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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2005 32.2005.49

11 octobre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,945 mots·~25 min·2

Résumé

Nonostante una rilevante incapacità lavorativa,l'assicurato non ha accusato un pregiudizio economico avendo differenziato la sua attività agricola e quindi non gli è riconosciuta un'invalidità. L'eventuale incapacità al lavoro nell'attività accessoria non raggiunge un grado d'invalidità pensionabile

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.49   BS/ss

Lugano 11 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 marzo 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                1.1   RI 1, classe 1977, di formazione verniciatore di automobili, all’inizio del 1999 ha rilevato l’azienda agricola del padre diventando agricoltore indipendente. Prima di questa attività egli lavorava al 50% quale autista presso la ditta __________ di __________, per il resto percepiva delle indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione.

A seguito di una paresi facciale a sinistra d’origine posterpetica, sopravvenuta il 15 aprile 1999, nel mese di aprile 2001 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui un’inchiesta economica ed una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con decisione 10 marzo 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni poiché:

"  ●  Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare

     dall'inchiesta esperita dal nostro Ispettore presso l'azienda del signor RI 1 risulta che lo stesso prima dell'insorgenza del danno alla salute era impiegato in misura di ca. 8.30 ore giornaliere nella conduzione dell'azienda agricola e in misura di ca. 4.10 ore giornaliere quale autista presso la ditta __________. Era quindi impiegato in misura del 75% quale dipendente e in misura del 25% quale dipendente.

●   Per la quota parte agricola non vi è un'invalidità ai sensi di legge in quanto l'assicurato continua a svolgere le normali mansioni come in precedenza, mentre quale autista vi è un'incapacità massima del 50%, medicalmente giustificata dai medici del SAM di Bellinzona.

●   Di seguito si riporta il calcolo effettuato per stabilire il grado d'invalidità:

Attività                Quota parte svolta              Limitaz. parziale            Limitaz. globale

azienda agricola                    75%                                      0%                                   0% autista c/o __________       25%                                    50%                             12.5% grado AI                                                                                                                     12.5%

●   Si osserva tuttavia che questo grado d'invalidità è stabilito in via del tutto abbondanziale in quanto l'assicurato dopo l'insorgenza del danno alla salute ha continuato ad incrementare l'attività agricola raggiungendo nel 2003 addirittura 45.39 UBG, rispettivamente una SAUha di 31.85.

●   Il grado così stabilito sarebbe quindi sicuramente ancora inferiore, rispettivamente con 45 UBG difficilmente l'assicurato potrebbe ancora dedicarsi ai trasporti per la ditta AWZ." (doc. AI 63)

      1.3.                          Con decisione

                               1.4.   Con tempestivo ricorso RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita per un grado d’invalidità di almeno del 50%. Con riferimento ai dati economici relativi all’attività agricola indipendente, egli ha in particolare evidenziato:

"  6.     Analizzando il conto d'esercizio sotto la voce ricavi, infatti,

   un'importante posizione è riservata alle varie forme di sussidi, ragione per la quale non è corretto affermare, che dopo l'insorgenza della malattia il ricorrente abbia potuto addirittura aumentare il proprio guadagno: l'analisi e il raffronto va fatta facendo astrazione dei sussidi percepiti in quanto relativizzano la reale capacità di guadagno del ricorrente, per cui tenendo in conto questo aspetto il conteggio si presenta decisamente diverso e meglio come allo specchietto qui sotto riportato:

Ricavi

2001

2002

2003

Prestazione di terzi

fr. 8'335.-fr. 53'538.-r. 5'336.--

Vendita agnelli

fr. 25'600.-fr. 37'738.-fr. 22'000.-

Vendita mais

fr. 24'621.--

    Fr.19'900.-fr. 13'100.--

Totale

fr. 58'556.-fr. 111'176.-fr. 40'436.--

Giova evidenziare, che la prestazione di terzi conseguita nel 2002 riporta un importo lordo e non netto come indicato nel 2001 e nel 2003 (!).

In base all'estrapolazione dei dati sopra riportati emerge chiaramente, che il 2002 è stato un anno particolare, laddove la prestazione di terzi ha permesso al ricorrente di ottenere un ricavo importante, che però nel 2003 è ritornato ai livelli del 2001: tale diminuzione va ricercata nella sempre più crescente difficoltà del ricorrente di poter fornire la propria prestazione a terzi, perché l'utilizzo del trattore oltre ai macchinari agricoli, sono attività, che richiedono sempre più maggior concentrazione e la patologia di cui egli soffre ne compromette la resa e la sicurezza!" (doc. I)

                                         Il ricorrente ha poi fatto presente che, a seguito dell’incapacità lavorativa nell’attività di agricoltore, deve svolgere i lavori nell’arco dell’intera giornata, ciò che gli preclude la possibilità di esercitare anche l’attività accessoria di autista, motivo per cui:

"  7.     (...)

Va evidenziato, che il ricorrente non potrà mai più incrementare il proprio reddito a seguito dell'incapacità lavorativa accertata e ritenuta permanente nell'attività di agricoltore: infatti egli, per svolgere i lavori necessita dell'intero arco della giornata, ciò che gli preclude concretamente la possibilità di svolgere anche l'attività di autista.

Nel raffronto dei redditi l'Ufficio AI avrebbe dovuto tener conto anche di quello conseguito quale autista; infatti prima dell'insorgenza della malattia egli era impiegato quale autista magazziniere presso la ditta __________ di __________ con uno stipendio mensile lordo di fr. 1'615.-- pari a fr. 20'996.-- annui comprensivi della tredicesima.

Questo guadagno con l'insorgenza della malattia non è più stato conseguito dal ricorrente, né può più essere conseguibile: infatti, se da una parte i medici hanno accertato una sua limitazione nella misura del 50% appare inverosimile, che egli possa realisticamente svolgere l'attività di autista con la patologia di cui soffre, la quale si manifesta anche improvvisamente con eccessiva lacrimazione e ipersonnia diurna, sintomi questi, che l'Ufficio AI ha sottovalutato omettendo di effettuare accertamenti più approfonditi, che a ben vedere impediscono oggettivamente al ricorrente di svolgere l'attività di autista anche solo al 50%.

Mal si comprende come si possa affermare, che la limitazione in questa attività sia solo del 50%, quando in questo tipo di attività si esige sempre di più efficienza e un perfetto stato di salute, in ottica di una maggiore sicurezza verso gli altri utenti. Addirittura ci si chiede, se con quella patologia egli possa ottenere l'autorizzazione da parte della Sezione della circolazione stradale per condurre veicoli professionali, considerato che l'insorgenza della malattia è improvvisa e imprevedibile e può manifestarsi senza preavviso quando egli è al volante del furgone con tutte le conseguenze immaginabili." (doc. I)

                                         Pertanto, egli ha concluso:

"  Considerato, che il danno alla salute non permette al ricorrente di svolgere l'attività di autista, rispettivamente il reddito conseguito con l'attività di agricoltore congloba i sussidi percepiti dal Cantone, che non devono essere presi in considerazione non costituendo una fonte di reddito diretta del ricorrente, non v'è chi non veda come egli abbia subito una perdita economica, (raffronto esercizio 2001 e 2003) che giustifica il riconoscimento di una rendita invalidità almeno nella misura del 50%." (doc. I)

                               1.5.   Con risposta di causa 20 maggio 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Pendente causa l’assicurato ha prodotto un certificato del suo medico curante datato 6 giugno 2005 ed il conto d’esercizio 2004 dell’azienda agricola (VII).

                                         Interpellata in merito, con osservazioni 22 giugno 2005 l’amministrazione ha informato di aver sottoposto il certificato medico al Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), il cui responsabile non ha reputato necessario esperire un altro accertamento medico (IX).

                                         Con scritto 24 giugno 2005 l’assicurato ha ribadito la richiesta di accertare meglio la patologia legata all’ipersonnia diurna (XI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va qui fatto presente che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).

                               2.6.   Va infine rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572).In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato peritato dal SAM. Dal referto 23 settembre 2004 (doc. AI 50) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica, neurologica e neuropsicologia. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi invalidanti:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome da disadattamento (ICD10 F43,2), con sintomi depressivi larvati.

Sindrome sincinetica e vegetativa residua di una pregressa paresi facciale periferica importante in seguito ad un infetto virale, con

           - disturbo neuropsicologico da lieve a medio;

           - st. di fatica d'eziologia indeterminata (apparso cronologicamente soltanto

             dopo lo sviluppo dell'infetto virale a priori erpetico della paresi facciale);

           - ipersomnia di significato dubbio." (doc. AI 50)

                                         Essi hanno valutato un’incapacità lavorativa globale del 50% nella professione di agricoltore, autista, così come in qualsiasi altra attività lucrativa, a partire dall’aprile 1999.

                                         Nel complemento peritale del 23 dicembre 2003 i periti del SAM hanno in seguito specificato che l’assicurato può lavorare un’intera giornata con varie pause, ma con un rendimento complessivo che non supera il 50% (doc. AI 57).

                               2.8.   Nel ricorso l’assicurato sostiene che occorre accertare meglio la natura dell’ipersonnia diurna e, pendente causa, egli ha prodotto il certificato 6 giugno 2006 del suo medico curante, dr. __________, del seguente tenore:

"  Come richiesto certifico che il Signor RI 1 è in mia cura dal 16.04.99 per una paresi facciale sinistra isolata di origine probabilmente virale con difficoltà nel chiudere completamente la palpebra sinistra. Inoltre presenta una lacrimazione abbondante dell'occhio sinistro (soprattutto quando è stanco) come pure un senso di tensione alla guancia con contrazioni. Durante le ore lavorative si sente molto stanco e fa fatica a concentrarsi. Purtroppo malgrado tutte le cure del caso questa sintomatologia persiste e il paziente non riesce a svolgere la sua attività lavorativa in misura completa. Continua le cure del caso nelle prossime settimane è previsto un nuovo esame neurologico." (doc. B1)

                                         Con nota 21 giugno 2005 il medico responsabile del SMR, dr. __________, ha preso posizione in merito al succitato atto medico:

"  Mi permetto di essere estremamente riassuntivo, essendo la documentazione medica già illustrata nella perizia SAM.

L'assicurato, descritto come generalmente sano, ha subito una lesione erpetica con residui neurologici a livello del viso e della motricità perioculare.

La lesione residua di per sè non può giustificare un'IL, fatta eccezione per i controlli/terapie a base di botulino. Quindi molto limitati nella durata. Da qui si può affermare che non esiste riduzione della CL, anche se abbondantemente ammessa dai neurologi.

Sulla base di questa patologia si è instaurato un cosiddetto disturbo da disadattamento.

La capacità lavorativa medico-teorica è stata valutata in misura del 50% per tutte le attività. Ora, indipendentemente dall'esigibilità o meno per la guida di veicolo a scopo professionale (tra l'altro si può osservare che la guida per consegna di piccolo materiale non è legata alla patente per il gruppo II camion, veicoli prioritari), tutte le attività che non presuppongono l'uso di apparecchiature altamente pericolose possono essere proposte.

Dal lato medico si osserva poi che l'assicurato non è in trattamento specifico per il disturbo della sfera psichica, che deve ancora avere una prognosi buona. Spetta però ai curanti adoperarsi per motivare e/o instaurare le terapie adeguate.

La valutazione del curante dr. __________ non aggiunge nulla che non sia conosciuto.

In conclusione non si può affermare che dal lato medico non si rende necessario un accertamento ulteriore." (doc. IX)

                                         Orbene, da un attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può che aderire a quanto osservato dal SMR, ossia che la certificazione del medico curante non porta alcun elemento nuovo di valutazione. Infatti, nell’ambito della perizia multidisciplinare l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, specialista in neurologia, dalla dr.ssa __________, neuropsicologa, ed infine dal dr. __________, psichiatra. In particolare, l’affezione legata principalmente alla paresi facciale è stata oggetto di un approfondito esame neurologico. Vero che nel rapporto 22 agosto 2003 il dr. __________ ha indicato un’ipersomnia di origine dubbia, procurante quasi "uno stato di fatica cronico", non spiegabile a livello somatico (cfr. pag. 2 del referto specialistico), circostanza che non gli ha comunque impedito di aver potuto accertare la sintomatologia neurologica globale e valutare un’inabilità del 30% nell’attività di agricoltore ed autista. L’aspetto dell’elevata stanchezza, la diminuita resistenza mentale, nonché il globale rallentamento ed infine la diminuita capacità di concentrazione sono stati comunque esaurientemente valutati dalla dr.ssa __________ nel suo rapporto 10 settembre 2003, in cui essa ha concluso che tali affezioni, classificate come disturbo neuropsicologico lieve-medio, riducono l’abilità lavorativa al 40% nella precedente professione svolta dell’assicurato. Va poi ricordato che la componente extra-somatica del ricorrente è stata esaurientemente valutata dal dr. __________, il quale nel rapporto 13 agosto 2003 ha accertato una sindrome da disadattamento (ICD 10 –F43.2) con sintomi depressivi larvati, causante un’incapacità lavorativa del 50%. Tenuto conto di tutti questi elementi, i periti del SAM hanno valutato in maniera convincente un’inabilità lavorativa globale del 50% quale agricoltore, autista ed altre attività lavorative. Al riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). Alla succitata completa ed esauriente perizia multidisciplinare, rimasta per altro incontestata, va conferito valore probatorio pieno (DTF 125 V 351 seg; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Pertanto, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare dal profilo medico l'incapacità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Sulla base dall’affidabile e concludente perizia multidisciplinare, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. consid. 2.6), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile nella misura del 50% quale agricoltore, autista, come in qualsiasi altra attività.

                               2.9.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, dall’inchiesta economica per agricoltori del 15 luglio 2002 risulta che l’assicurato "conferma che riesce sempre a svolgere ancora tutte le attività come in precedenza con la differenza che quando sta male non riesce a svolgere le proprie attività come stabilito e come in precedenza, infatti ora deve rimandare i vari lavori a quanto si sente sente meglio, oppure il tempo d’esecuzione è più lungo e dilazionato sulla giornata" (doc. AI 25) Dagli atti risulta del resto che vi è stato un incremento dell’attività agricola. Dai dati forniti il 14 gennaio 2004 dalla sezione dell’agricoltura si evince in tal senso un aumento sia della superficie agricola utile (SAUha; da 29,60 ettari del 2000 a 31,85 del 2003) che dell’unità di bestiame grosso (UBG; 31,11 nel 2000 e 45,39 nel 2003) (doc. AI 60). Vi è stato parimenti un incremento delle redditività dell’azienda agricola, circostanza che si desume dalla pertinente documentazione fornita dall’assicurato all’Ufficio AI il 20 agosto 2002 inerente gli anni 1999-2002 (doc. AI 33, ) e da quella prodotta con il ricorso concernente il 2003 (doc. A2). Se nel 1999, dopo il rilevamento dell’azienda paterna, e negli anni 2000 e 2001 è stata registrata una perdita d’esercizio, nel 2002 il ricorrente ha conseguito un utile di fr. 20'024,85, lievemente aumentato a fr. 21'076 nel 2003. Il totale dei ricavi lordi nel 2001 era di fr. 131'071 (sussidi per fr. 72'515), fr. 182'544 (sussidi per fr. 71'368) nel 2002 e fr. 134'657 (fr. 85'841 di sussidi) nel 2003. Inoltre, a mente del TCA, le fluttazioni delle entrate relative al periodo 1999-2003 sono dovute a ragioni di mercato (nella perizia SAM l’incapacità lavorativa è stata fatta risalire all’aprile 1999). In effetti, il forte incremento dei ricavi (lordi) del 2002 è dovuto ad un aumento eccezionale della voce contabile “lavori terzi” (fr. 8'335 nel 2001, fr. 53'538 nel 2002 e fr. 5'336 nel 2003), mentre la vendita di bestiame e di mais risulta essersi consolidata (vendita di mais: fr. 24'621 nel 2001, fr. 19'900 nel 2002 e fr. 13'100 nel 2003 a cui aggiungere fr. 5'900 dalla vendita della soia, non presente negli anni precedenti; vendita di agnelli: fr. 25'600 nel 2001, fr. 37'738 nel 2002 e fr. 22'000 nel 2003, quest’ultimo dato al netto delle spese di alpeggio). In queste circostanze, a ragione l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato, nonostante il danno alla salute, in ossequio al principio della riduzione del danno (consid. 2.6), abbia saputo gestire l’azienda rilevata dal padre, in particolare grazie ad una riorganizzazione dell’attività agricola, in modo da farla uscire dalle cifre rosse.

                             2.10.   Se da una parte, come visto al considerando precedente, il danno alla salute non ha causato una perdita della capacità al guadagno dell’assicurato quale agricoltore, dall’altra occorre esaminare se invece vi è un discapito economico per quel che concerne l’attività (accessoria) di autista, iniziata al 1° dicembre 1997 e terminata al 31 marzo 2000, a detta dell’ex datore di lavoro, per motivi di salute (doc. AI 32).

Secondo l’amministrazione l’assicurato, diversificando la sua attività di agricoltore, non avrebbe potuto dedicarsi all’attività accessoria, facendo presente, in sede di risposta, che:

"  Dagli atti all'incarto emerge che l'assicurato ha frequentato e terminato l'apprendistato di verniciatore con diploma, di avere svolto l'attività di autista al 50% prima di riprendere l'azienda agricola paterna per divenire agricoltore in proprio dal 1999. Secondo la dichiarazione d'imposta 1999/2000 l'assicurato al 01.01.1999 ha indicato di svolgere l'attività di agricoltore in proprio senza segnalare altra attività accessoria. Nella richiesta di prestazioni AI del 05.04.2001 l'assicurato non ha mai menzionato l'attività accessoria, bensì quella di agricoltore in proprio dal 1999. Dal rapporto medico del Dr. __________ del 14.05.2002 (anamnesi sociale) si rileva che l'assicurato ha svolto, dopo la formazione di verniciatore, l'attività di autista-distributore di giornali, decidendo in seguito di cambiare attività, ritirando l'azienda agricola paterna, modificando alcuni tipi di lavorazione ed introducendo grosse macchine agricole per la semina e raccolta del mais e del fieno.

Si ribadisce che l'assicurato non avrebbe potuto verosimilmente dedicarsi all'attività accessoria come svolta prima del danno alla salute, ritenuta la riorganizzazione dell'azienda agricola con vendita di fieno, agnelli, mais, soia (cfr. ricavo esercizio 2003)." (doc. III)

                                         Il ricorrente, chiedendosi innanzitutto se con una limitazione del 50% per motivi neurologici possa ancora svolgere la professione di autista, è invece del parere che le condizioni di salute lo hanno costretto ad aumentare il tempo dedicato alla professione di agricoltore a discapito dell’attività accessoria.

Orbene, pur volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, che a seguito del danno alla salute l’assicurato non riesca più ad esercitare la professione di autista distributore di giornali, vista la quota di riparto del 25% stabilita dall’Ufficio AI, rimasta incontestata, risulterebbe un grado d’invalidità del 25%, non pensionabile.

In conclusione, visto quanto riportato sopra, la decisione amministrativa merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.49 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2005 32.2005.49 — Swissrulings