Raccomandata
Incarto n. 32.2006.110 cr
Lugano 25 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di agosto 2004, RI 1, nata nel 1980, precedentemente attiva in qualità di progettista, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, lamentando la presenza di una displasia bilaterale delle anche (doc. AI 1).
Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Uffi-cio AI, con decisione formale 13 settembre 2005, ha riconosciuto all’interessata il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2004 al 31 marzo 2005 ed il diritto ad una mezza rendita dal 1° aprile 2005 in avanti (doc. AI 16, 22 e 23).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata - con la quale ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, rilevando che a partire dal 1° gennaio 2005 la sua inabilità lavorativa non può essere ritenuta del 50%, essendo ella totalmente inabile al lavoro, chiedendo da una parte il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità e, dall’altra, che gli arretrati versati alla __________ le vengano corrisposti direttamente (doc. AI 26/1-6) - l’Ufficio AI, in data 16 maggio 2006, ha parzialmente accolto le critiche dell’interessata, riconoscendole il diritto ad una rendita intera a partire dal 1° agosto 2003 fino al 31 marzo 2005 e il diritto ad una mezza rendita a decorrere dal 1° aprile 2005, osservando:
" (…)
7. Viste le valutazioni del SMR dell’8 febbraio 2005 e del 19 aprile 2006, dalle quali risulta che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 100% dal 17 agosto 2002 al 30 novembre 2002, del 50% dal 1° dicembre 2002 al 29 giugno 2003, del 100% dal 30 giugno 2003 al 15 febbraio 2004, del 50% dal 16 febbraio 2004 al 15 marzo 2004, del 100% dal 16 marzo 2004 al 31 dicembre 2004 e del 50% dal 1° gennaio 2005 ad oggi, alla signora RI 1 deve essere pertanto riconosciuto il diritto alla rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2003 (dopo la scadenza dell’anno d’attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 marzo 2005 ed il diritto alla mezza rendita d’invalidità dal 1° aprile 2005 (art. 88a cpv. 1 OAI) in avanti.
Di conseguenza, l’opposizione dell’11 ottobre 2005 è parzialmente accolta e la decisione impugnata del 13 settembre 2005 è annullata.
Per contro, per quanto riguarda la somma arretrata di fr. 6'924.- versata alla __________ di __________, si constata che la signora RI 1 ha firmato in data 25 agosto 2005 i relativi formulari di compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI i quali autorizzano e consentono di effettuare tale rimborso (cfr. in tal senso le cessioni del 31 agosto 2005 agli atti).” (Doc. AI 38/4-5)
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare di una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2003 in poi.
Sostanzialmente ella contesta la valutazione medica del SMR, rilevando che le sue patologie continuano a peggiorare. Ella ha in particolare osservato:
" (...)
Nella decisione oggetto del presente ricorso, si asserisce come l’incarto sia stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI di Bellinzona (SMR). Il competente SMR ritiene che “non vi sono elementi atti a modificare la precedente presa di posizione” (cfr. doc. A, pag. 4).
Tale presa di posizione è stata presa senza però avere previamente consultato o comunque convocato per un’ulteriore analisi la qui ricorrente.
Ritenuta la documentazione prodotta in sede di opposizione, rispettivamente la circostanza in base alla quale il momento determinante per la valutazione dello stato di salute della richiedente di prestazioni AI è quello dell’emanazione della decisione (cfr. decisione TFA del 22 marzo 2005; cfr. DTF 121 V 366), l’agire dell’Ufficio competente è manifestamente arbitrario e viola crassamente il diritto di essere sentito della qui ricorrente.
Ritenuto quanto sopra ed in particolare quanto espresso nell’opposizione 11.10.2005, il grado di invalidità determinato nella decisione 16.05.2006 non è giustificato.
Abbondanzialmente si osserva inoltre come la situazione della ricorrente stia a tutt’oggi peggiorando, dovendo la stessa sottoporsi ad ulteriori accertamenti (doc. B).
Per tutti i motivi sopra esposti, il presente ricorso merita accoglimento e la decisione 16.05.2006 del Lodevole Ufficio dell’Assicurazione invalidità del Canton Ticino deve pertanto essere modificata come segue:
“ L’opposizione è accolta.
Di conseguenza a RI 1 è concessa una rendita intera AI a far tempo dal 1° agosto 2003 in avanti”.” (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando:
" (…)
Stando alla signora RI 1, oltre a “violare crassamente il diritto di essere sentito”, l’agire dell’amministrazione sarebbe “manifestamente arbitrario”. Ciò in considerazione del fatto che la documentazione presentata in fase d’opposizione è stata sottoposta all’esame del SMR “senza (…) aver previamente consultato o comunque convocato per un’ulteriore analisi la (…) ricorrente”.
La signora RI 1 segnala poi un peggioramento della propria situazione. A questo proposito, ella allega lo scritto 12 giugno 2006 del Dott. __________, mediante il quale il medico dichiara: “la mia paziente (…) sarà sottoposta nei prossimi giorni ad ulteriori accertamenti medico-clinici per peggioramento della conosciuta patologia”.
Ora, constatato il pieno rispetto dei diritti dell’assicurata ed in particolare del diritto di fornire prove, considerato come il SMR abbia il preciso scopo d’esaminare la documentazione medica agli atti e che spetti a tale servizio valutare la necessità di una perizia medica, in assenza di qualsiasi argomentazione medica che metta in dubbio le conclusioni alle quali si è infine giunti, l’UAI ritiene le tesi della ricorrente prive di fondamento. Nemmeno il fatto di non avere “previamente consultato” la signora RI 1 viola il diritto di essere sentito. Parlare di “agire arbitrario” risulta altrettanto fuori luogo.
Per quanto riguarda invece lo scritto del Dott. __________, occorre premettere come non si tratti d’un certificato medico conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza e quindi atto a modificare le conclusioni alle quali l’amministrazione è giunta.
Ad ogni modo, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata. Un peggioramento dello stato di salute, se debitamente comprovato, può semmai essere preso in considerazione in un nuovo procedimento.” (Doc. III)
1.5. In data 12 luglio 2006 lo studio legale RA 1 RA 1, nel frattempo divenuto patrocinatore dell’interessata, ha trasmesso al TCA un certificato medico redatto dal dr. __________ (V).
1.6. Con scritto 21 luglio 2006 l’amministrazione ha comunicato al TCA che il certificato medico prodotto pendente causa è stato sottoposto al vaglio del SMR, il quale non ha ritenuto oggettivato un peggioramento funzionale rispetto a quanto stabilito in precedenza. L’ufficio AI ha inoltre precisato che ulteriori accertamenti medici sarebbero stati presi in considerazione esclusivamente nel corso di una revisione (VII).
Tale presa di posizione è stata trasmessa all’assicurata, con facoltà di presentare osservazioni scritte (VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha a giusta ragione attribuito all’assicurata il diritto ad una mezza rendita di invalidità dopo il 31 marzo 2005, fermo restando che non è contestata ed esula quindi dal presente giudizio l’attribuzione di una rendita intera dal 1° agosto 2003 al 31 marzo 2005. Parimenti incontestata in sede ricorsuale la questione relativa agli arretrati versati dall’Ufficio AI alla __________, tema che non sarà quindi oggetto di valutazione nel presente giudizio.
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Nel caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. AI 38), emerge che l’Ufficio AI ha accordato all’inte-ressata il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2003 al 31 marzo 2005 e ad una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2005. Tale decisione è stata presa sulla base dell’attestazione medica del dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, che nel rapporto medico 10 dicembre 2004 indirizzato all’amministrazione, posta la diagnosi di “esiti di osteotomia periacetabolare bilaterale” ed indicato che l’assicurata è inabile al lavoro fin dal 17 agosto 2002, con periodi di inabilità totale alternati a momenti di inabilità lavorativa parziale, ha stabilito che l’interessata, in un’attività prevalentemente seduta, presenta un’incapacità lavorativa del 50% a partire dal 1° gennaio 2005 (doc. AI 10/1-2).
Nelle sue annotazioni mediche 8 febbraio 2005 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi di “displasia bilaterale delle anche; stato dopo osteotomia periacetabolare a destra in agosto 2002, a sinistra in giugno 2003; stato dopo rimozione del materiale di osteosintesi (agosto 2004)”, ha constatato che i diversi periodi di inabilità lavorativa parziale e totale attestati dal dr. __________ erano dovuti agli interventi documentati, concludendo che l’attività professionale precedentemente svolta dall’interessata appariva idonea, trattandosi di un lavoro fisicamente leggero, da svolgere prevalentemente, ma non esclusivamente, in posizione seduta. Il medico SMR ha rilevato che la prognosi era favorevole, con una capacità lavorativa del 50% a partire dal 1° gennaio 2005 e un possibile recupero graduale della capacità lavorativa totale entro la seconda metà del 2005 (doc. AI 13).
In sede di opposizione l’assicurata ha trasmesso il certificato medico 10 gennaio 2005 del dr. __________, Primario di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, che attesta un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2005 (doc. AI 26-20), unitamente a due certificati medici, datati rispettivamente 22 marzo 2005 e 25 aprile 2005, del dr. __________, FMH in medicina generale, relativi ad una incapacità lavorativa del 100% dal 1° marzo 2005 al 30 aprile 2005 (doc. AI 26-19).
L’assicurata ha inoltre trasmesso lo scritto 23 settembre 2005 indirizzato al dr. __________ da parte del dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, del seguente tenore:
" (…)
Ora la paziente accusa dolori soprattutto nella regione inguinale laterale sinistra irradianti verso la coscia anteriormente e una insensibilità sul lato esterno e anteriore della coscia.
Clinicamente la mobilità di ambedue le anche è molto ampia e praticamente indolente, sembra quindi non trattarsi di dolori articolari ma di dolori peri-articolari a sinistra.
Sollevando la gamba sinistra estesa accusa un forte dolore anteriore nella coscia e la palpazione della cicatrice provoca un vivace dolore molto localizzato apparentemente non in profondità.
Gli esami di diagnostica per immagini non sembrano evidenziare un conflitto tra le viti restanti e l’articolazione coxo-femorale né a destra né a sinistra.
Dall’insieme dei sintomi non escludo che i disturbi siano di origine neurologica, dovuti cioè a un neuroma cicatriziale post-operatorio visto il carattere del dolore molto localizzato e la totale insensibilità cutanea della coscia sinistra nella regione anteriore e antero-laterale.
In questo caso occorre ora procedere a una valutazione neurologica soprattutto per delimitare per quanto possibile in modo esatto il territorio della lesione neurologica sensoria e definire quindi quale nervo è coinvolto quale causa del disturbo sensorio.
In base alla valutazione neurologica si potrà quindi stabilire se sarà indicata una revisione operatoria per sospetto neuroma o compressione di nervo periferico.” (Doc. AI 26-17)
Nel rapporto medico compilato il 24 ottobre 2005 per l’Ufficio AI il dr. __________ ha rilevato che, conformemente a quanto stabilito dall’ortopedico dr. __________, l’interessata avrebbe dovuto consultare un neurologo per meglio valutare il territorio della lesione neurologica sensoria (doc. AI 29).
Riguardo a tali certificati medici, il dr. __________, nelle sue annotazioni 8 novembre 2005, ha osservato:
" Nuovi atti a disposizione:
Certificato Dr. __________ del 10 gennaio 2005:
Inabilità lavorativa totale dal 1° gennaio al 28 febbraio 2005.
Rapporto Dr. __________ a Dr. __________ del 23 settembre 2005:
Il Dr. __________ descrive una mobilità ampia e praticamente indolente delle due anche. I dolori accusati nella regione inguinale sinistra sono di carattere peri-articolare. Si propongono accertamenti neurologici.
Rapporto medico Dr. __________ del 24 ottobre 2005:
Il Dr. __________ riferisce la persistenza di una sintomatologia dolorosa a sinistra dopo l’intervento di osteotomia periacetabolare bilaterale per displasia congenita delle anche e la rimozione di materiale di osteosintesi. Quest’affezione sarebbe ancora oggetto di accertamenti in vista di eventuali future cure chirurgiche.
Inabilità lavorativa indicata: 100% dal 16 agosto al 1° dicembre 2002, 50% dal 2 dicembre 2002 al 2 marzo 2003, 100% dal 29 giugno 2003 (fino ad oggi???). Il Dr. __________ ritiene indicati provvedimenti professionali in quanto lo stato sarebbe suscettibile di miglioramento.
L’osteotomia all’anca destra risale all’agosto 2002, quella a sinistra al giugno 2003, la rimozione del materiale da osteosintesi (secondo Dr. __________ non completa) all’agosto 2004.
L’attività abituale dell’assicurata era progettista, un’attività fisicamente leggera in posizione prevalentemente seduta.
In base alla documentazione a disposizione, si nota che l’assicurata dispone di una buona funzionalità articolare, ma soffre di una sintomatologia dolorosa d’origine non articolare ancora in fase di accertamento. Il Dr. __________ non si esprime in merito alla capacità lavorativa, il Dr. __________ attesta un’inabilità lavorativa totale fino al 28 febbraio 2005 e il Dr. __________ riferisce un’inabilità lavorativa al 100% dal 29 giugno 2003 al 19 febbraio 2005 e dal 20 febbraio 2005 ponendo qualche domanda sulla durata. Non vi sono elementi atti a modificare la precedente presa di posizione.” (Doc. AI 32)
2.7. Con la propria impugnativa, l’assicurata contesta le risultanze mediche poste a fondamento della decisione dell’ammini-strazione, apportando a sostegno delle sue pretese il certificato medico 12 giugno 2006 del dr. __________, che attesta che “la paziente sarà sottoposta nei prossimi giorni ad ulteriori accertamenti medico-clinici per peggioramento della conosciuta patologia displasica alle anche bilateralmente” (doc. A2).
L’assicurata ha poi prodotto il certificato medico 22 giugno 2006 del dr. __________, specialista FMH in neurologia, indirizzato al curante, del seguente tenore:
" (…)
CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:
Questa paziente ha subito nel 2003 e nel 2004 un intervento di osteotomia all’anca destra rispettivamente sinistra a causa di displasia congenita dell’anca. Dal punto di vista neurologico è presente un deficit di sensibilità prossimale ad entrambe le cosce nella regione della cicatrice, verosimilmente in seguito a lesioni dei nervi cutanei locali. Si palpano effettivamente alcune piccole cisti lungo le cicatrici ma non ho l’impressione che si tratti di neurinomi ma piuttosto della cicatrice stessa rispettivamente del tessuto sottocutaneo alterato. La paziente ha difficoltà a sollevare la gamba sinistra: ritengo che ciò non sia dovuto ad un danno neurogeno ma piuttosto ad una insufficienza del muscolo quadricipite rispettivamente dell’iliopsoas che probabilmente, anche dopo l’intervento, si trovano in una posizione non ottimale per svolgere la loro funzione. Si tratta di un problema che può sicuramente limitare la paziente almeno in alcune situazioni ma che deve essere valutato principalmente in ambito ortopedico.
Dal punto di vista neurologico non ho altre proposte.” (Doc. A3)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 20 luglio 2006, ha rilevato:
" Liceo artistico, professione rappresentante-progettista presso ditta consulenza tecnica nel ramo di esercizi pubblici, ditta fallita in maggio 2004 (ditta del padre)
Diagnosi: displasia bilaterale delle anche
- Stato dopo osteotomia periacetabolare bilaterale 8.2002 e 6.2003
- Stato dopo rimozione materiale di osteosintesi 8.2004
Rapporto dr. __________ del 10.12.2004: per un’attività lavorativa prevalentemente seduta la paziente può essere considerata abile al 50% a decorrere dall’1.1.2005
- deambulazione senza zoppia
- flessione anca sinistra leggermente dolente
Decisione UAI del 12.4.2005:
rendita 1/1 dal 1.6.2004, rendita ½ dal 1.4.2005
Viene fatta opposizione richiedendo il mantenimento di rendita 1/1 in assenza di miglioramento:
- il dr. __________ con certificato del 23.9.2005 sospetta un’origine neurologica dei dolori, da notare la mobilità delle anche in pratica indolente. Presenza di dolori sollevando la gamba sinistra a livello inguinale. Il medico non si esprime sulla capacità lavorativa.
- il dr. __________ conferma la persistenza di dolori a livello inguinale laterale sinistro
Presa di posizione SMR / Dr. __________: conferma di IL 50%
In fase di ricorso viene presentato:
Rapporto dr. __________, neurologo, del 22.6.2006:
presenza di deficit di sensibilità prossimale ad entrambe le cosce nella regione della cicatrice su lesione dei nervi cutanei locali
difficoltà nel sollevamento della gamba sinistra su probabile insufficienza del muscolo quadricipite/ileopsoas, problematica che può limitare l’assicurata in alcune situazioni
dal punto di vista neurologico non sono indicati ulteriori provvedimenti
da notare che l’assicurata lamenta dolori a localizzazione molto variabile nella regione degli inguini, specie flettendo le gambe con inoltre dolori alla gamba sinistra di tipo anche crampiformi. L’assicurata è in grado di deambulare senza particolari problemi.
Valutazione: le valutazioni neurologiche e ortopediche non hanno evidenziato problemi maggiori a livello nervoso o articolare salvo una iposensibilità nella regione delle cicatrici, disturbo “normale” dopo interventi di questo tipo.
La sintomatologia algica è presente non in modo continuo ma sollevando / flettendo la gamba sinistra, problematica almeno in parte già presente quando il dr. __________ ha valutato l’assicurata abile al 50%.
Dal punto di vista medico non è comprensibile perché una intermittente problematica algica, presente in particolar modo facendo certi movimenti, dovrebbe compromettere in modo completo la capacità lavorativa. L’unico limite funzionale rilevante risulta essere una difficoltà nel sollevamento della gamba sinistra, problematica che può per esempio rendere difficile salire le scale o salire su degli sgabelli, mentre un’attività d’ufficio non dovrebbe essere limitata.
In conclusione, ritengo che non è documentato un peggioramento funzionale rispetto alla valutazione del dr. __________ di dicembre 2004. L’attuale situazione descritta dovrebbe anzi essere compatibile con un’attività lavorativa lucrativa ben superiore al 50%, in questo senso sarà da prevedere una revisione immediata del caso con perizia ortopedica”. (Doc. VII bis)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.9. Chiamato a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che la valutazione espressa dal medico SMR, sulla base delle attestazioni del dr. __________, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio.
Nel suo rapporto medico il dr. __________ aveva infatti rilevato che l’interessata era in trattamento dal 18 marzo 2002 per displasia bilaterale delle anche, operata di osteotomia periacetabolare all’anca destra il 16 agosto 2002 e a quella sinistra il 30 giugno 2003. Egli aveva osservato che i disturbi all’anca sinistra erano migliorati e che la deambulazione avveniva senza importante zoppia. Lo specialista aveva riscontrato una discreta ipotrofia della muscolatura delle cosce, una buona mobilità delle anche con movimenti che, anche se forzati, non provocavano dolore, osservando che solo la flessione attiva dell’anca sinistra era leggermente dolente e più debole rispetto all’anca destra. Il medico consigliava assolutamente lo svolgimento di esercizi di rinforzo muscolare. Il dr. __________ giungeva dunque alla conclusione che “per un’attività prevalentemente seduta la paziente può essere considerata abile al lavoro al 50% a decorrere dal 1° gennaio 2005” e che “in futuro sarà anche possibile, eventualmente, un aumento dell’abi-lità lavorativa” (doc. AI 10/1-2).
Il dr. __________ ha ritenuto tali considerazioni pienamente condivisibili, giudicando corretta la valutazione dello specialista circa una capacità lavorativa del 50% in attività leggere adeguate (prevalentemente sedentarie) a partire dal 1° gennaio 2005 (doc. AI 13 e 15).
Egli ha ribadito la bontà della sua valutazione nelle annotazioni mediche 8 novembre 2005, in cui ha osservato che le certificazioni mediche attestanti una completa inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 del dr. __________ e del dr. __________ non apportano elementi in grado di modificare la precedente valutazione (doc. AI 32).
Il TCA condivide tale conclusione e rileva che i certificati medici del dr. __________ e del dr. __________ prodotti in fase di opposizione si limitano ad attestare unicamente una completa inabilità lavorativa dell’interessata, in maniera concisa, senza motivazioni di sorta. Tali certificati non possono quindi essere ritenuti in grado di modificare quanto valutato dal SMR, sulla base del parere dello specialista curante.
Il dr. __________ ha inoltre rilevato che anche il certificato medico del dr. __________ non apporta nuovi elementi che possano far ritenere inattendibili le valutazioni del SMR. Nel suo referto lo specialista in ortopedia ha infatti descritto una mobilità ampia e praticamente indolente delle due anche, con dolori nella regione inguinale di carattere peri-articolari che dovrebbero essere approfonditi da un neurologo e senza indicare la presenza di un’incapacità lavorativa.
Anche queste considerazioni del dr. __________ possono essere fatte proprie da parte di questo TCA, ritenuto che il successivo esame neurologico effettuato dal dr. __________ non ha evidenziato la presenza di problemi maggiori a livello nervoso o articolare. Come correttamente evidenziato dal dr. __________ nelle sue annotazioni 20 luglio 2006, infatti, il dr. __________ ha riscontrato una iposensibilità nella regione delle cicatrici e una sintomatologia algica presente non in modo continuo, ma solo sollevando e flettendo la gamba sinistra, problematica in parte già presente al momento della valutazione del dr. __________. Il dr. __________ ha quindi concluso che dal punto di vista medico non è comprensibile perché una intermittente problematica algica, presente in particolar modo facendo certi movimenti, dovrebbe compromettere in modo completo la capacità lavorativa. Il medico SMR ha inoltre aggiunto che “l’unico limite funzionale rilevante risulta essere una difficoltà nel sollevamento della gamba sinistra, problematica che può per esempio rendere difficile salire le scale o salire su degli sgabelli, mentre un’attività d’ufficio non dovrebbe essere limitata” (doc. VII bis).
Stanti tali precisazioni e in assenza di ulteriori certificati medici specialistici attestanti in maniera motivata ed oggettiva un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, questo Tribunale non può quindi ritenere, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), che il presunto aggravamento cui fa riferimento l’assicurata si sia effettivamente verificato e che le sue patologie necessitassero dunque di una nuova valutazione.
Visto quanto precede, non vi sono quindi ragioni per ritenere errate o incomplete le valutazioni del dr. __________ e del dr. __________, basate sulle valutazioni del dr. __________.
Al riguardo, va rilevato che la ricorrente ha criticato le conclusioni del SMR, che ribadiscono quanto valutato dal dr. __________, osservando che l’Ufficio AI si è basato sul giudizio del SMR, il quale a sua volta si è limitato a consultare gli atti, senza visitare l’interessata.
In merito alla censura relativa al fatto che il medico SMR non avrebbe visitato l’assicurata va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato la paziente.
Va qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Va infine rilevato che con il ricorso l’assicurata non ha prodotto altri certificati medici attestanti un peggioramento delle sue patologie con influsso sulla sua capacità lavorativa in attività adeguate.
Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Pertanto, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’ammi-nistrazione.
In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni SMR, suffragate dalle valutazione del dr. __________, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicu-rato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata a partire dal 1° gennaio 2005 è abile al lavoro al 50% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In queste condizioni, dal momento in cui l’interessata è ancora capace di esercitare al 50% la sua vecchia professione, rispettosa dei suoi limiti funzionali (in quanto fisicamente leggera e da svolgere in posizione prevalentemente seduta), appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154).
Pertanto, il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute.
L’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 50%, ciò che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° aprile 2005 (art. 88a cpv. 1 OAI), così come correttamente stabilito dall’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti