Raccomandata
Incarto n. 32.2006.163 cs
Lugano 26 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione del 5 ottobre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. Il 13 settembre 2002 RI 1, nato il __________, ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, domandando di poter beneficiare di un orientamento professionale e di un avviamento ad altra professione (doc. 1-6).
Dopo aver fatto allestire una perizia ad opera del dr. med. __________, FMH medicina interna e malattie reumatiche, ed aver esaminato la documentazione medica agli atti, l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI), ha ritenuto non esserci i presupposti per l’applicazione di provvedimenti di tipo professionale in quanto la professione di aiuto meccanico di precisione era ancora esigibile (doc. 42-1).
Il 23 febbraio 2004 l’UAI, dopo aver riesaminato la fattispecie e nonostante l’interessato non avesse diritto a provvedimenti professionali, in virtù del principio della buona fede, e meglio della circostanza che una funzionaria gli avrebbe garantito l’applicazione di provvedimenti professionali, ha proposto a RI 1 un accertamento nella professione di impiegato di vendita dal 16 febbraio 2004 (doc. 45-1).
L’8 luglio 2004, dopo aver costatato che l’accertamento ha avuto esito positivo, ha proposto all’interessato una riformazione professionale secondo l’art. 17 LAI, dal 1.07.2004 al 31.06.2006 (doc. 55-1).
Con decisione del 5 ottobre 2006 l’UAI, preso atto del rapporto del consulente in integrazione professionale del 2 agosto 2006, ha accertato che l’assicurato ha terminato con successo il suo percorso formativo quale impiegato di vendita (pezzi di ricambio) presso il __________ di __________, prima, e presso il __________ di __________, poi (doc. A).
L’UAI, rilevato che se non fosse sopraggiunto il problema di salute, l’assicurato avrebbe potuto continuare la sua abituale attività di aiuto meccanico presso la __________ di __________, per la quale percepiva un salario di fr. 3'600 per 13 mensilità nel 2002, e che a partire dal 1° di settembre 2006 sarebbe stato assunto nella misura del 50% dal __________ in qualità di gestore dei pezzi di ricambio nella sede di __________, percependo uno stipendio mensile di fr. 2'000 per 13 mensilità, ha stabilito che RI 1 è stato reintegrato con successo nel mondo del lavoro e che non ha diritto ad alcuna rendita (doc. A).
B. L’interessato è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, rilevando in particolare che la sua situazione valetudinaria è nettamente peggiorata e chiedendo di essere messo a beneficio di una rendita (doc. I).
C. Con risposta del 24 novembre 2006 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
D. Con scritto del 7 dicembre 2006 l’interessato ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI), sui quali l’amministrazione ha preso posizione (doc. VIII). Il 18 gennaio 2007 l’interessato ha nuovamente scritto al TCA (doc. X). L’UAI si è determinato in merito il 5 febbraio 2007 (doc. XII).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se il ricorrente può svolgere l’attività per la quale è stato reintegrato nel mondo del lavoro oppure se è inabile al lavoro e se ha diritto a prestazioni dell’AI.
3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, per quanto attiene all’aspetto medico, la decisione dell’amministrazione di considerare reintegrato il ricorrente nel mondo del lavoro poggia su approfonditi esami medici.
In particolare, il 14 aprile 2003 l’interessato è stato sottoposto ad una perizia medica ad opera del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna/malattie reumatiche, il quale, posta l’anamnesi personale, sistemica, famigliare e sociale, dopo aver descritto i dati riguardanti i suoi problemi attuali e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi, in questo giovane paziente (__________all’epoca della perizia), di sindrome lombovertebrale cronica su incipiente discopatia L5-S1, leggere turbe statiche, insufficienza muscolare e tendenza alla generalizzazione dei dolori su probabile sovraccarico funzionale, nonché condropatia retropatellare bilaterale su displasia delle rotule stadio Wiberg II (doc. 15-5).
Il perito si è così espresso (pag. 6 e seguenti della perizia):
" Clinicamente ho trovato un assicurato in buone condizioni generali e nutrizionali, leggera scoliosi lombare destroconvessa, mobilità della colonna cervicale e toracica libera, movimenti leggermente dolenti a livello cervicale, movimenti della colonna lombare solo leggermente limitati ma pure dolenti in fase terminale, senza comunque evocare dolori irradianti nelle gambe; è possibile evocare diffusi dolori praticamente lungo l’intera muscolatura paravertebrale, più intensi però a livello lombo-sacro-gluteale. Lo stato articolare non presenta particolarità di rilievo, ad eccezione di un test di Zohlen bilat. Positivo alle ginocchia (al ginocchio sx è inoltre visibile un’evidente espostosi sulla rotula).
Nessun segno per una radicolopatia né a livello cervicale, né tanto meno lombare. Nessun indizio anamnestico e clinico per una patologia infiammatoria sistemica.
Le radiografie della colonna lombare hanno potuto confermare una modica discopatia degenerativa a livello L5-S1, nonché una lieve rotoscoliosi destroconvessa (l’immagine radiologica è rimasta immutata rispetto a quella dell’agosto 2001). La radiografia della colonna cervicale da me ora eseguita non ha evidenziato particolari alterazioni degenerative. Le radiografie assiale delle ginocchia eseguite nel mese di agosto 2001 dal dr. __________ avevano confermato una displasia delle rotule stadio Wiberg II.
Riassumendo, il signor RI 1 lamenta dolori dorsali, i quali vengono solo parzialmente spiegati con le modiche alterazioni strutturali e degenerative sopra menzionate. All’esame clinico risulta evidente una certa tendenza alla generalizzazione dei dolori con una diffusa dolenza praticamente lungo l’intera muscolatura paravertebrale (sottolineo comunque come non vi siano dolori di carattere fibriomalgico alle quattro estremità). Il quadro algico da lui ora presentato è inoltre di difficile interpretazione, anche per il fatto che ormai dal mese di settembre 2002 non lavora più, motivo per il quale non è più sottoposto ad alcuno sforzo fisico.
Inoltre devo sottolineare come le terapie fisiatriche già più volte eseguite non abbiano mai potuto influenzare in modo significativo i suoi dolori, i quali non vengono neppure influenzati dall’assunzione di 400-600 mg di Celebrex al giorno (?). Tutto ciò fa sospettare la presenza di un certo sovraccarico funzionale ad origine dei suoi dolori dorsali.
Sotto l’aspetto reumatologico non riscontro perciò degli elementi sufficienti a giustificare un’incapacità lavorativa per un lavoro medio-leggero come quello da lui precedentemente svolto di meccanico di precisione oppure di meccanico d’auto. Tuttalpiù si potrebbe attestare una parziale incapacità lavorativa per lavori fisicamente molto pesanti, d’altronde da lui mai praticati. Ho però il timore che stia subentrando una certa forma di cronicizzazione con tendenza somatoforme, motivo per il quale si dovrebbe cercare di aiutare l’assicurato a trovare al più presto una professione confacente, altrimenti si correrebbe il rischio di non riuscire più ad integrarlo nel mondo lavorativo (a questo proposito ricordo come suo fratello __________ percepisce già una rendita AI, apparentemente per motivi psichiatrici). Pur non essendo in grado di valutare a fondo lo stato psichico dell’assicurato, non ritengo che vi siano delle patologie psichiatriche tali da giustificare un’incapacità lavorativa.
E’ ora difficile esprimere una valutazione precisa sulla prognosi, visto che i dolori non sono del tutto spiegabili sotto l’aspetto ortopedico-reumatologico e sono perciò molto probabilmente influenzati da fattori extra-somatici. L’assenza di un’adeguata risposta alle terapie convenzionali (fisiatriche e medicamentose) fa però pensare ad una possibile evoluzione negativa dei dolori dorsali.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico e mentale è ora subentrata una certa forma di cronicizzazione dei dolori con tendenza alla generalizzazione degli stessi a livello dell’intero rachide (non vi è però ancora una sindrome fibromialgica conclamata).
A livello fisico vi è una certa limitazione dovuta ai cronici dolori dorsali, i quali però, come già più volte affermato, non sono del tutto oggettivabili. Vi è tuttalpiù una limitazione parziale nello svolgimento di attività fisiche notevolmente pesanti per la colonna vertebrale. Vi è inoltre una certa limitazione data dalla patologia alle ginocchia, dove è stato possibile confermare la presenza di una displasia delle rotule; l’assicurato potrebbe essere limitato nello svolgere lavori prolungati in posizione inginocchiata.
Nell’ambito sociale non dovrebbero invece esserci menomazioni di rilievo.
2. Conseguenze dei disturbi sull’attività attuale
Sotto l’aspetto reumatologico ritengo che non vi siano particolari ripercussioni sull’attività da lui ultimamente svolta quale meccanico di precisione. Anche quale meccanico d’auto non trovo che vi siano particolari limitazioni della sua capacità lavorativa, visto che proprio questa attività gli permetterebbe di cambiare frequentemente di posizione e non richiede generalmente sforzi eccessivi per la colonna vertebrale. Da quanto mi risulta l’assicurato d’altronde non si trova in malattia, bensì usufruisce dell’indennità di disoccupazione (il dr. __________ non ha mai attestato alcuna incapacità lavorativa).
(….)
Sottolineo come il signor RI 1 abbia fatto richiesta all’AI per approfittare di un orientamento professionale o per un avviamento in altra professione e non per una richiesta di rendita.
Sebbene sotto l’aspetto ortopedico-reumatologico non vi siano elementi tali da sconsigliare la continuazione del lavoro precedentemente svolto quale meccanico di precisione o di meccanico d’auto, in considerazione della situazione generale e di un forte rischio da parte sua di sviluppare una sindrome algica cronica di natura somatoforme, consiglio vivamente una riqualifica professionale, che vista la sua ancora giovane età dovrebbe venire presa in considerazione al più presto, onde evitare un’assenza prolungata dal mondo lavorativo. Egli si è dichiarato interessato a seguire una riformazione quale impiegato di commercio, attività che non dovrebbe porre particolari problemi, almeno sotto l’aspetto ortopedico-reumatologico.
(…)
Come già più volte affermato, ritengo che l’assicurato non presenti attualmente una limitazione della sua capacità lavorativa per la professione precedentemente svolta di meccanico di precisione o di meccanico d’auto. Egli necessita comunque di un regolare allenamento per migliorare la forza e la tonicità della muscolatura del tronco, nonché della muscolatura delle gambe.
(…)
Ritengo che il signor RI 1 sia in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa che non richieda sforzi particolari per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche), così come lavori prolungati in posizione inginocchiata o che richiedano il doversi frequentemente piegare sulle ginocchia. Quale impiegato di commercio non dovrebbero esserci particolari limitazioni, sebbene egli abbia al momento un po' di disturbi lombari quando sta troppo a lungo seduto. Sarà importante che egli possa cambiare frequentemente di posizione e non debba restare l’intera giornata lavorativa seduto davanti al PC."
Sulla base di questa perizia e degli altri atti medici (in particolare i certificati del dr. med. __________), l’UAI ha ritenuto ancora esigibile la precedente attività svolta dall’interessato (doc. 33-2).
Ciònonostante, in virtù del principio della buona fede (consid. A) sono stati messi in atto dei provvedimenti professionali (doc. 103-1).
L’UAI ha deciso di far svolgere al ricorrente un accertamento professionale quale impiegato di vendita presso un garage, che si è concluso con esito positivo (doc. 55-1). Per cui si è stabilito di proporre una riformazione professionale secondo l’art. 17 LAI dal 1.7.2004 al 31.6.2006, prolungata fino al 31 agosto 2006 (doc. 92-1).
La riformazione è stata svolta senza particolari problemi, a parte la necessità di svolgere delle sedute di fisioterapia, fino a pochi mesi prima della fine del provvedimento.
Il 10 marzo 2006 il medico curante dell’interessato, dr. med. __________, ha infatti preso contatto con l’UAI, precisando che l’insorgente manifestava continui dolori, che lo vedeva sofferente e che pertanto avrebbe avuto l’intenzione di rilasciare un certificato di inabilità lavorativa al 50% (doc. 92-1). Rilevato che ciò avrebbe comportato l’interruzione del provvedimento (a pochi mesi dall’ottenimento dell’attestato federale di capacità) con sospensione delle indennità per rivalutazione medica, il curante ha rinunciato a rilasciare il prospettato certificato d’inabilità, anche se poi il 22 marzo 2006 ha attestato un’inabilità per malattia al 100% (doc. 95-1).
Il 13 giugno 2006 il __________ ha assunto l’interessato al 50% per un salario mensile di fr. 2'000 (in 13 mensilità; doc. 101-2). Per il restante 50% l’insorgente si è iscritto alla disoccupazione (doc. 102-1).
Poiché nell’ultima attività svolta l’interessato, quale aiuto meccanico di precisione percepiva un salario di fr. 3'600 per 13 mensilità, l’UAI lo ha ritenuto adeguatamente reintegrabile nella professione di impiegato di vendita con un completo recupero della capacità di guadagno (doc. 103-1).
L’assicurato, dopo aver ottenuto il progetto di decisione negativa della Cassa del 23 agosto 2006, il 26 settembre 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, chiedendo questa volta di essere messo a beneficio di una rendita (doc. 105-6) ed affermando, senza tuttavia allegare certificati medici, di soffrire di dolori alla schiena continui, “devo continuare a prendere tutti i giorni pastiglie per alleviare i dolori anche se spesso non sento nessun miglioramento. Ho anche forti dolori di testa e mi capita di perdere l’equilibrio con giri di testa. Mi capita di avere delle palpitazioni cardiache anche forti con respirazione affannosa, difficoltosa. Ho spesso vuoti di memoria e non ricordo le cose. La notte non riesco a riposare per i forti dolori e quando mi alzo la mattina per andare a lavorare mi sento stanco prima di affrontare la giornata lavorativa. Sento anche dolori alle gambe con crampi muscolari. Da 2 o 3 mesi mi vengono anche dei dolori mascellari.” (doc. 105-7)
L’UAI ha mantenuto la propria decisione poiché “le indicazioni soggettive fornite dall’assicurato non risultano essere avvalorate da una documentazione specialistica oggettiva, ragione per cui non sussistono elementi alcuni atti a sconfessare il succitato progetto di decisione, il quale è conseguentemente meritevole di conferma.” (doc. 109-1).
In sede di ricorso l’insorgente fa valere un netto peggioramento delle sue condizioni si salute e, oltre alla documentazione in parte già nota, ha allegato un certificato medico del Dr. med. __________, specialista FMH fisiatria, riabilitazione, reumatologia del 23 ottobre 2006 in cui si afferma che:
" il paziente sopraccitato è in cura per sindrome panvertebrale e fibromialgica cronica.
Nonostante i trattamenti fisioterapici, chiropratici e medicamentosi lo stato di salute è peggiorato rispetto al 2003: oltre ai dolori cronici alla schiena il paziente accusa anche dolori agli arti superiori ed inferiori, cefalea cronica e a periodi di palpitazioni.
Clinicamente si riscontrano disfunzioni vertebrali ipomobili a diversi livelli della colonna vertebrale.
Attualmente il signor RI 1 non può svolgere l’attività di magazziniere e altri lavori pesanti." (doc. F)
Un secondo certificato, del 13 settembre 2006, sempre del Dr. med. __________, attesta che l’interessato “per motivi di salute non può fare lavori pesanti, non può stare in piedi a lungo e non può sollevare pesi oltre ai 10 Kg circa.” (doc. G).
L’UAI alla risposta ha allegato la presa di posizione del medico SMR, Dr. med. __________, il quale, dopo aver riesaminato la documentazione medica, ha affermato:
" (…)
referto RM colonna vertebrale del 31.3.2005 con riscontro di discrete discopatie cervicali, dorsali e lombari con anche piccole ernie discali ma senza segni diretti per radicolopatie. Lieve spondilartrosi attivata al passaggio lombosacrale.
valutazione: si tratta qui di alterazioni degenerative di tipo limitato compatibili con l’età dell’assicurato. Rispetto alla RM del 2004 sicuramente non vi è una progressione dell’ernia discale L5/S1, da notare che il sospettato contatto con le radici di S1 non è mai stato clinicamente manifesto (assenza di segni radicolari). La presenza di una spondilartrosi attivata al passaggio lombosacrale (presenza di piccoli versamenti nelle articolazioni interpofisarie L4/5 e L5/S1) si manifesta clinicamente con una sindrome lombovertebrale.
certificato del 23 .10.2006 del dr. __________: a causa di una disfunzione vertebrale il medico ritiene l’assicurato non in grado di svolgere attività lavorative pesanti inclusa quella di magazziniere.
Valutazione: già in occasione della valutazione peritale del 2003 l’assicurato era stato ritenuto non adatto a svolgere attività fisicamente gravose. L’attività riformata di impiegato di vendita al minuto sicuramente non adempie i criteri per un’attività fisicamente pesante e risulta quindi tuttora esigibile in misura normale.
certificato del 13.9.2006 del dr. __________: viene attestato che l’assicurato non è in grado di fare lavori pesanti, di stare a lungo in piedi e di non poter alzare pesi oltre i 10 kg.
valutazione conclusiva: L’assicurato presenta delle alterazioni degenerative limitate a livello della colonna dorsale, alterazioni che sono state debitamente valutate in sede peritale nel 2003. Da notare che fino al 2003 non era stata eseguita una RM della colonna lombare, il referto RM del 2004 non comprova necessariamente un peggioramento dello stato di salute ma documenta unicamente delle alterazioni degenerative compatibili con i sintomi clinici già presenti nel 2003. Durante tutto il periodo di riformazione l’assicurato è stato in grado di lavorare e frequentare la scuola senza assenze prolungate.
In pratica solamente a partire dal 13.9.2006 l’assicurato presenta dei certificati medici (molto scarni) che attestano genericamente un’attuale inabilità per lavori fisicamente gravosi mentre un’altra inabilità lavorativa per l’attività professionale riformata non risulta plausibilmente certificata.
In conclusione ritengo che la documentazione medica presentata non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione peritale del 2003. Inoltre non risulta medicalmente giustificata un’inabilità lavorativa per un’attività fisicamente non pesante come quella riformata." (doc. IV/Bis, sottolineatura del redattore).
Con osservazioni del 7 dicembre 2006 l’assicurato, per la prima volta, ha presentato copia di fatture pagate dall’assicurazione malattia per ricoveri presso ospedali e visite mediche nei periodi di riqualifica professionale, per comprovare il suo stato di salute cagionevole, nonché attestati di inabilità lavorativa, in parte posteriori all’emissione della decisione impugnata (cfr. ad esempio il certificato medico d’uscita dall’__________ di __________ con un’inabilità al 100% dal 7 all’8 novembre 2006) e ha fatto valere una cura psichiatrica e problemi depressivi.
Egli ha inoltre allegato le osservazioni del suo medico curante, dr. med. __________, il quale ha precisato che lo stato di salute del suo paziente è peggiorato per i seguenti motivi:
" A. Da circa 2 anni il signor RI 1 accusa oltre ai dolori cronici di
tutto il rachide (e non solo del tratto lombare!) anche dolori agli arti superiori ed inferiori che confermano la diagnosi di sindrome fibromialgica (o somatoforme) cronica. Già nella sua perizia del 14.4.03 il Dr. __________ osservava a pag. 6 che all’esame clinico risultasse una certa tendenza alla generalizzazione dei dolori, ma sottolineava che non vi fossero dolori di carattere fibromialgico alle quattro estremità, che però sono comparsi negli ultimi 2 anni.
B. L’assicurato ha dovuto aumentare il consumo di medicamenti (attualmente ne prende da 5 a 6 giornalmente!) e prendere farmaci più forti contro i dolori (Tramadol). Inoltre deve ricorrere regolarmente a trattamenti manipolativi e fisioterapici.
C. Durante il periodo di riformazione professionale non ha fatto l’impiegato di commercio bensì il magazziniere, occupandosi di pezzi di ricambio per autoveicoli, e dovendo sollevare anche pesi superiori a 20 Kg. Perciò non si è tenuto conto delle limitazioni elencate dal Dr. __________ a pag. 9 della perizia.
Conclusioni:
Ritengo che il signor RI 1 sia sicuramente integrabile nell’ambito lavorativo per un lavoro a lui confacente che tenga conto delle sue limitazioni fisiche sia per il genere come anche per la durata del lavoro." (doc. H/16)
Da un certificato dell’11 dicembre 2006, sempre del dr. __________, emerge che:
" Il signor RI 1 mi consulta regolarmente ogni 3-4 settimane per i dolori citati nella diagnosi. La terapia consiste in trattamenti manipolativi (o chiropratici) della colonna vertebrale. Regolarmente riscontro disfunzioni vertebrali ipomobili (vertebre bloccate) a diversi livelli: cervicale, dorsale e lombare. Dopo il trattamento i disturbi diminuiscono per un certo periodo. Per poter svolgere l’attività lavorativa deve comunque ricorrere a farmaci analgesici (….)
Dal mese di febbraio sono stati effettuati 2 cicli di trattamenti fisioterapici: impacchi caldi, massaggi e ginnastica per la schiena.
Ultimamente il paziente ha dovuto consultare il Dr. __________, Cardiologo che gli ha prescritto un medicamento (Sotalol) per ipertensione arteriosa e tachicardia recidivante.” (doc. H/15).
Infine il 18 gennaio 2007 l’interessato ha chiesto di essere sottoposto ad una perizia medica ed ha prodotto un nuovo certificato medico del Dr. med. __________, il quale ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dall’8 gennaio 2007 e del 50% dal 15 gennaio 2007 (doc. X/2).
5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).
Secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
6. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la perizia elaborata dal dr. med. __________ - specialista proprio nella materia che qui interessa -, in base alla quale l’interessato, se riqualificato professionalmente come impiegato di commercio, non dovrebbe presentare problemi particolari dal punto di vista ortopedico-reumatologico ossequi i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio e, quindi, che possa validamente servire da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere alle ulteriori misure d’istruzione chieste dal ricorrente (perizia medica giudiziaria) e alle quali questo Tribunale, sulla base della valutazione anticipata delle prove, rinuncia.
In particolare, come emerso dagli ulteriori accertamenti effettuati dall’UAI, risulta che l’assicurato negli ultimi anni è stato impiegato quale venditore, senza dover alzare pesi, senza dover lavorare in posizioni inergonomiche e con possibilità di alternare posizione eretta e posizione seduta. Ossia una professione che dagli atti medici risulta pienamente esigibile.
Dagli accertamenti dell’autorità cantonale presso il datore di lavoro (doc. 92-1) si evince in particolare che l’interessato, in qualità di impiegato di vendita di pezzi di ricambio, si occupava principalmente di attività burocratiche (stesura di bollettini, stampe), di controllo (della merce in entrata) e di preparazione (delle consegne). Il materiale trattato aveva un peso esiguo (pochi kg: filtri, tutte scatolette di piccole dimensioni); i pezzi più grossi erano spostati tramite delle gru o venivano “trattati” dagli autisti, ciò che contrasta con le affermazioni del ricorrente il quale, allegando copia di documenti che attestano i pesi di alcuni prodotti (ad esempio le batterie, la testa dei cilindri), afferma di aver dovuto spostare pezzi di ricambio che superavano il peso limite di 10 kg (doc. 92-1 e H 15 e seguenti).
Sia come sia, va comunque rilevato che l’insorgente è stato riformato quale impiegato di vendita al minuto, ossia un’attività che non può essere considerata pesante e che permette in particolare di evitare di alzare pesi superiori ai 10 Kg, limitazione ritenuta dal medico curante, il quale lo ha considerato integrabile nell’ambito lavorativo per un’attività a lui confacente che tenga conto delle sue limitazioni fisiche sia per il genere come anche per la durata del lavoro (doc. H/16). Quale impiegato di vendita al minuto l’assicurato ha un’ampia gamma di posti di lavoro che gli permettono di svolgere la sua professione con le limitazioni evidenziate (anche) dal medico curante. L’attestato federale di capacità conseguito permette infatti di lavorare in qualità di impiegato di vendita sia nel settore dei pezzi di ricambio che in altri ambiti (altri tipi di merci; cfr. doc. 92-1).
Non va comunque dimenticato che l’insorgente ha terminato con successo la sua riformazione professionale ed è stato assunto per un lavoro al 50% dal __________, dove ha svolto la seconda parte del provvedimento di reintegrazione. Ora, se effettivamente l’interessato fosse stato assente per lunghi periodi o se, per motivi di salute, non fosse stato in grado di esercitare l’attività di impiegato di vendita (in concreto: gestione del magazzino), il datore di lavoro non gli avrebbe offerto la possibilità di continuare la collaborazione dopo la fine dei provvedimenti di reintegrazione. Lo stesso datore di lavoro non ha inoltre segnalato inabilità lavorative importanti, ma solo assenze per sedute di fisioterapia e visite mediche (doc. H1).
Del resto, dagli atti emerge che l’interessato è stato assente, durante l’anno scolastico 2004/2005, per 20 ore (18 ore il primo semestre e 2 ore il secondo semestre; doc. 77-1), e durante l’anno 2005-2006 per 22 ore (2 ore il primo semestre e 20 ore il secondo semestre, doc. 98-1).
Il dr. med. __________, medico SMR, ha inoltre evidenziato come l’assicurato presenta delle alterazioni degenerative limitate a livello della colonna dorsale, alterazioni che sono state debitamente valutate in sede peritale nel 2003 e che il referto RM del 2004 non comprova necessariamente un peggioramento dello stato di salute ma documenta unicamente delle alterazioni degenerative compatibili con i sintomi clinici già presenti nel 2003 (doc. IV/Bis). Lo specialista sottolinea anch’egli come durante tutto il periodo di riformazione l’assicurato è stato in grado di lavorare e frequentare con profitto la scuola senza assenze prolungate e che solo dal 13 settembre 2006 (ossia dopo aver ricevuto il progetto di decisione dell’UAI) l’interessato ha iniziato a presentare certificati medici (molto scarni), e altra documentazione, che attestano genericamente un’attuale inabilità per lavori fisicamente gravosi, mentre un’inabilità lavorativa per l’attività professionale riformata non risulta plausibilmente certificata.
Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 5), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il dr. med. __________ ed il medico SMR, i quali hanno valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità di esercitare l’attività di venditore.
Infatti, rammentate le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici curanti degli assicurati (cfr. in proposito consid. 5; il giudice deve tener conto del fatto che il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente), va comunque evidenziato come le attestazioni del dr. med. __________ sono state prese in considerazione dal medico SMR, il quale ha indicato dettagliatamente i motivi per i quali le valutazioni espresse non impediscono di considerare l’insorgente totalmente reintegrato nel mondo del lavoro quale venditore al minuto.
Va qui inoltre ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Va qui evidenziato, come rettamente sottolinea l’UAI in sede di osservazioni, che nel corso del provvedimento reintegrativo posto in essere a favore del ricorrente non è stata prodotta documentazione medica atta ad impedire la continuazione della riqualifica intrapresa.
Anche in fase di osservazioni al progetto di decisione l’interessato non ha prodotto nessuna documentazione medica.
Solo in seguito all’emissione della decisione definitiva l’assicura-to ha trasmesso alcuni atti medici che peraltro, come sottolineato dal medico SMR, non sono incompatibili con le conclusioni cui è giunto l’UAI (cfr. supra).
Anche il certificato dell’11 dicembre 2006 con il quale il medico curante risponde alle osservazioni del medico dell’AI, e nel quale vengono descritte le attuali patologie, conferma che l’interessato è “sicuramente integrabile nell’ambito lavorativo per un lavoro a lui confacente che tenga conto delle sue limitazioni fisiche sia per il genere come anche per la durata del lavoro.” (doc. H/16).
L’attività di venditore al minuto appresa grazie alle misure di reintegrazione professionale è conforme alle limitazioni descritte dal curante.
Al ricorrente non può neppure essere d’aiuto l’asserita patologia psichiatrica di cui sarebbe affetto.
Da una parte infatti l’insorgente non ha presentato certificati medici attestanti un’inabilità lavorativa a causa di una malattia psichica, d’altra parte, se è vero che dagli atti prodotti, solo il 7 dicembre 2006, risulta che vi sono stati degli interventi dell’__________ __________ dal 4 gennaio 2005 al 3 marzo 2005 e dal 1° aprile 2005 al 30 giugno 2005, e che questi hanno comportato, secondo quanto prodotto dal ricorrente, spese per fr. 556 (cfr. doc. H 11), non risulta che vi sia stata un’incidenza sull’abilità lavorativa.
Inoltre, da allora, non emergono ulteriori interventi a causa dell’asserita malattia psichica, né sono stati prodotti certificati medici specialistici in tal senso.
Anche la permanenza presso la __________, per riabilitazione, nel corso del gennaio-febbraio 2005 non sembra aver avuto seguito (cfr. anche doc. VI, pag. 3).
Infine, neppure l’ipertensione arteriosa e la tachicardia recidivante risultano avere avuto, al momento dell’emissione della decisione, un’influenza sull’abilità lavorativa dell’interessato nella professione appresa.
Per quanto concerne invece gli attestati di inabilità lavorativa prodotti dal ricorrente e concernenti periodi successivi all’emissione della decisione impugnata (cfr. per esempio doc. X/2, inabilità al 100% dall’8 gennaio 2007 ed inabilità al 50% dal 15 gennaio 2007), va rammentato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Per cui, eventuali inabilità lavorative insorte dopo la resa della decisione impugnata non possono essere prese in considerazione. L’insorgente è tuttavia reso attento che, se ritiene che il suo stato di salute sia nel frattempo peggiorato, può inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di altro procedimento.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - da un punto di vista medico - l'assicurato è totalmente abile nell’attività di venditore al minuto appresa nell’ambito delle misure di reintegrazione AI.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti