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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2005 32.2005.73

25 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,384 mots·~12 min·7

Résumé

Assicurato, affetto da sclerosi multipla, ha diritto, quale mezzo ausiliario, ai contributi di ammortamento per l'autoveicolo di cui, a causa della sua invalidità, necessita per raggiungere il posto di lavoro.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.73   BS/td

Lugano 25 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto che:

                                     -   nel mese di giugno 2004, RI 1, classe 1967, parzialmente attivo presso le __________ nel reparto amministrazione, a seguito della sclerosi multipla di cui è affetto ha chiesto all’Ufficio AI di poter ottenere il contributo di ammortamento per la propria automobile utilizzata per recarsi sul posto di lavoro (doc. AI 21);

                                     -   esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 21 luglio 2004 l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue il provvedimento preso:

"  I contributi di ammortamento per veicoli a motore e veicoli per andicappati vengono concessi:

qualora si eserciti un'attività lucrativa, presumibilmente in modo duraturo e con un reddito esistenziale, o

nel caso dell'adempimento di mansioni consuete (nell'ambito domestico per esempio).

Il reddito minimo esistenziale, senza rendita, pensione e salario sociale, ammonta a CHF 1'583.00 mensili. Un'attività  nell'ambito delle mansioni consuete è presupposta quando la persona assicurata ne è regolarmente responsabile (p. es. attività casalinghe).

•    Dalla documentazione acquisita all'incarto risulta che i requisiti economici sopra esposti sono assolti.

Però dal lato medico, il curante Dr. __________, certifica che può camminare diverse centinaia di metri e può camminare almeno 10-15 minuti in piano, "senza correre".

Il fatto di impiegare meno tempo con l'auto privata per raggiungere il posto di lavoro, è ininfluente.

Decidiamo pertanto:

•    La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 23)

                                     -   con decisione su opposizione 20 aprile 2005 l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni in quanto l’assicurato può usufruire dei mezzi pubblici di trasporto;

                                     -   mediante il presente tempestivo ricorso l’assicurato, sempre partrocinato dal succitato sindacato, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione ed il susseguente riconoscimento dei contributi d’ammortamento dell’autoveicolo utilizzato per recarsi al lavoro, facendo in particolare presente come lo sforzo dovuto all’utilizzo dei mezzi pubblici metterebbe in pericolo la sua prestazione lavorativa;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso;

ritenuto in diritto che:

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;

                                     -   secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale;

                                     -   in virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari.

                                         (lett. a). Giusta l'art. 2 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia (cpv.1); l'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (cpv. 2). La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 158);

                                     -   ai sensi della cifra 10 dell'allegato OMAI i veicoli a motore ed i veicoli per invalidi sono forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività lucrativa per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi al lavoro (cfr. anche in merito: Meyer-Blaser, op. cit., ad art.

                                         21-21bis LAI p. 161);

                                     -   alla cifra 10.04* l'allegato OMAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, menziona, quali mezzi ausiliari della succitata categoria, le automobili. L’indennizzo viene erogato sotto forma di contributi per l’ammortamento (cfr. cifra 10.01.1* - 10.04.01° della Circolare sulle consegna dei mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità; in seguito: CMAI). La citata circolare stabilisce inoltre che i contributi per l’ammortamento sono fissati periodicamente dall’UFAS (allegato 2) e che tutte le spese quail quelle dovute a esami medici, collaudo del veicolo, licenza di condurre, targhe, trattamento di protezione contro la ruggine o le spese annuo di riparazione (comprese eventuali spese di taxi) vengono così compensate (cfr. cifra 10.01.2*- 10.04.2* CMAI).

                                         Prima che si concedano i contributi d'ammortamento per la prima volta, la persona assicurata deve presentare all'UAI una perizia dell'Ufficio cantonale della circolazione competente (controllo dei veicoli a motore), che deve indicare se la persona assicurata è idonea a guidare un veicolo a motore e le eventuali attrezzature speciali da applicare al veicolo rese necessarie dall'invalidità (cfr. cifra 10.01.4* - 10.04.4* CMAI).

                                         L'assegnazione riguarda solo gli assicurati che esercitano probabilmente per una lunga durata un'attività lucrativa che permette di coprire il loro fabbisogno vitale e che, a causa dell'invalidità, necessitano di un veicolo a motore personale per recarsi al lavoro. Si considera comunque che si tratti di un'attività lucrativa probabilmente duratura e che copre il fabbisogno vitale se il limite di reddito determinante non è raggiunto provvisoriamente in seguito all'invalidità, ma si può prevedere che tale limite sarà nuovamente raggiunto entro breve tempo. In caso di disoccupazione temporanea per motivi economici (recessione), si deve continuare a versare le prestazioni per almeno un anno (cfr. cifra 10.01.5* - 10.04.5* CMAI). Infine, la cifra 10.01.12* - 10.04.12* CMAI dispone che per la persona assicurata il veicolo a motore è reso necessario dall'invalidità se, a causa di quest'ultima, essa non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi, né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o se non lo si può ragionevolmente pretendere. Se la persona assicurata ha bisogno di un veicolo a motore anche in assenza d'invalidità, l'AI non ne assume i costi.

                                     -   la giurisprudenza del TFA ha stabilito che occorre esaminare secondo la situazione concreta, se un assicurato a seguito dell’invalidità necessita di un veicolo per recarsi al lavoro. Questo non è il caso se si deve ammettere che le circostanze imporrebbero all’assicurato, se fosse sano, di dover utilizzare il mezzo privato. La necessità d’utilizzo dell’automobile è segnatamente data per motivi professionali (in caso di rappresentanti di commercio, tassisti ecc.), come pure a causa della distanza tra domicilio e luogo di lavoro, in particolare se non esistono dei collegamenti con mezzi pubblici oppure se l’utilizzo di questi non è ragionevolmente esigibile. Non è tuttavia determinante per negare il riconoscimento dei contributi per l’automobile addurre che anche una persona non invalida utilizzerebbe un veicolo a motore per raggiungere il posto di lavoro, senza che le circostanze del caso lo impongano. Questa regolamentazione, continua il TFA, serve per garantire una parità di trattamento dei beneficiari di tali contributi rispetto agli assicurati con problemi di deambulazione ma non aventi diritto a simili prestazioni ed alle persone non invalide (DTF 99 V 239 consid. 3b con riferimenti; ZAK 1972 pag. 733; SVR IV Nr. 33 pag. 101s, consid. 3b citati in STFA inedita del 28 gennaio 2002 in re W, I 520/00, consid. 1);

                                     -   nella citata sentenza del 28 gennaio 2002 l’Alto Tribunale, lasciando aperta la questione a sapere con quali mezzi in concreto l’assicurato avrebbe potuto percorrere da sano il tragitto per recarsi al lavoro, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto ai contributi di ammortamento non potendo l’interessato percorrere con la carrozzella la ripida salita che separa la propria abitazione dall’accesso della strada, ritenendo inoltre non ragionevole l’utilizzo degli automezzi pubblici, in particolare a seguito dei frequenti cambiamenti degli stessi (STFA citata, consid. 2b);

                                     -   nel caso in esame, il ricorrente, abitante a __________, esercita al 50% presso la Divisione __________ delle __________ un’attività lucrativa durevole conseguendo un reddito che copre il minimo vitale, motivo per cui i requisiti economici sono adempiuti;

                                     -   con lettera 7 luglio 2004 l’assicurato ha descritto come segue il percorso domicilio-luogo di lavoro:

"  •    come può rilevare dalla cartina allegata, l'abitazione del signor

RI 1 è situata a circa 450 metri dalla fermata dell'autopostale. Questa distanza va percorsa due volte al giorno. Tale tragitto presenta pure un dislivello di circa 30 metri.

•    A questo tragitto, bisogna aggiungere i 100-150 metri necessari per accedere al marciapiede della stazione di __________ facendo capo alle scale mobili. Anche in questo caso, il tragitto va percorso due volte.

•    Per il rientro, RI 1 deve inoltre affrontare o le scale, rispettivamente la rampa, del sottopassaggio della stazione di __________ per accedere al binario 2, dal quale partono i treni in direzione sud, oppure le scale della passerella." (Doc. AI 22)

                                     -   in data 27 giugno 2004 il neurologo curante, dr. __________, ha certificato che il paziente “ può camminare diverse centinaia di metri anche se con accresciuto affaticamento (può camminare almeno 10-15 minuti in piano senza correre)” (doc. AI 21);

                                     -   lo stesso medico curante il 14 luglio 2004 ha tuttavia precisato che “ il paziente soffre di malattia neurologica cronica con difficoltà di deambulazione e rapida-severa affaticabilità. È necessario che egli possa recarsi al lavoro in automobile (non con i trasporti pubblici) e che possa disporre di un parcheggio in prossimità del posto di lavoro” (sub. doc. AI 24);

                                     -   infine, mediante scritto 13 agosto 2004 all’UAI il dr. __________ ha fatto presente:

"  Ho ricevuto la vostra decisione di rifiuto ai "contributi di ammortamento per veicoli a motore" richiesti dal paziente a margine. Vorrei precisare che l'utilizzo dell'autoveicolo privato da parte del signor RI 1 per recarsi al lavoro rappresenta un contributo non indifferente al mantenimento di un'attività lavorativa almeno a tempo parziale (attualmente al 50%). Anche se, come riferito nel mio certificato del 27.06.04, il paziente "può camminare diverse centinaia di metri anche se con accresciuto affaticamento (può camminare almeno 10-15 minuti in piano, "senza correre"), tali disturbi rappresentano una limitazione funzionale relativamente importante, dalla quale il paziente può essere in parte sollevato con l'utilizzazione del veicolo privato. Non si tratta quindi di diminuire il tempo di percorrenza verso il posto di lavoro, ma di diminuire lo stato di fatica che vi è associato e quindi di permettere al paziente di mantenere un rendimento sufficiente sul posto di lavoro." (Doc. AI 25)

                                     -   non va tuttavia dimenticato come l’assicurato, nonostante il danno alla salute, lavori al 50% presso lo stesso datore di lavoro (__________), ma con una diversa mansione compatibile con il suo stato di salute, ragione per cui con decisione 16 marzo 2005 egli è stato posto al beneficio di tre quarti di rendita, con un grado d’invalidità del 63% (doc. AI 38);

                                     -   se da una parte il neurologo curante ha attestato come l’assicurato possa camminare “diverse centinaia di metri anche se con accresciuto affaticamento”, dall’altra non va dimenticato che egli deve percorrere giornalmente 1'400 metri per recarsi al lavoro, di cui 450 con un dislivello di 30 metri (cfr. decisione su opposizione), motivo per cui la sua capacità fisica è da considerare al limite della sopportazione;

                                     -   d’altronde il dr. __________ ha ben rilevato che lo sforzo fisico richiesto all’assicurato nell’utilizzare i mezzi di trasporto costituisce una limitazione funzionale relativamente importante, limitazione che può essere in parte sollevata dall’utilizzo dell’autoveicolo privato;

                                     -   volendo ammettere la possibilità per l’assicurato di spostarsi con i mezzi di trasporti pubblici per recarsi al lavoro, lo sforzo da lui sopportato porterebbe ad una diminuzione della capacità lavorativa residua;

                                     -   pertanto, con il riconoscimento del chiesto contributo di ammortamento, l’assicurato manterrebbe almeno la sua restante capacità al lavoro;

                                     -   in queste circostanze, dunque, l’utilizzo dei mezzi pubblici non può essere ragionevolmente preteso;

                                     -   di conseguenza all’assicurato sono riconosciuti i contributi di ammortamento per l’automobile ai sensi dell’art. 10.04 OMAI* e quindi la decisione contestata dev’essere annullata ed il ricorso accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto. §   La decisione su opposizione 20 aprile 2005 è annullata. §§ L’assicurato ha diritto ai contributi di ammortamento per

                                          l’autoveicolo ex art. 10.04* OMAI.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 800.-- (IVA inclusa) di ripetibili.          

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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