del 75%) dal 1° giugno 2004 (tre mesi dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute) e una mezza rendita (grado di invalidità del 50%) a decorrere dal 1° marzo 2006 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) (doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 9 novembre 2006, l’assicurata, personalmente, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Sostanzialmente l’insorgente ha contestato la perizia del dr. __________ che l’ha considerata inabile al 50% nella sua precedente attività di traduttrice e al 30% in attività generiche che non richiedano una qualifica professionale, rilevando di non poter lavorare a causa dei suoi notevoli disturbi (I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   Con scritto 29 novembre 2006 l’assicurata ha comunicato al Tribunale di avere richiesto alla Commissione tutoria regionale, a causa delle sue patologie psichiatriche che ne ostacolano l’autonomia, l’aiuto di un curatore amministrativo (V e VII).

                                         In data 19 dicembre 2006 lo studio legale RA 1 ha informato il Tribunale di avere assunto il patrocinio dell’assicurata (VIII).

                               1.6.   Con scritto 29 dicembre 2006 la patrocinatrice ha ribadito la richiesta ricorsuale di una rendita intera, ritenuto che il medico curante, dr.ssa __________, ancora con certificato medico del 16 dicembre 2006 ha attestato una completa inabilità lavorativa dell’interessata, a causa del suo stato depressivo che si è progressivamente aggravato a partire dal mese di aprile 2005 in seguito al grave conflitto con i vicini di casa. La patrocinatrice ha riassunto la storia dell’assicurata, ricordando che lo stato depressivo che la affligge è presente da lungo tempo e che lo stesso, che sembrava essere migliorato a seguito del progetto di apertura di un salone per cani al domicilio dell’assicurata, si è poi nuovamente aggravato a causa del comportamento dei vicini, che hanno fatto opposizione e ricorso, facendo arenare tale proposito, con conseguente insorgenza nell’assicurata di un sentimento di frustrazione, impotenza e sfiducia in se stessa. La patrocinatrice ha quindi chiesto che l’assicurata sia sottoposta ad una nuova valutazione peritale e che il TCA proceda all’audizione della dr.ssa __________ e della stessa ricorrente (XI).

                               1.7.   Con osservazioni 15 gennaio 2007 l’UAI ha rilevato di avere sottoposto il certificato medico della dr.ssa __________ prodotto dalla ricorrente al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che tale referto non permette di oggettivare una modifica dello stato psichico dell’assicurata rispetto al momento della perizia psichiatrica del dr. __________, riconfermando quindi l’esigibilità, al 50%, dell’attività di traduttrice (XIII).

                               1.8.   In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dr. __________, il quale è stato invitato a valutare se il certificato medico della dr.ssa __________, prodotto dall’assicurata, è atto a modificare le sue conclusioni peritali (XV).

                                         La sua risposta è datata 16 luglio 2007 (XVI).

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo in data 8 agosto 2007 (XX + bis), mentre l’assicurata il 20 luglio 2007 (XVIII).

Tali osservazioni sono state trasmesse alla rispettiva controparte, per conoscenza (XIX e XXI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire il grado di invalidità dell’assicurata.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"

                                         (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di ritenere l’assicurata in grado di svolgere, nella misura del 50% la sua precedente attività di traduttrice e al 70% altre attività adeguate, per le quali non sia necessaria una qualifica professionale, é stata presa fondandosi, essenzialmente, sulle risultanze di una perizia elaborata il 24 novembre 2005 dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Il perito dell'amministrazione ha personalmente visitato l’assicurata il 19 settembre 2005, ponendo le diagnosi con ripercussioni sull’abilità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente (ICD-10:F33.01) episodio attuale lieve con sindrome biologica esistente dal 1983 e di disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline (ICD-10:F60.31) esistente già da diversi anni (doc. 24-7).

                                         Questa la sua valutazione della situazione psichiatrica:

"  (...)

Come già accennato nell'anamnesi, essa ha avuto un'infanzia molto difficile caratterizzata dai conflitti con la madre ed il divorzio dei genitori ed i problemi che sono sorti già nei primi anni di adolescenza e che sono sfociati con gravi stati depressivi anche verso i 20 anni con ricoveri ospedalieri nel Canton __________ e la presa a carico specialistica già dal 1982-83.

E' da sottolineare la sua difficoltà a gestire le relazioni, in particolar modo quelle affettive ed ogni volta che vi è una rottura essa scompensa e presenta dei gravi stati depressivi con idee suicidali ed in realtà ha già fatto vari tentamen suicidali che necessitavano di una presa a carico importante ed una psicoterapia di cui essa sta beneficiando da più di 25 anni.

Come già noto nella sua anamnesi personale-famigliare, essa ha passato dei periodi difficilissimi presentando importanti stati depressivi e disturbi di personalità con vari diagnosi differenziali ed alla fine i criteri che ha presentato sono a favore di un disturbo di personalità emotivamente instabile che è caratterizzato da una chiara tendenza ad agire impulsivamente senza considerare a volte le conseguenze ed un'affettività imprevedibile, capricciosa ed incapacità di controllare le esclusioni comportamentali oltre che tendenza ad un comportamento litigioso che facilmente entra in conflitto con gli altri.

Le sue relazioni interpersonali quasi sempre sono state instabili con tendenza anche ad un comportamento autolesionistico con tentativi di suicidio.

(…)

Attualmente è inabile nella misura del 75% da più di un anno ed essa aveva deciso di cambiare radicalmente mestiere licenziandosi con accordo bilaterale e si è impegnata a fare un corso per la toilettatura dei cani e vorrebbe portare avanti un progetto presso il suo domicilio ma, che purtroppo ha riscontrato disaccordo dei vicini che hanno fatto dei ricorsi e non ha ancora potuto avere i documenti e le autorizzazioni per poter svolgere questa attività a cui tiene molto.

Attualmente la sua inabilità lavorativa nella misura del 75% è giustificata ma comunque lei stessa mi riferisce che avrebbe intenzione di riprendere la sua attività lavorativa con il progetto nuovo anche nella misura completa ed in questo senso verrà sostenuta dalla Dr.ssa __________ che la conosce da diversi anni e che sicuramente la seguirà dal punto di vista psichiatrico ed in particolar modo, un sostegno oltre che prescrizione dei farmaci antidepressivi che essa attualmente è al beneficio (Efexor, Temesta e Tranxilium) oltre che terapia ormonale Premens per i suoi periodi premestruali.

Personalmente non sono d'accordo che essa non svolga più la sua attività di tipo traduttrice che aveva svolto per diversi anni e ritengo, eventualmente appena può di riprendere questa attività magari in un settore differente, in una città come __________ già nella misura del 50% dal 1 gennaio 2006 e poi eventualmente combinare con l'attività che essa ha in progetto.

Dunque la sua prognosi a medio-lungo termine rimane favorevole vista la sua età relativamente giovane ma a breve termine è molto difficile da prevedere. (...)" (Doc. AI 24-7+8+9)

                                         A detta del perito, quindi, l’assicurata, affetta da disturbi psichici (importante sindrome depressiva ricorrente) da lungo tempo, per i quali beneficia da oltre 25 anni di una psicoterapia, presenta una capacità lavorativa del 50% nella sua attività di traduttrice e del 50%-70% in altre attività adeguate, che non richiedano qualifiche professionali (cfr. doc. 24/8).

L’assicurata ha contestato tali conclusioni, producendo il certificato medico del 16 dicembre 2006 della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dal quale emerge che:

"  Lo stato di salute della sig.ra RI 1 si è progressivamente deteriorato a partire da aprile 2005, in relazione al grave conflitto con i vicini di casa.

Nell'ultimo anno, intensificandosi la tensione con i vicini, lo stato psichico è peggiorato a tal punto che la sig.ra RI 1 ha chiesto l'assistenza di un curatore.

Il drastico deterioramento della salute psichica della sig.ra RI 1 è una chiara conseguenza del comportamento dei vicini nei suoi confronti." (Doc. B1)

Nelle sue annotazioni 11 gennaio 2007 il dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale (SMR) dell’UAI, ha osservato:

"  Rimando alla valutazione SMR del 21.6.2006.

L'attuale documento presentato in sede di ricorso (certificato medico del 16.12.2006) non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute psichico dell'assicurata rispetto al momento della perizia __________.

Dal punto di vista medico riconfermo la valutazione (e l'esigibilità) che l'assicurata potrebbe svolgere la sua attività abituale di traduttrice venendo a cadere quindi la problematica destabilizzante con i suoi vicini." (Doc. XIII1)

                                         In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendogli se il contenuto del certificato medico del 16 dicembre 2006 della curante, dr.ssa __________, è atto a modificare le conclusioni della sua perizia (XV).

                                         Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 17 luglio 2007:

"  (...)

Quanto ho sottolineato nella mia perizia del 19.09.2005, la peritanda presentava un’importante sindrome depressiva ricorrente che in tale data, la sua incapacità lavorativa non superava la misura del 50%, ragion per la quale avevo previsto nel caso di un’evoluzione positiva un suo miglioramento fino al 70% nella professione di traduttrice.

Visto che la peritanda soffre anche di un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline (ICD-10 F60.31) proprio a causa di questo disturbo di personalità un cambiamento, a volte anche minimo, potrebbe peggiorare la sua situazione, causando anche periodi di inabilità lavorativa importante.

Perciò credo che la dr.ssa __________ che l'ha in cura ormai già da diversi anni, abbia ragione a confermare una sua inabilità lavorativa completa attualmente, ciò che mi sembra assolutamente possibile.

Visto l'insieme delle circostanze e la polipatologia della peritanda, propongo un periodo almeno di 1 anno di inabilità lavorativa completa e poi eventualmente bisognerà rivalutare la situazione, nel caso che essa non recuperasse la sua abilità lavorativa.

Nel frattempo è assolutamente importante che essa sia seguita regolarmente dalla Dr.ssa __________ che mi legge in copia." (Doc. XVI)

                                         L’opinione del dr. __________ è così stata commentata dal dr. __________ del SMR:

"  Non posso che confermare le precedenti prese di posizione SMR, che la documentazione presentata in sede di opposizione e ricorso non sono sufficienti per comprovare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla valutazione peritale.

La presa di posizione del dr. __________ indirizzata al tribunale non può quindi essere condivisa dal punto di vista formale, valutazione che non si basa su informazioni sufficienti." (Doc. XX/bis)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti allestiti dal medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può, per i motivi che seguono, confermare l’operato dell’amministrazione. Infatti la problematica psichica non è sufficientemente chiarita.

                                         Nell’incarto figurano infatti, da un canto, le certificazioni della dr.ssa __________ medico che, in qualità di specialista, ha avuto (ed ha) in sua cura l’assicurata – che attestano una piena inabilità al lavoro e, d'altro canto, la perizia amministrativa dello specialista dr. __________, fatta propria dal medico del SMR, dr. __________, che giudica l’assicurata inabile al lavoro al 75% quale traduttrice fino al mese di novembre 2005 e poi abile al 50%.

                                         Ora, pur tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. = AJP 1/2002, p. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), resta il fatto che l'opinione espressa a più riprese dalla dr.ssa __________ circa la completa inabilità al lavoro dell’interessata è stata poi condivisa dallo stesso perito, dr. __________, interpellato pendente causa da questo Tribunale.

                                         Il dr. __________, infatti, rispondendo ad un’esplicita domanda in tal senso del TCA, dopo aver ricordato di avere indicato nella sua perizia che l’assicurata era inabile al lavoro al 50% e che in caso di evoluzione positiva della patologia ella avrebbe potuto migliorare la sua capacità lavorativa nell’attività di traduttrice, fino ad arrivare ad un grado di abilità lavorativa del 70%, ha ricono-sciuto che nel caso dell’interessata, affetta da un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline, basta un cambiamento anche minimo per peggiorare la sua situazione e causare periodi di inabilità lavorativa importante. Per questi motivi, nel suo scritto 16 luglio 2007, il dr. __________ ha affermato di considerare assolutamente possibile che l’assicurata sia inabile al lavoro in maniera totale, così come attestato dalla specialista curante (doc. XVI: “perciò credo che la dr.ssa __________, che l’ha in cura ormai già da diversi anni, abbia ragione a confermare una sua inabilità lavorativa completa attualmente, ciò che mi sembra assolutamente possibile”), proponendo, in considerazione delle circostanze e della polipatologia, di riconoscere un periodo di inabilità lavorativa totale almeno di un anno, da rivalutare poi nel caso in cui l’assicurata non riuscisse a recuperare la sua abilità lavorativa (doc. XVI).

                                         A fronte di tali considerazioni espresse dal perito, che confermano la valutazione della curante, questo Tribunale ritiene che al referto peritale del dr. __________ – posto a fondamento della decisione impugnata, con la quale l’amministrazione, dopo aver assegnato all’assicurata un quarto di rendita dal 1° maggio 2003 e tre quarti di rendita dal 1° giugno 2004, le ha attribuito una mezza rendita a decorrere dal 1° marzo 2006 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute attestato dal perito, dr. __________, che l’ha ritenuta, dopo un periodo di inabilità al 75%, abile al lavoro al 50% come traduttrice a partire dal mese di dicembre 2005) – non possa essere riconosciuto un pieno valore probatorio.

                                         In particolare, non si può ritenere, senza procedere ad ulteriori accertamenti medici, che lo stato di salute dell’assicurata abbia subito un miglioramento tale da giustificare una sua ripresa lavorativa, nella misura del 50%, in qualità di traduttrice, come ritenuto in un primo tempo dal dr. __________ nel suo referto peritale 24 novembre 2005.

                                         Del resto la specialista curante ha addirittura attestato un peggioramento dello stato psichico dell’assicurata, giustificante una piena inabilità lavorativa. Questa valutazione è stata ritenuta possibile dal perito.

                                         A nulla valgono a tal proposito le osservazioni espresse dal dr. __________, a mente del quale la presa di posizione del dr. __________, indirizzata al Tribunale, non può essere condivisa in quanto basata su informazioni insufficienti.

                                         Al riguardo, occorre rilevare innanzitutto che il dr. __________, specialista in psichiatria, ha sottoposto l’assicurata ad un esame peritale: non si può quindi affermare, come vorrebbe il medico SMR, che il suo parere sia inaffidabile e basato su elementi insufficienti.

                                         Pertanto, visto il lungo tempo trascorso dal momento in cui è stata effettuata la perizia (visita del 19 settembre 2005) alla data determinante di emanazione della decisione impugnata (ritenuto che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 12 ottobre 2006 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)) e alla luce dei certificati medici della dr.ssa __________ e delle considerazioni espresse dal perito, dr. __________, in risposta alle domande del TCA, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga l’esecuzione di nuovi accertamenti di natura medica psichiatrica.

                               2.9.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §   La decisione del 12 ottobre 2006 è annullata.

                                          §   Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

32.2006.188 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2007 32.2006.188 — Swissrulings