Raccomandata
Incarto n. 32.2006.158 FS/td
Lugano 25 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale editore indipendente, nel gennaio 2003 ha presentato una domanda volta ad ottenere prestazioni AI (doc. AI 10/1-7). Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 13 settembre 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una rendita intera dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 39/1-2 e 40/1-2).
A seguito di una nuova domanda di prestazioni, presentata nell’aprile 2005, con richiesta di continuare a versare la rendita anche dopo il 31 gennaio 2004 (doc. AI 45/1-8 e 46/1-2), esperiti gli accertamenti del caso (dopo aver annullato, con decisione su opposizione 5 luglio 2006 [doc. AI 59/1-4], la precedente decisione 24 maggio 2005 [doc. AI 49/1-2] con la quale non era entrato in materia), con progetto di decisione 7 luglio 2006 l’Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita adducendo:
" (…)
Con decisione del 13.09.2004, cresciuta in giudicato, le é stata accordata una rendita intera d'invalidità a decorrere 01.01.2003 per un periodo limitato fino al 31.01.2004. Gli accertamenti esperiti nell'ambito della precedente valutazione, in particolare dalla perizia reumatologica del Dr. __________ del 27.12.2003, hanno permesso di appurare che lei ha presentato una completa inabilità lavorativa dal 09.01.2002 al 28.10.2003, mentre successivamente l'incapacità lavorativa é stata valutata al 25% sia nella sua abituale professione sia in altre attività rispecchianti le indicazioni mediche.
In data 15.04.2005 lei ha presentato una nuova richiesta di prestazioni d'invalidità.
Nell'ambito della nuova valutazione della sua pratica assicurativa tutta la documentazione medica acquisita agli atti é stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI, il quale, dopo attento esame di tutti gli atti medici, ha potuto constatare che non risulta oggettivata una modifica di rilievo del suo stato di salute rispetto al momento della perizia reumatologica eseguita nel dicembre 2003. Permane quindi un'incapacità lavorativa unicamente del 25% in qualsiasi tipo di attività.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
(…)." (doc. AI 60/1-2)
1.2. Con osservazioni 6 settembre 2006 (doc. AI 66/1-5), rappresentato dall’avv. RA 1, l’assicurato ha contestato la valutazione medica rimarcando che l’Ufficio AI non ha proceduto ad effettuare ulteriori accertamenti circa il suo stato di salute. Egli ha inoltre sostenuto che potrebbe teoricamente svolgere attività molto leggere ma che sul mercato del lavoro attuale non ha alcuna possibilità di reinserimento professionale e questo a maggiore ragione in considerazione del sicuro peggioramento della sindrome lombo-vertebrale e della stenosi del canale spinale di cui è affetto.
1.3. Con decisione 19 settembre 2006 (doc. AI 69/1-4) l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, rilevando in particolare:
" (…)
Nel caso concreto, il dottor __________ del Servizio medico regionale dell'AI di __________ (SMR), nella propria valutazione del 21 marzo 2006, ha precisato quanto segue:
" - 1987 beneficiario di provvedimenti professionali da parte Al __________ per patologia lomboradicolare L5 a destra portato a termine nel 1989.
1992 intervento di discectomia.
Dal 1997 sindrome lombo vertebrale su discopatia L2-L4.
Dal 2002 a carico ufficio sostegno sociale ed inserimento.
Diagnosi, sindrome lombo vertebrale cronica con/su
- assenza di segni radicolari
- osteocondrosi L4/5
- discopatia L2/L3 con ernia discale extraforaminale sinistra
- discopatia L4/L5 con ernia discale extraforaminale destra
- stato dopo intervento per ernia discale L4/5 a destra nel 1992.
Valutazione peritale dr. __________ 10.2003.
Decisione UAI: rendita completa dal 1.1.2003 al 31.1.2004, in seguito ritenuto abile al 75% in attività abituale.
Nuova richiesta di rendita del 15.4.2005 per peggioramento patologia dorsale assicurato a beneficio assistenza.
Viene allegato referto TAC 1.2003 quindi precedente a valutazione peritale __________ 10.2003. Il medico curante dr. __________ attesta una IL del 100% dal 9.10.2002.
Decisione UAI del 24.5.2005: non entrata in merito in assenza di nuovi elementi. In fase di opposizione viene presentato rapporto dr. __________ del 21.11.2005: - aumento netto dei disturbi negli ultimi mesi
- RM del 14.10.2005 conferma discopatia L4/5 senza recidiva di ernia, discopatia L2-L4 senza compressione radicolari, canale spinale leggermente ristretto per processi degenerativi. Valutazione:
- l'attuale documentazione radiologica in pratica risulta sovrapponibile a quella precedente la perizia reumatologica.
- Persiste una inabilità lavorativa certificata completa da parte del medico da 10.2002, quindi precedente alla valutazione peritale.
- L'assicurato risulta essere da poco in cura dal dr. __________ che in pratica riprende le indicazioni soggettive dell'assicurato per quanto concerne la sintomatologia, sintomatologia già presente in occasione della perizia reumatologica.
- Non vi è attualmente sintomatologia neurologica.
- Il lieve restringimento del canale spinale è senza significato clinico.
Conclusione: non risulta oggettivata una modifica di rilievo dello stato di salute rispetto al momento della perizia reumatologica. Persiste importante problematica sociale/lavorativa."
Si rilevi d'altro lato come l'assicurato si limiti comunque a contestare la valutazione effettuata dall'amministrazione, senza fornire elementi atti a metterne in dubbio la bontà del giudizio espresso.
In considerazione di quanto sopra detto, il progetto di decisione del 7 luglio 2006 deve essere confermato.
(…)." (doc. AI 69/2-3)
1.4. Con tempestivo ricorso, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assi-curato ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio 2004. In sostanza, producendo ulteriore documentazione, egli ha contestato la valutazione medica ribadendo che la sua capacità lavorativa in attività leggere è del tutto teorica e che non ha più la possibilità di essere reinserito sull’attuale mercato del lavoro supposto in equilibrio.
Contestualmente l’assicurato ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con risposta 6 novembre 2006 l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione impugnata adducendo:
" (…)
Con scritto 19 maggio 2005 il Dott. __________, riportando quanto diagnosticato con la perizia 2003, sosteneva che "ll paziente risulta incapace al lavoro al 100% dal 09.10.2002". II medico curante ha pure riferito non esservi esami specialistici a causa delle "ristrettezze economiche" dell'assicurato, ma che "I suoi disturbi sono comunque credibili e oggettivabile”. II 21 novembre 2005 il Dott. __________ sosteneva esservi "una riduzione importante della capacità lavorativa".
Tale documentazione medica è stata sottoposta all'esame del SMR, presso il quale il medico incaricato Dott. __________ ha potuto concludere che essa non permette d'oggettivare una modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alle precedenti valutazioni.
S'è in particolare constatato che la documentazione radiologica è sovrapponibile a quella precedente la perizia reumatologica, che il Dott. __________ riprende le indicazioni soggettive del Signor RI 1 per una sintomatologia già presente in occasione della perizia reumatologica e che il lieve restringimento del canale spinale rilevato dal Dott. __________ risulta essere "senza significato clinico" (annotazioni SMR 21 marzo 2006).
Nessuna delle constatazioni del Dott. __________ (il quale ha concluso: "non risulta oggettivata una modifica di rilievo dello stato di salute rispetto al momento della perizia reumatologica") è stata contestata con argomentazioni mediche. Lo stesso vale per la perizia a base della decisione impugnata.
Nuova documentazione medica (ricorso 20/23 ottobre 2006)
Con scritto 22 dicembre 2005 (non si tratta infatti d'un certificato medico rispettoso dei criteri imposti dalla giurisprudenza in materia), il Dott. __________ continua a riferire i dolori lamentati dal proprio paziente. Egli spiega che la recente RM del rachide lombare è paragonabile a quella del 2003 e che la leggera stenosi del canale spinale al momento non richiede un intervento chirurgico. II 16 ottobre 2006 il medico si limita a ribadire le proprie valutazioni, riferendo le limitazioni che "il paziente asserisce".
Sebbene appaia evidente l'immutata validità di quanto stabilito il 21 marzo 2006, a scanso di qualsiasi dubbio, pure questi documenti sono stati sottoposti al SMR. II 2 novembre 2006 il Dott. __________ confermava che "risulta una situazione radiologica nel 2005 sovrapponibile a quella presente nel 2003" (cfr. annotazioni allegate).
Infine, per quanto riguarda quanto certificato dal recentemente interpellato Dott. __________, (trattamento dal 2 ottobre 2006, senza ulteriori visite di controllo), il medico non giunge a considerare completamente incapace l'assicurato, come il collega Dott. __________. Con rapporto 10 ottobre 2006, egli parla d'una capacità lavorativa residua del 50% "per attività con carico medio" e del 60% "per un'attività adattata molto leggera che tenga conto di tutte le limitazioni”.
Un'incapacità così bassa non viene ad ogni modo condivisa dal Signor RI 1, che riferendosi allora alle "effettive possibilità di inserimento professionale (...) sul mercato del lavoro equilibrato", ritiene che comunque "la conseguente incapacità di guadagno deve (...) essere considerata completa".
Il Dott. __________ sottolinea che "Le conclusioni circa l'esigibilità lavorativa espresse dal dr. __________ non si distanziano molto dalla valutazione del dr. __________ (60 vs. 75% di capacità lavorativa residua in attività molto leggera) a conferma di un'assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato" (cfr. annotazioni allegate).
(…)." (doc. AI 69/2-3)
1.6. Con osservazioni 22 novembre 2006 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni ribadendo la necessità di un ulteriore valutazione peritale del caso.
1.7. Con osservazioni 29 novembre 2006 l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso.
1.8. Con scritto 26 marzo 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato medico 6 marzo 2007 del dr. __________.
Detto attestato è stata trasmesso all’Ufficio AI con facoltà di presentare osservazioni scritte.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190s; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato giustificante, in via di revisione, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° febbraio 2004.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.5. Nel caso concreto, con decisione 13 settembre 2004 (doc. AI 40/1-2), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2004 fondandosi sulla perizia reumatologica 27 dicembre 2003 (doc. AI 31/1-8) nella quale il dr. __________, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sind. lombovertebrale cronica con/su: - assenza di segni radicolari; osteocondrosi L4/5; - discopatia L2/3 con ernia discale extra-foraminale sx; discopatia L4/5 con ernia discale extra-foraminale dx; - st.d.intervento per ernia discale L4/5 a dx (1992)” e, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di “epicondilalgie a sx” (doc. AI 31/6), si era così espresso circa le conseguenze sulla capacità al lavoro:
" (…)
B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
L'assicurato presenta dunque una discopatia a livello L2/3 e L3/4 nonché di una osteocondrosi con scomparsa quasi completa del disco al livello L4/5, in cui è stato operato per ernia discale a dx nel 1992.
Queste alterazioni discali sono limitanti per quanto riguarda la possibilità di carico (10-15 kg in condizioni "ergonomiche"), di tenere a lungo la stessa posizione, di assumere posizioni non ergonomiche (flessione o torsione lombare).
B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
Nell'ambito della sua professione di editore di una rivista di architettura d'interni, la problematica lombare limita dunque l'assicurato principalmente nelle attività esterne legate a viaggi lunghi (superiori a 1-2 ore), mentre nell'attività d'ufficio impedisce al paz. una posizione statica monotona (sia eretta, sia seduta), per cui deve talvolta cambiare posizione o inserire delle piccole pause.
Dal lato medico risulta certificata un'incapacità lavorativa completa dal 09.1.2002.
Attualmente, come asserisce il paz. stesso, la situazione permetterebbe senz'altro una ripresa della sua attività lavorativa. Il marchio della rivista "__________" esisterebbe ancora. Per ripartire con questa pubblicazione specializzata l'assicurato afferma che necessiterebbe di un finanziamento relativamente modesto, ma di cui non dispone.
Nella sua attività d'ufficio l'assicurato può essere considerato abile nella misura del 75% (a tempo pieno con limitazione del rendimento del 25% indicato per inserire delle pause).
Una prognosi affidabile a medio-lungo riguardo alla capacità lavorativa dell'assicurato non è evidentemente possibile.
(…)." (doc. AI 31/7)
Circa la possibilità per l’assicurato di svolgere altre attività il dr. __________ aveva concluso:
" (…)
Attualmente vedrei una capacità lavorativa residua solo per attività molto leggere, in particolare d’ufficio, dove può cambiare di tanto in tanto posizione e inserire delle piccole pause (ogni 1-2 ore). In una tale attività, analogamente a quanto già detto per la parte di lavori d’ufficio nella sua professione precedente, si può ritenere una capacità lavorativa residua del 75%.
(…)” (doc. AI 31/8)
Sempre il dr. __________, riguardo alla valutazione e prognosi, si è così espresso:
" (…)
Dopo un periodo critico i disturbi si sono da tempo stabilizzati, tanto che la situazione permetterebbe al paz. di riprendere, almeno parzialmente, la sua attività di editore di una rivista di architettura d'interni. La ripresa di questa attività si scontra, più che a problemi di salute, a delle difficoltà finanziarie, mancandogli i mezzi economici per "ripartire".
Dal lato reumatologico non vi sono affezioni significanti all'infuori della problematica lombare degenerativa plurisegmentale, ben documentata dalla diagnostica per immagine.
L'assicurato soffre dunque di una limitazione dolorosa della mobilità lombare, mentre non vi sono indizi in favore di una problematica radicolare associata. Sotto questo punto di vista i disturbi del paz. sono dunque credibili e coerenti con i riscontri oggettivi. Non ho inoltre notato durante l'anamnesi e lo stato clinico alcuna tendenza all'aggravazione o dimostrativa.
La situazione è stabilizzata, occorre però ritenere un handicap funzionale probabilmente duraturo in questo paz. (…)." (doc. AI 31/6)
2.6. Nel mese di aprile 2005 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni volta ad ottenere il diritto alla rendita intera anche dopo il 31 gennaio 2004 (doc. AI 45/1-8 e 46/1-2). In quella sede l’assicurato ha prodotto il referto 23 gennaio 2003 della TAC della colonna lombare da L2 ad S1 e i certificati medici del dr. __________, FMH in medicina generale e del dr. __________, FMH in neurochirurgia.
Nel certificato 19 maggio 2005 il dr. __________ ha attestato:
" (…)
Con la presente attesto che il Signor RI 1, __________, di __________ dal mese di ottobre 2002 è in trattamento per:
● Sindrome lombo-sacrale su ernia extraforaminale sin L2-L3, grossa ernia extraforaminale L3-L4 con suss. compressione a radicolare in paziente già sottoposto ad operazione a livello L3-L4 nel 1992.
Per questo motivo il paziente risulta incapace al lavoro al 100% dal 09.10.2002.
In questi anni il signor RI 1 ha sempre alternato periodi di relativo benessere a giorni di intensi dolori, mai comunque completamente asintomatico.
In particolare dal mese di aprile 2004 gli episodi di lombalgia si sono fatti più frequenti ed intensi.
Segnalo pure che il signor RI 1 si trova in ristrettezze economiche importanti, per questo disagio ha sempre rifiutato qualsiasi esame specialistico, accettando trattamenti unicamente presso il mio studio.
I suoi disturbi sono comunque credibili e oggettivabili; sono del parere che la sua rendita AI debba essere reintrodotta.
(…)." (doc. AI 48/1)
Nel certificato 21 novembre 2005 il dr. __________ ha attestato:
" (…)
Il soprannominato paziente lamenta dal 1992 dolori lombari recidivanti. A quell'epoca venne operato per un'ernia del disco a livello L4/5 a dx. Dopo l'intervento remissione dei dolori alla gamba, ma progrediente aumento dei dolori lombari. Esacerbazione nel 2001 con forti dolori lombari di carattere invalidante per cui il paziente riceve da allora una rendita AI.
La situazione è andata lentamente, ma progressivamente peggiorando per cui negli ultimi mesi i dolori sono nettamente aumentati soprattutto in sede lombare e prevalentemente in posizioni statiche, quindi di notte e seduto.
Una RM effettuata il 14.10.05 ha confermato un'importante discopatia L4/5 in stato dopo pregresso intervento per ernia del disco a dx. ma in assenza di recidive d'ernia. Protrusione a base larga in questo segmento. Presenza di una discopatia L2/3 e L3/4 con ipertrofia del legamento flavo e protrusioni discali a base larga con estensione accentuata a dx in L2/3 ed accentuata a sx in L3/4, ma senza compressioni radicolari. Il canale spinale è in L2/3 e L3/4 leggermente ristretto per i processi degenerativi.
La situazione è soggetta sicuramente ad un ulteriore peggioramento per quel che riguarda la stenosi del canale spinale. Senza dubbio c'è una riduzione importante della capacità lavorativa. (…)." (doc. AI 53/2)
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 21 marzo 2006 (doc. AI 56/1-2) ha, in particolare, rilevato:
" (…)
- l’attuale documentazione radiologica in pratica risulta sovrapponibile a quella precedente la perizia reumatologica.
- Persiste una inabilità lavorativa completa da parte del medico da 10.2002, quindi precedente alla valutazione peritale.
- L’assicurato risulta essere da poco in cura dal dr. __________ che in pratica riprende le indicazioni soggettive deIl’assicurato per quanto concerne la sintomatologia, sintomatologia già presente in occasione della perizia reumatologica.
- Non vi è attualmente sintomatologia neurologica.
- Il lieve restringimento del canale spinale è senza significato clinico.
Conclusione: non risulta oggettivata una modifica di rilievo dello stato di salute rispetto al momento della perizia reumatologica. Persiste importante problematica sociale/lavorativa.” (doc. AI 56/1-2)
Con il progetto di decisione 7 luglio 2006 (doc. AI 60/1-2) l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il postulato diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
Con osservazioni 6 settembre 2006 (doc. AI 66/1-5) l’assicu-rato ha contestato la valutazione medica rimarcando che l’Ufficio AI non ha proceduto ad effettuare ulteriori accertamenti circa il suo stato di salute. Egli ha inoltre sostenuto che potrebbe teoricamente svolgere attività molto leggere ma che sul mercato del lavoro attuale non ha alcuna possibilità di reinserimento professionale e questo a maggiore ragione in considerazione del sicuro peggioramento della sindrome lom-bo-vertebrale e della stenosi del canale spinale di cui è affetto.
Con decisione 19 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc. AI 69/1-4).
Con il presente ricorso l’assicurato ha postulato il diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2004.
In sede ricorsuale l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. A2, A3 e A4).
Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 2 novembre 2006 (doc. III/Bis), ha osservato:
" (…)
vedi nota riassuntiva del 21.3.2006 che si basa sulla valutazione peritale del 27.12.2003, dr. __________. Già allora era stato ritenuto abile unicamente per attività molto leggere.
Attualmente in fase di ricorso vengono presentati:
rapporto dr. __________ del 22.12.2005 e del 16.10.2005: da questo rapporto risulta una situazione radiologica nel 2005 sovrapponibile a quella presente nel 2003.
rapporto dr. __________, reumatologo, del 10.10.2006:
- la descrizione soggettiva dei disturbi è concentrata su dolori lombosacrali con irradiamento nella coscia destra
- allo status tuttora assenza di deficit sensomotori
- persiste una ipomobilità della colonna lombare con distanza dita suolo sempre di circa 50 cm
- il medico ritiene esigibile un'attività lavorativa molto leggera nella misura del 60%
Valutazione:
gli attuali rapporti non permettono di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione peritale del 2003. Le conclusioni circa l'esigibilità lavorativa espresse dal dr. __________ non si distanziano molto dalla valutazione del dr. __________ (60 vs. 75% di capacità lavorativa residua in attività molto leggera) a conferma di un'assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato.
(…)." (doc. III/Bis)
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Dopo attento esame degli atti all’inserto, ritenute le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nella perizia 27 dicembre 2003 – alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.7) – e visto che, per le ragioni di seguito esposte, né il medico curante, dr. __________, né il dr. __________ e il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, hanno attestato un peggioramento con influsso sulla capacità lavorativa residua, questo Tribunale deve concludere che, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, non è stato oggettivato un aggravamento rilevante dello stato valetudinario dell’assicu-rato.
2.8.1. Innanzitutto occorre rilevare che il dr. __________, a prescindere dalle considerazioni generiche che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), nel certificato medico 19 maggio 2005 non ha attestato delle diagnosi sulle quali non si sia gia espresso il dr. __________ nella perizia reumatologica 27 dicembre 2003 e che, in modo del tutto generico e senza oggettivare minimamente, si è limitato a sostenere che “(…) in questi anni il Signor RI 1 ha sempre alternato periodi di relativo benessere a giorni di intenso dolore, mai comunque completamente asintomatico. In particolare dal mese di aprile 2004 gli episodi di lombalgia si sono fatti più frequenti ed intensi (…)” (doc. AI 48/1).
Inoltre il dr. __________, nel suo rapporto medico 3 febbraio 2003 (doc. AI 14/1-2), aveva già attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 9 ottobre 2002 in avanti.
2.8.2. Il dr. __________, nel certificato medico 21 novembre 2005 (doc. AI 53/2), non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurato e, dopo aver indicato che negli ultimi mesi i dolori sono nettamente aumentati e riferito di una RM effettuata il 14 ottobre 2005, ha concluso che “(…) la situazione è soggetta sicuramente ad un ulteriore peggioramento per quel che riguarda la stenosi del canale spinale. Senza dubbio c’è una riduzione importante della capacità lavorativa (…)”.
Sempre il dr. __________, nel certificato medico 22 dicembre 2005, ha, in particolare, attestato che “(…) l’esame clinico mette in evidenza una sindrome lombovertebrale con mobilità lombare ridotta e dolente in ogni posizione. L’esame neurologico è tuttavia normale con un pseudolasègue a dx e nessun deficit sensomotorio. I riflessi mediovivi e simmetrici. Una recente RM del rachide lombare, paragonabile a quella del 2003, riconferma una discopatia L2/3 e L4/5 con una leggera stenosi del canale spinale in L2/3 e L3/4 che al momento non richiede un intervento chirurgico. Il paziente risulta in effetti inabile al lavoro dal 2002. Quest’inabilità lavorativa persiste tuttora.” (doc. A2, le sottolineature sono del redattore).
Ancora il dr. __________, nel certificato medico 16 ottobre 2006, ha attestato che “(…) ho rivisto il paziente il 21.06.06. In quest’occasione accusava dolori lombari invariati irradianti alla gamba dx. Dolori prevalentemente deambulando per cui dopo una distanza di 400-500 metri il paziente asserisce di doversi fermare. A quanto pare la situazione è rimasta più o meno stabile dal 2005 con processi degenerativi plurisegmentali ed un canale spinale leggermente stretto che comunque al momento non richiede un intervento. Eventualmente ci può essere un’irritazione radicolare residuale dopo l’interven-to subito nel 1992.” (doc. A4).
Dalle risultanze mediche appena esposte risulta quindi che il dr. __________, oltre a non esprimersi chiaramente sulla capacità di lavoro residua, ha documentato una situazione radiologica sostanzialmente sovrapponibile a quella del 2003 e della quale il dr. __________ ha tenuto conto nella perizia 27 dicembre 2003.
Anche il dr. __________, nelle annotazioni 21 marzo e 2 novembre 2006, ha osservato che “(…) l’assicurato risulta essere da poco in cura dal dr. __________ che in pratica riprende le indicazioni soggettive deIl’assicurato per quanto concerne la sintomatologia, sintomatologia già presente in occasione della perizia reumatologica. […] Non vi è attualmente sintomatologia neurologica. […] Il lieve restringimento del canale spinale è senza significato clinico (…)” (doc. AI 56/2), e che “(…) da questo rapporto [ndr.: si riferisce ai certificati medici del dr. __________ del 22 dicembre 2005 e del 16 ottobre 2006] risulta una situazione radiologica nel 2005 sovrapponibile a quella presente nel 2003 (…)” (doc. III/Bis).
Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Anche nell’ulteriore certificato medico 7 marzo 2007 il dr. __________ non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurato e si è limitato ad osservare che “(…) in considerazione di quanto sopra sono dell’opinione che il paziente in effetti presenti un’inabilità lavorativa importante per lavori pesanti ed ergonomicamente sfavorevoli. In attività confacenti, non pesanti e con una buona ergonomia ci potrà essere una capacità lavorativa residuale. In considerazione della sintomatologia ormai persistente e progressivamente in aumento, è stata presa in considerazione anche la possibilità di un intervento di fissazione dei tre segmenti. Al momento comunque si procederà a dei test di questi tre segmenti con delle infiltrazioni sotto TAC delle faccette articolari.” (doc. IX/Bis, la sottolineatura è del redattore).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.8.3. Il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel referto 10 ottobre 2006 trasmesso al dr. __________ (doc. A3), poste le diagnosi note, ha espresso la seguante valutazione:
" (…)
VALUTAZIONE: interpreto il dolore del paziente in un contesto di una sindrome lombogluteale a destra con insufficienza muscolare paravertebrale, irradiazione lombospondilogena a destra e verosimile componente irritativa radicolare intermittente (dolore al colpo di tosse e al Valsalva) su moderata stenosi foraminale L4/5 dovuta a discopatia L4/5 residua in combinazione con una verosimile cisti sinoviale calcificata L4/5 a destra, in contatto con la radice di L5 (dd: osteofitosi in spondilartrosi L4/5), e discreti esiti fibrotici postoperativi. I reperti, globalmente sovrapponibili all'esame Tac del 2003, sono documentati alla RM lombare che conferma le alterazioni degenerative descritte nelle diagnosi.
Si documentano discopatie plurisegmentali da L2 a L5 con ernia discale extraforaminale rispettivamente L2/3 a sinistra ed L3/4 a destra senza compromissione radicolare. La claudicatio spinale con posizione antalgica in inclinazione del tronco (anamnesi tipica per canale stretto), in assenza di documentazione di un significativo canale stretto agli esami iconografici, é verosimilmente da metter sul conto sia della stenosi foraminale L4/5 destra che dell'insufficienza muscolare secondaria alle alterazioni degenerative.
Nonostante l'assenza di documentazione di deficit radicolari allo status, è probabile una correlazione fra sintomi soggettivi (a livello assiale + irradiazione algica nel dermatoma L5 corrispondente alla radice L5 irritabile), esame clinico e reperti oggettivabili iconografici a disposizione.
Globalmente impone un'insufficienza della muscolatura paravertebrale con decondizionamento fisico (la sintomatologia algica rende più difficoltosa l'esecuzione delle misure fisioterapeutiche di rinforzo) e compromissione biopsicosociale consecutiva.
(…)." (doc. A3, sottolineature del redattore)
Circa la capacità lavorativa il dr. __________ ha concluso che:
" (…)
Per attività pesanti o medio pesanti, il paziente è definitivamente completamente inabile al lavoro. Tenendo conto della limitazione del porto di pesi, orientativamente al massimo di 5 Kg non ripetutamente (4 volte all'ora), occasionalmente 10 Kg (4 volte al giorno) osservando le norme d'ergonomia del dorso, e della necessità di sovente cambiar posizione (3-4 volte/ora), considerando le difficoltà algiche e funzionali per i movimenti del tronco in inclinazione anteriore/laterale e in rotazione e del blocco della reclinazione lombare nonché per la marcia, ritengo che vi sia un'incapacità lavorativa in misura del 50% per attività con carico medio, dal punto di vista prettamente teorico-reumatologico.
Per un'attività adattata molto leggera che tenga conto di tutte le limitazioni di cui sopra (specialmente possibilità di variare la posizione e inserire alcune corte pause durante il lavoro), dal punto di vista puramente reumatologico-teorico, l'incapacità lavorativa é valutabile in misura del 40%.
In pratica, in considerazione della difficoltà di garantire la presenza costante al posto di lavoro anche per un lavoro molto leggero (si tratterebbe di un'attività con possibilità di variare l'orario di lavoro e che permetta di modificare spesso la posizione, ad es lavoro effettuabile a casa con laptop o altre attività del genere come ad es. nell'ambito di un'attività analoga alla precedente che comunque non necessiti di lunghi spostamenti in auto), le effettive possibilità reintegrative potrebbero richiedere la valutazione approfondita assieme all'orientatore professionale.
Gli aspetti assicurativi irrisolti, la compromissione biopsicosociale nonché le difficoltà di concentrazione anamnesticamente indotte dal dolore, rappresentano fattori sfavorevoli aggiuntivi di ordine extrareumatologico.
Non penso che gli interventi chirurgici proposti possano significativamente migliorare la situazione.
I trattamenti conservativi proposti sono volti ad evitare peggioramenti.
La prognosi è globalmente da considerare sfavorevole, non escludo che il caso debba esser rivalutato in ambito peritale.
(…)." (doc. A3)
Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 2 novembre 2006 (doc. III/Bis), osservato che nel rapporto 10 ottobre 2006 del dr. __________ “(…) la descrizione soggettiva dei disturbi è concentrata su dolori lombosacrali con irradiamento nella coscia destra […] allo status tuttora assenza di deficit sensomotori […] persiste una ipomobilità della colonna lombare con distanza dita suolo sempre di circa 50 cm. […] il medico ritiene esigibile un’attività molto leggera nella misura del 60% (…)”, ha espresso la seguente valutazione: “(…) le conclusioni circa l’esigibilità lavorativa espresse dal dr. __________ non si distanziano molto dalla valutazioni del dr. __________ (60 vs. 75% di capacità lavorativa residua in attività molto leggera) a conferma di un’assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato.”.
2.8.4. Riguardo all’esistenza o meno di un’attività lavorativa adeguata e esigibile dall’assicurato il TCA rileva quanto segue.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In concreto, tenuto conto solo degli aspetti reumatologici e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolti sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Va qui ancora evidenziato che, nella perizia 27 dicembre 2003 (doc. AI 31/1-8), oltre che in attività molto leggere, in particolare d’ufficio, dove può cambiare di tanto in tanto posizione e inserire delle piccole pause, il dr. __________ ha concluso per una capacità lavorativa del 75% nella sua precedente attività di editore.
2.8.5. In conclusione, rispecchiando la perizia reumatologica 27 dicembre 2003 del dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non oggettivando la documentazione medica prodotta un peggioramento rilevante dello stato valetudinario con effetto sulla capacità lavorativa, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.
Di conseguenza, ritenuta la capacità al lavoro del 75% nella sua precedente attività e in attività molto leggere rispettose delle limitazioni poste, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.9. L’assicurato sostiene che, vista la nuova domanda, l’Ufficio AI avrebbe dovuto procedere ad un nuovo accertamento peritale dal punto di vista reumatologico e non basarsi solo sulla perizia reumatologica del dr. __________ del 27 dicembre 2003.
A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Inoltre va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili la perizia reumatologica 27 dicembre 2003 del dr. __________ e le valutazioni riportate nelle annotazioni del medico SMR citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
Visto quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso va respinto.
2.10. Con il gravame il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella specie, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve essere respinta in quanto il ricorso non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.
Infatti, viste le chiare conclusioni del perito circa la capacità residua al lavoro del 75% nella sua precedente professione e in un’attività molto leggera e ritenuto che la documentazione medica prodotta non solo era generica e non apportava niente di nuovo (come visto ai consid. 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3 il curante, dr. __________, non ha posto delle nuove diagnosi rispetto a quelle già segnalate prima della perizia reumatologica del dr. __________ e si è limitato a confermare l’incapacità lavorativa del 100% dal 9 ottobre 2002 già attestata in precedenza; il dr. __________ non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurato e le conclusioni in merito del dr. __________ non si distanziano sensibilmente da quelle del perito) ma confermava addirittura la stessa perizia (sia il dr. __________ che il dr. __________ hanno attestato che la RM del rachide lombare dell’ottobre 2005 è paragonabile e sovrapponibile alla TAC della colonna lombare del gennaio 2003, vedi doc. A2 e A3), al rappresentante dell’assicurato doveva apparire di primo acchito che il ricorso non presentava alcuna possibilità di esito favorevole.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti