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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2005 32.2005.72

17 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,629 mots·~13 min·3

Résumé

domanda di revisione del diritto alla rendita; aumento del grado d'invalidità con diritto a 3/4 di rendita; valutazione medica dell'Ufficio AI confermata dal TCA; negato il postulato diritto ad una renidita intera

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.72   rg

Lugano 17 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che                              -   RI 1 dal 1. settembre 2001 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%;

                                     -   in esito alla procedura di revisione avviata nel novembre 2003 su domanda dell’assicurato per il tramite del proprio medico curante, per decisione 13 settembre 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 21 aprile 2005, l’Ufficio AI -  riscontrando un aumento del grado d’invalidità al 60%, sulla base della perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM - ha assegnato all’interessato tre quarti di rendita con effetto dal 1. gennaio 2004;

                                     avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha interposto ricorso dinanzi al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, rispettivamente l’esecuzione di una nuova valutazione peritale pluridisciplinare. Al riguardo l’insorgente ha prodotto un rapporto del proprio medico curante – di cui si dirà nel prosieguo concludente per una completa incapacità lavorativa;

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento, producendo delle annotazioni del medico responsabile SMR;

                                     -   con decreto 14 giugno 2005 il TCA ha dichiarato siccome irricevibile la richiesta dell’insorgente volta al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   oggetto del contendere è sapere se l’assicurato può essere posto, in via di revisione, al beneficio di una rendita intera d’invalidità;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);

                                     -   il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss);

                                     -   se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI);

                                     -   la giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 nella causa P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C.);

                                     -   nella fattispecie l’insorgente - sulla scorta di un rapporto  allestito dal medico curante, che evidenzia in particolare un’incapacità del 50% riconducibile alla patologia polmonare, un’incapacità del 100% per motivi psichici nonché l’inesigibilità di attività pesanti a causa dell’affezione all’apparato locomotore ritenendo infine giustificato il riconoscimento di un “rendita completa” in considerazione della patologia diabetica - censura la valutazione operata dall’Ufficio AI (sulla base della perizia SAM del 2 giugno 2004, doc. AI 90) secondo cui sarebbe data un’incapacità complessiva al lavoro del 60% con conseguente erogazione di tre quarti di rendita con effetto dal 1. gennaio 2004;

                                     -   perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M. [I 162/01]).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 111). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Per quanto attiene alla sindrome da dolore somatoforme, va rilevato che quest’ultima rientra, ai sensi della giurisprudenza, nella categoria delle affezioni psichiche per le quali l’allestimento di una perizia psichiatrica si rende generalmente necessario al fine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353; Pratique VSI 2000 pag. 161 come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, del 6 maggio 2002 nella causa L., I 275/01 nonché dell’8 agosto 2002 nella causa Q., I 783/01). A determinate condizioni la sindrome da dolore somatoforme può infatti causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 e segg., l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri (cfr. anche STFA inedita del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03 e del 21 aprile 2004 nella causa P., I 870/02; Pratique VSI 2000 p. 155; Meyer-Blaser, in: Schaffhauser/Schlauri [ed], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76ss e 80 ss);

                                     -   nella fattispecie sulla base di un’approfondita, dettagliata e completa valutazione, i periti SAM, avvalsisi anche di consulti specialistici (psichiatrico, neurologico e reumatologico) esterni - poste le diagnosi con influsso invalidante di “asma bronchiale con componente allergica (…), sindrome lombospondilogena (…), sindrome cervicovertebrale (…), sindrome depressiva, episodio attuale di media gravità, sindrome somatoforme indifferenziata e diabete mellito tipo II non insulinodipendente (…)” hanno giudicato l’assicurato incapace al lavoro: per motivi reumatologici nella precedente attività di tecnico aziendale (rettamente qualificata siccome medio-leggera) in misura del 40% a causa della ridotta capacità funzionale residua nel sollevamento e trasporto di carichi medio-pesanti  (superiori ai 15 kg) e per particolari posizioni di lavoro (eretta e piegata in avanti, il mantenimento di posizioni statiche sia in postura eretta che seduta) e senza rilevare particolari modifiche dello stato valetudinario rispetto al precedente esame nel gennaio 2002 (cfr. doc. AI 66); per motivi pneumologici in misura del 50% confermando il grado d’incapacità accertato nella precedente procedura sfociata con il riconoscimento di un tasso d’invalidità del 50% (il disturbo respiratorio riduce segnatamente la tolleranza allo sforzo e favorisce episodicamente l’instabilità della malattia asmatica [iperattività bronchiale]); per motivi psichiatrici e neurologici in misura del 40%, rilevando al proposito - riscontrato un comportamento regressivo con rallentamento psicomotorio, una discreta alterazione sia della concentrazione che dell’attenzione, meccanismi fobici del comportamento, predisposizione alla ipertensione ortostatica - come vi sia effettivamente stato sotto questo profilo un peggioramento (per quanto riguarda in particolare il diabete gli influssi di tale affezione sulla capacità lavorativa sono stati dettagliatamente descritti in sede d’esame specialistico neurologico). I periti hanno quindi fatto risalire il descritto peggioramento valetudinario al luglio 2002, precisando infine che per quanto attiene alla problematica relativa alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, essa non comporti un’ulteriore riduzione della capacità lavorativa, trattandosi di sintomatologia di lieve-moderata gravità migliorabile tramite riduzione di peso, un intervento ORL e un trattamento medicamentoso specifico. Essi hanno quindi motivatamente concluso per un grado d’incapacità complessiva del 60% escludendo inoltre, in considerazione degli aspetti psicopatologici (regressione e passività) l’eventualità di provvedimenti d’integrazione (cfr. perizia, doc. AI 90);

                                     -   alla perizia SAM può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza, ritenuto che le meno approfondite e non sufficientemente - alla luce di detti criteri - circostanziate valutazioni (soprattutto quelle riguardanti il carattere invalidante o meno del danno alla salute psichica) rese dal curante dr.ssa __________, internista, nel suo rapporto 16 maggio 2005 (doc. E) non sono idonee - come rettamente rilevato nelle annotazioni 6 giugno 2005 del medico responsabile SMR (IVbis) - a mettere validamente in discussione le conclusioni cui sono giunti i periti in esito ad esaustivi e completi esami affidati a specialisti delle singole affezioni di cui l’assicurato è portatore e sulla base quindi di una precisa ed accurata osservazione e valutazione pluridisciplinare;

                                     -   la refertazione specialistica agli atti contenendo chiari e sufficienti elementi per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti di natura medica (sul concetto di valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162, 122 III 223, 119 V 344);

                                     la decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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