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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2007 32.2006.144

5 décembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,173 mots·~26 min·4

Résumé

Rendita intera ridotta a 1/2 da 5/05(di nuovo rend.intera da 2/06).Assicurato colpito da ictus e di profess.magazziniere abile al lavoro al 50% da 2/05.Neurologicamente stato di salute migliorato,altre affezioni(arteriopatia e problemi al braccio)considerate e psichicamente non affezioni invalidanti

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.144   dc/td

Lugano 5 dicembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 5 settembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 5 settembre 2006 l'UAI ha assegnato a RI 1 una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 e una mezza rendita dal 1° maggio 2005 (cfr. Doc. A)

                                         Il 5 ottobre 2006 l'UAI ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato e gli ha assegnato nuovamente una rendita intera dal 1° febbraio 2006 (cfr. Doc. A1).

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo rappresentante, fondandosi sulle valutazioni del medico curante, chiede l'attribuzione di una rendita intera anche nel periodo dal 1° maggio 2005 al 31 gennaio 2006 e rileva in particolare:

"  Secondo l'intimata, il rapporto Dr. __________ del 25 gennaio giustificava per l'appunto l'assegnazione di una mezza-rendita causa supposto miglioramento delle condizioni di salute. Un'attenta lettura del documento evidenzia però chiaramente che se il medico aveva suggerito di reintegrare il ricorrente nel mondo del lavoro in misura parziale lo aveva fatto unicamente a titolo terapeutico, soprattutto per eliminare l'abuso etilico, e non intendeva assolutamente confermare un miglioramento dello stato di salute (infatti, il medico attestava inabilità lavorativa completa in condizioni di salute stazionarie).

In un rapporto susseguente datato 22 marzo 2006 il Dr. __________ aveva nettamente ribadito che le condizioni non solo dal profilo internistico, ma anche e soprattutto da quello psichico rendevano aleatorio un tentativo di reinserimento, se non eventualmente in un ambiente protetto, contestando l'interpretazione ottimista data dal medico dell'Ufficio AI al suo rapporto del 25 gennaio 2005, confermando dunque anche retrospettivamente un'inabilità lavorativa completa del ricorrente." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 13 ottobre 2006 l'UAI propone di respingere il ricorso e osserva:

"  Viene in particolare sottolineato quanto stabilito il 2 maggio 2006 dal SMR, dove "si conferma (…) l'avvenuto miglioramento in febbraio 2005 (con grado AI del 53%)". In assenza di prove atte a mettere in dubbio tali conclusioni, esse continuano ad essere considerate valida base di giudizio." (Doc. III)

                               1.4.   Il 9 marzo 2007 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso un certificato del medico curante datato 9 marzo 2007 (cfr. Doc. V).

                               1.5.   Il 27 giugno 2007 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti al dottor __________, Capo Servizio Neurologia presso l'__________ di __________, che ha risposto il 26 settembre 2007 (cfr. Doc. IX).

                                         Al riguardo l'UAI ha preso posizione il 9 ottobre 2007 (cfr. Doc. XI), mentre il rappresentante dell'assicurato lo ha fatto il 13 novembre 2007 (Doc. XIII).

                                         Il 19 novembre 2007 il Presidente del TCA ha nuovamente interpellato l'UAI che ha risposto il 26 novembre 2007 (cfr. Doc. XVII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                               2.3.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.4.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfi­gur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2  Si l'on compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants [F60.7] en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale importante.

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les cri­tiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'as­sociation d'un trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

                               2.6.   Nella presente fattispecie l'assicurato, nato nel 1955, di professione magazziniere, ha inoltrato una domanda di prestazioni di invalidità a seguito, in particolare, di un ictus cerebrale avvenuto il 31 gennaio 2004 che ha necessitato di un periodo di ospedalizzazione fino al 31 marzo 2004 presso l'__________ di __________ e la Clinica __________ di __________ (cfr. Doc. 1.1, Doc. 1.8).

                                         Nel suo rapporto del 31 gennaio 2005 il dottor __________ del SMR ha espresso la seguente valutazione:

"  A 50enne, impiegato quale magazziniere presso la __________, in un lavoro molto semplice che consiste a riordinare cassette vuote di frutta in pile ordinate.

Inabile al lavoro nella misura del 100% dal 31.01.2004 (appena trascorso l'anno d'attesa), in seguito a:

Arteriopatia periferica ostruttiva ben compensata con claudicatio classe II a.

Dalla lettura degli atti risulta che:

dal punto di vista arterioso, vi sia un chiaro miglioramento degli indici pressori rispetto ai controlli anteriori.

Dal punto di vista neurologico, la situazione è favorevole sebbene l'A continui a presentare alcuni deficit di tipo disartrico e che riguardano l'agilità della mano sinistra, la quale ha comunque ben recuperato.

L'A è dunque da ritenere inabile al 100% dal 31.01.2004.

Al punto attuale varrebbe la pena di tentare un reinserimento dell'A sul suo vecchio posto di lavoro nella misura del 50% (1/2 giornata) a partire da febbraio 2005.

Altre attività sono difficilmente proponibili a causa delle sequele alla salute e delle difficoltà di concentrazione." (Doc. AI 15-1)

                                         Il 2 febbraio 2005 questo medico ha inoltre fornito queste ulteriori precisazioni:

"  L'A è abile al 50% (1/2 giornata) dal mese di febbraio 2005 nell'attività precedentemente svolta, che consiste in un lavoro molto semplice, compatibile con lo stato di salute dell'A.

L'A è ugualmente da considerare abile nella stessa misura, a partire della stessa data, in attività che rispettino le limitazioni dell'A a livello arterioso e neurologico, cioè lavoro leggeri senza necessità di effettuare lunghi spostamenti oltre i 50 metri, senza necessità di sollevare o spostare pesi oltre i 10 kg, senza dover manipolare oggetti o attrezzi in lavori di precisione, senza dovere effettuare lavori che richiedono una forte concentrazione o in ambienti stressanti." (Doc. AI 17-1)

                                         La __________ il 15 novembre 2005 ha così descritto le attività che RI 1 doveva svolgere:

"  •   lavoro svolto in posizione eretta;

•   il signor RI 1 scarica camion e carica vagoni;

•   regolarmente, sull'arco della giornata, solleva pesi che vanno dai kg 2, ad un massimo di kg 30.

L'attività non può essere svolta solo nella misura del 50%." (Doc. AI 21-1)

                                         Il 12 dicembre 2005 il dottor __________ ha dunque formulato la seguente nuova valutazione:

"  Dal mansionario ricevuto dal __________ (__________) il 15.11.2005, risulta che l'attività esercitata dall'A presso la loro ditta (magazziniere) non è compatibile con le sue menomazioni fisiche.

In effetti questo lavoro comprende la necessità di sollevare pesi importanti in maniera ripetitiva, non corrisponde ad un'attività leggera e così non rispetta le limitazioni descritte nel mio rapporto del 02.02.2005.

Si definisce dunque la CI dell'A nel modo seguente:

- L'A è totalmente inabile al lavoro nella professione di magazziniere

- L'A è abile al 50% in attività adatta, con le limitazioni descritte.

Questi gradi di IL sono da intendere a partire da febbraio 2005." (Doc. AI 23-1)

                                         La consulente in integrazione professionale __________ ha di conseguenza provveduto alla valutazione economica ed ha fissato al 53% il grado di invalidità dal mese di febbraio 2005 (cfr. Doc. 26.1).

                                         Il 28 dicembre 2006 il dottor __________ ha così illustrato i motivi per cui l'assicurato, prima del febbraio 2005 non può essere ritenuto dal profilo medico capace al lavoro al 50% in attività adeguate:

"  L'A non può essere ritenuto abile al 50% in attività adatte prima del mese di febbraio 2005 per diversi motivi di ordine medico:

-   le sequele dell'emisindrome sinistra consecutiva ad ictus cerebri su occlusione della carotide interna a dx (31.01.2004) hanno portato a limitazioni funzionali, incompatibili con una ripresa lavorativa anteriore. In effetti, in seguito a questo evento, l'A., aiutando la moglie nelle faccende domestiche e in piccoli lavori di casa, esauriva già il suo potenziale, con manifestazione di una grande stanchezza.

-   inoltre, in seguito all'incidente vascolare, l'A ha sviluppato una depressione reattiva, con abuso etilico (2 visita al PS dell'OSG per ebbrezza patologica) contrasti con i suoi familiari, passaggio a vie di fatto.

La presenza della sindrome psico-organica e la forte affaticabilità dell'A hanno impedito una ripresa anche parziale di qualsiasi attività lavorativa prima del mese di febbraio 2005.

All'occasione di un controllo presso il __________, Dr. __________, il 25.01.2005, quest'ultimo aveva potuto constatare un miglioramento delle condizioni di salute, rendendo dunque possibile la ripresa di attività lavorativa parziale al 50% in attività adatta a partire dal mese di febbraio 2005." (Doc. AI 28-1)

                                         Di conseguenza l'UAI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2005 (trascorsi 360 giorni dall'evento del 31 gennaio 2004) e ha poi ridotto la rendita al 50% dal 1° maggio 2005 (trascorsi tre mesi dal miglioramento delle condizioni di salute che sarebbe avvenuto nel gennaio 2005).

                                         L'assicurato, il 13 novembre 2005 ha purtroppo subito un ictus cerebrale ischemico (cfr. Doc. 31.1 e Doc. 32.1).

                                         Di conseguenza l'UAI, accogliendo parzialmente l'opposizione dell'assicurato, gli ha nuovamente attribuito una rendita intera dal 1° febbraio 2006 (cfr. Doc. 47.1).

                                         Con il presente ricorso il ricorrente contesta la riduzione della rendita dal 1° maggio 2005, sostenendo che in realtà non vi è stato nessun miglioramento.

                                         Al fine di chiarire questo aspetto di carattere medico, e cioè se tra il mese di febbraio 2005 e il 13 novembre 2005 l'assicurato era almeno parzialmente abile al lavoro il TCA ha interpellato il dottor __________, specialista FMH in neurologia, chiedendogli di indicare se ritiene "che l'assicurato, nel periodo in questione, era in grado di svolgere "lavori leggeri senza necessità di effettuare lunghi spostamenti oltre i 50 metri, senza necessità di sollevare o spostare pesi oltre i 10 kg, senza dover manipolare oggetti o attrezzi in lavori di precisione, senza dovere effettuare lavori che richiedono una forte concentrazione o in ambienti stressanti" (Doc. VII).

                                         Il dottor __________ ha così risposto il 26 settembre 2007:

"  a parte il fatto che ci si possa chiedere quale possa essere un simile lavoro "leggero" realisticamente, nel periodo citato il paziente dal profilo neurologico era a mio modo di vedere (dal profilo neurologico) idoneo a svolgere un'attività a tempo parziale, pari al 50%.

Devo poi precisare che il signor __________ è (e idem era a quel periodo) affetto da una polipatologia che oltrepassa il quadro cerebrale (post-ischemico) coinvolgendo ugualmente una problematica peri-articolare alla spalla destra e ancora un'arteriopatia degli arti inferiori (che accentua sicuramente la precarietà deambulatoria)." (IX)

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006, si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                               2.8.   Nella presente fattispecie lo specialista dottor __________, ha confermato che, dal profilo neurologico, nel periodo in questione l'assicurato andava ritenuto abile al lavoro al 50%.

                                         D'altra parte preso atto delle osservazioni del rappresentante del ricorrente (cfr. Doc. XII) e con riferimento alla problematica periarticolare alla quale ha fatto allusione il dottor __________ (cfr. consid. 2.6 in fine) questo Tribunale ha interpellato l'UAI, invitandolo a precisare anche se aveva proceduto ad accertamenti a livello psichiatrico.

                                         Al riguardo il dott. Danilo __________ del SMR il 26 novembre 2007 si è così espresso:

"  Per quanto concerne il lato psichiatrico un accertamento non era indicato. Rimando qui al rapporto del curante del 24.2.2006 nel quale viene indicata la presenza d'una sindrome ansioso-depressiva reattiva non grave.

Per quanto concerne la presenza di altre patologie posso precisare quanto segue:

- il paziente presentava una arteriopatia grado 2 a livello degli arti inferiori, ossia problematica solo sintomatica in occasione di spostamenti superiori ai 200 m, criterio rispettato nella valutazione CIP del 27.12.2005.

- pure rispettata la problematica a livello del braccio sinistro di origine mista neurologica/ortopedica con funzionalità ridotta sia per attività medie o pesanti o per attività richiedenti manualità fine." (Doc. XVI1)

                                         L'UAI ha inoltre sottolineato quanto segue:

"  un danno alla salute mentale o psichica deve essere provato e documentato mediante riscontri particolarmente chiari e oggettivi. Nel valutare della documentazione medica, bisogna verificare soprattutto che a disturbi lamentati soggettivamente dal paziente non sia stato conferito lo statuto di riscontri oggettivi (in caso di danni alla salute mentale o psichica va poi fornita una diagnosi secondo ICD-10).

Il rapporto 24 febbraio 2006 del Dott. __________ (medicina generale) si limita in sostanza a segnalare come il proprio paziente lamenta "ansia".

Nel valutare la residua capacità lavorativa del Signor RI 1 s'è poi tenuto conto delle varie patologie e meglio della funzionalità ridotta dello stesso." (Doc. XVI)

                                         Nel suo rapporto del 24 febbraio 2006 il medico curante dottor __________, ha rilevato che, dal profilo psichico, "Dopo l'ultimo incidente vascolare cerebrale, il paziente è scivolato in una sindrome ansioso depressiva reattiva non grave. A causa dell'ansia però, limita ancora di più e accentua di più i sintomi dovuti alla sindrome psico-organica ormai presente da decenni" (Doc. AI 38.2)

                                         Alla luce di questi elementi di carattere medico il TCA non può che confermare la decisione dell'UAI che ha ridotto la rendita di invalidità spettante a RI 1 a partire dal 1° maggio 2005. Infatti dal profilo neurologico le condizioni di salute dell'assicurato  erano a quel momento migliorate, le altre affezioni di carattere organico sono state adeguatamente considerate al fine di determinare la capacità lavorativa residua e che infine, dal profilo psichico sussistevano affezioni invalidanti. La decisione su opposizione del 5 settembre 2006 deve di conseguenza essere confermata.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2006.144 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2007 32.2006.144 — Swissrulings