Raccomandata
Incarto n. 32.2006.148 rs
Lugano 7 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione del 15 settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________, da ultimo attiva al 100% quale impiegata d’ufficio presso il __________ (doc. AI 1/5; 1/28; 19/4), nel mese di marzo 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da encefalopatia metabolica (iponatriemia; doc. AI 1/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM, doc. AI 19/1-30), con decisione del 15 settembre 2006 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita presentando la stessa un grado di invalidità inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. doc. A1).
1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, sostenendo, in particolare, che gli elementi della sua compromissione neurologica, cognitiva e psicologica sono molto maggiori di quanto stabilito dall’UAI e sono incompatibili con un’attività lavorativa superiore al 20%.
RI 1 ha precisato che alcune volte ha provato a lavorare un poco di più, ma sotto ulteriore sollecitazione mentale peggiora nettamente. Infine essa ha informato che indagini neurologiche e neurospicologiche erano in corso presso il Dr. med. __________, __________, e presso la Clinica __________ (cfr. doc. I).
1.3. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.4. Con scritto del 9 novembre 2006 al TCA il Dr. med. __________, primario di neurologia presso il Servizio __________ di neurologia, Ospedale __________ di __________, ha comunicato, per quanto riguardava il caso dell’assicurata, che era in corso una rivalutazione del problema diagnostico. Lo specialista ha precisato che erano previsti sia una registrazione video EEG prolungata, che un esame neuropsicologico dettagliato e che attendevano il risultato di esami da parte di un laboratorio universitario di ____________ (cfr. doc. VII).
1.5. L’assicurata, il 10 novembre 2006, fondandosi sul suo stato di salute e sull’imminente ricovero presso l’Ospedale __________, ha contestato quanto riportato nella risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.6. L’UAI, il 24 novembre 2006, si è espresso in merito allo scritto del Dr. med. __________ dopo averlo sottoposto al Dr. med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI - SMR (cfr. doc. XII+bis).
1.7. L’11 gennaio 2007 il Dr. med. __________ ha trasmesso a questa Corte una valutazione dello stato di salute dell’assicurata, allegando un rapporto del 4 ottobre 2006 afferente al riassunto dell’esame del 28 agosto 2006 e un rapporto del 10 gennaio 2007 concernente il riassunto della situazione a partire dal 28 agosto 2006 (cfr. doc. XVII + 1, 2).
1.8. L’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione medica del Dr. med. __________ al SMR, che ha ribadito che non vi sono elementi atti a modificare la valutazione clinica-lavorativa dell’assicurata, ha riconfermato la richiesta di respingere il ricorso (cfr. doc. XX + bis).
1.9. Il 4 febbraio 2007 il Dr. med. __________, il quale ha preso visione delle conclusioni del SMR, ha riconfermato quanto scritto in precedenza (cfr. doc. XXI).
1.10. Pendente causa questa Corte ha interpellato il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, che aveva esaminato dal profilo neurologico l’assicurata nel mese di aprile 2006 contestualmente all’espletamento della perizia pluridisciplinare del SAM (cfr. doc. 19-13).
In particolare sono stati sottoposti al medico i rapporti del Dr. med. __________ e gli è stato chiesto se alla luce degli stessi manteneva la sua precedente valutazione relativa all’abilità lavorativa dell’assicurata oppure no, con l’invito di motivare un’eventuale risposta negativa (cfr. doc. XXIV).
Il Dr. med. __________ ha risposto il 12 luglio 2007 (cfr. doc. XXV).
1.11. I doc. XXIV e XXV sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (cfr. doc. XXVI).
L’assicurata, il 20 luglio 2007, ha indicato di non avere alcuna osservazione in merito (cfr. doc. XXVII).
L’UAI, dal canto suo, il 13 agosto 2007, alla luce del referto del 12 luglio 2007 del Dr. med. __________, nonché della presa di posizione al riguardo del 26 luglio 2007 redatta dal Dr. med. __________ del SMR, in via principale ha proposto di retrocedere gli atti all’UAI perché con l’ausilio di un perito, sulla base di tutti i rapporti medici all’inserto, chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito neurologico e in ambito psichiatrico e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità dell’assicurata. In via subordinata ha chiesto di confermare la decisione del 15 settembre 2006 (cfr. doc. XXVIII + bis).
1.12. Il doc. XXVII è stato inviato per conoscenza all’UAI, mentre il doc. XXVIII + bis è stato trasmesso all’assicurata per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. XXIX; XXX).
Il 21 agosto 2007 la ricorrente si è riconfermata nel proprio ricorso (cfr. doc. XXXI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.5. Nella concreta evenienza l’UAI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità fondandosi sul rapporto della perizia pluridisciplinare effettuata dal SAM (cfr. doc. AI 19; A1).
Nel contesto di tale perizia pluridisciplinare il 26 aprile 2006 ha avuto luogo un consulto neurologico da parte del Dr. med. __________ e il 27 aprile 2006 un consulto psichiatrico da parte del Dr. med. __________.
Il Dr. __________, dopo aver ricordato che l’assicurata a fine novembre 2003 ha presentato un’encefalopatia acuta nell’ambito di una grave iponatriemia imputata all’assunzione di Efexor e che in tale ambito ha pure avuto due crisi epilettiche, ha indicato che la sintomatologia si era comunque risolta. Lo specialista ha attestato che l’esame neurologico effettuato nell’aprile 2006 risultava normale, senza deficit focali, che a prima vista si poteva ritenere una situazione neurologica organica soddisfacente e che i sintomi principali descritti dalla paziente erano costituiti da una sindrome ansioso-depressiva e da disturbi di concentrazione e memoria che non sembravano in progressione e sembravano essere imputabili almeno in parte anche alla patologia psichiatrica. Il Dr. __________ ha comunque rilevato che la valutazione del caso era resa più complessa dal fatto che alla prima RM cerebrale eseguita nella fase acuta ancora nel dicembre 2003 erano presenti lesioni della sostanza bianca bilaterali aspecifiche. A due successivi controlli della RM cerebrale nel luglio 2004 e giugno 2005 sono però emerse due lesioni più nette e significative a livello dei poli temporali anteriori bilateralmente. Il medico ha osservato che tale reperto era relativamente inusuale e che la Dr. med. __________, vice-primario in radiologia all’Ospedale __________ di __________ alla quale aveva sottoposto le lastre, ha posto quale principale diagnosi differenziale la rara patologia neurologica denominata CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy). Il Dr. __________ ha poi evidenziato che, se questa diagnosi fosse stata effettivamente presente, anche i disturbi dell’umore e i pur lievi deficit neurospicologici avrebbero assunto un significato in ambito neurologico e anche dal punto di vista prognostico ci si sarebbe potuti aspettare un peggioramento.
Per quanto attiene, più specificatamente, la valutazione della capacità lavorativa, il Dr. __________ ha indicato:
" (…)
Eventualmente potrebbe essere utile una rivalutazione neuropsicologica dettagliata per valutare un’eventuale progressione dei deficit o stabilità del reperto. Sulla base almeno di quanto descritto nella valutazione neuropsicologica del 2004 presso la Clinica __________ i deficit erano lievi e non comportano un’inabilità lavorativa che superi il 20%. Un’ev. loro progressione, che sarebbe possibile qualora ci trovassimo effettivamente di fronte ad un CADASIL, potrebbe avere quali conseguenze in futuro una modifica di questa percentuale, che è basata sulla valutazione riportata dalla Clinica __________ il gennaio 2004.” (Doc. AI 19-16)
Dal canto suo il Dr. med. __________ ha diagnosticato una sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) in fase di compenso sotto terapia psicofarmacologica specifica, tratti narcisistici di personalità e deficit cognitivi in fase di remissione.
Lo psichiatra ha puntualizzato che il danno alla salute avvenuto nel 2003, oltre a provocarle dei problemi neurologici, ha causato all’insorgente una ferita al suo narcisismo consistente nel tenere fede ai propositi personali senza farsi influenzare da alcunché. Inoltre il medico ha rilevato che l’assicurata ha faticato ad accettare la diminuzione del suo rendimento e ha mostrato uno sviluppo depressivo che però grazie a un intervento specialistico del Dr. med. __________ e dei suoi collaboratori appariva meno rilevante rispetto all’esordio della sintomatologia (cfr. doc. AI 19-21).
Riguardo alla capacità lavorativa il Dr. med. __________ ha attestato:
" Nelle condizioni attuali a mio parare l’A. denota una incapacità lavorativa psichiatrica nella misura del 20%” (cfr. doc. AI 19-22)
Dal rapporto conclusivo della perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2006 redatto dai medici del SAM sulla base delle valutazioni dei Dr. med. __________ e __________ emerge che la ricorrente, affetta da problemi a livello psichiatrico e neurologico con influsso sull’abilità al lavoro, presenta una capacità lavorativa globale dell’80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) come impiegata d’ufficio e in attività simili. E’ in ogni caso stata indicata la possibilità di una diminuzione futura della capacità lavorativa nel caso in cui avesse trovato conferma la diagnosi sospettata dal consulente in neurologia, ossia lo sviluppo di una demenza (cfr. doc. 19-11).
2.6. L’assicurata è stata seguita dal Dr. med. __________, primario del Servizio __________ di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________.
Nell’autunno-inverno 2006/07 il Dr. med. __________ ha rivalutato a fondo il problema diagnostico, in quanto la diagnosi formulata in precedenza non spiegava le alterazioni radiologiche osservate nel frattempo a livello dei due ippocampi (cfr. doc. VII; XVII2).
Il primario di neurologia l’11 gennaio 2007, dopo che è stata esperita tutta una serie di esami, e meglio un esame neuropsicologico dettagliato presso la Clinica __________ di __________, un video EEG di lunga durata dopo riduzione della terapia antiepilettica e successivamente all’arresto completo della terapia, esami ematologici e chimici, RM cerebrale (cfr. doc. XVII2), ha indicato di ritenere che l’assicurata abbia dei deficit neuropsicologici moderati ma una resistenza allo sforzo mentale e una soglia dello stress ridotta. Inoltre il medico ha precisato che non vi siano validi motivi per dubitare della credibilità della paziente e che un elemento importante consiste nel fatto che alla RM cerebrale la ricorrente non presenta solo delle lesioni nella sostanza bianca sottocorticale, bensì anche delle lesioni di segnale a livello dei due ippocampi e delle due amigdale e una presa di contrasto dell’amigdala destra indica una disfunzione in atto in una regione in cui, congruentemente, l’elettroencefalogramma evidenzia un rallentamento dell’attività elettrica cerebrale. Il Dr. med __________ ha rilevato che questi reperti cerebrali bitemporo-mediali sono lungi dall’essere banali, non corrispondono assolutamente a dei reperti fortuiti e devono essere integrati nella valutazione.
Il neurologo ha concluso affermando che è possibile che l’assicurata sottovaluti le sue capacità, ma di ritenere che non le debba essere riconosciuta un’incapacità lavorativa inferiore al 50% (cfr. doc. XVII).
Il Dr. med. __________ si è riconfermato nel proprio apprezzamento con scritto del 4 febbraio 2007, in cui ha specificato che è vero che non vi è stata una modifica dello stato di salute dell’insorgente rispetto al momento della valutazione SAM, tuttavia quest’ultima non tiene adeguatamente conto della sintomatologia, né delle limitazioni nella vita di tutti i giorni e lavorativa della signora RI 1 (cfr. doc. XXI).
Alla luce di queste certificazioni il TCA ha interpellato il Dr. med. __________, neurologo consulente del SAM, sottoponendogli i referti del Dr. med. __________, al fine di indicare se manteneva o meno la sua precedente valutazione relativa all’abilità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. XXIV).
Il 12 luglio 2007 il Dr. med. __________ ha precisato:
" (…)
L’ulteriore valutazione da parte del Dr. __________ (della quale d’altronde io ho ricevuto solo ora gli elementi più recenti del gennaio 2007, avevo altrimenti a disposizione solo la prima valutazione dell’ottobre 2006) ha portato effettivamente alcuni nuovi elementi, che danno maggiore peso alla componente organica: in particolare la lesione descritta alla RM cerebrale a livello dell’amigdala con arricchimento di mezzo di contrasto, ciò sta a indicare che si tratta di una lesione insorta recentemente e dunque “attiva”, ed anche l’anomalia all’esame elettroencefalografico, indicativa di una disfunzione elettrica cerebrale. Anche i dati anamnestici ulteriormente emersi rendono comunque verosimile che non ci troviamo di fronte a simulazione né esclusivamente a disturbi “funzionali” non organici.
Rispetto alla mia precedente valutazione dell’aprile 2006 ritengo dunque di dover modificare le mie conclusioni dando maggior importanza alla componente organica quale causa dei deficit neuropsicologici. Ciò non toglie che una possibile componente dovuta alla sintomatologia depressiva possa contribuire a determinare questi disturbi anche se non penso che ciò possa essere oggettivato e quantificato con nessun mezzo.
Rimane ora da discutere quale sia la percentuale di inabilità lavorativa che i disturbi neuropsicologici presenti in questo caso possano causare. Si deve innanzi tutto sottolineare il fatto che non sembrano essere deficit in peggioramento visto quanto descritto alle valutazioni neuropsicologiche dettagliate eseguite presso la clinica __________ di __________ all’inizio del 2004 e nell’ottobre 2006.
(…)
Determinare in quale percentuale deficit di questo tipo possano influenzare la capacità lavorativa di una persona è sicuramente difficile e dipende da criteri spesso soggettivi. Ritengo malgrado ciò che i disturbi neuropsicologici presenti, pur di entità lieve, possano effettivamente determinare una limitazione dell’abilità lavorativa più significativa e dunque sono d’accordo che un’inabilità lavorativa del 20%, come avevo valutato inizialmente, determinata dagli aspetti neurologici, sia troppo bassa. Sono d’accordo con il Dr. __________ che, almeno per attività lavorative esigenti dal punto di vista cognitivo, possa essere giustificata un’inabilità lavorativa del 50%, è d’altro canto verosimile che per attività lavorative meno esigenti in tal senso si potrebbe anche ritenere un’inabilità (recte: abilità) lavorativa del 60% . (…) L’attività d’impiegata d’ufficio svolta dall’Assicurata rientra piuttosto nella prima categoria e dunque almeno per quest’ultima è ragionevole un’inabilità lavorativa massima del 50%.”(Doc. XXV).
Il Dr. med. __________, del SMR, dopo avere preso visione del rapporto del luglio 2007 del Dr. med. __________, il 26 luglio 2007 ha anch’egli asserito che l’insorgente presenta un’inabilità lavorativa del 50% quale impiegata d’ufficio e del 40% per attività di tipo semplice, ripetitivo. L’inizio dell’incapacità al lavoro di lunga durata è stato fissato al 30 novembre 2003 (cfr. doc. XXVIIIbis).
2.7. Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico e richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5.), questa Corte non ha motivo alcuno per distanziarsi dal giudizio in merito alle condizioni di salute e al grado di inabilità lavorativa del 20% formulato dal Dr. med. __________ nel mese di aprile 2006 nel contesto dell’allestimento della perizia pluridisciplinare da parte del SAM (cfr. doc. AI 19-18 – 19-22).
In effetti la valutazione dello psichiatra, consulente del SAM, è stata effettuata sulla base di accertamenti approfonditi ed è convincente.
Agli atti non risultano del resto indizi concreti atti a ritenerla inattendibile.
2.8. In relazione, invece, all’aspetto neurologico, va osservato che il Dr. med. __________, neurologo consulente del SAM, dopo avere preso visione dei referti del Dr. med. __________, ha modificato il proprio apprezzamento riguardo allo status neurologico e alla capacità lavorativa dell’assicurata.
In particolare il Dr. med. __________, analogamente al Dr. med. __________, ha riconosciuto un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività di impiegata d’ufficio, svolta originariamente dalla ricorrente (cfr. consid. 2.7.).
Egli, a differenza del Dr. med. __________, ha però puntualizzato che in attività meno esigenti si potrebbe ritenere un’incapacità al lavoro del 40% (cfr. doc. XXV; consid. 2.7.).
Tale apprezzamento è stato condiviso dal Dr. med. __________ del SMR (cfr. doc. XXVIIIbis).
Considerate le dettagliate motivazioni fornite dal Dr. med __________, il quale, da un lato, conosce approfonditamente il caso dell’assicurata, avendola visitata una prima volta nel settembre 2005 e in seguito nell’aprile 2006, dall’altro, dopo avere esaminato i nuovi elementi messi in luce dal Dr. med. __________, ha aderito all’apprezzamento effettuato dal neurologo curante della ricorrente, il TCA ritiene che correttamente il grado di inabilità lavorativa è stato determinato del 50% per l’attività di impiegata d’ufficio e del 40% per attività semplici e ripetitive.
Un’incapacità al lavoro di grado minore in occupazioni meno esigenti di quella di impiegata di ufficio si giustifica d’altronde, in concreto, visto che l’assicurata presenta problemi cognitivi.
Per l’assicurata risulta dunque più facile svolgere attività che richiedono meno impegno intellettivo di quella di impiegata d’ufficio.
In simili condizioni, questa Corte deve concludere che a torto l’UAI con decisione del 15 settembre 2006 ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro all’80% come impiegata d’ufficio e in attività simili.
2.9. Visto tutto quanto precede, a mente del TCA si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo accertamento presso il SAM limitatamente alla questione circa la capacità lavorativa globale dell’assicurata ritenuta un’inabilità per motivi psichici del 20% e per motivi neurologici del 50% quale impiegata d’ufficio, rispettivamente del 40% in attività semplici e ripetitive, si pronunci nuovamente in merito al diritto dell’assicurata a una rendita di invalidità.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Il rinvio degli atti all’Ufficio resistente è stato peraltro agosto anche dall’UAI medesimo con scritto del 13 agosto 2007 alla luce della presa di posizione del Dr. med. __________ del 12 luglio 2007 (cfr.doc. XXVIII).
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è sostanzialmente soccombente, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.9.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti