Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.05.2007 32.2006.108

9 mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,484 mots·~27 min·3

Résumé

Domanda AI. Lo stato di salute dell'A. non é stato accuratamente vagliato dall'amministrazione. Rinvio atti per una perizia pluridisciplinare.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.108   FS/td

Lugano 9 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 maggio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale macchinista edile (aiuto muratore, manovale cfr. doc. AI 7/1-3 e doc. 1/6-7 incarto disoccupazione) presso la __________ di __________, nel mese di giugno 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “infarto, abuso etilico, asma bronchiale, stato epilettico” (doc. AI 3/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 7 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni essendo il grado invalidante inferiore al 40% (doc. AI 25/1-3).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato – con la quale oltre a contestare una violazione del diritto di essere sentito ha sostenuto un aggravamento del suo stato di salute (doc. AI 28/1) – con decisione su opposizione 3 maggio 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni, ritenuto che la documentazione medica prodotta dall’interessato non ha apportato nuovi elementi oggettivi atti a modificare la valutazione relativa alla residua capacità lavorativa effettuata dall’ammini-strazione (doc. AI 34/1-6).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l’assicurato ha chiesto che “(…) la decisione sia annullata e riveduta nel rispetto dei disposti di legge, previa una perizia a carattere globale (…)” (doc. I). Egli ha puntualizzato che:

"  (…)

Nella mia opposizione, più che contestare la valutazione operata dall'amministrazione, come si sostiene a pag. 4 pto. 5 della decisione in oggetto, lasciavo intendere che la stessa non era più attuale, essendo nel frattempo subentrato un peggioramento del mio stato di salute, per altro confermato dal rapporto del Dr. __________ (__________) del 20 aprile 2006 a Dr. __________, nel quale si suggerisce oltretutto di effettuare una valutazione globale della situazione dal punto di vista cardiologico, pneumologico e psicologico ed un'angiografia coronarica. Per quanto attiene al solo aspetto psicologico, a pagina 4 pto. 5 della decisione su opposizione si fa riferimento all'esame peritale del dottor __________, risalente al mese di novembre 2005, vale a dire a ben sei mesi fa, la cui attualità sarebbe per lo meno da verificare tramite ulteriore perizia, a carattere però globale, anche alla luce delle considerazioni del Dr. __________ di cui sopra, e dell'ulteriore documentazione che seguirà al presente ricorso.

(…)." (doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando che l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione e non produce ulteriori mezzi di prova.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicura-to ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Nel caso di specie, nel rapporto medico 11 agosto 2004 (doc. AI 9/1-3) il dr. __________, FMH in medicina generale, poste le diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di “(…) malattia coronarica, abuso etilico, infarto miocardico 26/11/2000, funzione sistolica del ventricolo sinistro severamente ridotta, iperlipidemia tipo IIb, tabagismo (…)” e, senza ripercussione sulla capacità lavorativa, di “(…) asma bronchiale nota dall’età di 17 anni (...)”, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 1° marzo 2002 nella sua attività di macchinista edile, uno stato di salute suscettibile di peggioramento e l’impossibilità di svolgere altre attività ritenuto “(…) lo stato fisico attuale come pure lo stato psicologico (…)”.

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, nel rapporto medico 30 settembre 2004 (doc. AI 14/1-3), poste le diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di “(…) malattia coronaria monovasale con infarto miocardico anterosettale e laterale con FE 32%, asma bronchiale, stato dopo crisi epilettica tonico-clonica generalizzata occasionale (…)” e, senza ripercussione sulla capacità lavorativa, di “(…) iperlipidemia tipo IIb, stato dopo sinusite etmoidale e mascellare a dx, stato dopo frattura clavicola dx (…)”, ha attestato un’inabilità lavorativa nella sua ultima attività esercitata (dal 26 novembre 2000 al 15 febbraio 2002 senza indicare la percentuale) al 100% dal 15 febbraio 2002, uno stato di salute stazionario e la possibilità di svolgere un lavoro leggero inizialmente nella misura di 4 ore alla giornata senza diminuzione del rendimento. Lo stesso specialista ha proposto una “(…) valutazione della situazione globale del paziente presso il vostro centro (…)” (doc. AI 14/3) infatti, dopo aver osservato che “(…) il signor RI 1 è attualmente in trattamento per insufficienza cardiaca, presenta una dispnea da sforzo NYHA grado II di probabile origine sia cardiaca che polmonare (nota asma bronchiale) (…)”, ha concluso che “(…) come espresso nel mio rapporto dell’11 marzo 2004 al medico curante, ritengo che il signor RI 1 non possa più praticare la sua professione e vada valutato globalmente presso il vostro centro date le comorbidità (…)” (doc. AI 14/2).

                                         Il dr. __________, Capo Servizio psicosociale, e il dr. __________, nel rapporto medico 17 gennaio 2005 da loro sottoscritto (doc. AI 17/3-4), hanno attestato un’inabilità lavorativa quale manovale del 100% dal marzo 2002, uno stato di salute suscettibile di peggioramento e concluso che “(…) dal profilo psichiatrico-sociale il paziente necessita di un continuo monitoraggio rispetto alle problematiche menzionate, che per altro non giustificherebbero di per sé un’invalidazione. Si ritiene però che la patologia organica sia di tale entità per cui un’invalidazione completa è ritenuta la misura più idonea al caso specifico. Una ripresa lavorativa è sicuramente esclusa nel prosieguo così come al momento un’attività occupazionale o socioergoterapica, in considerazione delle difficoltà del paziente (…)” (doc. AI 17/4).

                                         Il dr. __________, del servizio medico regionale (SMR), nelle annotazioni 29 marzo 2005 (doc. AI 18/1-2), poste le diagnosi note, ha indicato:

"  (…)

L'inabilità lavorativa inizia con l'infarto miocardico ed il successivo trattamento in novembre 2000. Nel mese di giugno 2001, il Dr. __________ attesta la ripresa dell'attività fisica senza sintomi e propone la ripresa del lavoro originario (presso l'azienda elettrica) a titolo di prova. Allora, la funzione sistolica era soltanto moderatamente diminuita.

Licenziato in febbraio 2002 (per mancanza di licenza di condurre e per l'abuso d'alcol), l'assicurato è stato messo a beneficio dell'indennità di disoccupazione per 400 giorni (teoricamente collocabile come manovale). Scarsa documentazione medica dello stato di salute in questo periodo a causa di ridotta compliance (con l'abuso d'alcol misconosciuto).

Nel febbraio 2004, si constata un peggioramento della funzione del ventricolo sinistro, sempre senza segni di ischemia residua alla scintigrafia (febbraio 2004). La patologia cardiaca preclude la possibilità di reinserimento in un'attività fisicamente pesante e riduce il rendimento anche in un'attività idonea in misura del 25-30%.

Capacità lavorativa durante il periodo di disoccupazione: l'assicurato non era collocabile come macchinista edile (in mancanza di certificato di capacità e di licenza di condurre). La capacità lavorativa per un'attività fisicamente pesante come quella di manovale nell'edilizia era compromessa (in misura di almeno 50%), una moderata disfunzione sistolica è documentata. Per contro, si poteva presumere una capacità lavorativa normale per un'attività fisicamente leggera, la quale non avrebbe comportato l'alzare e spostare regolarmente di pesi oltre i 15-20 kg.

La problematica dell'abuso di alcol compromette la funzione sociale. Attualmente è attestata una fase di astinenza. Nell'ottobre 2004 si conferma tramite test psicologici (non agli atti) l'assenza di patologie psichiatriche o di decadimento cognitivo. La problematica è piuttosto di carattere di disadattamento e di asserita povertà intellettuale che di carattere morboso.

La patologia internistica (cardiologica) invalidante é dettagliatamente documentata. Lo stato di salute dal punto di vista psichiatrico, tra l'altro valutato in modo non univoco dal Servizio psicosociale nel rapporto del 17 gennaio 2005, richiede un approfondimento, a questo scopo si sottopone il caso al Dr. __________.

(…)." (doc. AI 18/1-2)

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 15 novembre 2005 (doc. AI 20/1-6), posta la diagnosi di “(…) sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool (ICD-10:F10.20-26); problemi correlati alla disoccupazione (ICD-10:Z56) / problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59); tratti di disturbo di personalità immaturo (ICD-10:F60.8) (…)” (doc. AI 20/5), circa la prognosi e le conseguenze sulla capacità lavorativa si è così espresso: “(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è valutabile al 75% (perlomeno dal gennaio 2005, dato anamnestico). La prognosi non si presenta sfavorevole e sarà comunque determinata dal tempo. […] I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono, ora, nella misura del 25% la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (non cumulabile con quelle d’ordine internistico-cardiologica) (…)” (doc. AI 20/5-6).

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 3 gennaio 2006 (doc. AI 22/1-2), poste le diagnosi note, ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) idoneo soltanto ad un’attività fisicamente leggera, la quale non avrebbe comportato l’alzare e spostare regolare di pesi oltre i 15-20 kg. (…)” e un’incapacità al lavoro nell’attività abituale di aiuto muratore dell’80% e in un’attività adeguata del 30%, da marzo 2002, ha espresso la seguente raccomandazione:

"  (…)

Perizia Dr. __________ del 14 novembre 2005:

Capacità lavorativa 75% perlomeno dal gennaio 2005 secondo l’anamnesi, prognosi non sfavorevole.

Il periodo dal marzo 2002 al gennaio 2004 è scarsamente documentato, il grado d’inabilità lavorativa si riferisce al giudizio del Dr. __________ (trattamento cardiologico dal giugno 2001). Esami paraclinici atti a confermare il giudizio sono stati eseguiti soltanto nel gennaio/febbraio 2004.

(…)" (doc. AI 22/2)

                                         Visto il rapporto finale 2 febbraio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 24/1-3) – che ha attestato un grado d’invalidità del 35% ed una capacità di guadagno residua del 65% – con decisione 7 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 25/1-3).

                                         In sede di opposizione (doc. AI 28/1) l’assicurato ha sostenuto un peggioramento del suo stato di salute producendo un rapporto 20 aprile 2006, indirizzato al dr. __________, nel quale il dr. __________ ha espresso la seguente valutazione:

"  (…)

La situazione clinica del signor RI 1 sembra essere lievemente peggiorata dal punto di vista soggettivo, relativamente stabile da quello oggettivo ad eccezione della presenza di aritmie sopraventricolari e ventricolari in parte sintomatiche.

In conclusione, il paziente presenta una grave cardiopatia coronarica con grave disfunzione sistolica ventricolare sinistra (FE 33% all'attuale ecocardiogramma, 29% all'esame tomoscintigrafico miocardico eseguito nel febbraio 2004). Quali sintomi sono presenti una dispnea da sforzo NYHA grado III, dolori retrosternali atipici come pure palpitazioni con aritmie sopraventricolari e ventricolari oggettivabili all'esame ECG ambulatoriale "R-Test".

Per quanto riguarda la capacità lavorativa del paziente, confermo quanto espresso nella mia lettera del 30 giugno 2004 (rapporto medico) e cioè che il paziente non può più esplicare la precedente professione. Una valutazione globale presso il centro A.I. è tuttora indicata in considerazione della problematica complessa iniziando da quella cardiologica a quella pneumologica e psicologica.

Dal punto di vista cardiologico rivedrò il paziente prossimamente per discutere con lui l'esecuzione di una coronarografia di controllo vista la persistenza di importanti fattori di rischio cardiovascolare e del significato peggioramento generale subentrato.

(…)." (doc. AI 31/2-3)

                                         Con decisione su opposizione 3 maggio 2006 – visto che nelle annotazioni 26 aprile 2006 il dr. __________ ha concluso che “(…) sostanzialmente non è documentato un peggioramento dello stato di salute con riduzione della capacità lavorativa rispetto alle considerazioni precedenti, riportate anche nell’alle-gato al rapporto medico del Dr. __________ del 30 settembre 2004 (…)” (doc. AI 33/1) – l’Ufficio AI ha confermato la decisione 7 febbraio 2006 (doc. AI 34/1-6).

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che nonostante il dr. __________, ritenuta l'esistenza di una polipatologia, abbia indicato la necessità di procedere ad una valutazione globale dello stato di salute (“(…) il signor RI 1 è attualmente in trattamento per insufficienza cardiaca, presenta una dispnea da sforzo NYHA grado II di probabile origine sia cardiaca che polmonare (nota asma bronchiale). […] Come espresso nel mio rapporto dell’11 marzo 2004 al medico curante, ritengo che il signor RI 1 non possa più praticare la sua professione e vada valutato globalmente presso il vostro centro date le comorbidità (…)”, doc. AI 14/2), l’Ufficio AI non ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare che potesse tener conto di tutte le varie affezioni, delle loro implicazioni e del loro influsso sulla capacità lavorativa residua. L’ammini-strazione, al contrario, basandosi sulle annotazioni 29 marzo 2005 del dr. __________ – che si contraddice pure allorquando afferma, da una parte, che “(…) la patologia cardiaca […] riduce il rendimento anche in un’attività idonea in misura del 25-30% (…)” e, dall’altra parte, che “(…) si poteva presumere una capacità lavorativa normale per un’attività fisicamente leggera, la quale non avrebbe comportato l’alzare e spostare regolare di pesi oltre i 15-20 kg. (…)” (doc. AI 18/1-2) – e sulla perizia 15 novembre 2005 del dr. __________ – secondo il quale “(…) i disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono, ora, nella misura del 25% la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (non cumulabile con quelle d’ordine internistico-cardiologica) (…)” (doc. AI 20/5-6) – ha ritenuto, seguendo il parere del dr. __________ – secondo il quale vi è un’incapacità al lavoro nell’attività abituale di aiuto muratore dell’80% e in un’attività adeguata del 30% da marzo 2002 (doc. AI 22/2) – che all’interessato l’attività da ultimo esercitata quale aiuto muratore “(…) è proponibile in misura dell’80% [recte 20%, ndr.] dal marzo 2002 mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è del 70% sempre dal marzo 2002 a causa delle diagnosi invalidanti (…)” (doc. AI 25/1).

                                         Tale modo di procedere non può essere ritenuto corretto.

                                         Infatti, come già sopra evidenziato, il dr. __________ visti i disturbi cardiaci di probabile origine sia cardiaca che polmonare, ha sempre ritenuto necessario un accertamento pluridisciplinare. Anche nell’ulteriore reperto 20 aprile 2006, oltre a confermare il rapporto 30 settembre 2004, il dr. __________ ha ribadito che “(…) una valutazione globale presso il centro A.I. è tuttora indicata in considerazione della problematica complessa iniziando da quella cardiologica a quella pneumologica e psicologica (…)” (doc. AI 31/3). Inoltre, ritenuto lo stato di salute stazionario se non peggiorato – “(…) la situazione clinica del signor RI 1 sembra essere lievemente peggiorata dal punto di vista soggettivo, relativamente stabile da quello oggettivo ad eccezione della presenza di aritmie sopraventricolari e ventricolari in parte sintomatiche. […] Dal punto di vista cardiologico rivedrò il paziente prossimamente per discutere l’esecuzione di una coronografia di controllo vista la persistenza di importanti fattori di rischio cardiovascolari e del significativo peggioramento generale subentrato (…)” (doc. AI 31/2-3) – e soprattutto visto che il dr. __________, nel rapporto 30 settembre 2004, aveva attestato solo la possibilità di svolgere un lavoro leggero inizialmente nella misura di 4 ore alla giornata senza diminuzione del rendimento (doc. AI 14/3), non sono chiari i motivi per i quali il dr. __________ ha potuto concludere che “(…) sostanzialmente non è documentato un peggioramento dello stato di salute con riduzione della capacità lavorativa rispetto alle considerazioni precedenti, riportate anche nell’allegato al rapporto medico del Dr. __________ del 30 settembre 2004 (…)” (doc. AI 33/1) e confermare un’incapacità al lavoro in un’attività adeguata del 30% da marzo 2002.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si pensa che il dr. __________, nella perizia 15 novembre 2005, circa le conseguenze sulla capacità lavorativa, ha concluso che “(…) i disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono, ora, nella misura del 25% la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (non cumulabile con quelle d’ordine internistico-cardiologica) (…)” (doc. AI 20/5-6, la sottolineatura è del redattore).

                                         Al riguardo, a prescindere dal fatto che il dr. __________ non ha motivato in nessun modo per quale ragione i limiti riconducibili alla patologia psichiatrica non possano essere cumulabili con quelli di natura cardiologia, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

                                         In particolare, l’Alta Corte ha rilevato:

"  La fattispecie in esame, infine, differisce da quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485. A prescindere dal fatto che, in quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state parzialmente sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria era stata attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due perizie indipendenti tra loro come nel caso ora in esame." (STFA citata, consid. 5.5)

                                         Per questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore degli atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STCA citata, consid. 6).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale citata, si giustifica l’annullamen-to della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare – la perizia 15 novembre 2005 del dr. __________ (doc. AI 20/1-6) andrà inglobata (se necessario aggiornandola) visto che alla stessa va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di atti medici (cfr. consid. 2.6) e ritenuto che l’assicurato non ha documentato alcun peggioramento sotto questo aspetto – che valuti tutte le patologie di cui è affetto l’assicurato, stabilisca la capacità lavorativa globale e si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione 3 maggio 2006 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione perchè proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.108 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.05.2007 32.2006.108 — Swissrulings