Raccomandata
Incarto n. 32.2006.135 FS/ll
Lugano 2 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 luglio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie presso la __________ (doc. AI 5/1-3), nel gennaio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) depressione, male di schiena e stomaco (…)” (doc. AI 2/1-7).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (di seguito SAM) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 24 agosto 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto alla richiedente il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 49%) dal 1° febbraio 2004 (doc. AI 28/1-6).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’RA 1 (__________), __________ (doc. AI 29/1-2), con decisione su opposizione 11 luglio 2006 (doc. AI 50/1-6) l’Ufficio AI ha annullato la decisione 24 agosto 2005 e ha stabilito che “(…) il grado di invalidità è riconfermato nella misura del 49% (diritto ad un quarto di rendita) dal 01 febbraio 2004, mentre è aumentato al 50% (diritto ad una mezza rendita) dal 01 gennaio 2006. (…)” (doc. AI 50/6).
L’amministrazione ha addotto che:
" (…)
3.Nella fattispecie, è opportuno anzitutto ricordare che la decisione impugnata è stata resa in applicazione dei disposti relativi al metodo misto (art. 28 cpv. 2 ter LAI), disposizione che impone la determinazione dell'invalidità in considerazione degli impedimenti lavorativi riscontrabili in ambito casalingo e nelle consuete mansioni, rispettivamente del pregiudizio economico che si manifesta a livello lucrativo.
Questa variante viene sistematicamente applicata in presenza di assicurati che al momento della manifestazione dell'invalidità svolgono attività lucrativa a tempo parziale.
Gli atti dell'incarto testimoniano che, all'insorgenza del danno alla salute e dell'incapacità lavorativa, il rapporto di lavoro dell'assicurata con la __________ comportava un orario di presenza settimanale parziale, pari all'85% dell'orario previsto a tempo pieno.
Di conseguenza, ai fini della valutazione del grado di invalidità complessivo e della stesura della decisione impugnata, l'amministrazione ha reputato di dover apprezzare anche gli impedimenti provocati dal danno alla salute nei confronti delle consuete mansioni extra lucrative, calcolate quest'ultime nella rimanente quota parte del 15%. Per tale motivo, si è pertanto proceduto ad un'indagine istruttoria espletata al domicilio dell'interessata.
4. Ora, occorre rilevare che l'opponente ha essenzialmente sottolineato uno stato di salute precario, ritenendosi non più in condizioni tali da poter esercitare attività lucrativa. Per questa ragione, ha auspicato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. A suo sostegno, sono stati prodotti i certificati medici già citati nel capitolo introduttivo dedicato ai fatti.
Per quanto concerne l'aspetto prevalentemente medico, il dossier, comprendente pure l'atto di opposizione, è stato sottoposto all'esame del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha posto le sue osservazioni con annotazione 05 ottobre 2005. In questo frangente, la perizia eseguita dai sanitari del SAM nel settembre 2004 è stata ritenuta esaustiva, coerente e condivisa anche nei giudizi riguardanti l'abilità lavorativa stimata.
Per quanto attinente invece alle certificazioni mediche prodotte in sede di opposizione, il SMR le ha giudicate prive di nuove particolarità tali da dover giustificare una rivalutazione medica clinica e le ha considerate dunque espressione di una diversa valutazione della capacità lavorativa.
In esito a quanto precede, rimane l'assoluta validità del rapporto peritale allestito dal SAM.
A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p.230).
Per di più, per quanto attiene alle perizie eseguite dal SAM, occorre in proposito rammentare quanto recita l'art. 72bis OAI:
"L'Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che prevedono la costituzione di centri medici d'accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese".
Giusta la Sentenza 04 agosto 1995 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa R.F. (VSI 03/97 p. 121), lo statuto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, relativo ai Servizi di accertamento medico nell'AI (SAM), garantisce l'indipendenza necessaria dei SAM quando si tratta di stilare referti medici.
5. Chiarito l'aspetto medico, occorre rilevare che, in questa sede di opposizione, si è dato seguito ad un approfondimento della situazione lucrativa dell'assicurata decorrente dal 01 gennaio 2003, epoca dalla quale il rapporto di lavoro è stato ridotto dal 100% ad un orario limitato all'85%.
La documentazione raccolta ha consentito di evidenziare che la riduzione della presenza sul posto di lavoro è maturata esclusivamente a causa di una ristrutturazione ospedaliera, alla quale hanno partecipato pure le componenti sindacali. Le parti in causa, con approvazione unanime, hanno così ratificato la proposta di riduzione del 15% dell'orario di lavoro da parte del personale dipendente, evitando di conseguenza possibili licenziamenti.
A fronte della documentazione acquisita, la situazione professionale può dunque essere riepilogata nel seguente modo:
-sino al 31.12.2002 il Servizio di pulizia e lavanderia della Clinica __________ era composto di 17,5 unità lavorative impiegate al 100%, 13 delle quali addette alle pulizie;
-dal 01.01.2003 a tutto il personale del citato Servizio di pulizia e lavanderia è stato ridotto il tempo di lavoro dal 100% all'85%;
-dal 01.10.2005 vi è poi stato un aumento del tempo di lavoro dall'85% al 100% per 3 ausiliarie di lavanderia;
-dal 01.01.2006 tale aumento è poi stato analogamente attuato anche per 3 ausiliarie di pulizia;
- l'assicurata ha svolto la sua attività di addetta alle pulizie al 100% sino al 31.12.2002, all'85% sino al 24.02.2003, indi è incorsa in un prolungato periodo di inattività a seguito di malattia ed il contratto è stato successivamente sciolto con effetto 30.11.2003;
- la Direzione amministrativa della Clinica __________, con lettera 27 giugno 2006, ha confermato che l'aumento della percentuale lavorativa, introdotto in particolare per il personale di pulizia a partire dal 01 gennaio 2006, è stato dettato dalla necessità del volume di lavoro, tenendo conto della disponibilità e/o dell'interesse delle collaboratrici di aumentare l'orario lavorativo;
nell'ipotesi in cui l'assicurata fosse stata ancora in buona salute e, naturalmente alle dipendenze della Clinica, le sarebbe stato proposto il ripristino dell'orario a tempo pieno dal 01 gennaio 2006.
Detto questo, va precisato che sul piano assicurativo all'Ufficio Al incombe di determinare in quale misura l'assicurata debba essere considerata quale ipotetica dipendente salariata ed in quale misura occupata nelle consuete mansioni extra lucrative.
Ora, è indubbio che la riduzione della percentuale di attività lucrativa dal 100% all'85% avvenuta dal 01 gennaio 2003 è scaturita da problemi di carattere aziendali, assolutamente indipendenti da qualsiasi danno alla salute e sussistono tutti i motivi per credere che l'assicurata nel tempo avrebbe comunque mantenuto il rapporto lavorativo invece ridottole.
Correttamente pertanto l'amministrazione ha definito il grado di invalidità sulla base di una valutazione che ha tenuto conto di un'attività lucrativa svolta all'85% e delle consuete mansioni lavorative svolte al rimanente 15%.
In questo senso, il grado di invalidità stabilito al 49% con la decisione impugnata deve essere meritevole di conferma, almeno temporaneamente sino al 31 dicembre 2005.
Infatti, occorre ipotizzare che l'assicurata avrebbe colto l'occasione che il datore di lavoro le avrebbe sottoposto, ovvero il ripristino dell'orario di lavoro a tempo pieno con decorrenza dal 01 gennaio 2006.
Ne discende che a far tempo dal 01 gennaio 2006 il grado di invalidità deve per contro essere stabilito unicamente in funzione dell'incapacità lavorativa e del pregiudizio economico riscontrabili nello svolgimento dell'attività lucrativa di ausiliaria di pulizia, ossia esclusivamente secondo il metodo ordinario applicabile a persone con attività lucrativa a tempo pieno (art. 16 LPGA).
Pertanto, in considerazione dell'abilità lavorativa residua stimata medicalmente dai periti nel tasso del 50% in qualsiasi professione, all'assicurata, dal 01 gennaio 2006, deve essere riconosciuto un grado di invalidità del 50% ed attribuito un diritto alla mezza rendita.
(…)” (doc. AI 50/4-6)
1.3. Contro la decisione su opposizione, sempre tramite l’RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestato un vizio di procedura per il fatto che l’Ufficio AI non gli avrebbe trasmesso l’incarto completo e la valutazione medica – ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2004.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso.
L’amministrazione ha osservato, in particolare, che “(…) in merito alle considerazioni iniziali di parte ricorrente, si segnala che la medesima ha prodotto l’opposizione senza avere in precedenza avuto la necessità di prendere visione dell’incar-to. Il fatto di una possibile dimenticanza da parte dello scrivente Ufficio di fornire l’incarto in visione come richiesto nell’opposizione debitamente motivata, non invalida la decisione emessa, ritenuto che in seguito parte ricorrente, pur avendone avuto la possibilità, non ha più sollecitato l’invio dell’incarto in visione. (…)” (doc. III)
1.5. Con scritto 19 ottobre 2006 al TCA il rappresentante dell’assicurata ha ribadito che dalla sua assistita, sia come salariata che come casalinga, non è possibile “(…) pretendere un qualsiasi grado di abilità al lavoro (…)” puntualizzando che l’Ufficio AI “(…) fa riferimento ad una perizia pluridisciplinare del SAM del 25.10.2004 alla quale si vorrebbe attribuire pieno valore probatorio: chiaramente siccome la stessa non ci è stata sottoposta viene da noi integralmente contestata e nel contempo ribadiamo ancora fermamente la nostra incomprensione circa la mancata trasmissione da parte dell’AI degli atti, in palese dispregio dell’art. 47 LPGA. (…)” (doc. V).
1.6. Il 12 giugno 2007 il TCA ha scritto al rappresentante dell’assi-curata una lettera del seguente tenore:
" (…)
visto il suo scritto 8 giugno 2007 che richiama le sue precedenti osservazioni 19 ottobre 2006 (qui allegate in copia), con la presente la rendiamo attenta, come peraltro a lei noto, che l'incarto completo, prodotto da controparte, concernente la sua assistita già dal 12 ottobre 2006 si trova presso questo Tribunale e può essere da lei visionato.
Con la presente le assegniamo pertanto un termine di 10 giorni per visionare l'incarto presso la cancelleria del TCA (negli usuali orari d'ufficio) e per presentare osservazioni scritte.
(…)” (doc. VIII)
Con lettera 20 giugno 2007 al TCA il rappresentante dell’assi-curata ha osservato:
" (…)
1. La percentuale di inabilità al lavoro deve tenere in considerazione sia la patologia psichiatrica che reumatologica che neurologica. Queste due ultime patologie sono state sottovalutate nella perizia interdisciplinare allestita dal SAM e questo in contrasto con le attestazioni dei medici curanti.
2. Come confermato dai vari scritti della Dottoressa __________ la percentuale di inabilità anche solo dal profilo psichiatrico ammonta al 100%. Per questo motivo il riconoscimento di una rendita intera si impone.
3. Si ribadisce che la carriera lavorativa della signora RI 1 è sempre stata un impiego al 100% quale ausiliaria. Il passaggio all’85% è stato solo un avvenimento provvisorio dettato dal datore di lavoro. Così stando le cose i calcoli riguardanti il reddito ipotetico devono essere fatti sul reddito al 100% quale ausiliaria.
4. In via subordinata si contesta pure l’indagine esperita per la percentuale quale casalinga. Mal si comprende come vi possa essere una percentuale inferiore per le attività di casalinga che sono le stesse, se non addirittura più gravose, di quelle da ausiliaria (per esempio l’impossibilità oggettiva di preparare i pasti per la famiglia per i noti disturbi alla memoria).
5. Appare pure sottovalutata la problematica legata alla fibromialgia: questo fenomeno per recente giurisprudenza merita senz’altro una maggiore attenzione.
(…)” (doc. IX)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Nell’opposizione 20 settembre 2005 l’assicurata aveva chiesto: “(…) al rappresentante RA 1 viene inviato l’intero incarto in visione (…)”.
Nonostante questa richiesta l’Ufficio AI ha emesso la decisione su opposizione senza trasmettere in visione l’intero incarto.
In sede di ricorso, l’assicurata ha infatti censurato la mancata trasmissione dell’incarto AI e, con lettera 19 ottobre 2006 al TCA, ha contestato la perizia pluridisciplinare del SAM siccome la stessa non le è stata sottoposta.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel caso in esame, non trasmettendole l’incarto richiesto l’Ufficio AI ha leso il diritto di essere sentito dell’assicurata. Tuttavia, la ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha potuto prendere visione dell’incarto AI completo e inoltrare le proprie osservazioni in merito innanzi a un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (cfr. consid. 1.6).
La violazione del diritto di essere sentita è dunque stata sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° febbraio 2004 e a una mezza rendita dal 1° gennaio 2006. La ricorrente postula il diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2004.
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.8. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
2.9. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.10. A mente di questa Corte va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata nella misura dell’85% e casalinga per il restante 15% fino al 31 dicembre 2005.
Dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione è infatti emerso che l’assicurata dal 28 novembre 1977 era regolarmente occupata a tempo pieno quale ausiliaria delle pulizie presso la __________, che la riduzione del grado di attività all’85% dal 1° gennaio 2003 è stata dettata da ragioni aziendali riconducibili al datore di lavoro e che ella avrebbe potuto essere riassunta al 100% dal 1° gennaio 2006 (doc. AI 5/1-3, 38/1-9, 39/1, 42/1, 43/1-2 e 49/1).
E’ dunque a ragione che, vista la ripartizione rimasta incontestata, l’amministrazione ha applicato il metodo misto per valutare l’invalidità fino al 31 dicembre 2005 e quello del confronto dei redditi dal 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.5 e 2.7).
2.11. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 22 luglio 2004 (doc. AI 12/1), il dr. __________, medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istrutto-ria amministrativa, si è così espresso:
" (…)
Visto la discrepante valutazione della psi. fiduciaria del 9.2003 ed il rapporto della curante psi. si giustifica una rivalutazione specialistica globale presso il SAM (che avverrà a distanza di praticamente un anno da quella della dr.ssa __________) prima di convalidare erogazione di prestazioni da parte AI.
Attività semplici ed ergonomicamente valide per il problema del rachide non sono esigibili almeno in forma parziale?
(…)” (doc. AI 12/1)
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 13/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2004 (doc. AI 16/1-35) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), di natura reumatologica (dr. __________) e di natura neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità.
Disturbi di personalità misto ansioso dipendente.
Fibromialgia.
Sindrome lombospondilogena cronica con:
irritazione della cresto iliaca ds. e peraiartropatia dell’anca ds.;
modiche alterazioni statiche;
minime alterazioni degenerative senza neurocompressione.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Minimo tremore in parte a riposo della mano ds., nella cui diagnosi differenziale rientra un iniziale Morbo di Parkinson.
Ipercolesterolemia massiccia.
Leucopenia borderline.
Cisti renale sin..” (doc. AI 16/10-11)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività lavorativa di ausiliaria di pulizia e in qualsiasi altra attività lavorativa più leggera e adatta (…)” (doc. AI 16/13), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia principale in quest’A. è quella psichiatrica, con la presenza di una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media gravità e un disturbo di personalità misto ansiosodipendente. La patologia psichiatrica riduce la capacità lavorativa nella misura del 50%. In considerazione di un’importante labilità del tono dell’umore con una quota d’angoscia ed ansia elevata resistente al trattamento psicofarmacologico, che incide sulla capacità lavorativa della stessa nella misura in cui la rende più lenta e imprecisa e meno resistente, anche se è ancora in grado di svolgere parzialmente la sua attività attuale.
Per quanto concerne la problematica reumatologica, in primo piano si situa una fibromialgia che riduce la capacità lavorativa nella misura del 25% come ausiliaria di pulizia e del 10% in un’attività leggera e adatta.
La patologia neurologica non riduce la capacità lavorativa dell’A.. Pertanto, complessivamente l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa. Lo stato di salute va considerato compromesso a partire dal 26.02.2003 in avanti. Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro, non ci si deve attendere a miglioramenti significativi, in quanto la prognosi è riservata e stazionaria a lungo termine, soprattutto per la problematica psichiatrica.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo che l’A. possa svolgere attività lavorative di ausiliaria di pulizia così come qualsiasi altra attività lavorativa nella misura del 50%. Non riteniamo indicati provvedimenti d’ordine professionale in considerazione della patologia psichiatrica dell’A..
L’A. presenta un rendimento ridotto e pertanto l’attività deve essere svolta sull’arco di 6 ore e 30 al giorno, rendendo il 50% di 8 ore 30.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 16/13)
Viste le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 18/1-7) e la valutazione 21 aprile 2005 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 21/1-2 e 22/1-2), con decisione 24 agosto 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1° febbraio 2004 (doc. AI 28/1-6).
In sede di opposizione (doc. AI 29/1-2) l’assicurato ha prodotto i certificati medici 17 giugno e 1° settembre 2005 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e 6 settembre 2005 del dr. __________, FMH in medicina generale.
Al riguardo, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 (doc. AI 34/1), il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:
" (…)
Ho rivalutato i dati medici che hanno portato alla decisione AI del 5.2005 ed in special modo la perizia del SAM dell’ottobre 2004 che reputo sia nelle valutazioni cliniche specialistiche (reumatologica psichiatrica e neurologica) ben esaustive e coerenti che nei giudizi di abilità sia per l’attività effettuata come per attività adeguate residuali quale salariata.
Ho preso inoltre atto dei documenti in fase di opposizione e dopo considerazione del loro contenuto giudico che essi non portano nuove particolarità tali da giustificare che si preveda una rivalutazione medico clinica poiché vi sia stato un cambiamento di esigibilità.
Personalmente reputo che si tratta di diverse valutazioni dell’abilità lavorativa (considerando che si tratta di medici curanti “di parte”).” (doc. AI 34/1)
Ritenuta la valutazione del medico SMR appena esposta e considerato che dal 1° gennaio 2006 non si giustificava più l’applicazione del metodo misto per il calcolo del grado d’invalidità – l’amministrazione aveva infatti nel frattempo appurato che l’assicurata dal 28 novembre 1977 era regolarmente occupata a tempo pieno quale ausiliaria delle pulizie presso la __________, che la riduzione del grado di attività all’85% dal 1° gennaio 2003 era dettata da ragioni aziendali riconducibili al datore di lavoro e che ella avrebbe potuto essere riassunta al 100% dal 1° gennaio 2006 (doc. AI 5/1-3, 38/1-9, 39/1, 42/1, 43/1-2 e 49/1) – con decisione su opposizione 11 luglio 2006, l’Ufficio AI ha stabilito che “(…) il grado di invalidità è riconfermato nella misura del 49% (diritto ad un quarto di rendita) dal 01 febbraio 2004, mentre è aumentato al 50% (diritto ad una mezza rendita) dal 01 gennaio 2006. (…)” (doc. AI 50/6).
2.12. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.13. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità al lavoro del 50% nella sua attività di ausiliaria di pulizia e in qualsiasi altra attività lavorativa più leggera e adatta.
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.
2.13.1. In particolare, per quanto riguarda la patologia psichiatrica il dr. __________, nel suo consulto 5 ottobre 2004 2004 (doc. AI 16/15-18), posta la diagnosi di “(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10-F33.1). Disturbo della personalità misto, ansioso e dipendente (ICD10-F61.0) (…)” (doc. AI 16/17), ha concluso:
" (…)
1. Patologia psichiatrica ed influenza di quest’ultima sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Siamo quindi confrontati con un'assicurata che presenta un'incapacità lavorativa duratura medico-teorica, per ogni attività esigibile nella misura del 50 %.
Questa posizione è giustificata soprattutto da un'importante labilità del tono dell'umore con una quota di angoscia e ansia elevata, resistenti al trattamento psicofarmacologico che incide sulla capacità lavorativa della stessa, nella misura in cui la rende più lenta, imprecisa e meno resistente, anche sé ancora è in grado di svolgere parzialmente la sua attività attuale.
2. Evoluzione probabile dal 2001 in avanti ? e presa di posizione sui punti di vista delle colleghe D.ssa __________ e Dr.ssa __________.
Come espresso sopra si tratta di un quadro clinico che ha iniziato progressivamente con una sindrome dolorosa lombare, che non sembra abbia avuto una grossa influenza sulla sua capacità lavorativa.
La diagnosi che, invece, ha avuto influsso sulla sua capacità lavorativa è stata la sindrome depressiva insorta nell'arco della seconda metà del 2002. Purtroppo è arrivata alla osservazione specialistica solo nel marzo 2003 dalla Dr.ssa __________ e in seguito dalla Dr.ssa __________ a settembre dello stesso anno.
Il quadro depressivo ha avuto una andamento caratterizzato da un quadro acuto iniziale intorno al mese di marzo 2003 per poi presentare un andamento stazionario già a partire del mese di maggio dello stesso anno, con una clinica di media gravità.
Questa sintomatologia incide in modo più marcato sulla sua attività lavorativa in quanto posto di lavoro, vissuto da lei come il luogo in cui è stata ferita; ma si estende in parte anche al suo ruolo lavorativo nella misura del 50 %, cosi come per altre attività esigibili. In questo senso coincido con la posizione della Dr.ssa __________.
3. Proposte terapeutiche e prognosi.
Il trattamento specialistico dovrebbe essere più psicoterapico che psicofarmacologico. La prognosi è riservata e stazionaria a lungo termine. Non è indicato procedere a un provvedimento di riqualifica professionale, in quanto il quadro psicopatologico attuale, per le sue caratteristiche la rende improponibile al processo di apprendimento.
(…)” (doc. AI 16/17-18).
La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e Psicoterapia, nel suo rapporto medico 17 giugno 2005 (doc. AI 26/1-2), non ha attestato un peggioramento dello stato di salute e, poste le diagnosi note sulle quali i periti del SAM hanno potuto esprimersi, si è limitata a sostenere che “(…) per quanto riguarda la decisione data 11.5.2005 dell’AI [ndr.: si tratta in realtà della “Comunicazione della delibera”, doc. AI 24/1-2], di riconoscere [alla] paziente un grado d’invalidità [del] 49% dal 1.2.2004, esprimo il mio disaccordo. Dal mio punto di vista la paziente è da ritenersi inabile al lavoro al 100% in qualunque professione. Ritengo pertanto che il caso deve essere rivalutato per una rendita intera (…)”.
Questo rapporto è stato confermato dalla dr.ssa __________ nel successivo rapporto medico 1° settembre 2005 (doc. AI 29/13).
Al riguardo, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 (doc. AI 34/1), anche il dr. __________, medico SMR, ha concluso che detti rapporti non apportano nuove particolarità in punto all’esigibilità lavorativa e che una rivalutazione medica non è necessaria ritenuta l’esaustività e la coerenza delle valutazioni del SAM.
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Anche il rapporto medico 1° gennaio 2006 della dr.ssa __________, prodotto in sede di ricorso (doc. A), non attesta un peggioramento dello stato di salute e nel suo contenuto è simile ai precedenti attestati del 17 giugno e 1° settembre 2005.
2.13.2. Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 6 settembre 2005 (doc. AI 29/12), non ha attestato un peggioramento dello stato di salute, non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurata e, poste le diagnosi note sulle quali i periti del SAM hanno potuto esprimersi, si è limitato a sostenere che “(…) considerando l’attività di ausiliaria, donna di pulizia presso una Clinica ritengo che quel tipo d’attività è comunque non consono alla problematica lombare, soprattutto considerando movimenti che non sarebbero ergonomici e posizioni della colonna vertebrale non idonee (…)” (doc. AI 29/12).
Al riguardo, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 (doc. AI 34/1), anche il dr. __________, medico SMR, ha concluso che detto rapporto non apporta nuove particolarità in punto all’esigibilità lavorativa e che una una rivalutazione medica non è necessaria ritenuta l’esaustività e la coerenza delle valutazioni del SAM.
2.13.3. Il rappresentante dell’assicurata, presa visione dell’incarto AI completo, con scritto 20 giugno 2007 (doc. IX), senza tuttavia produrre ulteriore documentazione medica atta a suffragare le sue tesi, ha sostenuto che i periti del SAM avrebbero sottovalutato le patologie reumatologiche e neurologiche, che solo dal punto di vista psichiatrico si imporrebbe il riconoscimento di una rendita intera e che anche la problematica legata alla fibromialgia sarebbe stata sottovalutata.
Il dr. __________, FMH in neurologia, nel suo consulto 23 settembre 2004 (doc. AI 16/19-20), ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente neurologico non vi sono dunque reperti indicativi di un’inabilità lavorativa, anche solo parziale, questa dovrà essere valutata soprattutto in ambito reumatologico e psichiatrico (…)” (doc. AI 16/20, la sottolineatura è del redattore).
Il dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto 30 settembre 2004 (doc. AI 16/21-24), circa l’abilità al lavoro ha concluso che “(…) dal punto di vista reumatologico teorico, in attività pesanti a mediamente pesanti e come addetta alle pulizie l’assicurata può essere ritenuta inabile al lavoro nella misura del 25%. In un’attività leggera, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena senza altre limitazioni particolari, l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 10%. Queste limitazioni della capacità lavorativa tengono conto principalmente della presenza di una fibromialgia con relativi dolori cronici, stanchezza e insonnia. Non vi sono limitazioni funzionali particolari salvo la raccomandazione, nella misura del possibile, di cercare un’attività che rispetti le regole di ergonomia della schiena. (…)” (doc. AI 16/24, le sottolineature sono del redattore).
I periti del SAM hanno poi concluso che “(…) complessivamente l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa. (…)” (doc. AI 16/13, la sottolineatura è del redattore).
Al riguardo va qui ricordato che che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
2.13.4. In conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2004 del SAM e, in particolare, i referti specialistici del dr. __________, __________ e __________, i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7 e 2.11), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.
E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa del 50% sia nella sua attività di ausiliaria di pulizia che in qualsiasi altra attività più leggera e adatta.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.14. L’assicurata ha contestato la valutazione della sua capacità lavorativa quale casalinga.
2.14.1. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.6 e 2.7), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”
Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C. (I 102/00), il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.14.2. L'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta domiciliare sfociata nel rapporto del 6 aprile 2005 (cfr. doc. AI 18/1-7). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle risultanze della perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2004 del SAM, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41,5%. Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni di RI 1 in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Non da ultimo, considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte del marito dell’assicurata.
Non sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’as-sistente sociale, la quale non appare arbitraria (in particolare la differenza tra il grado di inabilità del 50% quale ausiliaria di pulizia e in qualsiasi altra attività lavorativa più leggera e adatta, e del 41,5% quale casalinga, appare giustificata sia dalla possibilità di organizzare al meglio i propri compiti quale casalinga che dal fatto che nelle attività domestiche che non può svolgere personalmente l’assicurata è aiutata dal marito e talvolta dai parenti) e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.
2.15. Per quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.5 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Vale ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato gua-dagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata per la parte di attività salariata.
In particolare, la consulente in integrazione professionale, nella valutazione 18 aprile 2006 (doc. AI 21/1-2), ha esposto quanto segue:
" Caso discusso con CRM il 21.4.2005
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
Sindrome depressiva ricorrente Episodio attuale di media gravità Disturbo di personalità di tipo misto ansioso dipendente Fibromialgia Sindrome lombospondilogena con: - irritazione della cresta iliaca dx e periartropatia dell’anca dx - modiche alterazioni statiche - minime alterazioni degenerative senza neurocompromissione CL 50% residua in qualsiasi tipo di attività 2.2003 Limiti: attività leggere ed ergonomia che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena.
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni
Scuole dell’obbligo in Spagna. Ausiliaria di pulizie Clinica __________ – Stipendio 2002 fr. 57'067.--.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Salariata 85% / Casalinga 15%. Per quanto concerne la parte casalinga gli impedimenti risultano essere pari al 41.5% = grado d’inv. 6.2%. Considerato un reddito ipotetico di 58'266.-- (aggiornato al 2004), una capacità di lavoro residua del 50%, e praticando una riduzione del 5% per attività leggera e del 5% per i limiti concernenti le posizioni statiche e la deambulazione, sulla base delle statistiche RSS (categoria 4, mediana) risulta una capacità di guadagno residua del 32.64% (il reddito d’invalido è di 19'019.--). Il grado d’invalidità è quindi del 67.36%. Nell’esercizio della sua abituale attività – capacità residua del 50% - reddito ancora esigibile 29'133.-- (aggiornato al 2004). Pertanto grado di invalidità del 50% quale salariata in quanto la CL residua può essere sfruttata al meglio nell’esercizio dell’abituale attività
(doc. AI 21/1-2)
Ritenuto che i periti del SAM hanno concluso che l’assicurata è abile al lavoro nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia al 50% e che svolgendo questa attività in detta misura sfruttava al meglio la sua residua capacità lavorativa, a ragione l’amministrazione è giunta ad un tasso d’invalidità del 50%.
Per completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13.
Inoltre, alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).
2.16. Posta la ripartizione tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilita dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid. 2.10), che come detto é rimasta incontestata dall’assicurata, il grado di invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 49% (85 X 50% + 15 X 41,5%) fino al 31 dicembre 2005 in applicazione del metodo misto, va confermato.
Dal 1° gennaio 2006 (come visto al consid. 2.10) non è più giustificata l’applicazione del metodo misto.
Di conseguenza, ritenuta un’incapacità lavorativa nella precedente professione del 50%, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita.
Infatti, vista la percentuale nella misura della quale l’insorgen-te è stata ritenuta abile nella sua precedente professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversi-cherung, tesi Friborgo 1995, pag. 154).
Pertanto, il reddito da invalida che ella potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute.
L’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 50%, ciò che giustifica il riconoscimento del diritto a una mezza rendita dal 1° gennaio 2006.
2.17. L’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia medica neutra pluridisciplinare: “(…) nel dubbio invitiamo codesto Lodevole Tribunale ad ordinare una perizia pluridisciplinare neutra che stabilisca gli effettivi danni psichici e fisici alla salute della signora RI 1 (…)” (doc. I, pag. 2).
A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Inoltre va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
2.18. Visto quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso va respinto.
2.19. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti