Raccomandata
Incarto n. 32.2005.88 rg/sc
Lugano 21 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto ed in diritto
che - in esito all’istruttoria esperita a seguito della domanda di pre-stazioni presentata nell’agosto 2002 da RI 1, con decisione 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto a quest’ultima il diritto ad un quarto di rendita a decorrere dal 1. luglio 2002;
- tramite opposizione 14 marzo 2005 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestiva “opposizione cautelativa” contestando genericamente e senza ulteriori motivazioni il grado d’invalidità (46%) stabilito dall’amministrazione;
- con scritto 23 marzo 2005 all’avv. RA 1 l’Ufficio AI, rilevato come l’opposizione non soddisfacesse i requisiti di motivazione, ha assegnato all’opponente un termine di 20 giorni per provvedere alla sua completazione, con l’avvertenza che in caso contrario non sarebbe entrata nel merito della stessa;
- per lettera 22 aprile 2005 l’opponente, e per essa l’avv. RA 1, oltre a formulare “opposizione cautelativa” avverso una successiva decisione datata 11 marzo 2005 nel frattempo resa dall’amministrazione, ha postulato una proroga di 30 giorni sia del termine per provvedere alla completazione dell’opposizione 14 marzo 2005 che per redigere un complemento alla nuova opposizione. A motivo della chiesta proroga l’avv. RA 1 ha addotto di “non aver potuto a tutt’oggi conferire con l’assicurata in merito al modus agendi, stante improrogabili scadenze cui lo scrivente studio legale ha dovuto far fronte in queste ultime settimane”;
- con comunicazione 26 aprile 2005 all’avv. RA 1 dello studio RA 1 l’Ufficio AI, rilevando la non sussistenza di motivi giustificanti la concessione di una proroga, ha respinto la richiesta precisando che il termine per completare l’opposizione rimaneva quello concesso con lettera 23 marzo 2005;
- reagendo a detta comunicazione, tramite scritto 28 aprile 2005 l’avv. RA 1, fatta presente l’impossibilità della collaboratrice di studio avv. RA 1 ad allestire il complemento richiesto causa malattia, dopo aver rilevato come il termine di 20 giorni assegnato con scritto 23 marzo 2005 e ribadito con successiva comunicazione 26 aprile 2005 “sia scaduto già prima dell’inoltro della vostra comunicazione”, ha postulato, “causa scadenze improrogabili relative ad incarti di mia spettanza”, una proroga di ulteriori 20 giorni per allestire il complemento all’opposizione del 14 marzo 2005 che a quella del 22 aprile 2005;
- con lettera 4 maggio 2005 l’Ufficio AI, costatata la non sufficiente motivazione dell’opposizione 22 aprile 2005 alla decisione 11 marzo 2005, ha assegnato all’avv. RA 1 un termine di 20 giorni per la completazione della stessa con la comminatoria di cui all’art. 10 cpv. 5 OPGA;
- per decisione su opposizione 4 maggio 2005 l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’opposizione 14 marzo 2005 presentata contro la decisione 14 febbraio 2005, i requisiti per entrare nel merito della stessa non essendo dati causa la decorrenza infruttuosa del termine di 20 giorni fissato con missiva 23 marzo 2005;
- dagli atti AI emerge inoltre che con scritto 27 maggio 2005 l’avv. RA 1 dello studio RA 1 ha postulato una proroga del termine di 15 giorni assegnato dall’Ufficio AI il 4 maggio 2005 per la completazione dell’opposizione alla decisione 11 marzo 2005, indicando di non aver ancora potuto conferire con la propria mandante; tale richiesta è stata respinta dall’UAI con missiva 31 maggio 2005 che ha quindi ritenuto siccome scaduto il termine per completare l’opposizione; ciononostante il 1. giugno 2005 l’avv. RA 1 ha inoltrato all’Ufficio AI il “complemento all’opposizione cautelativa presentata il 22 aprile 2005” precisando come lo stesso sia da considerarsi tempestivo essendo stata chiesta una proroga di 15 giorni con scritto 27 maggio 2005;
- contro la decisione su opposizione 4 maggio 2005, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1 dello studio RA 1, interpone tempestivo ricorso al TCA con cui chiede, previo annullamento di detta decisione, che l’opposizione 14 marzo 2005 alla decisione 14 febbraio 2005 venga dichiarata siccome ricevibile con conseguente assegnazione di un termine per provvedere al complemento della stessa. A motivazione della sua richiesta l’insorgente fa valere:
" (...)
3. L’oggetto della lite verte nel conoscere se sia da considerarsi irricevibile l’opposizione interposta in data 14.03.2005, nonostante la richiesta di proroga inoltrata per tempo dalla scrivente legale e successivamente dal collega di studio Avv. RA 1.
4. In particolar modo, preme attirare l’attenzione di codesta lodevole Corte sul fatto che lo scritto dell’UAI di data 26.04.2005, notificato il giorno successivo, sia riferisse alla concessione di un termine già ampiamente scaduto. Infatti, nello scritto del 23.03.2005 veniva assegnato un termine di 20 giorni per poter presentare il relativo complemento. Tenuto conto delle festività pasquali, dunque, detto termine doveva decorrere dal 4.04.2005 e scadeva il 23.04.2005. Non vi è chi non veda, orbene, come nello scrivere in data 26.04.2005 l’amministrazione non solo abbia peccato di superficialità, ma abbia anche agito iniquamente, non considerando a torto le ragioni sollevate dallo scrivente studio legale.
5. Si rappresenta pertanto come debba ravvisarsi necessariamente una crassa violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato, nonché un manifesto dinieqo di giustizia, dal momento che era risaputo dall’UAI che il termine concesso il 23.03.2005 era scaduto e che per tempo la scrivente legale aveva provveduto ad inoltrare una richiesta di proroga, debitamente motivandola.
6. A nulla giovano dunque le considerazioni mosse dall’UAI secondo cui il termine di 20 giorni fissato nella missiva del 23.03.2005 è trascorso infruttuoso, essendo per contro unicamente stata tralasciata la disamina degli scritti successivi allestiti dallo scrivente studio legale, a giustificazione dell’impossibilità di redarre l’atto di complemento nel termine concesso.
7. A maggior ragione, non si comprende l’agire dell’UAI se solo si pensa che si è appreso dell’ulteriore decisione dell’11.03.2005 solo a seguito dell’inoltro delle copie degli atti, non avendone avuto notizia prima neppure dalla cliente, che non comprende la lingua italiana e dunque neppure quanto le perviene a livello di corrispondenza. Ella infatti attende sempre che sia qualche suo conoscente a riferirle il contenuto di ogni singolo scritto per poi adottare gli accorgimenti che più ritiene opportuni.
8. Non sembra dunque equo che un’amministrazione sociale sia così parziale con l’assicurata de qua, non concedendole neppure il diritto di essere sentita e denegandole ingiustamente una proroga, senza alcuna plausibile argomentazione suscettibile di vanificare le motivazioni esposte dalla medesima.
9. A tale riguardo, si rende inoltre attenta codesta lodevole Corte del fatto che in merito all’opposizione contro la successiva decisione dell’11.03.2005 è stato inoltrato il relativo complemento in data 1.06.2005 dal quale si evince come vi siano in diritto i presupposti per la concessione di una rendita intera Al, risp. ¾ di rendita Al a favore dell’assicurata de qua (cfr. Doc. M).
10. Di tal fatta, si contesta l’agire dell’UAI anche perché esso appare essere del tutto tendenzioso oltre che privo di qualsivoglia ragione che lo possa giustificare. (...)” (Doc. I, pag. 3-4)
- nella risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in lite è la questione a sapere se l’amministrazione abbia a ragione o meno dichiarato irricevibile l’opposizione presentata il 14 marzo 2005 contro la decisione 14 febbraio 2005 e non completata nel termine assegnato a tale scopo al legale dell’assicurata;
- giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;
- l’art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (in argomento v. DTF 123 V 128, 120 V 413);
- quanto alla cosiddetta opposizione cautelativa - nella quale viene di regola richiesto di poter anzitutto visionare gli atti con consecutiva completazione delle motivazioni dell’opposizione - nella prassi essa è di principio ammessa (DTF 115 V 426; Schlauri in: Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 67 f.);
- in concreto giova anzitutto rilevare come, accertata la carente motivazione dell’opposizione cautelativa del 14 marzo 2005, rettamente l’Ufficio AI ha assegnato all’opponente, in applicazione di summenzionato disposto d’ordinanza (art. 10 cpv. 1 OPGA), un congruo termine (20 giorni) per provvedere alla completa-zione della stessa con la comminatoria imposta dall’art. 10 cpv. 5 OPGA;
la critica che nel gravame l’insorgente muove all’Ufficio AI - il quale nel comunicare il rifiuto della chiesta proroga solo con scritto 26 aprile 2005 avrebbe “peccato di superficialità”, di “parzialità”, “agito iniquamente” nonché commesso “una crassa violazione del diritto di essere sentito” e un “manifesto diniego di giustizia” - non ha pregio.
Infatti, l’assunto secondo cui lo scritto 26 aprile 2005 dell’Ufficio AI (notificato il giorno successivo) si riferiva ad un termine (quello di 20 giorni assegnato per la completazione dell’opposizione con scritto 23 marzo 2005) in realtà già scaduto il 23 aprile 2005, oltre che non conciliarsi con le regole disciplinanti il computo dei termini (cfr. art. 38 LPGA; in casu, decorrendo il 4 aprile 2005, primo giorno dopo le ferie pasquali durante le quali è stato notificato [cfr. in argomento Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2003, pp. 130ss; seguendo la tesi di Kieser, ATSG-Kommentar, Nr. 12 ad art. 38, il primo giorno di computo risulterebbe in casu addirittura il 5 aprile 2005], il termine di 20 giorni giungeva a scadenza il 25 aprile 2005, ovvero il primo giorno feriale seguente l’ultimo giorno del termine impartito, vale a dire il 23 aprile 2005), si situa invero al limite della temerarietà, quando si consideri che la richiesta di proroga redatta ed inviata dal legale dell’assicurata (che ha atteso sino a tale giorno per inoltrarla) solo il giorno di venerdì 22 aprile 2005 è pervenuta (e non poteva che pervenire) nelle mani dell’amministrazione al più presto il giorno di lunedì 25 aprile 2005 e che dando l’amministrazione riscontro alla medesima il giorno seguente (26 aprile 2005) ad essa non può in alcun modo essere rimproverato un comportamento lesivo delle garanzie procedurali dell’assicurata rispettivamente un agire scorretto;
- per il resto, relativamente ai motivi addotti a sostegno della richiesta di proroga del termine per la completazione dell’opposizione formulata con scritto 22 aprile 2005 dall’avv. RA 1, segnatamente l’esistenza di “improrogabili scadenze” cui lo studio patrocinatore dell’assicurata ha dovuto asseritamene far fronte nelle ultime settimane, occorre rilevare che gli stessi - ammesso e non concesso che possano di principio costituire motivo di proroga (il sovraccarico di lavoro non costituisce di certo motivo scusabile nell’ambito di una restituzione dei termini; cfr. VPB 1981 Nr. 7, 1987 Nr. 1; Zünd, Kommentar zm Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo1999, Nr. 38 ad § 13) e ricordato come possa ragionevolmente pretendersi che il patrocinatore rispettivamente (come in casu) i patrocinatori di una assicurato in siffatto asserito stato d’impossibilità provvedano a dare ad un terzo istruzioni sufficienti perché possa occuparsi della conduzione della pratica (nella quale in concreto, come risulta da quanto esposto in precedenza, sono state sistematicamente chieste proroghe, la prima volta con l’atto d’opposizione 14 marzo 2005) - non sono stati minimamente resi verosimili né in sede di domanda all’Ufficio AI né nell’ambito della presente procedura. Né appaiono d’altronde decisivi ai fini del presente giudizio le ulteriori ragioni addotte, successivamente alla notifica del rifiuto di proroga (scritto 26 aprile 2005 dell’Ufficio AI), dall’avv. RA 1 con scritto 28 aprile 2005 a sostegno della richiesta di un’ulteriore proroga di 20 giorni, considerato come l’allegata incapacità lavorativa della collaboratrice di studio avv. RA 1 per motivi di salute abbia avuto inizio - come dichiarato nell’atto di ricorso - soltanto il giorno in cui veniva a scadenza il termine per l’inoltro del complemento all’opposizione 14 marzo 2005;
- stante quanto precede la decisione contestata merita tutela mentre il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L’atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l’ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti