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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2006 32.2005.93

17 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,626 mots·~8 min·5

Résumé

domanda di rendita, negata dall'ammnistrazione, di assicurato straniero entrato in Svizzera nell'agosto 1995 ed affetto da artrosi e condropatia; rinvio degli atti all'amministrazione per chiarire quando é insorta la problematzica ortopedica e stabilire l'inizio dell'incapacità lavorativa

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.93   rg/td

Lugano 17 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 11 maggio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   nell’ottobre 2000 RI 1, cittadina libanese, nata nel 1946, ha presentato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni AI tendente - per quanto qui interessa all’erogazione di una rendita d’invalidità in quanto affetta da grave artrosi alle ginocchia e condropatia importante al ginocchio sinistro;

                                     per decisione 10 settembre 2004, confermata con decisione su opposizione 11 maggio 2005, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di rendita argomentando in sostanza, dopo richiamo degli articoli 6 e 36 LAI, che al momento della sua entrata in Svizzera (agosto 1995) l’assicurata presentava già la grave problematica ortopedica e che al momento in cui è sorto il diritto alla rendita ordinaria essa non vantava almeno un anno di contribuzione (iniziata nel gennaio 1997) all’assicurazione svizzera ai sensi di suddetti disposti di legge;

                                     insorta al TCA con ricorso 10 giugno 2005 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, postula l’annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente riconoscimento della chiesta prestazione assicurativa. Sulla base della refertazione medica agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo - l’insorgente ritiene in sostanza siccome dimostrato che l’insorgenza dell’invalidità sia insorta non prima dell’autunno 1998, rispettivamente che un’incapacità al lavoro è stata attestata sin dal novembre 1998 e che quantomeno nel febbraio di tale anno essa non soffriva ancora di artrosi al ginocchio destro e che tra il 1995 e il 1998 non risulta essere stato riscontrato alcun sintomo alle ginocchia;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha propone di respingere l'impugnativa;

                                     -   con decreto 4 agosto 2005 TCA ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata con il gravame;

                                     la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   le condizioni per beneficiare delle prestazioni AI per gli stranieri ed apolidi sono regolate all'art. 6 LAI (nel suo tenore in vigore il 1. gennaio 1997). Il primo capoverso prevede che gli svizzeri, gli stranieri e gli apolidi, se sono assicurati all'insorgere dell'invalidità, hanno diritto alle prestazioni conformemente alle disposizioni della legge. Il capoverso 2 del medesimo articolo stabilisce che, fatto salvo l'articolo 9 cpv. 3, gli stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e in quanto all'insorgere dell'invalidità abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Restano riservate le deroganti convenzioni internazionali;

                                     giusta l’art. 36 cpv. 1 LAI, inoltre, hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero;

                                     -   l’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130; Duc, L’assurance-invalidité, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998, n. 31). L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione. Ad esempio, in caso di rendita l’invalidità è da considerare insorta, nei maggiori dei casi, allorquando l’assicurato presenta in media un’incapacità lavorativa del 40% almeno durante un anno senza interruzioni rilevanti (art. 29 cpv. lett. b LAI; DTF 118 V 82);

-nella fattispecie dal fascicolo emerge in particolare che:

·              con certificato 12 febbraio 1998 il dr. __________, chirurgo ortopedico, ha dichiarato di avere in cura l’assicurata dal 4 novembre 1998 a causa di una grave artrosi al ginocchio destro e che da tale data essa presenta un’incapacità al lavoro del 100% (doc. AI 3);

·              con rapporto 25 gennaio 2001 all’Ufficio AI il medico curante dr. __________ ha posto le diagnosi di poliartrosi, ipertensione arteriosa, diabete mellito 2, ipelipidemia, grave artrosi alle due ginocchia con s.d. artroscopica dx (22.1.1999) e sin (24.11.2000 con meniscectomia), grave obesità, precisando che il danno alla salute esiste da circa 10 anni e che l’assicurata necessità da circa 10 anni di anti-diabetici e anti-ipertensivi (doc. AI 6). Con successivo rapporto 2 giugno 2003 il medesimo sanitario, ha attestato che le diagnosi (con ripercussioni sulla capacità al lavoro) di 1) artrosi del collo, della colonna lombo-sacrale, 2) gonartrosi bilaterale, 3) grave obesità sono presenti da circa 12 anni (doc. AI 14);

·              con rapporto 26 febbraio 2001 all’Ufficio AI il dr. __________, posta la diagnosi di grave artrosi e condropatia importante al ginocchio destro e distorsione al ginocchio sinistro post-traumatico, ha attestato di conoscere la paziente dal novembre 1998, di averla curata conservativamente per intervento del 22 gennaio 1999 senza miglioramenti, che l’infortunio del novembre 2000 (dove l’assicurata si è procurata una grave distorsione del ginocchio sinistro) ha peggiorato la situazione e che essa è stata sottoposta ad artroscopia con meniscectomia parziale e condroplastica il 24 novembre 2000 (doc. AI 9);

·              con rapporto 7 giugno 2004 il medico curante dr. __________ ha tra l’altro dichiarato di avere in cura l’assicurata da fine 2002 per una sindrome polialgica idiomatica (molto probabilmente di una fibromialgia). Egli ha indicato quali diagnosi invalidanti: fibromialgia primaria, sindrome ansioso depressiva, poliartrosi con 1) rizartrosi deformante alla mano sx, 2) gonartrosi bilaterale con grave condropatia e lesione parziale del menisco interno sx e artroscopia con meniscectomia parziale e condroplastica nel 2000 al ginocchio sx; egli ha inoltre indicato un’incapacità al lavoro del 70% da fine 2002 (doc. AI 25);

·              con scritto 23 maggio 2005, prodotto con il gravame, il dr. __________ ha precisato di aver nel precede suo rapporto indicato genericamente che il danno alla salute esiste da “circa 10 anni” in quanto l’assicurata soffre sicuramente da anni di diverse patologie, precisando di averla avuta in cura da dicembre 1995 a febbraio 1998 per malattie tipo faringite acuta e bronchite acuta, che a inizio febbraio 1998 egli ha visitato la paziente per la prima volta per un check-up totale riscontrando ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, iperglicemia leggera e dolori cervico-occipitali su artrosi e discopatie cervicali, senza che in quell’occasione sia stato accennato alla problematica delle ginocchia, aggiungendo che negli anni seguenti l’interessata è stata sottoposta, a insaputa del sanitario, a cure ortopediche alle ginocchia (doc. M);

-    orbene, da un lato la surriferita refertazione medica presente all’inserto non permette di ritenere siccome dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 121 V 47), che l’invalidità dell’assicurata dovuta alla grave problematica ortopedica sia insorta dopo che essa (entrata in Svizzera il 1. agosto 1995) ha versato, a far tempo dal gennaio 1997, contributi assicurativi per la durata di almeno un anno; d’altro lato le più recenti dichiarazioni del dr. __________ in base alle quali non può essere esclusa l’eventualità che l’affezione alle ginocchia abbia iniziato a manifestare effetti rilevanti ai fini dell’invalidità posteriormente al gennaio 1997 - inducono a far ritenere siccome necessario l’esperimento di ulteriori possibili indagini (per es. l’esame dell’incarto dell’assicuratore malattia a partire dal 1995 come del resto a suo tempo aveva suggerito il medico SMR in sede d’istruttoria AI, cfr. doc. AI 42; eventualmente ulteriori accertamenti di natura medica e se del caso una perizia) volte a chiarire quando è insorta la problematica ortopedica alle ginocchia ed in particolare, trattandosi dell’esame di eventuale diritto alla rendita, a quando risale l’inizio di una diminuzione della capacità lavorativa, ai sensi dell’art. 29 cpv. lett. b LAI, riconducibile a suddetto danno alla salute e se quindi al momento dell’insorgenza dell’eventuale diritto alla rendita l’assicurata presentava un anno intero di contribuzione;

                                     in considerazione di quanto precede, gli atti devono essere retrocessi all'amministrazione affinché proceda ad un complemento istruttorio nel senso sopra indicato;

                                     stante l’esito del gravame, all’insorgente va riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'200.--, ciò che comporta la revoca del decreto 4 agosto 2005 con cui è stata accolta la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (DTF 124 V 309; STFA 9 aprile 2003 nella causa C., U164/02).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto come ai considerandi.

§    La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché proceda conformemente alle considerazioni sopra esposte.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che comporta la revoca del decreto 4 agosto 2005 con cui è stata accolta la domanda d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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