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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2007 32.2006.128

23 mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,160 mots·~26 min·1

Résumé

Contestazione della perizia psichiatrica ed ortopedica, giudizialmente confermate dal TCA. La piena abilità lavorativa in attività adeguate non permette, in base al raffronto dei redditi, l'erogazione di una rendita.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.128   BS/td

Lugano 23 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 luglio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1965, attiva quale aiuto-domiciliare nella misura del 40%, nel febbraio 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti per problemi alla schiena (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica (dr. __________) ed una psichiatrica (Servizio __________ di __________), con decisione 11 maggio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, non presentando l’assicurata affezioni invalidanti (doc. AI 21-1).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurata, verbalizzata il 19 maggio 2005, l’Ufficio AI ha sottoposto nuovamente il caso all’esame del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), nonché al consulente in integrazione professionale.

                                         Sulla scorta dei nuovi accertamenti eseguiti, con decisione su opposizione 3 luglio 2006 l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni per i seguenti motivi:

"  Ritenute le considerazioni del caso, la consulente incaricata ha quindi proceduto a determinare il grado d'invalidità dell'assicurata raffrontando il reddito ipotetico da sano a quello da invalido.

Per determinare quest'ultimo importo si possono applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b). In base alla più recente giurisprudenza federale tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

In concreto, stabilito il reddito ipotetico da valido in fr. 36'504.per il 2005 (fr. 2'808.- mensili per 13 mensilità) in base al contratto ordinario di lavoro per il personale domestico (CNLDO) e riferito ai salari minimi per quanto riguarda un'attività a tempo pieno, e quello da invalido in fr. 36'324.- in base alle statistiche RSS teoriche (4° rango e 2°quartile), con capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 10% per la scarsa adattabilità dovuta alle limitazioni ergonomico-funzionali ed alla situazione personale-­professionale, è risultata una capacità di guadagno residua del 99,51% equivalente ad un grado d'invalidità quasi nullo.

Ne consegue che senza perdita di guadagno non si giustifica il diritto a misure professionali. Inoltre, considerato il percorso personale-professionale dell'assicurata, l'applicazione di provvedimenti non porterebbe comunque al sostanziale incremento della capacità di guadagno.

Si osserva che è compito dell'orientatore professionale stabilire, in base alle informazioni mediche riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'assicurato. Nel suo dettagliato ed esaustivo rapporto del 16 marzo 2006 la consulente in integrazione professionale ha evidenziato che nel caso di specie non erano dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno, e che l'assicurata poteva svolgere attività adeguate presenti sul mercato libero del lavoro mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa." (Doc. AI 34)

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, chiedendo di essere sottoposta ad una nuova perizia nell’ambito della quale sarà valutata l’influenza dell’affezione psichica sulla sua capacità lavorativa in attività esigibile dal profilo ortopedico.                                       

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando in particolare:

"  con riferimento al ricorso in oggetto, considerato come il legale della Signora RI 1 sostenga che la documentazione agli atti si presti a differenti interpretazioni riguardo alla piena capacità lavorativa dell'assicurata (dal punto di vista psichico) in attività adeguate dal profilo fisico, lo scrivente Ufficio prende posizione nei seguenti termini.

Onde dissipare ogni dubbio ed evitare quindi inutili nuove perizie, è stato ritenuto corretto chiedere delle precisazioni ai periti del Servizio __________.

II 15 settembre 2006 questi hanno ben spiegato che "Dal punto di vista psichiatrico (...) Il disturbo di personalità dipendente di per sé non compromette la capacità lavorativa in attività occupazionali semplici (...). (...) riteniamo (...) che la peritanda (...) possa svolgere una attività lavorativa lucrativa, anche sul mercato di lavoro normale". Viene ripetuto: "Riteniamo che la peritanda dal lato socio-lavorativo possa svolgere una attività occupazionale lucrativa al 100% e pertanto possa essere autonoma dal lato socio­economico" (cfr. risposta __________ allegata, pag. 2).

I medici del SMR e con loro l'amministrazione ribadiscono quindi ancora una volta la completa capacità lavorativa in attività rispettose dei limiti funzionali a suo tempo esposti dal Dott. __________." (Doc. V)

                                          1.5.   Con scritto 13 ottobre 2006 il legale dell’assicurata ha ribadito la richiesta ricorsuale.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la fattispecie in esame necessita di un complemento peritale, rispettivamente, nell’ipotesi negativa, se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.3.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

                               2.4.  

                            2.4.1.   Nel caso in esame, l’approfondita e completa perizia 5 febbraio 2004 del dr. __________ non dà adito a contestazione alcuna. In particolare il succitato specialista in ortopedia, diagnosticata una scoliosi toraco-lombare, ha ritenuto esigibile l’attività di aiuto – domiciliare svolta dall’assicurata a tempo parziale (4 ore alla mattina, per 4 giorni alla settimana).

                                         Egli ha escluso lo svolgimento di attività pesanti, rimarcando tuttavia che “ la paziente non ha limitazioni per quanto riguarda gli arti superiori. Può spostarsi anche per tratti abbastanza lunghi senza limitazione. Può sollevare pesi frequentemente fino a 5kg, più raramente dai 5 ai 10kg, solo occasionalmente fino a 20 kg, ma mai superiore ai 20 kg“ (doc. AI 13.4).

                                         In attività che non implichino movimenti di rotazione e flessione continua del busto, nonché attività che non obblighino a portare pesi su e giù le scale, l’esigibilità è completa.

                            2.4.2.   Avendo il perito ortopedico ritenuto giustificata una valutazione psichica (durante la visita lo specialista ha notato dei sintomi d’ordine psichico), l’assicurata è stata vista dal dr. __________ del Servizio __________ di __________ (in seguito: __________).

                                         Quanto alla valutazione del danno alla salute psichico, egli ha rilevato:

"  La peritanda presenta un disturbo dipendente di personalità che è caratterizzato da una modalità pervasiva di comportamento dipendente. Presenta delle difficoltà ad assumere le decisioni quotidiane senza richiedere consigli e rassicurazioni; come pure, difficoltà ad iniziare progetti o di svolgere le attività quotidiane. Presenta una evidente mancanza di fiducia in se stessa. Queste difficoltà sono accompagnate dai disagi nel costruire una relazione adeguata. Il decorso di questi disturbi durante gli ultimi anni è costante e con il tempo tende ad esservi una compromissione del funzionamento lavorativo, poiché la peritanda non è in grado di agire in modo indipendente e senza stretta supervisione. Le relazioni sociali sono limitate ai genitori e soprattutto alla madre e ci sono rischi di sviluppare un disturbo depressivo maggiore se subisce la perdita della persona di ­riferimento.

Siamo dunque confrontati con una donna svizzera, nubile, di professione aiuto domiciliare che svolge la sua attività nella misura del 40%. II nostro accertamento medico non mostra al momento un quadro clinico che giustifichi una inabilità lavorativa permanente. La peritanda durante questi anni ha mantenuto un funzionamento soddisfacente grazie alla presenza delle figure di riferimento e di supporto." (Doc. AI 18)

                                         Il perito, rispondendo alle domande in merito alle conseguenze sulla capacità di lavoro dell’assicurata, ha costatato che l’affezione riscontrata non compromette né qualitativamente né quantitativamente l’attività lucrativa esercitata da sempre nella misura del 40% (risposta domanda no. 1.1), che in ambito sociale sussiste una importante compromissione delle capacità relazionali e del funzionamento che non hanno tuttavia finora compromesso la capacità lavorativa (risposta domanda no. 1.3) che, infine, dal profilo psichiatrico non emerge al momento una patologia tale da ripercuotersi sull’attuale attività lucrativa (risposta domanda no. 2.1).

                            2.4.3.   Con nota 15 novembre 2005 il dr. __________, attivo presso il SMR, ha confermato le due perizie (doc. AI 28-1).

                                         Successivamente, il dossier è stato sottoposto all’esame della consulente in integrazione professionale. Escluse misure reintegrative e ritenuta l’assicurata pienamente abile in attività adeguate, con rapporto 16 marzo 2006 la consulente ha proceduto al consueto raffronto dei redditi riportato nella decisione contestata.

                                         Non risultando un grado d’incapacità al guadagno pensionabile, l’Ufficio AI ha di conseguenza respinto la domanda di prestazioni.

                               2.5.   Con il presente ricorso l’assicurata rettamente evidenzia come la perizia psichiatrica non sia completa.

                                         In particolare, il dr. __________ del __________ ha espresso la propria valutazione facendo riferimento all’attività lucrativa attualmente svolta (a tempo parziale) dall’assicurata di aiuto-domiciliare (“sulla base della nostra valutazione, il quadro constatato non compromette né qualitativamente né quantitativamente l’attività lucrativa che la peritando esercita da sempre nella misura del 40%; doc. AI 18”). Non si è tuttavia espresso in merito ad un’esigibilità al 100% di detta professione, né in attività adeguate.

                                         Tale circostanza è stata del resto rilevata dal dr. __________, responsabile del SMR, nella cui nota 3 giugno 2005 aveva scritto:

"  La signora __________, madre dell'assicurata, mi aveva chiesto un incontro per la questione assicurativa di RI 1.

Mi ha potuto raggiungere solo oggi al telefono e mi ha comunicato che ha avuto un colloquio con la SI e che è in atto procedura d'opposizione.

Di conseguenza la richiesta info è stata anticipata con il SI e non ho elementi ulteriori da offrire.

Guardando però velocemente la documentazione dell'incarto mi sono accorto che le risposte ai quesiti su IL/CL del perito è monca avrebbe dovuto specificare quale è l'IL/CL considerata per un'attività a tempo pieno e dare risposte sull'esigibilità nelle condizioni socio-famigliari attuali, rispettivamente se dovesse essere socialmente autonoma." (Doc. AI 24)

                                         Per quel che concerne la patologia somatica, invece, se da una parte il dr. __________ ha ritenuto esigibile l’attività di aiuto-domiciliare svolta al 40%, dall’altra egli ha comunque valutato l’assicurata pienamente abile in attività adeguate, descrivendo le limitazioni fisiche.

                                         Ricordato che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), dal punto di vista somatico l’assicurata è da ritenere abile al 100% in professioni adeguate leggere.

                                         In tal senso, l’aspetto ortopedico è stato vagliato in misura completa.

                               2.6.  

                            2.6.1.   Per ovviare alla lacuna istruttoria in punto alla valutazione psichiatrica, prima dell’inoltro della risposta di causa, l’Ufficio AI ha proceduto ad un complemento peritale presso il __________.

                                         Con scritto 15 settembre 2006, il dr. __________ ha così risposto:

"  Le risposte seguenti si basano esclusivamente sull'esame della perizia del 24.03.2005.

1. L'assicurata sarebbe in grado dal punto di vista psichiatrico di svolgere un'attività lavorativa lucrativa sull'arco di 8 ore giornaliere, ossia al 100%?

R. Dal punto di vista psichiatrico, non è stato evidenziato un quadro psicopatologico limitante la capacità lavorativa lucrativa né dal punto di vista qualitativo, né dal punto di vista quantitativo (vedi p.to 1.1 B). Riteniamo pertanto che la peritanda possa continuare a svolgere l'attività lavorativa abituale anche nella misura del 100%, ossia sull'arco di 8 ore giornaliere.

2. L'assicurata potrebbe svolgere un'attività lavorativa lucrativa presso un qualsiasi datore di lavoro, ossia sul mercato del lavoro normale (da notare che l'attuale impiego risulta in pratica semi-protetto)?

R. Dal punto di vista psichiatrico, non abbiamo riscontrato un disturbo psichiatrico maggiore.

Il disturbo di personalità dipendente di per sé non compromette la capacità lavorativa in attività occupazionali semplici che non implicano l'assunzione in proprio di responsabilità, una capacità decisionale ed una progettualità autonome.

Per quanto concerne l'estrema timidezza, l'insicurezza, la scarsa autostima, che presumibilmente dall'età adolescenziale possono aver compromesso la capacità relazionale e limitato il funzionamento sociale interpersonale (vedi p.to 1 A), riteniamo comunque che la peritanda, supportata dalle abituali figure di riferimento, possa svolgere una attività lavorativa lucrativa, anche sul mercato di lavoro normale.

3. L'assicurata potrebbe essere socialmente autonoma?

R. Riteniamo che la peritanda dal lato socio-lavorativo possa svolgere una attività occupazionale lucrativa al 100% e pertanto possa essere autonoma dal Iato socio-economico. La peritanda ha capacità intellettive, gestionali ed organizzative tali da poter condurre una vita socialmente autonoma. A seguito della modalità pervasiva del comportamento dipendente, la peritanda non è invece autonoma rispetto la capacità di assumere decisioni importanti, che vengono delegate alle abituali figure di supporto e di riferimento (vedi p.to 5) e non è autonoma rispetto l'assunzione in proprio responsabilità in assenza di un contatto interpersonale di supporto." (Doc. Vbis)

                            2.6.2.   In merito all’accertamento eseguito, con lettera 13 ottobre 2006 il rappresentante dell’assicurata ha precisato quanto segue:

"  Al documento osservo che lo stesso è stato redatto senza aver visitato l'assicurata; questo modo di procedere non tiene assolutamente conto del fatto che, come risulta dall'incarto (rapporto medico SMR dottor __________):

" Dal punto di vista psichiatrico, l'A ha beneficiato di una perizia presso il Servizio __________ in ottobre 2004. Secondo lo specialista, l 'A presenta un disturbo di personalità che è caratterizzato da una modalità pervasiva di comportamento indipendente.

II decorso dei disturbi psichici durante gli ultimi anni è costante e con il tempo tende ad esservi una compromissione del funzionamento lavorativo, poiché l 'A non è in grado di agire in modo indipendente e senza stretta supervisione. Le relazioni sociali sono limitate ai genitori e soprattutto alla madre e ci sono rischi di sviluppare un disturbo depressivo maggiore se subisce la perdita della persona di riferimento."

Il nuovo documento, visto il progredire della malattia, non permette di disporre di un quadro concreto ed attuale dello stato di salute dell'assicurata e delle conseguenti limitazioni della capacità lavorativa.

Devo pertanto cortesemente ma fermamente insistere affinché venga fatta svolgere una perizia giudiziaria dalla quale si possa evincere, con chiarezza e concretezza, quale sia la reale capacità lavorativa residua dell'assicurata a seguito dei disturbi psichici dei quali soffre." (Doc. VII)

                            2.6.3.   Conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

                            2.6.4.   Innanzitutto va detto che, trattandosi di un complemento istruttorio eseguito sulla base della precedente perizia 24 marzo 2005, nell’ambito della quale l’assicurata è stata vista, una seconda visita, contrariamente a quanto sostenuto dal suo patrocinatore, non era necessaria.

                                         Orbene, nella perizia 24 marzo 2005 il __________ ha ben spiegato l’assenza di una patologia psichiatrica invalidante. In particolare sono state evidenziate le difficoltà riscontrate dall’assicurata (difficoltà di assumere decisioni quotidiane senza richiedere consigli e rassicurazioni, difficoltà ad iniziare progetti o di svolgere attività quotidiane, disagi nel costruire una relazione ecc.; cfr. consid. 2.4.2), che, conformemente ai severi dettami giurisprudenziali sopra esposti, non permettono di concludere per la presenza di un’affezione psichiatrica invalidante.

                                         Del resto, nel complemento peritale è stato evidenziato che il “disturbo di personalità di per sé non compromette la capacità lavorativa in attività occupazionali semplici che non implicano l’assunzione in proprio di responsabilità, una capacità decisionale ed una progettualità autonome”(cfr. consid. 2.6.1).

                                         Può suscitare qualche perplessità la valutazione circa la piena abilità nell’attività abitualmente svolta dall’assicurata quale aiuto-domiciliare operata dal dr. __________ del __________, in particolare per le difficoltà relazionali e di decisionalità autonoma riscontrate. È comunque da ritenere verosimile che la ricorrente, viste le residue risorse psichiche, possa svolgere senza problemi quelle professioni semplici che non necessitano l’assunzione di responsabilità, progettualità. Non a caso, nel rapporto 16 marzo 2006 la consulente, dopo l’esecuzioni di prove attitudinali, ha accertato quanto segue:

"  I risultati dello psicogramma hanno portato a considerare l'A. idonea ad attività semplici e manuali (come per esempio nell'ambito della vendita, della ristorazione o del giardinaggio), senza particolare impegno a livello intellettuale e di responsabilità, mentre per quanto riguarda una formazione professionale, risulterebbe adeguato un apprendistato a livello pratico.

Tenuto conto del danno alla salute da un punto di vista reumatologico e della situazione personale-professionale (bagaglio attitudinale, assenza di una solida formazione professionale, esperienza lavorativa specifica nell'ambito dell'economia domestica), in questa situazione si potrebbe prendere in considerazione a pieno rendimento lavorativo un'attività non qualificata o semi qualificata, semplice e manuale, nell'ambito industriale (mansioni non situate direttamente nel ciclo produttivo) e della vendita (mansioni diversificate quali l'incasso, il rifornimento ed il servizio clientela al banco)." (Doc. AI 33)

                                         Certo che nella perizia 24 marzo 2005 il dr. __________ del __________ ha sostenuto che “ il decorso di questi disturbi durante gli ultimi anni è costante e con il tempo tende ad esservi una compromissione del funzionamento lavorativo, poiché la peritanda non è in grado di agire in modo indipendente e senza stretta supervisione. Le relazioni sociali sono limitate ai genitori e soprattutto alla madre e ci sono rischi di sviluppare un disturbo depressivo maggiore se subisce la perdita della persona di riferimento” (sottolineature del redattore). Tuttavia, dagli atti non risulta essere subentrata una simile progressione dell’affezione psichica in questione, almeno sino all’emanazione della decisione contestata. L’assicurata non ha del resto prodotto documentazione medica attestante l’insorgenza di un disturbo psichiatrico maggiore. Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Pertanto, tenuto conto di una piena esigibilità dell’assicurata, sia sotto l’aspetto ortopedico che psichiatrico, in attività adeguate, mediante il già citato rapporto, a cui va data piena adesione, la consulente ha proceduto al consueto raffronto dei redditi dal quale non è risultato un grado d’invalidità pensionabile (cfr. consid. 1.2).

                                         Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

                               2.7.   Va infine rilevato che questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.128 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2007 32.2006.128 — Swissrulings