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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.01.2008 32.2006.114

24 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,697 mots·~1h 8min·2

Résumé

Rendita per periodo limitato

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.114   FC/sc

Lugano 24 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2006 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 maggio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 6 settembre 1999, RI 1, nata nel __________ e già attiva come cameriera, ha subito un infortunio scivolando su un gradino e cadendo a terra e riportando una frattura composta del trochide omerale sinistro. Il caso è stato assunto dalla sua assicurazione contro gli infortuni, la __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge e assunto pure le spese di cura e la conseguente perdita di guadagno derivanti da un intervento chirurgico di decompressione sottoacromeale, in ragione della presenza di una sindrome da impingement alla spalla sinistra, effettuato dal dr. __________ nel luglio 2001.

                                         Con decisione formale del 15 gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del 12 febbraio 2003, la __________ ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2002, difettando, da tale data, una relazione di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati dall'assicurata e l'infortunio del settembre 1999. Il ricorso presentato contro tale decisione da RI 1, patrocinata dalla __________, è stato respinto dal TCA con giudizio del 26 aprile 2004 (inc. 35.2003.35).

                               1.2.   Nell’agosto 2000 l’assicurata ha pure presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta dalle conseguenze della frattura del trochide omerale (doc. AI 3).

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione 11 dicembre 2002, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI ha accordato a RI 1 il diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2000 al 30 settembre 2001 e dal 1° marzo 2002 al 30 aprile 2002 e una rendita intera dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002 (doc. AI 59).

                                         Con provvedimenti 12 marzo e 30 settembre 2003 e 15 gennaio 2004, l’Ufficio AI ha pure concesso all’assicurata l’assunzione dei costi di una riformazione professionale presso la Federazione esercenti e albergatori __________ e il __________ di __________ con relativa assegnazione delle indennità giornaliere nel periodo tra maggio 2002 e maggio 2004 (doc. AI 65-89).

                               1.3.   Mediante decisione 30 agosto 2004 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a provvedimenti professionali e a una  rendita d’invalidità, motivando:

"  (...)

Le persone invalide o gli assicurati minacciati in modo imminente da un'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e adeguati a migliorare, ripristinare o a conservare la capacità di guadagno (art. 8 LAI).

L'assicurata ha beneficiato di mezza rendita dal settembre 2000, di una rendita intera, dall'ottobre 2001 e nuovamente di una mezza rendita dal marzo 2002 fino all'aprile 2002 a causa del danno alla salute e della conseguente inabilità lavorativa quindi al lucro.

Dal maggio 2002 l'assicurata ha beneficiato di provvedimenti professionali, terminati con risultati insufficienti e il conseguente non superamento dell'esame finale. Si è determinato quindi il grado invalidante secondo il metodo del confronto dei redditi in attività esigibile.

Secondo la documentazione medica esaminata dal Servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si evince che in attività medio leggere senza movimenti ripetitivi del braccio sinistro, che non richiedono il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo scapolare e senza lavori di pulizia con il braccio sinistro, l'abilità lavorativa è completa.

L'assicurazione ha quindi valutato il grado invalidante dell'assicurata procedendo al confronto dei redditi come espresso nello specchietto a margine. In particolare il grado invalidante è stato fissato ritenendo che vi sono delle attività esigibili da parte dell'assicurata e ciò se si considerano i rapporti medici esaminati dal Servizio medico regionale il quale ritiene totalmente abile l'assicurato per attività adeguate allo stato di salute.

Per tali attività, in conformità alla recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio 2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno le risidue capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano o centrale.

Nel caso di assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere a frutto la loro residua capacità lavorativa nemmeno in lavori leggeri, e non riescono pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25%. In via abbondanziale si precisa che nel caso la determinazione del reddito da invalido avviene su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di professioni in concreto esigibili anche se si può presupporre che il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della professione.

Il consulente per l'integrazione professionale ha quindi proceduto a verificare se le indicazioni medico teoriche sono traducibili ragionevolmente nella pratica confermando l'esistenza di un mercato del lavoro capace di offrire attività consone allo stato di salute dell'assicurato.

In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche, calcolando un reddito secondo RSS, il calcolo economico presenta il confronto del reddito da sano di Fr. 3100.- per tredici mensilità (aggiornato nel 2004) con il reddito da invalido che secondo RSS nel 2004 ammonta almeno a Fr. 2181.- per tredici mensilità ottenendo un grado invalidante massimo del 30% come espresso a margine.

Reddito annuale esigibile: senza invalidità                                         CHF 40300.con invalidità                                              CHF 28353.- Perdita di guadagno                                CHF 11947.- = Grado d'invalidità 30%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste. Decidiamo pertanto:

La richiesta di rendita è respinta.

Provvedimenti professionali non vengono riproposti." (Doc. AI 96)

                               1.4.   Interposta opposizione dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, il quale ha pure prodotto nuova documentazione medica, l’Ufficio AI ha ordinato l’effettuazione di una perizia psichiatrica e interpellato nuovamente la consulente in integrazione professionale. Alla luce degli ulteriori accertamenti esperiti, con decisione su opposizione 18 maggio 2006 l’amministrazione ha di fatto confermato la precedente decisione con le seguenti motivazioni:

"  (….)

3. Oggetto del contendere è sapere se RI 1, a causa delle affezioni di cui è portatrice, ha diritto a delle prestazioni assicurative, in particolare ad una rendita AI pari almeno alla percentuale del 60%

3.1. Per quanto attiene all'aspetto medico, occorre sottolineare come l'Ufficio Al abbia espresso il proprio convincimento intimando la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria completa la quale ha consentito l'acquisizione di elementi fondati e probatori.

Di regola, in sede di opposizione spetta quindi all'assicurata fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

Nel caso di specie, la qui opponente ha in effetti inviato le proprie osservazioni accompagnate e completate dalla dovuta certificazione medica (cfr. in tal senso i certificati medici 9.9.2004, 9.11.2004, 14.4.2005 e 22.11.2005 della Dr.ssa __________, lo scritto 29.8.2005 del Dr. __________ nonché la missiva 22.4.2005 dell'Ospedale __________ di __________). A questo proposito, l'amministrazione ha sottoposto al vaglio del proprio SMR gli atti dell'incarto pure comprensivi della documentazione raccolta in sede di procedura d'opposizione.

3.2. Per quanto concerne la problematica di natura psichica (sorta unicamente dopo la decisione qui impugnata; cfr. a tal proposito il rapporto medico 19.10.2004 del Dr. __________ del SMR dell'AI), l'assicurata in oggetto è stata sottoposta in sede d'opposizione ad una perizia psichiatrica eseguita dal Dr. __________ nel mese di marzo 2005.

Dalla perizia del Dr. __________ datata 14.6.2005 è emerso in modo particolare che l'assicurata risulta incapace al lavoro (per motivi di ordine psichico) nella misura del 25% a partire dalla fine degli esami di esercente, cioè a far tempo dall'inizio del mese di giugno 2004. II perito ha inoltre precisato che i disturbi di natura psichica sono relativi (l'affezione principale è quella somatica) e vanno pertanto integrati alla menomazione di tipo fisico.

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame (come pure di quello relativo alla perizia reumatologica 13.2.2002 eseguita dal Dr. __________), si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161).

In casu, le valutazioni peritali espresse dallo psichiatra Dr. __________ rispettivamente dal reumatologo Dr. __________ sono complete, motivate, coerenti e non offrono alcun spunto di critica, risultando del tutto conformi ai criteri summenzionati.

3.3. Ritenuta l'intera documentazione medica componente l'incarto, il Dr. __________ del SMR dell'AI ha confermato in sede di opposizione (cfr. annotazioni di data 23.3.2006) che l'assicurata risulta globalmente (aspetto fisico + psichico) abile al lavoro al 75% in attività medio-leggere (vale a dire attività che non richiedano movimenti ripetitivi del braccio sinistro, il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo scapolare come pure lavori di pulizia col braccio sinistro) a partire dal mese di giugno 2004. II Dr. __________ ha pure sottolineato che dai certificati medici prodotti dalla Signora RI 1 in corso d'istruttoria non emerge affatto un peggioramento del suo stato di salute dal punto di vista reumatologico.

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LAI in fine il diritto alla rendita Al non nasce finchè l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera secondo l'articolo 22 LAI.

Ora, nel caso concreto l'assicurata ha ricevuto un'indennità giornaliera ex art. 22 LAI durante l'attuazione dei provvedimenti d'integrazione (in casu riformazione professionale in qualità di esercente), vale a dire dal mese di maggio 2002 al mese di maggio 2004.

Siccome a far tempo dal mese di giugno 2004 la riformazione professionale menzionata in precedenza è stata abbandonata a causa del manifesto insuccesso riscontrato (cfr. in tal senso il punto F di cui sopra nonché lo scritto 2.6.2004 della Divisione della formazione professionale), bisogna ora determinare se la Signora RI 1 ha eventualmente diritto a partire da tale data ad una rendita Al da parte dell'assicurazione per l'invalidità.

4. In merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione professionale Signora __________ (cfr. rapporto finale del 2.5.2006 agli atti), va osservato quanto segue.

4.1. Nel dettagliato ed esaustivo rapporto del 2 maggio 2006 la consulente, tenendo conto delle risultanze mediche, ha precisato che nel caso di specie la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili (attività semplici, leggere e poco qualificate) fa in modo che l'assicurata sia direttamente integrabile nel circuito lavorativo. Essa ha anche proposto tutta una serie di attività a lei confacenti, ossia le mansioni d'operaia generica addetta al controllo, all'imballaggio, alla pulitura, alla stampa, alla tamponatura, al riempimento, alla confezione, alla preparazione ed alla distribuzione in serie, come pure di commessa in un chiosco o in un negozio al dettaglio (attività questa diversificata: vendita al banco, cassa, consiglio alla clientela, riempimento degli scaffali). In casu, la consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 5% per attività leggera. Tale valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte dello scrivente Ufficio non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione.

In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269) che il danno alla salute di cui è portatrice RI 1 provoca un'incapacità del 30-40% nella sua precedente professione di cameriera, e nell'ordine del 25% in attività medio-leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate sopra al punto 3.3.

4.2. Ora, stante l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurata di attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale cameriera (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

Riguardo al salario da valido, nel corso dell'anno 2004 l'assicurata in questione avrebbe potuto conseguire in qualità di cameriera un importo annuo pari a Fr. 45'552.- (cfr. il rapporto della consulente in integrazione professionale 2.5.2006 al punto 2; il salario annuo pari a Fr. 35'230.- ­percepito dall'assicurata nel 2000 presso il __________ di __________ è stato aggiornato facendo riferimento all'aumento previsto dai CCL nel settore degli alberghi e dei ristoranti per il personale non qualificato).

Per quel che concerne il salario da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).

Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.) non possono mettere completamento a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64).

Nel caso concreto, per determinare il reddito da invalido dell'assicurata per l'anno 2004, è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito annuo statistico per attività leggere, semplici e ripetitive pari a Fr. 40'360.-- (cfr. il rapporto 2.5.2006 della consulente al punto 3; settore privato, categoria 4, Canton Ticino, femminile, valore mediano).

Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75% ed applicando un'ulteriore riduzione del 5% stabilita dalla consulente in integrazione professionale, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di Fr. 28'757.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di Fr. 45'552.--, risulta un'incapacità al guadagno pari al 37% [(45'552 - 28'757) x 100: 45'552 ].

Visto il risultato al quale si è appena giunti, l'assicurata non ha pertanto diritto ad una rendita d'invalidità essendo il proprio grado Al del 37% inferiore al minimo richiesto dalla legge (vedi art. 28 LAI).

Alla luce di quanto suesposto, a giusta ragione l'amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurata; la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto piena conferma.

Esaminata l'opposizione in oggetto, l'Ufficio Al del Canton Ticino (UAI) risolve:

 1. L'opposizione è respinta." (Doc. AI 129)

                               1.5.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto che le venga attribuita una rendita intera d'invalidità, allegando diversi documenti e motivando tra l’altro come segue:

"  2. Si contesta anzitutto che l'assicurata, come invece ritiene l'Ufficio Al, debba essere ritenuta abile al lavoro nella misura del 75% in un'attività "leggera". In effetti, dalla documentazione medica agli atti, in particolare dalla documentazione prodotta dall'assicurata (ritenuto anche che la perizia del dottor __________ è di oltre 4 anni fa...) si deve evincere che la qui ricorrente deve invece essere considerata inabile al lavoro in misura completa anche per attività cosiddette leggere. Del resto l'assicurata non è assolutamente in grado di svolgere a tempo pieno le attività ritenute, in modo del tutto generico, dall'Ufficio Al.

Non si dimentichi in effetti che la signora RI 1 lamenta sempre (ed anzi sono addirittura aumentati) dei forti dolori al braccio sinistro come pure alla parte sinistra dei corpo, ecc., e che deve assumere dei medicamenti (anche cortisonici) onde mitigare il dolore. In questo senso ella non è certo in grado, fra l'altro, di sollevare dei pesi. Oltretutto la situazione, sia fisica che professionale, dell'assicurata le causa anche dei notevoli scompensi psicologici.

Considerare quindi l'assicurata abile al lavoro nella misura del 75% per attività definite adeguate dall'Ufficio Al è del tutto contestato ed assurdo.

Prove: doc., testi, perizia medica.

3. Del resto, dal rapporto della dottoressa __________ del 22 novembre 2005 (solo per citarne uno) si evince che l'assicurata:

Presenta una sindrome algica cronica post-traumatica; presenta una sindrome ansioso-depressiva;

La dottoressa __________ specifica poi chiaramente che la paziente presenta una mobilità dolorosamente limitata alla spalla sinistra, e che non può svolgere la sua professione. Non solo ma precisa che l'assicurata ha dei forti dolori anche la notte, che non può appoggiarsi sulla spalla, e che assume dei medicamenti in assenza dei quali non riesce a muovere sufficientemente il braccio.

Fra l'altro, relativamente alla problematica psichiatrica, il dottor __________ specifica che l'assicurata è inabile, da questo profilo, al 25% (percentuale che si ritiene troppo esigua, e si chiede la relativa perizia giudiziaria), ma che è predominante l'incapacità lavorativa dal profilo fisico (cfr. perizia, pag. 14, punto 3).

Ora, sulla base di questa affermazione, non si comprende affatto come mai l'Ufficio Al, fra l'altro basandosi sulla perizia __________ redatta diversi anni prima e che ora è comunque superata dall'aggravarsi della situazione, possa sostenere che, globalmente, l'assicurata sarebbe inabile al lavoro per altra professione unicamente nella stessa misura del 25%. In effetti se è vero che i vari gradi di inabilità lavorativa per cause diverse non devono essere semplicemente sommati, in questo caso, anche sulla base della perizia del dottor __________, di certo l'inabilità lavorativa dal profilo fisico è senz'altro superiore a quella dal profilo psichico.

Si noti che resto che, da parte dell'AI, non è stata redatta alcuna perizia ortopedica o neurologica, ma ci si è basati, dal punto di vista fisico, unicamente sulla perizia del dottor __________, che però risale al marzo del 2002!!!!. Si noti pure che la valutazione del dottor __________ del 23 marzo 2006 (contestata) si basa essenzialmente sulla perizia __________ di circa 4 anni prima, ed è avvenuta senza nemmeno vedere l'assicurata, e senza nemmeno interpellare né il dottor __________ né la dottoressa __________. Questa valutazione non può quindi essere presa in considerazione, e si ritiene invece che, in ogni caso, è il dottor a dovere essere sentito, ritenuto che dal suo rapporto del 29 agosto 2005 si evince un chiaro peggioramento della situazione (e fra l'altro lo specialista specifica chiaramente che "il tono muscolare è molto inferiore alla norma in una paziente del 1957"). In ogni caso, una perizia giudiziaria è imprescindibile, anche ai sensi delle argomentazioni che seguono.

Si precisa fra l'altro che il dottor __________, nella perizia del 12 febbraio 2004 presente nell'incarto AI, ha precisato che l'assicurata non può dormire sulla spalla sinistra, può portare con il braccio al corpo pesi superiori ai 2 kg solo occasionalmente, può rimanere con il braccio a 45°, senza portare pesi, per pochi minuti, mentre a 90° può resistere solo per pochi secondi (senza portare pesi, sia chiaro). I dolori, secondo il dottor __________, sono molto intensi, e possono raggiungere punte di 90/100 sulla scala analogica del dolore (perizia, pag. 5).

Oltretutto, nell'ambito della perizia del dottor __________ del 27 agosto 2003 qui annessa quale doc. C (stranamente non facente parte dell'incarto AI), si evince che l'assicurata lamenta pure una fibromialgia. Si noti che il dottor __________ aveva del resto auspicato una nuova visita presso il dottor __________...

La diagnosi di fibromialgia è pure stata ritenuta dal dottor __________, ortopedico, cfr. perizia del 1 settembre 2003, pag. 3, qui annessa quale doc. D, e che alla voce "diagnosi", egli precisa:

stato dopo infortunio alla spalla sinistra con frattura del tubercolo maggiore 1999;

stato dopo artroscopia alla spalla sinistra ed acromio plastica eseguita il 18 luglio 2001;

tendomiosi con probabile fibromialgia accentuata al cingolo scapolare dell'arte superiore sinistro con tendinopatia del sovraspinato e dell'infraspinato con piccola e possibile lesione parziale nella loro superficie articolare; periatropatia omero scapolare sinistra di grado medio.

Prove: doc., testi, perizia medica, si richiama l'intero incarto LAINF da parte della __________, __________, inc. n. 90.99.10637.

4. In ogni modo, si contesta recisamente che l'assicurata venga ritenuta abile al lavoro in attività medio-leggere ai sensi di quanto previsto nella decisione qui impugnata, e si contesta pure che alla signora RI 1 venga calcolato un reddito da invalido annuo di fr. 28'353,00, che è fuori dalla realtà.

Fra l'altro si precisa che, in sede di scambio di corrispondenza, tenuto conto anche dell'evoluzione peggiorativa, era stata chiesta l'erogazione di una rendita intera sulla base di un grado di inabilità di almeno il 70%. Si chiede inoltre a questo proposito che venga sentito il dottor __________, c/o Clinica __________, __________ (specialista che ha in cura l'assicurata per il problema della spalla) e che il dottor __________ abbia a produrre tutta la documentazione medica e radiologica relativa all'assicurata.

Prove: doc., testi, perizia medica, si richiama l'intero incarto LAINF da parte della __________, __________, inc. n. 90.99.10637, si chiede che venga sentito il dottor __________, c/o Clinica __________, __________ (specialista che ha in cura l'assicurata per il problema della spalla), edizione da parte del dottor __________, rispettivamente della clinica __________ di __________, di tutta la documentazione medica e radiologica relativa all'assicurata.

5. Del resto, ed in ogni caso, l'Ufficio Al ha applicato un fattore di riduzione del 5%, che è manifestamente troppo esiguo. Anzi a ben vedere tale riduzione è inerente al solo reddito ipotetico (la consulente __________ parla di riduzione del 5% per lavori leggeri), mentre la problematica "fattore di riduzione" vera e propria non è stata considerata. Orbene, quale fattore di riduzione vero e proprio si ritiene vada considerata la percentuale massima del 25%. In effetti occorre considerare, oltre alle gravi menomazioni dell'assicurata (sia fisiche che psicologiche), quanto segue:

che l'assicurata è in età professionalmente avanzata (ha __________, essendo nata nel 1957);

che non ha alcuna specializzazione;

che non ha diplomi;

che ha una scolarità molto bassa (e del resto non ha superato gli esami effettuati nell'ambito della riformazione professionale anche per questo motivo); che non è cittadina dell'Unione Europea;

che è oramai lontana dal mondo del lavoro da parecchi anni;

che ha delle conoscenze linguistiche molto approssimative (lingua madre ed italiano - più che altro parlati).

E' quindi evidente che in ogni caso il grado di invalidità, anche sulla base dei dati contestati ritenuti dall'Ufficio Al, deve essere considerato come minimo nella misura del 52,65% (da cui, in ogni caso, il diritto ad una mezza rendita AI), e ciò già prendendo quale base i dati, come detto contestati, dell'Ufficio Al (in particolare il fatto che l'assicurata sarebbe, secondo l'Ufficio Al, abile al lavoro nella misura del 75% per attività leggere).

In effetti, l'importo di fr. 40'360,00 (reddito ipotetico ritenuto dall'Ufficio AI), va moltiplicato per il 75% (grado di abilità secondo l'Ufficio AI) da cui un importo di fr. 30'270,00. Tale importo va quindi dapprima ridotto del 5% come riconosciuto dall'AI stessa (e quindi si ottiene un importo di fr. 28'756,50). Questo importo va poi ridotto ulteriormente nella misura del 25% (fattore di riduzione), da cui un importo di fr. 21'567,35 (reddito ipotetico, contestato, sulla base dei dati AI).

In ogni caso, ritenuto che la qui ricorrente è praticamente da considerare inabile al lavoro al 100% in ogni e qualsiasi attività, alla stessa va riconosciuta una rendita AI intera (e ciò si verificherebbe anche considerando l'assicurata abile al lavoro al 50% in un'attività leggera, tenuto conto dei fattori di riduzione).

Prove: doc., testi, perizia medica, si richiama l'intero incarto LAINF da parte della __________, __________, inc. n. 90.99.10637, si chiede che venga sentito il dottor __________, c/o Clinica __________, __________ (specialista che ha in cura l'assicurata per il problema della spalla), edizione da parte dei dottor __________, rispettivamente della clinica __________ di __________, di tutta la documentazione medica e radiologica relativa all'assicurata.

6. Alla luce delle risultanze di cui sopra, e non solo, è quindi pure del tutto contestato il rapporto finale della signora __________. Fra l'altro, alla luce delle menomazioni di cui soffre la qui ricorrente, non è assolutamente vero che "il mercato del lavoro accessibile sarebbe ancora apprezzabilmente esteso". L'assicurata in effetti, a causa delle sue gravi patologie, non può di certo essere impiegata quale operaia (che non è certo un'attività leggera), né quale addetta al controllo (per mancanza anche di istruzione, oltre al fatto che i problemi fisici sono assai invalidanti), né nell'ambito della vendita (che non sono certo delle attività "leggere", oltre alla mancanza di formazione)." (Doc. I)

                               1.6.   Nella risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, riferendosi alle Annotazioni del 7 luglio 2006 del medico del Servizio medico regionale  dell’AI (in seguito: SMR), ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III).

                               1.7.   In data 7 agosto 2006 la ricorrente, tramite il suo legale, ha ulteriormente fatto valere le sue allegazioni chiedendo l’assunzione di ulteriori prove (doc. V).

                                         In seguito l’assicurata ha chiesto svariate sospensioni della causa, da ultimo con lettere 15 ottobre e 12 novembre 2007 preannunciando la produzione di una nuova presa di posizione, che tuttavia ha poi omesso di far pervenire al TCA (VII-XVII). 

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità anche successivamente al 30 aprile 2002. Non è invece più litigioso il fatto che nella specie non risultino più proponibili provvedimenti professionali, il diniego dell’amministrazione essendo rimasto incontestato sia in sede di opposizione (cfr. doc. AI 96,97) sia in questa sede (I). 

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.,pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003 (l’assicurata ha addotto patologie invalidanti presenti dal 1972 e 2001, doc. AI 12), occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA.

                                         Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                               2.5.   Nella fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico, l’ammini-strazione ha innanzitutto richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia e infortuni  dell’assicurata e dalla cassa disoccupazione (doc. AI 1 e segg.).

                                         Alla luce di tali riscontri l’Ufficio AI ha affidato l’incarico di esperire una perizia al dr. __________, specialista in medicina interna e reumatologia, il quale, nel suo dettagliato referto del 13 febbraio 2002  ha posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

4. DIAGNOSI:

4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:

1. Periartropatia omero-scapolare cronica alla spalla sx su:

- Stato dopo frattura composta dei tubercolo maggiore il 06.09.1999 (trattata.

conservativamente):

- Stato dopo artroscopia della spalla stessa il 18.07.2001 (fecit dr. __________ presso Clinica __________ di __________).

- Tendenza alla cronicizzazione e diffusione locale dei dolori.

4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:

1. Leggero stato ansio-depressivo reattivo." (Doc. AI 30)

                                         esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:

"  (...)

5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Si tratta di un'assicurata 45enne, sempre stata in buone condizioni di salute (aveva avuto saltuariamente leggeri dolori lombari, poi rapidamente risoltisi), la quale è stata vittima di un infortunio il 06.09.1999 con conseguente frattura composta del trochite omerale sx. La frattura era stata trattata conservativamente, dapprima con immobilizzazione parziale, quindi con molteplici trattamenti fisioterapici ambulatoriali. Malgrado tutte le terapie eseguite l'assicurata ha sempre continuato a lamentare dolori ed una limitazione funzionale della spalla sx (dovute ad una capsulite retrattile), motivo per il quale il dr. __________ aveva dovuto eseguire un intervento artroscopico per liberare la spalla il 18.07.2001.

Dopo questo intervento la mobilità della spalla stessa è notevolmente migliorata, i dolori sono però apparentemente rimasti invariati.

L'assicurata afferma di essere sempre limitata dai dolori nella spalla sx, il braccio è debole, si affatica non appena esegue dei piccoli lavoretti, non è ancora in grado di sollevare dei pesi con questo braccio; non può neppure stare sdraiata sul fianco sx.

Clinicamente ho potuto riscontrare una spalla sx priva di segni infiammatori, i movimenti sono praticamente liberi, dolenti però in fase terminale; vi è una certa debolezza del braccio ai tests di stress, senza comunque chiari segni per un residuo conflitto sottoacromiale.

Clinicamente si riscontrano pure dolori abbastanza diffusi non solo alla spalla ma anche alla muscolatura cervico-scapolare e periscapolare sx. I dolori sono però circoscritti a questa regione, mentre non ho rilevato alcun dolore di carattere fibromialgico. L'ulteriore stato articolare risulta altrimenti essere privo di particolarità, la colonna vertebrale è pure ben mobile ed assolutamente indolente. La radiografia della spalla sx da me ripetuta (sono i primi radiogrammi dopo l'intervento artroscopico eseguito dal dr. __________), mostrano una frattura perfettamente guarita, nessun segno degenerativo all'articolazione gleno-omerale, assenza di calcificazioni periarticolari.

L'assicurata presenta una leggera sindrome ansio-depressiva, la quale è però da considerare reattiva alla sua attuale situazione, caratterizzata da dolori persistenti, nonché da un'incertezza sul suo futuro lavorativo. Non credo invece che vi sia una patologia psichiatrica maggiore, ciò che viene confermato dal fatto che non è subentrata una sindrome somatoforme del dolore cronico di carattere fibromialgico.

Riassumendo, ci troviamo di fronte ad un'assicurata che continua a lamentare importanti dolori alla spalla sx dopo una pregressa frattura del trochite omerale. Sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico la frattura è assolutamente ben consolidata, non vi sono lesioni della cuffia dei rotatori, vi è una mobilità della spalla stessa praticamente completa, anche se dolente. Vi sono piuttosto diffusi dolori miotendinosi nell'intera regione attorno alla spalla, nonché in sede cervico-scapolare e periscapolare sx, dolori che non possono venire ben spiegati con la pregressa frattura.

È ora difficile esprimere un'opinione sulla  prognosi visto che ormai è subentrata una cronicizzazione dei dolori alla spalla sx, dolori che come detto sopra, non possono venire completamente spiegati sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico.

Sono comunque dell'idea che vi sia ancora un certo margine di miglioramento, cercando di lavorare in modo adeguato sulla muscolatura tuttora dolente (ad esempio con tecniche fisiatriche o con trattamenti alternativi quali la mesoterapia o la terapia neurale). Consiglio perciò l'esecuzione di un trattamento intensivo stazionario, come potrebbe ad esempio essere eseguito presso la Clinica __________ di __________." (Doc. AI 30)

                                                      concludendo quanto segue:

"  (...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

A livello psicologico e mentale è insorto uno stato di leggera depressione, da ritenersi comunque reattivo alla sua attuale situazione d'incertezza.

A livello fisico vi è una parziale limitazione della possibilità di utilizzare il braccio sx a causa dei persistenti dolori alla spalla.

Nell'ambito sociale non vi sono menomazioni di rilievo.

2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

A causa dei persistenti dolori alla spalla sx l'assicurata non è attualmente più in grado di svolgere lavori pesanti che richiedano il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo scapolare. Anche lavori di pulizia che richiedano l'utilizzo dei braccio sx risultano essere limitati a causa dei dolori alla spalla.

L'assicurata deve però essere considerata ancora abile all'esecuzione di ogni altro tipo di attività che prescinda da quelle sopra descritte. L'attività svolta dall'assicurata quale barista è sicuramente ancora praticabile, almeno nella misura di circa il 60-70% (ciò corrisponde ad un lavoro durante l'intero arco della giornata, evitandole però attività particolarmente pesanti e sfavorevoli per la sua spalla, quali il sollevamento di casse o fusti di bibite o pesanti lavori di pulizia).

Per lavori più pesanti e ripetitivi, che necessitano l'utilizzo continuo del braccio sx nonché il sollevamento delle braccia al di sopra del cintolo scapolare la paziente è invece da considerare attualmente 70-80% inabile al lavoro. Questa mia valutazione dovrà essere però rivalutata fra un paio di anni, visto che potrebbe ancora esserci un miglioramento dello stato locale ora riscontrato, se l'assicurata potrà svolgere gli adeguati trattamenti citati nel punto A.5.

Dopo l'intervento eseguito nel mese di luglio 2001 dal dr. __________ l'assicurata è stata a lungo 100% inabile al lavoro, mentre è poi stata attestata nuovamente 50% abile al lavoro a partire dal 06.12.2001. Non avendo però più alcun posto di lavoro, visto che il bar presso il quale lavorava precedentemente è stato nel frattempo venduto, si è dovuta iscrivere alla disoccupazione. Per il momento non è ancora riuscita a trovare alcun nuovo impiego.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso?....?

Da quanto mi risulta non sono ancora stati previsti dei provvedimenti d'integrazione professionale. Ritengo però che dei corsi di reintegrazione siano difficilmente eseguibili poiché l'assicurata, pur avendo seguito le scuole primarie e due classi di liceo, non ha mai studiato l'italiano, ciò che renderebbe difficile farle seguire dei corsi nella nostra lingua.

2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Sebbene sia già subentrata una certa cronicizzazione dei dolori alla spalla sx, ritengo che vi sia ancora un ulteriore margine di miglioramento, sempre che l'assicurata possa eseguire un trattamento adeguato, comprendente da una parte misure antalgiche locali, dall'altra un allenamento intensivo di rinforzo muscolare, come d'altronde già consigliato dal dr. __________.

Per accelerare il decorso ed ottimizzare le terapie ritengo opportuno che l'assicurata venga ospedalizzata in un centro di riabilitazione, come ad esempio la Clinica __________ di __________.

Come già detto sopra la situazione attuale potrebbe subire dei cambiamenti nel corso dei prossimi mesi, così che si rende necessaria una rivalutazione della sua capacità lavorativa entro un paio di anni.

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:

Evidentemente la signora RI 1 deve essere considerata ancora in grado di svolgere attività lavorativa medio-leggere che non comportino un carico eccessivo per il braccio e per la spalla sx. Visto però che non ha alcuna formazione professionale specifica si dovrebbero considerare solo lavori non qualificati, i quali generalmente richiedono la capacità di un utilizzo completo delle spalle. Credo che l'assicurata avrebbe al momento difficoltà anche a svolgere un lavoro di commessa, visto che questo richiede movimenti ripetitivi (ad esempio alla cassa), nonché la necessità di sollevare le braccia per deporre la merce sugli scaffali.

Qualora non si dovesse osservare un miglioramento della sintomatologia algica con le terapie sopra consigliate, bisognerà sottoporre l'assicurata ad una corretta valutazione delle residue capacità lavorative presso un centro specialistico, come quello per la valutazione professionale dell'AI a __________." (Doc. AI 30)

                                         Dal canto suo la consulente in integrazione professionale (IP), nel suo rapporto del 7 agosto 2002, ha affermato:

"  L'assicurata è impedita da stato dopo infortunio del 6.9.1999 con frattura alla spalla sinistra e dopo le cure del caso.

Lamenta dolore costante all'interno della spalla irradiante al braccio sinistro che si stanca rapidamente. Per il dolore non sa più quale attività potrebbe ancora esercitare.

Ha frequentato le scuole dell'obbligo e due anni di liceo a __________. Non ha seguito una formazione qualificante.

In __________ dal 1980, ha lavorato come cameriera per vari ristoranti e da ultimo, nel periodo 1997-1999 (infortunio), per il __________ di __________. E' rimasta inabile, a causa del danno alla salute e le cure del caso, fino al 12.3.2000. Ha ripreso il lavoro il 13.3.2000 e ha servito al bar, in condizioni favorevoli, fino al 16.7.2001, quando il danno alla salute ha imposto l'intervento chirurgico. Ritenuta abile al 50% dal 6.12.2001, non ha più lavorato e non ha più trovato impiego adeguato. Ha beneficiato dell'assicurazione disoccupazione in misura proporzionale all'abilità lavorativa teorica stabilita dal medico.

Nell'occupazione di servizio al bar, il medico ipotizza un'abilità del 60% con occupazione durante tutto il giorno ma la dispensa dalle attività pesanti (spostamento di casse di bottiglie, di fusti per le bibite, e lavori di pulizia).

In generale sono controindicati i lavori pesanti e quelli ripetitivi che necessitano l'utilizzo frequente del braccio sinistro o il sollevamento dello stesso sopra l'altezza delle spalle.

Il dr. __________, nel suo rapporto del 13.2.2002, realisticamente considera che attività non qualificate si rivelano difficilmente compatibili con i limiti funzionali imposti dal danno alla salute (evitare movimenti ripetitivi, carico, sollevamento di pesi e dell'arto, affaticamento).

Per questo motivo egli suggerisce di procedere con una valutazione professionale al __________.

Sulla base di quanto esposto sopra e per gli stessi motivi, non posso che fare mio il suggerimento del medico e proporre un soggiorno di accertamento e di orientamento pratico dell'assicurata presso il __________ di __________ durante tre mesi al massimo.

In conclusione chiedo di emettere la necessaria garanzia di copertura delle spese nella misura prevista dalla convenzione UFAS e dalle disposizioni riguardanti l'indennità giornaliera e i trasporti." (Doc. AI 40)

                                         Di conseguenza l’Ufficio AI ha concesso all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2000 al 30 settembre 2001 e dal 1° marzo 2002 al 30 aprile 2002 e una rendita intera dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002 mediante decisione cresciuta in giudicato dell'11 dicembre 2002 (doc. AI 59; cfr. sopra consid. 1.2).

                                         Inoltre, ha accordato all’assicurata la copertura dei costi di una riformazione professionale con garanzia di indennità giornaliere (doc. AI 65segg.; consid. 1.2).

                                         L’Ufficio AI ha altresì acquisito agli atti la perizia del 12 febbraio 2004 resa dal dr. __________, reumatologo, nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni infortuni (cfr. sopra al consid. 1.1), la quale ha concluso tra l’altro quanto segue:

"  4.- DIAGNOSI (con ripercussioni sulla capacità di lavoro)

- PSO cronica sx. su:

stato dopo frattura composta del tubercolo maggiore il 6.9.'99 trattata conservativamente complicata di una capsulite retrattile, con possibile lesione parziale del sovraspinato all'inserzione prossimale.

. stato dopo artroscopia diagnostica/terapeutica della spalla sx. il 18.7.2001 con borsoscopia, debridement della regione della cuffia e decompressione sottoacromiale.

- PSO cronica dx. con sintomatologia di incastro sotto-acromiale. - Tendomiosi dei cingoli scapolari in particolare il sx.

4.- DIAGNOSI (senza ripercussioni sulla capacità di lavoro)

- Lieve dolenzia della muscolatura paracervicale e nella regione della spalla sx.

5.- VALUTAZIONE:

Si tratta quindi di una paziente senza alcun antecedente medico-chirurgico di rilievo (un episodio di lombaggine curato con successo nel '94-95, un episodio di depressione reattiva negli anni 95-96), in particolare nessun antecedente di dolore cervicale o della regione della spalla sx. o dx prima dell'incidente del 6.9.'99. Dall'epoca dell'incidente lamenta un'importante dolenzia localizzata a livello della spalla sx. mentre vi è una sintomatologia simile ma nettamente di minor entità alla spalla dx.

All'esame clinico inoltre non vi è nessun sintomo in favore di un estensione di dolori o di una fibromialgia. Inoltre durante la visita odierna la paziente non ha mostrato nessun segno di aggravamento e non presenta nessuna sintomatologia psichiatrica rilevante.

(…)

La paziente non presenta anamnesticamente nessuna sintomatologia in favore di una fibriomalgia e l’esame clinico conferma l’assenza di tale patologia. Per questo concordo pienamente con la valutazione del dr. __________ nel senso che non vi è una diagnosi di fibriomalgia.”(Doc. AI 85)

                                         Con “Rapporto di fine sorveglianza” del 9 luglio 2004 la consulente in Integrazione professionale ha riferito:

"  L'integrazione professionale della signora RI 1, nel vivo della sua realizzazione concreta, si è rivelata problematica.

Già all'inizio e al fine di procedere con un orientamento adeguato e pratico ho chiesto ed ottenuto la collaborazione del centro specializzato, il __________ di __________, con il risultato di aver indirizzato l'assicurata alla professione di gerente nel settore della ristorazione.

Purtroppo, nonostante la regolare frequenza dei corsi della __________ e il sostegno scolastico, la signora RI 1 non ha saputo superare l'esame finale, con cinque materie insufficienti su sette e due con appena la sufficienza.

Il direttore dei corsi, signor __________, da me interpellato, esaminati i lavori, sentiti i docenti, commenta il fatto in termini di molta confusione e di gravi lacune per un'allieva adulta che già aveva praticato nel settore.

Con lui ho pure considerato l'opportunità di ripetere l'esame. Insomma , l'osservazione dei risultati raccolti non consente un pronostico favorevole, anche con la ripetizione, tante sono le lacune e la confusione evidenziate.

I frequenti colloqui che in questo periodo ho avuto con l'assicurata, mi inducono ad escludere la mancanza di impegno o di interesse, mentre sempre ho sentito un soggetto ansioso che nei momenti difficili prova difficoltà nel controllare l'emotività per affrontare in modo ragionevole i vari problemi, uno dopo l'altro.

Per concludere, ritengo il provvedimento professionale chiuso, non opportuno incoraggiare la ripetizione dell'esame, l'assicurata rimane ovviamente libera di riprovarci, quando se la sentirà.

Nella professione esercitata da sana (cameriera) potrebbe guadagnare oggi Fr. 3100.- al mese per tredici mensilità.

La valutazione medico teorica evidenziava abilità totale in attività leggera senza movimenti ripetitivi col braccio sinistro, senza dover alzare le braccia. Attività adeguate sono reperibili nel settore industriale e della vendita e consentirebbero una retribuzione mensile iniziale di Fr. 2181.- per tredici mensilità.

Ho consigliato all'assicurata di iscriversi all'assicurazione disoccupazione e all'Ufficio regionale di collocamento.

In considerazione delle difficoltà notate nel soggetto posto di fronte a situazioni nuove e problematiche, mi sembra opportuno offrire il nostro servizio di aiuto al collocamento.

La pratica viene chiusa nell'ambito del mandato a suo tempo conferito." (Doc. AI 89)

                                         Di conseguenza, l’amministrazione, con decisione 30 agosto 2004 ha negato all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità e a provvedimenti professionali, considerato come il grado di invalidità fosse quantificabile nella misura del 30% (doc. AI 96 e cfr. sopra al consid. 1.3).

Interposta opposizione, in data 9 settembre 2004 la dr.ssa __________, internista curante dell’assicurata, ha fatto pervenire un ulteriore certificato, con il quale ha affermato:

"  Si certifica che la paziente, in seguito all'infortunio avvenuto nel 1999, presenta tuttora dolori al braccio a alla spalla sinistra con limitazione al movimento.

Per questo tuttora assume dei corticosteroidi che parzialmente alleviano la sintomatologia algica.

La paziente non può più svolgere il lavoro precedente, non può portare pesi né fare sforzi eccessivi.

Sia per il dolore che per la limitazione nelle attività del quotidiano, la Signora RI 1 ha sviluppato anche una sintomatologia ansioso-depressiva con disturbi del sonno. Penso quindi che sia necessaria una rivalutazione del caso per poterle concedere una rendita AI." (Doc. AI 101)

Interpellato, il dr. __________ del SMR ha comunicato in data 19 ottobre 2004 la necessità di effettuare una perizia psichiatrica (doc. AI 104).

Di seguito l’assicurata ha fatto pervenire un ulteriore certificato 9 novembre 2004 della dr.ssa __________ oltre a referti radiologici (doc. AI 109 e 110).

Con dettagliato rapporto peritale del 14 giugno 2005 il dr. __________, specialista in psichiatria,  ha posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

4. DIAGNOSI (se possibile secondo la classificazione ICD-10)

4.1 CON RIPERCUSSIONI SULLA CAPACITÀ DI LAVORO?

-    Periartropatia omero-scapolare cronica alla spalla sx, su:

- st. d. frattura composta del tubercolo maggiore il 06.09.1999 (trattata conservativamente) complicata da una capsulite retrattile, con possibile lesione parziale del sovraspinato all'inserzione prossimale.

- st. d. artroscopia diagnostica/terapeutica della spalla sx (18.07.2001, Dr. __________, __________) con borsoscopia, débridement della regione della cuffia e decompressione sottoacromiale

- Periartropatia cronica dx con sintomatologia di incastro sottoacromiale

- Tendomiosi dei cingoli scapolari, in particolare il sx

- Dolore cronico alla spalla sinistra operata più volte con, attualmente, una comorbidità di tipo ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) con lieve episodio depressivo (ICD-10 F 32.0)

. ESISTENTI DA QUANDO?

Dall'infortunio del 06.09.1999

(Doc. AI 112)

                                         esponendo la seguente valutazione e prognosi:

"  (...)

5.VALUTAZIONE E PROGNOSI

Si tratta di una donna serba, cresciuta in un ambiente familiare culturalmente adeguato per l'area geografica e che, dopo un matrimonio scaturito in divorzio, si risposa felicemente e ha un secondo figlio. Immigrata in Svizzera nel 1980, s'integra senza particolari difficoltà nel nostro ambiente, mantenendo un buon rapporto con la comunità serba. Neppure la guerra, con la relativa angoscia per la perdita del figlio, ha potuto scalfire l'equilibrio psicofisico della perizianda e nemmeno l'incidente, con la frattura citata e gli interventi chirurgici lo hanno intaccato. Soltanto ultimamente, la perdita di speranza di un recupero e di una diminuzione del dolore alla spalla sinistra, ha iniziato ad incidere sull'equilibrio psicofisico della perizianda. A quest'aspetto somatico, naturalmente, vanno aggiunti la componente psicologica e sociale del suo dolore. A livello psicologico, il dolore ha, attualmente, un leggero effetto inibente a livello cognitivo, tra l'altro descritto nella letteratura, e può aver inciso sulla non riuscita degli esami di ristoratrice, lei che è al beneficio di una formazione medio-superiore. Inoltre, la componente affettiva può aver giocato un ruolo aggravante sulle sue capacità cognitive.

A livello sociale, la perdita di lavoro e la tendenza al ritiro sociale, rivestono una parte complementare ed aggiuntiva. In conclusione gli aspetti psicologici incidono sull'incapacità lavorativa, dalla fine degli esami di ristoratore, nella misura del 25%." (Doc. AI 112)

                                                      concludendo quanto segue:

"  (...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

I disturbi di natura psichica sono relativi e vanno integrati alla menomazione di tipo fisico.

1.1 A LIVELLO PSICOLOGICO E MENTALE

Si denota una marcata tendenza all'ansietà che genera insicurezza e disturbi compulsivi-ossessivi i quali possono rallentare e debilitare la perizianda nella sua attività di cameriera.

1.2 A LIVELLO FISICO

Vedi rapporti ortopedici e reumatologici.

1.3 NELL'AMBITO SOCIALE

Attualmente non rilevante.

2. CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

La conseguenza principale è a livello somatico. La componente psichica è secondaria alla persistenza del dolore e alla mancata risposta terapeutica della problematica fisica.

2.1 COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATA?

Vedi sopra.

2.2 L'ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?

L'attività attuale è stata giudicata come non praticabile nelle valutazioni precedenti.

2.3 SE SÌ, IN QUALE MISURA (ORE AL GIORNO)?

Vedi rapporti adeguati.

2.4 È CONSTATABILE UNA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Si.

2.5 SE SÌ, IN CHE MISURA?

Dal profilo psichico, attualmente, l'incapacità lavorativa è del 25%.

2.6 DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO PROVATA DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?

Dal 2003.

2.7 QUAL È STATO DA ALLORA LO SVILUPPO DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Stazionario, con tendenza al peggioramento.

3. L'AMBIENTE DI LAVORO DELL'ASSICURATA È IN GRADO DI SOPPORTARNE I DISTURBI PSICHICI?

I disturbi psichici presentati dalla perizianda sono soggettivi e non incidono sull'ambiente di lavoro." (Doc. AI 112)

Nelle sue Annotazioni del 22 giugno 2005 il dr. __________ del SMR ha affermato:

"  Perizia psichiatrica Dr. __________ del 18 marzo 2005:

Alle diagnosi già note:

-    Periartropatia omeroscapolare cronica spalla sinistra su

     - stato dopo frattura composta del tubercolo maggiore (1999)

     - capsulite retrattile

     - possibile lesione parziale del sovraspinato all'inserzione

        prossimale

     - stato dopo artroscopia spalla sinistra (2001) con borsoscopia,

        débridement del­la regione della cuffia e decompressione

        sottoacromiale

- Periartropatia cronica spalla destra con sintomatologia d'attrito sottoacromiale

- Tendomiosi dei cingoli scapolari a sin.> ds.

il perito aggiunge

Dolore cronico alla spalla sinistra, operata più volte, con attualmente comorbidità di ti­po ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) con lieve episodio depressivo (ICD-10 F32.0)

Inabilità lavorativa 25% (dal profilo psichico) dal giugno 2004 (fine degli esami di ristoratore conclusi senza successo). Decorso stazionario con tendenza al peggioramento." (Doc. AI 114)

Con scritto 5 ottobre 2005 il legale della richiedente ha prodotto un referto datato 29 agosto 2005 del dr. __________ confermante le note diagnosi ortopediche e concludente tra l’altro per la non necessità di procedere ad un intervento chirurgico (doc. AI 116). Inoltre, con certificato 22 novembre 2005 la dr.ssa __________, ribadite le diagnosi di “Sindrome algica cronica post traumatica e sindrome ansioso-depressiva reattiva”, ha affermato che a suo avviso le patologie incidevano “più di quanto valuta il dr. __________ nella perizia AI e cioè più del 25%” (doc. AI 118). 

Nelle sue “Annotazioni” del 23 marzo 2006 il dr. __________ del SMR ha ulteriormente affermato:

"  Opposizione

In fase di opposizione sono prodotti ulteriori documenti medici:

Certificato della Dr.ssa __________ del 22 novembre 2005:

Diagnosi di sindrome algica cronica post-traumatica (infortunio con frattura del tubercolo maggiore sinistro con impingement sotto-acromiale) e sindrome ansioso-depressiva reattiva.. Lo stato clinico è descritto in modo succinto: limitazione dolorosa della mobilità della spalla sinistra. Non può svolgere la sua professione, un tentativo di riqualificazione è fallito (boccia­ta alla scuola per gerenti, anche perché non poteva prestare sforzi). Peggioramento della sintomatologia dolorosa malgrado terapia. A distanza di sei anni dall'infortunio progressiva­mente più ansiosa e depressa. Conclusione: "Penso che sia difficile che la paziente riesca di nuovo a lavorare, ...". Non è quantificato il grado d'inabilità lavorativa

Rapporto Dr. __________ del 29 agosto 2005:

Diagnosi di sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale a sinistra e lieve sintomatologia d'impingement sotto-acromiale alla spalla sinistra. Mobilità cervicale limitata senza deficit neurologico, mobilità della spalla destra completa, a sinistra lieve impingement sotto­acromiale senza segni per insufficienza muscolare. Tono muscolare inferiore alla norma ri­spetto l'età. Irregolarità del sovraspinato all'esame radiologico, già nota dall'artroscopia del 2001. Cura fisioterapica, non è indicato un intervento chirurgico

Referto di radiografie ed ecografia della spalla sinistra del 22 aprile 2005 (Dr. __________):

Assottigliamento del muscolo sovraspinato vicino all'inserzione omerale con lesione perfo­rante di ca. 4 mm, ipotrofia dei tendini sottospinoso e sottoscapolare, struttura ossea intatta.

Certificato Dr.ssa __________ del 14 aprile 2005:

Dolori invalidanti alla spalla sinistra a seguito di frattura omerale del 1999.

Alle domande poste in data 15 marzo 2006 rispondo come segue:

1. In sede d'opposizione l'assicurata ha prodotto il rapporto 22.4.2005 del Dr. __________ dell'Ospedale __________ di __________, lo scritto 29.8.2005 del Dr. __________ nonché il certificato 22.11.2005 della Dr.ssa __________.

Dalla documentazione medica summenzionata emerge un peggioramento dello stato valetu­dinario della Signora RI 1? Se sì, a partire da quando e in che misura?

Dalla nuova documentazione risulta che persiste la sintomatologia dolorosa alla spalla sini­stra, in modo particolare alla mobilizzazione. Il Dr. __________ descrive un lieve impingement sottoacromiale senza segni per insufficienza muscolare, il Dr. __________ (perizia del febbraio 2002) descrive "non sicuri segni per un residuo conflitto sottoacromiale". Un peggioramento dello stato di salute dal punto di vista reumatologico/ortopedico non emerge. La documentazione è muta per quanto riguarda gli aspetti psichici.

2. Se no ad. 1, si può ritenere (alla luce dell'intera documentazione medica presente agli atti) che a far tempo dal mese di giugno 2004 l'assicurata (globalmente: aspetto reumatologico ed aspetto psichico) risulta abile al lavoro al 75% in attività medio-leggere (con i limiti funzionali menzionati sopra) ?

Si. Limiti funzionali: non lavori pesanti che richiedono il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra dei cintolo scapolare, limitazioni anche per lavori di pulizia che richiedo­no l'utilizzo del braccio sinistro, abile per altre attività." (Doc. AI 121)

Infine, nel rapporto finale del 2 maggio 2006 la consulente in integrazione professionale ha concluso:

"  In merito alla richiesta da parte del collega __________ del 25 aprile 2005 sono in grado di dare le seguenti informazioni:

1.     II Dr. __________ il 23 marzo 2006 si esprime in merito ai documenti medici prodotti dall'assicurata in fase di opposizione. Dopo aver valutato questi documenti afferma che non è possibile oggettivare un peggioramento dello stato di salute da un punto di vista reumatologico/ortopedico. Sulla base della perizia reumatologica del Dr. __________ del 13 febbraio 2002 risulta che partire dal mese di giugno 2004 l'A. è abile al lavoro al 75% in attività adeguata che rispetta i seguenti limiti funzionali: non lavori pesanti che richiedono il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo scapolare e senza lavori di pulizia con il braccio sinistro. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del __________, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. L'A potrebbe essere integrata sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute, ad esempio nel settore dell'industria quale operaia generica addetta al controllo, all'imballaggio (catena insacchettatori PET - p.es. latte, the freddo, ecc.), alla pulitura, alla stampa, alla tamponatura, al riempimento, alla confezione, alla preparazione e distribuzione serie. Nel terziario ella potrebbe essere attiva nella vendita quale commessa in un chiosco o in un negozio al dettaglio (attività diversificata : vendita al banco, cassa, consiglio alla clientela, riempimento degli scaffali). Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica (e quindi tanto meno una formazione professionale organica) ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di "rodaggio".

2.     Sulla base del questionario per il datore di lavoro, in qualità di cameriera presso il __________ di __________ nel 2000 l'A. avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 35'230.- Per aggiornare questo dato al 2004 (anno determinante per il confronto dei redditi) farò riferimento all'aumento previsto dai CCL nel settore degli alberghi e ristoranti per il personale non qualificato. Sulla base dei CCL vi sono i seguenti aumenti salariali:

ANNO

AUMENTO IN BASE AI CCL

REDDITO DELL'A.

2000

Fr. 35'230.-

2001

+16,5%

Fr. 41'043.-

2002

+ 6,8%

Fr. 43'834.-

2003

+ 3,3%

Fr. 45'280.-

2004

+ 0,6%

Fr. 45'552.-

Se l'A. avesse continuato a svolgere l'attività di cameriera nel 2004 potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 45'552.­

3.     Per quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido faccio riferimento alle seguenti marginali della CIGI (Circolare invalidità e grande invalidità):

Marginale

Testo

3044

Per reddito d'invalido s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro

3046

Che una persona invalida eserciti effettivamente l'attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d'invalido. Non può però chiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un'attività esigibile.

Per definire il reddito da invalido, in conformità alla recente giurisprudenza è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido ci si riferisce alla categoria 4 (lavori semplici e ripetitivi) nel Canton Ticino, valore mediano del 2004. Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. A mio giudizio per quanto riguarda il caso della signora è possibile applicare una riduzione del 5% per lavori leggeri. Considerando un reddito ipotetico di Fr. 40'360.-, una CL del 75% ed applicando una riduzione del 5% per il motivo sopra esposto, risulta un reddito da invalido di Fr. 28'757.­

4.     Confrontando il reddito senza danno alla salute (Fr. 45'552.-) con quello conseguibile in attività adeguate su un mercato del lavoro supposto in equilibrio (Fr. 28'757.-) risulta un grado d'invalidità dei 37% ed una capacità di guadagno residua del 63%." (Doc. AI 127)

Di conseguenza, con il provvedimento su opposizione 18 maggio 2006, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. AI 129; consid. 1.4)

                               2.6.   Con il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera. L'interessata contesta le conclusioni dell’ammi-nistrazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.5).

                                         Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.7.   Per quanto concerne le patologie principali di cui è affetta la ricorrente, vale a dire la “Periartropatia omeroscapolare cronica spalla sinistra su stato dopo frattura composta del tubercolo maggiore (1999), capsulite retrattile, possibile lesione parziale del sovraspinato all'inserzione prossimale, stato dopo artroscopia spalla sinistra (2001) con borsoscopia, débridement del­la regione della cuffia e decompressione sottoacromiale, oltre a Periartropatia cronica spalla destra con sintomatologia d'attrito sottoacromiale, Tendomiosi dei cingoli scapolari a sin.> ds oltre a Dolore cronico alla spalla sinistra, operata più volte, con attualmente comorbidità di ti­po ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) con lieve episodio depressivo (ICD-10 F32.0)” (cfr. doc. AI 114), questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti incaricati dall’amministrazione, dr. __________, __________ e __________, specialisti nelle materie che qui interessano, che hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata.

                                         In particolare, dal lato reumatologico il dr. __________ ha sottoposto la richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando il 13 febbraio 2002 un dettagliato rapporto medico reumatologico in cui è stato accertato che la ricorrente, affetta da “periartropatia omero-scapolare cronica alla spalla sx, tendenza alla cronicizzazione e diffusione locale dei dolori oltre a leggero stato ansioso-depressivo”, rilevata dunque una parziale limitazione della possibilità di utilizzare il braccio sx a causa dei persistenti dolori alla spalla, poteva comunque eseguire attività lavorative leggere che non comportino il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo scapolare. Nell’attività svolta quale barista l’assicurata era da considerare ancora abile nella misura del 60-70%, in attività pesanti comportanti l’utilizzo del braccio sinistro la  capacità lavorativa era invece ridotta al 20-30%. Secondo il perito tuttavia la situazione andava ancora valutata dopo un paio d’anni considerato il probabile intervento di un miglioramento (doc. AI 30; cfr. sopra consid. 2.5). A tale perizia, ben motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.6).

                                         Del resto tali conclusioni sono poi state sostanzialmente confermate, due anni dopo, dal dr. __________ nella sua perizia eseguita per il TCA nell’ambito della vertenza LAINF. Anche questo specialista in reumatologia infatti, sottoposta la richiedente ad una valutazione accurata, nel suo dettagliato rapporto medico reumatologico del 12 febbraio 2004, accertato che la ricorrente era affetta da “PSO cronica sx su stato dopo frattura composta del tubercolo maggiore, su stato dopo artroscopia alla spalla sx, PSO cronica dx con sintomatologia di incastro sotto-acromiale oltre a tendomiosi dei cingoli scapolari” (doc. AI 85-8), ha concluso concordando con la valutazione del collega dr. __________, segnatamente anche nel senso di escludere la presenza di una diagnosi di fibriomalgia (doc. AI 85-10; cfr. consid. 2.5).

                                         Anche a tale perizia, che pure non evidenzia contraddizioni, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.6).

                                         Quanto d’altra parte alle affezioni psichiatriche di cui soffre la ricorrente, il dr. __________ ha sottoposto la richiedente ad una valutazione peritale approfondita, stilando il 14 giugno 2005 un dettagliato rapporto peritale in cui ha esposto che la ricorrente, affetta dalle note diagnosi reumatologiche (periartropatia omero-scapolare cronica alla spalla sin, periartropatia cronica dx con sintomatologia di incastro sottoacromiale, tendomiosi dei cingoli scapolari, dolore cronico alla spalla sin), dal punto di vista psichiatrico presentava “una comorbidità di tipo ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) oltre a lieve episodio depressivo (ICD-10 F32.0)” (doc. AI 112). Per lo specialista gli aspetti psichiatrici andavano considerati relativi e secondari, con una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 25%, e andavano integrati nella menomazione di tipo fisico. In sostanza a detta del perito l’inabilità per motivi psichici non era cumulabile con quella dovuta alla problematica ortopedico/reumatologica (doc. AI  112 e consid.   2.5). Pure a tale perizia, ben motivata, con ampia a dettagliata descrizione dello status psichico della perizianda, che non evidenzia lacune o contraddizioni ed è basata su accertamenti esenti da censure, può essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.6).

                                         Ora, contrariamente a quanto sembra asserire l’interessata, i  referti reumatologici e quello psichiatrico agli atti appaiono senza dubbio approfonditi e dettagliati e questo Tribunale non ha motivi per ritenerli incompleti o lacunosi. 

                                         Del resto, con riferimento a quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla componente fibriomialgica dei dolori lamentati, va fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

                                         Nel caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo eseguire anche un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

                                         Ora in proposito, contrariamente a quanto ipotizzano il dr. __________, neurologo nel suo referto 27 agosto 2003 (“probabile fibriomalgia”, doc. C) e il dr. __________, ortopedico, nella sua perizia del 1° settembre 2003 (“sarà compito dello specislita reumatologo valutare se tali sintomi possono entrare nel quadro complesso di una fibriomalgia”, doc. D), la presenza di una fibriomalgia è stata esclusa sia dal dr. __________ nel suo referto del 13 febbraio 2002  (“…Non credo invece che vi sia una patologia psichiatrica maggiore, ciò che viene confermato dal fatto che non è subentrata una sindrome somatoforme del dolore cronico di carattere fibromialgico…”, cfr. doc. AI 30-7) sia dal dr. __________ nella perizia 12 febbraio 2004 (quindi di epoca ben più recente dei referti del dr. __________ e dr. __________ prodotti dall’assicurata), il quale ha tra l’altro affermato:

"  All'esame clinico inoltre non vi è nessun sintomo in favore di un estensione di dolori o di una fibromialgia. Inoltre durante la visita odierna la paziente non ha mostrato nessun segno di aggravamento e non presenta nessuna sintomatologia psichiatrica rilevante.

(…)

La paziente non presenta anamnesticamente nessuna sintomatologia in favore di una fibriomalgia e l’esame clinico conferma l’assenza di tale patologia. Per questo concordo pienamente con la valutazione del dr. Salani nel senso che non vi è una diagnosi di fibriomalgia.”(Doc. AI 85)

                                         In conclusione dunque a ragione l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata, a dipendenza della problematica reumatologica e di quella psichiatrica, incapace al lavoro nell’attività precedentemente svolta di cameriera/barista nella misura del 30-40%, in un’attività professionale pesante che comporti l’utilizzo continuo del braccio sx e il sollevamento delle braccia nell’ordine del 70-80%, mentre che in un’attività medio-leggera non comportante il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo scapolare nella misura del 25% (cfr. doc. AI 129-5).

                               2.8.   Queste dettagliate ed approfondite valutazioni non sono state smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un aggravamento rilevante delle sintomatologie rilevate.

Quanto prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle  patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                         Innanzitutto, non possono modificare le suesposte conclusioni le certificazioni della dr.ssa __________, internista  che ha in cura la ricorrente (cfr. sopra consid. 2.5). Nei suoi certificati del 14 aprile e 22 novembre 2005 la curante sottolinea essenzialmente la persistenza della sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra riferendo delle lamentale della paziente e censurando le conclusioni in punto alla capacità lavorativa dell’interessata tratte dal dr. __________ senza tuttavia fornire una concreta motivazione in proposito (doc. AI 109 e 118). A prescindere quindi dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. copra consid. 2.6), se ne deve concludere che le certificazioni della dr. __________ non apportano elementi nuovi o considerazioni che possano in qualche modo mutare le conclusioni tratte dai medici interpellati dall’amministrazione sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso. 

                                         Quanto poi alla certificazione 29 agosto 2005 del dr. __________, ortopedico (cfr. sopra consid. 2.5 e doc. AI 116-2), la stessa non modifica, ma semmai conferma, le conclusioni tratte dai dr. __________ e __________ sulla base delle rispettive perizie. In effetti la descrizione del quadro clinico fatta dall’ortopedico curante dell’assicurata coincide essenzialmente con quella dei periti. Come pertinentemente osservato dal medico SMR dr. __________ nelle sue annotazioni del 23 marzo 2006 (doc. AI 121), il dr. __________ non evidenzia nuovi elementi clinici nè fornisce elementi che permettano di ammettere un peggioramento della situazione e del resto non si pronuncia nemmeno sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata.

                                         Analoghe considerazioni valgono per le conclusioni espresse dal dr. __________ e dal dr. __________ nelle perizie 1° settembre 2003 rispettivamente 27 agosto 2003 prodotte dall’assicurata unitamente al ricorso (doc. C e D). In effetti mentre il dr. __________ conferma le diagnosi e in particolare la presenza di una periartropatia alla spalla sinistra (per quanto riferito al sospetto di una fibriomalgia, cfr. sopra), il dr. __________ non evidenzia alcuna patologia neurologica, in particolare segni di sofferenza radicolare o neuropatia e assenza di atrofia muscolare.

                                         Prendendo posizione sulle allegazioni della ricorrente nel suo ricorso, il dr. __________ del SMR ha del resto pertinentemente osservato come le argomentazioni e la documentazione proposte dalla ricorrente di fronte a questa Corte non documentassero un peggioramento della situazione. In effetti, bisogna rilevare che la situazione presente in occasione della perizia del dr. __________ sia in pratica sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia del dr. __________. In particolare si nota la presenza di una buona motilità residuale delle spalle bilateralmente, fatto confermato anche dal referto del dr. __________ del 29 agosto 2005 prodotto dall’assicurata (doc. AI 116). Inoltre emerge che la problematica di un impingement ha ripercussioni solo per attività lavorative da svolgere al di sopra del piano orizzontale, come del resto già ammesso dal dr. __________. La presenza di occasionali dolori a livello della spalla destra non riduce del resto ulteriormente la capacità lavorativa residua attribuita alla ricorrente, considerate già le limitazioni ammesse per le att

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